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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12143/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Di Marzo come da Parte_1 procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
. Controparte_4
-resistente-
Avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata destinataria di incarichi di docenza per la scuola pubblica giusta pluralità di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha esposto: che la situazione in parola si è verificata negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; che per stessa previsione normativa non ha beneficiato, in relazione ai summenzionati periodi, della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Parte ricorrente ha dedotto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato l'illegittimità della disparità attuata dal tra i docenti di ruolo e quelli precari e l'ordinanza CP_1 emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo: “In via principale
Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accesso al beneficio economico pari a
€.500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il periodo compreso tra il 2020 e il 2024, nei quali ha lavorato con contratti a tempo “determinato” avente scadenza al 30 giugno o al 31 agosto al pari del personale docente di ruolo o comunque prestato per oltre 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi;
e per l'effetto condannare il Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro – tempore, con sede a Roma (00100) in Viale P.IVA_1 CP_2
Trastevere n.76, elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, Via Vecchia Ognina n. 149, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di CP_4
€.2.000,00 (duemila/00) per gli anni scolastici dal 2020 al 2024, a titolo di retribuzione aggiuntiva e/o contributo alla formazione e/o a titolo di risarcimento del danno o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_1
con memoria depositata in data 10 aprile 2025, eccependo preliminarmente l'intervenuta
[...] prescrizione della pretesa e chiedendo la riunione con altro giudizio pendente presso il medesimo
Ufficio. Nel merito ha spiegato difese volte al rigetto della domanda per carenza di prova e per infondatezza della pretesa, in subordine domandando che l'eventuale accoglimento sia conforme alla più recente nomofilachia. Ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in ogni caso disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati in quanto assegnati al medesimo Giudice ed aventi medesima data di udienza;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244); - in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
_____________
1. Preliminarmente deve esaminarsi e disattendersi l'istanza di riunione con il giudizio portante il n.
12128/2024 R.G. stante la diversità delle parti e dei presupposti fattuali da scrutinare (competenza territoriale, tipologia di supplenza, decorrenza contrattuale, prescrizione) sicché la riunione pregiudicherebbe la speditezza dei procedimenti il cui carattere seriale permette, invece, una celere definizione.
2. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ora, venendo al caso di specie, risulta dagli atti che il diritto azionato dalla parte ricorrente è stato fatto valere nei confronti del per la prima volta in data 10.4.2024 con l'atto di diffida e CP_1 messa in mora inoltrato a mezzo PEC ( cfr documentazione in atti) la cui effettiva ricezione è rimasta circostanza non contestata dalla parte convenuta. A tale data i diritti invocati dalla parte ricorrente, il più risalente dei quali facente capo ad incarico di insegnamento relativo all'a.s. 2020/21 non potevano dirsi prescritti.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio
(cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n.
10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate quasi testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona_3
C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...”
(cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania cit.).
Non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione. Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
4. Venendo al caso di specie, la comparabilità del servizio della ricorrente a quello proprio di un docente a tempo indeterminato trova conferma, in concreto, nelle produzioni documentali (v. contratti e stato matricolare ritualmente depositati in atti) le quali comprovano, con riferimento alle annualità oggetto del giudizio, l'attribuzione e lo svolgimento di incarichi per docenza fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124/1999, e segnatamente negli anni scolastici: -
2020/21 (dal 05/10/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto “P. Ravasio” di Grumello del Monte); -
2021/22 (dal 07/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto “P. Ravasio” di Grumello del Monte); -
2022/23 (dal 09/01/2023 al 30/06/2023 presso l'Istituto “Cravone” di ); - 2023/24 (dal CP_4
23/11/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto “V. da Feltre” di ). CP_4
La prestazione lavorativa resa in forza dei suddetti contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363 bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Le supplenze temporanee sono state oggetto della recentissima pronuncia della Corte di Giustizia
Europea n. 268/2025 secondo la quale: “67 Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso),
C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
68 Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_5 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46].
[…] 70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento».
[…] 77 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione”. Orbene, in riferimento all'insegnamento effettuato nell'a.s. 2022/23, alla luce di una supplenza protratta per un intero semestre, non può ragionevolmente ritenersi che le condizioni di impiego o le modalità concrete di espletamento della prestazione siano difformi da quelle disimpegnate da un docente di ruolo sicché, anche in questa ipotesi, non può legittimamente giustificarsi la disparità di trattamento denunciata in ricorso.
5. Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi nei termini indicati in dispositivo attesa la natura pubblica del rapporto.
Conseguentemente il va condannato agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta il diritto di di fruire della “carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'effetto, condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_6 alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di euro 2.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano complessivamente in euro 1029,5 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12143/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Di Marzo come da Parte_1 procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
. Controparte_4
-resistente-
Avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata destinataria di incarichi di docenza per la scuola pubblica giusta pluralità di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha esposto: che la situazione in parola si è verificata negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; che per stessa previsione normativa non ha beneficiato, in relazione ai summenzionati periodi, della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Parte ricorrente ha dedotto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato l'illegittimità della disparità attuata dal tra i docenti di ruolo e quelli precari e l'ordinanza CP_1 emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo: “In via principale
Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accesso al beneficio economico pari a
€.500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il periodo compreso tra il 2020 e il 2024, nei quali ha lavorato con contratti a tempo “determinato” avente scadenza al 30 giugno o al 31 agosto al pari del personale docente di ruolo o comunque prestato per oltre 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi;
e per l'effetto condannare il Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro – tempore, con sede a Roma (00100) in Viale P.IVA_1 CP_2
Trastevere n.76, elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
, Via Vecchia Ognina n. 149, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di CP_4
€.2.000,00 (duemila/00) per gli anni scolastici dal 2020 al 2024, a titolo di retribuzione aggiuntiva e/o contributo alla formazione e/o a titolo di risarcimento del danno o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_1
con memoria depositata in data 10 aprile 2025, eccependo preliminarmente l'intervenuta
[...] prescrizione della pretesa e chiedendo la riunione con altro giudizio pendente presso il medesimo
Ufficio. Nel merito ha spiegato difese volte al rigetto della domanda per carenza di prova e per infondatezza della pretesa, in subordine domandando che l'eventuale accoglimento sia conforme alla più recente nomofilachia. Ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in ogni caso disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati in quanto assegnati al medesimo Giudice ed aventi medesima data di udienza;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244); - in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
_____________
1. Preliminarmente deve esaminarsi e disattendersi l'istanza di riunione con il giudizio portante il n.
12128/2024 R.G. stante la diversità delle parti e dei presupposti fattuali da scrutinare (competenza territoriale, tipologia di supplenza, decorrenza contrattuale, prescrizione) sicché la riunione pregiudicherebbe la speditezza dei procedimenti il cui carattere seriale permette, invece, una celere definizione.
2. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ora, venendo al caso di specie, risulta dagli atti che il diritto azionato dalla parte ricorrente è stato fatto valere nei confronti del per la prima volta in data 10.4.2024 con l'atto di diffida e CP_1 messa in mora inoltrato a mezzo PEC ( cfr documentazione in atti) la cui effettiva ricezione è rimasta circostanza non contestata dalla parte convenuta. A tale data i diritti invocati dalla parte ricorrente, il più risalente dei quali facente capo ad incarico di insegnamento relativo all'a.s. 2020/21 non potevano dirsi prescritti.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio
(cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n.
10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate quasi testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona_3
C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...”
(cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania cit.).
Non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione. Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
4. Venendo al caso di specie, la comparabilità del servizio della ricorrente a quello proprio di un docente a tempo indeterminato trova conferma, in concreto, nelle produzioni documentali (v. contratti e stato matricolare ritualmente depositati in atti) le quali comprovano, con riferimento alle annualità oggetto del giudizio, l'attribuzione e lo svolgimento di incarichi per docenza fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124/1999, e segnatamente negli anni scolastici: -
2020/21 (dal 05/10/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto “P. Ravasio” di Grumello del Monte); -
2021/22 (dal 07/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto “P. Ravasio” di Grumello del Monte); -
2022/23 (dal 09/01/2023 al 30/06/2023 presso l'Istituto “Cravone” di ); - 2023/24 (dal CP_4
23/11/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto “V. da Feltre” di ). CP_4
La prestazione lavorativa resa in forza dei suddetti contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363 bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Le supplenze temporanee sono state oggetto della recentissima pronuncia della Corte di Giustizia
Europea n. 268/2025 secondo la quale: “67 Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso),
C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
68 Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_5 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46].
[…] 70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento».
[…] 77 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione”. Orbene, in riferimento all'insegnamento effettuato nell'a.s. 2022/23, alla luce di una supplenza protratta per un intero semestre, non può ragionevolmente ritenersi che le condizioni di impiego o le modalità concrete di espletamento della prestazione siano difformi da quelle disimpegnate da un docente di ruolo sicché, anche in questa ipotesi, non può legittimamente giustificarsi la disparità di trattamento denunciata in ricorso.
5. Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi nei termini indicati in dispositivo attesa la natura pubblica del rapporto.
Conseguentemente il va condannato agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta il diritto di di fruire della “carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; per l'effetto, condanna il , in persona del , Controparte_1 Controparte_6 alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di euro 2.000,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano complessivamente in euro 1029,5 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso