Articolo 2 della Legge 7 dicembre 1960, n. 1622
Articolo 1
Versione
22 gennaio 1961
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1961