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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 390/2024 RGA, avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 541/2022, resa e pubblicata in data 28/6/2024, non notificata;
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e con difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Bianchini ed elettivamente domiciliata dello studio del procuratore, sito in Via
Crescenzio n. 20, Roma, come da procura in atti;
- appellante contro
– per brevità - in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore (Cod. Fisc. – P. I. P.IVA_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria P.IVA_2
Maddalena Berloco, Oreste Manzi e Renato Vestini, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio in Roma del 22 marzo Persona_1
1 2024 rep. n. 37875/7313, elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell stesso;
CP_1
e
(C.F. e P.I. n. – per brevità Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
- successore a titolo universale di con sede in Roma, Controparte_5
Via Giuseppe Grezar, n.14 , in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale della
Regione Emilia Romagna Dr. , autenticata per atto Notaio Persona_2 Per_3 in Roma del 25.07.2024, racc. 12772, rep. 181515, rappresentata nel presente
[...] procedimento dall' Avv. Valentina Ferrozzi del Foro di Bologna, giusta procura in atti;
- parti appellate;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, ha proposto opposizione, evocando in giudizio , avverso contro Parte_1 CP_2
l'intimazione di pagamento chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
08520229000710131000, notificatale da del 18 ottobre 2022 per un importo totale di CP_4
€ 49.411,81, relativa a dieci avvisi di addebito contributivi , contestando: l'intervenuta CP_2
prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (art. 3, comma 9, L. n. 335/1995); la mancata ricezione degli avvisi di addebito originari;
la nullità della notifica dell'intimazione per essere stata inviata da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.
Il Giudice adito di Piacenza, alla prima udienza ex art. 420 c.p.c., dava atto della rituale costituzione di che eccepiva: l'inammissibilità del ricorso per mancanza di autonoma CP_2 impugnabilità dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva per questioni relative all'esecuzione e la tardività dell'opposizione; deduceva, inoltre, la regolare notifica degli avvisi e la conoscenza dei debiti da parte della
2 ricorrente, peraltro istando in via istruttoria per l'emissione di ordine giudiziale nei confronti di avente ad oggetto copia degli atti interruttivi della eccepita prescrizione. CP_4
Accolta tale ultima istanza, nelle more della decorrenza del termine concesso per l'ottemperanza all'ordine emesso ex art. 210 c.p.c., interveniva volontariamente, CP_4 peraltro allegando – in favore di parte opponente - l'intervenuto sgravio per 4 avvisi di addebito, per effetto della Legge n. 197/2022 e deducendo – quanto agli altri 6 avvisi -
l'interruzione della prescrizione, come da documentazione prodotta in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni e della produzione documentale delle parti, ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria, il Giudice – con la gravata sentenza - respingeva l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite – accertando: la legittimazione passiva di CP_2
(invero contestata dall'ente) in applicazione del principio espresso da Cass. SU n.
7514/2022; l'intervenuta cessazione della materia del contendere per 4 avvisi di addebito, stanti gli intervenuti sgravi;
l'infondatezza della eccezione di prescrizione perché, per tutti i crediti di cui ai residui 6 avvisi (tutti regolarmente notificati a mezzo posta), risultavano intervenuti rituali atti interruttivi della prescrizione;
l'infondatezza della questione afferente al dedotto di vizio di notifica dell'atto di intimazione perché proveniente da indirizzo “pec” non risultante in pubblico registro, chiarendo che le norme di riferimento non impongono che l'indirizzo PEC del mittente (Agenzia Entrate-Riscossione) sia presente nei pubblici registri, a differenza di quanto previsto per i destinatari.
Lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Piacenza – ossia il 28.6.2024 – la parte già opponente in I grado, interponeva appello, deducendo:
- l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di accoglimento dell'istanza istruttoria di volta ad ordinare ad la produzione in giudizio degli atti CP_2 CP_4
interruttivi;
- l'inammissibilità dell'intervento volontario di perché ritenuto tardivo, giacché CP_4
successivo all'udienza ex art. 420 c.p.c., segnatamente formalizzato nel termine che le era stato assegnato per l'esibizione dei documenti;
- l'omessa pronuncia sulla prescrizione delle pretese in esame;
- l'omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni dei titoli esattoriali e degli atti interruttivi.
3 Si sono ritualmente costituite sia che eccependo, in primo luogo, CP_2 CP_4
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, ponendo in rilievo come il
Giudice abbia dato rispettosa attuazione alle norme processuali con riguardo agli aspetti afferenti all'adozione del provvedimento istruttorio ex art. 210 c.p.c. ed alla tempestività dell'intervento volontario di CP_4
Quanto al merito, si è posto in rilievo come il Giudice di prime cure abbia dato risposta a tutti i motivi di opposizione, senza incorrere in nessuna delle dedotte omissioni di pronuncia;
pertanto, entrambe le parti appellante concludevano per il rigetto dell'appello con il favore delle spese;
, insisteva altresì per l'adozione della condanna per lite CP_2 temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ritiene questa Corte che l'appello in esame – che già appare ai limiti dell'ammissibilità in ragione della tecnica redazionale adottata, giacché l'atto in esame risulta un insieme affastellato di massime della Cassazione, seguita da argomentazioni appena abbozzate, disancorate rispetto alla struttura motivazionale della decisione – risulta, comunque, infondato per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, si ritiene che le questioni di natura processuale sollevate da parte appellante siano destituite di fondamento, dovendosi rilevare:
- quanto al provvedimento ex art. 210 c.p.c., come lo stesso sia stato adottato dal Giudice di prime cure nel pieno rispetto della norma di riferimento, non essendo stato certo utilizzato per finalità esplorative ma piuttosto per dare seguito alla tempestiva e circostanziata richiesta probatoria formulata da laddove volta ad ottenere l'acquisizione in giudizio CP_2 degli atti interruttivi prospettati al fine di contrastare l'eccepita prescrizione;
- la tempestività dell'intervento volontario di in quanto avvenuto entro l'udienza CP_4 di rinvio da considerarsi quale prosecuzione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. originariamente fissata in sede di decreto.
Quanto alle ulteriori censure, si ritiene che non si confrontino con la motivazione della sentenza gravata, che risulta completa e puntuale con riferimento ad ogni aspetto del ricorso di I grado.
Segnatamente, trattando con ordine logico le questioni riproposte in tale sede da parte appellante, quanto all'aspetto afferente la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e sul regime normativo applicabile, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente
4 accertato l'avvenuta e rituale notifica degli avvisi di addebito "a mezzo posta", come CP_2
risulta dalla documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado e specificamente dagli avvisi di ricevimento allegati, che peraltro non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Nel caso di specie, emerge con evidenza che l'appellante non ha fornito alcuna specifica contestazione documentale circa le modalità di notifica degli avvisi di addebito, limitandosi a formulare generiche eccezioni prive di qualsiasi riscontro probatorio. In particolare, la sig.ra non ha mai allegato elementi concreti che potessero far dubitare dell'effettiva Pt_1 ricezione degli atti, né ha contestato nel dettaglio le modalità di consegna documentate dalle ricevute di ritorno prodotte dall . CP_2
Assorbita ogni altra questione sul punto, si ritiene altresì del tutto destituita di fondamento anche la doglianza sollevata da parte appellante circa l'asserita omessa pronuncia sulla prescrizione.
Invero, il giudice di prime ha fornito esaustiva argomentazione con riguardo a tale aspetto centrale della vicenda processuale, dovendosi sul punto riportare il compiuto capo motivazionale rilevabile dalla sentenza gravata - da avallarsi in quanto pienamente aderente sia al contesto fattuale che normativo - laddove si legge (testualmente):
“Ebbene, il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
5 Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da parte resistente e da CP_2
Agenzia Entrate-Riscossione, anche a fronte di ordine di esibizione disposto dal G.I., risulta che:
- gli avvisi di addebito in questione sono stati ritualmente notificati a mezzo posta;
- vi sono stati numerosi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, anch'essi regolarmente notificati (quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
08576201700000070, notificata in data 09.03.2017 e l'intimazione di pagamento n.
08520199001525653, notificata in data 27.06.2019, con la precisazione gli avvisi di addebito n. 38520180000394128000, n. 38520180001020235000, n.
38520190000366685000 e n. 38520190001047815000 sono stati notificati rispettivamente in data 21.08.2018, 28.12.2018, 10.10.2019 e 05.03.2020, senza che fosse decorso alcun termine prescrizionale)”.
Alla luce, pertanto, di quanto ribadito in tale sede, si perviene alla declaratoria d'infondatezza della ragione di doglianza in trattazione, dovendosi sottolineare come l'appellante, nel riproporre l'eccezione di prescrizione in tale sede, non abbia tenuto conto di come il giudice – nel dare esauriente risposta a tale eccezione – abbia, coerentemente con il quadro probatorio di riferimento, fornito esaustiva motivazione circa il rigetto della questione, fondata su elementi temporali oggettivi, documentalmente provati;
per completezza è appena il caso di osservare come, nel riproporre tale questione, l'appellante si sia limitato ad invocare genericamente l'applicazione del termine quinquennale senza fornire alcuna dimostrazione concreta dell'avvenuto decorso dei termini nei singoli casi, approccio che rivela l'inconsistenza dell'eccezione formulata e conferma la correttezza delle valutazioni operate dal primo giudice.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla validità dell'intimazione di pagamento notificata dall oggetto di specifica Controparte_6
contestazione da parte dell'appellante - già in I grado e meramente riproposta in tale sede –
6 laddove si è eccepita la nullità dell'atto giacché la relativa notifica sarebbe stata effettuata da
"casella di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri".
Sul punto si richiamano le esaustive ragioni di rigetto del giudice di I grado laddove, nella gravata sentenza, argomenta come segue:
“2.2) Per quanto riguarda, poi, gli asseriti vizi di notifica degli atti impugnati (in primo luogo, notifica con estensione non .p7m ma .pdf), si rileva che non vi è norma ordinamentale alcuna che preveda ed imponga il primo formato quale quello unico per la rituale notifica digitale di un atto impositivo/esecutivo. Di certo, non impongono tale forma
(anzi, tale formato di file) gli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973
(richiamato espressamente dalla prima norma) e 50 del D.P.R. n. 602/1973 (che rimanda all'art. 26 per le forme di notifica), che hanno facoltizzato l'Ente concessionario della riscossione della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti dell'esecuzione forzata
(intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella) mediante pec.
Invero, la Delibera n. 45/2009 del (in particolare, gli artt. 5 e ss.) ha disciplinato la CP_7 materia degli atti della P.A. da sottoscrivere in formato digitale, prevedendo tre forme di redazione e firma: formato CAdES (il formato .p7m, appunto), formato PAdES (estensione
.pdf; v. in particolare artt. 5 e 10 della Delibera), formato XAdES (estensione .xml).
Non si vede, pertanto, in presenza di firma digitale dell'atto, riscontrabile con esito positivo di validità, per quale motivo non possa ritenersi valido e rituale il formato digitale prescelto da per l'intimazione in oggetto. Controparte_8
Quanto all'ulteriore doglianza di nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento stante l'invio della pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
7 L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede, poi, che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale…”. CP_2
All'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, è stato aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi”. Quest'ultima norma prevede, all'ultimo comma, le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del-la Repubblica 11 febbraio
2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Le norme sopra richiamate, se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando su di esso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di
PEC da inserire nel registro INI-78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
8 L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l''art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
Nel caso in esame, vengono in rilievo le sole norme di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
(richiamato dall'art. 50, comma 2, del medesimo testo normativo, quanto alle forme di notifica dell'intimazione di pagamento) ed all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (norma richiamata espressamente, lo si ribadisce, dall'art. 26 cit.); norme che, come scritto, non prevedono che l'indirizzo pec dell'organo/ente mittente sia presente in Pubblici Registri, essendo tale requisito previsto per i soli indirizzi pec dei destinatari delle notifiche”.
Si ritiene, così, che il primo giudice – in applicazione della normativa speciale di riferimento – abbia dato adeguata risposta al tema in trattazione, senza incorrere in alcun vizio motivazionale essendo stato pienamente e compiutamente esplicitato come, sulla base della documentazione prodotta dall , sia stato dimostrato Controparte_9
il pieno rispetto delle formalità richieste, con particolare riguardo all'utilizzo di casella PEC regolarmente registrata e all'osservanza delle modalità previste per la trasmissione telematica degli atti;
l'appellante, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova concreta dei presunti vizi della notifica, limitandosi – ancora una volta - ad affermazioni generiche prive di fondamento giuridico.
9 Ebbene, tirando le fila di quanto sopra esposto, è risultato come l'appello in esame, nella sua “articolazione”, sia stato formulato con tecnica redazionale che lo ha posto in tensione, in primo luogo, con il rispetto dei criteri di ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434
c.p.c.; comunque, con riguardo al merito, si è palesato come meramente ripropositivo di questioni su cui il Giudice di prime cure aveva già preso compiute posizioni.
In altri termini, con riguardo al merito, parte appellante non ha offerto spunti di riflessione idonei a confutare le solide valutazioni offerte dal giudice a quo qui ribadite e confermate - da ritenersi immuni da vizi logico-procedimentali in quanto frutto di approfondita ed argomentata riflessione giuridico-fattuale – avendo svolto, piuttosto, un gravame apparso come pretestuoso.
Ebbene tali considerazioni conducono a fondare, oltre alla condanna della parte appellante al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese di lite del presente grado di giudizio come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati, anche alla condanna della medesima parte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 c.p.c., richiesta dall'appellata e determinata nella misura di euro 500,00 come ritenuta di giustizia. CP_2
A tale ultima statuizione, segue altresì ex lege la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della di un pari importo ex art. 96, ult. co. c.p.c., misura Controparte_10
sanzionatoria volta a stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.
Si ritengono, infine, sussistenti i presupposti applicativi del disposto di cui all'art. 13, co.
1 quater, DPR n. 115/2002, come indicato in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno
28/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna - nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
10 3. condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. parte appellante al pagamento di euro 500,00 in favore di e, per l'effetto, la condanna ex art. 96, co. 4, c.p.c. al pagamento di euro 500,00 in CP_2 favore della Controparte_10
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 390/2024 RGA, avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 541/2022, resa e pubblicata in data 28/6/2024, non notificata;
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e con difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Bianchini ed elettivamente domiciliata dello studio del procuratore, sito in Via
Crescenzio n. 20, Roma, come da procura in atti;
- appellante contro
– per brevità - in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore (Cod. Fisc. – P. I. P.IVA_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria P.IVA_2
Maddalena Berloco, Oreste Manzi e Renato Vestini, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio in Roma del 22 marzo Persona_1
1 2024 rep. n. 37875/7313, elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell stesso;
CP_1
e
(C.F. e P.I. n. – per brevità Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
- successore a titolo universale di con sede in Roma, Controparte_5
Via Giuseppe Grezar, n.14 , in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale della
Regione Emilia Romagna Dr. , autenticata per atto Notaio Persona_2 Per_3 in Roma del 25.07.2024, racc. 12772, rep. 181515, rappresentata nel presente
[...] procedimento dall' Avv. Valentina Ferrozzi del Foro di Bologna, giusta procura in atti;
- parti appellate;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, ha proposto opposizione, evocando in giudizio , avverso contro Parte_1 CP_2
l'intimazione di pagamento chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
08520229000710131000, notificatale da del 18 ottobre 2022 per un importo totale di CP_4
€ 49.411,81, relativa a dieci avvisi di addebito contributivi , contestando: l'intervenuta CP_2
prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (art. 3, comma 9, L. n. 335/1995); la mancata ricezione degli avvisi di addebito originari;
la nullità della notifica dell'intimazione per essere stata inviata da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.
Il Giudice adito di Piacenza, alla prima udienza ex art. 420 c.p.c., dava atto della rituale costituzione di che eccepiva: l'inammissibilità del ricorso per mancanza di autonoma CP_2 impugnabilità dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire, il difetto di legittimazione passiva per questioni relative all'esecuzione e la tardività dell'opposizione; deduceva, inoltre, la regolare notifica degli avvisi e la conoscenza dei debiti da parte della
2 ricorrente, peraltro istando in via istruttoria per l'emissione di ordine giudiziale nei confronti di avente ad oggetto copia degli atti interruttivi della eccepita prescrizione. CP_4
Accolta tale ultima istanza, nelle more della decorrenza del termine concesso per l'ottemperanza all'ordine emesso ex art. 210 c.p.c., interveniva volontariamente, CP_4 peraltro allegando – in favore di parte opponente - l'intervenuto sgravio per 4 avvisi di addebito, per effetto della Legge n. 197/2022 e deducendo – quanto agli altri 6 avvisi -
l'interruzione della prescrizione, come da documentazione prodotta in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni e della produzione documentale delle parti, ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria, il Giudice – con la gravata sentenza - respingeva l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite – accertando: la legittimazione passiva di CP_2
(invero contestata dall'ente) in applicazione del principio espresso da Cass. SU n.
7514/2022; l'intervenuta cessazione della materia del contendere per 4 avvisi di addebito, stanti gli intervenuti sgravi;
l'infondatezza della eccezione di prescrizione perché, per tutti i crediti di cui ai residui 6 avvisi (tutti regolarmente notificati a mezzo posta), risultavano intervenuti rituali atti interruttivi della prescrizione;
l'infondatezza della questione afferente al dedotto di vizio di notifica dell'atto di intimazione perché proveniente da indirizzo “pec” non risultante in pubblico registro, chiarendo che le norme di riferimento non impongono che l'indirizzo PEC del mittente (Agenzia Entrate-Riscossione) sia presente nei pubblici registri, a differenza di quanto previsto per i destinatari.
Lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Piacenza – ossia il 28.6.2024 – la parte già opponente in I grado, interponeva appello, deducendo:
- l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di accoglimento dell'istanza istruttoria di volta ad ordinare ad la produzione in giudizio degli atti CP_2 CP_4
interruttivi;
- l'inammissibilità dell'intervento volontario di perché ritenuto tardivo, giacché CP_4
successivo all'udienza ex art. 420 c.p.c., segnatamente formalizzato nel termine che le era stato assegnato per l'esibizione dei documenti;
- l'omessa pronuncia sulla prescrizione delle pretese in esame;
- l'omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni dei titoli esattoriali e degli atti interruttivi.
3 Si sono ritualmente costituite sia che eccependo, in primo luogo, CP_2 CP_4
l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, ponendo in rilievo come il
Giudice abbia dato rispettosa attuazione alle norme processuali con riguardo agli aspetti afferenti all'adozione del provvedimento istruttorio ex art. 210 c.p.c. ed alla tempestività dell'intervento volontario di CP_4
Quanto al merito, si è posto in rilievo come il Giudice di prime cure abbia dato risposta a tutti i motivi di opposizione, senza incorrere in nessuna delle dedotte omissioni di pronuncia;
pertanto, entrambe le parti appellante concludevano per il rigetto dell'appello con il favore delle spese;
, insisteva altresì per l'adozione della condanna per lite CP_2 temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ritiene questa Corte che l'appello in esame – che già appare ai limiti dell'ammissibilità in ragione della tecnica redazionale adottata, giacché l'atto in esame risulta un insieme affastellato di massime della Cassazione, seguita da argomentazioni appena abbozzate, disancorate rispetto alla struttura motivazionale della decisione – risulta, comunque, infondato per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, si ritiene che le questioni di natura processuale sollevate da parte appellante siano destituite di fondamento, dovendosi rilevare:
- quanto al provvedimento ex art. 210 c.p.c., come lo stesso sia stato adottato dal Giudice di prime cure nel pieno rispetto della norma di riferimento, non essendo stato certo utilizzato per finalità esplorative ma piuttosto per dare seguito alla tempestiva e circostanziata richiesta probatoria formulata da laddove volta ad ottenere l'acquisizione in giudizio CP_2 degli atti interruttivi prospettati al fine di contrastare l'eccepita prescrizione;
- la tempestività dell'intervento volontario di in quanto avvenuto entro l'udienza CP_4 di rinvio da considerarsi quale prosecuzione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. originariamente fissata in sede di decreto.
Quanto alle ulteriori censure, si ritiene che non si confrontino con la motivazione della sentenza gravata, che risulta completa e puntuale con riferimento ad ogni aspetto del ricorso di I grado.
Segnatamente, trattando con ordine logico le questioni riproposte in tale sede da parte appellante, quanto all'aspetto afferente la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e sul regime normativo applicabile, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente
4 accertato l'avvenuta e rituale notifica degli avvisi di addebito "a mezzo posta", come CP_2
risulta dalla documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado e specificamente dagli avvisi di ricevimento allegati, che peraltro non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Nel caso di specie, emerge con evidenza che l'appellante non ha fornito alcuna specifica contestazione documentale circa le modalità di notifica degli avvisi di addebito, limitandosi a formulare generiche eccezioni prive di qualsiasi riscontro probatorio. In particolare, la sig.ra non ha mai allegato elementi concreti che potessero far dubitare dell'effettiva Pt_1 ricezione degli atti, né ha contestato nel dettaglio le modalità di consegna documentate dalle ricevute di ritorno prodotte dall . CP_2
Assorbita ogni altra questione sul punto, si ritiene altresì del tutto destituita di fondamento anche la doglianza sollevata da parte appellante circa l'asserita omessa pronuncia sulla prescrizione.
Invero, il giudice di prime ha fornito esaustiva argomentazione con riguardo a tale aspetto centrale della vicenda processuale, dovendosi sul punto riportare il compiuto capo motivazionale rilevabile dalla sentenza gravata - da avallarsi in quanto pienamente aderente sia al contesto fattuale che normativo - laddove si legge (testualmente):
“Ebbene, il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
5 Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da parte resistente e da CP_2
Agenzia Entrate-Riscossione, anche a fronte di ordine di esibizione disposto dal G.I., risulta che:
- gli avvisi di addebito in questione sono stati ritualmente notificati a mezzo posta;
- vi sono stati numerosi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, anch'essi regolarmente notificati (quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
08576201700000070, notificata in data 09.03.2017 e l'intimazione di pagamento n.
08520199001525653, notificata in data 27.06.2019, con la precisazione gli avvisi di addebito n. 38520180000394128000, n. 38520180001020235000, n.
38520190000366685000 e n. 38520190001047815000 sono stati notificati rispettivamente in data 21.08.2018, 28.12.2018, 10.10.2019 e 05.03.2020, senza che fosse decorso alcun termine prescrizionale)”.
Alla luce, pertanto, di quanto ribadito in tale sede, si perviene alla declaratoria d'infondatezza della ragione di doglianza in trattazione, dovendosi sottolineare come l'appellante, nel riproporre l'eccezione di prescrizione in tale sede, non abbia tenuto conto di come il giudice – nel dare esauriente risposta a tale eccezione – abbia, coerentemente con il quadro probatorio di riferimento, fornito esaustiva motivazione circa il rigetto della questione, fondata su elementi temporali oggettivi, documentalmente provati;
per completezza è appena il caso di osservare come, nel riproporre tale questione, l'appellante si sia limitato ad invocare genericamente l'applicazione del termine quinquennale senza fornire alcuna dimostrazione concreta dell'avvenuto decorso dei termini nei singoli casi, approccio che rivela l'inconsistenza dell'eccezione formulata e conferma la correttezza delle valutazioni operate dal primo giudice.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla validità dell'intimazione di pagamento notificata dall oggetto di specifica Controparte_6
contestazione da parte dell'appellante - già in I grado e meramente riproposta in tale sede –
6 laddove si è eccepita la nullità dell'atto giacché la relativa notifica sarebbe stata effettuata da
"casella di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri".
Sul punto si richiamano le esaustive ragioni di rigetto del giudice di I grado laddove, nella gravata sentenza, argomenta come segue:
“2.2) Per quanto riguarda, poi, gli asseriti vizi di notifica degli atti impugnati (in primo luogo, notifica con estensione non .p7m ma .pdf), si rileva che non vi è norma ordinamentale alcuna che preveda ed imponga il primo formato quale quello unico per la rituale notifica digitale di un atto impositivo/esecutivo. Di certo, non impongono tale forma
(anzi, tale formato di file) gli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973
(richiamato espressamente dalla prima norma) e 50 del D.P.R. n. 602/1973 (che rimanda all'art. 26 per le forme di notifica), che hanno facoltizzato l'Ente concessionario della riscossione della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti dell'esecuzione forzata
(intimazioni di pagamento successive alla notifica della cartella) mediante pec.
Invero, la Delibera n. 45/2009 del (in particolare, gli artt. 5 e ss.) ha disciplinato la CP_7 materia degli atti della P.A. da sottoscrivere in formato digitale, prevedendo tre forme di redazione e firma: formato CAdES (il formato .p7m, appunto), formato PAdES (estensione
.pdf; v. in particolare artt. 5 e 10 della Delibera), formato XAdES (estensione .xml).
Non si vede, pertanto, in presenza di firma digitale dell'atto, riscontrabile con esito positivo di validità, per quale motivo non possa ritenersi valido e rituale il formato digitale prescelto da per l'intimazione in oggetto. Controparte_8
Quanto all'ulteriore doglianza di nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento stante l'invio della pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
7 L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede, poi, che: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale…”. CP_2
All'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, è stato aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi”. Quest'ultima norma prevede, all'ultimo comma, le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del-la Repubblica 11 febbraio
2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Le norme sopra richiamate, se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando su di esso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di
PEC da inserire nel registro INI-78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo, dunque, a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
8 L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e l''art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/1994, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
Nel caso in esame, vengono in rilievo le sole norme di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
(richiamato dall'art. 50, comma 2, del medesimo testo normativo, quanto alle forme di notifica dell'intimazione di pagamento) ed all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (norma richiamata espressamente, lo si ribadisce, dall'art. 26 cit.); norme che, come scritto, non prevedono che l'indirizzo pec dell'organo/ente mittente sia presente in Pubblici Registri, essendo tale requisito previsto per i soli indirizzi pec dei destinatari delle notifiche”.
Si ritiene, così, che il primo giudice – in applicazione della normativa speciale di riferimento – abbia dato adeguata risposta al tema in trattazione, senza incorrere in alcun vizio motivazionale essendo stato pienamente e compiutamente esplicitato come, sulla base della documentazione prodotta dall , sia stato dimostrato Controparte_9
il pieno rispetto delle formalità richieste, con particolare riguardo all'utilizzo di casella PEC regolarmente registrata e all'osservanza delle modalità previste per la trasmissione telematica degli atti;
l'appellante, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova concreta dei presunti vizi della notifica, limitandosi – ancora una volta - ad affermazioni generiche prive di fondamento giuridico.
9 Ebbene, tirando le fila di quanto sopra esposto, è risultato come l'appello in esame, nella sua “articolazione”, sia stato formulato con tecnica redazionale che lo ha posto in tensione, in primo luogo, con il rispetto dei criteri di ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434
c.p.c.; comunque, con riguardo al merito, si è palesato come meramente ripropositivo di questioni su cui il Giudice di prime cure aveva già preso compiute posizioni.
In altri termini, con riguardo al merito, parte appellante non ha offerto spunti di riflessione idonei a confutare le solide valutazioni offerte dal giudice a quo qui ribadite e confermate - da ritenersi immuni da vizi logico-procedimentali in quanto frutto di approfondita ed argomentata riflessione giuridico-fattuale – avendo svolto, piuttosto, un gravame apparso come pretestuoso.
Ebbene tali considerazioni conducono a fondare, oltre alla condanna della parte appellante al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese di lite del presente grado di giudizio come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati, anche alla condanna della medesima parte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 c.p.c., richiesta dall'appellata e determinata nella misura di euro 500,00 come ritenuta di giustizia. CP_2
A tale ultima statuizione, segue altresì ex lege la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della di un pari importo ex art. 96, ult. co. c.p.c., misura Controparte_10
sanzionatoria volta a stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.
Si ritengono, infine, sussistenti i presupposti applicativi del disposto di cui all'art. 13, co.
1 quater, DPR n. 115/2002, come indicato in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno
28/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna - nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
10 3. condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. parte appellante al pagamento di euro 500,00 in favore di e, per l'effetto, la condanna ex art. 96, co. 4, c.p.c. al pagamento di euro 500,00 in CP_2 favore della Controparte_10
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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