Ordinanza collegiale 21 gennaio 2022
Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 21/01/2022, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 01176/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2021, proposto da
NT ZE, rappresentato e difeso dagli avvocati Raimondo Manno e Nicola NT Manno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, n. 2267/2017, con la quale il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto del dicembre 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria e al pagamento delle differenze stipendiali maturate dal ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.ti R. Manno e Torsello, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. N. Manno, per la parte ricorrente.
1) Premesso che:
- a) il Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2267/2017, passata in giudicato (e notificata, con formula esecutiva, al Ministero nella sede reale con notifica perfezionatasi il 5 giugno 2018), accoglieva la domanda del ricorrente e per l’effetto condannava il Ministero dell’Istruzione:
- a) “ al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto del dicembre 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria” ;
- b) “ al pagamento delle differenze stipendiali maturate dal ricorrente in ragione dell’anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo ”.
2) Premesso ancora che il ricorrente espone che:
- a) il Ministero corrispondeva nel dicembre 2018 il risarcimento del danno (euro 9.970,90) e gli interessi sul relativo importo (euro 432,81), detraendo da queste somme, però, l’IRPEF, cioè euro 2.539,04 (2.422,93 per la sorte capitale ed euro 116,11 per gli interessi), nonostante il fatto che il procuratore del ricorrente avesse evidenziato che le somme dovute per risarcimento del danno non erano tassabili e che dovevano essere gravate non solo di interessi ma anche di rivalutazione, come previsto in sentenza;
- b) il Ministero, sempre nel dicembre 2018, versava sul c.c. del ricorrente la somma di € 2.968,70 (al netto € 2.247,31+ 721,39 per IRPEF) a titolo di “differenze retributive”.
3) Rilevato che, col gravame in esame, notificato il 3 agosto 2021, il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla suddetta sentenza, in quanto, secondo la sua prospettazione, la sentenza del G.O. non sarebbe stata correttamente eseguita e, all’uopo, il ricorrente deduce che:
- a) sulla sorte capitale, pagata a titolo di risarcimento del danno e pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto del dicembre 2012, non andava trattenuta l’IRPEF;
- b) sulla predetta sorte capitale doveva calcolarsi comunque la rivalutazione monetaria, ma ciò non è stato fatto;
- c) le ulteriori somme corrisposte a titolo di differenze retributive sono state calcolate erroneamente e al ricorrente spetterebbe una differenza di 4.503,68 euro, oltre interessi (pagg. 4-6 ricorso).
4) Ritenuto di dover acquisire dall’Amministrazione resistente una relazione di chiarimenti, in cui, alla luce delle censure del ricorrente, si illustrino i criteri che sono stati seguiti nell’esecuzione della suddetta sentenza.
5) Ritenuto di assegnare per il predetto incombente il termine di 30 gg. dalla notificazione della presente ordinanza, di cui il ricorrente è espressamente onerato, anche presso la sede reale dell’Amministrazione.
6) Ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 5 aprile 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO