Versione
29 gennaio 1981
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10 luglio 1986
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2 novembre 1990
2 novembre 1990
Art. 7. Pensioni di riversibilita' ed indirette (( 1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'evento e' causato da infortunio. La pensione indiretta e' calcolata con le stesse modalita' previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 e' proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianita' medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'eta' ))
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'evento e' causato da infortunio. La pensione indiretta e' calcolata con le stesse modalita' previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 e' proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianita' medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'eta' ))
Commentari • 2
- 1. pensione di reversibilitàhttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 48.37191
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi La disposizione che disciplina la misura del diritto alla reversibilità, ossia l'art. 7 della legge n. 6 del 1981, ha quale riferimento non solo la prestazione già in godimento da parte del defunto ma anche a quella che sarebbe spettata al medesimo. Con tale espressione deve intendersi perciò anche quel trattamento del quale l'assicurato avesse maturato i requisiti al momento del decesso pur non avendo presentato la relativa domanda. Successioni – Pensione di reversibilità - Diritti della persona – Diritti del coniuge superstite; Rif. Leg. Art. 7 legge n. 6 del 1981
Leggi di più…
Giurisprudenza • 35
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2024, n. 30315Provvedimento: […] Il giudice di appello ha ritenuto che a norma dell'art. 7 della legge n. 6 del 3 gennaio 1981 la pensione di reversibilità spetta al superstite anche quando il dante causa non l'aveva ancora chiesta osservando che la domanda amministrativa non è atto presupposto alla maturazione del diritto ma svolge la mera funzione di rendere possibile l'avvio del procedimento amministrativo. 1.2. […] Ad avviso della ricorrente il riferimento contenuto nell'art. 7 della legge n. 6 del 1981 al trattamento “che sarebbe spettato” diverrebbe privo di rilievo nella fattispecie atteso che il de cuius nulla aveva chiesto e la moglie, […] La questione sottoposta all'attenzione del Collegio è se a norma degli artt. 7 della legge n. 6 del 1981, […] ai fini dell'art.7 comma 2 della legge n.6 del 1981, […]Leggi di più...
- pensione di reversibilità·
- sufficienza·
- fattispecie·
- irrilevanza·
- maturazione dei requisiti prima del decesso·
- ingegneri e architetti·
- mancata domanda amministrativa dell'assicurato del trattamento reversibile ai superstiti·
- art. 7 l. n. 6 del 1981·
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