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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1801/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1801 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) deceduta il'8.3.2019, rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4
dall'Avv. Annalisa Rotolo (c.f. ed elettivamente domiciliati presso il C.F._5
suo studio in Via Crispi n. 25 a Gioia Tauro (RC), giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Golini (c.f.
) e Patrizia Dioguardi (c.f. con domicilio C.F._6 C.F._7
digitale eletto all'indirizzo p.e.c. e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1689/2021 del 23.6.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.11.2024:
pagina 1 di 10 Appellante , ): Pt_1 Pt_2
“in via preliminare ed urgente
- SOSPENDERE l'esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 e 351 cpc ricorrendone fumus boni iuris e periculum in mora;
sempre in via preliminare
-ACCOGLIERE L sollevata con il Controparte_2 presente atto di appello;
riformare la sentenza impugnata e rimandare le parti dinanzi al
Giudice territorialmente competete individuato nel Tribunale di Palmi;
-Ritenere prescritto il credito e non dovute le somme alla società per venir meno di CP_1 ogni ragione giuridica, con ogni statuizione successiva anche in ordine alle spese di lite.
Nel merito
- Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cpc;
- Riformare la sentenza 1689/2021 ritenendo non dovute le somme da parte degli appellanti in favore di in virtù dell'alienazione del terreno oggetto della convenzione di CP_1 lottizzazione, con ogni obbligo di pagamento a carico della parte acquirente;
- dichiarare nullo o comunque inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 501/2019
Tribunale di Bologna;
- condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Appellata : Controparte_1
“- in tesi e in rito: dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 348 bis
c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dai Signori Parte_1 Pt_2
e avverso la Sentenza n. 1689/2019 del Tribunale di Bologna;
[...] Parte_3
- nel merito ed in ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, respingere le domande tutte avanzate dai Signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei suoi confronti e quindi l'appello dagli stessi proposto avverso la Sentenza n. 1689/2019 del Tribunale di Bologna e questa confermare in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui Unipolsai o Compagnia) otteneva Controparte_1
dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 501/2019 del 18.1.2019 per l'importo di €
62.000,00 nei confronti dei sig. , , Parte_4 Parte_5
, e (da qui Parte_6 Parte_7 Persona_1
anche lottizzanti) quale somma dovuta a titolo di rimborso di quanto dalla stessa corrisposto al in forza della polizza fideiussoria n. 1015300340027, con la quale Controparte_3
la Compagnia aveva garantito al , l'adempimento da parte dei Controparte_3
lottizzanti, degli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione 21.01.1997.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. , e Parte_7 Parte_4
proponevano opposizione con atto di citazione del 5.3.2019, esponendo: Persona_1
pagina 2 di 10 - la competenza territoriale era del Tribunale di Palmi sia per effetto dell'art. 18 c.p.c.
(Foro generale delle persone fisiche), sia per effetto dell'art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) e sia, infine, ai sensi dell'art. 66 bis del
Codice del Consumo (Foro del Consumatore);
- il credito era prescritto in quanto i lavori di lottizzazione e urbanizzazione erano stati ultimati nell'anno 2000/2001, mentre il aveva richiesto a Controparte_3
la somma garantita solo il 06.11.2012 e quindi oltre dieci anni dalla CP_1
conclusione dei lavori di urbanizzazione;
- la aveva pagato senza contestare al la prescrizione del credito e CP_1 CP_3
quindi non aveva titolo ad agire in rivalsa verso gli opponenti.
Gli opponenti chiedevano pertanto di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palmi e comunque la revoca del provvedimento monitorio per intervenuta prescrizione del credito reclamato dal
[...]
. CP_3
3. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_1
- l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata in quanto priva della necessaria completezza rispetto a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili, fra i quali non era stata eccepita con riferimento al foro di esecuzione dell'obbligazione né con riferimento agli artt. 33 e 18 c.p.c. (essendo due dei condebitori residenti a [...]);
- in forza della “lottizzazione convenzionata” del 21.01.1997 con il Controparte_3
, i lottizzanti si erano impegnati a costruire a proprie spese: rete idrica, rete
[...]
fognante, viabilità ed illuminazione, metanizzazione e condotta telefonica, entro dieci anni, ovvero entro il 21.01.2007;
- a garanzia dell'adempimento delle suddette obbligazioni, i lottizzanti avevano stipulato il 21.01.1997, la polizza per cui è causa;
- il diritto del di escutere la garanzia in caso di inadempimento dei lottizzanti CP_3
era sorto solo con la scadenza del termine previsto ovvero dal 21.01.2007 e pertanto l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il il 6.11.2012 Controparte_3
aveva comunicato alla Compagnia la mancata regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie ed aveva pertanto correttamente escusso la polizza;
- il contratto aveva la natura di “contratto autonomo di garanzia” in quanto stabiliva che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza doveva essere effettuato “a semplice richiesta” scritta con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione (art. 7) e senza necessaria preventiva escussione o consenso dei debitori principali (art. 6);
pagina 3 di 10 - pertanto, era irrilevante quanto asserito dagli opponenti in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. A seguito del decesso della sig. (8.3.2019), il processo veniva interrotto Persona_1
all'udienza del 12.11.2019 e veniva riassunto dagli eredi della stessa ( Parte_1
e ) unitamente al sig. . Successivamente, a Parte_2 Parte_3 Parte_7
seguito del decesso anche del sig. (19.6.2020) intervenivano nel processo i Parte_4
sig. e quali eredi legittimi. Parte_8 CP_4
5. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito della trattazione, il
Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1689/2021, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
6. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. , Parte_1
e quali eredi della sig. . Parte_2 Parte_3 Persona_1
7. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
8. All'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto non compiutamente formulata;
in particolare, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'alternatività del foro ex art. 20 c.p.c. per quello del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi (sede di Bologna), in quanto l'obbligazione CP_1
principale (quella garantita) doveva essere adempiuta al , rientrante Controparte_3
nella circoscrizione del Tribunale di Palmi. In secondo luogo, la clausola pattizia (art. 9) che prevede la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Compagnia, non era stata espressamente richiamata in doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. sul foglio recante le condizioni generali di contratto, ma la sottoscrizione appare solo su foglio allegato che prevede però la deroga alle predette condizioni generali in punto di liberazione dell'ente garantito. In ogni caso, non troverebbe applicazione l'art. 20 c.p.c. in ragione dell'art. 33
c.p.c. (cumulo soggettivo) non suscettibile di interpretazione analogica;
infine, trattandosi di pagina 4 di 10 rapporto fra professionista e consumatore, il Tribunale non avrebbe considerato la norma inderogabile prevista dall'art. 66 bis del Codice del Consumo. Pertanto, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi presso il Tribunale di Palmi.
10. Il motivo è infondato.
11. La Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore opponente conserva la posizione di convenuto (Cass. n. 21706/2019, Rv. 655233-01), deve farsi applicazione del principio secondo cui, "in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione", sicché in "mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito" (da ultimo,
Cass. Sez. 6-2, ord. 3 luglio 2018, n. 17311, Rv. 649456-01)” (Cass. n. 12156/2021; idem n.
32731/2019). In breve, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa, nel senso che con essa l'attività di contestazione dei fori concorrenti deve essere svolta in modo intellegibile atteso che, trattandosi di eccezione in senso stretto, è necessaria un'esplicita attività argomentativa di contestazione di tutti i fori. Pertanto, l'eccezione che non contesta tutti i fori, non può dirsi completa e deve reputarsi tamquam non esset (v. Cass. n.
17374/2020).
12. L'appellante non ha svolto considerazioni critiche specifiche alla motivazione contenuta nella sentenza;
l'art. 20 c.p.c, - la cui competenza è alternativa e concorrente agli altri fori - consente all'attore di agire presso il foro ove deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis) e, trattandosi di obbligazione pecuniaria, l'adempimento deve essere fatto presso la sede (o domicilio) del creditore (Bologna). Difatti l'art. 1182 co. 3 c.c. prevede che
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” e la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare”
(Cass. n. 4792/2021).
pagina 5 di 10 13. In atto di opposizione, gli odierni appellanti hanno invece affermato che “…in base
all'art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) la competenza, in alternativa a quella prevista dall'art. 18 c.p.c., spettava al Giudice ove era sorta l'obbligazione. Nel nostro caso l'obbligazione è nata a [...], luogo in cui è stato sottoscritto il contratto di fideiussione, per cui la competenza era del Tribunale di
Palmi” (v. pag. 2). Nessuna contestazione è stata svolta in merito al criterio alternativo previsto dall'art. 20 ovvero il luogo ove “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
La Corte ritiene che l'eccezione di incompetenza territoriale non possa dirsi completa ove si consideri che il criterio alternativo ex art. 20 c.p.c. riferito al forum destinatae solutionis, ovvero al luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento coincidente ex art. 1182 c.c. con il domicilio della creditrice (nella specie Bologna), non è stato oggetto di completa e puntuale contestazione. Parte opponente non ha difatti preso posizione in merito al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
14. Né risulta che gli opponenti abbiano preso posizione sull'art. 33 c.p.c., che nel caso di cumulo soggettivo (avendo i debitori residenze in luoghi diversi), consente la proposizione della causa innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti (nella fattispecie due sono residenti in provincia di Bologna) (v. Cass. n. 33150/2018).
15. Sotto tale ultimo profilo, le ulteriori considerazioni sugli altri fori, svolte successivamente in sede di appello da parte appellante, sono irrilevanti in quanto tardive, trattandosi di eccezione in senso stretto che doveva essere completa sin dall'atto introduttivo. Fra queste la circostanza che la competenza sarebbe da radicarsi al Tribunale di Palmi in ragione del fatto che l'obbligazione principale era da considerarsi quella relativa alle prestazioni che i lottizzanti si erano impegnati a svolgere al . La lettura data dagli Controparte_3
appellanti collide però con il testo dell'art. 20 c.p.c. che fa riferimento all'obbligazione
“dedotta in giudizio” che nella fattispecie è quella che trova la sua fonte nella polizza fideiussoria. Sicché ciò è sufficiente al rigetto della censura.
16. Analogamente può dirsi circa l'argomentazione circa la pretesa vessatorietà della clausola pattizia derogatoria della competenza territoriale contenuta nell'art. 9 delle condizioni generali di contratto e non doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.; detta eccezione oltre ad essere inammissibile in quanto introdotta ex novo nel presente grado, è comunque infondata, poiché l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata non in base a tale clausola, ma alle regole generali codicistiche ed è su queste che si ritiene la competenza territoriale del
Tribunale di Bologna.
17. Né infine può ritenersi che la competenza territoriale dovesse radicarsi in forza dell'art.
pagina 6 di 10 66 bis del Codice del Consumo (D.Lvo n. 206/2005). Va considerato difatti che in caso di pluralità di debitori residenti in luoghi diversi comporterebbe l'instaurazione di tante cause quanti sono i predetti e di parcellizzare la medesima pretesa creditizia nei confronti dei medesimi soggetti chiamati a rispondere della medesima obbligazione pattuita;
una simile situazione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza e soprattutto esporrebbe al rischio di contrasto tra giudicati essendo le eventuali cause caratterizzate da unicità del petitum e della causa petendi.
18. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito del
[...]
, attesa l'irrilevanza degli eventi riguardanti il rapporto principale, trattandosi CP_3 nella fattispecie di “contratto autonomo di garanzia”. Secondo gli appellanti, invece, i lottizzanti avrebbero adempiuto alle proprie obbligazioni verso il ed anche nel CP_3
contratto autonomo di garanzia il contraente può eccepire il soddisfacimento del creditore principale;
poiché il ha escusso la garanzia fideiussoria solo nel 2012 Controparte_3
(oltre il decennio dall'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione di lottizzazione), la avrebbe spontaneamente corrisposto la somma escussa nonostante CP_1
la prescrizione e quindi in adempimento di una obbligazione morale, non ripetibile in rivalsa.
19. Il motivo è infondato.
20. In tema di prescrizione, va ricordato che a norma dell'art. 2935 c.c., il diritto del creditore nei confronti del fideiussore matura alla scadenza dell'obbligazione garantita e quindi il termine di prescrizione del diritto del creditore di avvalersi della garanzia fideiussoria decorre dalla data in cui il debito garantito diventa esigibile, ovvero nel momento in cui l'obbligazione garantita è scaduta. Nel caso di specie l'art. 3 della convenzione di lottizzazione prevedeva l'obbligo per i lottizzanti di realizzare le opere indicate all'art. 6, entro dieci anni e quindi entro il 21.01.2007; pertanto prima del 21.1.2007, l'obbligazione principale assunta dai lottizzanti non era da considerarsi esigibile e da tale data il
[...]
avrebbe potuto esercitare il diritto di escutere la polizza fideiussoria, CP_3
cristallizzandosi in tale momento l'inadempimento da parte dei lottizzanti. L'Ente, escutendo la garanzia il 6.11.2012, ha quindi agito entro il termine di prescrizione.
21. Non coglie nel segno la difesa appellante laddove ritiene che, nonostante la polizza sia configurabile come contratto autonomo di garanzia, sarebbe possibile per il debitore sollevare eccezioni in merito all'adempimento dell'obbligazione garantita. Va precisato che l'elemento caratterizzante del "contratto autonomo di garanzia" consiste nell'obbligo del garante di pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre le eccezioni relative ai rapporti fra pagina 7 di 10 debitore e creditore, che invece caratterizzano la garanzia fideiussoria pura. Secondo ormai consolidata giurisprudenza, ai fini dell'inquadramento del rapporto come "contratto autonomo di garanzia", assume rilievo la volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, indipendentemente cioè dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, e ciò avviene attraverso l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale
(v. Cass. SS.UU. n. 3947/2010): la semplice presenza della clausola “a prima richiesta” non abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far configurare il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 5478/2024; n. 31105/2024).
22. Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la polizza sia inquadrabile come contratto autonomo di garanzia essendo prevista oltre che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” anche l'espressa rinuncia a qualsiasi eccezione (art. 7) e senza preventivo consenso dei contraenti. Quindi non rileva la pretesa esecuzione dei lavori richiesti dalla lottizzazione (secondo parte appellante le opere sarebbero state concluse nel 2000/2001, senza però che sia fornita alcuna prova a sostegno di tale allegazione); difatti, l'obbligazione assunta con il contratto autonomo di garanzia è qualitativamente differente da quella garantita, seppure quantitativamente corrispondente, mirando non all'adempimento dell'obbligazione originaria, bensì a tenere indenne il creditore, cui non è infatti possibile opporre eccezioni afferenti al rapporto correlato eccetto quella di dolo. L'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass. n. 8874/2021, n.
32402/2019) (così in motivazione Cass. n. 26508/2024).
23. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante sostiene la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi circa la domanda in merito al trasferimento degli obblighi nascenti dalla lottizzazione del 1997 per l'intervenuta cessione del terreno da parte della sig. al sig. Persona_1 CP_5
. Parte appellante argomenta che l'obbligazione di pagamento degli oneri di
[...]
urbanizzazione avrebbe natura propter rem e, pertanto, ambulatoria, trasferendosi all'acquirente del terreno. Pertanto, la sig. (e quindi i suoi eredi) sarebbe stata liberata Per_1
da ogni obbligazione relativa al terreno sul quale era stato concesso il permesso di costruire, i cui oneri graverebbero solo sul sig. . CP_5
24. Il motivo è infondato.
25. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'obbligazione di provvedere
pagina 8 di 10 alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione
edilizia è propter rem nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia, titolo
amministrativo di costruzione ratione temporis operante;
ovvero nel senso che colui che realizza
opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al
suo dante causa, ha nei confronti del gli stessi obblighi che gravano sull'originario CP_3
concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione” (Cass. n. 27175/2016). Il trasferimento del terreno in relazione al quale è stata stipulata una convenzione edilizia non estingue quindi l'obbligazione originaria - come sostenuto da parte appellante – ma determina, al contrario, l'estensione della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pattuite in capo all'acquirente che si aggiunge a quella dell'originario lottizzante. Quando il lottizzante originario vende un terreno soggetto a una convenzione urbanistica, gli obblighi previsti passano anche al nuovo acquirente, ma la cessione non libera il venditore dalle proprie responsabilità, come stabilito dal principio di responsabilità solidale. Difatti la specifica natura delle convenzioni urbanistiche è funzionale anche al perseguimento dell'interesse pubblico al corretto assetto del territorio (cfr. Consiglio di Stato n.
1952/2024; n. 7250/2024), trattandosi di contratti di diritto pubblico o ad oggetto pubblico aventi a oggetto, seppure utilizzando moduli di natura pattizia, l'esercizio di potestà di natura pubblicistica (v. Consiglio di Stato n. 5465/2023. Ne consegue che non può essere affermata alcuna liberazione dall'obbligazione fideiussoria dell'originaria lottizzante sig. Per_1
26. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
27. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 , quali eredi di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3 Persona_1
Bologna n. 1689/2021 del 23.6.2021;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1801 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) deceduta il'8.3.2019, rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4
dall'Avv. Annalisa Rotolo (c.f. ed elettivamente domiciliati presso il C.F._5
suo studio in Via Crispi n. 25 a Gioia Tauro (RC), giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Golini (c.f.
) e Patrizia Dioguardi (c.f. con domicilio C.F._6 C.F._7
digitale eletto all'indirizzo p.e.c. e Email_1
giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1689/2021 del 23.6.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.11.2024:
pagina 1 di 10 Appellante , ): Pt_1 Pt_2
“in via preliminare ed urgente
- SOSPENDERE l'esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 e 351 cpc ricorrendone fumus boni iuris e periculum in mora;
sempre in via preliminare
-ACCOGLIERE L sollevata con il Controparte_2 presente atto di appello;
riformare la sentenza impugnata e rimandare le parti dinanzi al
Giudice territorialmente competete individuato nel Tribunale di Palmi;
-Ritenere prescritto il credito e non dovute le somme alla società per venir meno di CP_1 ogni ragione giuridica, con ogni statuizione successiva anche in ordine alle spese di lite.
Nel merito
- Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cpc;
- Riformare la sentenza 1689/2021 ritenendo non dovute le somme da parte degli appellanti in favore di in virtù dell'alienazione del terreno oggetto della convenzione di CP_1 lottizzazione, con ogni obbligo di pagamento a carico della parte acquirente;
- dichiarare nullo o comunque inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 501/2019
Tribunale di Bologna;
- condannare la società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Appellata : Controparte_1
“- in tesi e in rito: dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 348 bis
c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dai Signori Parte_1 Pt_2
e avverso la Sentenza n. 1689/2019 del Tribunale di Bologna;
[...] Parte_3
- nel merito ed in ipotesi di mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, respingere le domande tutte avanzate dai Signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei suoi confronti e quindi l'appello dagli stessi proposto avverso la Sentenza n. 1689/2019 del Tribunale di Bologna e questa confermare in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui Unipolsai o Compagnia) otteneva Controparte_1
dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 501/2019 del 18.1.2019 per l'importo di €
62.000,00 nei confronti dei sig. , , Parte_4 Parte_5
, e (da qui Parte_6 Parte_7 Persona_1
anche lottizzanti) quale somma dovuta a titolo di rimborso di quanto dalla stessa corrisposto al in forza della polizza fideiussoria n. 1015300340027, con la quale Controparte_3
la Compagnia aveva garantito al , l'adempimento da parte dei Controparte_3
lottizzanti, degli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione 21.01.1997.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. , e Parte_7 Parte_4
proponevano opposizione con atto di citazione del 5.3.2019, esponendo: Persona_1
pagina 2 di 10 - la competenza territoriale era del Tribunale di Palmi sia per effetto dell'art. 18 c.p.c.
(Foro generale delle persone fisiche), sia per effetto dell'art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) e sia, infine, ai sensi dell'art. 66 bis del
Codice del Consumo (Foro del Consumatore);
- il credito era prescritto in quanto i lavori di lottizzazione e urbanizzazione erano stati ultimati nell'anno 2000/2001, mentre il aveva richiesto a Controparte_3
la somma garantita solo il 06.11.2012 e quindi oltre dieci anni dalla CP_1
conclusione dei lavori di urbanizzazione;
- la aveva pagato senza contestare al la prescrizione del credito e CP_1 CP_3
quindi non aveva titolo ad agire in rivalsa verso gli opponenti.
Gli opponenti chiedevano pertanto di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palmi e comunque la revoca del provvedimento monitorio per intervenuta prescrizione del credito reclamato dal
[...]
. CP_3
3. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_1
- l'eccezione di incompetenza territoriale era infondata in quanto priva della necessaria completezza rispetto a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili, fra i quali non era stata eccepita con riferimento al foro di esecuzione dell'obbligazione né con riferimento agli artt. 33 e 18 c.p.c. (essendo due dei condebitori residenti a [...]);
- in forza della “lottizzazione convenzionata” del 21.01.1997 con il Controparte_3
, i lottizzanti si erano impegnati a costruire a proprie spese: rete idrica, rete
[...]
fognante, viabilità ed illuminazione, metanizzazione e condotta telefonica, entro dieci anni, ovvero entro il 21.01.2007;
- a garanzia dell'adempimento delle suddette obbligazioni, i lottizzanti avevano stipulato il 21.01.1997, la polizza per cui è causa;
- il diritto del di escutere la garanzia in caso di inadempimento dei lottizzanti CP_3
era sorto solo con la scadenza del termine previsto ovvero dal 21.01.2007 e pertanto l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il il 6.11.2012 Controparte_3
aveva comunicato alla Compagnia la mancata regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie ed aveva pertanto correttamente escusso la polizza;
- il contratto aveva la natura di “contratto autonomo di garanzia” in quanto stabiliva che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza doveva essere effettuato “a semplice richiesta” scritta con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione (art. 7) e senza necessaria preventiva escussione o consenso dei debitori principali (art. 6);
pagina 3 di 10 - pertanto, era irrilevante quanto asserito dagli opponenti in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. A seguito del decesso della sig. (8.3.2019), il processo veniva interrotto Persona_1
all'udienza del 12.11.2019 e veniva riassunto dagli eredi della stessa ( Parte_1
e ) unitamente al sig. . Successivamente, a Parte_2 Parte_3 Parte_7
seguito del decesso anche del sig. (19.6.2020) intervenivano nel processo i Parte_4
sig. e quali eredi legittimi. Parte_8 CP_4
5. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito della trattazione, il
Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1689/2021, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
6. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. , Parte_1
e quali eredi della sig. . Parte_2 Parte_3 Persona_1
7. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
8. All'udienza del 26.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto non compiutamente formulata;
in particolare, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'alternatività del foro ex art. 20 c.p.c. per quello del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi (sede di Bologna), in quanto l'obbligazione CP_1
principale (quella garantita) doveva essere adempiuta al , rientrante Controparte_3
nella circoscrizione del Tribunale di Palmi. In secondo luogo, la clausola pattizia (art. 9) che prevede la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Compagnia, non era stata espressamente richiamata in doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. sul foglio recante le condizioni generali di contratto, ma la sottoscrizione appare solo su foglio allegato che prevede però la deroga alle predette condizioni generali in punto di liberazione dell'ente garantito. In ogni caso, non troverebbe applicazione l'art. 20 c.p.c. in ragione dell'art. 33
c.p.c. (cumulo soggettivo) non suscettibile di interpretazione analogica;
infine, trattandosi di pagina 4 di 10 rapporto fra professionista e consumatore, il Tribunale non avrebbe considerato la norma inderogabile prevista dall'art. 66 bis del Codice del Consumo. Pertanto, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi presso il Tribunale di Palmi.
10. Il motivo è infondato.
11. La Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore opponente conserva la posizione di convenuto (Cass. n. 21706/2019, Rv. 655233-01), deve farsi applicazione del principio secondo cui, "in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione", sicché in "mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito" (da ultimo,
Cass. Sez. 6-2, ord. 3 luglio 2018, n. 17311, Rv. 649456-01)” (Cass. n. 12156/2021; idem n.
32731/2019). In breve, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa, nel senso che con essa l'attività di contestazione dei fori concorrenti deve essere svolta in modo intellegibile atteso che, trattandosi di eccezione in senso stretto, è necessaria un'esplicita attività argomentativa di contestazione di tutti i fori. Pertanto, l'eccezione che non contesta tutti i fori, non può dirsi completa e deve reputarsi tamquam non esset (v. Cass. n.
17374/2020).
12. L'appellante non ha svolto considerazioni critiche specifiche alla motivazione contenuta nella sentenza;
l'art. 20 c.p.c, - la cui competenza è alternativa e concorrente agli altri fori - consente all'attore di agire presso il foro ove deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis) e, trattandosi di obbligazione pecuniaria, l'adempimento deve essere fatto presso la sede (o domicilio) del creditore (Bologna). Difatti l'art. 1182 co. 3 c.c. prevede che
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza” e la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare”
(Cass. n. 4792/2021).
pagina 5 di 10 13. In atto di opposizione, gli odierni appellanti hanno invece affermato che “…in base
all'art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) la competenza, in alternativa a quella prevista dall'art. 18 c.p.c., spettava al Giudice ove era sorta l'obbligazione. Nel nostro caso l'obbligazione è nata a [...], luogo in cui è stato sottoscritto il contratto di fideiussione, per cui la competenza era del Tribunale di
Palmi” (v. pag. 2). Nessuna contestazione è stata svolta in merito al criterio alternativo previsto dall'art. 20 ovvero il luogo ove “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
La Corte ritiene che l'eccezione di incompetenza territoriale non possa dirsi completa ove si consideri che il criterio alternativo ex art. 20 c.p.c. riferito al forum destinatae solutionis, ovvero al luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento coincidente ex art. 1182 c.c. con il domicilio della creditrice (nella specie Bologna), non è stato oggetto di completa e puntuale contestazione. Parte opponente non ha difatti preso posizione in merito al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
14. Né risulta che gli opponenti abbiano preso posizione sull'art. 33 c.p.c., che nel caso di cumulo soggettivo (avendo i debitori residenze in luoghi diversi), consente la proposizione della causa innanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti (nella fattispecie due sono residenti in provincia di Bologna) (v. Cass. n. 33150/2018).
15. Sotto tale ultimo profilo, le ulteriori considerazioni sugli altri fori, svolte successivamente in sede di appello da parte appellante, sono irrilevanti in quanto tardive, trattandosi di eccezione in senso stretto che doveva essere completa sin dall'atto introduttivo. Fra queste la circostanza che la competenza sarebbe da radicarsi al Tribunale di Palmi in ragione del fatto che l'obbligazione principale era da considerarsi quella relativa alle prestazioni che i lottizzanti si erano impegnati a svolgere al . La lettura data dagli Controparte_3
appellanti collide però con il testo dell'art. 20 c.p.c. che fa riferimento all'obbligazione
“dedotta in giudizio” che nella fattispecie è quella che trova la sua fonte nella polizza fideiussoria. Sicché ciò è sufficiente al rigetto della censura.
16. Analogamente può dirsi circa l'argomentazione circa la pretesa vessatorietà della clausola pattizia derogatoria della competenza territoriale contenuta nell'art. 9 delle condizioni generali di contratto e non doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.; detta eccezione oltre ad essere inammissibile in quanto introdotta ex novo nel presente grado, è comunque infondata, poiché l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata non in base a tale clausola, ma alle regole generali codicistiche ed è su queste che si ritiene la competenza territoriale del
Tribunale di Bologna.
17. Né infine può ritenersi che la competenza territoriale dovesse radicarsi in forza dell'art.
pagina 6 di 10 66 bis del Codice del Consumo (D.Lvo n. 206/2005). Va considerato difatti che in caso di pluralità di debitori residenti in luoghi diversi comporterebbe l'instaurazione di tante cause quanti sono i predetti e di parcellizzare la medesima pretesa creditizia nei confronti dei medesimi soggetti chiamati a rispondere della medesima obbligazione pattuita;
una simile situazione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza e soprattutto esporrebbe al rischio di contrasto tra giudicati essendo le eventuali cause caratterizzate da unicità del petitum e della causa petendi.
18. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito del
[...]
, attesa l'irrilevanza degli eventi riguardanti il rapporto principale, trattandosi CP_3 nella fattispecie di “contratto autonomo di garanzia”. Secondo gli appellanti, invece, i lottizzanti avrebbero adempiuto alle proprie obbligazioni verso il ed anche nel CP_3
contratto autonomo di garanzia il contraente può eccepire il soddisfacimento del creditore principale;
poiché il ha escusso la garanzia fideiussoria solo nel 2012 Controparte_3
(oltre il decennio dall'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione di lottizzazione), la avrebbe spontaneamente corrisposto la somma escussa nonostante CP_1
la prescrizione e quindi in adempimento di una obbligazione morale, non ripetibile in rivalsa.
19. Il motivo è infondato.
20. In tema di prescrizione, va ricordato che a norma dell'art. 2935 c.c., il diritto del creditore nei confronti del fideiussore matura alla scadenza dell'obbligazione garantita e quindi il termine di prescrizione del diritto del creditore di avvalersi della garanzia fideiussoria decorre dalla data in cui il debito garantito diventa esigibile, ovvero nel momento in cui l'obbligazione garantita è scaduta. Nel caso di specie l'art. 3 della convenzione di lottizzazione prevedeva l'obbligo per i lottizzanti di realizzare le opere indicate all'art. 6, entro dieci anni e quindi entro il 21.01.2007; pertanto prima del 21.1.2007, l'obbligazione principale assunta dai lottizzanti non era da considerarsi esigibile e da tale data il
[...]
avrebbe potuto esercitare il diritto di escutere la polizza fideiussoria, CP_3
cristallizzandosi in tale momento l'inadempimento da parte dei lottizzanti. L'Ente, escutendo la garanzia il 6.11.2012, ha quindi agito entro il termine di prescrizione.
21. Non coglie nel segno la difesa appellante laddove ritiene che, nonostante la polizza sia configurabile come contratto autonomo di garanzia, sarebbe possibile per il debitore sollevare eccezioni in merito all'adempimento dell'obbligazione garantita. Va precisato che l'elemento caratterizzante del "contratto autonomo di garanzia" consiste nell'obbligo del garante di pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre le eccezioni relative ai rapporti fra pagina 7 di 10 debitore e creditore, che invece caratterizzano la garanzia fideiussoria pura. Secondo ormai consolidata giurisprudenza, ai fini dell'inquadramento del rapporto come "contratto autonomo di garanzia", assume rilievo la volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, indipendentemente cioè dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, e ciò avviene attraverso l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale
(v. Cass. SS.UU. n. 3947/2010): la semplice presenza della clausola “a prima richiesta” non abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far configurare il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. n. 5478/2024; n. 31105/2024).
22. Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la polizza sia inquadrabile come contratto autonomo di garanzia essendo prevista oltre che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” anche l'espressa rinuncia a qualsiasi eccezione (art. 7) e senza preventivo consenso dei contraenti. Quindi non rileva la pretesa esecuzione dei lavori richiesti dalla lottizzazione (secondo parte appellante le opere sarebbero state concluse nel 2000/2001, senza però che sia fornita alcuna prova a sostegno di tale allegazione); difatti, l'obbligazione assunta con il contratto autonomo di garanzia è qualitativamente differente da quella garantita, seppure quantitativamente corrispondente, mirando non all'adempimento dell'obbligazione originaria, bensì a tenere indenne il creditore, cui non è infatti possibile opporre eccezioni afferenti al rapporto correlato eccetto quella di dolo. L'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass. n. 8874/2021, n.
32402/2019) (così in motivazione Cass. n. 26508/2024).
23. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante sostiene la nullità ex art. 112 c.p.c. della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi circa la domanda in merito al trasferimento degli obblighi nascenti dalla lottizzazione del 1997 per l'intervenuta cessione del terreno da parte della sig. al sig. Persona_1 CP_5
. Parte appellante argomenta che l'obbligazione di pagamento degli oneri di
[...]
urbanizzazione avrebbe natura propter rem e, pertanto, ambulatoria, trasferendosi all'acquirente del terreno. Pertanto, la sig. (e quindi i suoi eredi) sarebbe stata liberata Per_1
da ogni obbligazione relativa al terreno sul quale era stato concesso il permesso di costruire, i cui oneri graverebbero solo sul sig. . CP_5
24. Il motivo è infondato.
25. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'obbligazione di provvedere
pagina 8 di 10 alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione
edilizia è propter rem nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia, titolo
amministrativo di costruzione ratione temporis operante;
ovvero nel senso che colui che realizza
opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al
suo dante causa, ha nei confronti del gli stessi obblighi che gravano sull'originario CP_3
concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione” (Cass. n. 27175/2016). Il trasferimento del terreno in relazione al quale è stata stipulata una convenzione edilizia non estingue quindi l'obbligazione originaria - come sostenuto da parte appellante – ma determina, al contrario, l'estensione della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pattuite in capo all'acquirente che si aggiunge a quella dell'originario lottizzante. Quando il lottizzante originario vende un terreno soggetto a una convenzione urbanistica, gli obblighi previsti passano anche al nuovo acquirente, ma la cessione non libera il venditore dalle proprie responsabilità, come stabilito dal principio di responsabilità solidale. Difatti la specifica natura delle convenzioni urbanistiche è funzionale anche al perseguimento dell'interesse pubblico al corretto assetto del territorio (cfr. Consiglio di Stato n.
1952/2024; n. 7250/2024), trattandosi di contratti di diritto pubblico o ad oggetto pubblico aventi a oggetto, seppure utilizzando moduli di natura pattizia, l'esercizio di potestà di natura pubblicistica (v. Consiglio di Stato n. 5465/2023. Ne consegue che non può essere affermata alcuna liberazione dall'obbligazione fideiussoria dell'originaria lottizzante sig. Per_1
26. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
27. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 , quali eredi di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3 Persona_1
Bologna n. 1689/2021 del 23.6.2021;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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