Sentenza 24 maggio 1975
Massime • 2
Al personale delle aziende elettriche ad esso trasferite, l'ENEL e tenuto, a norma dell'art 13 della legge 6 dicembre 1962 n 1643 (legge istitutiva dell'ente), a conservare i diritti derivanti dalla anzianita maturata anteriormente al trasferimento, ma non anche a considerare detta anzianita come maturata alle proprie dipendenze, e cioe a computare su di essa, retroattivamente, i piu favorevoli istituti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore al momento del trasferimento, o successivamente intervenuta. Un Obbligo dell'ENEL in tal senso puo pero derivare dalla volonta negoziale delle parti, desumibile, oltreche da un espresso patto, anche dal complessivo tenore delle clausole di un accordo collettivo. (nella specie, trattavasi di un ex dipendente della societa idroelettrica lucana, trasferita all'ENEL con DPR 18 marzo 1965 n 539, ed i giudici del merito avevano affermato che l'ENEL era tenuto a riconoscergli l'anzianita maturata presso detta societa, al fine del computo degli scatti biennali e dell'indennita di anzianita, come se il rapporto di lavoro si fosse svolto fin dall'origine alle sue dipendenze, in forza dell'accordo sindacale del 9 maggio 1963, tendente ad assicurare un trattamento uniforme a tutti i dipendenti, senza distinzioni di provenienza; la SC ha ritenuto esatta la tesi, in quanto fondata su una corretta interpretazione della volonta contrattuale delle parti, ed enunciato il principio di cui sopra). ( V 3842/74, mass n 372383; 2530/74, mass n 370968; ( V 307/74, mass n 367961).*
L'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, puo identificarsi, rispetto alla Azione di accertamento, anche nel superamento di una incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata di obblighi negoziali, a prescindere dall'attuale verificarsi della lesione di un diritto. Deve, pertanto, riconoscersi l'interesse del lavoratore subordinato ad agire, nel corso del rapporto, per ottenere l'accertamento giudiziale dei criteri cui dovra uniformarsi la liquidazione dell'indennita di anzianita al momento della risoluzione di tale rapporto , ove su detti criteri sia insorta contestazione con il datore di lavoro. ( V 473/72, mass n 356423).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1975, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1975 |
Testo completo
L'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, puo identificarsi, rispetto alla Azione di accertamento, anche nel superamento di una incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata di obblighi negoziali, a prescindere dall'attuale verificarsi della lesione di un diritto. Deve, pertanto, riconoscersi l'interesse del lavoratore subordinato ad agire, nel corso del rapporto, per ottenere l'accertamento giudiziale dei criteri cui dovra uniformarsi la liquidazione dell'indennita di anzianita al momento della risoluzione di tale rapporto , ove su detti criteri sia insorta contestazione con il datore di lavoro. ( V 473/72, mass n 356423).*