TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.223/2024R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
AVV. GIUSEPPE ALVISE TROJA C.F.: nato ad [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Avola, via Mazzini n. 80;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
In esito all'udienza del 15.4.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Presidente delegato ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso depositato il 18.1.2024 l'Avv. Giuseppe Alvise Troja ha proposto opposizione avverso il decreto emesso il 3.1.2024 –comunicato il 5.1.2024- con cui il Giudice civile di questo Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di -parte da lui patrocinata Controparte_2
nel giudizio civile iscritto al n. 3066/2014 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di bene immobile, definito con sentenza n. 565/2016 del 16.3.2016- ed ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi dallo stesso proposta.
pagina 1 di 4 Ha esposto che il giudice è pervenuto all'impugnato provvedimento rilevando che “ CP_2
ha riportato condanna definitiva per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., 73, co. 1,
[...]
d.P.R. n. 309/1990, 7 D.L. 152/1991, come evincibile dal certificato del casellario giudiziale in atti;
”
“che tale circostanza appare idonea a fondare la presunzione di superamento del limite reddituale prevista dall'art. 76, co.
4-bis, d.P.R. n. 115/2002, che può essere vinta solo mediante rigorosa e documentata dimostrazione, da parte del richiedente, del suo stato di “non abbienza”, come statuito da Corte Cost. n. 139/2010”; “ che nel caso di specie, alcuna prova al riguardo ha offerto l'istante”.
Ha dedotto che il provvedimento emesso è ingiusto alla luce del fatto che il reato per il quale la ha riportato condanna risale all'anno 2006 e che il consistente lasso di tempo trascorso da CP_2
allora e sino alla proposizione del giudizio civile è idoneo al superamento della presunzione di cui all'art. 76 co. 4 bis DPR 115/2002, tenuto conto anche dello stato di non abbienza documentato con l'istanza di ammissione al beneficio in oggetto.
Ha chiesto quindi la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione dei compensi richiesti.
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione del 15.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, ed all'esito è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Sempre in via preliminare va rilevata la tempestività del ricorso che è stato proposto entro il termine di
30 gg dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, osserva il decidente che il ricorso non può essere accolto.
La parte assistita dall'Avv. Troja è stata condannata per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 e rientra quindi nella categoria dei soggetti “già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
pagina 2 di 4 previste dallo stesso articolo”, in relazione ai quali il legislatore, all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R.
115/2002, ha introdotto una presunzione “relativa” di superamento del reddito massimo ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tale norma si basa sulla ragionevole presunzione che tali delitti diano pacificamente luogo ad elevati introiti illeciti, con conseguente impossibilità di verificare le reali condizioni economiche del loro autore.
Si tratta, tuttavia, di una presunzione iuris tantum, atteso che – come rilevato dal ricorrente – la Corte
Costituzionale con sentenza n. 139/2010 ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione di riferimento nella parte in cui la prevista presunzione non ammetteva prova contraria. Di talché, incombe sul ricorrente l'onere di allegare concreti elementi di fatto inerenti alle proprie condizioni reddituali, volti al superamento della presunzione de qua, restando escluso qualsivoglia accertamento d'ufficio da parte del Giudicante (ex multis Cass. Pen., Sez. IV, n. 30499 del 17/06/2014).
Di recente il S.C. è nuovamente intervenuto sul punto ribadendo che “In tema di patrocinio dei non abbienti, il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico- patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76 comma 4-bis; in tal casi, infatti, il valore dell'autocertificazione è superato dalla presunzione di legge e, in assenza di idonee allegazioni, atte a vincere la presunzione, nessun accertamento ulteriore deve essere compiuto dall'organo decidente.” (v. Cassazione penale sez. IV,
15/01/2025, n.4816)
Tale onere di allegazione, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte assistita dall'Avv. Troja, non risultando che sia stato prodotto alcun elemento reale e concreto idoneo a superare la presunzione di legge.
Invero, il ricorrente si è limitato ad affermare che il venir meno del vincolo di solidarietà, anche economica, della propria assistita con gli affiliati si possa desumere dal lungo lasso di tempo trascorso dalla condanna per il reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis c.p., senza fornire elementi di prova concreti idonei a superare la presunzione iuris tantum di cui sopra, tale non potendosi considerare il solo dato temporale del tempo trascorso dalla commissione del delitto alla proposizione della domanda in sede civile, in assenza di ogni altro elemento idoneo a dimostrare la recisione di ogni legame deliquenziale collegato al metodo mafioso e la disponibilità della a svolgere un regolare CP_2
lavoro (Cass. Pen., Sez. IV, n. 29469/2020).
pagina 3 di 4 Sulla base delle considerazioni che precedono appare corretto il provvedimento impugnato, non essendo stati allegati elementi idonei a vincere la presunzione prevista dalla citata norma.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 223/2024 R.G., così provvede:
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa il 19.6.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
AVV. GIUSEPPE ALVISE TROJA C.F.: nato ad [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Avola, via Mazzini n. 80;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
In esito all'udienza del 15.4.2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Presidente delegato ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
----------
Con ricorso depositato il 18.1.2024 l'Avv. Giuseppe Alvise Troja ha proposto opposizione avverso il decreto emesso il 3.1.2024 –comunicato il 5.1.2024- con cui il Giudice civile di questo Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di -parte da lui patrocinata Controparte_2
nel giudizio civile iscritto al n. 3066/2014 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di bene immobile, definito con sentenza n. 565/2016 del 16.3.2016- ed ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi dallo stesso proposta.
pagina 1 di 4 Ha esposto che il giudice è pervenuto all'impugnato provvedimento rilevando che “ CP_2
ha riportato condanna definitiva per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., 73, co. 1,
[...]
d.P.R. n. 309/1990, 7 D.L. 152/1991, come evincibile dal certificato del casellario giudiziale in atti;
”
“che tale circostanza appare idonea a fondare la presunzione di superamento del limite reddituale prevista dall'art. 76, co.
4-bis, d.P.R. n. 115/2002, che può essere vinta solo mediante rigorosa e documentata dimostrazione, da parte del richiedente, del suo stato di “non abbienza”, come statuito da Corte Cost. n. 139/2010”; “ che nel caso di specie, alcuna prova al riguardo ha offerto l'istante”.
Ha dedotto che il provvedimento emesso è ingiusto alla luce del fatto che il reato per il quale la ha riportato condanna risale all'anno 2006 e che il consistente lasso di tempo trascorso da CP_2
allora e sino alla proposizione del giudizio civile è idoneo al superamento della presunzione di cui all'art. 76 co. 4 bis DPR 115/2002, tenuto conto anche dello stato di non abbienza documentato con l'istanza di ammissione al beneficio in oggetto.
Ha chiesto quindi la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione dei compensi richiesti.
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione del 15.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, ed all'esito è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_1
ricorso non si è costituito.
Sempre in via preliminare va rilevata la tempestività del ricorso che è stato proposto entro il termine di
30 gg dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, osserva il decidente che il ricorso non può essere accolto.
La parte assistita dall'Avv. Troja è stata condannata per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 e rientra quindi nella categoria dei soggetti “già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
pagina 2 di 4 previste dallo stesso articolo”, in relazione ai quali il legislatore, all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R.
115/2002, ha introdotto una presunzione “relativa” di superamento del reddito massimo ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tale norma si basa sulla ragionevole presunzione che tali delitti diano pacificamente luogo ad elevati introiti illeciti, con conseguente impossibilità di verificare le reali condizioni economiche del loro autore.
Si tratta, tuttavia, di una presunzione iuris tantum, atteso che – come rilevato dal ricorrente – la Corte
Costituzionale con sentenza n. 139/2010 ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione di riferimento nella parte in cui la prevista presunzione non ammetteva prova contraria. Di talché, incombe sul ricorrente l'onere di allegare concreti elementi di fatto inerenti alle proprie condizioni reddituali, volti al superamento della presunzione de qua, restando escluso qualsivoglia accertamento d'ufficio da parte del Giudicante (ex multis Cass. Pen., Sez. IV, n. 30499 del 17/06/2014).
Di recente il S.C. è nuovamente intervenuto sul punto ribadendo che “In tema di patrocinio dei non abbienti, il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico- patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76 comma 4-bis; in tal casi, infatti, il valore dell'autocertificazione è superato dalla presunzione di legge e, in assenza di idonee allegazioni, atte a vincere la presunzione, nessun accertamento ulteriore deve essere compiuto dall'organo decidente.” (v. Cassazione penale sez. IV,
15/01/2025, n.4816)
Tale onere di allegazione, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte assistita dall'Avv. Troja, non risultando che sia stato prodotto alcun elemento reale e concreto idoneo a superare la presunzione di legge.
Invero, il ricorrente si è limitato ad affermare che il venir meno del vincolo di solidarietà, anche economica, della propria assistita con gli affiliati si possa desumere dal lungo lasso di tempo trascorso dalla condanna per il reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis c.p., senza fornire elementi di prova concreti idonei a superare la presunzione iuris tantum di cui sopra, tale non potendosi considerare il solo dato temporale del tempo trascorso dalla commissione del delitto alla proposizione della domanda in sede civile, in assenza di ogni altro elemento idoneo a dimostrare la recisione di ogni legame deliquenziale collegato al metodo mafioso e la disponibilità della a svolgere un regolare CP_2
lavoro (Cass. Pen., Sez. IV, n. 29469/2020).
pagina 3 di 4 Sulla base delle considerazioni che precedono appare corretto il provvedimento impugnato, non essendo stati allegati elementi idonei a vincere la presunzione prevista dalla citata norma.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 223/2024 R.G., così provvede:
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa il 19.6.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4