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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370.2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to Carmine Glielmi, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 22.3.2024, rep. Persona_1
37875/7313, dall'avv. Lelio Maritato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno, C.so Garibaldi n.38;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 14.03.2024, la ricorrente Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 833/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “…disattesa la espletata CTU, accertare e dichiarare la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa in misura non inferiore al 100% con conseguente conferimento dei benefici socio-sanitari previsti in materia, a far tempo dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa ovvero dalla decorrenza accertata dalla richiesta consulenza;
b) per l'effetto e come conseguenza dell'accertamento dello stato invalidante, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12, Legge 118/71; c) condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2 motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 19.09.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “…PSICOSI DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO IN TRATTAMENTO CRONICO CON NEUROLETTICI DEPOT, DISTURBO DELL'UMORE E DI PERSONALITÀ BORDERLINE;
OBESITÀ GRAVE DI III CLASSE (BMI 52,5) CON SIGNIFICATIVE LIMITAZIONI FUNZIONALI…” Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che parte ricorrente è “… soggetto invalido in misura del 100%, con decorrenza da febbraio 2024 e revisione da febbraio 2027….” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa , le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una Per_2 ponderata e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere da febbraio 2024.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale, anch'esse riferite ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente), e liquidate CP_1 secondo quanto indicato nel dispositivo;
con riguardo alla presente fase, i compensi al ctu vanno ridotti di un terzo in ragione del tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata a Parte_1
Moncalieri (TO) il 23.07.1982, si trova, a decorrere da febbraio 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento della pensione di inabilità;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore della dott.ssa . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370.2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to Carmine Glielmi, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 22.3.2024, rep. Persona_1
37875/7313, dall'avv. Lelio Maritato, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S. di Salerno, C.so Garibaldi n.38;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 14.03.2024, la ricorrente Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 833/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “…disattesa la espletata CTU, accertare e dichiarare la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa in misura non inferiore al 100% con conseguente conferimento dei benefici socio-sanitari previsti in materia, a far tempo dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa ovvero dalla decorrenza accertata dalla richiesta consulenza;
b) per l'effetto e come conseguenza dell'accertamento dello stato invalidante, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12, Legge 118/71; c) condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2 motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 19.09.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “…PSICOSI DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO IN TRATTAMENTO CRONICO CON NEUROLETTICI DEPOT, DISTURBO DELL'UMORE E DI PERSONALITÀ BORDERLINE;
OBESITÀ GRAVE DI III CLASSE (BMI 52,5) CON SIGNIFICATIVE LIMITAZIONI FUNZIONALI…” Inoltre, il medesimo CTU ha concluso che parte ricorrente è “… soggetto invalido in misura del 100%, con decorrenza da febbraio 2024 e revisione da febbraio 2027….” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa , le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una Per_2 ponderata e coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere da febbraio 2024.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale, anch'esse riferite ad entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente), e liquidate CP_1 secondo quanto indicato nel dispositivo;
con riguardo alla presente fase, i compensi al ctu vanno ridotti di un terzo in ragione del tardivo deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata a Parte_1
Moncalieri (TO) il 23.07.1982, si trova, a decorrere da febbraio 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento della pensione di inabilità;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore della dott.ssa . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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