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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 774/2023 R.G. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
21038/2022, che ha cassato la sentenza n. 519/2020 pubblicata dalla Corte d'Appello il 16.6.2020, promosso da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CARIOLA Davide e dall'Avv. PERFETTI Marco Parte_1 per mandato in atti ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, , rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e difesi dall'Avv. CRISTADORO Fabrizio per mandato in atti CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CORROTTI Massimo e dall'Avv. NICOLETTI CP_3
MI per mandato in atti CONVENUTA IN RIASSUZIONE nonché contro e CONVENUTI IN RIASSUZIONE CONTUMACI CP_4 Controparte_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, quale Giudice di rinvio designato Parte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile-2, con l'ordinanza n. 21038/2022 pubblicata il 1.7.2022 pronunciata nel giudizio avente r.g .n .22473/2021, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, se del caso previa ed eventuale nomina di CTU per valutare la divisibilità dei beni immobili ereditati da , e previe le declaratorie del caso e di legge, in applicazione CP_6 del principio di diritto enunciato dalla sentenza predetta, accogliere l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto: Pt_1
- dichiarare nulle ed inefficaci le donazioni e le disposizioni testamentarie della de cuius,
[...]
, nella parte in cui ledono, in favore del figlio , la quota di legittima spettante Per_1 CP_6 all'esponente in proprio ed ex art. 557, I comma c.c. in qualità di erede legittimo di e CP_4 nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva;
- disporre, a favore dell'esponente, la reintegrazione della propria quota legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette donazioni e disposizioni testamentarie, eccedenti, come da perizia allegata, la quota di cui la de cuius, , poteva disporre, riducendo la quota Persona_1 attribuita a , beneficiario delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive, ed CP_6 operando, a tal fine, l'attribuzione ex novo dei beni donati ed ereditari;
- dichiarare e riconoscere che l'attrice è stata lesa anche per la quota di legittima spettante al di lei padre, ed attribuire di conseguenza alla medesima, in qualità di sua erede legittima, ex art. 566 c.c , in reintegra della parte lesa la metà di porzione di legittima spettante, ex art. 542, II comma c.c., al di lei padre sul patrimonio della defunta , riducendo la quota di beni attribuita a Persona_1 [...]
ed operando l'attribuzione ex novo dei beni donati ed ereditari;
CP_6
- assegnare, quindi, all'esponete la quota legittima ad essa spettante, anche in qualità di erede ex art. 566 c.c., del riservatario con la conseguente attribuzione di beni per un valore di Euro CP_4
269.616,44 o per il minor o maggior valore stabilito da questa Corte necessario a reintegrare le quote legittime;
- distaccare dai beni immobili attribuiti a dalla madre con donazione e CP_6 Persona_1 disposizione testamentaria la porzione occorrente ad integrare con beni in natura la quota della legittimaria agente in proprio ed ex art. 557 c.c. in qualità di erede legittima del Parte_1 riservatario leso e ciò in considerazione delle precarie condizioni economiche del CP_4 [...]
; CP_6
- assegnare di conseguenza all'attrice i frutti civili nel frattempo tratti da dai beni ad CP_6 essa attribuiti in sentenza, con aggiunta di rivalutazione ed interessi, da liquidarsi in sentenza, maturati dal dì dell'apertura della successione e fino al dì della reintegra nella quota spettante e condannare quindi il suddetto alla loro restituzione come liquidata in sentenza;
CP_6
- disporre la divisione di tutti gli altri beni di cui e erano titolari in vita CP_4 Persona_1 ed attribuire a la quota ad essa spettante sui medesimi;
Parte_1
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa Carrara di provvedere alle variazioni di legge conseguenti alla pronuncia giudiziale;
con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.” per “PIACCIA ALLA CORTE Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
D'APPELLO respinta ogni contraria difesa, eccezione e domanda
1) ritenere e dichiarare passate in giudicato le statuizioni contenute nella sentenza di appello n.519/2020 del 16.6.2020 (NRG 255/2014) rese nei confronti di e per esso Controparte_7 le eredi oggi convenute e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza impugnata;
2) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o conseguenziale;
3) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.”
Per IS ST: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
I) Dichiarare la inammissibilità della domanda giudiziale di riassunzione svolta dalla SI.ra
[...]
per violazione dell'art. 392 cpc, e conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'intestato Pt_1
Giudizio.
II) Stante la mancata impugnazione da parte della ricorrente in Cassazione, SI.ra , delle Parte_1 statuizioni contenute nella Sentenza della Corte di Appello di Genova [n.519/20 del 16.06.20] e del
Tribunale di Massa [n.60/2014 del 21.01.2014] inerenti gli immobili donati al SI. CP_6 dalla madre SI.ra , accertare e dichiarare il passaggio in giudicato di tali statuizioni Persona_1 con conseguente inammissibilità della domanda riproposta dalla SI.ra , nel presente Parte_1
Giudizio, di riduzione delle predette donazioni e di attribuzione ex novo dei beni donati al SI.
[...]
, tra i quali quello oggi nella proprietà della SI.ra . CP_6 CP_3
III) In via subordinata dichiarare comunque infondata la domanda della SI.ra di nullità Parte_1
e di inefficacia delle donazioni della de cuius sig.ra in favore di Persona_1 CP_6
(doc.10) e, conseguentemente, rigettare la domanda di riduzione delle predette donazioni e di attribuzione ex novo dei beni donati, stante il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento come ampiamente sufficiente a reintegrare la quota di legittima di sulla base della CP_4
CTU agli atti.
IV) Ordinare in ogni caso al conservatore dei registri immobiliari di Massa Carrara, con provvedimento immediatamente esecutivo e con esonero di ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta il giorno 27.01.2007 [registro generale n. 948, registro particolare 634 – Tribunale di Massa repertorio 8348 del 05.11.2005 – doc.12)], richiesta dalla SI.ra contro il SI. , sull'immobile della SI.ra Parte_1 CP_6 CP_3 identificato come in atti, nonché la cancellazione della annotazione n.318 del 27.02.2007 di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale alla nota di trascrizione della accettazione di donazione del 10.06.1995, registro particolare 3243, registro generale 4591 Notaio Persona_2 repertorio 100722 del 02.06.1995 sul medesimo bene.
V) Con condanna della SI.ra al pagamento dei compensi professionali e delle spese del Parte_1 presente Giudizio, delle spese di CTU e delle spese di cancellazione delle domande giudiziali trascritte sui beni della SI.ra . CP_3 FATTO
La presente controversia trae origine dalla successione di , che è deceduta in Marina Persona_1 di Carrara il 19.06.2004, disponendo dei suoi beni con testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Carrara in data 22.07.2003 a favore dei figli e e del nipote Persona_3 CP_6 Pt_1
, figlio di , pretermettendo invece il marito . Sei mesi Controparte_7 Pt_1 CP_4 dopo decedeva , lasciando a succedergli per legge i figli e . IS CP_4 Pt_1 CP_6 Pt_1 agiva in giudizio contro il fratello per la riduzione delle disposizioni testamentarie della Per_4 lesive della legittima, chiedendo la reintegrazione della quota di legittima che le spettava iure proprio come erede diretta della madre, e iure hereditario, come erede del padre, che era stato pretermesso dalla disposizioni testamentarie della moglie. Citava in giudizio anche il proprio figlio
, anch'egli beneficiario delle disposizioni testamentarie della nonna, contro il Controparte_7 quale non proponeva alcuna domanda. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente ed a mezzo di CTU, accertava che l'attrice non aveva subito alcuna lesione dei diritti di legittima che le spettavano iure proprio sull'eredità della madre. Aveva diritto invece alla reintegrazione della quota di legittima spettante al padre sull'eredità della moglie, pari ad un quarto dell'attivo netto ereditario, quantificato secondo stima peritale nella somma di euro 733.118,75. Precisamente, quale erede del padre aveva diritto soltanto alla metà di detta quota di legittima, quantificabile in euro 366.559,37,
l'altra metà spettando al fratello . Riducendo proporzionalmente tutte le disposizioni CP_6 testamentarie lesive della legittima di , e quindi anche quella a favore di CP_4 [...]
, ne discendeva che doveva corrispondere alla sorella la metà di quanto CP_7 CP_6 avrebbe dovuto dare al padre, precisamente la somma di euro 254,657,80. Per quanto riguardava il modo in cui doveva avvenire la reintegrazione di detta quota di legittima, il Tribunale, ritenendo che il legittimario avesse il diritto di ritenere per intero l'immobile ereditario, compensando in denaro la legittimaria, liquidava in denaro la quota di legittima dell'attrice: pertanto, condannava il convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 254.657,80, con la rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione alla data della sentenza, e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza alla data del pagamento. Questa Corte di Appello respingeva l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da contro CP_4 Parte_1 la sentenza del Tribunale, che confermava integralmente. proponeva ricorso per Parte_1 cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, col quale affermava che la reintegrazione della sua legittima doveva avvenire in natura, separando dall'immobile, oggetto della disposizione lesiva, la porzione occorrente ad integrare la sua quota di riserva. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato in principio che il legittimario, che agisce in riduzione, ha diritto al conseguimento della propria legittima in natura, salve le eccezioni ex art.560 co.2 e 3 C.C. Intanto, il diritto del legittimario al conseguimento dei beni in natura è attuato – innanzi tutto – con l'attribuzione al legittimario di una quota di comunione dei beni e – poi – quando chieda anche lo scioglimento della comunione incidentale, così costituita, con la separazione dai beni ereditari di una porzione materiale di valore corrispondente a quello della legittima. Quando questo non sia possibile, perché il bene non è comodamente divisibile, il giudice deve accertare, applicando i criteri di cui all'art.560 co.2 C.C., se il beneficiario della disposizione lesiva debba restituire il bene all'eredità, e se possa trattenerlo per intero, liquidando in denaro la quota del legittimario. Nella fattispecie la Corte di merito, per non violare la legge, prima di liquidare in denaro la quota di legittima di avrebbe dovuto accertare l'indivisibilità dell'immobile, oggetto della Parte_1 disposizione testamentarie lesiva, e la ricorrenza dei presupposti per attribuire per intero i bene al beneficiario della stessa disposizione testamentaria. Cassava la sentenza impugnata con rinvio della causa a questa Corte di Appello in diversa composizione per la decisione del merito e sulle spese.
ha riassunto la causa con atto di citazione notificato agli eredi di ed alle Parte_1 CP_6 eredi di , entrambi deceduti nelle more di causa, col quale chiede la Controparte_7 reintegrazione della propria legittima in natura. Gli eredi costituendosi congiuntamente in CP_7 giudizio, eccepivano sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome nessuna domanda era stata proposta dall'attrice nei loro confronti. Per gli eredi di si è CP_6 costituita in giudizio soltanto , affermando di avere formalmente rinunciato all'eredità CP_3 del padre. Ha eccepito l'estinzione del giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attrice e ha proposto domanda incidentale di cancellazione della trascrizione della domanda su immobile di sua proprietà.
Questa Corte ha disposto CTU volta ad accertare la comoda divisibilità dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima;
se fosse possibile separare da detti beni una porzione in natura di valore corrispondente alla quota di legittima dell'attrice; con quali opere e quali costi. Dopo il deposito della relazione peritale, in esito alla discussione orale all'udienza del
27.11.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Pregiudizialmente la difesa di ha eccepito l'estinzione del giudizio, essendo stato CP_3 notificato l'atto di riassunzione il 31.07.2023, ben oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art.392 c.p.c., decorrente dal deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, avvenuto il
01.07.2022. L'eccezione è infondata perché fa riferimento alla nuova formulazione dell'art.392
c.p.c., introdotta dall'art.46 co.21 della legge 18.06.2009, n.69, che si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Questa Corte osserva che il nuovo termine dell'art. 392 c.p.c. non è applicabile al giudizio de quo in quanto iniziato nel 2005, data quindi anteriore a quella di entrata in vigore della legge. Invero, come bene argomenta la difesa dell'attrice, il giudizio di riassunzione non rappresenta un nuovo giudizio, come invece sostiene la difesa della convenuta, che ha opposto l'eccezione, ma una nuova fase del giudizio originario (Cass. Sez. Unite n.
11844/2016). Al riguardo la Cassazione ha affermato e statuito che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado.
Nella fattispecie, tenuto conto della sospensione feriale, il termine di un anno per la riassunzione del giudizio scadeva al 1 settembre 2023, che rappresentava l'ultimo giorno utile per la notifica dell'atto di riassunzione, che è stato notificato il 31.07.2023, prima della sospensione, in tempo utile per la valida riassunzione del giudizio.
Nel merito, il CTU officiato da questa Corte di Appello ha accertato che la disposizione testamentaria lesiva della legittima ha attribuito a due beni immobili ad uso CP_6 residenziale facenti parte di una palazzina in cattivo stato e carenti condizioni di manutenzione sita in Comune di Carrara via Bigione 54 o 56. La prima sub 2 è stata valutata dal CTU euro
268.380,00, la seconda sub 3 euro 267.540,00. Per integrare la quota di riserva di non è Parte_1 possibile separare dai singoli immobili costituenti il lascito testamentario una porzione in natura corrispondente alla legittima. D'altra parte, il valore di ogni singolo immobile è di poco superiore a quello della legittima. Intanto, trattandosi di unità autonome ancorché contigue, a giudizio del CTU
è possibile soddisfare la quota di legittima dell'attrice, senza effettuare frazionamenti, che diminuirebbero sensibilmente il valore degli immobili, attribuendole una delle due unità in natura e compensando la differenza con un modesto conguaglio in denaro. Seguendo questa indicazione, che rappresenta l'unico modo ragionevole, meno dispendioso e più vantaggioso per entrambe le parti, per soddisfare in natura la quota di legittima dell'attrice, questa Corte ritiene di assegnare a
[...]
per intero l'immobile sub 2, ponendo a suo carico una quota di conguaglio di euro 13.722,00 Pt_1
a favore degli eredi di . L'altro immobile non può essere preso in considerazione ai fini CP_4 della reintegrazione della legittima perché a quanto afferma il CTU esso oggi è di proprietà di terzi.
L'attrice nega di dovere il conguaglio, siccome il valore della sua quota di legittima, stimato in euro
254.657,80 alla data di apertura della successione, sarebbe soggetto a rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione alla data odierna di assegnazione dell'immobile: intanto, il valore attualizzato della quota di legittima sarebbe superiore a quello dell'immobile oggetto di assegnazione. Osserva al riguardo che se è vero in principio che ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, per accertare se v'è stata lesione e determinare l'entità della lesione, deve farsi riferimento al valore dell'asse ereditario al tempo di apertura della successione,
d'altra parte, quando si tratta in concreto di reintegrare la legittima in natura mediante la separazione di una porzione dei beni ovvero la loro divisione in natura occorre avere riguardo allo stato e valore dei beni al tempo della divisione, anche se è finalizzata – la divisione – alla reintegrazione della quota di legittima.
La domanda è infondata. La determinazione del valore della legittima è stato effettuato con riferimento alla data di apertura della successione, quando il valore dell'immobile era molto superiore a quello attuale, come risulta dal confronto con la stima del CTU officiato dal Tribunale nel primo grado del giudizio, mentre l'assegnazione in natura del bene è effettuata con riferimento a valore attuale, determinato dal CTU nel presente grado del giudizio, senza pregiudizio quindi per il diritto dell'attrice.
Il debito del conguaglio deve essere posto a carico dell'attrice assegnataria del bene ed a favore degli eredi di . CP_6
IS in proprio ha chiesto la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni effettuate a CP_3 richiesta di a carico dell'immobile che il padre aveva acquistato per donazione dalla Parte_1 madre, oggetto della domanda di riduzione respinta dal Tribunale, immobile di cui oggi essa è proprietaria avendolo acquistato dal padre. La domanda è accoglibile. In caso di rigetto della domanda, il giudice deve ordinare la cancellazione delle trascrizione e delle relative annotazioni ai sensi dell'art.2668 C.C.
Stante la natura della causa compensa interamente tra le parti le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio. Divide in parti eguali tra e gli eredi di le spese tutte di Parte_1 CP_6
CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento della domanda attrice assegna a a titolo di tacitazione del suo diritto di Parte_1 legittima il seguente immobile:
Abitazione in Comune di Carrara, via Bigioni 54 o 56, situata in palazzina ad uso residenziale in pessimo stato conservativo e manutentivo, disposta su due piani e composta al piano terreno di ingresso, ampio soggiorno con annesso loggiato esterno, cucina, stanza abitabile, bagno, vano scale,
e al piano primo da disimpegno, quattro camere, due servizi igienici, ampio terrazzo e loggiato, oltre ad annessa ampia corte esclusiva dotata di accesso carrabile il tutto per una consistenza catastale di 10 vani ed una superficie catastale di mq. 178 escluse aree esterne, identificata al Catasto Fabbricati di Carrara dal foglio 97, mappale 755, subalterno 2, intestata a dal CP_6
19/06/2004; con l'obbligo di corrispondere agli eredi di a titolo di conguaglio la somma di euro CP_6
13.722,20 con gli interessi legali dalla data odierna alla data del pagamento.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa Carrara con esonero da responsabilità al riguardo di cancellare le seguenti formalità: trascrizione di domanda giudiziale eseguita in data 27.01.2007 registro generale n.948 registro particolare n.634; annotazione di trascrizione della domanda giudiziale di cui sopra, eseguita in data 27.02.2007 col n.318, relativa a trascrizione del 10.06.1995 registro generale 4591 registro particolare 3243.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio.
Divide a metà le spese tutte di CTU tra l'attrice e gli eredi di . CP_6
Genova, 3 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 774/2023 R.G. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
21038/2022, che ha cassato la sentenza n. 519/2020 pubblicata dalla Corte d'Appello il 16.6.2020, promosso da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CARIOLA Davide e dall'Avv. PERFETTI Marco Parte_1 per mandato in atti ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, , rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e difesi dall'Avv. CRISTADORO Fabrizio per mandato in atti CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CORROTTI Massimo e dall'Avv. NICOLETTI CP_3
MI per mandato in atti CONVENUTA IN RIASSUZIONE nonché contro e CONVENUTI IN RIASSUZIONE CONTUMACI CP_4 Controparte_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, quale Giudice di rinvio designato Parte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile-2, con l'ordinanza n. 21038/2022 pubblicata il 1.7.2022 pronunciata nel giudizio avente r.g .n .22473/2021, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, se del caso previa ed eventuale nomina di CTU per valutare la divisibilità dei beni immobili ereditati da , e previe le declaratorie del caso e di legge, in applicazione CP_6 del principio di diritto enunciato dalla sentenza predetta, accogliere l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto: Pt_1
- dichiarare nulle ed inefficaci le donazioni e le disposizioni testamentarie della de cuius,
[...]
, nella parte in cui ledono, in favore del figlio , la quota di legittima spettante Per_1 CP_6 all'esponente in proprio ed ex art. 557, I comma c.c. in qualità di erede legittimo di e CP_4 nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva;
- disporre, a favore dell'esponente, la reintegrazione della propria quota legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette donazioni e disposizioni testamentarie, eccedenti, come da perizia allegata, la quota di cui la de cuius, , poteva disporre, riducendo la quota Persona_1 attribuita a , beneficiario delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive, ed CP_6 operando, a tal fine, l'attribuzione ex novo dei beni donati ed ereditari;
- dichiarare e riconoscere che l'attrice è stata lesa anche per la quota di legittima spettante al di lei padre, ed attribuire di conseguenza alla medesima, in qualità di sua erede legittima, ex art. 566 c.c , in reintegra della parte lesa la metà di porzione di legittima spettante, ex art. 542, II comma c.c., al di lei padre sul patrimonio della defunta , riducendo la quota di beni attribuita a Persona_1 [...]
ed operando l'attribuzione ex novo dei beni donati ed ereditari;
CP_6
- assegnare, quindi, all'esponete la quota legittima ad essa spettante, anche in qualità di erede ex art. 566 c.c., del riservatario con la conseguente attribuzione di beni per un valore di Euro CP_4
269.616,44 o per il minor o maggior valore stabilito da questa Corte necessario a reintegrare le quote legittime;
- distaccare dai beni immobili attribuiti a dalla madre con donazione e CP_6 Persona_1 disposizione testamentaria la porzione occorrente ad integrare con beni in natura la quota della legittimaria agente in proprio ed ex art. 557 c.c. in qualità di erede legittima del Parte_1 riservatario leso e ciò in considerazione delle precarie condizioni economiche del CP_4 [...]
; CP_6
- assegnare di conseguenza all'attrice i frutti civili nel frattempo tratti da dai beni ad CP_6 essa attribuiti in sentenza, con aggiunta di rivalutazione ed interessi, da liquidarsi in sentenza, maturati dal dì dell'apertura della successione e fino al dì della reintegra nella quota spettante e condannare quindi il suddetto alla loro restituzione come liquidata in sentenza;
CP_6
- disporre la divisione di tutti gli altri beni di cui e erano titolari in vita CP_4 Persona_1 ed attribuire a la quota ad essa spettante sui medesimi;
Parte_1
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa Carrara di provvedere alle variazioni di legge conseguenti alla pronuncia giudiziale;
con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.” per “PIACCIA ALLA CORTE Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
D'APPELLO respinta ogni contraria difesa, eccezione e domanda
1) ritenere e dichiarare passate in giudicato le statuizioni contenute nella sentenza di appello n.519/2020 del 16.6.2020 (NRG 255/2014) rese nei confronti di e per esso Controparte_7 le eredi oggi convenute e, per l'effetto, confermare sul punto la sentenza impugnata;
2) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o conseguenziale;
3) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.”
Per IS ST: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
I) Dichiarare la inammissibilità della domanda giudiziale di riassunzione svolta dalla SI.ra
[...]
per violazione dell'art. 392 cpc, e conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'intestato Pt_1
Giudizio.
II) Stante la mancata impugnazione da parte della ricorrente in Cassazione, SI.ra , delle Parte_1 statuizioni contenute nella Sentenza della Corte di Appello di Genova [n.519/20 del 16.06.20] e del
Tribunale di Massa [n.60/2014 del 21.01.2014] inerenti gli immobili donati al SI. CP_6 dalla madre SI.ra , accertare e dichiarare il passaggio in giudicato di tali statuizioni Persona_1 con conseguente inammissibilità della domanda riproposta dalla SI.ra , nel presente Parte_1
Giudizio, di riduzione delle predette donazioni e di attribuzione ex novo dei beni donati al SI.
[...]
, tra i quali quello oggi nella proprietà della SI.ra . CP_6 CP_3
III) In via subordinata dichiarare comunque infondata la domanda della SI.ra di nullità Parte_1
e di inefficacia delle donazioni della de cuius sig.ra in favore di Persona_1 CP_6
(doc.10) e, conseguentemente, rigettare la domanda di riduzione delle predette donazioni e di attribuzione ex novo dei beni donati, stante il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento come ampiamente sufficiente a reintegrare la quota di legittima di sulla base della CP_4
CTU agli atti.
IV) Ordinare in ogni caso al conservatore dei registri immobiliari di Massa Carrara, con provvedimento immediatamente esecutivo e con esonero di ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta il giorno 27.01.2007 [registro generale n. 948, registro particolare 634 – Tribunale di Massa repertorio 8348 del 05.11.2005 – doc.12)], richiesta dalla SI.ra contro il SI. , sull'immobile della SI.ra Parte_1 CP_6 CP_3 identificato come in atti, nonché la cancellazione della annotazione n.318 del 27.02.2007 di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale alla nota di trascrizione della accettazione di donazione del 10.06.1995, registro particolare 3243, registro generale 4591 Notaio Persona_2 repertorio 100722 del 02.06.1995 sul medesimo bene.
V) Con condanna della SI.ra al pagamento dei compensi professionali e delle spese del Parte_1 presente Giudizio, delle spese di CTU e delle spese di cancellazione delle domande giudiziali trascritte sui beni della SI.ra . CP_3 FATTO
La presente controversia trae origine dalla successione di , che è deceduta in Marina Persona_1 di Carrara il 19.06.2004, disponendo dei suoi beni con testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Carrara in data 22.07.2003 a favore dei figli e e del nipote Persona_3 CP_6 Pt_1
, figlio di , pretermettendo invece il marito . Sei mesi Controparte_7 Pt_1 CP_4 dopo decedeva , lasciando a succedergli per legge i figli e . IS CP_4 Pt_1 CP_6 Pt_1 agiva in giudizio contro il fratello per la riduzione delle disposizioni testamentarie della Per_4 lesive della legittima, chiedendo la reintegrazione della quota di legittima che le spettava iure proprio come erede diretta della madre, e iure hereditario, come erede del padre, che era stato pretermesso dalla disposizioni testamentarie della moglie. Citava in giudizio anche il proprio figlio
, anch'egli beneficiario delle disposizioni testamentarie della nonna, contro il Controparte_7 quale non proponeva alcuna domanda. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente ed a mezzo di CTU, accertava che l'attrice non aveva subito alcuna lesione dei diritti di legittima che le spettavano iure proprio sull'eredità della madre. Aveva diritto invece alla reintegrazione della quota di legittima spettante al padre sull'eredità della moglie, pari ad un quarto dell'attivo netto ereditario, quantificato secondo stima peritale nella somma di euro 733.118,75. Precisamente, quale erede del padre aveva diritto soltanto alla metà di detta quota di legittima, quantificabile in euro 366.559,37,
l'altra metà spettando al fratello . Riducendo proporzionalmente tutte le disposizioni CP_6 testamentarie lesive della legittima di , e quindi anche quella a favore di CP_4 [...]
, ne discendeva che doveva corrispondere alla sorella la metà di quanto CP_7 CP_6 avrebbe dovuto dare al padre, precisamente la somma di euro 254,657,80. Per quanto riguardava il modo in cui doveva avvenire la reintegrazione di detta quota di legittima, il Tribunale, ritenendo che il legittimario avesse il diritto di ritenere per intero l'immobile ereditario, compensando in denaro la legittimaria, liquidava in denaro la quota di legittima dell'attrice: pertanto, condannava il convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 254.657,80, con la rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione alla data della sentenza, e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza alla data del pagamento. Questa Corte di Appello respingeva l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da contro CP_4 Parte_1 la sentenza del Tribunale, che confermava integralmente. proponeva ricorso per Parte_1 cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, col quale affermava che la reintegrazione della sua legittima doveva avvenire in natura, separando dall'immobile, oggetto della disposizione lesiva, la porzione occorrente ad integrare la sua quota di riserva. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato in principio che il legittimario, che agisce in riduzione, ha diritto al conseguimento della propria legittima in natura, salve le eccezioni ex art.560 co.2 e 3 C.C. Intanto, il diritto del legittimario al conseguimento dei beni in natura è attuato – innanzi tutto – con l'attribuzione al legittimario di una quota di comunione dei beni e – poi – quando chieda anche lo scioglimento della comunione incidentale, così costituita, con la separazione dai beni ereditari di una porzione materiale di valore corrispondente a quello della legittima. Quando questo non sia possibile, perché il bene non è comodamente divisibile, il giudice deve accertare, applicando i criteri di cui all'art.560 co.2 C.C., se il beneficiario della disposizione lesiva debba restituire il bene all'eredità, e se possa trattenerlo per intero, liquidando in denaro la quota del legittimario. Nella fattispecie la Corte di merito, per non violare la legge, prima di liquidare in denaro la quota di legittima di avrebbe dovuto accertare l'indivisibilità dell'immobile, oggetto della Parte_1 disposizione testamentarie lesiva, e la ricorrenza dei presupposti per attribuire per intero i bene al beneficiario della stessa disposizione testamentaria. Cassava la sentenza impugnata con rinvio della causa a questa Corte di Appello in diversa composizione per la decisione del merito e sulle spese.
ha riassunto la causa con atto di citazione notificato agli eredi di ed alle Parte_1 CP_6 eredi di , entrambi deceduti nelle more di causa, col quale chiede la Controparte_7 reintegrazione della propria legittima in natura. Gli eredi costituendosi congiuntamente in CP_7 giudizio, eccepivano sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome nessuna domanda era stata proposta dall'attrice nei loro confronti. Per gli eredi di si è CP_6 costituita in giudizio soltanto , affermando di avere formalmente rinunciato all'eredità CP_3 del padre. Ha eccepito l'estinzione del giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attrice e ha proposto domanda incidentale di cancellazione della trascrizione della domanda su immobile di sua proprietà.
Questa Corte ha disposto CTU volta ad accertare la comoda divisibilità dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima;
se fosse possibile separare da detti beni una porzione in natura di valore corrispondente alla quota di legittima dell'attrice; con quali opere e quali costi. Dopo il deposito della relazione peritale, in esito alla discussione orale all'udienza del
27.11.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Pregiudizialmente la difesa di ha eccepito l'estinzione del giudizio, essendo stato CP_3 notificato l'atto di riassunzione il 31.07.2023, ben oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art.392 c.p.c., decorrente dal deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, avvenuto il
01.07.2022. L'eccezione è infondata perché fa riferimento alla nuova formulazione dell'art.392
c.p.c., introdotta dall'art.46 co.21 della legge 18.06.2009, n.69, che si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Questa Corte osserva che il nuovo termine dell'art. 392 c.p.c. non è applicabile al giudizio de quo in quanto iniziato nel 2005, data quindi anteriore a quella di entrata in vigore della legge. Invero, come bene argomenta la difesa dell'attrice, il giudizio di riassunzione non rappresenta un nuovo giudizio, come invece sostiene la difesa della convenuta, che ha opposto l'eccezione, ma una nuova fase del giudizio originario (Cass. Sez. Unite n.
11844/2016). Al riguardo la Cassazione ha affermato e statuito che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado.
Nella fattispecie, tenuto conto della sospensione feriale, il termine di un anno per la riassunzione del giudizio scadeva al 1 settembre 2023, che rappresentava l'ultimo giorno utile per la notifica dell'atto di riassunzione, che è stato notificato il 31.07.2023, prima della sospensione, in tempo utile per la valida riassunzione del giudizio.
Nel merito, il CTU officiato da questa Corte di Appello ha accertato che la disposizione testamentaria lesiva della legittima ha attribuito a due beni immobili ad uso CP_6 residenziale facenti parte di una palazzina in cattivo stato e carenti condizioni di manutenzione sita in Comune di Carrara via Bigione 54 o 56. La prima sub 2 è stata valutata dal CTU euro
268.380,00, la seconda sub 3 euro 267.540,00. Per integrare la quota di riserva di non è Parte_1 possibile separare dai singoli immobili costituenti il lascito testamentario una porzione in natura corrispondente alla legittima. D'altra parte, il valore di ogni singolo immobile è di poco superiore a quello della legittima. Intanto, trattandosi di unità autonome ancorché contigue, a giudizio del CTU
è possibile soddisfare la quota di legittima dell'attrice, senza effettuare frazionamenti, che diminuirebbero sensibilmente il valore degli immobili, attribuendole una delle due unità in natura e compensando la differenza con un modesto conguaglio in denaro. Seguendo questa indicazione, che rappresenta l'unico modo ragionevole, meno dispendioso e più vantaggioso per entrambe le parti, per soddisfare in natura la quota di legittima dell'attrice, questa Corte ritiene di assegnare a
[...]
per intero l'immobile sub 2, ponendo a suo carico una quota di conguaglio di euro 13.722,00 Pt_1
a favore degli eredi di . L'altro immobile non può essere preso in considerazione ai fini CP_4 della reintegrazione della legittima perché a quanto afferma il CTU esso oggi è di proprietà di terzi.
L'attrice nega di dovere il conguaglio, siccome il valore della sua quota di legittima, stimato in euro
254.657,80 alla data di apertura della successione, sarebbe soggetto a rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione alla data odierna di assegnazione dell'immobile: intanto, il valore attualizzato della quota di legittima sarebbe superiore a quello dell'immobile oggetto di assegnazione. Osserva al riguardo che se è vero in principio che ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, per accertare se v'è stata lesione e determinare l'entità della lesione, deve farsi riferimento al valore dell'asse ereditario al tempo di apertura della successione,
d'altra parte, quando si tratta in concreto di reintegrare la legittima in natura mediante la separazione di una porzione dei beni ovvero la loro divisione in natura occorre avere riguardo allo stato e valore dei beni al tempo della divisione, anche se è finalizzata – la divisione – alla reintegrazione della quota di legittima.
La domanda è infondata. La determinazione del valore della legittima è stato effettuato con riferimento alla data di apertura della successione, quando il valore dell'immobile era molto superiore a quello attuale, come risulta dal confronto con la stima del CTU officiato dal Tribunale nel primo grado del giudizio, mentre l'assegnazione in natura del bene è effettuata con riferimento a valore attuale, determinato dal CTU nel presente grado del giudizio, senza pregiudizio quindi per il diritto dell'attrice.
Il debito del conguaglio deve essere posto a carico dell'attrice assegnataria del bene ed a favore degli eredi di . CP_6
IS in proprio ha chiesto la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni effettuate a CP_3 richiesta di a carico dell'immobile che il padre aveva acquistato per donazione dalla Parte_1 madre, oggetto della domanda di riduzione respinta dal Tribunale, immobile di cui oggi essa è proprietaria avendolo acquistato dal padre. La domanda è accoglibile. In caso di rigetto della domanda, il giudice deve ordinare la cancellazione delle trascrizione e delle relative annotazioni ai sensi dell'art.2668 C.C.
Stante la natura della causa compensa interamente tra le parti le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio. Divide in parti eguali tra e gli eredi di le spese tutte di Parte_1 CP_6
CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento della domanda attrice assegna a a titolo di tacitazione del suo diritto di Parte_1 legittima il seguente immobile:
Abitazione in Comune di Carrara, via Bigioni 54 o 56, situata in palazzina ad uso residenziale in pessimo stato conservativo e manutentivo, disposta su due piani e composta al piano terreno di ingresso, ampio soggiorno con annesso loggiato esterno, cucina, stanza abitabile, bagno, vano scale,
e al piano primo da disimpegno, quattro camere, due servizi igienici, ampio terrazzo e loggiato, oltre ad annessa ampia corte esclusiva dotata di accesso carrabile il tutto per una consistenza catastale di 10 vani ed una superficie catastale di mq. 178 escluse aree esterne, identificata al Catasto Fabbricati di Carrara dal foglio 97, mappale 755, subalterno 2, intestata a dal CP_6
19/06/2004; con l'obbligo di corrispondere agli eredi di a titolo di conguaglio la somma di euro CP_6
13.722,20 con gli interessi legali dalla data odierna alla data del pagamento.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa Carrara con esonero da responsabilità al riguardo di cancellare le seguenti formalità: trascrizione di domanda giudiziale eseguita in data 27.01.2007 registro generale n.948 registro particolare n.634; annotazione di trascrizione della domanda giudiziale di cui sopra, eseguita in data 27.02.2007 col n.318, relativa a trascrizione del 10.06.1995 registro generale 4591 registro particolare 3243.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio.
Divide a metà le spese tutte di CTU tra l'attrice e gli eredi di . CP_6
Genova, 3 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE