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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4476 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Chianese;
Appellante
c.f. , P.I. n. in persona del Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco L.R. p.t., , rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Fortunata Remaggio;
Appellata
c.f. con sede in Controparte_1 P.IVA_4
Sant'Antimo (NA) alla via G. Di Vittorio n.54, in persona del suo legale rapp.te p.t.
Dott.ssa rappresentata e difesa avv.ti Nicola Brindisi e Rosa CP_2
Campanile;
pagina 1 di 22 Appellata
Oggetto: pagamento retta per ricovero minore.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa della parte appellante in data 18.4.2025, dalla difesa del
[...]
in data 11.4.2025, dalla difesa di Parte_2 Controparte_1
in data 18.4.2025.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice chiedeva al
[...]
e al il pagamento delle rette Parte_2 Parte_1 per il ricovero della minore dal 05/08/2010 al 21/03/2018 per Persona_2 un importo complessivo di € 334.320,00 oltre IVA.
In sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice limitava la domanda nei confronti del , chiedendo escludersi dal computo Parte_1 del dovuto le spettanze relative al periodo compreso tra il 05/08/2010 ed il mese di agosto 2011.
In particolare, deduceva:
- che in data 30/07/2010, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, inviava ai
Servizi Sociali seguito del Comune di la richiesta di procedere Parte_2 ad una verifica delle condizioni socio-ambientali in cui versava la minore nata a [...] [...] da e Persona_2 Parte_1 Per_3
; Parte_3
- che il 01/08/2010, l'Associazione “S.O.S. il Telefono Azzurro”, faceva pervenire ai Servizi Sociali del Comune di , in persona della Dott.ssa Parte_2 [...]
, la segnalazione di aiuto da parte della minore;
Per_4 Persona_2
- che il Tribunale per i Minorenni di Napoli, previa verifica delle condizioni di cui sopra, ordinava che la minore fosse collocata in un luogo protetto;
- che il Sindaco del Comune di , in ottemperanza alla richiesta Parte_2 del Tribunale, accertati i presupposti di legge e rilevato l'urgenza, in via pagina 2 di 22 provvisoria collocava la minore , presso la Comunità Persona_2
Educativa a Dimensione Familiare “La ”; _1
- che con provvedimento del 16/05/2011, il Tribunale per i minorenni di Napoli confermava il collocamento della minore , presso la Persona_2
Libellula, nonché sospendeva dalla potestà genitoriale i genitori della minore;
- che con provvedimento del 22/10/2012 il Tribunale per i Minorenni di Napoli, comunicava alla “ ” la decadenza dalla potestà genitoriale dei genitori _1 della minore;
Persona_2
- che la dal 21/03/2018 per dimissioni volontarie non è più Persona_2 ospite della “ ”, come da verbale di trasferimento prot. 15409/2018 _1 del 21/03/2018 del Comune di;
Parte_2
- che all'istante per il ricovero della che si è protratto Persona_2 ininterrottamente dal 05/08/2010 al 21/03/2018, in virtù delle tariffe di cui all'art. 27 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, spetta l'importo complessivo di € 334.320,00,oltre oneri così suddiviso: € 17.880,00 per l'anno
2010; € 43.800,00 per l'anno 2011; € 43.920,00 pe l'anno 2012 (anno bisestile); € 43.800,00 per l'anno 2013; € 43.800,00 per l'anno 2014; €
43.800,00 per l'anno 2015; € 43.800,00 per l'anno 2016 (anno bisestile); €
43.800,00 per l'anno 2017; € 9.600,00 per l'anno 2018;
- che tale importo è stato calcolato in € 120,00 al dì, al di sotto della tariffa minima giornaliera prevista dalla normativa vigente;
- che l'art. 6, comma 4 della Legge n.328/2000 così statuisce: “…..per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quali essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;
- che la minore alla data del ricovero presso la struttura “ Persona_2 [...]
”, avvenuta in data 05/08/2010, aveva la residenza nel Comune di _1
, ma il domicilio nel Comune di;
Parte_1 Parte_2
- che l'istante per il recupero delle rette di mantenimento relative al periodo dal
05/08/2010 all'agosto del 2011 proponeva decreto ingiuntivo nei confronti del
; Parte_1
- che in virtù dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Parte_1
pagina 3 di 22 con R.G. n. 92494/2011, il Tribunale di Napoli, Parte_1
Sezione Distaccata di Marano di Napoli, con sentenza n. 14148/2014 del 02-
24/10/14, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto n.
486/2011, dichiarando competente a provvedere al mantenimento della minore il Comune di;
Parte_2
- che le raccomandate a.r. e le PEC inviate al Comune di ed al Parte_2
Comune di in al fine di ottenere il pagamento delle Parte_1 Pt_1 somme spettanti all'attrice per il periodo di ricovero della minore dal
05/08/2010 al 21/03/2018, non sortivano esito positivo.
Pertanto, così concludeva:“a) condannare i convenuti, nelle rispettive qualità e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, separatamente e/o in solido tra loro
o anche soltanto quelli che il giudicante riterrà responsabili dei fatti per cui è causa, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 334.320,00 o di quell'altra somma che il Giudicante riterrà opportuno liquidare, oltre iva come per legge relativa al rimborso delle rette mensili per il ricovero della minore dal 05/08/2010 al
21/03/2018, con esclusione, in caso di condanna del Parte_1 al pagamento di quanto dovuto in riferimento al periodo che va dal
[...]
05/08/2010 all'agosto 2011 (sentenza passata in cosa giudicata n. 14148/2014); b) condannare in ogni caso i convenuti, nelle rispettive qualità e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, separatamente e/o in solido tra loro o anche soltanto quelli che il giudicante riterrà responsabili al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
Si costituiva il contestando la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva e, in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. eccepiva la prescrizione del diritto di credito.
Si costituiva anche il il quale eccepiva il giudicato in ordine Parte_1 alle prestazioni che sarebbero state rese in favore della minore Persona_2 per gli anni 2010 e 2011, data la revoca del decreto ingiuntivo n. 486/11 emesso nei confronti del dal Tribunale di Napoli ex sezione distaccata di Parte_1
Marano con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 14148/2014); contestava, in modo generico, l'effettiva prestazione in favore della minore dei servizi dedotti dalla pagina 4 di 22 cooperativa sociale;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 2808 pubblicata l'8/10/2021 così provvedeva:“- rigetta la domanda nei confronti di
[...]
; - accoglie la domanda nei confronti di CP_3 Parte_1
e, per l'effetto:
1. Condanna il , in
[...] Parte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di “ ” Controparte_1 della somma di euro 272.640,00, oltre IVA;
2. Condanna il Parte_1
in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore di “
[...] Controparte_1
” delle spese di lite che liquida in euro 1.250,00 per esborsi, euro
[...]
8.030,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Rosa Campanile e Co Nicola Brindisi, procuratori antistatari;
3. Condanna “ Controparte_1
” al rimborso in favore del , in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_3 delle spese di lite che liquida in euro 8.030,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.”
In motivazione il giudice di prime cure affermava:
- che la domanda era infondata nei confronti del e Controparte_3 fondata nei confronti del;
Parte_1
- l'eccezione di prescrizione formulata dal è tardiva;
Controparte_3
- che la contestazione formulata dal in ordine alla effettiva Parte_1 prestazione da parte della società attrice delle prestazioni assistenziali in oggetto fosse pretestuosa, alla luce della documentazione versata in atti dall'attrice;
- in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, sulla scorta della normativa in materia (meglio descritta in sentenza), andava considerato il criterio che coniugava ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della “residenza”, volto ad evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti;
pagina 5 di 22 - la competenza andava individuata nel Comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio;
- andava affermata la legittimazione passiva in capo al Comune di , Parte_1 atteso che il collocamento presso la struttura avveniva in data 05/10/2010 ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di in come da certificato in atti datato 16/08/2010; Parte_1 Pt_1
- che non appariva fondata la doglianza del Comune di sull'omessa Parte_1 notizia in via preventiva del collocamento della minore presso la struttura de qua, non essendo questo elemento ostativo al riconoscimento in capo al creditore di quanto dovuto per legge ma atteneva semmai al rapporto tra i
Comuni.
B. Giudizio d'appello
Il ha proposto appello chiedendo: “1) in via Parte_1 preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2808/21, emessa in data 02.10.2021, dal Tribunale Civile di Napoli NORD, II Sez.,
Giudice dott.ssa Marrazzo, nella causa recante il numero di R.G. 9037/18, pubblicata in data 08.10.21, in questa sede appellata;
2) nel merito, rigettare la stessa domanda formulata in primo grado dalla , siccome inammissibile, improcedibile, _1 infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata, oltreché carente dei necessari presupposti di legge;
3) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del nella fattispecie de qua;
4) accertare e Parte_1 dichiarare conseguentemente l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta da “ ” contro il Controparte_1 Parte_1
(Na), l'insussistenza dei presupposti di legge, nonché il difetto di
[...] legittimazione passiva in capo al 5) accertare Controparte_4
e dichiarare l'esistenza del precedente giudicato (Sentenza n. 14148/2014, del
Tribunale di Napoli) sulla vicenda per cui è causa e rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti del anche per Controparte_4 violazione del principio del ne bis in idem;
6) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al il difetto di Controparte_4
pagina 6 di 22 titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo al medesimo e la non debenza delle somme richieste anche per difetto di prova;
7) dichiarare in ogni caso come non dovuta alcuna somma da parte del Controparte_4 in favore della società cooperativa attrice;
8) rigettare ogni avversa domanda;
9) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione proposta nei confronti del 10) emettere ogni ulteriore Controparte_4 provvedimento opportuno;
11) condannare gli odierni appellati, tutti in solido tra loro ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, in favore del Parte_1
; 12) condannare in ogni caso le parti appellate, tutte in solido tra loro ovvero
[...] ognuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.”
Con il primo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui applica erroneamente le norme di legge.
In particolare, l'appellante lamenta l'errato collegamento tra la L. n. 328 del 2000 con la disciplina di cui alla L. n. 6972 del 1890.
Aggiunge che volendo effettuare una comparazione tra le due normative, tenendo conto del concetto di residenza e non di dimora, nel caso di specie, deve essere dichiarata l'assenza di titolarità del rapporto in capo al . Parte_1
È stato dimostrato infatti che all'atto della sua collocazione presso la comunità
[...]
in data 05.08.2010,la minore dimorava abitualmente e di fatto risiedeva e _1 viveva già da svariati mesi nel Comune di (come confermato dal fax Parte_2 inviato dal Tribunale dei Minorenni di Napoli ai servizi sociali di del Parte_2
30.07.2010 e dal decreto di conferma del Tribunale dei minorenni di Napoli del
16.05.2011).
Oltretutto, aggiunge il Comune appellante, di non essere mai stato “previamente informato” (come prevederebbe invece l'art. 6 della l. 328/2000 per il comune che deve sostenere il carico economico della relativa spesa) della necessità di collocare la minore presso apposita struttura autorizzata;
né ha mai scelto di collocare la minore proprio presso la comunità “ ”. _1
pagina 7 di 22 Contrariamente a quanto motivato in primo grado, il su cui deve cadere Pt_1
l'obbligo di pagamento deve essere informato dalla Struttura e/o dal Tribunale dei
Minorenni.
Inoltre, asserisce che la Cooperativa appellata depositava documenti (comunicazione via e-mail 04.05.2016; verbale del Comune di prot. N. 15409/18) Parte_2 atti a dimostrare che la residenza della minore fosse a anche prima CP_3 della sua collocazione presso la struttura de qua.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva e difetto di titolarità dell'obbligo di pagamento in capo al da parte del Tribunale. Parte_1
Sostiene che sulle medesime questioni di fatto e di diritto proposte nel giudizio di primo grado, esistesse un precedente giudicato ex art. 2909 c.c., poiché era già intervenuta la sentenza n. 14148/2014 del Tribunale di Napoli (passata in giudicato), che aveva rigettato le domande formulate nei confronti del
[...] evidenziando la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 quest'ultimo, alla luce del criterio utilizzato per fini decisionali ovvero quello della dimora abituale della minore.
Tale decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento delle somme riferite alla retta della minore per gli anni 2010 e 2011; somme che in una Persona_2 prima fase del giudizio di primo grado sono state richieste nuovamente, con domanda poi rinunciata spontaneamente dall'attrice solo a seguito della costituzione in giudizio del . Parte_1
Oltretutto aggiunge - come sopra menzionato e trascurato dal Giudice di prime cure
- detta sentenza è passata in giudicato con la conseguenza che tutte le questioni, di fatto e/o di diritto che avrebbero potuto essere oggetto di eccezione sulla questione su cui si è formato il giudicato non possono essere più riproposte.
Con il terzo motivo chiede la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio.
Con il quarto motivo d'appello chiede la restituzione delle somme percepite dalla
Cooperativa in attuazione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con il quinto motivo d'appello chiede la sospensione della sentenza impugnata:
pagina 8 di 22 - individuando il fumus boni iuris nella fondatezza delle ragioni fattuali e giuridiche sottese a supporto dell'appello in relazione all'esistenza di un precedente giudicato ex art. 2909 c.c.;
- individuando il periculum in mora non nella insolvibilità del Pt_1 bensì, nella specificità delle procedure e dei controlli previsti per gli impegni di spesa e per la redazione di bilanci, nell'utilizzo di soldi dei cittadini per erogare servizi pubblici essenziali e nella impossibilità di recuperare le somme versate essendo il patrimonio della de qua di 3.300 euro, dunque, di _1 molto insufficiente a fronte dei 272.640,00 euro dovuti.
Con il sesto motivo d'appello ripropone tutte le difese, eccezioni, deduzioni e domande già svolte in primo grado.
Si costituisce il chiedendo: “in via principale rigettare Parte_2
l'appello proposto dal poiché infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza
n.2808/2021 su R.G.9037/2018, emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord. II sez., nella persona del Giudice, dr.ssa MARRAZZO, pubblicata in data 08/10/2021, con vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Deduce parte appellante:
- in via preliminare il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato ed improcedibile, con conferma della sentenza di primo grado;
- che il criterio da individuare ai fini del pagamento in esame è rappresentato dal concetto di residenza ufficiale, in quanto, il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso dei minori, i genitori esercenti la potestà hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio confermando, dunque, la legittimazione passiva del Parte_1 Pt_1
- avallando la sua tesi, il Comune appellante avrebbe dovuto provare l'elemento oggettivo della permanenza e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente e depositare documenti attestante il trasferimento della residenza al Comune di in data antecedente il collocamento Parte_2 della minore, cosa che non è avvenuta;
pagina 9 di 22 - la ricostruzione fatta dall'appellante in ordine all'onere economico è errata in quanto nel caso di specie, il Comune di era obbligato Parte_2 per legge ad intervenire immediatamente a tutela della minore indipendentemente dalla residenza del nucleo familiare;
- la modifica al testo normativo (legge n.328/2000) nasceva proprio dall'esigenza di creare uno strumento volto a tutelare i soggetti più deboli della società, tra cui i minori non economicamente autosufficienti e per questo motivo veniva introdotto il criterio della residenza, per scongiurare l'eventualità di conflitti che potevano insorgere tra gli enti potenzialmente chiamati all'integrazione economica;
- contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Comune appellato veniva informato, con nota n. 46128 in data 16.8.2010, alla quale il Comune appellante rispondeva negativamente in ordine al pagamento della retta della minore in quanto domiciliata nel Comune appellato;
- la sentenza citata dall'appellante individuava la residenza anagrafica della minore nel Comune di al momento in cui la Parte_1 prestazione ha avuto inizio;
- l'istanza di sospensione venga rigettata in quanto non ricorrono i presupposti sottesi del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si costituisce la proponendo appello incidentale e Controparte_1 chiedendo:“1°) In via preliminare rigettare l'appello come proposto da parte convenuta perché infondato, inammissibilità e carente di ogni ragionevole probabilità di accoglimento;
2°) confermare la sentenza n. 2808/21 resa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 02/10/21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in virtù dell'appello incidentale, 3°) condannare il convenuto
[...]
al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in Parte_1 premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 – 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
4°) compensare le spese di giudizio liquidate nei confronti del
; 5°) condannare il Parte_2 Parte_1 alle spese e compensi del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
in subordine, nella
pagina 10 di 22 malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede a) condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 334.320,00 (comprensiva Controparte_3 dell'importo di € 17.880,00 per l'anno 2010 e € 43.800,00 per l'anno 2011, somme che erano state decurtate nei solo confronti del in virtù della Parte_1 sentenza n. 14148/2014), il tutto oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare il al pagamento delle Controparte_3 competenze pari a € 27.800,00 così come richieste nell'appello incidentale, oltre €
1.250,00 per spese e oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P: con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
c) condannare il al Pt_1 Controparte_3 pagamento delle spese e competenze relative al secondo grado in virtù dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P: con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
d) compensare le spese di giudizio di primo e secondo grado nei confronti della Controparte_1
.”
[...]
Deduce che l'appello è infondato e non merita accoglimento:
- in quanto utilizzando il criterio della residenza secondo la normativa vigente, la minore al momento del ricovero era residente in Parte_1
Pt_1
- in ordine al secondo motivo d'appello, poiché la sentenza citata dalla controparte (n. 1414872014) si riferisce all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in un periodo diverso per il quale si chiede la condanna de qua;
- in ordine al quinto motivo, essendo la sentenza di primo grado correttamente motivata.
Con l'appello incidentale tale parte appellata deduce che:
- il Giudice pur applicando i criteri medi di cui al dm 55/2014, liquidava un importo inferiore a quello spettante;
- in ordine alla richiesta di compensazione delle spese e compensi liquidate nei confronti del le stesse così come liquidate in Parte_2 sentenza sono ingiuste ed illegittime.
Con ordinanza del 1.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
22.4.2025.
pagina 11 di 22 Con decreto presidenziale del 26.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
23.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 23.4.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è in parte fondato in fatto e in diritto e va accolto in parte, per i motivi di seguito esposti.
pagina 12 di 22 Deve essere accolta l'eccezione di giudicato formatosi tra e la Parte_1
formulata da parte Controparte_5 appellante in via principale per effetto della sentenza n. 14148/2024 del Tribunale di Napoli non impugnata che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal revocando il decreto ingiuntivo n. 486/2011 Parte_1 emesso in data 27 ottobre 2011 per l'importo di euro 46.920,00 oltre interessi per il periodo 5 agosto 2010 ad agosto 2011 su istanza della
[...]
, sul presupposto che unico soggetto tenuto alla Controparte_5 contribuzione della minore collocata presso la Comunità a CP_5 CP_5
fosse non il bensì il diverso Controparte_5 Parte_1 [...]
. CP_3
In accoglimento del motivo di appello inerente il formatosi giudicato tra Parte_1
e la occorre,
[...] Controparte_5 dunque, rideterminare la somma cui il è stato condannato in Parte_1 forza della sentenza impugnata detraendo dall'ammontare complessivo l'importo del decreto ingiuntivo revocato per effetto della sentenza n. 14148/2024 del Tribunale di
Napoli (euro 272.640,00 cui detrarre euro 46.920,00).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il in persona del Parte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di “ ” della Controparte_1 somma di euro 272.640,00 anziché della somma di euro 225.720,00.
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto dal Parte_1
in persona del l.r.p.t. nei confronti di “
[...] Controparte_1
” annullando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1
“ ” della somma di euro 272.640,00 oltre iva Controparte_1 anziché della somma di euro 225.720,00 oltre iva e per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “ Parte_1 [...]
” della somma di euro 225.720,00 oltre iva. Controparte_1
Quanto agli ulteriori motivi di appello formulati da parte appellante in via principale
, volti a contestare la responsabilità del predetto Parte_1 ed ad invocare la sua assenza di legittimazione passiva, per effetto della Pt_1
pagina 13 di 22 erronea applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme di legge, in particolare l'errato collegamento tra la L. n. 328 del 2000 con la disciplina di cui alla
L. n. 6972 del 1890, essendo dimostrato -secondo l'appellante- che all'atto della sua collocazione presso la comunità in data 05.08.2010, la minore dimorava _1 abitualmente e di fatto risiedeva e viveva già da svariati mesi nel Comune di
[...]
, non essendo peraltro il Comune appellante mai stato “previamente Pt_2 informato” (come prevederebbe invece l'art. 6 della l. 328/2000 per il comune che deve sostenere il carico economico della relativa spesa) della necessità di collocare la minore presso apposita struttura autorizzata, gli stessi si palesano infondati in fatto e in diritto per le motivazioni di seguito espresse, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Orbene, corretta appare sul punto la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato sussistente legittimazione passiva in capo al Comune di , atteso Parte_1 che il collocamento della minore presso la struttura è avvenuto in data 05/10/2010 ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di Parte_1 in come da certificato in atti datato 16/08/2010, ritenendo che in Pt_1 ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, sulla scorta della normativa in materia (L. 8 novembre 2000, n. 328, art 6), andava considerato il criterio che coniugava ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della
“residenza”, volto ad evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti.
Correttamente, inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la doglianza del in base alla quale l'ente non sarebbe stato informato in via Parte_1 preventiva del collocamento della minore presso la struttura de qua, emergendo peraltro, osserva la Corte, che risulta agli atti del procedimento di primo grado che lo stesso sia stato informato ( cfr. nota n. 46128 del 18.8.2010).
Orbene, osserva il Collegio, che l'art. 6 della legge 8/11/2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede, al comma 4, che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso pagina 14 di 22 strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".
Si è ritenuto che in caso di ricovero stabile del disabile presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura (Cass., sez.
L, 10/8/2022, n. 24631).
La predetta legge ha introdotto il criterio della residenza, fissando in tal modo "un criterio di imputazione delle spese" "semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in e, quindi rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti.
Il legislatore, dunque, ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
Ne consegue che l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria e ospitati in struttura residenziale, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi mutamenti anagrafici.
Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a norma dell'art. 6, comma 4, L.
n. 328 del 2000. Tale disposizione prevede solo la previa conoscenza e non il preventivo assenso del che assume gli obblighi connessi all'integrazione Pt_1 della retta" (Cons. Stato n. 46/17).
Ciò che rileva è, pertanto, l'effettiva presa a carico dei disabili e dei minori in difficoltà. Deve individuarsi il Comune di residenza prima del ricovero, dove pagina 15 di 22 effettivamente risiedeva il soggetto debole al tempo del primo ingresso nella struttura residenziale (Cass., 10/8/2022, n. 24631; Cass., 31/1/2024, n. 2912; Cass., sez. 3,
25/7/2024, n. 20820).
Si è chiarito che la legge n. 328 del 2000 ha inteso sostituire al principio del domicilio di soccorso enunciato dall'art. 72 della legge n. 6972 del 1890, che imponeva di aggiornare alla scadenza di ogni biennio l'imputazione degli oneri finanziari conseguenti, con le connesse estreme difficoltà pratiche, il principio della residenza (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791).
Il criterio così introdotto, che coniuga ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del "ricovero" con quello spaziale della "residenza", persegue il deliberato scopo di evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti (Cass., sez. 1, 8/2/2019,
n. 3791; Cass., sez. 1, 4/2/2016, n. 2183).
In tal senso il legislatore ha voluto perciò radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione inizio (Cass., sez. 1, 8/2/2019,
n. 3791).
Ciò che rileva dunque è il concetto di residenza effettiva - e quindi della dimora o del domicilio - quale luogo più prossimo ai bisogni della persona e quale luogo, perciò, più idoneo a valutare le modalità della sua presa in carico (Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3872; Cass., sez. 1, 30/12/2024, n. 35000; Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, n.15014).
Dunque, va affermata la legittimazione passiva in capo al Parte_1 atteso che il collocamento presso la struttura è avvenuto in data 05/10/2010 ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di in Parte_1
come da certificato in atti datato 16/08/2010 e rigettato il motivo di Pt_1 appello sul punto.
2. Appello incidentale
Con appello incidentale la Cooperativa la ha chiesto: - condannare il _1 convenuto al pagamento della differenza dei Parte_1
pagina 16 di 22 compensi come chiesti in premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 – 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
- compensare le spese di giudizio liquidate nei confronti del . Parte_2
Orbene, si osserva l'appello incidentale proposto da Controparte_1
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del in
[...] Parte_1 persona del l.r.p.t.. avente ad oggetto la condanna del convenuto
[...]
al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in Parte_1 premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 – 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo, va dichiarato assorbito dalla rideterminazione delle spese di lite secondo il diverso esito della lite.
Quanto all'appello incidentale proposto da ” Controparte_1 in persona del l.r.p.t. nei confronti del in persona del Parte_2
l.r.p.t. avente ad oggetto richiesta formulata dalla di Controparte_1 compensazione delle spese di giudizio liquidate nei confronti del Parte_2
, deve ritenersi che lo stesso sia infondato in fatto e in diritto, non
[...] indicando l'appellante in via incidentale i motivi legittimanti la compensazione delle spese di lite e non ricorrendo, ad avviso del Collegio, la sussistenza dei predetti motivi nel caso in esame.
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della pagina 17 di 22 controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie, con la conseguenza che deve essere rigettato il motivo di appello incidentale sul punto.
Va, dunque, rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del
[...] Parte_2
in persona del l.r.p.t. e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da
[...]
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_1
in persona del l.r.p.t.. Parte_1
C. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, è opportuno distinguere il rapporto tra ” e il Controparte_1 Controparte_3
e il rapporto tra ” in persona del l.r.p.t. e il Controparte_1
. Parte_1
Orbene, quanto al rapporto tra e il Controparte_1 [...]
, essendo stato rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_3 [...]
nei confronti del va Controparte_1 Controparte_3 confermata la sentenza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado tra di “ ” e il Controparte_1 [...]
e deve essere condannata al CP_3 Controparte_1
pagina 18 di 22 pagamento nei confronti del delle spese di lite del secondo Controparte_3 grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al
, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto Controparte_3 dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura (trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
Quanto al rapporto tra la ” in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e il , la Corte deve dunque Parte_1 procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio tra il
[...]
in persona del l.r.p.t. nei confronti di Parte_1 [...]
” in persona del l.r.p.t., in base all'esito Controparte_1 complessivo della lite, sulla base del valore del decisum ovvero in base alla minor somma di euro 225.720,00 dovuta alla parte vincitrice, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello sensi degli artt-91 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Va, dunque condannato il in persona Parte_1 del l.r.p.t. al pagamento nei confronti di “ ” in Controparte_1 persona del l.r.p.t, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
I compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto pagina 19 di 22 dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà
e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla
Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione fino a 52.001 a 260.000 euro in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da in Parte_1 persona del l.r.p.t. nei confronti di ” in Controparte_1 persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2808 pubblicata l'8/10/2021 , ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale proposto dal Parte_1 in persona del l.r.p.t. nei confronti di “
[...] Controparte_1
”e di in persona del l.r.p.t., e
[...] Parte_2 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del l.r.p.t. al pagamento in Parte_1 favore di “ ” della somma di euro Controparte_1
225.720,00 oltre iva;
pagina 20 di 22 2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del in
[...] Parte_2 persona del l.r.p.t. e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da
[...]
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_1
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
3. conferma la sentenza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado tra di “ ” e il Controparte_1 [...]
e condanna in persona CP_3 Controparte_1 del l.r.p.t. al pagamento nei confronti del in persona Controparte_3 del l.r.p.t. delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate complessivamente in euro 5.809,00 (per compensi professionali) il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. dichiara tenuto e condanna il in persona Parte_1 del l.r.p.t. al pagamento in favore di “ ” Controparte_1 in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 15.344,00 ( di cui euro 1.241,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 14.317,00 (per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge e con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Napoli, 25.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 21 di 22
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4476 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Chianese;
Appellante
c.f. , P.I. n. in persona del Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco L.R. p.t., , rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Fortunata Remaggio;
Appellata
c.f. con sede in Controparte_1 P.IVA_4
Sant'Antimo (NA) alla via G. Di Vittorio n.54, in persona del suo legale rapp.te p.t.
Dott.ssa rappresentata e difesa avv.ti Nicola Brindisi e Rosa CP_2
Campanile;
pagina 1 di 22 Appellata
Oggetto: pagamento retta per ricovero minore.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa della parte appellante in data 18.4.2025, dalla difesa del
[...]
in data 11.4.2025, dalla difesa di Parte_2 Controparte_1
in data 18.4.2025.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società attrice chiedeva al
[...]
e al il pagamento delle rette Parte_2 Parte_1 per il ricovero della minore dal 05/08/2010 al 21/03/2018 per Persona_2 un importo complessivo di € 334.320,00 oltre IVA.
In sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice limitava la domanda nei confronti del , chiedendo escludersi dal computo Parte_1 del dovuto le spettanze relative al periodo compreso tra il 05/08/2010 ed il mese di agosto 2011.
In particolare, deduceva:
- che in data 30/07/2010, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, inviava ai
Servizi Sociali seguito del Comune di la richiesta di procedere Parte_2 ad una verifica delle condizioni socio-ambientali in cui versava la minore nata a [...] [...] da e Persona_2 Parte_1 Per_3
; Parte_3
- che il 01/08/2010, l'Associazione “S.O.S. il Telefono Azzurro”, faceva pervenire ai Servizi Sociali del Comune di , in persona della Dott.ssa Parte_2 [...]
, la segnalazione di aiuto da parte della minore;
Per_4 Persona_2
- che il Tribunale per i Minorenni di Napoli, previa verifica delle condizioni di cui sopra, ordinava che la minore fosse collocata in un luogo protetto;
- che il Sindaco del Comune di , in ottemperanza alla richiesta Parte_2 del Tribunale, accertati i presupposti di legge e rilevato l'urgenza, in via pagina 2 di 22 provvisoria collocava la minore , presso la Comunità Persona_2
Educativa a Dimensione Familiare “La ”; _1
- che con provvedimento del 16/05/2011, il Tribunale per i minorenni di Napoli confermava il collocamento della minore , presso la Persona_2
Libellula, nonché sospendeva dalla potestà genitoriale i genitori della minore;
- che con provvedimento del 22/10/2012 il Tribunale per i Minorenni di Napoli, comunicava alla “ ” la decadenza dalla potestà genitoriale dei genitori _1 della minore;
Persona_2
- che la dal 21/03/2018 per dimissioni volontarie non è più Persona_2 ospite della “ ”, come da verbale di trasferimento prot. 15409/2018 _1 del 21/03/2018 del Comune di;
Parte_2
- che all'istante per il ricovero della che si è protratto Persona_2 ininterrottamente dal 05/08/2010 al 21/03/2018, in virtù delle tariffe di cui all'art. 27 del Regolamento Regionale n. 6 del 18/12/2006, spetta l'importo complessivo di € 334.320,00,oltre oneri così suddiviso: € 17.880,00 per l'anno
2010; € 43.800,00 per l'anno 2011; € 43.920,00 pe l'anno 2012 (anno bisestile); € 43.800,00 per l'anno 2013; € 43.800,00 per l'anno 2014; €
43.800,00 per l'anno 2015; € 43.800,00 per l'anno 2016 (anno bisestile); €
43.800,00 per l'anno 2017; € 9.600,00 per l'anno 2018;
- che tale importo è stato calcolato in € 120,00 al dì, al di sotto della tariffa minima giornaliera prevista dalla normativa vigente;
- che l'art. 6, comma 4 della Legge n.328/2000 così statuisce: “…..per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quali essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;
- che la minore alla data del ricovero presso la struttura “ Persona_2 [...]
”, avvenuta in data 05/08/2010, aveva la residenza nel Comune di _1
, ma il domicilio nel Comune di;
Parte_1 Parte_2
- che l'istante per il recupero delle rette di mantenimento relative al periodo dal
05/08/2010 all'agosto del 2011 proponeva decreto ingiuntivo nei confronti del
; Parte_1
- che in virtù dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Parte_1
pagina 3 di 22 con R.G. n. 92494/2011, il Tribunale di Napoli, Parte_1
Sezione Distaccata di Marano di Napoli, con sentenza n. 14148/2014 del 02-
24/10/14, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto n.
486/2011, dichiarando competente a provvedere al mantenimento della minore il Comune di;
Parte_2
- che le raccomandate a.r. e le PEC inviate al Comune di ed al Parte_2
Comune di in al fine di ottenere il pagamento delle Parte_1 Pt_1 somme spettanti all'attrice per il periodo di ricovero della minore dal
05/08/2010 al 21/03/2018, non sortivano esito positivo.
Pertanto, così concludeva:“a) condannare i convenuti, nelle rispettive qualità e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, separatamente e/o in solido tra loro
o anche soltanto quelli che il giudicante riterrà responsabili dei fatti per cui è causa, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 334.320,00 o di quell'altra somma che il Giudicante riterrà opportuno liquidare, oltre iva come per legge relativa al rimborso delle rette mensili per il ricovero della minore dal 05/08/2010 al
21/03/2018, con esclusione, in caso di condanna del Parte_1 al pagamento di quanto dovuto in riferimento al periodo che va dal
[...]
05/08/2010 all'agosto 2011 (sentenza passata in cosa giudicata n. 14148/2014); b) condannare in ogni caso i convenuti, nelle rispettive qualità e nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, separatamente e/o in solido tra loro o anche soltanto quelli che il giudicante riterrà responsabili al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
Si costituiva il contestando la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva e, in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. eccepiva la prescrizione del diritto di credito.
Si costituiva anche il il quale eccepiva il giudicato in ordine Parte_1 alle prestazioni che sarebbero state rese in favore della minore Persona_2 per gli anni 2010 e 2011, data la revoca del decreto ingiuntivo n. 486/11 emesso nei confronti del dal Tribunale di Napoli ex sezione distaccata di Parte_1
Marano con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 14148/2014); contestava, in modo generico, l'effettiva prestazione in favore della minore dei servizi dedotti dalla pagina 4 di 22 cooperativa sociale;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 2808 pubblicata l'8/10/2021 così provvedeva:“- rigetta la domanda nei confronti di
[...]
; - accoglie la domanda nei confronti di CP_3 Parte_1
e, per l'effetto:
1. Condanna il , in
[...] Parte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di “ ” Controparte_1 della somma di euro 272.640,00, oltre IVA;
2. Condanna il Parte_1
in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore di “
[...] Controparte_1
” delle spese di lite che liquida in euro 1.250,00 per esborsi, euro
[...]
8.030,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Rosa Campanile e Co Nicola Brindisi, procuratori antistatari;
3. Condanna “ Controparte_1
” al rimborso in favore del , in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_3 delle spese di lite che liquida in euro 8.030,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.”
In motivazione il giudice di prime cure affermava:
- che la domanda era infondata nei confronti del e Controparte_3 fondata nei confronti del;
Parte_1
- l'eccezione di prescrizione formulata dal è tardiva;
Controparte_3
- che la contestazione formulata dal in ordine alla effettiva Parte_1 prestazione da parte della società attrice delle prestazioni assistenziali in oggetto fosse pretestuosa, alla luce della documentazione versata in atti dall'attrice;
- in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, sulla scorta della normativa in materia (meglio descritta in sentenza), andava considerato il criterio che coniugava ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della “residenza”, volto ad evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti;
pagina 5 di 22 - la competenza andava individuata nel Comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio;
- andava affermata la legittimazione passiva in capo al Comune di , Parte_1 atteso che il collocamento presso la struttura avveniva in data 05/10/2010 ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di in come da certificato in atti datato 16/08/2010; Parte_1 Pt_1
- che non appariva fondata la doglianza del Comune di sull'omessa Parte_1 notizia in via preventiva del collocamento della minore presso la struttura de qua, non essendo questo elemento ostativo al riconoscimento in capo al creditore di quanto dovuto per legge ma atteneva semmai al rapporto tra i
Comuni.
B. Giudizio d'appello
Il ha proposto appello chiedendo: “1) in via Parte_1 preliminare, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2808/21, emessa in data 02.10.2021, dal Tribunale Civile di Napoli NORD, II Sez.,
Giudice dott.ssa Marrazzo, nella causa recante il numero di R.G. 9037/18, pubblicata in data 08.10.21, in questa sede appellata;
2) nel merito, rigettare la stessa domanda formulata in primo grado dalla , siccome inammissibile, improcedibile, _1 infondata in fatto ed in diritto o, comunque, non provata, oltreché carente dei necessari presupposti di legge;
3) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del nella fattispecie de qua;
4) accertare e Parte_1 dichiarare conseguentemente l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta da “ ” contro il Controparte_1 Parte_1
(Na), l'insussistenza dei presupposti di legge, nonché il difetto di
[...] legittimazione passiva in capo al 5) accertare Controparte_4
e dichiarare l'esistenza del precedente giudicato (Sentenza n. 14148/2014, del
Tribunale di Napoli) sulla vicenda per cui è causa e rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti del anche per Controparte_4 violazione del principio del ne bis in idem;
6) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al il difetto di Controparte_4
pagina 6 di 22 titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo al medesimo e la non debenza delle somme richieste anche per difetto di prova;
7) dichiarare in ogni caso come non dovuta alcuna somma da parte del Controparte_4 in favore della società cooperativa attrice;
8) rigettare ogni avversa domanda;
9) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione proposta nei confronti del 10) emettere ogni ulteriore Controparte_4 provvedimento opportuno;
11) condannare gli odierni appellati, tutti in solido tra loro ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, in favore del Parte_1
; 12) condannare in ogni caso le parti appellate, tutte in solido tra loro ovvero
[...] ognuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.”
Con il primo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza di primo grado nella misura in cui applica erroneamente le norme di legge.
In particolare, l'appellante lamenta l'errato collegamento tra la L. n. 328 del 2000 con la disciplina di cui alla L. n. 6972 del 1890.
Aggiunge che volendo effettuare una comparazione tra le due normative, tenendo conto del concetto di residenza e non di dimora, nel caso di specie, deve essere dichiarata l'assenza di titolarità del rapporto in capo al . Parte_1
È stato dimostrato infatti che all'atto della sua collocazione presso la comunità
[...]
in data 05.08.2010,la minore dimorava abitualmente e di fatto risiedeva e _1 viveva già da svariati mesi nel Comune di (come confermato dal fax Parte_2 inviato dal Tribunale dei Minorenni di Napoli ai servizi sociali di del Parte_2
30.07.2010 e dal decreto di conferma del Tribunale dei minorenni di Napoli del
16.05.2011).
Oltretutto, aggiunge il Comune appellante, di non essere mai stato “previamente informato” (come prevederebbe invece l'art. 6 della l. 328/2000 per il comune che deve sostenere il carico economico della relativa spesa) della necessità di collocare la minore presso apposita struttura autorizzata;
né ha mai scelto di collocare la minore proprio presso la comunità “ ”. _1
pagina 7 di 22 Contrariamente a quanto motivato in primo grado, il su cui deve cadere Pt_1
l'obbligo di pagamento deve essere informato dalla Struttura e/o dal Tribunale dei
Minorenni.
Inoltre, asserisce che la Cooperativa appellata depositava documenti (comunicazione via e-mail 04.05.2016; verbale del Comune di prot. N. 15409/18) Parte_2 atti a dimostrare che la residenza della minore fosse a anche prima CP_3 della sua collocazione presso la struttura de qua.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva e difetto di titolarità dell'obbligo di pagamento in capo al da parte del Tribunale. Parte_1
Sostiene che sulle medesime questioni di fatto e di diritto proposte nel giudizio di primo grado, esistesse un precedente giudicato ex art. 2909 c.c., poiché era già intervenuta la sentenza n. 14148/2014 del Tribunale di Napoli (passata in giudicato), che aveva rigettato le domande formulate nei confronti del
[...] evidenziando la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 quest'ultimo, alla luce del criterio utilizzato per fini decisionali ovvero quello della dimora abituale della minore.
Tale decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento delle somme riferite alla retta della minore per gli anni 2010 e 2011; somme che in una Persona_2 prima fase del giudizio di primo grado sono state richieste nuovamente, con domanda poi rinunciata spontaneamente dall'attrice solo a seguito della costituzione in giudizio del . Parte_1
Oltretutto aggiunge - come sopra menzionato e trascurato dal Giudice di prime cure
- detta sentenza è passata in giudicato con la conseguenza che tutte le questioni, di fatto e/o di diritto che avrebbero potuto essere oggetto di eccezione sulla questione su cui si è formato il giudicato non possono essere più riproposte.
Con il terzo motivo chiede la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio.
Con il quarto motivo d'appello chiede la restituzione delle somme percepite dalla
Cooperativa in attuazione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con il quinto motivo d'appello chiede la sospensione della sentenza impugnata:
pagina 8 di 22 - individuando il fumus boni iuris nella fondatezza delle ragioni fattuali e giuridiche sottese a supporto dell'appello in relazione all'esistenza di un precedente giudicato ex art. 2909 c.c.;
- individuando il periculum in mora non nella insolvibilità del Pt_1 bensì, nella specificità delle procedure e dei controlli previsti per gli impegni di spesa e per la redazione di bilanci, nell'utilizzo di soldi dei cittadini per erogare servizi pubblici essenziali e nella impossibilità di recuperare le somme versate essendo il patrimonio della de qua di 3.300 euro, dunque, di _1 molto insufficiente a fronte dei 272.640,00 euro dovuti.
Con il sesto motivo d'appello ripropone tutte le difese, eccezioni, deduzioni e domande già svolte in primo grado.
Si costituisce il chiedendo: “in via principale rigettare Parte_2
l'appello proposto dal poiché infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza
n.2808/2021 su R.G.9037/2018, emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord. II sez., nella persona del Giudice, dr.ssa MARRAZZO, pubblicata in data 08/10/2021, con vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Deduce parte appellante:
- in via preliminare il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato ed improcedibile, con conferma della sentenza di primo grado;
- che il criterio da individuare ai fini del pagamento in esame è rappresentato dal concetto di residenza ufficiale, in quanto, il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso dei minori, i genitori esercenti la potestà hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio confermando, dunque, la legittimazione passiva del Parte_1 Pt_1
- avallando la sua tesi, il Comune appellante avrebbe dovuto provare l'elemento oggettivo della permanenza e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente e depositare documenti attestante il trasferimento della residenza al Comune di in data antecedente il collocamento Parte_2 della minore, cosa che non è avvenuta;
pagina 9 di 22 - la ricostruzione fatta dall'appellante in ordine all'onere economico è errata in quanto nel caso di specie, il Comune di era obbligato Parte_2 per legge ad intervenire immediatamente a tutela della minore indipendentemente dalla residenza del nucleo familiare;
- la modifica al testo normativo (legge n.328/2000) nasceva proprio dall'esigenza di creare uno strumento volto a tutelare i soggetti più deboli della società, tra cui i minori non economicamente autosufficienti e per questo motivo veniva introdotto il criterio della residenza, per scongiurare l'eventualità di conflitti che potevano insorgere tra gli enti potenzialmente chiamati all'integrazione economica;
- contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Comune appellato veniva informato, con nota n. 46128 in data 16.8.2010, alla quale il Comune appellante rispondeva negativamente in ordine al pagamento della retta della minore in quanto domiciliata nel Comune appellato;
- la sentenza citata dall'appellante individuava la residenza anagrafica della minore nel Comune di al momento in cui la Parte_1 prestazione ha avuto inizio;
- l'istanza di sospensione venga rigettata in quanto non ricorrono i presupposti sottesi del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si costituisce la proponendo appello incidentale e Controparte_1 chiedendo:“1°) In via preliminare rigettare l'appello come proposto da parte convenuta perché infondato, inammissibilità e carente di ogni ragionevole probabilità di accoglimento;
2°) confermare la sentenza n. 2808/21 resa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 02/10/21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in virtù dell'appello incidentale, 3°) condannare il convenuto
[...]
al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in Parte_1 premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 – 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
4°) compensare le spese di giudizio liquidate nei confronti del
; 5°) condannare il Parte_2 Parte_1 alle spese e compensi del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
in subordine, nella
pagina 10 di 22 malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede a) condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 334.320,00 (comprensiva Controparte_3 dell'importo di € 17.880,00 per l'anno 2010 e € 43.800,00 per l'anno 2011, somme che erano state decurtate nei solo confronti del in virtù della Parte_1 sentenza n. 14148/2014), il tutto oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare il al pagamento delle Controparte_3 competenze pari a € 27.800,00 così come richieste nell'appello incidentale, oltre €
1.250,00 per spese e oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P: con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
c) condannare il al Pt_1 Controparte_3 pagamento delle spese e competenze relative al secondo grado in virtù dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P: con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
d) compensare le spese di giudizio di primo e secondo grado nei confronti della Controparte_1
.”
[...]
Deduce che l'appello è infondato e non merita accoglimento:
- in quanto utilizzando il criterio della residenza secondo la normativa vigente, la minore al momento del ricovero era residente in Parte_1
Pt_1
- in ordine al secondo motivo d'appello, poiché la sentenza citata dalla controparte (n. 1414872014) si riferisce all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in un periodo diverso per il quale si chiede la condanna de qua;
- in ordine al quinto motivo, essendo la sentenza di primo grado correttamente motivata.
Con l'appello incidentale tale parte appellata deduce che:
- il Giudice pur applicando i criteri medi di cui al dm 55/2014, liquidava un importo inferiore a quello spettante;
- in ordine alla richiesta di compensazione delle spese e compensi liquidate nei confronti del le stesse così come liquidate in Parte_2 sentenza sono ingiuste ed illegittime.
Con ordinanza del 1.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
22.4.2025.
pagina 11 di 22 Con decreto presidenziale del 26.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 22.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
23.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 23.4.2025), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è in parte fondato in fatto e in diritto e va accolto in parte, per i motivi di seguito esposti.
pagina 12 di 22 Deve essere accolta l'eccezione di giudicato formatosi tra e la Parte_1
formulata da parte Controparte_5 appellante in via principale per effetto della sentenza n. 14148/2024 del Tribunale di Napoli non impugnata che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal revocando il decreto ingiuntivo n. 486/2011 Parte_1 emesso in data 27 ottobre 2011 per l'importo di euro 46.920,00 oltre interessi per il periodo 5 agosto 2010 ad agosto 2011 su istanza della
[...]
, sul presupposto che unico soggetto tenuto alla Controparte_5 contribuzione della minore collocata presso la Comunità a CP_5 CP_5
fosse non il bensì il diverso Controparte_5 Parte_1 [...]
. CP_3
In accoglimento del motivo di appello inerente il formatosi giudicato tra Parte_1
e la occorre,
[...] Controparte_5 dunque, rideterminare la somma cui il è stato condannato in Parte_1 forza della sentenza impugnata detraendo dall'ammontare complessivo l'importo del decreto ingiuntivo revocato per effetto della sentenza n. 14148/2024 del Tribunale di
Napoli (euro 272.640,00 cui detrarre euro 46.920,00).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il in persona del Parte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di “ ” della Controparte_1 somma di euro 272.640,00 anziché della somma di euro 225.720,00.
Pertanto, la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto dal Parte_1
in persona del l.r.p.t. nei confronti di “
[...] Controparte_1
” annullando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1
“ ” della somma di euro 272.640,00 oltre iva Controparte_1 anziché della somma di euro 225.720,00 oltre iva e per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di “ Parte_1 [...]
” della somma di euro 225.720,00 oltre iva. Controparte_1
Quanto agli ulteriori motivi di appello formulati da parte appellante in via principale
, volti a contestare la responsabilità del predetto Parte_1 ed ad invocare la sua assenza di legittimazione passiva, per effetto della Pt_1
pagina 13 di 22 erronea applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme di legge, in particolare l'errato collegamento tra la L. n. 328 del 2000 con la disciplina di cui alla
L. n. 6972 del 1890, essendo dimostrato -secondo l'appellante- che all'atto della sua collocazione presso la comunità in data 05.08.2010, la minore dimorava _1 abitualmente e di fatto risiedeva e viveva già da svariati mesi nel Comune di
[...]
, non essendo peraltro il Comune appellante mai stato “previamente Pt_2 informato” (come prevederebbe invece l'art. 6 della l. 328/2000 per il comune che deve sostenere il carico economico della relativa spesa) della necessità di collocare la minore presso apposita struttura autorizzata, gli stessi si palesano infondati in fatto e in diritto per le motivazioni di seguito espresse, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Orbene, corretta appare sul punto la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato sussistente legittimazione passiva in capo al Comune di , atteso Parte_1 che il collocamento della minore presso la struttura è avvenuto in data 05/10/2010 ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di Parte_1 in come da certificato in atti datato 16/08/2010, ritenendo che in Pt_1 ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto da parte attrice, sulla scorta della normativa in materia (L. 8 novembre 2000, n. 328, art 6), andava considerato il criterio che coniugava ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del “ricovero” con quello spaziale della
“residenza”, volto ad evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti.
Correttamente, inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la doglianza del in base alla quale l'ente non sarebbe stato informato in via Parte_1 preventiva del collocamento della minore presso la struttura de qua, emergendo peraltro, osserva la Corte, che risulta agli atti del procedimento di primo grado che lo stesso sia stato informato ( cfr. nota n. 46128 del 18.8.2010).
Orbene, osserva il Collegio, che l'art. 6 della legge 8/11/2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede, al comma 4, che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso pagina 14 di 22 strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".
Si è ritenuto che in caso di ricovero stabile del disabile presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura (Cass., sez.
L, 10/8/2022, n. 24631).
La predetta legge ha introdotto il criterio della residenza, fissando in tal modo "un criterio di imputazione delle spese" "semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in e, quindi rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti.
Il legislatore, dunque, ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
Ne consegue che l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria e ospitati in struttura residenziale, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi mutamenti anagrafici.
Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a norma dell'art. 6, comma 4, L.
n. 328 del 2000. Tale disposizione prevede solo la previa conoscenza e non il preventivo assenso del che assume gli obblighi connessi all'integrazione Pt_1 della retta" (Cons. Stato n. 46/17).
Ciò che rileva è, pertanto, l'effettiva presa a carico dei disabili e dei minori in difficoltà. Deve individuarsi il Comune di residenza prima del ricovero, dove pagina 15 di 22 effettivamente risiedeva il soggetto debole al tempo del primo ingresso nella struttura residenziale (Cass., 10/8/2022, n. 24631; Cass., 31/1/2024, n. 2912; Cass., sez. 3,
25/7/2024, n. 20820).
Si è chiarito che la legge n. 328 del 2000 ha inteso sostituire al principio del domicilio di soccorso enunciato dall'art. 72 della legge n. 6972 del 1890, che imponeva di aggiornare alla scadenza di ogni biennio l'imputazione degli oneri finanziari conseguenti, con le connesse estreme difficoltà pratiche, il principio della residenza (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791).
Il criterio così introdotto, che coniuga ai fini della regolazione dei profili finanziari il presupposto temporale del "ricovero" con quello spaziale della "residenza", persegue il deliberato scopo di evitare talune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazione dei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere, segnatamente, ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti (Cass., sez. 1, 8/2/2019,
n. 3791; Cass., sez. 1, 4/2/2016, n. 2183).
In tal senso il legislatore ha voluto perciò radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione inizio (Cass., sez. 1, 8/2/2019,
n. 3791).
Ciò che rileva dunque è il concetto di residenza effettiva - e quindi della dimora o del domicilio - quale luogo più prossimo ai bisogni della persona e quale luogo, perciò, più idoneo a valutare le modalità della sua presa in carico (Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3872; Cass., sez. 1, 30/12/2024, n. 35000; Cassazione civile sez. I, 04/06/2025, n.15014).
Dunque, va affermata la legittimazione passiva in capo al Parte_1 atteso che il collocamento presso la struttura è avvenuto in data 05/10/2010 ed in quel momento il nucleo familiare aveva la residenza nel Comune di in Parte_1
come da certificato in atti datato 16/08/2010 e rigettato il motivo di Pt_1 appello sul punto.
2. Appello incidentale
Con appello incidentale la Cooperativa la ha chiesto: - condannare il _1 convenuto al pagamento della differenza dei Parte_1
pagina 16 di 22 compensi come chiesti in premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 – 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo;
- compensare le spese di giudizio liquidate nei confronti del . Parte_2
Orbene, si osserva l'appello incidentale proposto da Controparte_1
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del in
[...] Parte_1 persona del l.r.p.t.. avente ad oggetto la condanna del convenuto
[...]
al pagamento della differenza dei compensi come chiesti in Parte_1 premessa, pari a € 19.770,00 (27.800,00 – 8.030,00) oltre spese di € 1.250,00 già riconosciute e oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P. con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo, va dichiarato assorbito dalla rideterminazione delle spese di lite secondo il diverso esito della lite.
Quanto all'appello incidentale proposto da ” Controparte_1 in persona del l.r.p.t. nei confronti del in persona del Parte_2
l.r.p.t. avente ad oggetto richiesta formulata dalla di Controparte_1 compensazione delle spese di giudizio liquidate nei confronti del Parte_2
, deve ritenersi che lo stesso sia infondato in fatto e in diritto, non
[...] indicando l'appellante in via incidentale i motivi legittimanti la compensazione delle spese di lite e non ricorrendo, ad avviso del Collegio, la sussistenza dei predetti motivi nel caso in esame.
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della pagina 17 di 22 controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie, con la conseguenza che deve essere rigettato il motivo di appello incidentale sul punto.
Va, dunque, rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del
[...] Parte_2
in persona del l.r.p.t. e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da
[...]
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_1
in persona del l.r.p.t.. Parte_1
C. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, è opportuno distinguere il rapporto tra ” e il Controparte_1 Controparte_3
e il rapporto tra ” in persona del l.r.p.t. e il Controparte_1
. Parte_1
Orbene, quanto al rapporto tra e il Controparte_1 [...]
, essendo stato rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_3 [...]
nei confronti del va Controparte_1 Controparte_3 confermata la sentenza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado tra di “ ” e il Controparte_1 [...]
e deve essere condannata al CP_3 Controparte_1
pagina 18 di 22 pagamento nei confronti del delle spese di lite del secondo Controparte_3 grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al
, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto Controparte_3 dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura (trattandosi di un appello solo sulle spese di lite regolate dal primo giudice) e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
02/08/2022, n. 23982).
Quanto al rapporto tra la ” in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e il , la Corte deve dunque Parte_1 procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio tra il
[...]
in persona del l.r.p.t. nei confronti di Parte_1 [...]
” in persona del l.r.p.t., in base all'esito Controparte_1 complessivo della lite, sulla base del valore del decisum ovvero in base alla minor somma di euro 225.720,00 dovuta alla parte vincitrice, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello sensi degli artt-91 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Va, dunque condannato il in persona Parte_1 del l.r.p.t. al pagamento nei confronti di “ ” in Controparte_1 persona del l.r.p.t, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
I compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto pagina 19 di 22 dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà
e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla
Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione fino a 52.001 a 260.000 euro in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da in Parte_1 persona del l.r.p.t. nei confronti di ” in Controparte_1 persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2808 pubblicata l'8/10/2021 , ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale proposto dal Parte_1 in persona del l.r.p.t. nei confronti di “
[...] Controparte_1
”e di in persona del l.r.p.t., e
[...] Parte_2 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del l.r.p.t. al pagamento in Parte_1 favore di “ ” della somma di euro Controparte_1
225.720,00 oltre iva;
pagina 20 di 22 2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del in
[...] Parte_2 persona del l.r.p.t. e dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da
[...]
” in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_1
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
3. conferma la sentenza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese di primo grado tra di “ ” e il Controparte_1 [...]
e condanna in persona CP_3 Controparte_1 del l.r.p.t. al pagamento nei confronti del in persona Controparte_3 del l.r.p.t. delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate complessivamente in euro 5.809,00 (per compensi professionali) il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. dichiara tenuto e condanna il in persona Parte_1 del l.r.p.t. al pagamento in favore di “ ” Controparte_1 in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 15.344,00 ( di cui euro 1.241,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali) per il primo grado ed in euro 14.317,00 (per compensi professionali) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge e con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Napoli, 25.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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