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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 3226/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra (C.F. – Codice CUI 06FT3IR) rappr.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Ina Begici;
ricorrente e
Controparte_1
( ;
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 26.3.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 17.06.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di non accogliere la domanda per manifesta infondatezza. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 03.06.2024 e, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, chiedeva il riconoscimento, nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D. Lgs. n. 251/07; della protezione speciale con rilascio del relativo permesso di soggiorno. In occasione dell'audizione amministrativa del 12.04.2024 il ricorrente, cittadino albanese, dichiarava di essere nato a [...], la famiglia di origine è composta dalla madre e una sorella;
parzialmente scolarizzato, fede musulmana, nel suo Paese non svolgeva alcun attività in particolare. In merito alla propria vicenda riferiva: “mio padre è andato via dalla famiglia e il paese 16 anni fa, aveva fatto tanti debiti, è andato via per questo. Per questo a casa nostra venivano sempre persone a chiedere 1 soldi, che mio padre aveva preso in prestito e noi siamo dovuti andare in Grecia, poi siamo tornati in Albania, io sono partito e sono venuto in Italia all'età di 16 anni”; invitato ad indicare ulteriori ragioni alla base dell'espatrio e le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rimpatrio dichiarava:
“la difficile situazione economica, non avevamo niente;
la preoccupazione che a casa possano venire queste persone e tempo che mi possono fare male, sono figlio unico, maschio, se la prendono con me, avevo un altro fratello, ma è andato via all'età di 13 anni;
(…) parlavano con mia madre, chiedevano i soldi, noi abbiamo cambiato città più volte per questo motivo;
urlavano, ma mia madre è una donna e non hanno fatto niente, ma noi eravamo piccoli, ora che siamo grandi temiamo che ci possano fare qualcosa;
non possiamo fare denuncia, perché non ci hanno fatto del male fisicamente, a mio avviso sono nel giusto, la colpa è di mio padre”. La si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda e del ricorso. CP_1
Il Tribunale fissava l'udienza a trattazione scritta del 05.03.2025, differita a quella del 26.03.2025 stante la frammentarietà della documentazione versata in atti, all'esito della quale il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente avendo indicato il medesimo di essere nato a Mesologji in [...] A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 L'Albania è un Paese che occupa un'area di 28.748 kmq, è situata nel sud-est Europa, confina con la Grecia a sud, con la Macedonia a est, con il Montenegro ed il Kosovo a nord, mentre le sue coste, situate sul versante ovest, si affacciano sul mar Adriatico e Ionio. La capitale è TI. Il Paese è suddiviso in 12 contee (o qarqe): Berat, IB, AZ, Elbasan, Fier,
, RC, ES, Lezhe, IR e NA. La popolazione è, secondo le stime del 2023, di 3.101.621 abitanti. Parte_2 Pt_3 Per_ Per_ gruppo etnico è quello (82.6%). Le minoranze più numerose sono i i i i Macedoni, Per_2 i gli e, secondo le stime del 2011, circa il 15% della popolazione è di gruppo etnico non specificato. La Persona_4 Per_5 li l' ma si registra un utilizzo minimo del greco, del macedone, della lingua rom, del valacco, del turco, dell'italiano e delserbo-croato. Per quanto riguarda la religione, la popolazione è per il 56.7% musulmana, per il 10% è romana cattolica, per il 6.8% ortodossa, per il 2.5% atea, per il 2.1% (un ordine Sufi), per il 5.7% di altre religioni, per il 16.2% Per_6 non specificato. Le comunità rurali del nord e dell'est mon tanno spopolando. Le comunità rurali del sud montuoso sono culturalmente molto diverse da quelle del nord e dell'est. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, la differenziazione culturale tra il nord e il sud dell'Albania è maggiore che tra il Kosovo e il nord dell'Albania. Le comunità rurali meridionali hanno istituzioni più orientate al mercato come i mercati del lavoro agricolo, per la presenza storica del latifondo e della manodopera migrante per conto terzi. Le comunità meridionali sono geograficamente più accessibili e culturalmente più aperte al cambiamento e all'influenza dei valori occidentali attraverso i loro legami con la Grecia.
2. Cenni storici: L'Albania dichiarò la sua indipendenza dall'Impero Ottomano nel 1912, ma l'anno successivo la demarcazione dei suoi confini da parte delle grandi potenze europee dell'epoca (Austria-Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Russia) assegnò circa la metà del suo territorio e del suo popolo agli stati vicini. Nel 1924 venne dichiarata la Repubblica ed Pa
albanese di fede musulmana, fu nominato Primo Ministro tuttavia, dopo soli 4 anni, si autoproclamò Parte_4 istituendo una monarchia costituzionale. Nel 1939 l'Italia invade l'Albania e fugge in Grecia. Dopo la Seconda
[...] Pt_5 a mondiale, l'Albania divenne uno stato comunista sotto e r rmamente isolazionista. Hoxha ha CP_2 abolito la proprietà privata, ha nazionalizzato le industrie, ha ri ità ed il settore dell'istruzione. Il nazionalismo divampa nel Paese e qualsivoglia opposizione, sociale o politica, viene repressa con la forza. Nel 1985 muore ed è CP_2 il comunista a prendere le redini del Paese. All'inizio degli anni '90, l'Albania pone fi di dominio Per_7 comunista is isce una democrazia multipartitica. Nel marzo 1992 fu importante la vittoria elettorale dell'opposizione Pe Persona_ anticomunista, guidata dal Partito Democratico. si dimise da presidente e fu sostituito da . Il paese soffriva però di molti problemi legati al limitatissimo svilup cioeconomico. Furono decine di miglia si, in questi anni, che decisero di partire alla volta dell'Italia e si riversarono via mare sulle coste della Puglia. Il 29 giugno 1997 si tenne, contemporaneamente alla grave crisi politico-economica e sociale albanese, un referendum istituzionale per decidere se Per restaurare la monarchia con (figlio di Zog) o mantenere la Repubblica parlamentare, la seconda opzione vinse col 66% dei voti. Nel 1999 inizia l'esodo di massa dei rifugiati provenienti dal Kosovo e dalla ex Yugoslavia verso l'Albania. Il 4 aprile 2009 il paese è divenuto membro della NATO e, dal giugno 2014, è ufficialmente candidato ad aderire all'Unione europea. Il 26 novembre 2019, un forte terremoto ha scosso l'Albania, lasciando un segno significativo sulla produzione economica e sulle 2 condizioni di vita. Più del 10% della popolazione ha perso o ha subito gravi danni alla propria abitazione, mentre il costo economico è stimato a circa 1 miliardo di euro (circa il 7,5% del PIL). Secondo alcune fonti, vi sarebbero state 51 vittime e circa 3000 feriti a causa dell'evento sismico.
3. Istituzioni: La Repubblica d'Albania è una democrazia parlamentare, il sistema di governo si basa sulla separazione ed il bilanciamento dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La Costituzione conferisce l'autorità legislativa al Parlamento unicamerale, che elegge sia il primo ministro che il presidente. I deputati sono eletti per quattro anni nel Parlamento unicamerale. Il primo ministro è a capo del governo, mentre il presidente ha un potere esecutivo limitato. I poteri del Parlamento sono definiti dalla Costituzione. E' responsabile di modificare la Costituzione, approva tutte le leggi, approva il gabinetto, sovrintende al lavoro del governo e del servizio civile, elegge il Presidente della Repubblica, dichiara guerra, decide sulla cessazione delle ostilità e controlla i conti dello Stato. Il Parlamento convoca i referendum, svolge le elezioni e assicura che le nomine siano conformi alla Costituzione e alla legislazione applicabile, concede l'amnistia per i reati penali e svolge altri compiti definiti dalla Costituzione. Il sistema elettorale è basato sulla rappresentanza proporzionale di lista dei partiti. Ci sono 12 circoscrizioni multisede, corrispondenti alle divisioni amministrative del Paese. Il Presidente della Repubblica Albanese è Bajram Begaj dal 24 luglio 2022. Il primo ministro è Edi Rama dal 10 September 2013, il vice Primo Ministro è Arben Ahmetaj dal 18 September 2021. La Corte costituzionale è composta da nove membri, nominati dal Presidente della Repubblica con il consenso del Parlamento. Ogni tre anni si rinnova un terzo della composizione della Corte costituzionale secondo la procedura stabilita dalla legge.
4. Stato della situazione politica attuale: Il Partito socialista (SP) è salito al potere nel 2013 con la promessa di rovesciare il sistema di corruzione profondamente radicato e di rafforzare l'autorità dello stato e le sue istituzioni fondamentali contro gli interessi privati dominanti e le reti clientelari. Ha così affrontato una gamma di attori politici e istituzionali fortemente investiti nel sistema di istituzioni deboli, forti reti clientelari di partito e corruzione diffusa. Il 25 Aprile 2021 si sono svolte le elezioni parlamentari in cui ha vinto il Partito Socialista del leader Edi Rama. Edi Rama ha così inaugurato il terzo mandato consecutivo da primo ministro. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha riferito che le elezioni erano state generalmente ben organizzate, gli elettori avevano una scelta di candidati che erano in grado di fare campagna liberamente e la Commissione elettorale centrale gestiva adeguatamente i suoi obblighi. Il rapporto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, tuttavia, ha evidenziato diverse carenze, tra cui l'acquisto di voti e la fuga di dati personali sensibili. Anche secondo il rapporto annuale di Freedom House sulla situazione dei diritti politici e le libertà civili nel 2021 l'Albania ha un trascorso di elezioni competitive, sebbene i partiti politici siano altamente polarizzati e spesso organizzati attorno a personalità di spicco, inoltre, secondo lo stesso rapporto, gli osservatori elettorali internazionali hanno segnalato numerose irregolarità elettorali, comprese accuse di diffusa compravendita di voti e uso improprio delle risorse statali da parte del Partito Socialista. Alle elezioni l'affluenza alle urne è stata del 46,3% e hanno visto il Partito socialista (PS) al governo mantenere la maggioranza parlamentare con il 49% dei voti. Su 140 parlamentari, 50 erano donne (35%) ed il 47% è stato eletto per la prima volta. Trentatré parlamentari hanno meno di 40 anni. A giugno 2021 l'Assemblea ha votato per mettere sotto accusa il Parte_ presidente per presunta violazione della Costituzione durante le elezioni di aprile dello stesso anno. A febbraio 2022 la Parte_ Corte costituzionale albanese ha annullato l'impeachment del parlamento del presidente . La corte ha affermato che le Pt_ prove contro non costituiscono "una grave violazione" della Costituzione del Pae arzo 2022 l'Albania ha tenuto Pt_ elezioni suppl in sei comuni: AZ, e IB. Undici partiti politici si sono registrati Pt_3 Pt_8 Parte_9 per partecipare alle elezioni suppletive, schierando 19 candidati, di cui tre donne. Il Partito socialista ha vinto in cinque comuni, mentre una coalizione di due partiti di opposizione ha vinto nel restante comune. Il 19 luglio 2022 l'UE ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. Le domande dell'Albania e della Macedonia del Nord saranno trattate congiuntamente dalla Commissione UE. I prossimi passi includono il cosiddetto screening, in cui la Commissione UE controlla in quali aree il diritto nazionale del rispettivo paese candidato deve ancora essere allineato al diritto dell'UE. Gli esperti si attendono che il processo di adesione sarà piuttosto lungo. Il presidente ha indetto le prossime elezioni locali per il 14 maggio 2023.
5. Cenni sulle questioni di sicurezza: La situazione generale di sicurezza non comporta particolari rischi. Il Paese, tuttavia, condivide con il resto d'Europa l'esposizione al fenomeno del terrorismo internazionale. Sono alcune decine le persone di nazionalità albanese che si sono recate in Siria ed in Iraq come foreign fighters per unirsi allo Stato islamico e alla organizzazione . In Albania, inoltre, è presente la criminalità organizzata, le organizzazioni criminali si trovano Persona_10 collocate in varie aree dell'Albania e concentrano la loro attività principale nelle provincie di Shkoder, AZ, TI, NA, Fier, Berat, Elbasan. L'Albania, secondo un rapporto della Commissione Europea, ha un certo livello di preparazione nella lotta contro la criminalità organizzata. Ha compiuto alcuni progressi nel soddisfare le raccomandazioni dello scorso anno. Secondo lo stesso rapporto, una cooperazione forte e fruttuosa con gli Stati membri dell'UE, UR ed UR ha portato a risultati tangibili mentre la lotta alla criminalità informatica, alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro rimangono ambiti in cui sono necessari ulteriori risultati. L'Albania ha adottato una nuova strategia nazionale intersettoriale antiterrorismo e un piano d'azione nel dicembre 2020. Nel corso del periodo 22 aprile 2020-21 aprile 2023, nell'intero territorio dell'Albania, il portale ACLED ha registrato 49 eventi totali (di cui 32 rivolte, 12 episodi di violenza contro i civili, 4 esplosioni/violenza remota, 1 battaglia) ed un totale di 2 decessi. Un decesso è stato registrato nella contea di Elbasan nel 2021, l'altro decesso è stato registrato nella contea di TI nel marzo 2023.
6. Questioni significative sui diritti umani: Secondo il rapporto del 2021 sulla democrazia e i diritti umani redatto dallo European External Action Service (EAAS), l'Albania, nel complesso, rispetta gli strumenti internazionali sui diritti umani e ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali relative alla tutela dei diritti fondamentali. Secondo il rapporto sono stati compiuti alcuni progressi nell'utilizzo di alternative alla detenzione e, in particolare, nello sviluppo del servizio di libertà vigilata, che rimane pienamente operativo anche per i minorenni autori di reato. L'Albania ha adottato un nuovo piano d'azione per 3 lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ), che comprende misure per combattere la discriminazione, migliorare l'accesso ai servizi, approvare la legge sul riconoscimento legale del genere e prevede un piano d'azione nazionale per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom ed Egiziani. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021 le questioni significative in materia di diritti umani includevano i problemi con l'indipendenza della magistratura, le restrizioni alla libertà di espressione e di stampa, la corruzione pervasiva in tutti i rami del governo e delle istituzioni municipali. Per ciò che concerne la protezione delle minoranze nazionali, l'Albania ha adottato un nuovo atto legislativo di implementazione che crea un fondo per i progetti della società civile a sostegno dei diritti delle minoranze. Tuttavia, l'adozione della restante normativa di attuazione, compresa la libertà di autoidentificazione come membro di una minoranza nazionale e sull'uso delle lingue minoritarie, è ancora in sospeso. Secondo un rapporto della Commissione Europea redatto nel 2022 la discriminazione contro lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ) rimane pervasiva nella società albanese e sono necessarie iniziative politiche, adeguate risorse finanziarie e volontà politica per produrre risultati visibili. Sono stati fatti progressi in altri aspetti dei diritti fondamentali, ad esempio sull'applicazione dei diritti delle persone con disabilità e sulla parità di genere, con una nuova strategia sulla parità di genere 2021-2030 adottata nel giugno 2021. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 le questioni significative in materia di diritti umani includevano i problemi con l'indipendenza e l'integrità della magistratura, la mancanza di media indipendenti e la corruzione persistente nel governo, nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni municipali.Secondo lo stesso rapporto, l'organismo specializzato anticorruzione e il sistema giudiziario hanno continuato a compiere progressi significativi nel corso dell'anno nell'indagare, perseguire e condannare alti funzionari e criminali organizzati coinvolti in atti di corruzione. Il governo ha implementato misure di servizi elettronici per migliorare la trasparenza e ridurre le opportunità di corruzione, e i pubblici ministeri hanno compiuto progressi nell'affrontare la cultura dell'impunità di lunga data del paese. Secondo il rapporto di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 in Albania, il governo non è riuscito a proteggere i dati Controparte_3 personali dei cittadini da un attacco informatico ai server del Paese. Sono continuate le intimidazioni contro i giornalisti. Mancava una struttura psichiatrica criminale specializzata per accogliere e curare i pazienti. I rom e gli sono stati oggetto Per_5 di discriminazione e segregazione nell'istruzione. La violenza contro le donne e le persone LGBTI ta. Si teme che la riforma giudiziaria approvata a luglio 2022 e che riduce il numero dei tribunali possa rendere l'accesso alla giustizia meno accessibile, più costoso e più difficile.
6.1 Privazione arbitraria della vita e altre uccisioni illegali o politicamente motivate: Nel dicembre 2020, la Polizia di Stato ha sparato e ucciso un uomo a TI che stava violando il coprifuoco legato all'emergenza del COVID-19. L'agente coinvolto è stato arrestato subito dopo la sparatoria ed è stato condannato per omicidio, ricevendo una pena detentiva di 10 anni, ridotta dai precedenti 15 anni, a causa della sua dichiarazione di colpevolezza. Il Ministro degli Interni si è dimesso in seguito alle proteste che sono seguite all'uccisione. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani, nel corso del 2021, non ci sono state segnalazioni che il governo o i suoi agenti abbiano commesso omicidi arbitrari o illegali. Le forze dell'ordine, quali la Polizia di Stato, hanno indagato se le uccisioni di civili da parte delle forze di sicurezza fossero giustificabili e hanno eventualmente perseguito procedimenti giudiziari. Le forze dell'ordine militari hanno condotto indagini sulle uccisioni da parte delle forze armate. L'Ufficio del difensore civico, secondo lo stesso rapporto, ha riferito che l'elevato numero di persone prese in custodia dalla polizia ha provocato il sovraffollamento delle strutture di detenzione. Dal rapporto annuale di
[...] sulla situazione dei diritti umani nel 2021 non emergono notizie di privazioni arbitrarie della vita e altre CP_3 ticamente motivate avvenute nell'anno in esame. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non ci sono state segnalazioni secondo cui il governo o i suoi agenti hanno commesso uccisioni arbitrarie o illegali. Dal rapporto annuale di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non Controparte_3 emergono notizie di privazioni arbitrarie della vita e altre uccisioni illegali o politicamente motivate avvenute nell'anno in esame.
6.2 Sparizioni forzate: Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021 non ci sono state segnalazioni di sparizioni forzate da parte o per conto di autorità governative. Dal rapporto annuale di
[...] sulla situazione dei diritti umani nel 2021 non emergono notizie di sparizioni forzate da parte o per CP_3 autorità governative nell'anno in esame. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non ci sono state segnalazioni di sparizioni forzate da parte o per conto di autorità governative. Dal rapporto annuale di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non emergono notizie di sparizioni forzate da parte o per Controparte_3 conto di autorità governative nell'anno in esame.
6.3 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021, mentre la Costituzione e la legge proibiscono tali azioni, ci sono state accuse secondo cui la polizia a volte ha abusato di sospetti e prigionieri. Ad esempio, il Comitato di Helsinki albanese (AHC) ha segnalato un caso di abuso fisico di un minore durante la detenzione della polizia. Il personale medico non ha segnalato all'ufficio del procuratore l'esame fisico corroborante che mostrava lividi alla testa e al braccio. In risposta all'incidente, il direttore generale della polizia ha imposto una formazione incentrata sui diritti processuali penali dei minori. Secondo lo stesso rapporto il Servizio per gli affari interni e le denunce (SIAC) del ha ricevuto denunce di abusi e corruzione della Controparte_4 polizia che hanno portato a indagini sulle azioni della ifensore civico, un'entità indipendente, ha riferito che la maggior parte dei casi di presunti abusi fisici o psicologici durante l'anno si sono verificati durante l'arresto e l'interrogatorio, specialmente nei casi di protesta pubblica. Il governo, secondo il rapporto, ha compiuto maggiori sforzi per Pt_ affrontare l'impunità della polizia, in particolare nel caso di uso eccessivo della forza mortale. La ha registrato un aumento del numero di indagini, procedimenti giudiziari e sanzioni contro gli ufficiali per violazioni pe mministrative. Nel luglio 2021, in seguito alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo su c. Albania, l'Alta corte ha ordinato che Per_11 fosse trasferito dalle strutture carcerarie a un istituto medico specializzato, al fine di porre fine al trattamento Parte_11 dante che aveva subito. Il 29 novembre 2021 il governo ha chiuso la prigione per detenuti con problemi Per_1 psichiatrici di nella città di Krujë. I 319 detenuti lì presenti sono stati temporaneamente trasferiti in un'altra prigione e 4 sono stati successivamente ospitati in un istituto speciale sotto l'amministrazione del Ministero della salute. La prigione di Per_1 era stata criticata per molti anni dalle organizzazioni per i diritti umani e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e del trattamento o punizione inumana o degradante a causa delle condizioni prevalenti di reclusione e avevano chiesto al governo di chiudere l'istituto. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022, l'Ufficio del difensore civico ha osservato un miglioramento generale nella pratica della polizia. Secondo lo stesso rapporto, il governo ha compiuto maggiori sforzi per affrontare il problema dell'impunità della polizia. A febbraio 2022 è stata istituita una nuova Agenzia di supervisione della polizia, completamente indipendente dalla Polizia di Stato albanese, con il mandato di indagare e rendere responsabili le forze dell'ordine a tutti i livelli. Questa ha condotto indagini indipendenti e ha ricevuto denunce di abusi e corruzione della polizia che hanno portato a 385 indagini individuali, 106 arresti e 61 sospensioni dal servizio di funzionari delle forze dell'ordine. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione nel 2022, ad Controparte_3 aprile, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha pubblicato un rapporto su una recente visita in Albania per esaminare la situazione dei pazienti psichiatrici nel Paese, attualmente illegalmente ospitati nel sistema carcerario. Il Comitato ha sottolineato l'urgente necessità di una soluzione permanente per l'alloggio e il trattamento di tali pazienti e di creare una struttura psichiatrica criminale specializzata, come richiesto dalla legislazione sulla salute mentale. Secondo lo stesso rapporto, a ottobre 2022, un uomo di 32 anni è morto in una stazione di polizia a TI dopo essere stato detenuto arbitrariamente. Sebbene soffrisse di una condizione di salute che richiedeva cure immediate, la polizia si è rifiutata di mandarlo immediatamente in ospedale. Inoltre, la polizia ha illegalmente omesso di registrare la vittima nei registri ufficiali.
6.4 Condizioni carcerarie e dei centri di detenzione: Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021, il Comitato di Helsinki albanese (AHC) e l'Ufficio del difensore civico hanno segnalato il Per_1 Per_ Persona_1 sovraffollamento nella prigione di a nella prigione di e nella prigione di AZ. La Direzione Per_ Generale delle Carceri ha segnalat r ento sporadico i prigioni. Le strutture carcerarie di , Per_1 Per_ AZ, ES, e sono state segnalate dall'Ufficio del difensore ci Per_16 Per_19 Per_20Con dall per avere problemi infrastrutturali urgenti. Secondo lo stesso rapporto, il Comitato per la prevenzione della tortura del Co d'Europa ha visitato il paese il 23 e 26 novembre 2021 per valutare i progressi compiuti nella chiusura della struttura Per_1 di e nel trasferimento di pazienti psichiatrici in detenzione in una struttura psichiatrica specializzata. Dopo la visita, il Per_1 ministro della giustizia ha annunciato che il governo aveva chiuso la prigione di e i 319 detenuti sono stati trasferiti. Per_ Inoltre, ad eccezione delle strutture regionali di TI (esclusi i suoi commissariati di ES, di Fier e di Per_21 le condizioni nelle strutture gestite dal , quali le stazioni di polizia e le strutture di detenzione temporanea, Controparte_4 non soddisfacevano gli standard rich di detenzione in aree remote non sono state riscaldate durante l'inverno e mancavano di servizi igienici di base e disinfettanti come misure contro il COVID-19. Le strutture erano anguste, fornivano un accesso limitato ai servizi igienici e avevano poca o nessuna ventilazione, luce naturale o letti e panche. Il difensore civico ha riferito che le strutture di detenzione gestite dal erano sovraffollate a causa dell'aumento del Controparte_4 numero di arresti durante l'anno e che un'alta percentuale d ti in attesa di giudizio. L'ufficio del difensore civico ha ricevuto, fino ad agosto di quell'anno, 60 denunce da parte di detenuti, ma non ha rinviato alcun caso per l'azione penale. Nel luglio 2021 in seguito alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo su c. Albania, l'Alta corte ha Per_11 ordinato che fosse trasferito dalle strutture carcerarie a un istituto medico specializzato, al fine di porre fine al Parte_11 trattamento i nte che aveva subito. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 le cattive condizioni fisiche in alcune carceri hanno continuato a rappresentare un problema che affliggeva il sistema carcerario. Le cattive condizioni carcerarie nelle strutture più vecchie sono rimaste un problema. Secondo il rapporto l'Ufficio del difensore civico e il Comitato di Helsinki Albanese hanno individuato problemi infrastrutturali nelle carceri di Per_ Per_
AZ, e Il difensore civico ha valutato l'esistenza di un doppio standard tra le carceri recentemente Per_24 ristrutturate e le strutture più vecchie. Nell'ottobre 2022 la Direzione Generale delle Carceri ha chiuso le carceri di Tropoja, Per_1 Vaqarr e a causa delle pessime condizioni. Il difensore civico ha raccomandato al ministero della Giustizia di chiudere le Per_ carceri di e a causa delle loro condizioni di degrado. La mancanza di cure mediche, in particolare per le Per_24 condizioni te ra un problema. Secondo lo stesso rapporto, fatta eccezione per le strutture regionali di TI, di Per_
di ES, di Fier e di le condizioni nelle strutture carcerarie gestite dal , come stazioni Per_21 Controparte_4 di polizia e centri di detenzione temporanea, erano pessime. Le strutture erano anguste, fornivano un accesso limitato ai servizi igienici e avevano poca o nessuna ventilazione, luce naturale o letti e panche. Il direttore generale della polizia di stato ha riferito che le strutture di detenzione da essa gestite, in particolare a TI, Fier e AZ, erano sovraffollate a seguito delle operazioni di polizia e a causa di ritardi nell'ammissione dei detenuti. Le autorità hanno condotto indagini su accuse credibili di maltrattamenti. Il difensore civico ha ricevuto 22 denunce, quattro delle quali contro le forze della polizia di stato e 18 contro funzionari penitenziari, ma non ha deferito alcun caso ad un procedimento giudiziario. Il difensore civico ha riferito che i funzionari penitenziari e di polizia hanno generalmente collaborato alle indagini. Secondo il rapporto annuale di
[...] sulla situazione nel 2022, ad aprile, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha pubblicato un CP_3 su una visita in Albania per esaminare la situazione dei pazienti psichiatrici nel Paese, attualmente illegalmente ospitati nel sistema carcerario. Il Comitato ha sottolineato l'urgente necessità di una soluzione permanente per l'alloggio e il trattamento di tali pazienti e di creare una struttura psichiatrica criminale specializzata, come richiesto dalla legislazione sulla salute mentale. Secondo lo stesso rapporto, a ottobre 2022, un uomo di 32 anni è morto in una stazione di polizia a TI dopo essere stato detenuto arbitrariamente. Sebbene soffrisse di una condizione di salute che richiedeva cure immediate, la polizia si è rifiutata di mandarlo immediatamente in ospedale. Inoltre, la polizia ha illegalmente omesso di registrare la vittima nei registri ufficiali.
6.5 Procedure di arresto e trattamento dei detenuti: La legge e la Costituzione proibiscono l'arresto e la detenzione arbitrarie e prevedono il diritto di qualsiasi persona di contestare la legalità del proprio arresto o detenzione in tribunale. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani redatto dal Dipartimento di Stato USA nel 2021, il governo ha generalmente osservato questi divieti. Secondo lo stesso rapporto, la legge richiede che, ad eccezione degli arresti effettuati durante la commissione di un reato, la polizia arresti un sospetto per motivi penali con un mandato emesso da un giudice e basato su prove sufficienti. Nel 2021 non ci sono state segnalazioni di arresti segreti. La legge prevede che la polizia informi immediatamente un pubblico ministero di un 5 arresto ed il pubblico ministero può rilasciare l'indagato o presentare una petizione al tribunale entro 48 ore per trattenere ulteriormente l'individuo. Un tribunale deve anche decidere entro 48 ore se mettere un sospetto in detenzione, richiedere la cauzione, vietare i viaggi o richiedere all'imputato di riferire regolarmente alla polizia. La polizia può detenere piuttosto che arrestare formalmente un sospetto per un periodo non superiore a 10 ore. Il difensore civico ed il Comitato di Helsinki albanese hanno riscontrato diverse irregolarità procedurali con la detenzione di individui per più di 10 ore, principalmente a seguito delle proteste del dicembre 2020. La Costituzione impone alle autorità di informare immediatamente i detenuti dei loro diritti e delle accuse contro di loro. Mentre la legge offre ai detenuti il diritto di accedere rapidamente a un avvocato, a spese pubbliche se necessario, il difensore civico ha segnalato casi di interrogatori che si sono svolti senza la presenza di un consulente legale. Il Comitato di Helsinki albanese, menzionato nel rapporto del Dipartimento di Stato USA sulla situazione dei diritti umani nel 2021, ed il difensore civico hanno espresso preoccupazione per l'assenza di familiari durante le visite mediche e per l'assenza di un consulente legale e di uno psicologo durante i processi di indagine preliminare che coinvolgono minori. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 la costituzione e la legge vietano l'arresto e la detenzione arbitraria ed il governo ha generalmente osservato questi divieti. La legge prevede due possibili procedure di arresto. In primo luogo, un pubblico ministero può richiedere un mandato d'arresto a un tribunale dopo aver fornito una giustificazione sufficiente e viene determinata una misura di custodia cautelare. Il tribunale rivede automaticamente la misura su base regolare. In secondo luogo, la polizia può arrestare un sospetto che è in procinto di commettere un crimine. La legge prevede che la polizia deve informare immediatamente un pubblico ministero di un arresto. Il pubblico ministero può rilasciare l'indagato o presentare una petizione al tribunale entro 48 ore per trattenere ulteriormente l'individuo. Un tribunale deve anche decidere entro 48 ore se mettere un sospetto in detenzione, richiedere la cauzione, vietare il viaggio o richiedere all'imputato di presentarsi regolarmente alla polizia. Questi diritti, secondo il rapporto, sono stati rispettati e non ci sono state segnalazioni di arresti segreti. Sebbene la legge richieda il completamento della maggior parte delle indagini preliminari entro tre mesi, un pubblico ministero può prorogare questo periodo. La legge prevede che la custodia cautelare non debba superare i tre anni. Il difensore civico e le organizzazioni non governative (ONG), citate nel rapporto, hanno continuato a riferire che un'alta percentuale di detenuti è rimasta in custodia cautelare. I procedimenti penali sono stati generalmente ritardati dalla carenza di giudici e pubblici ministeri. Risorse materiali limitate, mancanza di spazio, cattiva gestione del calendario dei tribunali, personale insufficiente e la mancata comparizione di avvocati e testimoni hanno impedito al sistema giudiziario di giudicare i casi in modo tempestivo.
6.6 Libertà di religione: Secondo il censimento più recente, condotto nel 2011, i musulmani sunniti costituiscono quasi il 57% della popolazione, i cattolici romani il 10%, i membri della Chiesa ortodossa albanese autocefala il 7% e i membri dell'Ordine TA (una forma di sufismo sciita) il 2%. Altri gruppi includono denominazioni protestanti, baha'i, testimoni di Geova, appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ed ebrei. Quasi il 20% degli intervistati ha rifiutato di rispondere a una domanda facoltativa del censimento sull'affiliazione religiosa. Nella Repubblica di Albania non esiste una religione ufficiale. La Costituzione proibisce la discriminazione religiosa e garantisce la libertà di coscienza, religione ed espressione. Afferma la libertà di tutti gli individui di scegliere o cambiare religione e garantisce la libertà di esprimerla individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato. La Costituzione afferma che gli individui non possono essere obbligati a partecipare o essere esclusi dalla partecipazione a una comunità religiosa o alle sue pratiche, né possono essere obbligati a rendere pubbliche le proprie convinzioni o fede o essere proibiti dal farlo. Vieta i partiti politici e altre organizzazioni i cui programmi incitano o sostengono l'odio religioso. Il Codice penale vieta l'interferenza nella capacità di un individuo di praticare una religione e prescrive pene fino a tre anni di reclusione per ostacolare le attività di organizzazioni religiose o per distruggere intenzionalmente oggetti o edifici di valore religioso. Il governo ha accordi con la Comunità musulmana albanese sunnita, con la comunità musulmana di con la Chiesa cattolica, con la Chiesa ortodossa albanese e con la Per_6 [...]
. Questi accordi riconoscono questi gruppi come le principali comunità religiose del paese. Per legge, Controparte_6 sario per la protezione dalla discriminazione riceve ed elabora denunce di discriminazione, comprese quelle relative alla pratica religiosa. Il Commissario può emettere decisioni e imporre sanzioni pecuniarie, le parti interessate possono presentare ricorso in Tribunale. La legge specifica che il Comitato di Stato sulla religione, sotto l'autorità dell'Ufficio del Primo Ministro, è incaricato di regolare i rapporti tra il governo e i gruppi religiosi, proteggere la libertà di religione e promuovere la cooperazione e la comprensione interreligiosa. Le comunità religiose hanno affermato che le relazioni interreligiose sono eccellenti. Nell'aprile 2021 un uomo ha aggredito dei fedeli in una moschea a TI, ferendone cinque. I pubblici ministeri hanno chiesto che l'aggressore, un convertito all'Islam, fosse ricoverato in ospedale a causa di un passato di malattia mentale.
6.7 Libertà di espressione, di stampa e di riunione: La Costituzione prevede la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media, e, secondo il Rapporto annuale sui diritti umani nel 2021 del Dipartimento di Stato USA, il governo di solito ha rispettato questi diritti, ma ci sono state segnalazioni che il governo, le imprese e i gruppi criminali abbiano cercato di influenzare i media in modi inappropriati. I media indipendenti erano attivi ed esprimevano un'ampia varietà di opinioni. Ci sono stati sforzi per esercitare una pressione politica ed economica diretta e indiretta sui media, anche attraverso minacce e violenze contro i giornalisti che hanno cercato di indagare su crimini e corruzione e gli imprenditori hanno usato i loro media per ottenere favori e promuovere i loro interessi con i partiti politici. La pressione politica, la corruzione e la mancanza di finanziamenti hanno limitato i media indipendenti e, secondo quanto riferito, i giornalisti hanno praticato l'autocensura. Gli interessi politici e commerciali hanno sottoposto i giornalisti a pressioni. A luglio 2021, in seguito alle critiche dei giornalisti, dei media e delle associazioni dei giornalisti, il parlamento ha annullato la sua precedente decisione di limitare l'accesso fisico dei reporter ai locali dell'Assemblea e alle riunioni delle sue commissioni permanenti. Fino a novembre 2021, l'Unione dei GI LB (AJU) ha segnalato 11 casi di violenza e intimidazione contro i membri dei media. La legge consente ai privati di presentare accuse penali e ottenere un risarcimento finanziario per l'insulto o la pubblicazione deliberata di informazioni diffamatorie. Le ONG hanno riferito che le multe erano eccessive e che queste, combinate con l'inserimento di una condanna penale nel registro dell'imputato, hanno minato la libertà di espressione. Nel 2019 l'Assemblea ha approvato una legislazione, il cosiddetto pacchetto antidefamation, che ha modificato le leggi sui media esistenti per affrontare la diffamazione. Le ONG e alcune organizzazioni internazionali hanno criticato gli emendamenti, scatenando un dibattito pubblico, e il 6 presidente ha restituito la legge al parlamento. Nel giugno 2020 la Commissione di Venezia ha ritenuto la legge problematica e ne ha sconsigliato l'adozione così come redatta. La legislazione è rimasta in sospeso. Secondo un rapporto della Commissione Europea, nel luglio 2021 la polizia ha arrestato due giornalisti che stavano filmando un'operazione anti narcotici. Nel novembre
2021, un giornalista investigativo e un cameraman sono stati quasi spinti in un burrone da un agente di polizia mentre si avvicinavano al sito di un omicidio. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel
2022 la Costituzione prevede la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media e il governo ha generalmente rispettato questi diritti, sebbene la diffamazione sia un reato penale. Gli osservatori hanno affermato che il governo, i partiti politici, le imprese e i gruppi criminali hanno cercato di influenzare i media in modi inappropriati e non trasparenti. Secondo il rapporto, esistono media liberi, con proliferazione di mezzi di informazione, soprattutto online, che rappresentano un ampio spettro di opinioni, tuttavia ci sono pochi media indipendenti, poiché la maggior parte dei media sono di proprietà di importanti uomini d'affari con interessi tentacolari che usano i loro media per promuovere i propri interessi, anche guadagnando favore e promuovendo i propri interessi con i partiti politici. Ci sono state segnalazioni credibili di alti rappresentanti dei media che hanno utilizzato i media per ricattare le aziende minacciando una copertura mediatica sfavorevole. La pressione politica, la corruzione e la mancanza di fondi hanno limitato la stampa indipendente e, secondo quanto riferito, i giornalisti hanno praticato l'autocensura. L'insicurezza economica dovuta alla mancanza di contratti di lavoro vincolanti ha ridotto l'indipendenza dei giornalisti e ha contribuito a distorsioni nelle segnalazioni. Secondo un rapporto della Commissione Europea, nel gennaio 2022 giornalisti e troupe dei media sono stati colpiti dalla risposta della polizia a una protesta a TI, ma le autorità hanno sostenuto che le azioni della polizia non hanno preso di mira i media. Nello stesso mese, un cameraman è stato arbitrariamente costretto dalla polizia municipale a lasciare una protesta locale che stava coprendo. In data 8 gennaio 2022, Persona_ secondo i resoconti dei media, migliaia di sostenitori dell'ex capo di stato albanese e primo ministro hanno preso d'assalto la sede del partito di opposizione conservatore I manif o fatti strada Controparte_7Persona_2 nell'edificio e hanno cercato di entrare negli uffici del leader del PD Tuttavia, non sono stati in grado di entrare a causa delle precauzioni di sicurezza lì. La polizia è intervenuta solo 'ora e ha disperso la folla usando cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Nel febbraio 2022, i media online hanno affermato che gli attacchi informatici li avevano presi di mira per la pubblicazione di una conversazione registrata tra un sindaco e delle autorità calcistiche locali. In aprile 2022, due giornalisti sono stati intimiditi, presumibilmente per conto di un funzionario con interessi in una vicenda. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione nel Paese, nel 2022 sono continuate le intimidazioni contro i giornalisti. A Controparte_3 luglio 2022 etato per tre mesi a un giornalista di partecipare alle sue conferenze stampa, affermando che avrebbe dovuto essere mandato in “rieducazione” e accusandolo di comportamento non etico. A settembre 2022 l'ufficio del procuratore ha vietato a tutti i media di pubblicare informazioni da file che erano stati violati da server e sistemi informatici albanesi ed erano poi trapelati online. Ha inoltre minacciato di avviare indagini penali contro i trasgressori e di bloccare i siti web di notizie. Secondo la classifica del World Press Index di Reporters Without Borders, l'Albania è situata al 103° posto nella libertà di stampa sui 180 Paesi presenti nell'indice. A marzo 2022, durante le proteste contro l'aumento dei prezzi, la polizia ha arrestato 50 manifestanti e ne ha accusato altri 150 di aver protestato illegalmente. I filmati dei media mostravano individui, in uniforme e non, che spingevano i manifestanti all'interno dei furgoni della polizia. I media hanno riferito che 34 manifestanti sono stati successivamente rilasciati dai tribunali che avevano stabilito stabilito che gli arresti erano illegali. Il difensore civico e le organizzazioni della società civile hanno espresso pubblicamente preoccupazione per la detenzione di manifestanti pacifici.
6.8 Diritti delle donne: Lo stupro, incluso lo stupro coniugale, è un crimine e la legge include anche disposizioni sulla violenza sessuale. Le sanzioni per lo stupro e per la violenza sessuale dipendono dall'età della vittima. Per lo stupro di un adulto, la pena è da tre a dieci anni di reclusione. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani nel 2022 del Dipartimento di Stato USA, il governo non ha applicato la legge in modo efficace. Le autorità non hanno disaggregato i dati sulle azioni penali connesse allo stupro coniugale ed il concetto di stupro coniugale non era ben compreso, le autorità spesso non lo consideravano un crimine. La violenza domestica e la violenza commessa dal partner sono reati, con pene previste fino ai tre anni di reclusione. La legge sulla violenza domestica estende la protezione alle sopravvissute e prevede l'emissione di un'ordinanza di protezione che include automaticamente anche i minori. Secondo il rapporto, il governo ha applicato la legge in modo efficace. Il
[...]
ha condotto diversi corsi di formazione sulla violenza domestica per agen Controparte_8 ministeri, giudici e servizi sociali. La polizia ha gestito un processo automatizzato di rilascio delle domande che ha consentito una rapida emissione di ordini di protezione.Sino a settembre 2022, la polizia ha denunciato 4.136 casi di presunta violenza di genere, inclusi altri reati domestici, e 7 omicidi commessi dai loro partner o familiari. In 2.402 casi la polizia ha richiesto ordini di protezione per assistere le vittime. Le ONG hanno segnalato alti livelli di violenza di genere, compresa la violenza domestica. Il Ministero della salute e della protezione sociale ha riferito a ottobre che c'erano un totale di 87 casi di violenza domestica che ricevevano servizi presso il Centro nazionale di accoglienza per la violenza domestica. Il ministero della Salute e della protezione sociale ha riferito che, a partire da gennaio, le vittime di violenza domestica che avevano ricevuto ordini di protezione hanno ricevuto una maggiore assistenza economica da parte del governo. La legge proibisce le molestie sessuali, ma, secondo il rapporto, i funzionari raramente applicano queste leggi. Il commissario per la protezione dalla discriminazione generalmente gestiva i casi di molestie sessuali e poteva imporre multe. La polizia ha segnalato, fino a settembre, 33 casi di molestie sessuali. Non ci sono state segnalazioni di aborto forzato o sterilizzazione involontaria da parte delle autorità governative. La legge prevede lo stesso status giuridico e gli stessi diritti per le donne e per gli uomini. Le donne, tuttavia, erano sottorappresentate in molti campi ai livelli più alti. La legge impone la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, anche se molti datori di lavoro privati non hanno pienamente attuato questa disposizione. In molte comunità, le donne hanno subito discriminazioni sociali basate su norme sociali tradizionali che subordinano le donne agli uomini. Il 29 ottobre 2022, ha annunciato che i comuni di CP_9 TI e SH hanno lanciato piani d'azione locali per l'uguaglianza di genere. inoltre riferito che, sino a quel CP_9 momento, quattordici comuni in Albania avevano firmato la Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale e che 12 di questi avevano preparato un piano d'azione per la parità di genere.
6.9 Tratta: Secondo alcune organizzazioni, l'Albania è significativamente colpita dalla tratta di esseri umani. Il paese è riconosciuto come una delle principali fonti di tratta degli esseri umani, con albanesi per lo più trafficati in Italia, Grecia, Regno
7 Unito, Svezia, Germania e Svizzera, spesso attraverso reti criminali organizzate. Nel frattempo, il traffico domestico è stato un fenomeno significativo per circa due decenni, con la maggior parte delle vittime tra i bambini e tra i giovani. Anche secondo un rapporto della Commissione Europea dell'ottobre 2022, donne e bambini albanesi sono oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, lavoro forzato e sfruttamento criminale nei paesi vicini e negli Stati membri dell'UE. Vi sono indicazioni di un aumento del traffico di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuali e accattonaggio in Albania. I bambini collocati in istituti, i bambini rom e quelli delle comunità egiziane sono particolarmente vulnerabili alla tratta. La tratta sessuale e la tratta per lavoro sono criminalizzati dal codice penale agli articoli 110, lettera a) e 128, lettera b) e prescrivono pene che vanno dagli 8 ai 15 anni di reclusione per un reato di tratta che coinvolge una vittima adulta e da 10 a 20 anni di reclusione per un reato che coinvolge un bambino. Secondo il Rapporto annuale sulla tratta di persone del Dipartimento degli Stati Uniti che prende in esame il periodo aprile 2021-marzo 2022, il governo albanese non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta, ma sta compiendo sforzi significativi per farlo. Il governo ha dimostrato sforzi complessivamente crescenti rispetto al precedente periodo di riferimento, considerando l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla sua capacità di lotta alla tratta. Questi sforzi includevano l'indagine su più casi e il perseguimento e la condanna di un numero significativamente maggiore di trafficanti. Il governo ha identificato più vittime e aumentato le risorse per i rifugi gestiti dalle ONG. Il governo ha adottato il Piano d'azione nazionale (PAN) 2021-2023 e gli ha assegnato risorse. Tuttavia, il governo non ha soddisfatto gli standard minimi in diverse aree chiave. La complicità ufficiale nei reati di tratta ha continuato a destare preoccupazione, con il governo che non ha segnalato procedimenti giudiziari o condanne di funzionari nonostante le gravi accuse. Il governo ha continuato a implementare in modo incoerente gli sforzi di screening per le popolazioni vulnerabili - in particolare migranti privi di documenti, richiedenti asilo, comunità rom e balcanico-egiziane e bambini - e le unità mobili di identificazione delle vittime (MIU) sono rimaste sotto finanziate e con personale insufficiente nonostante l'identificazione della maggior parte delle vittime ogni anno. Il governo non disponeva di risorse per l'assistenza a lungo termine, l'occupazione e altri sforzi di reintegrazione per i sopravvissuti e la hotline gestita dal governo ha continuato a non funzionare. I tribunali, ad esempio, hanno condannato 11 trafficanti, un aumento significativo rispetto a nessuna condanna avvenuta nel 2020, tutti i trafficanti sono stati condannati per traffico di bambini. Secondo lo stesso rapporto, nel periodo di riferimento, il governo ha aumentato gli sforzi per la protezione delle vittime. Il governo e le ONG hanno identificato 154 vittime potenziali e 5 vittime ufficiali, rispetto alle 81 vittime potenziali e alle 5 vittime ufficiali del 2020. Secondo il già citato rapporto della Commissione Europea dell'ottobre 2022, il numero delle vittime di tratta di origine albanese è notevolmente diminuito nel periodo 2020-2021 ed il meccanismo nazionale di riferimento per le vittime e per le potenziali vittime è rimasto funzionante. L'assistenza è stata fornita in tutti i casi. Nel 2021 sono state assistite 159 vittime identificate o potenziali, rispetto alle 86 del 2020. Secondo il rapporto, tuttavia, gli sforzi contro la tratta dovrebbero aumentare, in particolare rafforzando il sistema di protezione dei minori. Il reinserimento rimane difficile perché i servizi dello Stato sono insufficienti. Gli sforzi di prevenzione dovrebbero essere intensificati sviluppando apposite campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità a rischio di tratta degli esseri umani. Il numero verde 116 006 per le vittime di tratta dovrebbe essere reso funzionale. Il miglioramento del quadro legislativo per le vittime, compresi gli emendamenti al Codice di procedura penale, deve ancora essere implementato. La polizia, i pubblici ministeri e i giudici dovrebbero ricevere una formazione specifica su questi cambiamenti e sui diritti delle vittime. L'identificazione delle potenziali vittime rimane insufficiente, anche tra i migranti vulnerabili che entrano in Albania. L'attuazione del Piano d'azione nazionale dovrebbe essere sostenuta da finanziamenti adeguati ed i rifugi gestiti dalle Organizzazioni non Governative sono sottofinanziati. Inoltre, le indagini e le azioni penali incentrate sulle vittime non sono condotte in modo coerente.
6.10 Diritti delle persone LBGTQI+: Non esistono leggi che criminalizzano le relazioni omosessuali consensuali o la condotta sessuale e la legge vieta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, anche sul lavoro. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione dei diritti umani nel 2021, le persone LGBTI sono oggetto di discriminazioni e Controparte_3 vessazioni. Ad agosto 2021, il commissario per la protezione dalla discriminazione aveva ricevuto sette casi di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o entrambi. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani nel 2022 del Dipartimento di Stato USA, l'applicazione delle leggi a tutela delle discriminazioni era generalmente debole. L'ONG RE, citata nel rapporto, ha riferito che le persone LGBTQI+ non hanno denunciato violenze alla polizia o al commissario per la protezione dalla discriminazione per la paura di essere scoperti, per la mancanza di fiducia nelle istituzioni e per paura per la propria incolumità. I rapporti hanno indicato che le persone LGBTQI+ hanno continuato a chiedere asilo nei paesi dell'UE. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione nel 2022 la violenza contro le persone LGBTI è persistita. Controparte_3 Le persone LGBTI sono rima nazioni e vessazioni. A maggio, un uomo transgender è stato aggredito fisicamente da un gruppo per strada a causa della sua identità di genere. Secondo un rapporto della Commissione Europea del 2022 nella società albanese la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e le persone queer (LGBTIQ) è ancora molto diffuse, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla giustizia, al lavoro e all'alloggio. I membri della comunità LGBTIQ continuano a sperimentare aggressioni fisiche e incitamento all'odio, in particolare nei social media.
6.11 Discriminazione sistemica razziale o etnica: La legge prevede lo status di minoranza ufficiale per nove minoranze nazionali senza distinzione tra gruppi nazionali ed etnolinguistici. Il governo ha definito minoranze nazionali greci, ON, NI (valacchi), rom, BA, montenegrini, bosniaci, serbi e bulgari. La legge prevede l'istruzione nelle lingue minoritarie e il doppio uso della lingua ufficiale per le unità amministrative locali in cui tradizionalmente risiedono le minoranze o in cui un gruppo minoritario comprende almeno il 20% della popolazione totale. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani del Dipartimento di Stato USA, il governo ha generalmente applicato queste disposizioni in modo efficace. Secondo il rapporto, tuttavia, nel 2022 ci sono state accuse di discriminazione nei confronti di membri delle comunità rom e balcanico-egiziane, anche in materia di alloggi, occupazione, assistenza sanitaria e istruzione. Membri delle etnie rom e BA inoltre non avevano una registrazione formale nelle comunità in cui risiedevano, spesso per carenza di mezzi finanziari o delle informazioni necessarie per registrarsi. Ad agosto, il commissario per la protezione dalla discriminazione ha ricevuto 17 denunce di discriminazione per motivi di razza ed etnia, pronunciandosi a favore del denunciante in cinque casi. Secondo il rapporto di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 i rom e gli egiziani sono stati oggetto di discriminazione e Controparte_3 8 di sicurezza dell'area geografica da cui lo stesso ha dichiarato di provenire ovvero relativamente ad una sua condizione personale (quale individuo o parte di un gruppo sociale) posto che lo stesso ha dichiarato di aver lasciato l'Albania quando aveva sedici anni per allontanarsi, insieme alla famiglia, dalla difficile situazione derivante dai debiti in precedenza contratti dal padre che li abbandonava;
l'insistenza dei creditori e la sua qualità di primogenito maschio avrebbero spinto il richiedente a temere per la propria incolumità tanto da espatriare e intraprendere il viaggio migratorio. Di conseguenza la motivazione è di natura prettamente privata e quindi priva dei requisiti oggettivi e/o soggettivi rispondenti alla normativa richiamata tanto che, in tale sede, non residua ulteriore margine istruttorio.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di segregazione nell'istruzione. A maggio 2022, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che i diritti di sei famiglie rom ed egiziane erano stati violati quando i loro figli avevano subito discriminazione e segregazione indirette nella scuola elementare Naim Frashëri, a Korçë. Il governo albanese ha stilato un Piano per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di rom ed egiziani 2021–2025.
Principali testi di riferimento: AI – International (Author): International Report 2021/22; The State of the CP_3 CP_3 World's Human Rights;
Albania 20 ch 2022 https://www. n/document/2070236.html (data ultimo accesso 28.04.2023), AI – (Autore) : Report 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel Controparte_3 Controparte_3 mondo;
Albania 2 tps://www 2089405.html (data ultimo accesso 28.04.2023),
BTI 2022 Country Report Albania, 23 February 2022 Parte_12 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069712/country_report_2022_ALB.pdf (data ultimo accesso 28.04.2023), Central Intelligence Agency (CIA), World Factbook, Albania, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/albania/summaries (data ultimo accesso 28.04.2023), European Commission: Albania 2022 Report [SWD(2022) 332 final], 12 October 2022 CP https://www et/en/file/local/2082842/Albania+Report+2022.pdf (data ultimo accesso 28.04.2023), Freedom House : Freedom in orld 2022 - Albania, 24 febbraio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2074470.html (data ultimo accesso 28.04.2023), UNICEF, Survey on knowledge, attitudes and practices of youth regarding human trafficking in four regions of Albania, settembre 2022, https://www.unicef.org/albania/media/5441/file/KAP%20Survey%20Second%20Wav%204%20Regions.pdf (data ultimo accesso 28.04.2023), USDOS – US Department of State : 2021 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071131.html (data ultimo accesso 28.04.2023) , Department of State CP_11 : 2022 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 20 marzo 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089105.html (data ultimo accesso 28.04.2023), Department of State : 2022 Trafficking in Persons Report: Albania, 29 July CP_11 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2077595.html
Aggiornamento 2024/2025: USDOS - Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor - 2023 Country Reports on Human Rights Practices – Albania, data pubblicazione 23.04.2024, integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/ ; UK Home Office – data pubblicazione febbraio 2025 integralmente disponibile al link: CP https://www et/en/file/local/2121965/ALB+CPIN+Actors+of+Protection.pdf ;
9 strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie la , nel provvedimento impugnato, esponeva che Controparte_1
“(…) in caso di rientro in Albania, il richiedente dichiara di temere per la propria incolumità a causa della situazione debitoria del padre;
al netto dell'eventuale credibilità di quanto dichiarato, il richiedente ha narrato una storia attinente ad una vicenda di natura privata, concernente il diritto comune e rientrante nella giustizia ordinaria;
alla luce delle informazioni fornite dal richiedente la protezione internazionale durante l'audizione personale, non sussistono elementi che possano configurarsi come timore di persecuzione per uno dei motivi di cui all'art. 1, A), 2 della Convenzione di Ginevra, non potendosi dunque pervenire al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi di tale disposizione;
per le stesse considerazioni di cui sopra, gli accadimenti riferiti non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria a favore dell'interessato, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di “danno grave” nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b), D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine, né che sia ipotizzabile la possibilità del verificarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007. Infatti, per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007 è necessaria l'esistenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione in Albania (…); tenuto conto della nota N. Prot. 001998 del 28/03/2024 della Questura di Pesaro e Urbino e dei negativi riferimenti in essa segnalati a carico dell'istante; tenuto conto che il richiedente risulta essere destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di in data 13/01/2023; non emergono elementi sussumibili nella Per_3 fattispecie di cui all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 come modificato dal DL 113/2018 convertito con la L. 132/2018; (…)” e, sulla base di tale motivazione, decideva di non accogliere la domanda per manifesta infondatezza della stessa. Il Tribunale, rilevata alcune criticità, fissava udienza di trattazione scritta in 05.03.2025 differita a quella del 26.03.2025 stante la frammentarietà della documentazione versata agli atti;
in data 28.02.2025 e 26.03.2025 la difesa depositava nota con cui comunicava l'irreperibilità del ricorrente e documentava i tentativi di mettere lo stesso a conoscenza della data di udienza cui l'istante non compariva. Valutando gli elementi emersi nel corso del presente procedimento alla luce della disciplina della credibilità del richiedente asilo il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dall'organo amministrativo nella misura in cui il ricorrente ha riferito di aver lasciato il suo Paese per allontanarsi da una complessa situazione economica dovuta ai debiti contratti nel tempo dal padre che abbandonava, di fatto, la famiglia;
il richiedente riferiva di tali difficoltà e del timore maturato di divenire vittima di ritorsioni da parte dei creditori in quanto primogenito maschio;
per tale motivo, lo stesso lasciava l'Albania e iniziava il viaggio migratorio. La motivazione addotta, di tipo prettamente economico e a carattere privato, non presenta alcun elemento oggettivo e/o soggettivo nel senso delle previsioni in materia non
10 potendosi, in alcun modo, rappresentare la ricorrenza di un rischio attuale e qualificato in capo all'istante nell'ipotesi di rimpatrio. In definitiva, quindi, gli elementi sin qui esaminati e valutati alla stregua delle regole di giudizio di cui all'art. 3, D. Lgs. 251/2007 portano il Collegio a far proprio il giudizio espresso dalla posto alla base del provvedimento impugnato nel Controparte_1 senso della eventuale credibilità delle ragioni dell'espatrio, ma in ogni irrilevanza delle stesse ai fini delle protezioni maggiori di cui si tratterà in relazione al caso dell'odierno ricorrente.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale.5 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di 11 In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
4.2 Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale risulta formalizzata in data 26.03.2024 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
12 Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi. La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e
13 giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto,
14 del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio in merito alla condizione di integrazione maturata nel nostro Paese, nonché a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve premettersi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
c) dalle informazioni contenute nell'atto introduttivo, la famiglia di origine del richiedente vive in Albania;
d) in occasione dell'udienza 26.03.2025 il ricorrente non compariva;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
Alla luce dei documenti agli atti e delle considerazioni sin qui svolte non risulta delineato il diritto del ricorrente a vedere tutelati i diritti maturati in territorio nazionale (es. diritto al lavoro, sistemazione alloggiativa, rapporti personali e professionali) data l'assoluta mancanza di documentazione in tal senso, la mancata comparizione in occasione dell'udienza del 26.03.2025 e la probabilità che lo stesso non sia neppure più in territorio nazionale, posto che il legale in data 28.02.2025 e 24.03.2025 ha depositato nota in cui ha dato atto dell'irreperibilità dell'odierno istante dal mese di maggio 2024 Il ricorso, pertanto, non merita l'accoglimento.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, non va emessa alcuna pronuncia in quanto tanto nell'ipotesi di mancata costituzione del resistente vittorioso esso non ha CP_4 diritto alla rifusione poiché “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esistenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento o l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale,
15 non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (ex multis Cass. Sez. 2, sent. 19.08.2011 n. 17432), quanto nel caso di eventuale costituzione va evidenziato che la sta in CP_1 giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della con la CP_1 conseguenza che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Sez. 1, sent. 02.09.2014 n. 17674 conforme a sent. 02.09.2005 n. 17708 in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio). Pertanto, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla riconoscimento internazionale presso la Controparte_1 Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra (C.F. – Codice CUI 06FT3IR) rappr.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Ina Begici;
ricorrente e
Controparte_1
( ;
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 26.3.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 17.06.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di Controparte_1 CP_1 decideva di non accogliere la domanda per manifesta infondatezza. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 03.06.2024 e, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, chiedeva il riconoscimento, nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D. Lgs. n. 251/07; della protezione speciale con rilascio del relativo permesso di soggiorno. In occasione dell'audizione amministrativa del 12.04.2024 il ricorrente, cittadino albanese, dichiarava di essere nato a [...], la famiglia di origine è composta dalla madre e una sorella;
parzialmente scolarizzato, fede musulmana, nel suo Paese non svolgeva alcun attività in particolare. In merito alla propria vicenda riferiva: “mio padre è andato via dalla famiglia e il paese 16 anni fa, aveva fatto tanti debiti, è andato via per questo. Per questo a casa nostra venivano sempre persone a chiedere 1 soldi, che mio padre aveva preso in prestito e noi siamo dovuti andare in Grecia, poi siamo tornati in Albania, io sono partito e sono venuto in Italia all'età di 16 anni”; invitato ad indicare ulteriori ragioni alla base dell'espatrio e le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rimpatrio dichiarava:
“la difficile situazione economica, non avevamo niente;
la preoccupazione che a casa possano venire queste persone e tempo che mi possono fare male, sono figlio unico, maschio, se la prendono con me, avevo un altro fratello, ma è andato via all'età di 13 anni;
(…) parlavano con mia madre, chiedevano i soldi, noi abbiamo cambiato città più volte per questo motivo;
urlavano, ma mia madre è una donna e non hanno fatto niente, ma noi eravamo piccoli, ora che siamo grandi temiamo che ci possano fare qualcosa;
non possiamo fare denuncia, perché non ci hanno fatto del male fisicamente, a mio avviso sono nel giusto, la colpa è di mio padre”. La si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della domanda e del ricorso. CP_1
Il Tribunale fissava l'udienza a trattazione scritta del 05.03.2025, differita a quella del 26.03.2025 stante la frammentarietà della documentazione versata in atti, all'esito della quale il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente avendo indicato il medesimo di essere nato a Mesologji in [...] A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 L'Albania è un Paese che occupa un'area di 28.748 kmq, è situata nel sud-est Europa, confina con la Grecia a sud, con la Macedonia a est, con il Montenegro ed il Kosovo a nord, mentre le sue coste, situate sul versante ovest, si affacciano sul mar Adriatico e Ionio. La capitale è TI. Il Paese è suddiviso in 12 contee (o qarqe): Berat, IB, AZ, Elbasan, Fier,
, RC, ES, Lezhe, IR e NA. La popolazione è, secondo le stime del 2023, di 3.101.621 abitanti. Parte_2 Pt_3 Per_ Per_ gruppo etnico è quello (82.6%). Le minoranze più numerose sono i i i i Macedoni, Per_2 i gli e, secondo le stime del 2011, circa il 15% della popolazione è di gruppo etnico non specificato. La Persona_4 Per_5 li l' ma si registra un utilizzo minimo del greco, del macedone, della lingua rom, del valacco, del turco, dell'italiano e delserbo-croato. Per quanto riguarda la religione, la popolazione è per il 56.7% musulmana, per il 10% è romana cattolica, per il 6.8% ortodossa, per il 2.5% atea, per il 2.1% (un ordine Sufi), per il 5.7% di altre religioni, per il 16.2% Per_6 non specificato. Le comunità rurali del nord e dell'est mon tanno spopolando. Le comunità rurali del sud montuoso sono culturalmente molto diverse da quelle del nord e dell'est. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, la differenziazione culturale tra il nord e il sud dell'Albania è maggiore che tra il Kosovo e il nord dell'Albania. Le comunità rurali meridionali hanno istituzioni più orientate al mercato come i mercati del lavoro agricolo, per la presenza storica del latifondo e della manodopera migrante per conto terzi. Le comunità meridionali sono geograficamente più accessibili e culturalmente più aperte al cambiamento e all'influenza dei valori occidentali attraverso i loro legami con la Grecia.
2. Cenni storici: L'Albania dichiarò la sua indipendenza dall'Impero Ottomano nel 1912, ma l'anno successivo la demarcazione dei suoi confini da parte delle grandi potenze europee dell'epoca (Austria-Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Russia) assegnò circa la metà del suo territorio e del suo popolo agli stati vicini. Nel 1924 venne dichiarata la Repubblica ed Pa
albanese di fede musulmana, fu nominato Primo Ministro tuttavia, dopo soli 4 anni, si autoproclamò Parte_4 istituendo una monarchia costituzionale. Nel 1939 l'Italia invade l'Albania e fugge in Grecia. Dopo la Seconda
[...] Pt_5 a mondiale, l'Albania divenne uno stato comunista sotto e r rmamente isolazionista. Hoxha ha CP_2 abolito la proprietà privata, ha nazionalizzato le industrie, ha ri ità ed il settore dell'istruzione. Il nazionalismo divampa nel Paese e qualsivoglia opposizione, sociale o politica, viene repressa con la forza. Nel 1985 muore ed è CP_2 il comunista a prendere le redini del Paese. All'inizio degli anni '90, l'Albania pone fi di dominio Per_7 comunista is isce una democrazia multipartitica. Nel marzo 1992 fu importante la vittoria elettorale dell'opposizione Pe Persona_ anticomunista, guidata dal Partito Democratico. si dimise da presidente e fu sostituito da . Il paese soffriva però di molti problemi legati al limitatissimo svilup cioeconomico. Furono decine di miglia si, in questi anni, che decisero di partire alla volta dell'Italia e si riversarono via mare sulle coste della Puglia. Il 29 giugno 1997 si tenne, contemporaneamente alla grave crisi politico-economica e sociale albanese, un referendum istituzionale per decidere se Per restaurare la monarchia con (figlio di Zog) o mantenere la Repubblica parlamentare, la seconda opzione vinse col 66% dei voti. Nel 1999 inizia l'esodo di massa dei rifugiati provenienti dal Kosovo e dalla ex Yugoslavia verso l'Albania. Il 4 aprile 2009 il paese è divenuto membro della NATO e, dal giugno 2014, è ufficialmente candidato ad aderire all'Unione europea. Il 26 novembre 2019, un forte terremoto ha scosso l'Albania, lasciando un segno significativo sulla produzione economica e sulle 2 condizioni di vita. Più del 10% della popolazione ha perso o ha subito gravi danni alla propria abitazione, mentre il costo economico è stimato a circa 1 miliardo di euro (circa il 7,5% del PIL). Secondo alcune fonti, vi sarebbero state 51 vittime e circa 3000 feriti a causa dell'evento sismico.
3. Istituzioni: La Repubblica d'Albania è una democrazia parlamentare, il sistema di governo si basa sulla separazione ed il bilanciamento dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La Costituzione conferisce l'autorità legislativa al Parlamento unicamerale, che elegge sia il primo ministro che il presidente. I deputati sono eletti per quattro anni nel Parlamento unicamerale. Il primo ministro è a capo del governo, mentre il presidente ha un potere esecutivo limitato. I poteri del Parlamento sono definiti dalla Costituzione. E' responsabile di modificare la Costituzione, approva tutte le leggi, approva il gabinetto, sovrintende al lavoro del governo e del servizio civile, elegge il Presidente della Repubblica, dichiara guerra, decide sulla cessazione delle ostilità e controlla i conti dello Stato. Il Parlamento convoca i referendum, svolge le elezioni e assicura che le nomine siano conformi alla Costituzione e alla legislazione applicabile, concede l'amnistia per i reati penali e svolge altri compiti definiti dalla Costituzione. Il sistema elettorale è basato sulla rappresentanza proporzionale di lista dei partiti. Ci sono 12 circoscrizioni multisede, corrispondenti alle divisioni amministrative del Paese. Il Presidente della Repubblica Albanese è Bajram Begaj dal 24 luglio 2022. Il primo ministro è Edi Rama dal 10 September 2013, il vice Primo Ministro è Arben Ahmetaj dal 18 September 2021. La Corte costituzionale è composta da nove membri, nominati dal Presidente della Repubblica con il consenso del Parlamento. Ogni tre anni si rinnova un terzo della composizione della Corte costituzionale secondo la procedura stabilita dalla legge.
4. Stato della situazione politica attuale: Il Partito socialista (SP) è salito al potere nel 2013 con la promessa di rovesciare il sistema di corruzione profondamente radicato e di rafforzare l'autorità dello stato e le sue istituzioni fondamentali contro gli interessi privati dominanti e le reti clientelari. Ha così affrontato una gamma di attori politici e istituzionali fortemente investiti nel sistema di istituzioni deboli, forti reti clientelari di partito e corruzione diffusa. Il 25 Aprile 2021 si sono svolte le elezioni parlamentari in cui ha vinto il Partito Socialista del leader Edi Rama. Edi Rama ha così inaugurato il terzo mandato consecutivo da primo ministro. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha riferito che le elezioni erano state generalmente ben organizzate, gli elettori avevano una scelta di candidati che erano in grado di fare campagna liberamente e la Commissione elettorale centrale gestiva adeguatamente i suoi obblighi. Il rapporto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, tuttavia, ha evidenziato diverse carenze, tra cui l'acquisto di voti e la fuga di dati personali sensibili. Anche secondo il rapporto annuale di Freedom House sulla situazione dei diritti politici e le libertà civili nel 2021 l'Albania ha un trascorso di elezioni competitive, sebbene i partiti politici siano altamente polarizzati e spesso organizzati attorno a personalità di spicco, inoltre, secondo lo stesso rapporto, gli osservatori elettorali internazionali hanno segnalato numerose irregolarità elettorali, comprese accuse di diffusa compravendita di voti e uso improprio delle risorse statali da parte del Partito Socialista. Alle elezioni l'affluenza alle urne è stata del 46,3% e hanno visto il Partito socialista (PS) al governo mantenere la maggioranza parlamentare con il 49% dei voti. Su 140 parlamentari, 50 erano donne (35%) ed il 47% è stato eletto per la prima volta. Trentatré parlamentari hanno meno di 40 anni. A giugno 2021 l'Assemblea ha votato per mettere sotto accusa il Parte_ presidente per presunta violazione della Costituzione durante le elezioni di aprile dello stesso anno. A febbraio 2022 la Parte_ Corte costituzionale albanese ha annullato l'impeachment del parlamento del presidente . La corte ha affermato che le Pt_ prove contro non costituiscono "una grave violazione" della Costituzione del Pae arzo 2022 l'Albania ha tenuto Pt_ elezioni suppl in sei comuni: AZ, e IB. Undici partiti politici si sono registrati Pt_3 Pt_8 Parte_9 per partecipare alle elezioni suppletive, schierando 19 candidati, di cui tre donne. Il Partito socialista ha vinto in cinque comuni, mentre una coalizione di due partiti di opposizione ha vinto nel restante comune. Il 19 luglio 2022 l'UE ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. Le domande dell'Albania e della Macedonia del Nord saranno trattate congiuntamente dalla Commissione UE. I prossimi passi includono il cosiddetto screening, in cui la Commissione UE controlla in quali aree il diritto nazionale del rispettivo paese candidato deve ancora essere allineato al diritto dell'UE. Gli esperti si attendono che il processo di adesione sarà piuttosto lungo. Il presidente ha indetto le prossime elezioni locali per il 14 maggio 2023.
5. Cenni sulle questioni di sicurezza: La situazione generale di sicurezza non comporta particolari rischi. Il Paese, tuttavia, condivide con il resto d'Europa l'esposizione al fenomeno del terrorismo internazionale. Sono alcune decine le persone di nazionalità albanese che si sono recate in Siria ed in Iraq come foreign fighters per unirsi allo Stato islamico e alla organizzazione . In Albania, inoltre, è presente la criminalità organizzata, le organizzazioni criminali si trovano Persona_10 collocate in varie aree dell'Albania e concentrano la loro attività principale nelle provincie di Shkoder, AZ, TI, NA, Fier, Berat, Elbasan. L'Albania, secondo un rapporto della Commissione Europea, ha un certo livello di preparazione nella lotta contro la criminalità organizzata. Ha compiuto alcuni progressi nel soddisfare le raccomandazioni dello scorso anno. Secondo lo stesso rapporto, una cooperazione forte e fruttuosa con gli Stati membri dell'UE, UR ed UR ha portato a risultati tangibili mentre la lotta alla criminalità informatica, alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro rimangono ambiti in cui sono necessari ulteriori risultati. L'Albania ha adottato una nuova strategia nazionale intersettoriale antiterrorismo e un piano d'azione nel dicembre 2020. Nel corso del periodo 22 aprile 2020-21 aprile 2023, nell'intero territorio dell'Albania, il portale ACLED ha registrato 49 eventi totali (di cui 32 rivolte, 12 episodi di violenza contro i civili, 4 esplosioni/violenza remota, 1 battaglia) ed un totale di 2 decessi. Un decesso è stato registrato nella contea di Elbasan nel 2021, l'altro decesso è stato registrato nella contea di TI nel marzo 2023.
6. Questioni significative sui diritti umani: Secondo il rapporto del 2021 sulla democrazia e i diritti umani redatto dallo European External Action Service (EAAS), l'Albania, nel complesso, rispetta gli strumenti internazionali sui diritti umani e ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali relative alla tutela dei diritti fondamentali. Secondo il rapporto sono stati compiuti alcuni progressi nell'utilizzo di alternative alla detenzione e, in particolare, nello sviluppo del servizio di libertà vigilata, che rimane pienamente operativo anche per i minorenni autori di reato. L'Albania ha adottato un nuovo piano d'azione per 3 lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ), che comprende misure per combattere la discriminazione, migliorare l'accesso ai servizi, approvare la legge sul riconoscimento legale del genere e prevede un piano d'azione nazionale per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom ed Egiziani. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021 le questioni significative in materia di diritti umani includevano i problemi con l'indipendenza della magistratura, le restrizioni alla libertà di espressione e di stampa, la corruzione pervasiva in tutti i rami del governo e delle istituzioni municipali. Per ciò che concerne la protezione delle minoranze nazionali, l'Albania ha adottato un nuovo atto legislativo di implementazione che crea un fondo per i progetti della società civile a sostegno dei diritti delle minoranze. Tuttavia, l'adozione della restante normativa di attuazione, compresa la libertà di autoidentificazione come membro di una minoranza nazionale e sull'uso delle lingue minoritarie, è ancora in sospeso. Secondo un rapporto della Commissione Europea redatto nel 2022 la discriminazione contro lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ) rimane pervasiva nella società albanese e sono necessarie iniziative politiche, adeguate risorse finanziarie e volontà politica per produrre risultati visibili. Sono stati fatti progressi in altri aspetti dei diritti fondamentali, ad esempio sull'applicazione dei diritti delle persone con disabilità e sulla parità di genere, con una nuova strategia sulla parità di genere 2021-2030 adottata nel giugno 2021. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 le questioni significative in materia di diritti umani includevano i problemi con l'indipendenza e l'integrità della magistratura, la mancanza di media indipendenti e la corruzione persistente nel governo, nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni municipali.Secondo lo stesso rapporto, l'organismo specializzato anticorruzione e il sistema giudiziario hanno continuato a compiere progressi significativi nel corso dell'anno nell'indagare, perseguire e condannare alti funzionari e criminali organizzati coinvolti in atti di corruzione. Il governo ha implementato misure di servizi elettronici per migliorare la trasparenza e ridurre le opportunità di corruzione, e i pubblici ministeri hanno compiuto progressi nell'affrontare la cultura dell'impunità di lunga data del paese. Secondo il rapporto di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 in Albania, il governo non è riuscito a proteggere i dati Controparte_3 personali dei cittadini da un attacco informatico ai server del Paese. Sono continuate le intimidazioni contro i giornalisti. Mancava una struttura psichiatrica criminale specializzata per accogliere e curare i pazienti. I rom e gli sono stati oggetto Per_5 di discriminazione e segregazione nell'istruzione. La violenza contro le donne e le persone LGBTI ta. Si teme che la riforma giudiziaria approvata a luglio 2022 e che riduce il numero dei tribunali possa rendere l'accesso alla giustizia meno accessibile, più costoso e più difficile.
6.1 Privazione arbitraria della vita e altre uccisioni illegali o politicamente motivate: Nel dicembre 2020, la Polizia di Stato ha sparato e ucciso un uomo a TI che stava violando il coprifuoco legato all'emergenza del COVID-19. L'agente coinvolto è stato arrestato subito dopo la sparatoria ed è stato condannato per omicidio, ricevendo una pena detentiva di 10 anni, ridotta dai precedenti 15 anni, a causa della sua dichiarazione di colpevolezza. Il Ministro degli Interni si è dimesso in seguito alle proteste che sono seguite all'uccisione. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani, nel corso del 2021, non ci sono state segnalazioni che il governo o i suoi agenti abbiano commesso omicidi arbitrari o illegali. Le forze dell'ordine, quali la Polizia di Stato, hanno indagato se le uccisioni di civili da parte delle forze di sicurezza fossero giustificabili e hanno eventualmente perseguito procedimenti giudiziari. Le forze dell'ordine militari hanno condotto indagini sulle uccisioni da parte delle forze armate. L'Ufficio del difensore civico, secondo lo stesso rapporto, ha riferito che l'elevato numero di persone prese in custodia dalla polizia ha provocato il sovraffollamento delle strutture di detenzione. Dal rapporto annuale di
[...] sulla situazione dei diritti umani nel 2021 non emergono notizie di privazioni arbitrarie della vita e altre CP_3 ticamente motivate avvenute nell'anno in esame. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non ci sono state segnalazioni secondo cui il governo o i suoi agenti hanno commesso uccisioni arbitrarie o illegali. Dal rapporto annuale di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non Controparte_3 emergono notizie di privazioni arbitrarie della vita e altre uccisioni illegali o politicamente motivate avvenute nell'anno in esame.
6.2 Sparizioni forzate: Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021 non ci sono state segnalazioni di sparizioni forzate da parte o per conto di autorità governative. Dal rapporto annuale di
[...] sulla situazione dei diritti umani nel 2021 non emergono notizie di sparizioni forzate da parte o per CP_3 autorità governative nell'anno in esame. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non ci sono state segnalazioni di sparizioni forzate da parte o per conto di autorità governative. Dal rapporto annuale di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 non emergono notizie di sparizioni forzate da parte o per Controparte_3 conto di autorità governative nell'anno in esame.
6.3 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti: Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021, mentre la Costituzione e la legge proibiscono tali azioni, ci sono state accuse secondo cui la polizia a volte ha abusato di sospetti e prigionieri. Ad esempio, il Comitato di Helsinki albanese (AHC) ha segnalato un caso di abuso fisico di un minore durante la detenzione della polizia. Il personale medico non ha segnalato all'ufficio del procuratore l'esame fisico corroborante che mostrava lividi alla testa e al braccio. In risposta all'incidente, il direttore generale della polizia ha imposto una formazione incentrata sui diritti processuali penali dei minori. Secondo lo stesso rapporto il Servizio per gli affari interni e le denunce (SIAC) del ha ricevuto denunce di abusi e corruzione della Controparte_4 polizia che hanno portato a indagini sulle azioni della ifensore civico, un'entità indipendente, ha riferito che la maggior parte dei casi di presunti abusi fisici o psicologici durante l'anno si sono verificati durante l'arresto e l'interrogatorio, specialmente nei casi di protesta pubblica. Il governo, secondo il rapporto, ha compiuto maggiori sforzi per Pt_ affrontare l'impunità della polizia, in particolare nel caso di uso eccessivo della forza mortale. La ha registrato un aumento del numero di indagini, procedimenti giudiziari e sanzioni contro gli ufficiali per violazioni pe mministrative. Nel luglio 2021, in seguito alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo su c. Albania, l'Alta corte ha ordinato che Per_11 fosse trasferito dalle strutture carcerarie a un istituto medico specializzato, al fine di porre fine al trattamento Parte_11 dante che aveva subito. Il 29 novembre 2021 il governo ha chiuso la prigione per detenuti con problemi Per_1 psichiatrici di nella città di Krujë. I 319 detenuti lì presenti sono stati temporaneamente trasferiti in un'altra prigione e 4 sono stati successivamente ospitati in un istituto speciale sotto l'amministrazione del Ministero della salute. La prigione di Per_1 era stata criticata per molti anni dalle organizzazioni per i diritti umani e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e del trattamento o punizione inumana o degradante a causa delle condizioni prevalenti di reclusione e avevano chiesto al governo di chiudere l'istituto. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022, l'Ufficio del difensore civico ha osservato un miglioramento generale nella pratica della polizia. Secondo lo stesso rapporto, il governo ha compiuto maggiori sforzi per affrontare il problema dell'impunità della polizia. A febbraio 2022 è stata istituita una nuova Agenzia di supervisione della polizia, completamente indipendente dalla Polizia di Stato albanese, con il mandato di indagare e rendere responsabili le forze dell'ordine a tutti i livelli. Questa ha condotto indagini indipendenti e ha ricevuto denunce di abusi e corruzione della polizia che hanno portato a 385 indagini individuali, 106 arresti e 61 sospensioni dal servizio di funzionari delle forze dell'ordine. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione nel 2022, ad Controparte_3 aprile, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha pubblicato un rapporto su una recente visita in Albania per esaminare la situazione dei pazienti psichiatrici nel Paese, attualmente illegalmente ospitati nel sistema carcerario. Il Comitato ha sottolineato l'urgente necessità di una soluzione permanente per l'alloggio e il trattamento di tali pazienti e di creare una struttura psichiatrica criminale specializzata, come richiesto dalla legislazione sulla salute mentale. Secondo lo stesso rapporto, a ottobre 2022, un uomo di 32 anni è morto in una stazione di polizia a TI dopo essere stato detenuto arbitrariamente. Sebbene soffrisse di una condizione di salute che richiedeva cure immediate, la polizia si è rifiutata di mandarlo immediatamente in ospedale. Inoltre, la polizia ha illegalmente omesso di registrare la vittima nei registri ufficiali.
6.4 Condizioni carcerarie e dei centri di detenzione: Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2021, il Comitato di Helsinki albanese (AHC) e l'Ufficio del difensore civico hanno segnalato il Per_1 Per_ Persona_1 sovraffollamento nella prigione di a nella prigione di e nella prigione di AZ. La Direzione Per_ Generale delle Carceri ha segnalat r ento sporadico i prigioni. Le strutture carcerarie di , Per_1 Per_ AZ, ES, e sono state segnalate dall'Ufficio del difensore ci Per_16 Per_19 Per_20Con dall per avere problemi infrastrutturali urgenti. Secondo lo stesso rapporto, il Comitato per la prevenzione della tortura del Co d'Europa ha visitato il paese il 23 e 26 novembre 2021 per valutare i progressi compiuti nella chiusura della struttura Per_1 di e nel trasferimento di pazienti psichiatrici in detenzione in una struttura psichiatrica specializzata. Dopo la visita, il Per_1 ministro della giustizia ha annunciato che il governo aveva chiuso la prigione di e i 319 detenuti sono stati trasferiti. Per_ Inoltre, ad eccezione delle strutture regionali di TI (esclusi i suoi commissariati di ES, di Fier e di Per_21 le condizioni nelle strutture gestite dal , quali le stazioni di polizia e le strutture di detenzione temporanea, Controparte_4 non soddisfacevano gli standard rich di detenzione in aree remote non sono state riscaldate durante l'inverno e mancavano di servizi igienici di base e disinfettanti come misure contro il COVID-19. Le strutture erano anguste, fornivano un accesso limitato ai servizi igienici e avevano poca o nessuna ventilazione, luce naturale o letti e panche. Il difensore civico ha riferito che le strutture di detenzione gestite dal erano sovraffollate a causa dell'aumento del Controparte_4 numero di arresti durante l'anno e che un'alta percentuale d ti in attesa di giudizio. L'ufficio del difensore civico ha ricevuto, fino ad agosto di quell'anno, 60 denunce da parte di detenuti, ma non ha rinviato alcun caso per l'azione penale. Nel luglio 2021 in seguito alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo su c. Albania, l'Alta corte ha Per_11 ordinato che fosse trasferito dalle strutture carcerarie a un istituto medico specializzato, al fine di porre fine al Parte_11 trattamento i nte che aveva subito. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 le cattive condizioni fisiche in alcune carceri hanno continuato a rappresentare un problema che affliggeva il sistema carcerario. Le cattive condizioni carcerarie nelle strutture più vecchie sono rimaste un problema. Secondo il rapporto l'Ufficio del difensore civico e il Comitato di Helsinki Albanese hanno individuato problemi infrastrutturali nelle carceri di Per_ Per_
AZ, e Il difensore civico ha valutato l'esistenza di un doppio standard tra le carceri recentemente Per_24 ristrutturate e le strutture più vecchie. Nell'ottobre 2022 la Direzione Generale delle Carceri ha chiuso le carceri di Tropoja, Per_1 Vaqarr e a causa delle pessime condizioni. Il difensore civico ha raccomandato al ministero della Giustizia di chiudere le Per_ carceri di e a causa delle loro condizioni di degrado. La mancanza di cure mediche, in particolare per le Per_24 condizioni te ra un problema. Secondo lo stesso rapporto, fatta eccezione per le strutture regionali di TI, di Per_
di ES, di Fier e di le condizioni nelle strutture carcerarie gestite dal , come stazioni Per_21 Controparte_4 di polizia e centri di detenzione temporanea, erano pessime. Le strutture erano anguste, fornivano un accesso limitato ai servizi igienici e avevano poca o nessuna ventilazione, luce naturale o letti e panche. Il direttore generale della polizia di stato ha riferito che le strutture di detenzione da essa gestite, in particolare a TI, Fier e AZ, erano sovraffollate a seguito delle operazioni di polizia e a causa di ritardi nell'ammissione dei detenuti. Le autorità hanno condotto indagini su accuse credibili di maltrattamenti. Il difensore civico ha ricevuto 22 denunce, quattro delle quali contro le forze della polizia di stato e 18 contro funzionari penitenziari, ma non ha deferito alcun caso ad un procedimento giudiziario. Il difensore civico ha riferito che i funzionari penitenziari e di polizia hanno generalmente collaborato alle indagini. Secondo il rapporto annuale di
[...] sulla situazione nel 2022, ad aprile, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha pubblicato un CP_3 su una visita in Albania per esaminare la situazione dei pazienti psichiatrici nel Paese, attualmente illegalmente ospitati nel sistema carcerario. Il Comitato ha sottolineato l'urgente necessità di una soluzione permanente per l'alloggio e il trattamento di tali pazienti e di creare una struttura psichiatrica criminale specializzata, come richiesto dalla legislazione sulla salute mentale. Secondo lo stesso rapporto, a ottobre 2022, un uomo di 32 anni è morto in una stazione di polizia a TI dopo essere stato detenuto arbitrariamente. Sebbene soffrisse di una condizione di salute che richiedeva cure immediate, la polizia si è rifiutata di mandarlo immediatamente in ospedale. Inoltre, la polizia ha illegalmente omesso di registrare la vittima nei registri ufficiali.
6.5 Procedure di arresto e trattamento dei detenuti: La legge e la Costituzione proibiscono l'arresto e la detenzione arbitrarie e prevedono il diritto di qualsiasi persona di contestare la legalità del proprio arresto o detenzione in tribunale. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani redatto dal Dipartimento di Stato USA nel 2021, il governo ha generalmente osservato questi divieti. Secondo lo stesso rapporto, la legge richiede che, ad eccezione degli arresti effettuati durante la commissione di un reato, la polizia arresti un sospetto per motivi penali con un mandato emesso da un giudice e basato su prove sufficienti. Nel 2021 non ci sono state segnalazioni di arresti segreti. La legge prevede che la polizia informi immediatamente un pubblico ministero di un 5 arresto ed il pubblico ministero può rilasciare l'indagato o presentare una petizione al tribunale entro 48 ore per trattenere ulteriormente l'individuo. Un tribunale deve anche decidere entro 48 ore se mettere un sospetto in detenzione, richiedere la cauzione, vietare i viaggi o richiedere all'imputato di riferire regolarmente alla polizia. La polizia può detenere piuttosto che arrestare formalmente un sospetto per un periodo non superiore a 10 ore. Il difensore civico ed il Comitato di Helsinki albanese hanno riscontrato diverse irregolarità procedurali con la detenzione di individui per più di 10 ore, principalmente a seguito delle proteste del dicembre 2020. La Costituzione impone alle autorità di informare immediatamente i detenuti dei loro diritti e delle accuse contro di loro. Mentre la legge offre ai detenuti il diritto di accedere rapidamente a un avvocato, a spese pubbliche se necessario, il difensore civico ha segnalato casi di interrogatori che si sono svolti senza la presenza di un consulente legale. Il Comitato di Helsinki albanese, menzionato nel rapporto del Dipartimento di Stato USA sulla situazione dei diritti umani nel 2021, ed il difensore civico hanno espresso preoccupazione per l'assenza di familiari durante le visite mediche e per l'assenza di un consulente legale e di uno psicologo durante i processi di indagine preliminare che coinvolgono minori. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel 2022 la costituzione e la legge vietano l'arresto e la detenzione arbitraria ed il governo ha generalmente osservato questi divieti. La legge prevede due possibili procedure di arresto. In primo luogo, un pubblico ministero può richiedere un mandato d'arresto a un tribunale dopo aver fornito una giustificazione sufficiente e viene determinata una misura di custodia cautelare. Il tribunale rivede automaticamente la misura su base regolare. In secondo luogo, la polizia può arrestare un sospetto che è in procinto di commettere un crimine. La legge prevede che la polizia deve informare immediatamente un pubblico ministero di un arresto. Il pubblico ministero può rilasciare l'indagato o presentare una petizione al tribunale entro 48 ore per trattenere ulteriormente l'individuo. Un tribunale deve anche decidere entro 48 ore se mettere un sospetto in detenzione, richiedere la cauzione, vietare il viaggio o richiedere all'imputato di presentarsi regolarmente alla polizia. Questi diritti, secondo il rapporto, sono stati rispettati e non ci sono state segnalazioni di arresti segreti. Sebbene la legge richieda il completamento della maggior parte delle indagini preliminari entro tre mesi, un pubblico ministero può prorogare questo periodo. La legge prevede che la custodia cautelare non debba superare i tre anni. Il difensore civico e le organizzazioni non governative (ONG), citate nel rapporto, hanno continuato a riferire che un'alta percentuale di detenuti è rimasta in custodia cautelare. I procedimenti penali sono stati generalmente ritardati dalla carenza di giudici e pubblici ministeri. Risorse materiali limitate, mancanza di spazio, cattiva gestione del calendario dei tribunali, personale insufficiente e la mancata comparizione di avvocati e testimoni hanno impedito al sistema giudiziario di giudicare i casi in modo tempestivo.
6.6 Libertà di religione: Secondo il censimento più recente, condotto nel 2011, i musulmani sunniti costituiscono quasi il 57% della popolazione, i cattolici romani il 10%, i membri della Chiesa ortodossa albanese autocefala il 7% e i membri dell'Ordine TA (una forma di sufismo sciita) il 2%. Altri gruppi includono denominazioni protestanti, baha'i, testimoni di Geova, appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ed ebrei. Quasi il 20% degli intervistati ha rifiutato di rispondere a una domanda facoltativa del censimento sull'affiliazione religiosa. Nella Repubblica di Albania non esiste una religione ufficiale. La Costituzione proibisce la discriminazione religiosa e garantisce la libertà di coscienza, religione ed espressione. Afferma la libertà di tutti gli individui di scegliere o cambiare religione e garantisce la libertà di esprimerla individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato. La Costituzione afferma che gli individui non possono essere obbligati a partecipare o essere esclusi dalla partecipazione a una comunità religiosa o alle sue pratiche, né possono essere obbligati a rendere pubbliche le proprie convinzioni o fede o essere proibiti dal farlo. Vieta i partiti politici e altre organizzazioni i cui programmi incitano o sostengono l'odio religioso. Il Codice penale vieta l'interferenza nella capacità di un individuo di praticare una religione e prescrive pene fino a tre anni di reclusione per ostacolare le attività di organizzazioni religiose o per distruggere intenzionalmente oggetti o edifici di valore religioso. Il governo ha accordi con la Comunità musulmana albanese sunnita, con la comunità musulmana di con la Chiesa cattolica, con la Chiesa ortodossa albanese e con la Per_6 [...]
. Questi accordi riconoscono questi gruppi come le principali comunità religiose del paese. Per legge, Controparte_6 sario per la protezione dalla discriminazione riceve ed elabora denunce di discriminazione, comprese quelle relative alla pratica religiosa. Il Commissario può emettere decisioni e imporre sanzioni pecuniarie, le parti interessate possono presentare ricorso in Tribunale. La legge specifica che il Comitato di Stato sulla religione, sotto l'autorità dell'Ufficio del Primo Ministro, è incaricato di regolare i rapporti tra il governo e i gruppi religiosi, proteggere la libertà di religione e promuovere la cooperazione e la comprensione interreligiosa. Le comunità religiose hanno affermato che le relazioni interreligiose sono eccellenti. Nell'aprile 2021 un uomo ha aggredito dei fedeli in una moschea a TI, ferendone cinque. I pubblici ministeri hanno chiesto che l'aggressore, un convertito all'Islam, fosse ricoverato in ospedale a causa di un passato di malattia mentale.
6.7 Libertà di espressione, di stampa e di riunione: La Costituzione prevede la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media, e, secondo il Rapporto annuale sui diritti umani nel 2021 del Dipartimento di Stato USA, il governo di solito ha rispettato questi diritti, ma ci sono state segnalazioni che il governo, le imprese e i gruppi criminali abbiano cercato di influenzare i media in modi inappropriati. I media indipendenti erano attivi ed esprimevano un'ampia varietà di opinioni. Ci sono stati sforzi per esercitare una pressione politica ed economica diretta e indiretta sui media, anche attraverso minacce e violenze contro i giornalisti che hanno cercato di indagare su crimini e corruzione e gli imprenditori hanno usato i loro media per ottenere favori e promuovere i loro interessi con i partiti politici. La pressione politica, la corruzione e la mancanza di finanziamenti hanno limitato i media indipendenti e, secondo quanto riferito, i giornalisti hanno praticato l'autocensura. Gli interessi politici e commerciali hanno sottoposto i giornalisti a pressioni. A luglio 2021, in seguito alle critiche dei giornalisti, dei media e delle associazioni dei giornalisti, il parlamento ha annullato la sua precedente decisione di limitare l'accesso fisico dei reporter ai locali dell'Assemblea e alle riunioni delle sue commissioni permanenti. Fino a novembre 2021, l'Unione dei GI LB (AJU) ha segnalato 11 casi di violenza e intimidazione contro i membri dei media. La legge consente ai privati di presentare accuse penali e ottenere un risarcimento finanziario per l'insulto o la pubblicazione deliberata di informazioni diffamatorie. Le ONG hanno riferito che le multe erano eccessive e che queste, combinate con l'inserimento di una condanna penale nel registro dell'imputato, hanno minato la libertà di espressione. Nel 2019 l'Assemblea ha approvato una legislazione, il cosiddetto pacchetto antidefamation, che ha modificato le leggi sui media esistenti per affrontare la diffamazione. Le ONG e alcune organizzazioni internazionali hanno criticato gli emendamenti, scatenando un dibattito pubblico, e il 6 presidente ha restituito la legge al parlamento. Nel giugno 2020 la Commissione di Venezia ha ritenuto la legge problematica e ne ha sconsigliato l'adozione così come redatta. La legislazione è rimasta in sospeso. Secondo un rapporto della Commissione Europea, nel luglio 2021 la polizia ha arrestato due giornalisti che stavano filmando un'operazione anti narcotici. Nel novembre
2021, un giornalista investigativo e un cameraman sono stati quasi spinti in un burrone da un agente di polizia mentre si avvicinavano al sito di un omicidio. Secondo il rapporto annuale del Dipartimento di Stato sulla situazione dei diritti umani nel
2022 la Costituzione prevede la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media e il governo ha generalmente rispettato questi diritti, sebbene la diffamazione sia un reato penale. Gli osservatori hanno affermato che il governo, i partiti politici, le imprese e i gruppi criminali hanno cercato di influenzare i media in modi inappropriati e non trasparenti. Secondo il rapporto, esistono media liberi, con proliferazione di mezzi di informazione, soprattutto online, che rappresentano un ampio spettro di opinioni, tuttavia ci sono pochi media indipendenti, poiché la maggior parte dei media sono di proprietà di importanti uomini d'affari con interessi tentacolari che usano i loro media per promuovere i propri interessi, anche guadagnando favore e promuovendo i propri interessi con i partiti politici. Ci sono state segnalazioni credibili di alti rappresentanti dei media che hanno utilizzato i media per ricattare le aziende minacciando una copertura mediatica sfavorevole. La pressione politica, la corruzione e la mancanza di fondi hanno limitato la stampa indipendente e, secondo quanto riferito, i giornalisti hanno praticato l'autocensura. L'insicurezza economica dovuta alla mancanza di contratti di lavoro vincolanti ha ridotto l'indipendenza dei giornalisti e ha contribuito a distorsioni nelle segnalazioni. Secondo un rapporto della Commissione Europea, nel gennaio 2022 giornalisti e troupe dei media sono stati colpiti dalla risposta della polizia a una protesta a TI, ma le autorità hanno sostenuto che le azioni della polizia non hanno preso di mira i media. Nello stesso mese, un cameraman è stato arbitrariamente costretto dalla polizia municipale a lasciare una protesta locale che stava coprendo. In data 8 gennaio 2022, Persona_ secondo i resoconti dei media, migliaia di sostenitori dell'ex capo di stato albanese e primo ministro hanno preso d'assalto la sede del partito di opposizione conservatore I manif o fatti strada Controparte_7Persona_2 nell'edificio e hanno cercato di entrare negli uffici del leader del PD Tuttavia, non sono stati in grado di entrare a causa delle precauzioni di sicurezza lì. La polizia è intervenuta solo 'ora e ha disperso la folla usando cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Nel febbraio 2022, i media online hanno affermato che gli attacchi informatici li avevano presi di mira per la pubblicazione di una conversazione registrata tra un sindaco e delle autorità calcistiche locali. In aprile 2022, due giornalisti sono stati intimiditi, presumibilmente per conto di un funzionario con interessi in una vicenda. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione nel Paese, nel 2022 sono continuate le intimidazioni contro i giornalisti. A Controparte_3 luglio 2022 etato per tre mesi a un giornalista di partecipare alle sue conferenze stampa, affermando che avrebbe dovuto essere mandato in “rieducazione” e accusandolo di comportamento non etico. A settembre 2022 l'ufficio del procuratore ha vietato a tutti i media di pubblicare informazioni da file che erano stati violati da server e sistemi informatici albanesi ed erano poi trapelati online. Ha inoltre minacciato di avviare indagini penali contro i trasgressori e di bloccare i siti web di notizie. Secondo la classifica del World Press Index di Reporters Without Borders, l'Albania è situata al 103° posto nella libertà di stampa sui 180 Paesi presenti nell'indice. A marzo 2022, durante le proteste contro l'aumento dei prezzi, la polizia ha arrestato 50 manifestanti e ne ha accusato altri 150 di aver protestato illegalmente. I filmati dei media mostravano individui, in uniforme e non, che spingevano i manifestanti all'interno dei furgoni della polizia. I media hanno riferito che 34 manifestanti sono stati successivamente rilasciati dai tribunali che avevano stabilito stabilito che gli arresti erano illegali. Il difensore civico e le organizzazioni della società civile hanno espresso pubblicamente preoccupazione per la detenzione di manifestanti pacifici.
6.8 Diritti delle donne: Lo stupro, incluso lo stupro coniugale, è un crimine e la legge include anche disposizioni sulla violenza sessuale. Le sanzioni per lo stupro e per la violenza sessuale dipendono dall'età della vittima. Per lo stupro di un adulto, la pena è da tre a dieci anni di reclusione. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani nel 2022 del Dipartimento di Stato USA, il governo non ha applicato la legge in modo efficace. Le autorità non hanno disaggregato i dati sulle azioni penali connesse allo stupro coniugale ed il concetto di stupro coniugale non era ben compreso, le autorità spesso non lo consideravano un crimine. La violenza domestica e la violenza commessa dal partner sono reati, con pene previste fino ai tre anni di reclusione. La legge sulla violenza domestica estende la protezione alle sopravvissute e prevede l'emissione di un'ordinanza di protezione che include automaticamente anche i minori. Secondo il rapporto, il governo ha applicato la legge in modo efficace. Il
[...]
ha condotto diversi corsi di formazione sulla violenza domestica per agen Controparte_8 ministeri, giudici e servizi sociali. La polizia ha gestito un processo automatizzato di rilascio delle domande che ha consentito una rapida emissione di ordini di protezione.Sino a settembre 2022, la polizia ha denunciato 4.136 casi di presunta violenza di genere, inclusi altri reati domestici, e 7 omicidi commessi dai loro partner o familiari. In 2.402 casi la polizia ha richiesto ordini di protezione per assistere le vittime. Le ONG hanno segnalato alti livelli di violenza di genere, compresa la violenza domestica. Il Ministero della salute e della protezione sociale ha riferito a ottobre che c'erano un totale di 87 casi di violenza domestica che ricevevano servizi presso il Centro nazionale di accoglienza per la violenza domestica. Il ministero della Salute e della protezione sociale ha riferito che, a partire da gennaio, le vittime di violenza domestica che avevano ricevuto ordini di protezione hanno ricevuto una maggiore assistenza economica da parte del governo. La legge proibisce le molestie sessuali, ma, secondo il rapporto, i funzionari raramente applicano queste leggi. Il commissario per la protezione dalla discriminazione generalmente gestiva i casi di molestie sessuali e poteva imporre multe. La polizia ha segnalato, fino a settembre, 33 casi di molestie sessuali. Non ci sono state segnalazioni di aborto forzato o sterilizzazione involontaria da parte delle autorità governative. La legge prevede lo stesso status giuridico e gli stessi diritti per le donne e per gli uomini. Le donne, tuttavia, erano sottorappresentate in molti campi ai livelli più alti. La legge impone la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, anche se molti datori di lavoro privati non hanno pienamente attuato questa disposizione. In molte comunità, le donne hanno subito discriminazioni sociali basate su norme sociali tradizionali che subordinano le donne agli uomini. Il 29 ottobre 2022, ha annunciato che i comuni di CP_9 TI e SH hanno lanciato piani d'azione locali per l'uguaglianza di genere. inoltre riferito che, sino a quel CP_9 momento, quattordici comuni in Albania avevano firmato la Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale e che 12 di questi avevano preparato un piano d'azione per la parità di genere.
6.9 Tratta: Secondo alcune organizzazioni, l'Albania è significativamente colpita dalla tratta di esseri umani. Il paese è riconosciuto come una delle principali fonti di tratta degli esseri umani, con albanesi per lo più trafficati in Italia, Grecia, Regno
7 Unito, Svezia, Germania e Svizzera, spesso attraverso reti criminali organizzate. Nel frattempo, il traffico domestico è stato un fenomeno significativo per circa due decenni, con la maggior parte delle vittime tra i bambini e tra i giovani. Anche secondo un rapporto della Commissione Europea dell'ottobre 2022, donne e bambini albanesi sono oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, lavoro forzato e sfruttamento criminale nei paesi vicini e negli Stati membri dell'UE. Vi sono indicazioni di un aumento del traffico di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuali e accattonaggio in Albania. I bambini collocati in istituti, i bambini rom e quelli delle comunità egiziane sono particolarmente vulnerabili alla tratta. La tratta sessuale e la tratta per lavoro sono criminalizzati dal codice penale agli articoli 110, lettera a) e 128, lettera b) e prescrivono pene che vanno dagli 8 ai 15 anni di reclusione per un reato di tratta che coinvolge una vittima adulta e da 10 a 20 anni di reclusione per un reato che coinvolge un bambino. Secondo il Rapporto annuale sulla tratta di persone del Dipartimento degli Stati Uniti che prende in esame il periodo aprile 2021-marzo 2022, il governo albanese non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta, ma sta compiendo sforzi significativi per farlo. Il governo ha dimostrato sforzi complessivamente crescenti rispetto al precedente periodo di riferimento, considerando l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla sua capacità di lotta alla tratta. Questi sforzi includevano l'indagine su più casi e il perseguimento e la condanna di un numero significativamente maggiore di trafficanti. Il governo ha identificato più vittime e aumentato le risorse per i rifugi gestiti dalle ONG. Il governo ha adottato il Piano d'azione nazionale (PAN) 2021-2023 e gli ha assegnato risorse. Tuttavia, il governo non ha soddisfatto gli standard minimi in diverse aree chiave. La complicità ufficiale nei reati di tratta ha continuato a destare preoccupazione, con il governo che non ha segnalato procedimenti giudiziari o condanne di funzionari nonostante le gravi accuse. Il governo ha continuato a implementare in modo incoerente gli sforzi di screening per le popolazioni vulnerabili - in particolare migranti privi di documenti, richiedenti asilo, comunità rom e balcanico-egiziane e bambini - e le unità mobili di identificazione delle vittime (MIU) sono rimaste sotto finanziate e con personale insufficiente nonostante l'identificazione della maggior parte delle vittime ogni anno. Il governo non disponeva di risorse per l'assistenza a lungo termine, l'occupazione e altri sforzi di reintegrazione per i sopravvissuti e la hotline gestita dal governo ha continuato a non funzionare. I tribunali, ad esempio, hanno condannato 11 trafficanti, un aumento significativo rispetto a nessuna condanna avvenuta nel 2020, tutti i trafficanti sono stati condannati per traffico di bambini. Secondo lo stesso rapporto, nel periodo di riferimento, il governo ha aumentato gli sforzi per la protezione delle vittime. Il governo e le ONG hanno identificato 154 vittime potenziali e 5 vittime ufficiali, rispetto alle 81 vittime potenziali e alle 5 vittime ufficiali del 2020. Secondo il già citato rapporto della Commissione Europea dell'ottobre 2022, il numero delle vittime di tratta di origine albanese è notevolmente diminuito nel periodo 2020-2021 ed il meccanismo nazionale di riferimento per le vittime e per le potenziali vittime è rimasto funzionante. L'assistenza è stata fornita in tutti i casi. Nel 2021 sono state assistite 159 vittime identificate o potenziali, rispetto alle 86 del 2020. Secondo il rapporto, tuttavia, gli sforzi contro la tratta dovrebbero aumentare, in particolare rafforzando il sistema di protezione dei minori. Il reinserimento rimane difficile perché i servizi dello Stato sono insufficienti. Gli sforzi di prevenzione dovrebbero essere intensificati sviluppando apposite campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità a rischio di tratta degli esseri umani. Il numero verde 116 006 per le vittime di tratta dovrebbe essere reso funzionale. Il miglioramento del quadro legislativo per le vittime, compresi gli emendamenti al Codice di procedura penale, deve ancora essere implementato. La polizia, i pubblici ministeri e i giudici dovrebbero ricevere una formazione specifica su questi cambiamenti e sui diritti delle vittime. L'identificazione delle potenziali vittime rimane insufficiente, anche tra i migranti vulnerabili che entrano in Albania. L'attuazione del Piano d'azione nazionale dovrebbe essere sostenuta da finanziamenti adeguati ed i rifugi gestiti dalle Organizzazioni non Governative sono sottofinanziati. Inoltre, le indagini e le azioni penali incentrate sulle vittime non sono condotte in modo coerente.
6.10 Diritti delle persone LBGTQI+: Non esistono leggi che criminalizzano le relazioni omosessuali consensuali o la condotta sessuale e la legge vieta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, anche sul lavoro. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione dei diritti umani nel 2021, le persone LGBTI sono oggetto di discriminazioni e Controparte_3 vessazioni. Ad agosto 2021, il commissario per la protezione dalla discriminazione aveva ricevuto sette casi di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o entrambi. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani nel 2022 del Dipartimento di Stato USA, l'applicazione delle leggi a tutela delle discriminazioni era generalmente debole. L'ONG RE, citata nel rapporto, ha riferito che le persone LGBTQI+ non hanno denunciato violenze alla polizia o al commissario per la protezione dalla discriminazione per la paura di essere scoperti, per la mancanza di fiducia nelle istituzioni e per paura per la propria incolumità. I rapporti hanno indicato che le persone LGBTQI+ hanno continuato a chiedere asilo nei paesi dell'UE. Secondo il rapporto annuale di sulla situazione nel 2022 la violenza contro le persone LGBTI è persistita. Controparte_3 Le persone LGBTI sono rima nazioni e vessazioni. A maggio, un uomo transgender è stato aggredito fisicamente da un gruppo per strada a causa della sua identità di genere. Secondo un rapporto della Commissione Europea del 2022 nella società albanese la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e le persone queer (LGBTIQ) è ancora molto diffuse, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla giustizia, al lavoro e all'alloggio. I membri della comunità LGBTIQ continuano a sperimentare aggressioni fisiche e incitamento all'odio, in particolare nei social media.
6.11 Discriminazione sistemica razziale o etnica: La legge prevede lo status di minoranza ufficiale per nove minoranze nazionali senza distinzione tra gruppi nazionali ed etnolinguistici. Il governo ha definito minoranze nazionali greci, ON, NI (valacchi), rom, BA, montenegrini, bosniaci, serbi e bulgari. La legge prevede l'istruzione nelle lingue minoritarie e il doppio uso della lingua ufficiale per le unità amministrative locali in cui tradizionalmente risiedono le minoranze o in cui un gruppo minoritario comprende almeno il 20% della popolazione totale. Secondo il rapporto annuale sui diritti umani del Dipartimento di Stato USA, il governo ha generalmente applicato queste disposizioni in modo efficace. Secondo il rapporto, tuttavia, nel 2022 ci sono state accuse di discriminazione nei confronti di membri delle comunità rom e balcanico-egiziane, anche in materia di alloggi, occupazione, assistenza sanitaria e istruzione. Membri delle etnie rom e BA inoltre non avevano una registrazione formale nelle comunità in cui risiedevano, spesso per carenza di mezzi finanziari o delle informazioni necessarie per registrarsi. Ad agosto, il commissario per la protezione dalla discriminazione ha ricevuto 17 denunce di discriminazione per motivi di razza ed etnia, pronunciandosi a favore del denunciante in cinque casi. Secondo il rapporto di sulla situazione dei diritti umani nel 2022 i rom e gli egiziani sono stati oggetto di discriminazione e Controparte_3 8 di sicurezza dell'area geografica da cui lo stesso ha dichiarato di provenire ovvero relativamente ad una sua condizione personale (quale individuo o parte di un gruppo sociale) posto che lo stesso ha dichiarato di aver lasciato l'Albania quando aveva sedici anni per allontanarsi, insieme alla famiglia, dalla difficile situazione derivante dai debiti in precedenza contratti dal padre che li abbandonava;
l'insistenza dei creditori e la sua qualità di primogenito maschio avrebbero spinto il richiedente a temere per la propria incolumità tanto da espatriare e intraprendere il viaggio migratorio. Di conseguenza la motivazione è di natura prettamente privata e quindi priva dei requisiti oggettivi e/o soggettivi rispondenti alla normativa richiamata tanto che, in tale sede, non residua ulteriore margine istruttorio.
3. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di segregazione nell'istruzione. A maggio 2022, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che i diritti di sei famiglie rom ed egiziane erano stati violati quando i loro figli avevano subito discriminazione e segregazione indirette nella scuola elementare Naim Frashëri, a Korçë. Il governo albanese ha stilato un Piano per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di rom ed egiziani 2021–2025.
Principali testi di riferimento: AI – International (Author): International Report 2021/22; The State of the CP_3 CP_3 World's Human Rights;
Albania 20 ch 2022 https://www. n/document/2070236.html (data ultimo accesso 28.04.2023), AI – (Autore) : Report 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel Controparte_3 Controparte_3 mondo;
Albania 2 tps://www 2089405.html (data ultimo accesso 28.04.2023),
BTI 2022 Country Report Albania, 23 February 2022 Parte_12 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069712/country_report_2022_ALB.pdf (data ultimo accesso 28.04.2023), Central Intelligence Agency (CIA), World Factbook, Albania, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/albania/summaries (data ultimo accesso 28.04.2023), European Commission: Albania 2022 Report [SWD(2022) 332 final], 12 October 2022 CP https://www et/en/file/local/2082842/Albania+Report+2022.pdf (data ultimo accesso 28.04.2023), Freedom House : Freedom in orld 2022 - Albania, 24 febbraio 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2074470.html (data ultimo accesso 28.04.2023), UNICEF, Survey on knowledge, attitudes and practices of youth regarding human trafficking in four regions of Albania, settembre 2022, https://www.unicef.org/albania/media/5441/file/KAP%20Survey%20Second%20Wav%204%20Regions.pdf (data ultimo accesso 28.04.2023), USDOS – US Department of State : 2021 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071131.html (data ultimo accesso 28.04.2023) , Department of State CP_11 : 2022 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 20 marzo 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089105.html (data ultimo accesso 28.04.2023), Department of State : 2022 Trafficking in Persons Report: Albania, 29 July CP_11 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2077595.html
Aggiornamento 2024/2025: USDOS - Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor - 2023 Country Reports on Human Rights Practices – Albania, data pubblicazione 23.04.2024, integralmente disponibile al link: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/ ; UK Home Office – data pubblicazione febbraio 2025 integralmente disponibile al link: CP https://www et/en/file/local/2121965/ALB+CPIN+Actors+of+Protection.pdf ;
9 strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie la , nel provvedimento impugnato, esponeva che Controparte_1
“(…) in caso di rientro in Albania, il richiedente dichiara di temere per la propria incolumità a causa della situazione debitoria del padre;
al netto dell'eventuale credibilità di quanto dichiarato, il richiedente ha narrato una storia attinente ad una vicenda di natura privata, concernente il diritto comune e rientrante nella giustizia ordinaria;
alla luce delle informazioni fornite dal richiedente la protezione internazionale durante l'audizione personale, non sussistono elementi che possano configurarsi come timore di persecuzione per uno dei motivi di cui all'art. 1, A), 2 della Convenzione di Ginevra, non potendosi dunque pervenire al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi di tale disposizione;
per le stesse considerazioni di cui sopra, gli accadimenti riferiti non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria a favore dell'interessato, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di “danno grave” nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b), D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine, né che sia ipotizzabile la possibilità del verificarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007. Infatti, per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007 è necessaria l'esistenza di indici specifici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione in Albania (…); tenuto conto della nota N. Prot. 001998 del 28/03/2024 della Questura di Pesaro e Urbino e dei negativi riferimenti in essa segnalati a carico dell'istante; tenuto conto che il richiedente risulta essere destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di in data 13/01/2023; non emergono elementi sussumibili nella Per_3 fattispecie di cui all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 come modificato dal DL 113/2018 convertito con la L. 132/2018; (…)” e, sulla base di tale motivazione, decideva di non accogliere la domanda per manifesta infondatezza della stessa. Il Tribunale, rilevata alcune criticità, fissava udienza di trattazione scritta in 05.03.2025 differita a quella del 26.03.2025 stante la frammentarietà della documentazione versata agli atti;
in data 28.02.2025 e 26.03.2025 la difesa depositava nota con cui comunicava l'irreperibilità del ricorrente e documentava i tentativi di mettere lo stesso a conoscenza della data di udienza cui l'istante non compariva. Valutando gli elementi emersi nel corso del presente procedimento alla luce della disciplina della credibilità del richiedente asilo il Collegio ritiene di condividere il giudizio espresso dall'organo amministrativo nella misura in cui il ricorrente ha riferito di aver lasciato il suo Paese per allontanarsi da una complessa situazione economica dovuta ai debiti contratti nel tempo dal padre che abbandonava, di fatto, la famiglia;
il richiedente riferiva di tali difficoltà e del timore maturato di divenire vittima di ritorsioni da parte dei creditori in quanto primogenito maschio;
per tale motivo, lo stesso lasciava l'Albania e iniziava il viaggio migratorio. La motivazione addotta, di tipo prettamente economico e a carattere privato, non presenta alcun elemento oggettivo e/o soggettivo nel senso delle previsioni in materia non
10 potendosi, in alcun modo, rappresentare la ricorrenza di un rischio attuale e qualificato in capo all'istante nell'ipotesi di rimpatrio. In definitiva, quindi, gli elementi sin qui esaminati e valutati alla stregua delle regole di giudizio di cui all'art. 3, D. Lgs. 251/2007 portano il Collegio a far proprio il giudizio espresso dalla posto alla base del provvedimento impugnato nel Controparte_1 senso della eventuale credibilità delle ragioni dell'espatrio, ma in ogni irrilevanza delle stesse ai fini delle protezioni maggiori di cui si tratterà in relazione al caso dell'odierno ricorrente.
4. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
4.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale.5 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di 11 In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori. Si noti poi che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, ha implementato nell'ordinamento nazionale la c.d. internal flight alternative prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possa eventualmente spostarsi in un'altra parte del Paese dove non avrebbe timore di pericoli.
4.2 Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale risulta formalizzata in data 26.03.2024 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).
12 Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi. La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e
13 giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto,
14 del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio in merito alla condizione di integrazione maturata nel nostro Paese, nonché a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve premettersi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
c) dalle informazioni contenute nell'atto introduttivo, la famiglia di origine del richiedente vive in Albania;
d) in occasione dell'udienza 26.03.2025 il ricorrente non compariva;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
Alla luce dei documenti agli atti e delle considerazioni sin qui svolte non risulta delineato il diritto del ricorrente a vedere tutelati i diritti maturati in territorio nazionale (es. diritto al lavoro, sistemazione alloggiativa, rapporti personali e professionali) data l'assoluta mancanza di documentazione in tal senso, la mancata comparizione in occasione dell'udienza del 26.03.2025 e la probabilità che lo stesso non sia neppure più in territorio nazionale, posto che il legale in data 28.02.2025 e 24.03.2025 ha depositato nota in cui ha dato atto dell'irreperibilità dell'odierno istante dal mese di maggio 2024 Il ricorso, pertanto, non merita l'accoglimento.
5. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, non va emessa alcuna pronuncia in quanto tanto nell'ipotesi di mancata costituzione del resistente vittorioso esso non ha CP_4 diritto alla rifusione poiché “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esistenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento o l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale,
15 non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (ex multis Cass. Sez. 2, sent. 19.08.2011 n. 17432), quanto nel caso di eventuale costituzione va evidenziato che la sta in CP_1 giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della con la CP_1 conseguenza che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Sez. 1, sent. 02.09.2014 n. 17674 conforme a sent. 02.09.2005 n. 17708 in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio). Pertanto, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla riconoscimento internazionale presso la Controparte_1 Controparte_1
Prefettura di nonché al Pubblico Ministero in sede;
CP_1 riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.