TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.12.2025
Causa n. 1452/2025
Compare per la parte ricorrente, personalmente, l'avv. Parte_1
AL ON il quale da atto di avere depositato prova della notifica, da cui risulta che il sig. ha ritirato la copia del ricorso e del CP_1 pedissequo decreto di fissazione d'udienza il 15/09/2025, nonché copia delle contabili di avvenuto pagamento dell'importo in sorte capitale di €
2.329,16 che il sig. ha eseguito in favore di Parte_2 CP_2 il 07/10/2025 (per l'importo di € 2.000,00) ed il 09/10/2025 (per
[...]
l'importo di € 329,16).Nient'altro risulta versato. Chiede pertanto la cessazione della materia del contendere con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica ex art. 149 c.p.c. a Pt_2
effettuata dalla ricorrente il 9.9.2025 (data di consegna del plico
[...] all'Ufficiale Giudiziario) -15.9.2025 (data di ritiro del plico in giacenza da parte del destinatario, come da cartolina depositata il 29.10.2025) ne dichiara la contumacia.
Il procuratore della parte discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AL Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AL Gasparini, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1452 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 25/07/2025
avente ad oggetto: retribuzione/ripetizione indebito da
(C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1
rappresentate p.t., con il patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(CONTUMACE)
Motivi della decisione
1.La sociale ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento Controparte_3
delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per le motivazioni tutte superiormente esposte, condannarsi il sig. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € Parte_2
2.329,16 ed oltre interessi legali dal 29/11/2024 ovvero dalla diversa data che verrà ritenuta
di giustizia. In ogni caso: spese e competenze professionali per la svolta attività difensiva interamente rifusi ed oltre CPA 4%, 15% ed IVA se dovuta”. CP_4
2.Il resistente a cui sono stati notificati regolarmente il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito è pertanto è stato dichiarato contumace.
1 3. All'udienza del 16.12.2025, il Giudice sentita la difesa della ricorrente, ritenuta la causa di natura documentale, ha invitato la stessa a precisare le conclusioni e si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. E' stato documentato (lettera di assunzione, doc. 1 e modulo Unilav dimissioni, doc. 2) che tra e con sede a Pastrengo (VR) è intercorso Parte_2 Parte_3
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con data di inizio 27.8.2022 e cessazione per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1.11.2024. Il ricorrente era stato assunto come autista soccorritore, con inquadramento al livello C1 del CCNL ANPAS.
All'esito delle dimissioni veniva elaborato dalla società l'ultimo prospetto paga relativo alla mensilità di ottobre 2024, contenente tutte le spettanze ed emolumenti maturati dal lavoratore il cui importo netto è pari ad Euro 2.329,16, pari ad un totale competenze lordo di Euro
4.714,43 (doc. 3).
5. E'stato altresì documentato che, evidentemente a causa di un errore nell'esecuzione dei pagamenti, in assenza di altre circostanze rilevanti (che il lavoratore scegliendo di non costituirsi ha omesso di dedurre), la datrice di lavoro ha pagato due volte al il predetto CP_1
importo e ciò con un primo bonifico bancario del 28/11/2024 (di € 2.329,16) con causale e con un secondo bonifico del Parte_4
29/11/2024, sempre di € 2.329,16 con causale “ Parte_5
(estratto conto bancario, doc. 04).
[...]
6. La società ricorrente ha dedotto altresì di essersi accorta dell'errore all'esito di un esame della contabilità da parte del proprio commercialista e così, non appena riscontrato l'indebito pagamento, di avere sollecitato il lavoratore alla restituzione dell'importo erroneamente versato in eccedenza, anche a mezzo raccomandata (30.6.2025-9.7.2025, doc. 5), senza ricevere alcun riscontro.
7. Come documentato all'udienza del 16.12.2025 infine la società ha dato atto che solo dopo la notifica del ricorso, perfezionatasi il 15.9.2025, l'odierno resistente ha restituito le somme
2 percepite indebitamente per mezzo di due bonifici in favore di effettuati il Controparte_2
07/10/2025 (per l'importo di € 2.000,00) ed il 09/10/2025 (per l'importo di € 329,16).
8. Sulla base delle circostanze di fatto dedotte e documentate deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata la parte soddisfatta del proprio credito e non vantando alcuna ulteriore pretesa se non quella relativa alle spese legali, come confermato in sede di discussione.
Poiché il pagamento del dovuto è avvenuto solo dopo l'insaturazione del giudizio deve procedersi alla liquidazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, che impone al giudice la verifica della fondatezza della pretesa della parte.
L'art. 2033 cod. civ. dispone che: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal
giorno della domanda”. Tale principio generale trova applicazione anche alle somme nette versate sine titulo sia nell'ambito del settore privato sia nell'ambito del settore pubblico. Nel
caso di specie, l'accredito di un doppio bonifico, peraltro a distanza di un solo giorno l'uno dall'altro e per un importo del tutto identico, risultante dall'ultima busta paga, nonché il silenzio del lavoratore alle richieste formulate in sede stragiudiziale e il pagamento da parte del resistente dell'intera somma versata in pendenza del presente giudizio, inducono a ritenere fondata la richiesta della società.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano in dispositivo, considerata la natura (lavoro) ed il valore della controversia (scaglione1100-5200), considerata l'attività
difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, senza istruttoria), applicate le riduzioni massime previste a fronte della contumacia del resistente e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. I compensi devono essere maggiorati nel limite del 15%, in considerazione del numero limitato degli allegati, stante l'inserimento di link ipertestuali nel ricorso ai documenti allegati che ne agevolano la consultazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_2
ricorrente che liquida in Euro 1.030,00 per Parte_3
compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 49,00 per CU.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. AL Gasparini
4
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.12.2025
Causa n. 1452/2025
Compare per la parte ricorrente, personalmente, l'avv. Parte_1
AL ON il quale da atto di avere depositato prova della notifica, da cui risulta che il sig. ha ritirato la copia del ricorso e del CP_1 pedissequo decreto di fissazione d'udienza il 15/09/2025, nonché copia delle contabili di avvenuto pagamento dell'importo in sorte capitale di €
2.329,16 che il sig. ha eseguito in favore di Parte_2 CP_2 il 07/10/2025 (per l'importo di € 2.000,00) ed il 09/10/2025 (per
[...]
l'importo di € 329,16).Nient'altro risulta versato. Chiede pertanto la cessazione della materia del contendere con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice verificata la regolarità della notifica ex art. 149 c.p.c. a Pt_2
effettuata dalla ricorrente il 9.9.2025 (data di consegna del plico
[...] all'Ufficiale Giudiziario) -15.9.2025 (data di ritiro del plico in giacenza da parte del destinatario, come da cartolina depositata il 29.10.2025) ne dichiara la contumacia.
Il procuratore della parte discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AL Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AL Gasparini, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1452 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 25/07/2025
avente ad oggetto: retribuzione/ripetizione indebito da
(C.F. ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1
rappresentate p.t., con il patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(CONTUMACE)
Motivi della decisione
1.La sociale ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento Controparte_3
delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per le motivazioni tutte superiormente esposte, condannarsi il sig. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € Parte_2
2.329,16 ed oltre interessi legali dal 29/11/2024 ovvero dalla diversa data che verrà ritenuta
di giustizia. In ogni caso: spese e competenze professionali per la svolta attività difensiva interamente rifusi ed oltre CPA 4%, 15% ed IVA se dovuta”. CP_4
2.Il resistente a cui sono stati notificati regolarmente il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito è pertanto è stato dichiarato contumace.
1 3. All'udienza del 16.12.2025, il Giudice sentita la difesa della ricorrente, ritenuta la causa di natura documentale, ha invitato la stessa a precisare le conclusioni e si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. E' stato documentato (lettera di assunzione, doc. 1 e modulo Unilav dimissioni, doc. 2) che tra e con sede a Pastrengo (VR) è intercorso Parte_2 Parte_3
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con data di inizio 27.8.2022 e cessazione per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1.11.2024. Il ricorrente era stato assunto come autista soccorritore, con inquadramento al livello C1 del CCNL ANPAS.
All'esito delle dimissioni veniva elaborato dalla società l'ultimo prospetto paga relativo alla mensilità di ottobre 2024, contenente tutte le spettanze ed emolumenti maturati dal lavoratore il cui importo netto è pari ad Euro 2.329,16, pari ad un totale competenze lordo di Euro
4.714,43 (doc. 3).
5. E'stato altresì documentato che, evidentemente a causa di un errore nell'esecuzione dei pagamenti, in assenza di altre circostanze rilevanti (che il lavoratore scegliendo di non costituirsi ha omesso di dedurre), la datrice di lavoro ha pagato due volte al il predetto CP_1
importo e ciò con un primo bonifico bancario del 28/11/2024 (di € 2.329,16) con causale e con un secondo bonifico del Parte_4
29/11/2024, sempre di € 2.329,16 con causale “ Parte_5
(estratto conto bancario, doc. 04).
[...]
6. La società ricorrente ha dedotto altresì di essersi accorta dell'errore all'esito di un esame della contabilità da parte del proprio commercialista e così, non appena riscontrato l'indebito pagamento, di avere sollecitato il lavoratore alla restituzione dell'importo erroneamente versato in eccedenza, anche a mezzo raccomandata (30.6.2025-9.7.2025, doc. 5), senza ricevere alcun riscontro.
7. Come documentato all'udienza del 16.12.2025 infine la società ha dato atto che solo dopo la notifica del ricorso, perfezionatasi il 15.9.2025, l'odierno resistente ha restituito le somme
2 percepite indebitamente per mezzo di due bonifici in favore di effettuati il Controparte_2
07/10/2025 (per l'importo di € 2.000,00) ed il 09/10/2025 (per l'importo di € 329,16).
8. Sulla base delle circostanze di fatto dedotte e documentate deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata la parte soddisfatta del proprio credito e non vantando alcuna ulteriore pretesa se non quella relativa alle spese legali, come confermato in sede di discussione.
Poiché il pagamento del dovuto è avvenuto solo dopo l'insaturazione del giudizio deve procedersi alla liquidazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, che impone al giudice la verifica della fondatezza della pretesa della parte.
L'art. 2033 cod. civ. dispone che: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal
giorno della domanda”. Tale principio generale trova applicazione anche alle somme nette versate sine titulo sia nell'ambito del settore privato sia nell'ambito del settore pubblico. Nel
caso di specie, l'accredito di un doppio bonifico, peraltro a distanza di un solo giorno l'uno dall'altro e per un importo del tutto identico, risultante dall'ultima busta paga, nonché il silenzio del lavoratore alle richieste formulate in sede stragiudiziale e il pagamento da parte del resistente dell'intera somma versata in pendenza del presente giudizio, inducono a ritenere fondata la richiesta della società.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano in dispositivo, considerata la natura (lavoro) ed il valore della controversia (scaglione1100-5200), considerata l'attività
difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, senza istruttoria), applicate le riduzioni massime previste a fronte della contumacia del resistente e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. I compensi devono essere maggiorati nel limite del 15%, in considerazione del numero limitato degli allegati, stante l'inserimento di link ipertestuali nel ricorso ai documenti allegati che ne agevolano la consultazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_2
ricorrente che liquida in Euro 1.030,00 per Parte_3
compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 49,00 per CU.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. AL Gasparini
4