Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025
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Sentenza 21 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2025, riguarda l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà di una sentenza del Tribunale di Milano. L'appellante ha richiesto la sospensione, sostenendo l'esistenza di un danno imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, mentre l'appellata si è opposta, contestando le pretese dell'altra parte.

Il giudice ha esaminato i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c., che richiede la sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora. Nella sua analisi, il Collegio ha ritenuto che non sussistessero né il fumus, poiché non sono state riscontrate incongruenze nella motivazione della sentenza impugnata, né il periculum, in quanto l'appellante non ha fornito prove concrete del danno subito. Inoltre, è stato evidenziato che il pignoramento riguardava solo una parte della somma liquidata e che l'appellante non ha dimostrato l'impossibilità di svolgere la propria attività commerciale. Infine, la Corte ha sottolineato la solvibilità della società appellante, escludendo il rischio di irreparabilità del danno. Pertanto, l'istanza è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero :
    Data del deposito : 21 febbraio 2025

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