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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3441-1/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio composto da
Presidente Dott. Roberto Aponte
Consigliere dott.ssa Silvia Maria Russo
Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Del Corvo
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica in data 18.2.2025 sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 10573/2024, emessa dal Tribunale di
Milano in data 6.12.2024;
proposta da
con l'Avv. Gerardo Coralluzzo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Matteo Majocchi; Controparte_1
APPELLATA
premesso che il procuratore dell'appellante ha insistito, in udienza, nella richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e che il procuratore dell'appellata si è opposto;
letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2022, prevede che il giudice dell'impugnazione possa sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche laddove ricorra uno solo dei due presupposti – fumus boni iuris e periculum in mora – ivi indicati;
ritenuto che
nel caso di specie non ricorre nessuno dei due presupposti previsti dalla norma richiamata;
che in particolare, quanto al presupposto del fumus e avuto riguardo ai motivi di impugnazione formulati in questa sede di delibazione sommaria non si riscontrano evidenti Parte_1 incongruenze, sotto il profilo logico e giuridico, nella motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata;
che, inoltre, nel caso in esame l'appellante non ha offerto concreti elementi probatori a sostegno dell'ulteriore necessario presupposto dell'inibitoria rappresentato dal periculum in mora e del presunto danno, definito “imminente ed irreparabile”, che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza di primo grado, esecuzione che, in virtù della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c., è la naturale conseguenza della pronuncia di tale sentenza. Sotto tale profilo, va peraltro evidenziato che il pignoramento notificato da parte appellata non ha ad oggetto tutta la somma liquidata dal Tribunale
(pari ad euro 126.200,16, comprensivi della domanda riconvenzionale), bensì la sola somma oggetto del decreto ingiuntivo, pari al minor importo di euro 26.600,73, e che, a fronte di ciò, la Parte_1 si limita ad affermare l'impossibilità di svolgere regolarmente la propria attività commerciale a fronte di un presunto blocco del conto corrente di cui però non fornisce alcuna prova documentale (al contrario, dalla documentazione prodotta in udienza dall'appellata si evince che la dichiarazione resa dal terzo è stata negativa).
Occorre infine evidenziare che è pacificamente una società solvibile, dovendo pertanto CP_1 escludersi che, nell'eventuale ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, l'appellante non possa ripetere quanto nelle more corrisposto all'appellata;
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c.,
RIGETTA l'istanza.
Manda alla cancelleria per gli avvisi.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Il Consigliere relatore Dott. Roberto Aponte
Dott.ssa Alessandra Del Corvo
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio composto da
Presidente Dott. Roberto Aponte
Consigliere dott.ssa Silvia Maria Russo
Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Del Corvo
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica in data 18.2.2025 sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 10573/2024, emessa dal Tribunale di
Milano in data 6.12.2024;
proposta da
con l'Avv. Gerardo Coralluzzo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. Matteo Majocchi; Controparte_1
APPELLATA
premesso che il procuratore dell'appellante ha insistito, in udienza, nella richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e che il procuratore dell'appellata si è opposto;
letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2022, prevede che il giudice dell'impugnazione possa sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche laddove ricorra uno solo dei due presupposti – fumus boni iuris e periculum in mora – ivi indicati;
ritenuto che
nel caso di specie non ricorre nessuno dei due presupposti previsti dalla norma richiamata;
che in particolare, quanto al presupposto del fumus e avuto riguardo ai motivi di impugnazione formulati in questa sede di delibazione sommaria non si riscontrano evidenti Parte_1 incongruenze, sotto il profilo logico e giuridico, nella motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata;
che, inoltre, nel caso in esame l'appellante non ha offerto concreti elementi probatori a sostegno dell'ulteriore necessario presupposto dell'inibitoria rappresentato dal periculum in mora e del presunto danno, definito “imminente ed irreparabile”, che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza di primo grado, esecuzione che, in virtù della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c., è la naturale conseguenza della pronuncia di tale sentenza. Sotto tale profilo, va peraltro evidenziato che il pignoramento notificato da parte appellata non ha ad oggetto tutta la somma liquidata dal Tribunale
(pari ad euro 126.200,16, comprensivi della domanda riconvenzionale), bensì la sola somma oggetto del decreto ingiuntivo, pari al minor importo di euro 26.600,73, e che, a fronte di ciò, la Parte_1 si limita ad affermare l'impossibilità di svolgere regolarmente la propria attività commerciale a fronte di un presunto blocco del conto corrente di cui però non fornisce alcuna prova documentale (al contrario, dalla documentazione prodotta in udienza dall'appellata si evince che la dichiarazione resa dal terzo è stata negativa).
Occorre infine evidenziare che è pacificamente una società solvibile, dovendo pertanto CP_1 escludersi che, nell'eventuale ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, l'appellante non possa ripetere quanto nelle more corrisposto all'appellata;
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c.,
RIGETTA l'istanza.
Manda alla cancelleria per gli avvisi.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Il Consigliere relatore Dott. Roberto Aponte
Dott.ssa Alessandra Del Corvo