Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2025, proposto da
DR RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Teresa Viggiano e Agostino Di Febbraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza nr. 244/2024 emessa il 13/01/2024 dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, G.L. dott.ssa
Manuela Fontana, all’esito del procedimento recante R.G. n. 3198/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AN RI UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha premesso che:
- con la sentenza n. 244/2024 azionata, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, ha ritenuto fondata la sua domanda, proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e accolto il suo ricorso nei seguenti termini:
“ 1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, dell'effettivo servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato, valutandolo alla stregua e nella stessa misura del servizio di ruolo, e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a collocare la ricorrente, a far data dal 01.09.2006, nella fascia stipendiale 3-8 anni con anzianità di servizio di ANNI 6 MESI 1 GIORNI 2 ANNI 6 MESI 1 GIORNI 2;
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 3.963,46, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione al saldo;
3) Compensa le spese di lite per la metà e condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi .”
- la predetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione del 10 giugno 2025, ed è stata, altresì, direttamente notificata alla parte soccombente, munita di formula esecutiva, in data 18 dicembre 2024;
- l’Amministrazione scolastica resistente non ha prestato ottemperanza alla predetta sentenza e non ha adottato alcun atto di propria competenza idoneo ad assicurare piena ottemperanza alla pronuncia giudiziaria.
Ha per questo chiesto la determinazione delle modalità esecutive ex art. 114 comma IV, la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 lett. d) c.p.a., e la fissazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art.114 lett. e) c.p.a.
2. - In data 9 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta.
In data 16 febbraio 2026 la ricorrente ha ribadito le ragioni addotte a fondamento del ricorso chiedendone l’accoglimento.
3. - All’udienza camerale del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
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4. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va rilevato, infatti, come già chiarito da questo Tribunale (sez. VII, sent. 5696 del 3.09.2021), che:
- il titolo esecutivo per il quale si chiede l’ottemperanza è astrattamente idoneo all’ammissibilità del detto giudizio, trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che dà facoltà alla parte interessata di richiedere “ l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”, ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, sentenza 5 luglio 2017, n. 1117; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, sentenza 10 aprile 2015, n. 654);
- trattandosi di dare attuazione alla pronuncia del Giudice del Lavoro, rimasta senza esito, e costituendo quest’ultima una statuizione giudiziale precisa e determinata, l’intervento in sede di ottemperanza del giudice amministrativo (pur nei limiti dell’uso di “ poteri sostitutivi di stretta esecuzione ” cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, sentenza 6 marzo 2014, n. 1372 e T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, sentenza 9 febbraio 2012, n. 50) non è impedito dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 2 febbraio 2009, n. 561; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, sentenza 5 giugno 2009, n. 3117), posto che non implica alcun sindacato del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 15 febbraio 2008, n. 93);
- invero, come pacificamente ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza, deve ammettersi, in tema di rapporti di lavoro, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio “recupero” del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell’amministrazione del datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo darle attuazione, analogamente a quanto avviene per l’ottemperanza delle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 24 maggio 2018, n. 1922; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 2 maggio 2014, n. 190, e sentenza 4 ottobre 2004, n. 751).
4.1. - Nel caso in esame, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (come da certificazione in atti datata), alla notifica del titolo in forma esecutiva (effettuata in data il nei confronti del Ministero intimato), e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014).
5. - Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con consequenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione (tenuto anche conto delle conseguenze ad essa riconducibili in termini anzianità di servizio e spettanze stipendiali) di quanto disposto dal Tribunale di Napoli in favore della ricorrente dalla sentenza n. 244/2024, rimasta ineseguita: specificamente, la ricostruzione della carriera andrà fatta secondo quanto indicato sentenza, con applicazione delle relative conseguenze.
6. - Si ritiene, inoltre, di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli. Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inadempiente e vengono, sin d’ora, liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo, che il Commissario ad acta potrà esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
7. Per quanto riguarda, poi, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’astreinte per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, la stessa può essere accolta, per cui va disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito corrisponda alla ricorrente la somma di € 300,00 per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato in parola, a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione di quanto disposto con la presente sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento, o, in alternativa, qualora antecedente a quest’ultimo, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta). L’accoglimento della detta domanda risulta possibile non essendo la stessa manifestamente iniqua (una volta ricondotta nei limiti sopra indicati), né ostandovi altre ragioni impeditive.
8. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, si liquidano come da dispositivo.
A quest’ultimo riguardo, va precisato che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 244/2024, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega all’interno della Struttura, che provvederà come specificato in motivazione; determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza, e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei legali antistatari, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI UO, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI UO |
IL SEGRETARIO