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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2161/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. PAVANETTO LUCA elettivamente C.F._2 domiciliato in SAN DONA' DI PIAVE VIA AQUILEIA 9/A presso lo studio dell'avv. PAVANETTO
LUCA ATTORE/I contro
C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
) rappresentato e difeso dall'avv. FLOREANI RUDI e dall'avv. PETRUSSI STEFANO
[...] elettivamente domiciliato in P.ZZA TOMMASEO 2 TRIESTE presso lo studio dell'avv. FLOREANI RUDI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZITIELLO LUCA e dall'avv. Parte_3 P.IVA_2
MOCCI FRANCESCO elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 MILANO presso lo studio dell'avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTO/I
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. BOZZOLA
GIAMPIETRO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e al fine di sentirli
[...] Controparte_2 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, di aver sottoscritto con in Parte_4 qualità di subagente della società AN SA e AU pagina 1 di 9 AN & C. s.a.s. e successivamente di prodotto Controparte_1 assicurativo, con conseguente versamento dell'importo pattuito tramite assegno intestato a Parte_3
Hanno dedotto tuttavia di essere venuta a conoscenza nell'anno 2018 del coinvolgimento di nel procedimento penale per i Parte_4 reati di truffa e abusivismo finanziario e di avere conseguentemente appreso l'inesistenza delle polizze in essere in favore degli attori.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile, a vario titolo esplicati, a carico di tutti i convenuti per l'illecito riscontrato con conseguente fondatezza della domanda formulata.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando la propria responsabilità per mancato coinvolgimento della propria agenzia ai fatti di causa e in ogni caso per concorso di colpa della danneggiata. Hanno altresì chiesto in via preliminare la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio altresì evidenziando, a Parte_3 vario titolo, l'estraneità ai fatti di causa del proprio operato nonché il concorso di colpa della danneggiata e, in punto di regresso interno, chiedendo la condanna di per i fatti Parte_4 dedotti.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività CP_3 della polizza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Sul piano dell'an, deve, innanzitutto, ritenersi formata la prova del fatto illecito e della sua diretta ascrivibilità all'odierno convenuto, ai sensi del combinato disposto degli Parte_4 artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
pagina 2 di 9 Si rammenta, innanzitutto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
In tale ambito il giudice “è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (C. 1593/2017) fino a ritenere, ovviamente, pienamente utilizzabile nel giudizio civile, anche le statuizioni della pronuncia penale conclusiva dell'iter accusatorio.
In conseguenza di quanto sopra dedotto, sotto il profilo oggettivo, deve ritenersi formata la prova del fatto storico allegato, alla luce della stessa dichiarazione confessoria resa da nel Parte_4 corso del procedimento penale dallo stesso subito per truffa e abusivismo finanziario.
Dalla suddetta dichiarazione, infatti, è emerso che l'odierno convenuto, nella sua duplice veste di promotore finanziario di e di subagente della società convenuta, promotrice di CP_4 prodotti assicurativi a fronte della sottoscrizione Parte_3 di moduli di adesione a polizze assicurative e/o prodotti finanziari riconducibii, nella intestazione, ad e/o ad CP_4 PT
, ha incassato somme da numerosi clienti, tra cui
[...] Parte_1
, senza riversarle all'agenzia o all'intermediario e,
[...] conseguentemente, senza che venissero realmente acquisiti i prodotti finanziari/assicurativi promessi.
Tale dichiarazione, per quel che concerne il caso di specie, trova pieno riscontro nella stessa documentazione prodotta da parte attrice, attestante la sottoscrizione di modulo intestato a PT
per l'acquisto del prodotto assicurativo dell'importo di euro
[...] 17.500,00, e dell'ulteriore corrispondenza anche via whatsapp intercorsa con lo stesso nonché del versamento del Parte_4 medesimo importo a mezzo di assegno circolare intestato ad PT
[...]
Inoltre costituisce circostanza rimasta incontestata che tali importi non siano stati effettivamente incassati dalle agenzie assicurative convenute e che, in realtà, tra le parti non sussista alcun valido rapporto assicurativo intercorso in forza dell'attività di promozione pagina 3 di 9 perpetrata dall'odierno convenuto con specifico riferimento alle polizze contestate.
Tutti questi elementi esterni, oltre che concatenati a livello di immediatezza cronologica in perfetta coerenza temporale con le allegazioni dell'odierno attore e con il periodo temporale in cui si sarebbe perpetrata, alla luce delle dichiarazioni confessorie in atti, l'attività truffaldina, appaiono pienamente conformi alla descrizione del fatto e degli eventi che si sono succeduti, compiuta dalla stessa odierna attrice nel presente giudizio, di talché devono ritenersi dotati dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza idonei a consentire, attraverso l'inferenza presuntiva, di ritenere provata l'ascrivibilità del fatto illecito allo stesso odierno convenuto.
Nella prova per presunzioni, infatti, ai sensi dell'art 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità' (C. 154/2006).
Sul versante soggettivo, la presenza dell'elemento psicologico si ricava agevolmente dall'analisi degli elementi salienti dell'occorso, risultando accertato come abbia deliberatamente Parte_4 avviato tale procedura nei confronti di una pluralità di clienti storici e quindi nella convinzione di aggirarli facendo leva sulle proprie qualifiche lavorative.
Sul piano dell'an, deve pertanto ritenersi formata la prova della sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità ex art 2043 c.c. dell'autore materiale del reato de quo.
La ricostruzione del fatto storico sopra effettuata e comprovata, consente altresì di ritenere meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice anche nei confronti di quale socio Controparte_2 accomandatario della società di agenzia società “AN SA e AU AN & C. S.n.c.”, nonché nei confronti di CP_1
e ai sensi e per gli effetti di cui all'art
[...] Parte_3 2049 c.c. e sue ulteriori specificazioni.
Si rammenta, infatti, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, "nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è
pagina 4 di 9 tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto" (Cass., Sez. 3, Sent. n. 18860 del 24.9.2015; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent. n. 1741 del 25.1.2011, precedenti qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Ciò posto, tenuto conto che nel caso di specie nel Parte_4 momento della proposta di investimento nel prodotto assicurativo da questi fatta agli odierni attori, era pacificamente agente della sub agenzia della società “AN SA e AU AN & C. s.a.s.” e, poi, con la medesima composizione sociale, di CP_1
, è difficile non scorgere il "rapporto di occasionalità
[...] necessaria" tra il fatto (illecito) del promotore e le incombenze affidategli, non potendosi porre seriamente in dubbio né che il comportamento tenuto dall'agente, fonte di danno per parte attrice, rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidate al dalla società preponente (cfr. Parte_4 Cass. n. 1741/2011 cit.), né che le incombenze affidate all'agente abbiano (se non reso possibile, quantomeno) agevolato la commissione dell'illecito posto in essere dal promotore finanziario (cfr. Cass. n. 18860/2015 cit.).
Il rapporto di occasionalità necessaria con la sub-agenzia, invero, va inteso nel senso che lo stesso "deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito. Ne consegue che la responsabilità della società di intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l'attività sia in sé riconducibile all'incarico affidato" (così Trib. Lagonegro 14 marzo 2016, n. 115, cit.).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che avesse un rapporto di sub Parte_4 agenzia con incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e di riscuotere i premi delle polizze, per come del resto già effettuato nel corso degli anni anche a beneficio di
. Parte_1
Ne consegue che, proprio per effetto di tale ruolo, è palese che il convenuto abbia ingenerato la serietà e la bontà della proposta contrattuale, utilizzando i moduli messi a disposizione dallo stesso istituto assicurativo per conto del quale operava la sua sub-agenzia.
pagina 5 di 9 In questo contesto, oltretutto, l'ipotesi che il preposto si sia indebitamente appropriato per finalità personali delle somme consegnategli dal cliente, nella prassi operativa risultante dal quadro probatorio, non può certo considerarsi uno sviluppo illecito imprevedibile, tanto più che erano state svolte indagini amministrative già nel 2007, attestanti l'utilizzo di un conto separato e autonomo dello stesso convenuto per porre in essere le operazioni oggi contestate, rendendo pertanto un rischio prevedibile l'evento dannoso contestato nel presente giudizio.
Anche con precipuo riferimento alla fattispecie della responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice, per fatto illecito del sub- agente, la Suprema Corte ha ulteriormente statuito che occorre "che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub- agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa" (Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n. 23973).
Nel caso in esame, sulla scorta del principio richiamato, si configura la responsabilità di perché, pur non Parte_3 risultando sia stato conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo o avesse mantenuto un diretto potere di controllo del suo operato, è emersa la prova, in forza della documentazione prodotta da parte attrice (si vedano, tra gli altri, gli assegni intestati ad e la circostanza, Parte_3 incontestata, della stipula di altre polizze già regolarmente sottoscritte dal cliente/investitore nonché l'uso dei locali con insegna , dell'apparenza di un rapporto diretto tra Parte_3 subagente e compagnia al fine del collocamento dei prodotti assicurativi. Si ribadisce che quel che conta ai fini della configurazione della responsabilità indiretta del primo preponente, secondo la pronuncia richiamata, qui condivisa e applicata, è anche solo "l'apparenza" di un rapporto diretto con il subagente. Si ritiene non esservi alcun dubbio dell'esistenza di tale apparenza, in forza del contesto descritto dal complesso dei documenti depositati (compresi gli atti penali) e dall'esistenza anche di una serie di rapporti regolarmente intrattenuti con parte attrice. In altri termini, è stato dimostrato che e Parte_1 Parte_2 avrebbero potuto fare ragionevole affidamento sulla possibilità di pagina 6 di 9 ottenere direttamente da i prodotti assicurativi di Parte_4
Parte_3
In definitiva, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare, anche in questo caso, unicamente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto.
Infine è da ritenersi insussistente qualsivoglia profilo colposo astrattamente riconducibile all'odierna attrice.
Si rammenta infatti che a tal fine è necessario che il comportamento tenuto dal risparmiatore presenti specifici elementi di anomalia da cui si ricavi una consapevole agevolazione della condotta illecita del promotore, o almeno, una consapevole acquiescenza rispetto alla condotta de qua (sul punto, cfr. Cass. n. 1741/2011 cit.; nonché, Cass., Sez. 1, Sent. n. 4037 dell'1.3.2016 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 18383 del 26.7.2017, pronunce anche queste richiamate nella presente sede pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.); circostanze queste che nel caso di specie risultano del tutto assenti (sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della prova).
Nel caso di specie nessun addebito di colpa può essere mosso a parte attrice, che, nel corso di rapporti pluriennali e consolidati con il subagente/promotore, a fronte di precedenti, plurimi e regolari investimenti già certificati, ha eseguito i pagamenti mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati ad PT
(cioè a uno dei soggetti abilitati per conto dei quali operava
[...]
). Parte_4
Non meritevole di accoglimento, in questo contesto, si appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti in causa.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art 2935 c.c. "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere" essendo il decorso del termine collegato proprio alla mera possibilità di far valere il diritto.
pagina 7 di 9 Conseguentemente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale termine non decorre dalla semplice verificazione dell'evento lesivo bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa dell'autore dell'illecito (C. 29140/2024) posto che ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione sono l'oggettiva impercepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioè l'oggettiva sua esteriorizzazione.
Nel caso di specie, tale esteriorizzazione è avvenuta solo nel 2018, a seguito degli avvenimenti giudiziari e mediatici che hanno coinvolto il sig. atteso che, oltretutto, non è Parte_4 stata fornita allegazione e prova che l'asserito investimento avrebbe prodotto un reddito in favore della danneggiata già in epoca antecedente.
Passando, poi, alla quantificazione del danno risarcibile, ad avviso del giudicante esso va limitato all'importo consegnato da parte attrice all'agente (vale a dire, Euro 17.500,00 per ciascuno degli attori).
Con riferimento, poi, alle posizioni delle parti convenute ai fini del regresso tra condebitori solidali, deve essere dichiarata la responsabilità integrale del sig. nei confronti di parte Parte_4 attrice (trattandosi del soggetto che ha commesso in prima persona l'illecito di cui è chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. la società convenuta , con Parte_3 conseguente diritto di ad essere manlevata per intero Parte_3 dal sig. per la somma che le stessa è chiamata a Parte_4 corrispondere all'attrice per effetto della presente pronuncia.
Parimenti meritevole di accoglimento la domanda di manleva formulata da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 giacché, conformemente alla polizza prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice, il prodotto asseritamente venduto da Parte_4 costituisce un prodotto assicurativo e non già finanziario e come tale risulta essere stato venduto dall'odierno convenuto anche e soprattutto in qualità e nell'esercizio delle attività professionali di agente di assicurazione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accertata la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c. e per i diversi titoli indicati in narrativa, di Parte_4 PT
, e per i danni cagionati a
[...] Controparte_1 Controparte_2 e condanna i convenuti, in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di ciascuno degli attori della somma di euro 17.500,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi dalla data dell'esborso fino al soddisfo b) condanna al pagamento delle somme di cui al capo Parte_4 a) addebitate a Parte_3
c) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 10.000,00, tenuto conto delle maggiorazioni di cui all'art 4 co. 2 DM 55/2014 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi d) dichiara tenuta al pagamento delle somme di cui ai Controparte_3 capi a) e c) addebitate a AN AU e ai Controparte_1 sensi dell'art 1917 c.c. e in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza e) spese compensate nei rapporti tra Controparte_2 CP_1
e
[...] Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. AN Albenzio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2161/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. PAVANETTO LUCA elettivamente C.F._2 domiciliato in SAN DONA' DI PIAVE VIA AQUILEIA 9/A presso lo studio dell'avv. PAVANETTO
LUCA ATTORE/I contro
C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
) rappresentato e difeso dall'avv. FLOREANI RUDI e dall'avv. PETRUSSI STEFANO
[...] elettivamente domiciliato in P.ZZA TOMMASEO 2 TRIESTE presso lo studio dell'avv. FLOREANI RUDI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZITIELLO LUCA e dall'avv. Parte_3 P.IVA_2
MOCCI FRANCESCO elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 13 MILANO presso lo studio dell'avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTO/I
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. BOZZOLA
GIAMPIETRO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e al fine di sentirli
[...] Controparte_2 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, di aver sottoscritto con in Parte_4 qualità di subagente della società AN SA e AU pagina 1 di 9 AN & C. s.a.s. e successivamente di prodotto Controparte_1 assicurativo, con conseguente versamento dell'importo pattuito tramite assegno intestato a Parte_3
Hanno dedotto tuttavia di essere venuta a conoscenza nell'anno 2018 del coinvolgimento di nel procedimento penale per i Parte_4 reati di truffa e abusivismo finanziario e di avere conseguentemente appreso l'inesistenza delle polizze in essere in favore degli attori.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile, a vario titolo esplicati, a carico di tutti i convenuti per l'illecito riscontrato con conseguente fondatezza della domanda formulata.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 contestando la propria responsabilità per mancato coinvolgimento della propria agenzia ai fatti di causa e in ogni caso per concorso di colpa della danneggiata. Hanno altresì chiesto in via preliminare la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio altresì evidenziando, a Parte_3 vario titolo, l'estraneità ai fatti di causa del proprio operato nonché il concorso di colpa della danneggiata e, in punto di regresso interno, chiedendo la condanna di per i fatti Parte_4 dedotti.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività CP_3 della polizza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Sul piano dell'an, deve, innanzitutto, ritenersi formata la prova del fatto illecito e della sua diretta ascrivibilità all'odierno convenuto, ai sensi del combinato disposto degli Parte_4 artt. 2043 c.c. e 185 c.p.
pagina 2 di 9 Si rammenta, innanzitutto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
In tale ambito il giudice “è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (C. 1593/2017) fino a ritenere, ovviamente, pienamente utilizzabile nel giudizio civile, anche le statuizioni della pronuncia penale conclusiva dell'iter accusatorio.
In conseguenza di quanto sopra dedotto, sotto il profilo oggettivo, deve ritenersi formata la prova del fatto storico allegato, alla luce della stessa dichiarazione confessoria resa da nel Parte_4 corso del procedimento penale dallo stesso subito per truffa e abusivismo finanziario.
Dalla suddetta dichiarazione, infatti, è emerso che l'odierno convenuto, nella sua duplice veste di promotore finanziario di e di subagente della società convenuta, promotrice di CP_4 prodotti assicurativi a fronte della sottoscrizione Parte_3 di moduli di adesione a polizze assicurative e/o prodotti finanziari riconducibii, nella intestazione, ad e/o ad CP_4 PT
, ha incassato somme da numerosi clienti, tra cui
[...] Parte_1
, senza riversarle all'agenzia o all'intermediario e,
[...] conseguentemente, senza che venissero realmente acquisiti i prodotti finanziari/assicurativi promessi.
Tale dichiarazione, per quel che concerne il caso di specie, trova pieno riscontro nella stessa documentazione prodotta da parte attrice, attestante la sottoscrizione di modulo intestato a PT
per l'acquisto del prodotto assicurativo dell'importo di euro
[...] 17.500,00, e dell'ulteriore corrispondenza anche via whatsapp intercorsa con lo stesso nonché del versamento del Parte_4 medesimo importo a mezzo di assegno circolare intestato ad PT
[...]
Inoltre costituisce circostanza rimasta incontestata che tali importi non siano stati effettivamente incassati dalle agenzie assicurative convenute e che, in realtà, tra le parti non sussista alcun valido rapporto assicurativo intercorso in forza dell'attività di promozione pagina 3 di 9 perpetrata dall'odierno convenuto con specifico riferimento alle polizze contestate.
Tutti questi elementi esterni, oltre che concatenati a livello di immediatezza cronologica in perfetta coerenza temporale con le allegazioni dell'odierno attore e con il periodo temporale in cui si sarebbe perpetrata, alla luce delle dichiarazioni confessorie in atti, l'attività truffaldina, appaiono pienamente conformi alla descrizione del fatto e degli eventi che si sono succeduti, compiuta dalla stessa odierna attrice nel presente giudizio, di talché devono ritenersi dotati dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza idonei a consentire, attraverso l'inferenza presuntiva, di ritenere provata l'ascrivibilità del fatto illecito allo stesso odierno convenuto.
Nella prova per presunzioni, infatti, ai sensi dell'art 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità' (C. 154/2006).
Sul versante soggettivo, la presenza dell'elemento psicologico si ricava agevolmente dall'analisi degli elementi salienti dell'occorso, risultando accertato come abbia deliberatamente Parte_4 avviato tale procedura nei confronti di una pluralità di clienti storici e quindi nella convinzione di aggirarli facendo leva sulle proprie qualifiche lavorative.
Sul piano dell'an, deve pertanto ritenersi formata la prova della sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità ex art 2043 c.c. dell'autore materiale del reato de quo.
La ricostruzione del fatto storico sopra effettuata e comprovata, consente altresì di ritenere meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice anche nei confronti di quale socio Controparte_2 accomandatario della società di agenzia società “AN SA e AU AN & C. S.n.c.”, nonché nei confronti di CP_1
e ai sensi e per gli effetti di cui all'art
[...] Parte_3 2049 c.c. e sue ulteriori specificazioni.
Si rammenta, infatti, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, "nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è
pagina 4 di 9 tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto" (Cass., Sez. 3, Sent. n. 18860 del 24.9.2015; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent. n. 1741 del 25.1.2011, precedenti qui richiamati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Ciò posto, tenuto conto che nel caso di specie nel Parte_4 momento della proposta di investimento nel prodotto assicurativo da questi fatta agli odierni attori, era pacificamente agente della sub agenzia della società “AN SA e AU AN & C. s.a.s.” e, poi, con la medesima composizione sociale, di CP_1
, è difficile non scorgere il "rapporto di occasionalità
[...] necessaria" tra il fatto (illecito) del promotore e le incombenze affidategli, non potendosi porre seriamente in dubbio né che il comportamento tenuto dall'agente, fonte di danno per parte attrice, rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidate al dalla società preponente (cfr. Parte_4 Cass. n. 1741/2011 cit.), né che le incombenze affidate all'agente abbiano (se non reso possibile, quantomeno) agevolato la commissione dell'illecito posto in essere dal promotore finanziario (cfr. Cass. n. 18860/2015 cit.).
Il rapporto di occasionalità necessaria con la sub-agenzia, invero, va inteso nel senso che lo stesso "deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito. Ne consegue che la responsabilità della società di intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l'attività sia in sé riconducibile all'incarico affidato" (così Trib. Lagonegro 14 marzo 2016, n. 115, cit.).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che avesse un rapporto di sub Parte_4 agenzia con incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e di riscuotere i premi delle polizze, per come del resto già effettuato nel corso degli anni anche a beneficio di
. Parte_1
Ne consegue che, proprio per effetto di tale ruolo, è palese che il convenuto abbia ingenerato la serietà e la bontà della proposta contrattuale, utilizzando i moduli messi a disposizione dallo stesso istituto assicurativo per conto del quale operava la sua sub-agenzia.
pagina 5 di 9 In questo contesto, oltretutto, l'ipotesi che il preposto si sia indebitamente appropriato per finalità personali delle somme consegnategli dal cliente, nella prassi operativa risultante dal quadro probatorio, non può certo considerarsi uno sviluppo illecito imprevedibile, tanto più che erano state svolte indagini amministrative già nel 2007, attestanti l'utilizzo di un conto separato e autonomo dello stesso convenuto per porre in essere le operazioni oggi contestate, rendendo pertanto un rischio prevedibile l'evento dannoso contestato nel presente giudizio.
Anche con precipuo riferimento alla fattispecie della responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice, per fatto illecito del sub- agente, la Suprema Corte ha ulteriormente statuito che occorre "che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub- agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub- agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa" (Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n. 23973).
Nel caso in esame, sulla scorta del principio richiamato, si configura la responsabilità di perché, pur non Parte_3 risultando sia stato conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo o avesse mantenuto un diretto potere di controllo del suo operato, è emersa la prova, in forza della documentazione prodotta da parte attrice (si vedano, tra gli altri, gli assegni intestati ad e la circostanza, Parte_3 incontestata, della stipula di altre polizze già regolarmente sottoscritte dal cliente/investitore nonché l'uso dei locali con insegna , dell'apparenza di un rapporto diretto tra Parte_3 subagente e compagnia al fine del collocamento dei prodotti assicurativi. Si ribadisce che quel che conta ai fini della configurazione della responsabilità indiretta del primo preponente, secondo la pronuncia richiamata, qui condivisa e applicata, è anche solo "l'apparenza" di un rapporto diretto con il subagente. Si ritiene non esservi alcun dubbio dell'esistenza di tale apparenza, in forza del contesto descritto dal complesso dei documenti depositati (compresi gli atti penali) e dall'esistenza anche di una serie di rapporti regolarmente intrattenuti con parte attrice. In altri termini, è stato dimostrato che e Parte_1 Parte_2 avrebbero potuto fare ragionevole affidamento sulla possibilità di pagina 6 di 9 ottenere direttamente da i prodotti assicurativi di Parte_4
Parte_3
In definitiva, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare, anche in questo caso, unicamente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto.
Infine è da ritenersi insussistente qualsivoglia profilo colposo astrattamente riconducibile all'odierna attrice.
Si rammenta infatti che a tal fine è necessario che il comportamento tenuto dal risparmiatore presenti specifici elementi di anomalia da cui si ricavi una consapevole agevolazione della condotta illecita del promotore, o almeno, una consapevole acquiescenza rispetto alla condotta de qua (sul punto, cfr. Cass. n. 1741/2011 cit.; nonché, Cass., Sez. 1, Sent. n. 4037 dell'1.3.2016 e Cass., Sez. 3, Sent. n. 18383 del 26.7.2017, pronunce anche queste richiamate nella presente sede pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.); circostanze queste che nel caso di specie risultano del tutto assenti (sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della prova).
Nel caso di specie nessun addebito di colpa può essere mosso a parte attrice, che, nel corso di rapporti pluriennali e consolidati con il subagente/promotore, a fronte di precedenti, plurimi e regolari investimenti già certificati, ha eseguito i pagamenti mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati ad PT
(cioè a uno dei soggetti abilitati per conto dei quali operava
[...]
). Parte_4
Non meritevole di accoglimento, in questo contesto, si appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti in causa.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art 2935 c.c. "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere" essendo il decorso del termine collegato proprio alla mera possibilità di far valere il diritto.
pagina 7 di 9 Conseguentemente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale termine non decorre dalla semplice verificazione dell'evento lesivo bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa dell'autore dell'illecito (C. 29140/2024) posto che ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione sono l'oggettiva impercepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioè l'oggettiva sua esteriorizzazione.
Nel caso di specie, tale esteriorizzazione è avvenuta solo nel 2018, a seguito degli avvenimenti giudiziari e mediatici che hanno coinvolto il sig. atteso che, oltretutto, non è Parte_4 stata fornita allegazione e prova che l'asserito investimento avrebbe prodotto un reddito in favore della danneggiata già in epoca antecedente.
Passando, poi, alla quantificazione del danno risarcibile, ad avviso del giudicante esso va limitato all'importo consegnato da parte attrice all'agente (vale a dire, Euro 17.500,00 per ciascuno degli attori).
Con riferimento, poi, alle posizioni delle parti convenute ai fini del regresso tra condebitori solidali, deve essere dichiarata la responsabilità integrale del sig. nei confronti di parte Parte_4 attrice (trattandosi del soggetto che ha commesso in prima persona l'illecito di cui è chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. la società convenuta , con Parte_3 conseguente diritto di ad essere manlevata per intero Parte_3 dal sig. per la somma che le stessa è chiamata a Parte_4 corrispondere all'attrice per effetto della presente pronuncia.
Parimenti meritevole di accoglimento la domanda di manleva formulata da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 giacché, conformemente alla polizza prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice, il prodotto asseritamente venduto da Parte_4 costituisce un prodotto assicurativo e non già finanziario e come tale risulta essere stato venduto dall'odierno convenuto anche e soprattutto in qualità e nell'esercizio delle attività professionali di agente di assicurazione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accertata la responsabilità solidale, ex art 2055 c.c. e per i diversi titoli indicati in narrativa, di Parte_4 PT
, e per i danni cagionati a
[...] Controparte_1 Controparte_2 e condanna i convenuti, in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di ciascuno degli attori della somma di euro 17.500,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi dalla data dell'esborso fino al soddisfo b) condanna al pagamento delle somme di cui al capo Parte_4 a) addebitate a Parte_3
c) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi euro 10.000,00, tenuto conto delle maggiorazioni di cui all'art 4 co. 2 DM 55/2014 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi d) dichiara tenuta al pagamento delle somme di cui ai Controparte_3 capi a) e c) addebitate a AN AU e ai Controparte_1 sensi dell'art 1917 c.c. e in forza di polizza per la responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza e) spese compensate nei rapporti tra Controparte_2 CP_1
e
[...] Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. AN Albenzio
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