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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 6096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6096 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 25.09.2024, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7953/2023 R.G lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Carmela Bocchetti.
ricorrente
E in persona del rappresentante legale Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stabilito Enrico Stasino che agisce d'intesa, ai sensi dell'art. 8 D.
Lgs.vo 96/2001, con l'Avv. Bifaro Emanuele Maria. resistente
OGGETTO: crediti inadempiuti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 l'eigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato prima alle dipendenze della società dal 15 dicembre 2017 al 30 Controparte_2 settembre 2019, poi alle dipendenze della società dal 01 ottobre 2019 Controparte_2 al 30 maggio 2020, ed infine alle dipendenze della società dal 01 gennaio 2021 Controparte_1 al 30 maggio 2022, con la qualifica di custode di edifici;
di avere seguito le direttive impartite dal sig. , legale rappresentante pro tempore prima della società Parte_2 [...]
poi della società ed infine della società Controparte_2 Controparte_2 [...]
di avere lavorato con turni di circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, per Controparte_2 un totale di 48 ore lavorative settimanali;
di essere stato retribuito per il periodo dal 15 dicembre
2017 al 31 maggio 2022 con l'importo di €. 1.500,00 mensili, bonificati dal sig. Parte_3
[..
[...] in qualità di legale rappresentante della società di vantare crediti
[...] Controparte_2 per alcune mensilità spettanti dalle varie società aperte nel tempo dal sig. Parte_2 per differenze retributive, ore notturne, ore straordinarie e festività non retribuite nonché gli stipendi di gennaio e maggio 2022 non pagati dalla società di avere ricevuto Controparte_2 dal dei titoli in assegni con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 Parte_2
e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di € 12.000,00, per stipendi non pagati, TFR mai pagato e festività non pagate;
di avere avuto la richiesta da di non versare gli assegni consegnati;
di avere posto all'incasso gli assegni in data Parte_4
28/08/2022, versandoli presso l'istituto Bancario e dopo qualche giorno gli stessi tornavano impagati;
di avere invano sollecitato il pagamento della predetta somma;
di avere interesse ad agire in sede giudiziale per ottenere gli importi riconosciuti con i suddetti titoli di pagamento. Egli, esposte le ragioni in diritto comprovanti gli indici necessari ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto di subordinazione e rivendicato il diritto alla retribuzione, ai sensi degli artt.26 Cost e 2099 c.c., ha sostenuto di avere offerto la prova scritta del credito, che è d'altronde certo, liquido ed esigibile, siccome portato dai due assegni bancari con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di €. 12.000,00 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: a) accertare e dichiarare che l nelle persona degli Controparte_2 amministratori di fatto e di diritto, era datore di lavoro del ricorrente dal 15 dicembre 2017 al 30 settembre
2019, dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020, ed infine dal 01 gennaio 2021 al 30 maggio 2022; b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della c) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono Controparte_2 correttamente inquadrabili nel CCNL di categoria;
per l'effetto: d) condannare la a Controparte_2 corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €. 12.000,00 a titolo di TFR, Stipendi non pagati e festività non pagate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, in ogni caso, e) condannare, infine il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostanziale e processuale, rispetto a qualsivoglia pretesa creditoria che il
[...]
asserisce di vantare nei confronti della e della Pt_1 Controparte_2 per non meglio specificate retribuzioni mensili non corrisposte, Controparte_2 differenze retributive, ore notturne, ore straordinarie e festività non pagate: quanto al rapporto di lavoro con la costituita il 20/11/2020 con oggetto sociale servizi di Controparte_1 vigilanza e sorveglianza, armata e non armata, diurna, notturna o h24, delle proprietà mobiliari ed immobiliari, allo scopo di prevenire furti, danneggiamenti e ogni altra forma di reato, ha dedotto
2 che il ricorrente ha lavorato dal l'1/1/2021 per 40 ore settimanali, distribuite su sei giorni e uno di riposo, ferma la possibilità di richiedergli lavoro straordinario;
con inquadramento nel C.C.N.L.
Servizi Fiduciari Livello D., fino al 5/7/2022, data del licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro;
ha dedotto che il , durante i 18 mesi in cui si è snodato il rapporto di Parte_1 lavoro, ha spesso disertato, senza preavviso, sia i turni diurni che notturni, costringendo i suoi colleghi a svolgere ulteriore attività lavorativa e creando moltissime difficoltà alla datrice di lavoro ed ha regolarmente ricevuto il pagamento di tutto quanto dovuto;
quanto alle pretese economiche azionate, ha rappresentato che gli assegni n. 0234272318-07 e n. 0234272319-08 del 28/8/2022 non sono stati emessi dalla non sono stati né compilati né sottoscritti dal Controparte_1 rappresentante legale della società, Sig. e non sono mai stati consegnati Persona_1 dal al;
ha disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. Parte_2 Parte_1
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sull'assegno n. 0234272318-07 del 28/8/2022 di € 4 mila e sull'assegno n. 0234272319-08 del 28/8/2022 di € 8 mila, sostenendo che le sottoscrizioni ivi presenti sono tutte apocrife e non sono riconducibili al Sig. ; che, essendo Parte_2 inutilizzabili gli assegni ai fini istruttori e decisori, la pretesa creditoria avversaria deve essere rigettata, in quanto il ricorrente si è limitato a chiedere il pagamento dell'importo di € 12 mila portato dai due titoli, senza chiedere l'accertamento dell'an e del quantum della fantomatica pretesa creditoria (ad esempio, l'accertamento del TFR), oltre a disinteressarsi di assolvere - in altro modo4 - agli oneri probatori su di esso gravanti ex art. 2697 c.c.; ha allegato di avere corrisposto al ricorrente le mensilità rivendicate di gennaio 2022 e di maggio 2022. Quanto al TFR, essa, al fine di evitare ulteriore contenzioso, ha rappresentato la sua disponibilità al pagamento di
€ 1.034,49 a titolo di TFR in due rate mensili di impari importo con scadenza rispettivamente il 20 dicembre 2023 e il 20 gennaio 2024. La società ha quindi concluso chiedendo “I. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda del Sig. ; in subordine, rigettarla perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
II. nell'ipotesi, denegata e non creduta, in cui l'On.le Tribunale dovesse ritenere che la è debitrice del ricorrente, accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1 [...]
ha diritto alla somma netta complessiva di € 1.034,49 per T.F.R. ovvero, in subordine, a quella Parte_1 minor somma che l'On.le Tribunale, anche l'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
III. condannare alla refusione delle spese e dei compensi legali, con le maggiorazioni Parte_1 dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Fallita una soluzione transattiva della lite e ritenuta la causa decidibile senza attività istruttoria, il Giudicante in data odierna all'esito delle note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. ha deciso la causa con sentenza, di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
L'azione proposta dal ricorrente è volta a configurare l'intercorrenza con la società convenuta, la di un rapporto di lavoro subordinato nei seguenti periodi: Controparte_2
3 dal 15 dicembre 2017 al 30 settembre 2019, dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020, ed infine dal
01 gennaio 2021 al 30 maggio 2022 (cfr. capo a delle conclusioni). Egli allega di essere stato retribuito per il periodo che intercorre dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 2022 nella misura di €
1.500,00 mensili, bonificati dal sig. , in qualità di legale rappresentante della Parte_2 società di vantare crediti a titolo di alcune mensilità spettanti dalle varie Controparte_2 società aperte nel tempo dal sig. per differenze retributive, ore notturne, ore Parte_2 straordinarie e festività non retribuite nonché gli stipendi di gennaio e maggio 2022 non pagati dalla società e il TFR maturato;
di avere ricevuto da , Controparte_2 Parte_2 titolare della società debitrice, dei titoli in assegni con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di €
12.000,00, per stipendi non pagati, TFR mai pagato e festività non pagate.
La richiesta economica formulata dal ricorrente scaturisce della prospettazione che il sig.
, legale rappresentante pro tempore prima della società Parte_2 Controparte_2 poi della società ed infine della società , Controparte_2 Controparte_2 avrebbe emesso i predetti assegni a saldo delle sue richieste economiche;
che tali assegni, messi all'incasso, sarebbero ritornati impagati. Per tale ragione, egli ha rivendicato nelle conclusioni l'importo di € 12.000,00 a saldo di tutte le sue pretese, formulando istanza di condanna della sola
Controparte_2
Il ricorso incorre in molteplici vizi che danno luogo al suo parziale rigetto.
Ed invero, in primo luogo e in modo assorbente rispetto ad ulteriori valutazioni, gli assegni in questione, prodotti in fotocopia, sono stati disconosciuti dal , che non ha Parte_2 offerto una diversa spiegazione della loro emissione bensì ha espressamente negato di averli compilati e di avere apposto la sua sottoscrizione in calce a ciascuno di essi (cfr. verbale di udienza del 23.04.2024). Essi, per effetto di tale formale disconoscimento, non possono costituire prova della loro emissione a firma del . Di fronte a tale disconoscimento, la parte ricorrente Parte_2 nella stessa udienza, ha formulato un'irrituale istanza di verificazione da ritenersi inammissibile siccome priva dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 216 c.p.c., ossia carente dei mezzi di prova.
In proposito, soccorre il costante orientamento della suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/09/2023 n.26525) secondo cui “secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dettato dell'art. 216
c.p.c., comma 1, nel disporre che "la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione", prevede un "imprescindibile onere" che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verificazione (cfr., in particolare, Cass. 22078/2014, che ha escluso che l'onere possa ritenersi assolto mediante l'allegazione di scritture a "una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia a una fase eventuale e in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione").”. Tale onere, a pena di inammissibilità dell'istanza di verificazione, non
4 risulta assolto neanche nelle note difensive elaborate dalla parte ricorrente dopo l'udienza del
24.04.2024. Venuta meno l'utilizzabilità degli assegni a fini di prova della paternità della loro emissione, diventa di inutile approfondimento la questione interpretativa dei messaggi WhatsApp intercorsi tra le parti;
è parimenti assorbita la questione relativa alla valenza di tali assegni quali titoli di credito a fini probatori quanto alla causale della loro emissione.
Ciò posto, è possibile esaminare le richieste economiche formulate dal ricorrente nei confronti della peraltro nella stessa misura di € 12.000,00, in quanto Controparte_1 discendenti dalla prospettazione del ruolo datoriale rivestito da , nq di legale Parte_2 rappresentante delle varie società con cui il ricorrente avrebbe intrattenuto una serie di rapporti di lavoro dal 2107 al 2022.
Orbene, va in primo luogo evidenziato che, quanto al presunto rapporto di lavoro che il
[...]
avrebbe avuto con le società dal 15 dicembre Parte_1 Controparte_2
2017 al 30 settembre 2019 e dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020 con la CP_2
non vi è prova documentale della loro intercorrenza, mancando ad es. il contratto di
[...] assunzione e/o le buste paga. La richiesta istruttoria formulata al capo a) di voler provare tali rapporti non è ammissibile dal momento che per tali rapporti manca qualsivoglia prova che sia stato il legale rappresentante delle società Parte_2 Controparte_2
[... e mancando in atti le visure camerali di tali società (tale prova non è Controparte_2 conseguibile mediante testimoni). Per effetto di tale carenza, anche il capo 2 delle richieste istruttorie è inammissibile (“vero è che il sig. nei predetti rapporti lavorativi ha sempre Parte_1 seguito le direttive che gli venivano impartite dal sig. , legale rappresentante Parte_2 pro tempore prima della società poi della società ELITE GLOBAL Controparte_2
SERVICE SRL…). A tanto va aggiunto che la richiesta di condanna di pagamento risulta formulata solo nei confronti della senza alcuna allegazione delle ragioni per le quali, Controparte_2 individuato un effettivo datore di lavoro nella persona fisica del presunto legale rappresentante delle varie società, sia convenuta in giudizio solo l'ultima nei cui confronti sia rivendicato l'intero credito. Pertanto, in relazione a presunti periodi lavorativi antecedenti alla formale assunzione alle dipendenze della il ricorso è palesemente infondato. Controparte_2
Quanto al rapporto lavorativo da ultimo intercorso tra il ricorrente e la società
[...] va detto che tale società risulta costituita in data 20.11.2020 e nella compagine CP_2 societaria figura anche il ricorrente, proprietario di quote al 5%. Il rapporto di lavoro non è in contestazione e di esso vi è prova documentale costituita dal contratto di assunzione, dalla comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto per licenziamento e dalle buste Pt_5 paga prodotte dalla società. Il rapporto di lavoro ha dunque avuto inizio l'1/1/2021, per 40 ore
5 settimanali ed inquadramento nel Livello D del C.C.N.L. Servizi Fiduciari ed è cessato il 5/7/2022, per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Il preteso lavoro straordinario è immeritevole di condivisione essendo generico il capo 3 secondo cui “il ricorrente lavorava con turni di circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, per un totale di 48 ore lavorative settimanali” dal momento che manca l'indicazione specifica dei giorni lavorativi cadenti nella settimana e la individuazione specifica della fascia oraria giornaliera in cui si sarebbero collocate le 8 ore giornaliere;
del resto, una qualche remunerazione di un orario superiore all'ordinario risulta già effettuata nelle buste paga prodotte.
Quanto alle mensilità assertivamente inadempiute di gennaio 2022 e di maggio 2022, la società ha provato di avere corrisposto al ad aprile 2022 due pagamenti: il primo, in Parte_1 data 26/4/2022, per la retribuzione di gennaio 2022, unica mensilità a quella data ancora non pagata;
il secondo, in data 29/4/2022, per il mese in corso. La mensilità di maggio 2022 non risulta invece pagata e non si riscontra il carattere confessorio dell'affermazione attorea al pag. 2, capo 4, del ricorso, in cui ha dichiarato che “ veniva retribuito per il periodo che intercorre dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 2022 dal sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_2 societ essendo evidente che tale circostanza è introdotta al fine di sostenere il Controparte_2 ruolo datoriale di . L'importo a titolo di mensilità di maggio 2022 del cui pagamento la Pt_6 società non ha fornito alcuna prova, può verosimilmente ammontare ad € 1500,00 Euro netti, di analogo importo rispetto alla mensilità di aprile 2022.
Quanto al T.F.R., esso è pari all'importo netto di € 1.034,49 come contabilizzato dalla società che ne ammette il mancato pagamento.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e può riconoscersi al ricorrente il complessivo importo netto di € 2.534,49 per le suddette causali, al cui pagamento va condannata la società convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese, in considerazione dell'esito del giudizio che ha condotto ad una reciproca parziale soccombenza, si compensano per la metà e per il resto sono a carico della società nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per i motivi sopra enunciati e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo netto di € 2.534,49 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
6 liquida le spese in € 1.511,10 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà oltre IVA
e CPA con attribuzione.
Napoli, 25.09.2024
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 25.09.2024, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7953/2023 R.G lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Carmela Bocchetti.
ricorrente
E in persona del rappresentante legale Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stabilito Enrico Stasino che agisce d'intesa, ai sensi dell'art. 8 D.
Lgs.vo 96/2001, con l'Avv. Bifaro Emanuele Maria. resistente
OGGETTO: crediti inadempiuti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 l'eigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato prima alle dipendenze della società dal 15 dicembre 2017 al 30 Controparte_2 settembre 2019, poi alle dipendenze della società dal 01 ottobre 2019 Controparte_2 al 30 maggio 2020, ed infine alle dipendenze della società dal 01 gennaio 2021 Controparte_1 al 30 maggio 2022, con la qualifica di custode di edifici;
di avere seguito le direttive impartite dal sig. , legale rappresentante pro tempore prima della società Parte_2 [...]
poi della società ed infine della società Controparte_2 Controparte_2 [...]
di avere lavorato con turni di circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, per Controparte_2 un totale di 48 ore lavorative settimanali;
di essere stato retribuito per il periodo dal 15 dicembre
2017 al 31 maggio 2022 con l'importo di €. 1.500,00 mensili, bonificati dal sig. Parte_3
[..
[...] in qualità di legale rappresentante della società di vantare crediti
[...] Controparte_2 per alcune mensilità spettanti dalle varie società aperte nel tempo dal sig. Parte_2 per differenze retributive, ore notturne, ore straordinarie e festività non retribuite nonché gli stipendi di gennaio e maggio 2022 non pagati dalla società di avere ricevuto Controparte_2 dal dei titoli in assegni con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 Parte_2
e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di € 12.000,00, per stipendi non pagati, TFR mai pagato e festività non pagate;
di avere avuto la richiesta da di non versare gli assegni consegnati;
di avere posto all'incasso gli assegni in data Parte_4
28/08/2022, versandoli presso l'istituto Bancario e dopo qualche giorno gli stessi tornavano impagati;
di avere invano sollecitato il pagamento della predetta somma;
di avere interesse ad agire in sede giudiziale per ottenere gli importi riconosciuti con i suddetti titoli di pagamento. Egli, esposte le ragioni in diritto comprovanti gli indici necessari ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto di subordinazione e rivendicato il diritto alla retribuzione, ai sensi degli artt.26 Cost e 2099 c.c., ha sostenuto di avere offerto la prova scritta del credito, che è d'altronde certo, liquido ed esigibile, siccome portato dai due assegni bancari con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di €. 12.000,00 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: a) accertare e dichiarare che l nelle persona degli Controparte_2 amministratori di fatto e di diritto, era datore di lavoro del ricorrente dal 15 dicembre 2017 al 30 settembre
2019, dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020, ed infine dal 01 gennaio 2021 al 30 maggio 2022; b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della c) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono Controparte_2 correttamente inquadrabili nel CCNL di categoria;
per l'effetto: d) condannare la a Controparte_2 corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €. 12.000,00 a titolo di TFR, Stipendi non pagati e festività non pagate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, in ogni caso, e) condannare, infine il resistente alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostanziale e processuale, rispetto a qualsivoglia pretesa creditoria che il
[...]
asserisce di vantare nei confronti della e della Pt_1 Controparte_2 per non meglio specificate retribuzioni mensili non corrisposte, Controparte_2 differenze retributive, ore notturne, ore straordinarie e festività non pagate: quanto al rapporto di lavoro con la costituita il 20/11/2020 con oggetto sociale servizi di Controparte_1 vigilanza e sorveglianza, armata e non armata, diurna, notturna o h24, delle proprietà mobiliari ed immobiliari, allo scopo di prevenire furti, danneggiamenti e ogni altra forma di reato, ha dedotto
2 che il ricorrente ha lavorato dal l'1/1/2021 per 40 ore settimanali, distribuite su sei giorni e uno di riposo, ferma la possibilità di richiedergli lavoro straordinario;
con inquadramento nel C.C.N.L.
Servizi Fiduciari Livello D., fino al 5/7/2022, data del licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro;
ha dedotto che il , durante i 18 mesi in cui si è snodato il rapporto di Parte_1 lavoro, ha spesso disertato, senza preavviso, sia i turni diurni che notturni, costringendo i suoi colleghi a svolgere ulteriore attività lavorativa e creando moltissime difficoltà alla datrice di lavoro ed ha regolarmente ricevuto il pagamento di tutto quanto dovuto;
quanto alle pretese economiche azionate, ha rappresentato che gli assegni n. 0234272318-07 e n. 0234272319-08 del 28/8/2022 non sono stati emessi dalla non sono stati né compilati né sottoscritti dal Controparte_1 rappresentante legale della società, Sig. e non sono mai stati consegnati Persona_1 dal al;
ha disconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. Parte_2 Parte_1
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sull'assegno n. 0234272318-07 del 28/8/2022 di € 4 mila e sull'assegno n. 0234272319-08 del 28/8/2022 di € 8 mila, sostenendo che le sottoscrizioni ivi presenti sono tutte apocrife e non sono riconducibili al Sig. ; che, essendo Parte_2 inutilizzabili gli assegni ai fini istruttori e decisori, la pretesa creditoria avversaria deve essere rigettata, in quanto il ricorrente si è limitato a chiedere il pagamento dell'importo di € 12 mila portato dai due titoli, senza chiedere l'accertamento dell'an e del quantum della fantomatica pretesa creditoria (ad esempio, l'accertamento del TFR), oltre a disinteressarsi di assolvere - in altro modo4 - agli oneri probatori su di esso gravanti ex art. 2697 c.c.; ha allegato di avere corrisposto al ricorrente le mensilità rivendicate di gennaio 2022 e di maggio 2022. Quanto al TFR, essa, al fine di evitare ulteriore contenzioso, ha rappresentato la sua disponibilità al pagamento di
€ 1.034,49 a titolo di TFR in due rate mensili di impari importo con scadenza rispettivamente il 20 dicembre 2023 e il 20 gennaio 2024. La società ha quindi concluso chiedendo “I. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda del Sig. ; in subordine, rigettarla perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
II. nell'ipotesi, denegata e non creduta, in cui l'On.le Tribunale dovesse ritenere che la è debitrice del ricorrente, accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1 [...]
ha diritto alla somma netta complessiva di € 1.034,49 per T.F.R. ovvero, in subordine, a quella Parte_1 minor somma che l'On.le Tribunale, anche l'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
III. condannare alla refusione delle spese e dei compensi legali, con le maggiorazioni Parte_1 dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Fallita una soluzione transattiva della lite e ritenuta la causa decidibile senza attività istruttoria, il Giudicante in data odierna all'esito delle note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. ha deciso la causa con sentenza, di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
L'azione proposta dal ricorrente è volta a configurare l'intercorrenza con la società convenuta, la di un rapporto di lavoro subordinato nei seguenti periodi: Controparte_2
3 dal 15 dicembre 2017 al 30 settembre 2019, dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020, ed infine dal
01 gennaio 2021 al 30 maggio 2022 (cfr. capo a delle conclusioni). Egli allega di essere stato retribuito per il periodo che intercorre dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 2022 nella misura di €
1.500,00 mensili, bonificati dal sig. , in qualità di legale rappresentante della Parte_2 società di vantare crediti a titolo di alcune mensilità spettanti dalle varie Controparte_2 società aperte nel tempo dal sig. per differenze retributive, ore notturne, ore Parte_2 straordinarie e festività non retribuite nonché gli stipendi di gennaio e maggio 2022 non pagati dalla società e il TFR maturato;
di avere ricevuto da , Controparte_2 Parte_2 titolare della società debitrice, dei titoli in assegni con rispettivo n. 0234272318-07 per l'importo di euro 4.000,00 e n. 0234272319-08 per l'importo di euro 8.000,00 per un totale complessivo di €
12.000,00, per stipendi non pagati, TFR mai pagato e festività non pagate.
La richiesta economica formulata dal ricorrente scaturisce della prospettazione che il sig.
, legale rappresentante pro tempore prima della società Parte_2 Controparte_2 poi della società ed infine della società , Controparte_2 Controparte_2 avrebbe emesso i predetti assegni a saldo delle sue richieste economiche;
che tali assegni, messi all'incasso, sarebbero ritornati impagati. Per tale ragione, egli ha rivendicato nelle conclusioni l'importo di € 12.000,00 a saldo di tutte le sue pretese, formulando istanza di condanna della sola
Controparte_2
Il ricorso incorre in molteplici vizi che danno luogo al suo parziale rigetto.
Ed invero, in primo luogo e in modo assorbente rispetto ad ulteriori valutazioni, gli assegni in questione, prodotti in fotocopia, sono stati disconosciuti dal , che non ha Parte_2 offerto una diversa spiegazione della loro emissione bensì ha espressamente negato di averli compilati e di avere apposto la sua sottoscrizione in calce a ciascuno di essi (cfr. verbale di udienza del 23.04.2024). Essi, per effetto di tale formale disconoscimento, non possono costituire prova della loro emissione a firma del . Di fronte a tale disconoscimento, la parte ricorrente Parte_2 nella stessa udienza, ha formulato un'irrituale istanza di verificazione da ritenersi inammissibile siccome priva dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 216 c.p.c., ossia carente dei mezzi di prova.
In proposito, soccorre il costante orientamento della suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/09/2023 n.26525) secondo cui “secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dettato dell'art. 216
c.p.c., comma 1, nel disporre che "la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione", prevede un "imprescindibile onere" che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verificazione (cfr., in particolare, Cass. 22078/2014, che ha escluso che l'onere possa ritenersi assolto mediante l'allegazione di scritture a "una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia a una fase eventuale e in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione").”. Tale onere, a pena di inammissibilità dell'istanza di verificazione, non
4 risulta assolto neanche nelle note difensive elaborate dalla parte ricorrente dopo l'udienza del
24.04.2024. Venuta meno l'utilizzabilità degli assegni a fini di prova della paternità della loro emissione, diventa di inutile approfondimento la questione interpretativa dei messaggi WhatsApp intercorsi tra le parti;
è parimenti assorbita la questione relativa alla valenza di tali assegni quali titoli di credito a fini probatori quanto alla causale della loro emissione.
Ciò posto, è possibile esaminare le richieste economiche formulate dal ricorrente nei confronti della peraltro nella stessa misura di € 12.000,00, in quanto Controparte_1 discendenti dalla prospettazione del ruolo datoriale rivestito da , nq di legale Parte_2 rappresentante delle varie società con cui il ricorrente avrebbe intrattenuto una serie di rapporti di lavoro dal 2107 al 2022.
Orbene, va in primo luogo evidenziato che, quanto al presunto rapporto di lavoro che il
[...]
avrebbe avuto con le società dal 15 dicembre Parte_1 Controparte_2
2017 al 30 settembre 2019 e dal 01 ottobre 2019 al 30 maggio 2020 con la CP_2
non vi è prova documentale della loro intercorrenza, mancando ad es. il contratto di
[...] assunzione e/o le buste paga. La richiesta istruttoria formulata al capo a) di voler provare tali rapporti non è ammissibile dal momento che per tali rapporti manca qualsivoglia prova che sia stato il legale rappresentante delle società Parte_2 Controparte_2
[... e mancando in atti le visure camerali di tali società (tale prova non è Controparte_2 conseguibile mediante testimoni). Per effetto di tale carenza, anche il capo 2 delle richieste istruttorie è inammissibile (“vero è che il sig. nei predetti rapporti lavorativi ha sempre Parte_1 seguito le direttive che gli venivano impartite dal sig. , legale rappresentante Parte_2 pro tempore prima della società poi della società ELITE GLOBAL Controparte_2
SERVICE SRL…). A tanto va aggiunto che la richiesta di condanna di pagamento risulta formulata solo nei confronti della senza alcuna allegazione delle ragioni per le quali, Controparte_2 individuato un effettivo datore di lavoro nella persona fisica del presunto legale rappresentante delle varie società, sia convenuta in giudizio solo l'ultima nei cui confronti sia rivendicato l'intero credito. Pertanto, in relazione a presunti periodi lavorativi antecedenti alla formale assunzione alle dipendenze della il ricorso è palesemente infondato. Controparte_2
Quanto al rapporto lavorativo da ultimo intercorso tra il ricorrente e la società
[...] va detto che tale società risulta costituita in data 20.11.2020 e nella compagine CP_2 societaria figura anche il ricorrente, proprietario di quote al 5%. Il rapporto di lavoro non è in contestazione e di esso vi è prova documentale costituita dal contratto di assunzione, dalla comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto per licenziamento e dalle buste Pt_5 paga prodotte dalla società. Il rapporto di lavoro ha dunque avuto inizio l'1/1/2021, per 40 ore
5 settimanali ed inquadramento nel Livello D del C.C.N.L. Servizi Fiduciari ed è cessato il 5/7/2022, per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.
Il preteso lavoro straordinario è immeritevole di condivisione essendo generico il capo 3 secondo cui “il ricorrente lavorava con turni di circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, per un totale di 48 ore lavorative settimanali” dal momento che manca l'indicazione specifica dei giorni lavorativi cadenti nella settimana e la individuazione specifica della fascia oraria giornaliera in cui si sarebbero collocate le 8 ore giornaliere;
del resto, una qualche remunerazione di un orario superiore all'ordinario risulta già effettuata nelle buste paga prodotte.
Quanto alle mensilità assertivamente inadempiute di gennaio 2022 e di maggio 2022, la società ha provato di avere corrisposto al ad aprile 2022 due pagamenti: il primo, in Parte_1 data 26/4/2022, per la retribuzione di gennaio 2022, unica mensilità a quella data ancora non pagata;
il secondo, in data 29/4/2022, per il mese in corso. La mensilità di maggio 2022 non risulta invece pagata e non si riscontra il carattere confessorio dell'affermazione attorea al pag. 2, capo 4, del ricorso, in cui ha dichiarato che “ veniva retribuito per il periodo che intercorre dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 2022 dal sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_2 societ essendo evidente che tale circostanza è introdotta al fine di sostenere il Controparte_2 ruolo datoriale di . L'importo a titolo di mensilità di maggio 2022 del cui pagamento la Pt_6 società non ha fornito alcuna prova, può verosimilmente ammontare ad € 1500,00 Euro netti, di analogo importo rispetto alla mensilità di aprile 2022.
Quanto al T.F.R., esso è pari all'importo netto di € 1.034,49 come contabilizzato dalla società che ne ammette il mancato pagamento.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e può riconoscersi al ricorrente il complessivo importo netto di € 2.534,49 per le suddette causali, al cui pagamento va condannata la società convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Le spese, in considerazione dell'esito del giudizio che ha condotto ad una reciproca parziale soccombenza, si compensano per la metà e per il resto sono a carico della società nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per i motivi sopra enunciati e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo netto di € 2.534,49 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
6 liquida le spese in € 1.511,10 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà oltre IVA
e CPA con attribuzione.
Napoli, 25.09.2024
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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