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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico OS Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 969 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato in [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata in [...] il Controparte_2 C.F._2
7/07/1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mario GRASSANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 contratto in NÈ (VI) il 06/07/2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di NÈ (Vi) al n. 16 Parte 2° Serie A anno
2002; mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di NÈ (VI);
2) La figlia minore , nata a [...] il [...], resta affidata Per_1
congiuntamente a entrambi i genitori con residenza presso il padre nella casa già coniugale, in NÈ (Vi) Via Europa n 10/A int. 2.
Il padre provvederà al mantenimento della figlia non potendo allo stato farvi fronte in alcun modo la madre.
La madre potrà tenere la figlia con sé, il martedì sera dalle 18:00 alle 21:00 e a fine settimana alterni dal venerdi ore 20:00 alla domenica ore 20:00, 7 giorni durante le vacanze di Natale e 15 gg. durante le vacanze estive.
2) Il padre SI. OS, riconosce, a partire dal presente mese di marzo 2024, un assegno mensile quale contributo al mantenimento della SI.ra , ad oggi non CP_2 autonoma e autosufficiente, di € 50,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat a partire dal 01/04/2025.
3) Nella casa coniugale di proprietà del SI. OS continuerà a vivere lo stesso con la figlia. La SI.ra si è già trasferita altrove fin dalla separazione. Controparte_2
4) Nulla per le spese di procedimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in NÈ (VI) in data
6/07/2002.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note
2 scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 244/2024 pubblicata in data 2/07/2024 e passata in giudicato in data 31/07/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 244/2024 del 2/07/2024, passata in giudicato il 31/07/2024, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta del padre di provvedere in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia non potendo Per_1
allo stato farvi fronte in alcun modo la madre;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Controparte_2
3 a titolo di assegno divorzile, la somma di 50,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in NÈ (VI) il 6/07/2002 alle condizioni in epigrafe riportate Controparte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NÈ (VI) al n. 16, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico OS Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 969 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato in [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata in [...] il Controparte_2 C.F._2
7/07/1973, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mario GRASSANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 contratto in NÈ (VI) il 06/07/2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di NÈ (Vi) al n. 16 Parte 2° Serie A anno
2002; mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di NÈ (VI);
2) La figlia minore , nata a [...] il [...], resta affidata Per_1
congiuntamente a entrambi i genitori con residenza presso il padre nella casa già coniugale, in NÈ (Vi) Via Europa n 10/A int. 2.
Il padre provvederà al mantenimento della figlia non potendo allo stato farvi fronte in alcun modo la madre.
La madre potrà tenere la figlia con sé, il martedì sera dalle 18:00 alle 21:00 e a fine settimana alterni dal venerdi ore 20:00 alla domenica ore 20:00, 7 giorni durante le vacanze di Natale e 15 gg. durante le vacanze estive.
2) Il padre SI. OS, riconosce, a partire dal presente mese di marzo 2024, un assegno mensile quale contributo al mantenimento della SI.ra , ad oggi non CP_2 autonoma e autosufficiente, di € 50,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat a partire dal 01/04/2025.
3) Nella casa coniugale di proprietà del SI. OS continuerà a vivere lo stesso con la figlia. La SI.ra si è già trasferita altrove fin dalla separazione. Controparte_2
4) Nulla per le spese di procedimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in NÈ (VI) in data
6/07/2002.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note
2 scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 244/2024 pubblicata in data 2/07/2024 e passata in giudicato in data 31/07/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 244/2024 del 2/07/2024, passata in giudicato il 31/07/2024, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta del padre di provvedere in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia non potendo Per_1
allo stato farvi fronte in alcun modo la madre;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Controparte_2
3 a titolo di assegno divorzile, la somma di 50,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in NÈ (VI) il 6/07/2002 alle condizioni in epigrafe riportate Controparte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NÈ (VI) al n. 16, parte II, serie A, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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