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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/01/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Capanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3079/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BORCHI Parte_1 C.F._1
Wladimiro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPORALI Claudia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 3.10.2023.
In particolare, parte attrice ha affermato “conclude come da memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.”, ovvero “[…] accertato che le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13620229004002147/000, impugnata, risultano la n.
13620200000479515000 regolarmente pagata e le n. 13620060001437265502, n. 13620060004160145502, n.
13620070000774019502 annullate da parte della con la sentenza Controparte_2
2358/2017 pronunciata il 17.10.17, annullare l'intimazione di pagamento impugnata, dichiarando che
[...] non ha diritto ha procedere in executivis contro la SI.ra . In tutti i casi con vittoria di Controparte_1 Parte_1 spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e con condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. subito dall'attrice, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità a istruttoria espletata”.
In particolare, parte convenuta ha affermato “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”, ovvero “[…] in via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario (Corte di pagina 1 di 6 Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato), 3) nel merito: respingere, comunque, tutte le domande ex adverso formulate in virtù delle causali di cui in narrativa, perché infondate in fatto ed in diritto;
4) in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi ai sensi del DM n. 147/2022”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di opposizione all'esecuzione trova origine con atto di citazione iscritto al ruolo in data
23.12.2022 e notificato alla controparte in data 21.12.2022.
In tale atto di opposizione l'attore si duole dell'intimazione di pagamento n. 13620229004002147/000 notificatale il 29.11.2022 con cui le ha intimato il Controparte_3 pagamento di € 479.915,16 in relazione alle cartelle di pagamento n. 13620060001437265502, n.
13620060002771819502, n. 13620060004160145502 e n. 13620200000479515000.
In particolare, parte opponente contesta il diritto ad agire esecutivamente della convenuta, in quanto la suddetta pretesa erariale non sarebbe esigibile e ha affermato che delle suddette cartelle una sarebbe stata regolarmente pagata (n. 13620200000479515000) e le altre (n. 13620060001437265502, n.
13620060002771819502, n. 13620060004160145502) sarebbero state annullate dalla competente con la sentenza 2358/2017 pronunciata il 17.10.17, Organizzazione_1 in relazione alla quale pende impugnazione presso la Corte di Cassazione.
La convenuta si è costituita in data 16.3.2023 con propria comparsa di costituzione e risposta, in cui ha contestato e replicato alle domande di parte attrice e, in particolare, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'azione affermando che la sentenza della Controparte_2
n.2358/2017 del 17.10.17 abbia annullato l'intimazione n. 13620169000005479/000 e non le tre cartelle sottese sopra richiamate.
In data 11.4.2023 si è tenuta la prima udienza di trattazione del merito e della cautela richiesta.
Con ordinanza del 15.5.2023 il GI ha concesso la sospensione del titolo esecutivo richiesto e ha assegnato i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 3.10.2023 il GI, rilevato che con le memorie depositate dalle parti non sono state richieste prove costituende, ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni nei termini sopra riportati.
La opposizione è fondata e deve essere accolta.
Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
L'intimazione di pagamento è prevista e disciplinata dall'art. 50 DPR 602/1973 il quale prescrive “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla pagina 2 di 6 notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Dalla lettura della norma richiamata emerge chiaramente la sua funzione di atto propedeutico all'avvio di azioni esecutive per la tutela di un credito erariale, la cui emanazione e notifica al contribuente è necessaria ove sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Con riferimento a tale articolo si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.114/2018 con cui ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”.
A seguito di tale pronuncia di illegittimità costituzionale la giurisprudenza di legittimità ha scolpito e definito il perimetro di tale tutela davanti al Giudice Ordinario che la Corte Costituzionale ha introdotto e si è, infatti, distinto fra l'opposizione propria e quella recuperatoria: il contribuente “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.)” (cfr. Cass. S.U. sent. n.26283/2022).
Nel caso di specie, il contribuente-opponente contesta l'intimazione ricevuta proprio in ragione di fatti sopravvenuti alla formazione dell'obbligazione tributaria, rappresentata dalle quattro cartelle sopra richiamate, e, nello specifico, della cartella n. 13620200000479515000 ne afferma la sopravvenuta estinzione a seguito di pagamento (avvenuto in 21.12.2022 cfr. all.2 attore) e delle altre cartelle (n.
13620060001437265502, n. 13620060002771819502, n. 13620060004160145502) ne afferma l'annullamento ad opera della competente con la Organizzazione_1 sentenza n.2358/2017 sopra richiamata.
In conclusione, essendo in discussione la sopravvenuta estinzione delle cartelle e non la loro originaria invalidità, la questione attiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sul merito dell'opposizione. pagina 3 di 6 Con riferimento alla cartella n. 13620200000479515000 la produzione del ricevuta del pagamento effettuato il 21.12.2022 esclude qualsiasi dubbio sulla estinzione della relativa obbligazione tributaria per avvenuto pagamento.
Prendendo in considerazione la data di tale fatto estintivo (21.12.2022) si deve notare che esso è avvenuto nell'intertempo fra la notifica dell'intimazione di pagamento opposta e la proposizione dell'opposizione qui in esame.
Ciò potrebbe rilevare ai fini delle spese, ma, stante l'incommensurabilità di tale cartella con le altre indicate nella intimazione opposta, nel caso concreto un tale rilievo viene escluso (cfr. infra).
Con riferimento alle altre cartelle (n. 13620060001437265502, n. 13620060002771819502, n.
13620060004160145502) indicate nella intimazione di pagamento opposta l'azione esercita dall'attore è fondata, tenuto conto del decisum della sentenza n 2358/2017 pronunciata il 17.10.17 dalla e Org_2 dell'efficacia che l'ordinamento attribuisce alle sentenze emesse dal Giudice Tributario.
In argomento, gli artt. 68 e 69 d.lgs. 546/1992 descrivono chiaramente che, in caso di contenzioso pendente, la pronuncia che accolga in tutto o in parte il ricorso del contribuente incide nettamente e immediatamente sulla esigibilità del credito erariale (individuando limiti e proporzioni per brevità non riportati nella presente sede).
In particolare, il comma 2 dell'art. 68 cit. prevede che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado” da cui consegue che, in ipotesi accoglimento integrale del ricorso demolitorio del contribuente, la pretesa erariale
è completamente azzerata.
Per la decisione del caso di specie occorre dunque interpretare la portata del decisum della sentenza n
2358/2017 sopra citata e, a tal fine, l'interprete è chiamato ad applicare “il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno che esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, e che può farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione” (cfr. ex multis Cass. VI- 5 ord. n. 8544/2020).
Nel caso di specie, il dispositivo prevede espressamente l'annullamento solo dell'intimazione di pagamento
(cfr. dispositivo doc.4 convenuto) e, parimenti, la parte motiva del provvedimento fa riferimento solo a tale atto di intimazione di pagamento (cfr “siccome la conoscenza dell'atto impositivo deve essere (per quanto prevede il citato art.6) effettiva, nel caso che qui si occupa (caso assolutamente particolare ed atipico, per le ragioni che verranno di seguito precisate) avrebbe dovuto comunicare all'obbligato solidale anche gli atti a monte (avviso di accertamento e cartella notificati pagina 4 di 6 alla obbligato principale): comunicazione che se in linea di principio non è obbligatoria Parte_2 alla stregua della disciplina dell'escussione dell'obbligato solidale tributario, lo diventa – in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede – allorquando si sia in presenza di situazione del tutto particolari. Nel caso di specie […]
Considerando gli strettissimi termini previsti dalla legge per fare ricorso, la mancata pregressa conoscenza degli atti a monte (in uno con la mancata possibilità di accedere alla documentazione societaria di un ente ormai estinto da tempo), priva il diritto di difesa di concretezza ed attuabilità, e lo rende una mera formalistica affermazione di astratta tutela in realtà incapace di esprimersi nella funzione costituzionalmente sancita. Ne deriva l'illegittimità dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione
[…]”).
Tuttavia, nel riportare sinteticamente i motivi del ricorso, la CTR sintetizza il motivo alla base dell'atto introduttivo nella lesione del diritto di difesa in riferimento sia all'intimazione di pagamento sia alle sottese cartelle (cfr “1) violazione dell'art. 24 Cost. ed erronea applicazione […] allorquando aveva dedotto che all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento non rivestiva più da anni (e segnatamente dal 25.6.2004) la qualità di socio della
(nel frattempo estinta), mai le erano stati notificati gli avvisi di CP_4 Parte_2 accertamento e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei confronti dell'obbligata principale […]”).
È dunque evidente che lo stesso l'atto introduttivo del contribuente deve essere utilizzato, in via interpretativa residuale, per superare l'oggettiva incertezza del provvedimento giurisdizionale (cfr. Cass.
8544/2020 cit.), e tale atto prevede chiaramente quale domanda di tutela il “dichiarare nulla e priva d'effetto
l'intimazione di pagamento n. 136 2016 9000005479/000, e dichiarare nulle e prive di effetto anche le cartelle n.
13620060001437265502, n. 13620060004160145502, n. 13620070000774019502, n.
13620080000907737502 […]”.
In conclusione, il perimetro oggettivo della sentenza n. 2358/2017 della C.T.R. di Firenze contempla sia l'annullamento dell'intimazione di pagamento sia l'annullamento delle sottese cartelle e, alla luce del richiamato effetto conformativo della sentenza di giustizia tributaria, tale sentenza ha annullato integralmente la pretesa erariale privando la intimazione qui opposta di un valido titolo esecutivo a sostegno.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi, tenuto conto della difficoltà della questione trattata,
e minimi per la fase della istruttoria/trattazione, stante l'assenza di prove costituende nelle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
In particolare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della cartella n. 13620200000479515000 ha reso ab origine superflua l'introduzione della presente opposizione e il sostenimento delle relative spese, ma, come già indicato (cfr. supra), l'impatto concreto di tale cartella non è commensurabile rispetto alle altre cartelle richiamate nell'intimazione opposta.
pagina 5 di 6 Si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. in quanto l'assenza di immediata comprensibilità del perimetro del decisum della sentenza n.2358/2017, pronunciata il 17.10.17, dalla Organizzazione_1
,
[...]
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda dell'attore e, per l'effetto,
DICHIARA l'inesistenza del diritto del convenuto, , di Controparte_1 agire esecutivamente per il recupero delle somme indicate dell'intimazione di pagamento n.
13620229004002147/000.
CONDANNA il convenuto, , a rifondere all'attore, Controparte_1
le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 17.252, oltre spese Parte_1 generali, cap e iva, se dovuta e la refusione di € 1.241 per spese vive.
Prato, 23/01/2024
Il Giudice dott. Enrico Capanna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Capanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3079/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BORCHI Parte_1 C.F._1
Wladimiro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPORALI Claudia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 3.10.2023.
In particolare, parte attrice ha affermato “conclude come da memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.”, ovvero “[…] accertato che le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13620229004002147/000, impugnata, risultano la n.
13620200000479515000 regolarmente pagata e le n. 13620060001437265502, n. 13620060004160145502, n.
13620070000774019502 annullate da parte della con la sentenza Controparte_2
2358/2017 pronunciata il 17.10.17, annullare l'intimazione di pagamento impugnata, dichiarando che
[...] non ha diritto ha procedere in executivis contro la SI.ra . In tutti i casi con vittoria di Controparte_1 Parte_1 spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e con condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. subito dall'attrice, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità a istruttoria espletata”.
In particolare, parte convenuta ha affermato “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”, ovvero “[…] in via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario (Corte di pagina 1 di 6 Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato), 3) nel merito: respingere, comunque, tutte le domande ex adverso formulate in virtù delle causali di cui in narrativa, perché infondate in fatto ed in diritto;
4) in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi ai sensi del DM n. 147/2022”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di opposizione all'esecuzione trova origine con atto di citazione iscritto al ruolo in data
23.12.2022 e notificato alla controparte in data 21.12.2022.
In tale atto di opposizione l'attore si duole dell'intimazione di pagamento n. 13620229004002147/000 notificatale il 29.11.2022 con cui le ha intimato il Controparte_3 pagamento di € 479.915,16 in relazione alle cartelle di pagamento n. 13620060001437265502, n.
13620060002771819502, n. 13620060004160145502 e n. 13620200000479515000.
In particolare, parte opponente contesta il diritto ad agire esecutivamente della convenuta, in quanto la suddetta pretesa erariale non sarebbe esigibile e ha affermato che delle suddette cartelle una sarebbe stata regolarmente pagata (n. 13620200000479515000) e le altre (n. 13620060001437265502, n.
13620060002771819502, n. 13620060004160145502) sarebbero state annullate dalla competente con la sentenza 2358/2017 pronunciata il 17.10.17, Organizzazione_1 in relazione alla quale pende impugnazione presso la Corte di Cassazione.
La convenuta si è costituita in data 16.3.2023 con propria comparsa di costituzione e risposta, in cui ha contestato e replicato alle domande di parte attrice e, in particolare, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'azione affermando che la sentenza della Controparte_2
n.2358/2017 del 17.10.17 abbia annullato l'intimazione n. 13620169000005479/000 e non le tre cartelle sottese sopra richiamate.
In data 11.4.2023 si è tenuta la prima udienza di trattazione del merito e della cautela richiesta.
Con ordinanza del 15.5.2023 il GI ha concesso la sospensione del titolo esecutivo richiesto e ha assegnato i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 3.10.2023 il GI, rilevato che con le memorie depositate dalle parti non sono state richieste prove costituende, ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni nei termini sopra riportati.
La opposizione è fondata e deve essere accolta.
Sulla giurisdizione del giudice ordinario.
L'intimazione di pagamento è prevista e disciplinata dall'art. 50 DPR 602/1973 il quale prescrive “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla pagina 2 di 6 notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Dalla lettura della norma richiamata emerge chiaramente la sua funzione di atto propedeutico all'avvio di azioni esecutive per la tutela di un credito erariale, la cui emanazione e notifica al contribuente è necessaria ove sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Con riferimento a tale articolo si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.114/2018 con cui ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”.
A seguito di tale pronuncia di illegittimità costituzionale la giurisprudenza di legittimità ha scolpito e definito il perimetro di tale tutela davanti al Giudice Ordinario che la Corte Costituzionale ha introdotto e si è, infatti, distinto fra l'opposizione propria e quella recuperatoria: il contribuente “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.)” (cfr. Cass. S.U. sent. n.26283/2022).
Nel caso di specie, il contribuente-opponente contesta l'intimazione ricevuta proprio in ragione di fatti sopravvenuti alla formazione dell'obbligazione tributaria, rappresentata dalle quattro cartelle sopra richiamate, e, nello specifico, della cartella n. 13620200000479515000 ne afferma la sopravvenuta estinzione a seguito di pagamento (avvenuto in 21.12.2022 cfr. all.2 attore) e delle altre cartelle (n.
13620060001437265502, n. 13620060002771819502, n. 13620060004160145502) ne afferma l'annullamento ad opera della competente con la Organizzazione_1 sentenza n.2358/2017 sopra richiamata.
In conclusione, essendo in discussione la sopravvenuta estinzione delle cartelle e non la loro originaria invalidità, la questione attiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sul merito dell'opposizione. pagina 3 di 6 Con riferimento alla cartella n. 13620200000479515000 la produzione del ricevuta del pagamento effettuato il 21.12.2022 esclude qualsiasi dubbio sulla estinzione della relativa obbligazione tributaria per avvenuto pagamento.
Prendendo in considerazione la data di tale fatto estintivo (21.12.2022) si deve notare che esso è avvenuto nell'intertempo fra la notifica dell'intimazione di pagamento opposta e la proposizione dell'opposizione qui in esame.
Ciò potrebbe rilevare ai fini delle spese, ma, stante l'incommensurabilità di tale cartella con le altre indicate nella intimazione opposta, nel caso concreto un tale rilievo viene escluso (cfr. infra).
Con riferimento alle altre cartelle (n. 13620060001437265502, n. 13620060002771819502, n.
13620060004160145502) indicate nella intimazione di pagamento opposta l'azione esercita dall'attore è fondata, tenuto conto del decisum della sentenza n 2358/2017 pronunciata il 17.10.17 dalla e Org_2 dell'efficacia che l'ordinamento attribuisce alle sentenze emesse dal Giudice Tributario.
In argomento, gli artt. 68 e 69 d.lgs. 546/1992 descrivono chiaramente che, in caso di contenzioso pendente, la pronuncia che accolga in tutto o in parte il ricorso del contribuente incide nettamente e immediatamente sulla esigibilità del credito erariale (individuando limiti e proporzioni per brevità non riportati nella presente sede).
In particolare, il comma 2 dell'art. 68 cit. prevede che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado” da cui consegue che, in ipotesi accoglimento integrale del ricorso demolitorio del contribuente, la pretesa erariale
è completamente azzerata.
Per la decisione del caso di specie occorre dunque interpretare la portata del decisum della sentenza n
2358/2017 sopra citata e, a tal fine, l'interprete è chiamato ad applicare “il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno che esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, e che può farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione” (cfr. ex multis Cass. VI- 5 ord. n. 8544/2020).
Nel caso di specie, il dispositivo prevede espressamente l'annullamento solo dell'intimazione di pagamento
(cfr. dispositivo doc.4 convenuto) e, parimenti, la parte motiva del provvedimento fa riferimento solo a tale atto di intimazione di pagamento (cfr “siccome la conoscenza dell'atto impositivo deve essere (per quanto prevede il citato art.6) effettiva, nel caso che qui si occupa (caso assolutamente particolare ed atipico, per le ragioni che verranno di seguito precisate) avrebbe dovuto comunicare all'obbligato solidale anche gli atti a monte (avviso di accertamento e cartella notificati pagina 4 di 6 alla obbligato principale): comunicazione che se in linea di principio non è obbligatoria Parte_2 alla stregua della disciplina dell'escussione dell'obbligato solidale tributario, lo diventa – in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede – allorquando si sia in presenza di situazione del tutto particolari. Nel caso di specie […]
Considerando gli strettissimi termini previsti dalla legge per fare ricorso, la mancata pregressa conoscenza degli atti a monte (in uno con la mancata possibilità di accedere alla documentazione societaria di un ente ormai estinto da tempo), priva il diritto di difesa di concretezza ed attuabilità, e lo rende una mera formalistica affermazione di astratta tutela in realtà incapace di esprimersi nella funzione costituzionalmente sancita. Ne deriva l'illegittimità dell'atto di intimazione oggetto di impugnazione
[…]”).
Tuttavia, nel riportare sinteticamente i motivi del ricorso, la CTR sintetizza il motivo alla base dell'atto introduttivo nella lesione del diritto di difesa in riferimento sia all'intimazione di pagamento sia alle sottese cartelle (cfr “1) violazione dell'art. 24 Cost. ed erronea applicazione […] allorquando aveva dedotto che all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento non rivestiva più da anni (e segnatamente dal 25.6.2004) la qualità di socio della
(nel frattempo estinta), mai le erano stati notificati gli avvisi di CP_4 Parte_2 accertamento e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei confronti dell'obbligata principale […]”).
È dunque evidente che lo stesso l'atto introduttivo del contribuente deve essere utilizzato, in via interpretativa residuale, per superare l'oggettiva incertezza del provvedimento giurisdizionale (cfr. Cass.
8544/2020 cit.), e tale atto prevede chiaramente quale domanda di tutela il “dichiarare nulla e priva d'effetto
l'intimazione di pagamento n. 136 2016 9000005479/000, e dichiarare nulle e prive di effetto anche le cartelle n.
13620060001437265502, n. 13620060004160145502, n. 13620070000774019502, n.
13620080000907737502 […]”.
In conclusione, il perimetro oggettivo della sentenza n. 2358/2017 della C.T.R. di Firenze contempla sia l'annullamento dell'intimazione di pagamento sia l'annullamento delle sottese cartelle e, alla luce del richiamato effetto conformativo della sentenza di giustizia tributaria, tale sentenza ha annullato integralmente la pretesa erariale privando la intimazione qui opposta di un valido titolo esecutivo a sostegno.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi, tenuto conto della difficoltà della questione trattata,
e minimi per la fase della istruttoria/trattazione, stante l'assenza di prove costituende nelle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
In particolare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della cartella n. 13620200000479515000 ha reso ab origine superflua l'introduzione della presente opposizione e il sostenimento delle relative spese, ma, come già indicato (cfr. supra), l'impatto concreto di tale cartella non è commensurabile rispetto alle altre cartelle richiamate nell'intimazione opposta.
pagina 5 di 6 Si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. in quanto l'assenza di immediata comprensibilità del perimetro del decisum della sentenza n.2358/2017, pronunciata il 17.10.17, dalla Organizzazione_1
,
[...]
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda dell'attore e, per l'effetto,
DICHIARA l'inesistenza del diritto del convenuto, , di Controparte_1 agire esecutivamente per il recupero delle somme indicate dell'intimazione di pagamento n.
13620229004002147/000.
CONDANNA il convenuto, , a rifondere all'attore, Controparte_1
le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 17.252, oltre spese Parte_1 generali, cap e iva, se dovuta e la refusione di € 1.241 per spese vive.
Prato, 23/01/2024
Il Giudice dott. Enrico Capanna
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