Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27143/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27143/2022 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Milano, via Francesco Sforza n. 47, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Cimatti (C.F. ) e C.F._2
Pierpaolo Lucchese (C.F. , entrambi del Foro di Roma, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, via Nizza, 45, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice
Contro
con sede in Firenze, via G. Marconi n. 68/r, partita IVA CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Francesca Olivetti (c.f. ) e dall'Avv. Umberto Franci (c.f. CodiceFiscale_4
), anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso lo studio dell'Avv. Francesca Olivetti in Firenze, via G. Carducci n. 16 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta E contro
(P.IVA ), con sede in via Controparte_3 P.IVA_2
Senese Aretina km 5, 58036 Roccastrada (GR) in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: parte attrice:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le domande per le suindicate ragioni in fatto ed in diritto: pagina 1 di 6
Sig.ra la somma di Euro 10.200,00, oltre interessi legali maturati e maturandi Parte_1 dalla data della dazione della somma e fino all'effettiva restituzione;
ed inoltre condannare la anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c., al CP_1 risarcimento del danno patito dall'attrice (anche quale perdita di , pari ad Euro Per_1
5.000,00, o nella maggiore o minore somma se del caso determinata anche in via equitativa;
B) in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuto ingiustificato arricchimento della ed il corrispondente depauperamento dell'odierna attrice ex art. 2041 c.c. e per CP_1
l'effetto condannare la alla restituzione di Euro 10.200,00, oltre interessi legali CP_1 maturati e maturandi dalla data della dazione della somma e fino all'effettiva restituzione, sempre in favore della Sig.ra Parte_1
C) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le domande avanzate nei confronti della in quanto Parte_2 infondate in fatto e in diritto”. Con vittoria di spese e competenze.
Per mero scrupolo difensivo, in via istruttoria, insiste per l'accoglimento CP_1 delle istanze di prova per testi avanzate nella propria memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c. del 22.09.2023, a fronte dei fatti nuovi tardivamente dedotti da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 del 30.08.2023, pur contestati e smentiti dalla documentazione in atti”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.7.2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di Milano e allegando: CP_1 Controparte_3
- che e avevano deciso di unirsi in matrimonio il Parte_1 Parte_3
27.6.2020 a Massa Marittima;
- che in data 29.7.2019 l'attrice sottoscriveva con la convenuta Parte_1 [...] un contratto di locazione degli spazi del resort per lo Controparte_3 svolgimento del banchetto nuziale, versando la caparra di euro 1.350,00 (doc. 1), nonché un contratto di locazione degli alloggi sempre presso il resort destinati a 36 ospiti, versando la caparra di euro 3.150,00 (doc. 2);
- che in data 22.11.2019 sottoscriveva con la convenuta un Parte_1 CP_1 contratto per l'affidamento del servizio di catering e banqueting relativo al matrimonio, versando la caparra di euro 10.200,00 (doc. 3);
- che i suddetti pagamenti erano stati effettuati da in virtù di Parte_3 delegazione di pagamento;
pagina 2 di 6 - che sottoscriveva poi ulteriori contratti relativi alla illuminazione, al Parte_1 servizio foto e video, all'allestimento floreale, al servizio di intrattenimento musicale e al servizio di grafica e tipografia, versando altra caparra;
- che, a partire da febbraio 2020, veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per pandemia Covid 19 che rendeva impossibile lo svolgimento del matrimonio nella data programmata;
- che l'emergenza sanitaria causava anche la sospensione delle attività connesse alle pubblicazioni di matrimonio;
- che la comunicava all'attrice che tutti gli eventi programmati per il 2020 CP_3 erano spostati al 2021 ed in particolare che il matrimonio si sarebbe potuto svolgere solo nelle date 3-5 settembre 2021;
- che detta data non era compatibile con gli impegni degli altri fornitori e con gli impegni di lavoro di , futuro sposo;
Parte_3
- che pertanto si vedeva costretta ad annullare l'evento, ma alla Parte_1 richiesta di restituzione delle caparre già versate a e a si vedeva CP_3 CP_1 opporre diniego;
- che la procedura di negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo.
Ciò allegato, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: <<a nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui narrativa accertare e dichiarare l della condotta delle societ convenute a corrispondere alla sig.ra>
Parte_1
- la alla restituzione di Euro 4.500,00, oltre interessi legali maturati e CP_3 maturandi dalla data della dazione della somma e fino all'effettiva restituzione,
- la Euro 10.200,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data della CP_1 dazione della somma e fino all'effettiva restituzione;
ed inoltre condannare le convenute, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223 c.c. ed in via solidale, al risarcimento del danno patito dall'attrice (anche quale perdita di , pari ad Euro 5.000,00, o nella maggiore o minore somma se del caso Per_1 determinata anche in via equitativa;
B) in via subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuto ingiustificato arricchimento delle convenute ed il corrispondente depauperamento dell'odierna attrice ex art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare la alla restituzione di Euro 4.500,00 e la Euro CP_3 CP_1
10.200,00, in entrambi i casi oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data della dazione della somma e fino all'effettiva restituzione, sempre in favore della Sig.r Pt_1
[...]
C) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
In data 16.12.2022 si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto CP_1 sostenuto dall'attrice allegando:
- che la caparra non era stata versata dall'attrice, bensì da con Parte_3 conseguente difetto di legittimazione attiva quanto alla richiesta di restituzione delle somme anticipate;
pagina 3 di 6 - che già a far data dall'11.6.2020 per disposizioni normative erano consentiti gli spostamenti sul territorio nazionale e anche all'estero, cosa che pertanto avrebbe consentito la celebrazione del matrimonio il 27.6.2020;
- che in ogni caso si era sempre dichiarata disponibile ad offrire i suoi servizi CP_1 all'attrice anche in data diversa e successiva al 27.6.2020;
- che era stata l'attrice a cambiare idea e a non voler più celebrare il matrimonio il 27.6.2020;
- che anche la domanda ex art. 2041 c.c. era infondata non ricorrendone i presupposti.
La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con CP_3 ordinanza in data 9.1.2023.
Alla prima udienza del 9.1.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Il Tribunale disponeva che le parti dessero corso alla procedura di negoziazione assistita. Concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, ammesse parzialmente le istanze istruttorie, precisate le conclusioni, con ordinanza 21.1.2025 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Occorre innanzitutto dare atto che, come affermato da parte attrice, nel corso del giudizio e la convenuta contumace hanno raggiunto un accordo Parte_1 CP_3 stragiudiziale per la definizione bonaria della controversia, ragione per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al contenzioso tra attrice e convenuta . CP_3
La domanda dell'attrice nei confronti di risulta infondata. CP_1
L'attrice chiede che il Tribunale accerti la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alla ex art. 1463 c.c., atteso che Pt_1
l'emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti normativi resero impossibile la celebrazione del matrimonio e lo svolgimento del banchetto e che le convenute non si dimostrarono disponibili ad un rinvio della data del banchetto nuziale compatibile con gli impegni dei nubendi (<
come peraltro fatto rilevare anche dalle convenute all'attrice con comunicazioni del mese di maggio 2020 (cfr. doc. 8 attrice), prima della instaurazione della causa, gli eventi pubblici e privati furono di nuovo consentiti a partire dal 17 maggio 2020 e la data programmata per il matrimonio avrebbe agevolmente consentito di procedere alle pubblicazioni e poi alla celebrazione della cerimonia. Inoltre, l'attrice afferma che fu la convenuta contumace ad informarla che tutti CP_3 gli eventi programmati per l'anno 2020 venivano necessariamente spostati all'anno successivo ed oltre, e che per il banchetto nuziale della l'unica data disponibile Pt_1 presso il resort sarebbe stata quella del 4.9.2021, data però, riferisce l'attrice, incompatibile con gli impegni lavorativi dello sposo e con le esigenze degli altri fornitori. Detta circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione in atti. Con comunicazione in data 22.4.2020 il difensore di (doc. 7 attrice) precisava CP_3 che non vi era alcuna impossibilità di dar corso regolarmente ai contratti stipulati dalle parti e che era stata la wedding planner dell'attrice, , a comunicare al Parte_4 resort in data 2.4.2020, la decisione della di spostare l'evento alle date dal 3 al 5 Pt_1 settembre 2021 con conferma della estensione della caparra a tali date. E la convenuta
[...]
si era data disponibile. CP_3
Anche la convenuta confermava la disponibilità per il rinvio deciso dagli sposi al 4 CP_1 settembre 2021 (doc. 3 convenuta . CP_1
Risulta dunque smentito sia che l'attrice fu costretta ad annullare l'evento programmato per il giorno 27.6.2020 per disposizioni normative emergenziali, sia che le convenute ebbero ad imporre alla la data del 4 settembre 2021 per lo svolgimento del Pt_1 banchetto nuziale. Risulta invece documentalmente che fu proprio l'attrice a decidere nel mese di marzo/aprile 2020 di rinviare direttamente al 2021 la celebrazione del matrimonio ed il conseguente banchetto e a scegliere la data del 4 settembre 2021. Per ciò che attiene poi in particolare alla posizione della convenuta la stessa ha CP_1 sempre dichiarato ed offerto la propria disponibilità ad assecondare l'attrice sia per altre date, sia per altra location, precisando di essere società che presta i servizi in tutta Italia ed anche all'estero (doc. 3 convenuta . CP_1
E' pacifico che l'attrice si sposò poi in altra data e in altro luogo, servendosi di diversi fornitori. Alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti e di quanto detto, non può dunque ravvisarsi una impossibilità sopravvenuta totale e definitiva della prestazione ex art. 1463 c.c. tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme versate a titolo di caparra.
pagina 5 di 6 La domanda deve essere rigettata. Neppure può essere accolta la domanda proposta in via subordinata dall'attrice ex art. 2041 c.c., atteso che l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. 14944/2022). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle CP_1 spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.937,90, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 28.6.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 6 di 6