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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14337/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Svegliati Francesco Aristodemo che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gava Giulia che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 07/10/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1088 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 23 luglio 2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 13.10.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.10.2022.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra sia onerata di un contributo al mantenimento per la figlia Parte_1
pari ad euro 302,40 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi Per_1 entro il 5 di ogni mese direttamente sul conto corrente bancario intestato alla figlia;
DISPONE che ciascuno dei genitori si faccia carico del 50% delle spese straordinarie afferenti alla figlia come da Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del 15.03.2016 in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che il genitore che anticipa le spese dovrà sempre aver cura di informare preventivamente l'altro sulla causale e sull'importo previsto e che, in difetto, nessun rimborso sarà dovuto anche in deroga alle previsioni di cui al Protocollo di Intesa vigente, fatti salvi i casi di documentata urgenza. Si precisa che l'immotivato rifiuto all'assenso di spese straordinarie necessitate (o la mancata presentazione di un preventivo alternativo entro una settimana dalla richiesta) non sarà sufficiente ad esonerare il genitore da tali spese;
DÀ ATTO che le parti si dichiarano allo stato economicamente autonome ed a conoscenza delle rispettive condizioni economico/patrimoniali;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra è esentata da ogni onere connesso alla Pt_1 manutenzione, ai costi d 'uso e da ogni altro onere amministrativo, assicurativo o fiscale afferente all'autovettura della figlia, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione;
DÀ ATTO che le parti, con il puntuale adempimento di tutto quanto sin qui pattuito, dichiarano di nulla più avere a che pretendere a qualsivoglia titolo, petitum e causa petendi reciprocamente e non ed in ogni caso derivante dal rapporto di coniugio, dalla separazione nonché dai rapporti familiari oltre che a titolo di risarcimento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, nella componente biologica e non.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14337/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Svegliati Francesco Aristodemo che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Gava Giulia che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 07/10/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1088 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 23 luglio 2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 13.10.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.10.2022.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra sia onerata di un contributo al mantenimento per la figlia Parte_1
pari ad euro 302,40 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi Per_1 entro il 5 di ogni mese direttamente sul conto corrente bancario intestato alla figlia;
DISPONE che ciascuno dei genitori si faccia carico del 50% delle spese straordinarie afferenti alla figlia come da Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del 15.03.2016 in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che il genitore che anticipa le spese dovrà sempre aver cura di informare preventivamente l'altro sulla causale e sull'importo previsto e che, in difetto, nessun rimborso sarà dovuto anche in deroga alle previsioni di cui al Protocollo di Intesa vigente, fatti salvi i casi di documentata urgenza. Si precisa che l'immotivato rifiuto all'assenso di spese straordinarie necessitate (o la mancata presentazione di un preventivo alternativo entro una settimana dalla richiesta) non sarà sufficiente ad esonerare il genitore da tali spese;
DÀ ATTO che le parti si dichiarano allo stato economicamente autonome ed a conoscenza delle rispettive condizioni economico/patrimoniali;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra è esentata da ogni onere connesso alla Pt_1 manutenzione, ai costi d 'uso e da ogni altro onere amministrativo, assicurativo o fiscale afferente all'autovettura della figlia, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione;
DÀ ATTO che le parti, con il puntuale adempimento di tutto quanto sin qui pattuito, dichiarano di nulla più avere a che pretendere a qualsivoglia titolo, petitum e causa petendi reciprocamente e non ed in ogni caso derivante dal rapporto di coniugio, dalla separazione nonché dai rapporti familiari oltre che a titolo di risarcimento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, nella componente biologica e non.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.