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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1861.2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861.2024 R.G. TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliata in Messina, via San Sebastiano n. 13 presso lo studio dell'Avv. Elena Belviso, che la rappresenta e difende, parte appellante E Avvocato (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/12/1978 e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, Via E.L. Pellegrino presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Floresta, che lo rappresenta e difende,
parte appellata In fatto e in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. dichiarava di essere Controparte_1 creditore della Sig.ra della somma complessiva pari ad euro 2.622,00 dovuta Parte_1
a causa del mancato pagamento del credito professionale per l'attività prestata nella sua qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 748/2018 a carico dell'odierna appellante;
il giudice designato emetteva il chiesto decreto ingiuntivo per l'indicata somma. Avverso tale decreto ingiuntivo, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 eccependo, in via preliminare, la carenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del provvedimento di ingiunzione;
nel merito contestava di non aver mai avuto contezza del procedimento penale sorto a suo carico, nonché della nomina d'ufficio dell'Avv. CP_1 avvenuta in virtù dell'art 97 comma 4 c.p.p. Si costituiva parte opposta e già ricorrente in monitorio, l'Avv. Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], il quale contestava ogni avversa C.F._2 deduzione e chiedeva il rigetto dell'opposizione; evidenziava l'assenza di una contestazione specifica sull'attività effettivamente da lui svolta, nonché la mancanza di una prova scritta del pagamento di quanto a lui dovuto;
nel merito, con riferimento alla contestata violazione del combinato disposto degli articoli 636 comma 1 c.p.c. e art. 633 n. 2 e 3, allegava di aver depositato la parcella redatta e sottoscritta corredata del parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
con riferimento al fatto che l'opponente si dolesse di non aver mai avuto contezza dell'attività svolta nel suo interesse dal professionista ricorrente in monitorio, evidenziava che il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. era l'avv. Durante Concetta e che non era onere del Difensore nominato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, c.p.p. (l'Avv.
assolvere agli obblighi informativi che attengono alla Difesa della cliente;
infine, CP_1 evidenziava la genericità del motivo d'opposizione facente leva sulla non corretta determinazione delle somme dovute.
1 1861.2024 R.G.
Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, con sentenza, in accoglimento parziale dell'opposizione per la porzione di essa relativa alla esatta determinazione del credito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Parte_1 pagamento della somma pari ad euro 2.208,00 e dichiarava parzialmente compensate anche le spese processuali.
Avverso tale decisione la Sig.ra proponeva appello; si doleva, con Parte_1 unico motivo d'impugnazione, della nullità della sentenza per violazione di legge facendo leva sul preteso omesso assolvimento da parte dell'appellato agli obblighi informativi sullo stesso gravanti non solo nei confronti della stessa appellante – peraltro rimasta estranea al giudizio penale a suo carico e ignara della nomina del difensore d'ufficio – ma anche nei confronti del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p.; violazione che, per tesi dell'appellante, inficiava la presunta validità dell'azionata pretesa creditoria avversata.
Si costituiva nel giudizio di appello l'avv. il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per il suo carattere eccessivamente generico;
nel merito chiedeva il rigetto.
Tutto ciò premesso, è necessario affrontare in via preliminare le eccezioni sollevate da parte appellata circa l'ammissibilità dell'appello proposto.
Per copiosa giurisprudenza, in tema di ammissibilità dell'impugnazione, “il rispetto dell'art. 342 c.p.c. , non esige né la redazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né una forma specifica, né la trascrizione -integrale o parziale- della sentenza gravata, ma impone all'appellante di individuare il quantum appellatum, confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando, rispetto alle motivazioni adottate dal primo giudicante, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, nell'ipotesi di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si ritengono trascurate ovvero erroneamente valutate o per le doglianze riguardanti questioni di diritto, nella specificazione della disposizione applicabile o dell'interpretazione preferibile, oltre che in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della differente scelta che si sarebbe dovuta compiere”(Corte appello, Firenze, sez. IV, 03/09/2024, n. 1511); inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità chiarisce che la specificità che viene richiesta all'appellante nella formulazione dei motivi di appello, in esito alla Riforma Cartabia, “presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, nel senso cioè che va commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese da giudice di primo grado”. Pertanto, alla luce di quanto su esposto e della modalità attraverso la quale l'atto di appello è stato formulato, può considerarsi ammissibile dal momento che consente, nel complesso, di individuare il quantum appellatum nella misura in cui ci si duole della motivazione con la quale in sentenza il giudice di prime cure ha escluso la rilevanza sull'azione di adempimento avanzata dal professionista Avvocato della pretesa violazione degli obblighi informativi sullo stesso gravanti.
L'appello pur ammissibile è, però, manifestamente infondato nel merito. Giova rammentare che il professionista Avvocato, nella prestazione della propria attività, è obbligato a utilizzare, ai sensi dell'art. 1176 c.c., la diligenza del buon padre di famiglia e che la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso;
l'eccezione di inadempimento contrattuale può essere opposta dal cliente all'Avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia stata tale da incidere sui suoi interessi in modo da pregiudicare la sua chance di vittoria in giudizio e l'onere della prova grava sul cliente che assuma di essere danneggiato;
in altri termini, grava sull'assistito l'onere della prova della sussistenza di una condotta negligente del professionista causativa di un effettivo danno;
nel caso in ispecie l'appellante ha contestato la motivazione della sentenza impugnata solo per la porzione di essa in
2 1861.2024 R.G.
cui il Giudice di prime cure ha sostanzialmente escluso che gravassero sul ricorrente in monitorio degli specifici obblighi informativi nei confronti dell'opponente e odierno appellante ed aventi ad oggetto gli esiti dell'attività svolta nella qualità di sostituto processuale del difensore d'ufficio; orbene, anche qualora si volessero ritenere gravanti sul difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.c. (anche) siffatti obblighi informativi, non v'è né allegazione specifica alcuna, né prova che il compiuto adempimento di essi in favore avrebbe mutato le sorti del giudizio penale a carico dell'odierna appellante.
Ogni residua questione è assorbita nella superiore considerazione.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in mancanza anche di una specifica allegazione del danno subito per effetto della formulazione dell'appello in esame. La singolarità del tema posto dalle parti già innanzi al Giudice di prime cure, il sostanziale ridimensionamento dei compensi rivendicato dal ricorrente in monitorio come eseguito dal giudice di prime cure, la scarsa rilevanza economica della contesa, legittimano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 1861/2024 R.G. promosso da , nata a [...] il Parte_1
20/07/1973 (C.F. ) e ivi residente, elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1 via San Sebastiano n. 13 presso lo studio dell'Avv. Elena Belviso, che la rappresenta e difende, parte appellante, nei confronti dell'Avv. (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, Via E.L. Pellegrino presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Floresta, che lo rappresenta e difende, parte appellata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate le spese di lite;
Così deciso in Messina, il 6.10.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861.2024 R.G. TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliata in Messina, via San Sebastiano n. 13 presso lo studio dell'Avv. Elena Belviso, che la rappresenta e difende, parte appellante E Avvocato (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/12/1978 e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, Via E.L. Pellegrino presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Floresta, che lo rappresenta e difende,
parte appellata In fatto e in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'Avv. dichiarava di essere Controparte_1 creditore della Sig.ra della somma complessiva pari ad euro 2.622,00 dovuta Parte_1
a causa del mancato pagamento del credito professionale per l'attività prestata nella sua qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 748/2018 a carico dell'odierna appellante;
il giudice designato emetteva il chiesto decreto ingiuntivo per l'indicata somma. Avverso tale decreto ingiuntivo, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 eccependo, in via preliminare, la carenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del provvedimento di ingiunzione;
nel merito contestava di non aver mai avuto contezza del procedimento penale sorto a suo carico, nonché della nomina d'ufficio dell'Avv. CP_1 avvenuta in virtù dell'art 97 comma 4 c.p.p. Si costituiva parte opposta e già ricorrente in monitorio, l'Avv. Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], il quale contestava ogni avversa C.F._2 deduzione e chiedeva il rigetto dell'opposizione; evidenziava l'assenza di una contestazione specifica sull'attività effettivamente da lui svolta, nonché la mancanza di una prova scritta del pagamento di quanto a lui dovuto;
nel merito, con riferimento alla contestata violazione del combinato disposto degli articoli 636 comma 1 c.p.c. e art. 633 n. 2 e 3, allegava di aver depositato la parcella redatta e sottoscritta corredata del parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
con riferimento al fatto che l'opponente si dolesse di non aver mai avuto contezza dell'attività svolta nel suo interesse dal professionista ricorrente in monitorio, evidenziava che il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p. era l'avv. Durante Concetta e che non era onere del Difensore nominato ai sensi dell'articolo 97, comma 4, c.p.p. (l'Avv.
assolvere agli obblighi informativi che attengono alla Difesa della cliente;
infine, CP_1 evidenziava la genericità del motivo d'opposizione facente leva sulla non corretta determinazione delle somme dovute.
1 1861.2024 R.G.
Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, con sentenza, in accoglimento parziale dell'opposizione per la porzione di essa relativa alla esatta determinazione del credito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Parte_1 pagamento della somma pari ad euro 2.208,00 e dichiarava parzialmente compensate anche le spese processuali.
Avverso tale decisione la Sig.ra proponeva appello; si doleva, con Parte_1 unico motivo d'impugnazione, della nullità della sentenza per violazione di legge facendo leva sul preteso omesso assolvimento da parte dell'appellato agli obblighi informativi sullo stesso gravanti non solo nei confronti della stessa appellante – peraltro rimasta estranea al giudizio penale a suo carico e ignara della nomina del difensore d'ufficio – ma anche nei confronti del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p.; violazione che, per tesi dell'appellante, inficiava la presunta validità dell'azionata pretesa creditoria avversata.
Si costituiva nel giudizio di appello l'avv. il quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per il suo carattere eccessivamente generico;
nel merito chiedeva il rigetto.
Tutto ciò premesso, è necessario affrontare in via preliminare le eccezioni sollevate da parte appellata circa l'ammissibilità dell'appello proposto.
Per copiosa giurisprudenza, in tema di ammissibilità dell'impugnazione, “il rispetto dell'art. 342 c.p.c. , non esige né la redazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né una forma specifica, né la trascrizione -integrale o parziale- della sentenza gravata, ma impone all'appellante di individuare il quantum appellatum, confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando, rispetto alle motivazioni adottate dal primo giudicante, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, nell'ipotesi di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si ritengono trascurate ovvero erroneamente valutate o per le doglianze riguardanti questioni di diritto, nella specificazione della disposizione applicabile o dell'interpretazione preferibile, oltre che in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della differente scelta che si sarebbe dovuta compiere”(Corte appello, Firenze, sez. IV, 03/09/2024, n. 1511); inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità chiarisce che la specificità che viene richiesta all'appellante nella formulazione dei motivi di appello, in esito alla Riforma Cartabia, “presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, nel senso cioè che va commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese da giudice di primo grado”. Pertanto, alla luce di quanto su esposto e della modalità attraverso la quale l'atto di appello è stato formulato, può considerarsi ammissibile dal momento che consente, nel complesso, di individuare il quantum appellatum nella misura in cui ci si duole della motivazione con la quale in sentenza il giudice di prime cure ha escluso la rilevanza sull'azione di adempimento avanzata dal professionista Avvocato della pretesa violazione degli obblighi informativi sullo stesso gravanti.
L'appello pur ammissibile è, però, manifestamente infondato nel merito. Giova rammentare che il professionista Avvocato, nella prestazione della propria attività, è obbligato a utilizzare, ai sensi dell'art. 1176 c.c., la diligenza del buon padre di famiglia e che la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso;
l'eccezione di inadempimento contrattuale può essere opposta dal cliente all'Avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia stata tale da incidere sui suoi interessi in modo da pregiudicare la sua chance di vittoria in giudizio e l'onere della prova grava sul cliente che assuma di essere danneggiato;
in altri termini, grava sull'assistito l'onere della prova della sussistenza di una condotta negligente del professionista causativa di un effettivo danno;
nel caso in ispecie l'appellante ha contestato la motivazione della sentenza impugnata solo per la porzione di essa in
2 1861.2024 R.G.
cui il Giudice di prime cure ha sostanzialmente escluso che gravassero sul ricorrente in monitorio degli specifici obblighi informativi nei confronti dell'opponente e odierno appellante ed aventi ad oggetto gli esiti dell'attività svolta nella qualità di sostituto processuale del difensore d'ufficio; orbene, anche qualora si volessero ritenere gravanti sul difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.c. (anche) siffatti obblighi informativi, non v'è né allegazione specifica alcuna, né prova che il compiuto adempimento di essi in favore avrebbe mutato le sorti del giudizio penale a carico dell'odierna appellante.
Ogni residua questione è assorbita nella superiore considerazione.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in mancanza anche di una specifica allegazione del danno subito per effetto della formulazione dell'appello in esame. La singolarità del tema posto dalle parti già innanzi al Giudice di prime cure, il sostanziale ridimensionamento dei compensi rivendicato dal ricorrente in monitorio come eseguito dal giudice di prime cure, la scarsa rilevanza economica della contesa, legittimano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 1861/2024 R.G. promosso da , nata a [...] il Parte_1
20/07/1973 (C.F. ) e ivi residente, elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1 via San Sebastiano n. 13 presso lo studio dell'Avv. Elena Belviso, che la rappresenta e difende, parte appellante, nei confronti dell'Avv. (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, Via E.L. Pellegrino presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Floresta, che lo rappresenta e difende, parte appellata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate le spese di lite;
Così deciso in Messina, il 6.10.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
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