Art. 30. (Assemblea dei delegati e sue funzioni) 1. L'assemblea dei delegati e' costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti, con le modalita' indicate all'articolo 31, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento e' eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.
2. L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:
a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti normativi relativi all'Ente;
b) approva i regolamenti dell'Ente;
c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e un membro effettivo e uno supplente del collegio dei sindaci;
e) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente;
f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.
3. Le delibere di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:
a) esprime, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti normativi relativi all'Ente;
b) approva i regolamenti dell'Ente;
c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
d) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e un membro effettivo e uno supplente del collegio dei sindaci;
e) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente;
f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.
3. Le delibere di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.