Articolo 23 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 22Articolo 24
Versione
7 aprile 1989
Art. 23. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
b) Opere pie israelitiche - Torino;
c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
d) Asilo infantile "Levi" - Vercelli;
e) Opera pia "Foa" - Vercelli;
f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
g) Opera pia Moise' Vita Jacur - Verona;
h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
p) Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti;
q) Congregazione israelitica di carita' e beneficenza - Asti;
r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato
(Alessandria);
s) Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" Ferrara;
t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
u) Opere pie israelitiche - Padova;
v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti puo' essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il patrimonio degli enti soppressi a termini dei commi 1 e 2 e' trasferito alle Comunita' di appartenenza.
4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989