Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1406 + 1408 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PITTALA' SABRINA e dell'avv. P.IVA_1
DONATO DOMENICO FRANCESCO ( VIA DEGLI C.F._1
SCIPIONI, 256/B 00192 MA , con elezione di domicilio in VIA L. MANARA N. 7- 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PITTALA' SABRINA E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITTALA' CP_1 P.IVA_2
SABRINA e dell'avv. DONATO DOMENICO FRANCESCO ( VIA DEGLI SCIPIONI, 256/B 00192 MA , con C.F._1 elezione di domicilio in VIA L. MANARA N. 7- 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PITTALA' SABRINA
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAURO NTroparte_2 P.IVA_3
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA SALVATOR ROSA, 6 80026 CASORIA presso e nello studio dell'avv. LAURO GIOVANNI;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di MI, contrariis reiectis, in riforma totale delle sentenze n. 5638/2023 e 4311/2024, 1) in via pregiudiziale a) dato atto e
1
12/02/2018 ore 19.25/19.55, dopo la scadenza del termine di sei (6) mesi decorrenti dalla data 24/11/2015 della sentenza n. 6531/2015 della Corte d'Appello di MA, dichiarare l'estinzione del giudizio instaurato avanti il Tribunale di MA R.G. 48723/2004 con atto di citazione in data 28/06/2004; b) dato atto e accertato che il ricorso in Cassazione, proposto da avverso la sentenza della NTroparte_2
Corte d'Appello di MA n. 6531/2015 è stato dichiarato inammissibile, esaurendo il giudizio R.G. 48723/2004, promosso avanti il Tribunale di MA con atto di citazione 28/06/2004, dichiarare il giudizio medesimo estinto;
c) Comunque, dato atto e accertato e ammesso e non concesso che il giudizio potesse essere riassunto anche dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, ritenuto che l'atto di riassunzione è stato notificato alle ore 19.25/19.55, oltre il termine di notifica delle ore 19.00, previsto dal previgente art. 147 cpc e quindi oltre il termine di mesi 6 (sei) previsto dall'art. 50 cpc, decorrente dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, emessa in data 10/07/2017 n, 17025/2017, dichiarare estinto il giudizio promosso avanti il Tribunale di MA R.G. 48723/2004, con atto di citazione in data 28/06/2004.
2) In via subordinata, preliminare - Dato atto e accertata la genericità e la non riferibilità della procura, allegata all'atto di riassunzione, al procedimento da riassumere e alle controparti e , NTroparte_1 Parte_1 stante il rilascio della procura in data 17/12/2017 antecedente a quella della comparsa di riassunzione notificata in data 12/02/2018, A) dichiarare la mancanza di volontà della a riassumere il giudizio R.G. 48723/2004, promosso avanti NTroparte_2 il Tribunale di MA contro e , NTroparte_1 Parte_1 con atto di citazione 28/06/2004, e così pure per la successiva riassunzione a seguito di interruzione 01/02/2021 B) dichiarare la procura medesima inesistente, insussistente e nulla nonché dichiarare nulla la comparsa di riassunzione per la mancanza di procura valida in capo agli Avv.ti Giovanni Lauro e Roberta Ferrazza, C) accertato e dato atto come anche a seguito di successiva interruzione in data 01/02/2021 per decesso del difensore di parte convenuta, il ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc del 11/02/2021 notificato dalla in data 04/05/2021 NTroparte_2 alla soc. sia stato effettuato sulla base della procura del 17/02/2017 NTroparte_1 che risulta inesistente, nulla ed insussistente per i motivi già sopra esposti, dichiarare in ogni caso nullo il detto ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc presentato dalla il 11/02/2021 e notificato alla soc. il NTroparte_2 NTroparte_1
04/05/2021 e quindi dichiarare estinto il presente procedimento R.G. 11220/18; NT
3) In via subordinata e sul merito, a) Dato atto e accertato che la , ora
[...]
, non ha denunciato i pretesi vizi entro i cinque giorni contrattualmente CP_2 previsti dalla scoperta e non ha proposto l'azione entro l'anno della consegna, dichiararla decaduta dalla garanzia e dichiarare prescritta la relativa azione a norma degli artt. 1490-1945 c.c.. b) Dato atto e accertato che il ricorso per ATP e il pedissequo provvedimento del Presidente del Tribunale di MA non sono stati validamente notificati alla , ora e il CTU NTroparte_4 NTroparte_1 NT nominato Ing. era CT di dichiarare l'accertamento tecnico Persona_1
2 preventivo espletato nullo e di nessuna efficacia anche per violazione del principio NT del contraddittorio e per conflitto di interesse dello stesso con ora
[...]
. c) Dato atto ed accertato che la CTU espletata avanti il Tribunale di MA, è CP_2 fondata sul presupposto inesistente di destinazione della barca a noleggio di lusso e NT sul presupposto inesistente della relativa autorizzazione in capo alla ora
[...]
, presupposti inesistenti dichiarare la consulenza espletata nulla, CP_2 inefficace e inutilizzabile. d) Assolvere, comunque, la che ha NTroparte_1 incorporato la , dalle domande svolte nei suoi confronti dalla NTroparte_4 ora con l'atto di citazione notificatole in data CP_5 NTroparte_2 NT 28/06/2004. e) Condannare già , al risarcimento dei danni NTroparte_2 per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 cpc, danni da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale. f) Condannare a restituire ed a NTroparte_6 corrispondere ad l'importo da quest'ultima già versatole di euro NTroparte_1
751.518,66, di cui alla sentenza impugnata, a fronte della mancata sospensione della sentenza medesima e con riserva di ripetizione, oltre rivalutazione ed interessi dai singoli pagamenti al saldo, così come regolarmente prodotti con note di deposito in data 21-22/10/2024, nonché g) Condannare e comunque l'Avv. NTroparte_2
Giovanni Lauro, in qualità di difensore distrattario della stessa, a restituire ed a corrispondere ad l'importo di euro 17.879,28 corrispondente alle NTroparte_1 spese di lite da pagate direttamente all'Avv. Giovanni Lauro, in NTroparte_1 data 23/04/2024, in forza della sentenza impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre all'importo di euro 5.554,45, quale spese di lite del precetto notificato da
[...]
in data 03/05/2024 e del pignoramento immobiliare notificato da CP_2 [...]
sui beni di in data 31/05/2024, tutti prodotti in CP_2 NTroparte_1 giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, i cui importi sono stati tutti pagati da direttamente all'Avv. Giovanni Lauro, in qualità di legale NTroparte_1 dichiaratosi anticipatorio e distrattario, il tutto onde evitare un'esecuzione forzata ed un pregiudizio irreparabile. - In ogni caso, si eccepisce la decadenza, in capo a
[...]
, dal deposito dei documenti ed atti del primo grado (innanzi al CP_2
Tribunale di MI R.G. 11220/18) e quindi del grado in corso nonché dei gradi e procedimenti precedenti e quindi anche del loro deposto cartaceo, in quanto mai depositati nel proc. innanzi al Tribunale di MI i fascicoli del Trib. MA R.G.
2313/10, Corte Appello MA R.G. 2313/10 e Suprema Corte di Cassazione R.G. 13264/16 ed in secondo luogo, ammesso e non concesso, anche in quanto controparte non ha provveduto a depositare telematicamente i documenti e gli atti degli anzidetti procedimenti e gradi precedenti con la sua NTroparte_7 comparsa di costituzione in appello depositata il 20/09/2024, ai sensi dell'art. 166 e 167, richiamati dall'art. 347 cpc né ha formulato alcuna richiesta motivata di produzione e di autorizzazione con la sua comparsa di costituzione, depositando una istanza non motivata quasi un mese dopo (in data 04/05/10/2024), oltre il termine di scadenza della comparsa di costituzione, quindi inammissibile . - In ogni caso, si eccepisce anche la nullità/inammissibilità della comparsa di costituzione in appello avversaria della per mancanza di specificità ex artt. 167 e 121 NTroparte_2
3 c.p.c. c.p.c. limitandosi controparte a mere generiche contestazioni e meri richiami suggestivi a sentenze della Corte di Cassazione inconferenti e che riguardano il giudizio di legittimità e non di merito, così tentando intenzionalmente di fuorviare la Corte, nonché l'infondatezza e palese strumentalità e pretestuosità di tutte le eccezioni avverse sollevate nella detta comparsa di costituzione del 20/09/2024, ivi compresa quella di presunto conflitto di interessi che è invece inesistente. - A fronte della riunione, al presente procedimento R.G. 1406/24, disposta dalla Corte di Appello di MI in data 28/11/2024, del procedimento di appello interposto da con suo autonomo appello R.G. 1408/24, alle Parte_1 medesime sentenze impugnate, contro , si ribadisce, come già NTroparte_2 precisato da nella sua comparsa di costituzione del 20/09/2024 a pag. 17 CP_1 nel proc. R.G. 1408/24, l'adesione di medesima ai motivi di appello NTroparte_1 formulati da . Col favore delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio + generali di studio + CPA e IVA come per legge. In via molto subordinata e per l'ipotesi veramente assurda di reiezione di tutte le eccezioni proposte, per quanto occorrere possa, si chiede senza nulla riconoscere l'ammissione dei mezzi istruttori anche per interpello e testi, questi ultimi come già indicati nella memoria 183 n. 2 datata 26/11/2018 da ritenersi qui riportati e trascritti e precisamente, senza peraltro invertire l'onere della prova, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 1) Vero che la imbarcazione denominata AR IS – costruita nel 1989 –, nel periodo marzo-aprile 2001, periodo durante il quale si svolsero le trattative per la sua vendita, si trovava presso il cantiere della sito in SC, incaricata dalla Parte_1 proprietaria Charter International S.r.l. ora per la ristrutturazione e NTroparte_1 trasformazione da barca da regata a barca da crociera. 2) Vero che durante il periodo delle trattative (marzo 2001/aprile 2001), il sig. prima in Testimone_1 rappresentanza della soc. Chemical Industries S.r.l. e poi della ITT Industrial Trading
& Technology, visionò lo stato dell'imbarcazione e dei lavori in corso nonchè il relativo progetto di trasformazione. 3) Vero che, dopo la conclusione del contratto di compravendita, in data 13.4.2001, i lavori di ristrutturazione vennero proseguiti dalla sempre per conto della Parte_1 NTroparte_4 sotto il diuturno controllo del sig. , all'uopo incaricato quale futuro Persona_2 NT comandante dell'imbarcazione della , nonchè anche sotto il controllo settimanale e personale del sig. i quali entrambi davano le istruzioni e le Testimone_1 direttive per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e per la loro prosecuzione, direttamente all'Arch. e alla maestranza della . 4) Vero Testimone_2 Parte_1 che i lavori di ristrutturazione, prima della loro esecuzione, venivano approvati e controllati dai sig. e , i quali richiedevano anche Persona_2 Testimone_1 delle modifiche, che venivano attuate dalla e controllavano le Parte_1 attrezzature e i materiali che venivano impiegati. 5) Vero che in data 2.4.2002 il inviò al cantiere la e-mail portante pari data, evidenziando Testimone_1
l'intervento dell'arch. per la soluzione dei problemi proposti da Per_1 Tes_1 non condivisi da e da (doc. n. 6) da rammostrarsi Per_2 Parte_1
4 all'interrogando e al teste. 6) a) Vero che il motore principale Volvo TA venne riverniciato e revisionato una prima volta in cantiere dal tecnico autorizzato della ditta OM CO & C. snc, come da fattura n. 44 del 22.03.2002 e venne ulteriormente revisionato a Cala Galera dal tecnico autorizzato di zona (sig. Tes_3
come da fattura n. 40 del 20.06.2002, (documenti n. 18 e 19) da rammostrarsi
[...] all'interrogando e al teste, su richiesta del e del comandate Tes_1 dell'imbarcazione, sostituendo la pompa acqua salata, il tronchetto di scarico ed eseguendo la messa in moto del motore con esito positivo. b) Vero che l'installazione dell'impianto del generatore venne verificato in cantiere prima della partenza della barca per il mare in data 22.04.2005, da un tecnico inviato della ditta fornitrice come da rapporto e fattura n. 1004 del 29.04.2002 da NTroparte_8 rammostrarsi all'interrogando e al teste (doc. n. 20 e 21). c) Vero che tutti i cilindri componenti dell'impianto idraulico della vennero revisionati dalla ditta CP_9
come da fatture n. 192/01 del 16.10.2001 e n. 41 del 13.03.2002 e CP_10 che l'intero impianto idraulico era perfettamente funzionate alla consegna della barca, come da fatture (documenti 22 e 23) da rammostrarsi all'interrogando e al teste. d) Vero che l'albero ed il boma furono verniciati e che furono apportati trattamenti di isolamento allo scafo e alla coperta su richiesta del e sotto la supervisione Tes_1 del responsabile tecnico della , Arch. e) Vero che il Parte_1 Testimone_2 montaggio del teak sulla coperta è stato eseguito dalla il sig. CP_11 [...] NT
il quale dopo la consegna dell'imbarcazione su richiesta della , provvide Tes_4 ad asportare tutto il teak della coperta anzichè eliminare l'imperfezione di cui al verbale di consegna senza ricevere alcun corrispettivo. f) Vero che tutto l'arredamento interno della barca venne realizzato dalla falegnameria in CP_12 accordo con le richieste del che di volta in volta durante le visite in cantiere Tes_1 approvava il lavoro svolto. g) Vero che l'impianto carica-batterie era stato calcolato dalla con riferimento alla tipologia di barca, che l'impianto è stato Parte_2 collaudato ed ha subito interventi di verifica da parte del sig. titolare CP_13 della che in garanzia ha verificato il funzionamento e la taratura dei Parte_2 caricabatteria a 12 e 24 V, come da rapporto del 17.06.2002 (doc. n. 24). h) Vero che le batterie erano state fornite nuove. i) Vero che la boccola dell'asse elica venne visionata al momento della consegna dell'imbarcazione ed era in stato perfetto e funzionante. l) Vero che l'impianto frigorifero e il gruppo elettrogeno fornito nuovo come da fattura n. 1652 del 17/06/99 (doc. n. 25) vennero NTroparte_8 collaudati prima della partenza al mare e risultavano perfettamente funzionante. m) Vero che i winches furono collaudati al momento dell'installazione e uno di essi venne revisionato dalla come da fattura n. 2000692 del 28/02/2002 NTroparte_14 da rammostrarsi all'interrogando e al teste, documento n. 26. n) Vero che la struttura della barca rimase identica. o) Vero che l'imbarcazione venne consegnata in data NT 18.5.2002 alla a La Spezia presso il cantiere Becconcini per il varo e il montaggio dell'albero, come risulta dal documento n. 16 in pari data da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
p) Vero che la in data 11, 12 e 13 giugno Parte_1
2002 a mezzo proprio personale qualificato provvide alla esecuzione dei lavori di
5 completamento menzionati nel verbale di consegna 18/05/2002 (doc. n. 14) presso il cantiere “ di La Spezia”. q) Vero che dopo la consegna CP_15 dell'imbarcazione vennero eseguiti tutti gli interventi descritti nella relazione d'intervento della in data 26.6.2002 a firma dell'arch. Parte_1 Testimone_2
(doc. n. 1). 7) Vero che dopo i lavori di completamento di cui al capitolo n.
6.p) l'imbarcazione avrebbe dovuto fare la prova in mare e che a tal fine vennero rilasciate le dichiarazioni 30.4.2002 e 1.6.2002 con scadenza finale al 22.6.2002, NT documento n. 27 da rammostrarsi all'interrogando e al teste. 8) Vero che la utilizzò immediatamente l'imbarcazione affermando, tramite che tutto era Tes_1
a posto e non era necessario fare la prova in mare, contrariamente a quanto sostenuto e richiesto da e dal comandante 9) Vero che in data Parte_1 Persona_2
2.7.2002 il sig. ricevette una telefonata dal Comandante della Capitaneria Persona_3 di Porto di Ponza attraverso la quale apprendeva che l'imbarcazione “Blade” aveva avuto un guasto e che il suo comandante, certo sig. aveva esibito una Persona_4 dichiarazione per la prova in mare valida per il periodo 22.6.2002 – 13.7.2002. 10) Vero che il sig. fece presente che il cantiere aveva rilasciato Per_3 Parte_1 solamente in data 30.4.2002 una dichiarazione per la prova in mare indicante quale comandante dell'imbarcazione e successivamente in data 1.6.2002 Persona_2 altra dichiarazione con scadenza 22.6.2002 indicando quale comandante _5
, dichiarazione non più rinnovata. 11) Vero che nella circostanza di cui al
[...] capitolo precedente, , inviò alla un fax con il Testimone_1 Parte_1 testo della dichiarazione di cui il doc. n. 17), recante quale periodo di autorizzazione dal 22.6.2002 al 13.7.2002 e quale comandante chiedendo quindi di Persona_4 avallare tale dichiarazione, da rammostrarsi all'interrogando e al teste. 12) Vero che il sig. si rifiutò di avallare la dichiarazione di cui al precedente capitolo. Persona_3
13) Vero che a seguito della telefonata del comandante della capitaneria di porto in data 2.7.2002 di cui al capitolo 9), il sig. tecnico motorista della Volvo, Tes_3 si recò sul posto e provvide allo smontaggio e alla sostituzione della pompa acqua salata, alla sostituzione del tronchetto di scarico e alla messa a punto e in funzione del motore. 14) Vero che in data 7.6.2002 su richiesta del sig. la Tes_1 Parte_1 inviò a Cala Galera, dove si trovava l'imbarcazione, il tecnico sig. che dopo Tes_5 aver provato l'impianto desalinatore sostituì n. 2 membrane e un tubo ad alta pressione. 15) Vero che a seguito della segnalazione alla di fuoriuscite Parte_1 dagli sfiati di sicurezza quest'ultima sostituì i galleggianti delle acque nere e grigie, come da rapporto del 17/06/2002, (documento n. 24). 16) Vero che la Parte_2 NT
, dopo la consegna apportò all'imbarcazione altre radicali modifiche e nuovi lavori di ristrutturazione, come risulta dal raffronto tra le fotografie fatte all'imbarcazione prima di lasciare il cantiere e quelle fatte dopo le modifiche e gli NT interventi eseguiti direttamente dalla da rammostrarsi all'interrogando e al teste (documento n. 28 a, b, c, d, e, f, g, h, i), e come risulta dal doc. n. 32. 17) Vero che la ha saldato alla i lavori di ristrutturazione di NTroparte_4 Parte_1 complessive € 180.000,00 versando gli importi delle seguenti fatture: - fattura n. 27/2001 del 06.06.2001 di € 92.962,24; - fattura n. 4/2002 del 17.01.2002 di €
6 50.000,00; - fattura n. 19/2002 del 24.04.2002 di € 25.037,76; - fattura n. 36/2002 del 09.07.2002 di € 10.000,00; - fattura n. 36/2002 del 29.12.2002 di € 2.000,00 (doc. n. 15 a, b, c, d, e). Si indicano a teste: - Ing. res. in SC (BS); - Testimone_6
Arch. , Via Violino di Sopra n. 154, Brescia;
- Dott. Dotti Massimo Persona_6
e , titolari della soc. MA-GA snc, Via Gandhi n. 9, SC (BS); - Sig. CP_16
quale amministratore Unico della Varese Quadri S.r.l., Via Castronno CP_13
n. 16, Morazzone (VA); - Sig. c/o Via Gandhi n. 9, Tes_7 Parte_1
SC (BS); - Sig. c/o Via Gandhi n. 9, Testimone_8 Parte_1
SC (BS); - Sig. c/o Via Gandhi n. 9, Testimone_9 Parte_1
SC (BS); - Sig. res. in SC (BS), Via IS;
- Sig. Testimone_10
c/o RE spa, Via Gandhi n. 9, SC (BS). La comparente chiede Persona_3 fin d'ora, nell'ipotesi assurda di accesso alla prova, di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli di prova della controparte che dovessero essere dedotti ed ammessi, alla cui ammissione ci si oppone fermamente, con i testi qui indicati. Si dichiara di non accettare il contradditorio su domande nuove.
PER Parte_1 contrariis reiectis, in riforma totale delle sentenze n. 5638/2023 e n. 4311/2024, 1) in via pregiudiziale a. dato atto e accertato che ha notificato la NTroparte_2 comparsa in riassunzione in data 12/02/2018 ore 19.25/19.55, dopo la scadenza del termine di sei (6) mesi decorrenti dalla data 24/11/2015 della sentenza n. 6531/2015 della Corte d'Appello di MA, dichiarare l'estinzione del giudizio promosso avanti il Tribunale di MA R.G. 48723/2004 con atto di citazione in data 28/06/2004; a) dato atto e accertato che il ricorso in Cassazione, proposto da NTroparte_2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di MA n. 6531/2015 è stato dichiarato inammissibile, esaurendo il giudizio R.G. 48723/2004, promosso avanti il Tribunale di MA con atto di citazione 28/06/2004 dichiarare il giudizio medesimo estinto;
b) Comunque, dato atto e accertato e ammesso e non concesso che il giudizio potesse essere riassunto anche dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione, ritenuto che l'atto di riassunzione è stato notificato alle ore 19.25/19.55, oltre il termine di notifica delle ore 19.00, previsto dal previgente art. 147 cpc e quindi oltre il termine di mesi 6 (sei) previsto dall'art. 50 cpc, decorrente dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, emessa in data 10/07/2017 n, 17025/2017, dichiarare estinto il giudizio promosso avanti il Tribunale di MA R.G. 48723/2004, con atto di citazione in data 28/06/2004. 2) In via subordinata, preliminare - Dato atto e accertata la genericità e la non riferibilità della procura, allegata all'atto di riassunzione, al procedimento da riassumere e alle controparti e , NTroparte_1 Parte_1 stante il rilascio della procura in data 17/12/2017 antecedente alla data del 12/02/2018 della comparsa di riassunzione, A) dichiarare la mancanza di volontà della a riassumere il giudizio R.G. 48723/2004, promosso avanti NTroparte_2 il Tribunale di MA contro e , CP_1 Parte_1 con atto di citazione 28/06/2004, e così pure alla successiva riassunzione a seguito di interruzione 01/02/2021 B) dichiarare la procura medesima inesistente, insussistente
7 e nulla nonché dichiarare nulla la comparsa di riassunzione per la mancanza di procura valida in capo agli Avv.ti Giovanni Lauro e Roberta Ferrazza. C) accertato e dato atto come anche a seguito di successiva interruzione in data 01/02/2021 per decesso del difensore di parte convenuta, il ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc del'11/02/2021 notificato dalla alla NTroparte_2 Parte_1
in data 05/05/2021 sia effettuato sulla base della procura del 17/02/2017
[...] che risulta inesistente, nulla ed insussistente per i motivi già sopra esposti, dichiarare in ogni caso nullo il detto ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc presentato dalla il 11/02/2021 e notificato il 05/05/2021 e quindi dichiarare NTroparte_2 estinto il presente procedimento R.G. 11220/18; D) Dato atto e accertato che il contratto di compravendita della barca, di cui alla lettera 13/04/2001 e dell'atto notarile del 18/07/2002, è intercorso tra la soc. già Charter CP_1
International srl e la , già NTroparte_2 NTroparte_17
[...
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 NT
3) In via subordinata e sul merito, a) Dato atto e accertato che la ,
[...] ora , non ha denunciato i pretesi vizi entro i cinque giorni NTroparte_2 contrattualmente previsti dalla scoperta e non ha proposto l'azione entro l'anno della consegna, dichiararla decaduta dalla garanzia e dichiarare prescritta la relativa azione a norma degli artt. 1490-1945 c.c.. b) Dato atto e accertato che il ricorso per ATP e il pedissequo provvedimento del Presidente del Tribunale di MA è stato espletato NT dall'Ing. palesemente già C.T. della ora , Persona_1 NTroparte_2 dichiarare l'accertamento tecnico preventivo espletato nullo e di nessuna efficacia NT anche per conflitto di interesse dello stesso con la ora c) NTroparte_2
Dato atto ed accertato che la CTU espletata avanti il Tribunale di MA, è fondata sul presupposto di destinazione della barca a noleggio di lusso e sul presupposto della NT relativa autorizzazione in capo alla ora , presupposti NTroparte_2 inesistenti dichiarare la consulenza espletata nulla, inefficace e inutilizzabile. d) Respingere in ogni caso tutte le domande di avanzate nei suoi NTroparte_2 confronti in Liquidazione 4) Condannare già Parte_1 NTroparte_2 NT
, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 cpc, danni da determinarsi in via equitativa da parte del Tribunale. - In ogni caso, si eccepisce la decadenza, in capo a , dal deposito dei documenti ed NTroparte_2 atti del primo grado (innanzi al Tribunale di MI R.G. 11220/18) e quindi del grado in corso nonché dei gradi e procedimenti precedenti (Trib. MA R.G. 48723/2004, Corte Appello MA R.G. 2313/10, proc. Suprema Corte di Cassazione R.G. 13264/16), e quindi anche del loro deposto cartaceo, in quanto mai depositati nel proc. innanzi al Tribunale di MI i fascicoli del Trib. MA R.G. 2313/10, Corte Appello MA R.G. 2313/10 e Suprema Corte di Cassazione R.G. 13264/16 ed in secondo luogo, ammesso e non concesso, anche in quanto non NTroparte_2 ha provveduto a depositare telematicamente i documenti e gli atti degli anzidetti procedimenti e gradi precedenti con la sua NTroparte_7 comparsa di costituzione in appello depositata il 20/09/2024, ai sensi dell'art. 166 e 167, richiamati dall'art. 347 c.p.c. né ha formulato alcuna richiesta motivata di
8 produzione e di autorizzazione con la sua comparsa di costituzione, depositando una istanza non motivata quasi un mese dopo (in data 04/05/10/2024), oltre il termine di scadenza della comparsa di costituzione, quindi inammissibile . - In ogni caso, si eccepisce anche la nullità/inammissibilità della comparsa di costituzione in appello della per mancanza di specificità ex artt. 167 e 121 c.p.c. c.p.c. NTroparte_2 limitandosi controparte a mere generiche contestazioni e meri richiami suggestivi a sentenze della Corte di Cassazione inconferenti e che riguardano però il giudizio di legittimità e non di merito, così tentando intenzionalmente di fuorviare la Corte, nonché l'infondatezza e palese strumentalità e pretestuosità di tutte le eccezioni avverse sollevate nella detta comparsa di costituzione del 20/09/2024, ivi compresa quella di presunto conflitto di interessi che è invece inesistente. - A fronte della riunione, al presente procedimento R.G. 1406/24, disposta dalla Corte di Appello di
MI in data 28/11/2024, del procedimento di appello interposto da
[...]
con suo autonomo appello R.G. 1408/24, alle medesime Parte_1 sentenze impugnate, contro , si ribadisce, come già precisato da NTroparte_2 nella sua comparsa di costituzione del Parte_1
19/09/2024 a pag. 17 nel proc. R.G. 1406/24, l'adesione di quest'ultima ai motivi di appello formulati da Col favore delle spese di lite + generali di NTroparte_1 studio + CPA e IVA come per legge. In via molto subordinata e per l'ipotesi veramente assurda di reiezione di tutte le eccezioni proposte, per quanto occorrere possa, si chiede senza nulla riconoscere l'ammissione dei mezzi istruttori anche per interpello e testi e senza peraltro invertire l'onere della prova: 1) Vero che la imbarcazione denominata AR IS – costruita nel 1989 –, nel periodo marzo-aprile 2001, periodo durante il quale si svolsero le trattative per la sua vendita, si trovava presso il cantiere della , sito in SC, incaricata dalla Parte_1
Charter International srl per la ristrutturazione e trasformazione da barca da regata a barca da crociera. 2) Vero che durante il periodo delle trattative (marzo 2001/aprile 2001), il sig. prima in rappresentanza della soc. Chemical Testimone_1
Industries srl e poi della ITT Industrial Trading & Technology, visionò lo stato dell'imbarcazione e dei lavori in corso nonchè il relativo progetto di trasformazione. 3) Vero che, dopo la conclusione del contratto di compravendita, in data 13.4.2001 i lavori di ristrutturazione vennero proseguiti dalla sempre per conto Parte_1 della sotto il diuturno controllo del sig. , NTroparte_4 Persona_2 NT all'uopo incaricato quale futuro comandante dell'imbarcazione della , nonchè anche sotto il controllo settimanale e personale del sig. i quali Testimone_1 entrambi davano le istruzioni e le direttive per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e per la loro prosecuzione, direttamente all'Arch. e Testimone_2 alla maestranza della . 4) Vero che i lavori di ristrutturazione, prima Parte_1 della loro esecuzione, venivano approvati e controllati dai sig. e Persona_2
, i quali richiedevano anche delle modifiche, che venivano attuate Testimone_1 dalla , e controllavano le attrezzature e i materiali che venivano Parte_1 impiegati. 5) Vero che in data 2.4.2002 il inviò al cantiere una e- Testimone_1 mail evidenziando l'intervento dell'arch. per la soluzione dei problemi Per_1
9 proposti dal non condivisi dal e dalla (doc. n. 4) da Tes_1 Per_2 Parte_1 rammostrarsi all'interrogando e al teste. 6) Vero a) che il motore principale Volvo TA venne riverniciato e revisionato una prima volta in cantiere dal tecnico autorizzato della ditta OM CO & C. snc, come da fattura n. 44 del 22.03.2002 e venne ulteriormente revisionato a Cala Galera dal tecnico autorizzato di zona (sig. come da fattura n. 40 del 20.06.2002, (doc. nn. 5 e 6) da Tes_3 rammostrarsi all'interrogando e al teste, su richiesta del e del comandante Tes_1 dell'imbarcazione, sostituendo la pompa acqua salata, il tronchetto di scarico ed eseguendo la messa in moto del motore con esito positivo. b) che l'installazione dell'impianto del generatore venne verificato in cantiere prima della partenza della barca per il mare in data 22.04.2005, da un tecnico inviato della ditta fornitrice come da rapporto e fattura n. 1004 del 29.04.2002 da NTroparte_8 rammostrarsi all'interrogando e al teste (doc. nn. 7 e 8). c) che tutti i cilindri componenti dell'impianto idraulico della vennero revisionati dalla ditta CP_9
come da fatture n. 192/01 del 16.10.2001 e n. 41 del 13.03.2002 e CP_10 che l'intero impianto idraulico era perfettamente funzionate alla consegna della barca, come da fatture (doc. 9 e 10) da rammostrarsi all'interrogando e al teste d) che gli apparecchi di radiotelefonia di bordo furono installati dai tecnici della ditta fornitrice NTrop DA ed erano perfettamente funzionanti come rilevato dal comandante sig.
e dal prima della partenza della barca dal cantiere. e) che Persona_2 Tes_1
l'albero ed il boma furono verniciati e che furono apportati trattamenti di isolamento allo scafo e alla coperta su richiesta del e sotto la supervisione del Tes_1 responsabile tecnico della , Arch. f) che il montaggio Parte_1 Testimone_2 del teak sulla coperta è stato eseguito dalla il sig. il CP_11 Testimone_4 NT quale dopo la consegna dell'imbarcazione su richiesta della , provvide ad asportare tutto il teak della coperta anzichè eliminare l'imperfezione di cui al verbale di consegna senza ricevere alcun corrispettivo. g) che tutto l'arredamento interno della barca venne realizzato dalla falegnameria n accordo con le richieste CP_12 del che di volta in volta durante le visite in cantiere approvava il lavoro Tes_1 svolto. h) che l'impianto carica-batterie era stato calcolato dalla a Parte_2 norma e adatto alla tipologia di barca, che l'impianto è stato collaudato ed ha subito interventi di verifica da parte del sig. titolare della che CP_13 Parte_2 in garanzia ha verificato il funzionamento e la taratura dei caricabatteria a 12 e 24 V, come da rapporto del 17.06.2002 (doc. n. 11). i) che il boiler dell'acqua calda venne collaudato prima della partenza della barca per il mare ed era perfettamente funzionante. l) che le batterie erano state fornite nuove. m) che la boccola dell'asse elica venne visionata al momento della consegna dell'imbarcazione e non presentava difetti. o) che l'impianto frigorifero e il gruppo elettrogeno fornito nuovo come da fattura n. 1652 del 17/06/99 (doc. n. 12) vennero collaudati NTroparte_8 prima della partenza al mare e risultavano perfettamente funzionante. p) che i winches furono collaudati al momento dell'installazione e uno di essi venne revisionato dalla come da fattura n. 2000692 del 28/02/2002 da NTroparte_14 rammostrarsi all'interrogando e al teste (doc. n. 13). q) che la struttura
10 dell'imbarcazione rimase identica. 7) Vero che l'imbarcazione venne consegnata in NT data 18.5.2002 alla a La Spezia presso il cantiere Becconcini per il varo e il montaggio dell'albero, come risulta dal doc. n. 14 in pari data da rammostrarsi all'interrogando e al teste. 8) Vero che la in data 11, 12 e 13 giugno Parte_1
2002 a mezzo proprio personale qualificato provvide alla esecuzione dei lavori di completamento menzionati nel verbale di consegna 18/05/2002 presso il cantiere
“ di La Spezia”. 9) Vero che dopo la consegna dell'imbarcazione CP_15 vennero eseguiti tutti gli interventi descritti nella relazione d'intervento della
[...]
in data 26.6.2002 a firma dell'arch. (doc. n. 1). 10) Vero che Pt_1 Testimone_2 dopo i lavori di completamento di cui al capitolo n. 8 l'imbarcazione avrebbe dovuto fare la prova in mare e che a tal fine vennero rilasciate le dichiarazioni 30.4.2002 e 1.6.2002 con scadenza finale al 22.6.2002, doc. n. 15 a-b da rammostrarsi NT all'interrogando e al teste. 11) Vero che la utilizzò immediatamente l'imbarcazione affermando tramite il che tutto era a posto e non era Tes_1 necessario fare la prova in mare, contrariamente a quanto sostenuto e richiesto da e dal comandante 12) Vero che in data 2.7.2002 il Parte_1 Persona_2 sig. ricevette una telefonata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Persona_3
Ponza attraverso la quale apprendeva che l'imbarcazione “Blade” aveva avuto un guasto e che il suo comandante, certo sig. aveva esibito una Persona_4 dichiarazione per la prova in mare valida per il periodo 22.6.2002 – 13.7.2002. 13) Vero che il sig. fece presente che il cantiere aveva rilasciato Per_3 Parte_1 solamente in data 30.4.2002 una dichiarazione per la prova in mare indicante quale comandante dell'imbarcazione e successivamente in data 1.6.2002 Persona_2 altra dichiarazione con scadenza 22.6.2002 indicando quale comandante _5
, dichiarazione non più rinnovata. 14) Vero che nella circostanza di cui al
[...] capitolo precedente, , inviò alla un fax della Testimone_1 Parte_1 dichiarazione di cui al capitolo 12), recante quale periodo di autorizzazione dal 22.6.2002 al 13.7.2002 e quale comandante chiedendo di avallare Persona_4 tale dichiarazione, doc. n. 16 da rammostrarsi all'interrogando e al teste. 15) Vero che il sig. si rifiutò di avallare la dichiarazione di cui al precedente capitolo. Persona_3
16) Vero che a seguito della telefonata del comandante della capitaneria di porto in data 2.7.2002 di cui al capitolo 12), il sig. tecnico motorista della Volvo, Tes_3 si recò sul posto e provvide allo smontaggio e alla sostituzione della pompa acqua salata, alla sostituzione del tronchetto di scarico e alla messa a punto e in moto del motore. 17) Vero che in data 7.6.2002 su richiesta del sig. la Tes_1 Parte_1 inviò a Cala Galera, dove si trovava l'imbarcazione, il tecnico sig. che dopo Tes_5 aver provato l'impianto desalinatore sostituì n. 2 membrane e un tubo ad alta pressione. 18) Vero che a seguito della segnalazione alla di fuoriuscite Parte_1 dagli sfiati di sicurezza quest'ultima sostituì i galleggianti delle acque nere e grigie, NT come da rapporto del 17/06/2002 (doc. n. 11). 19) Vero che la , Parte_2 dopo la consegna apportò all'imbarcazione altre radicali modifiche e nuovi lavori di ristrutturazione, come risulta dal raffronto tra le fotografie fatte all'imbarcazione prima di lasciare il cantiere e quelle fatte dopo le modifiche e gli interventi eseguiti
11 NT direttamente dalla da rammostrarsi all'interrogando e al teste (doc. n. 17 a, b, c, d, e, f, g, h, i – e doc. n. 32 della produzione . Si indicano a teste: - Arch. CP_1
c/o GEMINI YACHT srl, Via delle Industrie n. 27, 30020 Eraclea;
- Testimone_2
Sig. c/o Via Idrovora n. 20, Punta Marina (RA); - Testimone_4 CP_11
Ing. c/o Trimarine srl, Via Visome n. 16, 32100 Borgo Piave Testimone_11
(BL); - Ing. res. in SC (BS); - Arch. Via Testimone_6 Persona_6
Violino di Sopra n. 154, Brescia;
- Dott. Dotti Massimo e , titolari della soc. CP_16
MA-GA snc, Via Gandhi n. 9, SC (BS); - Sig. quale CP_13 amministratore Unico della Varese Quadri srl, Via Castronno n. 16, Morazzone (VA); - Sig. c/o Via Gandhi n. 9, SC (BS); - Sig. Tes_7 Parte_1
c/o Via Gandhi n. 9, SC (BS); - Sig. Testimone_8 Parte_1 [...]
c/o Via Gandhi n. 9, SC (BS); - Sig. Tes_9 Parte_1 Per_2
res. in Battipaglia, Via Centenario n. 74; - Sig. res. in
[...] Testimone_10
SC (BS), Via IS;
- Sig. c/o RE spa, Via Gandhi n. 9, Persona_3
SC (BS) La comparente chiede fin d'ora di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati per l'ipotesi veramente assurda di accesso alla prova, stante la fondatezza della eccezione pregiudiziale e della eccezione preliminare e sui capitoli di prova avversi che dovessero essere ammessi, sulla quale ammissione ci si oppone fermamente. Si dichiara di non accettare il contradditorio su domande nuove.
PER CP_2
a) In via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi - concreto ed attuale ovvero anche solo potenziale - tra le parti appellanti e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità delle procure ad litem e dei conseguenti atti di impugnazione articolati dagli avv.ti Pittalà e Donato in palese difetto di ius postulandi;
b) Sempre in via preliminare ed in subordine, con decisione ex art. 350 bis c.p.c., dichiarare inammissibili gli avversi atti di gravame ex art. 348 bis c.p.c., stante l'evidente violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi ampiamente esposti sub par.
1.2 delle comparse di costituzione in appello;
c) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, Voglia in ogni caso rigettare gli avversi gravami poiché infondati anche nel merito, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare sia la sentenza parziale n. 5638/2023 emessa dal Tribunale di MI in data 06/07/2023, sia la sentenza definitiva n. 4311/2024, emessa dalla medesima Autorità Giudiziaria in data 15/04/2024/19/04/2024; d) In ogni caso, accertare e dichiarare la temerarietà con cui le appellanti hanno agito in giudizio e sanzionare tale condotta processuale ex art. 96, comma 3 c.p.c. condannando le controparti a pagare in favore della appellata una somma equitativamente determinata1 . e) In via istruttoria, confermare il rigetto di tutte le avverse istanze istruttorie per le ragioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. da intendersi qui ripetute e trascritte. Nella denegata e veramente non creduta ipotesi di remissione della causa in istruttoria e di accoglimento, anche solo 1 Tribunale Firenze sez. III, 17/05/2023, n.1487: “Per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., non è più
12 necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro, costituente non un risarcimento ma un indennizzo per la parte vincente ed una punizione, per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, a carico della parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, non essendo necessaria la richiesta della parte vittoriosa a tal fine”. si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capi e con i medesimi testimoni, nonché ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa in primo grado su tutti capi indicati, da intendersi per ripetuti e trascritti, e con i testi già indicati. f) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La genesi della vicenda risale al 2004, quando la società NTroparte_2
(all'epoca denominata quale NTroparte_19 acquirente di una imbarcazione usata, citava in giudizio davanti al Tribunale di
MA:
1.Charter International S.r.l. (poi divenuta , venditrice dell' NTroparte_1 imbarcazione predetta;
2. , società che aveva eseguito alcuni lavori di Parte_1 trasformazione e revisione dell'imbarcazione;
3. , quale effettivo contraente e garante delle obbligazioni della NTroparte_20 vendita e dell'appalto.
NT 4. , incaricato da di controllare la corretta esecuzione Testimone_1 dell'opera.
lamentava vizi e difetti dell'imbarcazione, oltre al mancato CP_2 completamento di alcune opere concordate;
chiedeva pertanto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, includendo sia la spesa per rimediare ai presunti vizi sia i mancati guadagni legati al noleggio di lusso della barca (secondo l'attrice, tale sarebbe stata la destinazione dell'imbarcazione).
Con sentenza il Tribunale di MA riteneva:
- che la competenza territoriale fosse del tribunale di MA (essendo il convenuto residente a [...]); Tes_1
13 -che la domanda verso fosse da rigettare non essendo intercorso nessun Pt_1 NT contratto tra ( ora ) e CP_2 Pt_1
-che nessuna prova vi fosse che RE fosse l'effettivo contraente (quale amministratore di fatto di;
Parte_3
-che l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia della cosa venduta sollevata da fosse inammissibile in quanto tardivamente sollevata all'udienza di pc e CP_4 quella di decadenza infondata essendoci prova della denuncia;
-accertava vizi per euro 458.826,49;
-rigettava la domanda nei confronti di in quanto non provato il rapporto di Tes_1 mandato.
( già proponeva appello davanti alla Corte d'Appello di MA;
CP_1 CP_4
, a sua volta, avanza un appello incidentale per ottenere un CP_2 risarcimento integrale anche da ma non proponeva appello incidentale Parte_1 nei confronti del Tes_1
La Corte d'Appello di MA ( con sentenza del 24-11-2015), non entrava nel merito della vicenda ma rilevava che il Tribunale di MA non fosse territorialmente competente, poiché la citazione del ( ritenuto dalla corte amministratore di Tes_1 NT fatto di e vero dominus della società) sarebbe stata strumentale al solo scopo di radicare la competenza a MA . Di conseguenza, dichiarava l'incompetenza del Tribunale capitolino e assegnava alle parti un termine di sei mesi per riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente ( id est MI o Brescia o La Spezia).
con ricorso ordinario in data 19-5-16 ricorreva alla Corte di CP_2
Cassazione contro la sentenza di incompetenza della Corte d'Appello, ma la Cassazione con ordinanza n. 17025/2017, dichiarava il ricorso inammissibile.
In particolare la Corte statuiva che:
“Essendosi di fronte a una pronuncia sulla sola competenza emessa in grado di appello, avverso la sentenza della corte d'appello avrebbe dovuto essere proposto regolamento di competenza ex art 42 cpc entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria in conformità a quanto previsto dall'art. 47 cpc.; che nella specie la ricorrente ha proposto ricorso ordinario per cassazione, e questo non è convertibile in regolamento di competenza essendo stato proposto solo il 19-5-16 e quindi tardivamente una volta trascorso il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza avvenuta in data 24-11-15”
14 riassumeva la causa a MI (RG 11220/18), mentre CP_2 Pt_1 CP_4 pregiudizialmente eccepivano la tardività della riassunzione in quanto avvenuta oltre il termine di sei mesi indicato dalla Corte d'Appello di MA e la invalidità della procura degli avvocati di . CP_2
Il Tribunale di MI, con sentenza non definitiva n. 5638/2023, respingeva le eccezioni preliminari (in particolare, riteneva ammissibile la riassunzione e valida la procura) e disponeva di proseguire la trattazione per le questioni di merito. Infine, con sentenza definitiva n. 4311/2024, stabiliva la responsabilità sia di che CP_1 di per i danni lamentati da , condannandole in solido a Parte_1 CP_2 pagare una somma risarcitoria di euro 408.136,00.
e proponevano due appelli, poi riuniti dalla Corte CP_1 Parte_1
d'Appello di MI, impugnando sia la sentenza parziale (n. 5638/2023) sia la successiva definitiva (n. 4311/2024).
In particolare pregiudizialmente eccepivano la tardività della riassunzione e l'estinzione del giudizio. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda di
[...]
. CP_2
costituitasi in entrambi i giudizi chiedeva la riunione degli stessi CP_2 nonché di dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi.- concreto ed attuale ovvero anche solo potenziale - tra e , entrambe difese CP_1 Parte_1 dagli stessi avvocati, con interessi contrastanti tra le parti appellanti e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità delle procure ad litem e dei conseguenti atti di impugnazione articolati dagli avv.ti Pittalà e Donato in palese difetto di ius postulandi;
sempre in via preliminare ed in subordine, con decisione ex art. 350 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c., stante l'evidente violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, rigettare l'avverso gravame.
Fatte precisare le conclusioni la corte tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la corte che debba essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 307 cpc nella formulazione vigente nel 2004, per inattività delle parti conseguente alla tardiva riassunzione del processo avanti al tribunale di MI, estinzione che opera di diritto ed è stata eccepita dalle convenute in comparsa di costituzione in riassunzione e dunque nella prima difesa utile.
Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata da di CP_2 invalidità delle procure ad litem degli avvocati Pittalà e Donato entrambi difensori sia di che di per conflitto di interessi ( concreto ed attuale CP_1 Parte_1
15 ovvero anche solo potenziale) tra le parti. Infatti l'asserito conflitto di interesse tra le parti non sussiste avendo entrambe le società sostenuto l'estraneità di a CP_1 rapporti con né domande di manleva o rivalsa sono mai state formulate Parte_1 da nei confronti di e viceversa. Anche nel presente giudizio di CP_1 Pt_1 appello le parti hanno aderito alle rispettive conclusioni e i due appelli autonomi interposti sono sostanzialmente fondati sugli stessi motivi.
Venendo, dunque all' estinzione eccepita dalle convenute in riassunzione, tale eccezione si fonda sul fatto che la riassunzione sarebbe stata tardiva perchè notificata il 12-02-18 , decorso cioè il termine di 6 mesi assegnato dalla Corte d'Appello di MA con sentenza n. 6531 del 24-11-15; le parti predette hanno contestato infatti la decisione del tribunale di MI che aveva accolto la contraria tesi di
[...]
secondo la quale la proposizione del ricorso per Cassazione in pendenza del CP_2 termine di sei mesi per la riassunzione avrebbe interrotto il decorso del termine per la riassunzione sino alla definizione del giudizio in Cassazione , onde la successiva riassunzione, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della decisione della Cassazione, sarebbe stata tempestiva.
Sul punto, occorre anzitutto richiamare la normativa di riferimento:
-a mente dell' artt. 42 cpc la decisione della Corte di appello che pronuncia sulla competenza deve essere impugnata unicamente con istanza di regolamento necessario di competenza, ove non contenga altre statuizioni di merito;
-ex art. 47 cpc il ricorso per il regolamento di competenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza;
- ex art 48 cpc per i processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza , la proposizione dell'istanza sospende il termine di riassunzione.
La Corte di legittimità ha chiarito che , in ipotesi di pronuncia solo sulla competenza l'impugnazione con ricorso ordinario si converte in istanza di regolamento necessario a condizione che sia stato rispettato il termine perentorio di 30 giorni, diversamente risultando inammissibile (Cass. 12.04.2002 n. 5221). Una volta considerato che si sono ravvisate le condizioni per la conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza necessario, debbono essere attribuiti i consueti effetti che si determinano per effetto della proposizione dell'istanza di regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, ivi inclusa la sospensione ex art 48 cpc e ciò anche laddove il regolamento necessario sia dichiarato inammissibile ( Cass 14369/15).
Venendo alla fattispecie sub iudice , la Cassazione con ordinanza n. 17025/2017 ha dichiarato il ricorso di WH IN inammissibile, così statuendo “ essendosi di fronte a una pronuncia sulla sola competenza emessa in grado di appello, avverso la sentenza della corte d'appello avrebbe dovuto essere proposto regolamento di
16 competenza ex art 42 cpc entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria in conformità a quanto previsto dall'art. 47 cpc.; che nella specie la ricorrente ha proposto ricorso ordinario per cassazione, e questo non è convertibile in regolamento di competenza essendo stato proposto solo il 19-5-16 e quindi tardivamente una volta trascorso il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza avvenuta in data 24-11-15”
Nella specie, dunque, non vi è un ricorso che possa valere come regolamento di competenza ( che la Corte possa poi valutare nel merito o dichiarare inammissibile ) dal quale far discendere gli effetti di cui all'art. 48 cpc ma un ricorso ordinario introdotto da nei termini del ricorso ordinario di cui all'art. 327 cpc CP_2
(sei mesi) inammissibile, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso nei trenta giorni.
Infatti, di fronte ad una pronuncia sulla sola competenza il ricorrente può :
1.giovarsi del termine di 6 mesi assegnati dal giudice che si è dichiarato incompetente per la riassunzione davanti a quello competente;
oppure 2. chiedere il regolamento di competenza ( anche con ricorso ordinario) entro 30 gg dalla sentenza e giovarsi della sospensione ex art. 48 cpc. Infatti, la ratio legis sottesa al termine breve di 30 gg per proporre il regolamento di competenza è quella di far giungere la questione sulla competenza immediatamente innanzi alla Corte di Cassazione per ottenere una pronuncia definitiva sulla competenza e in termini brevi. Si tratta dell' unico mezzo di impugnazione della sentenza che abbia statuito solo sulla competenza con la conseguenza che se il rimedio non è stato esperito, sulla statuizione si forma il giudicato.
Il ricorrente non può, invece, impugnare con ricorso ordinario in Cassazione nei 6 mesi dalla sentenza che dichiara la incompetenza ( ricorso che non è convertibile in regolamento di competenza perché tardivo ) e giovarsi anche della sospensione che consegue al regolamento di competenza che non ha introdotto.
Infatti, diversamente argomentando la sospensione del processo finirebbe per operare al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore, e come tale non solo sarebbe inconciliabile con il disfavore del legislatore nei confronti del fenomeno sospensivo ma si porrebbe anche in insanabile contrasto con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.) (Cass. sent n. 30738/2018)
In conclusione, in riforma della impugnata sentenza del tribunale di MI, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 307 cpc nella formulazione vigente nel 2004, per inattività delle parti in quanto riassunto in data 12-02-18, e dunque oltre i sei mesi dalla sentenza della Corte d'Appello di MA del 24-11-15 .
17 Conseguentemente come richiesto da , deve essere CP_1 NTroparte_6 condannata a restituire ad l'importo da quest'ultima già versatole di NTroparte_1 euro 751.518,66, di cui alla sentenza impugnata, oltre rivalutazione ed interessi dai singoli pagamenti al saldo. Giacchè la spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ( ex art 310 cpc), come richiesto da l'avv Giovanni Lauro CP_1 quale difensore distrattario di deve essere condannato a restituire NTroparte_2
l'importo di euro 17.879,28 corrispondente alle spese di lite pagate da CP_1 direttamente all'Avv. Giovanni Lauro, in data 23/04/2024, in forza della
[...] sentenza impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre all'importo di euro 5.554,45, quale spese di lite del precetto notificato da in data NTroparte_2
03/05/2024 e del pignoramento immobiliare notificato da sui NTroparte_2 beni di in data 31/05/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo, i cui NTroparte_1 importi sono stati tutti pagati da direttamente all'Avv. Giovanni NTroparte_1
Lauro, sempre in qualità di legale dichiaratosi distrattario. Infatti, in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass. civ. n. 8215/2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e avverso la sentenza parziale n. Parte_1 CP_1
5638/2023 emessa dal Tribunale di MI in data 06/07/2023, e la sentenza definitiva n. 4311/2024, emessa dalla medesima Autorità Giudiziaria in data 15/04/2024-19/04/2024
-dichiara estinto il processo;
a restituire ad l'importo di euro CP_21 NTroparte_6 NTroparte_1
751.518,66, oltre rivalutazione ed interessi dai singoli pagamenti al saldo;
-condanna l'Avv. Giovanni Lauro, in qualità di legale NTroparte_2 dichiaratosi distrattario a restituire ad l'importo di euro 17.879,28 oltre CP_1 interessi dal dovuto al saldo, oltre all'importo di euro 5.554,45, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Così deciso in MI, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
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