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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8250/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Militello In Val Di Catania - Casa Comunale 95043 Militello In Val Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230053162418 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4144/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il19.10.2024 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293
20230053162418, notificata il 09.07.2024 e relativa a TARI per l'anno 2018 disposta dal Comune di Militello
V.C per € 327,00.
Eccepisce:
Nullità della notifica per omessa compilazione della relazione di notifica
Omessa notifica dell'atto presupposto
Decadenza e prescrizione si dà atto che è costituita ADER, che eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Non è costituito il Comune impositore, ancorchè ritualmente chiamato in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, attesa la mancata costituzione dell'Ente impositore ritiene che le eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere,siano meritevoli di accoglimento, in quanto il 25.03.2024 è spirato il termine quinquennale decadenziale.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che il ricorrente non ha dato prova del pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 IL GIUDICE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8250/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Militello In Val Di Catania - Casa Comunale 95043 Militello In Val Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230053162418 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4144/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il19.10.2024 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293
20230053162418, notificata il 09.07.2024 e relativa a TARI per l'anno 2018 disposta dal Comune di Militello
V.C per € 327,00.
Eccepisce:
Nullità della notifica per omessa compilazione della relazione di notifica
Omessa notifica dell'atto presupposto
Decadenza e prescrizione si dà atto che è costituita ADER, che eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Non è costituito il Comune impositore, ancorchè ritualmente chiamato in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, attesa la mancata costituzione dell'Ente impositore ritiene che le eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere,siano meritevoli di accoglimento, in quanto il 25.03.2024 è spirato il termine quinquennale decadenziale.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che il ricorrente non ha dato prova del pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 IL GIUDICE