Decreto decisorio 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/03/2022, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 01373/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2016, proposto da
Monteco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia De Giorgi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria,29;
contro
Comune di Squinzano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 120 del 28.6.2016, notificata in pari data, con la quale il Sindaco del Comune di Squinzano ha ordinato alla Monteco s.r.l. la prosecuzione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Squinzano fino alla data del 30.7.2016, nella parte in cui viene autoritativamente stabilito il nuovo corrispettivo dovuto a Monteco per il servizio medesimo;
dell'ordinanza contingibile e urgente n. 143 del 2.8.2016, notificata il 3.8.2016, con la quale il Sindaco del Comune di Squinzano ha ordinato alla Monteco s.r.l. la prosecuzione del prefato servizio fino alla data del 30.9.2016, nella parte in cui stabilisce ancora autoritativamente il quantum dovuto a Monteco per il servizio medesimo;
della presupposta determinazione n. 306 del 15.6.2016, comunicata il successivo 17.6.2016, a firma del responsabile del settore polizia locale ed ambiente, avente ad oggetto "rideterminazione importo dovuto alla ditta Monteco - piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2016";
di ogni altro atto presupposto, connesso e7o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 ottobre 2016;
Considerato che il 12 ottobre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Lecce il giorno 28 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO