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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/09/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1658 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di GI
dell'anno 2018 e promossa
da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Costanza Martani,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in GI, Corso Vannucci n. 39
attrice
contro
(Cod. Fisc. , _1 C.F._2 [...]
(Cod. Fisc. , (Cod. CP C.F._3 CP_3
Fisc. ), (Cod. Fisc. C.F._4 Controparte_4
) e (Cod. Fisc. C.F._5 CP_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._6
Giuseppe Berellini, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del medesimo difensore in GI, Via Mario
Angeloni n. 80/A convenuti
e nei confronti di
(Cod. Fisc. , Controparte_6 C.F._7
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Minaldoni,
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in GI, Via Romeo Gallenga n. 50
terzo intervenuto
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in
accoglimento della presente domanda 1) Accertare e
dichiarare la simulazione dell'atto di “prestazione in
luogo di adempimento” a rogito Notaio del 12 Persona_1
febbraio 2016 rep. n. 43.401, racc. n.12.129 trascritto a
GI in data 16/02/2016 al n. 2827 dissimulante una
donazione da parte di al coniuge _1 CP
ovvero, in via subordinata, dichiarare che l'atto in
[...]
questione integra un negotium mixtum cum donatione;
2)
Dichiarare inefficaci ai sensi dell'art 2901 cc nei
confronti della IG.ra gli atti Parte_1
dispositivi posti in essere dalla IG.ra di _1
seguito richiamati: - atto a rogito Notaio Per_2
del 28 febbraio 2013, Rep.n. 124.424/40.883,
[...]
Pag. 2 di 38 registrato a GI in data 19 marzo 2013 e trascritto a
GI il 20 marzo 2013 ai nn. 4735 e 4736 con il quale la
IG.ra donava la nuda proprietà, _1
riservandosi l'usufrutto, di un compendio immobiliare sito
in GI, Via del Favarone n.12-14-16 e 18 ai propri
figli IG.ra IG. e IG. CP_3 Controparte_4
ciascuno per quota di comproprietà di 1/3 e CP_5
donava inoltre la piena proprietà di una porzione di
fabbricato in GI, Via del Pasticcio n.16/B al coniuge
IG. (descritto nel dettaglio al punto 2 Controparte_2
delle premesse); - atto a rogito Notaio Persona_1
rep. 43258 racc. 12005 trascritto a GI in data
18/09/2015 al n. 14476 con il quale la IG.ra
[...]
donava l'usufrutto del compendio immobiliare sito _1
in GI, Via del Favarone n.12-14-16 e 18 (già oggetto
di donazione della nuda proprietà) ai propri figli IG.ra
IG. e IG. CP_3 Controparte_4 CP_5
(compendio descritto al punto 5 delle premesse); - atto a
rogito Notaio del 12 febbraio 2016 rep. n. Persona_1
43.401, racc. n.12.129 trascritto a GI in data
16/02/2016 al n. 2827 con il quale la IG.ra _1
trasferiva al coniuge IG. le restanti Controparte_2
proprietà (fabbricati e terreni) site in Milano, Piazzale
Pag. 3 di 38 NT MO n.2 e GI, Via del Favarone per come
nel dettaglio descritte al punto 6 delle premesse. 3)
Dichiarare inefficaci ai sensi dell'art 2901 cc nei
confronti della IG.ra gli atti Parte_1
successivi e dipendenti dagli atti dispositivi di cui alla
domanda sub 2) richiamati in premessa e di ogni eventuale
e/o ulteriore atto successivo e dipendente dagli atti
dispositivi di cui alla domanda sub 2). Con vittoria di
spese e competenze”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di
GI adito, contrariis reiectis, In via pregiudiziale di
rito: - accertare e dichiarare ex art. 5, co.
1-bis, del
D.Lgs. n. 28/2010, l'improcedibilità delle domande (azione
revocatoria e di simulazione) svolte da parte attrice, in
quanto, avuto riguardo al rapporto causale sottostante le
medesime (afferente diritti reali), le stesse avrebbero
dovuto essere precedute dall'introduzione di un
procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti;
- in
subordine, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle
domande spiegate da parte attrice ex art. 3 del D.L. n.
132/2014, in quanto non precedute da procedimento di
negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande attoree per violazione
Pag. 4 di 38 dell'art. 83 c.p.c., in quanto, conferito congiuntamente
mandato ai difensori Avv. Federica Marabini e Avv. Costanza
Martani da parte dell'attrice, solo uno dei predetti
difensori ha sottoscritto la procura alle liti rilasciata a
margine dell'atto di citazione, tra l'altro a mezzo di mera
“sigla” indecifrabile (di tal ché non è nemmeno possibile
identificare chi dei due difensori abbia sottoscritto il
predetto mandato al fine della certificazione
dell'autografia della firma del cliente); - sospendere il
presente giudizio ex art. 295 c.p.c., dipendendo la sua
decisione dalla definizione della controversia di cui al
procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale Civile di
GI, rubricato al N.R.G. 6020/2003, assegnato al
Giudice Dott.ssa Gaia Muscato, tra le parti IG.ra
[...]
e IG.ra + altri. In via Parte_1 _1
principale: - rigettare le domande tutte svolte da parte
attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni
caso: Con vittoria di spese e compensi professionali per il
presente giudizio”.
Per il terzo intervenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in via
preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento
spiegato nel presente giudizio;
in via principale, A)
Pag. 5 di 38 accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di
"prestazione in luogo di adempimento" a rogito del Notaio
del 12/02/2016 (rep. 43.401 / racc.12.129) Persona_1
trascritto a GI in data 16/02/2016 al n. 2827 (doc. 4
fasc. dissimulante una donazione da parte Parte_1
di al coniuge ovvero, in _1 Controparte_2
subordine, dichiarare che l'atto in questione integra un
negotium mixtum cum donatione;
B) Dichiarare inefficaci ai
sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del Prof. _6
gli atti posti in essere dalla IG.ra
[...] [...]
per come descritti:
1. atto a rogito Notaio _1
del 28/02/2013 (Rep. 124.424 / Racc. Persona_2
40.883) registrato a GI in data 19/03/2013 e
trascritto a GI il 20/03/2013 al n. 4735 con il quale
la IG.ra donava la nuda proprietà, _1
riservandosi l'usufrutto, di un compendio immobiliare sito
in GI, alla Via del Favarone n. 12-14-16 e 18 - i cui
beni sono meglio individuati nel predetto atto - ai propri
figli IG.ra IG. e CP_3 CP_5 CP_4
ciascuno per quota di comproprietà di 1/3 (doc. 2
[...]
fasc. ;
2. atto a rogito Notaio Parte_1 Per_1
(Rep. 43258 / Racc. 12005) trascritto a GI il
[...]
18/09/2015 al n. 14476 con il quale la IG.ra _1
Pag. 6 di 38 donava l'usufrutto del compendio immobiliare sito _1
in GI, alla Via del Favarone n. 12-14-16 e 18 - i cui
beni sono meglio individuati nel predetto atto - ai propri
figli IG.ra IG. e IG. CP_3 CP_5
(doc. 3 fasc. ;
3. atto a Controparte_4 Parte_1
rogito del Notaio del 12/02/2016 (rep. Persona_1
43.401 / racc.12.129) trascritto a GI in data
16/02/2016 al n. 2827 con il quale la IG.ra _1
trasferiva al coniuge IG. le restanti Controparte_2
proprietà (fabbricati e terreni) site in Milano, Piazza
NT MO, n. 2 e GI, Via del Favarone e
meglio individuate nel predetto atto (doc. 4 fasc.
[...]
). C) dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c. nei confronti del Prof. gli Controparte_6
atti successivi e dipendenti dagli atti dispositivi di cui
alla domanda sub B) come descritti e richiamati in premessa
e di ogni eventuale e/o ulteriore negozio successivo e
dipendente. Con vittoria spese e compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva nel presente giudizio Parte_1 _1
, e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Pag. 7 di 38 per sentir accogliere le sopra riportate CP_5
conclusioni.
1.1. Deduceva l'attrice:
a) di aver precedentemente convenuto in giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di GI (proc. n. R.G. 6020/2003),
la propria sorella per ivi sentir _1
dichiarare la simulazione della vendita della nuda proprietà (atto del 18/02/1980 a rogito del Notaio Per_3
e della correlata concessione in usufrutto (atto del
28/05/1991 a rogito del Notaio di un fabbricato Per_2
sito in GI, Via del Favarone n.ri da 12 a 18,
contratti stipulati tra la stessa (in _1
qualità di acquirente/nuda proprietaria) ed il IG.
(padre di entrambe, in qualità di Persona_4
venditore/usufruttuario, poi deceduto) e da considerarsi,
in realtà, donazioni dissimulate, illecitamente lesive,
dato il loro controvalore, della quota legittima spettante all'attrice sul patrimonio ereditario dello stesso ER
;
[...]
b) che con sentenza parziale n. 2260/2016, resa nell'ambito del citato giudizio R.G. 6020/2003, il Tribunale di GI
ha dichiarato, in accoglimento della domanda attrice, la simulazione della suddetta vendita e della correlata
Pag. 8 di 38 concessione di usufrutto, rimettendo in istruttoria la causa per le conseguenti determinazioni circa la riduzione,
collazione e divisione del compendio ereditario e chiedendo alle parti di manifestare la propria volontà circa le modalità di imputazione delle donazioni ricevute;
c) che l'odierna convenuta allo scopo di _1
vanificare ogni effetto del verosimile accoglimento delle domande proposte dall'odierna attrice nel citato proc. R.G.
6020/2003, ha quindi posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio, quali:
- la donazione al proprio marito anch'egli Controparte_2
odierno convenuto, della piena proprietà di una porzione di fabbricato in GI, Via del Pasticcio 16/B (atto a rogito Notaio del 28/02/2013), la donazione, con Per_2
riserva di usufrutto in proprio favore, ai propri figli e odierni CP_3 CP_5 Controparte_4
convenuti, della nuda proprietà del compendio immobiliare sito in GI, Via Del Favarone n.ri da 12 a 18, oggetto della predetta vendita simulata, per quote di comproprietà
pari ad 1/3 ciascuno (ancora atto a rogito Notaio Per_2
del 28/02/2013) e la successiva donazione ai figli stessi dell'usufrutto sui beni medesimi (atto a rogito Notaio
del 08/09/2015); Per_1
Pag. 9 di 38 - la cessione, a titolo di “prestazione in luogo di
adempimento”, ancora al proprio marito Controparte_2
della proprietà delle quote di terreni e fabbricati siti a
GI, Via del Favarone, nonché di un immobile ubicato a
Milano, Piazzale NT MO (atto a rogito Notaio
del 12/02/2016), ad estinzione di un prestito di Per_1
importo pari a £ 188.000.000 erogatole dallo stesso per l'acquisto di diritti immobiliari che Controparte_2
peraltro il Tribunale di GI, con la citata sentenza parziale n. 2260/2016, avrebbe accertato essere stati in realtà oggetto di donazione e non di vendita;
d) che con tali atti la convenuta si sarebbe _1
quindi spogliata dell'intero suo patrimonio immobiliare,
pregiudicando le ragioni creditorie dell'odierna attrice,
motivo per il quale gli atti medesimi devono considerarsi revocabili, ex art. 2901 c.c., in quanto, appunto, compiuti in frode a diritti di erede legittimaria azionati dall'attrice stessa con la domanda di riduzione introduttiva, dinanzi al Tribunale di GI, del giudizio n. R.G. 6020/2003;
e) che il proprio credito nei confronti di è _1
anteriore rispetto agli atti oggetto di revocatoria,
trovando la propria causa nella successione ereditaria di
Pag. 10 di 38 oggetto di accertamento giudiziale Persona_4
avente data anteriore (2003) rispetto agli atti dispositivi sopra richiamati, compiuti, come visto, dalla convenuta nel 2013, nel 2015 e nel 2016; _1
f) che, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente non solo il requisito, richiesto dall'art 2901 c.c.,
dell'“eventus damni” (derivante della citata spoliazione,
da parte della convenuta dell'intero _1
proprio patrimonio), ma anche quello, richiesto sempre dalla stessa norma, del c.d. “scientia damni”, da parte sia della stessa che degli altri convenuti, _1
terzi beneficiari dei suoi atti dispositivi.
1.2. Si costituivano in giudizio i convenuti _1
, e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
contestando quanto dedotto dall'attrice e CP_5
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepivano i convenuti:
a) preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione intrapresa da parte attrice, per mancata precedente attivazione di un procedimento di mediazione obbligatoria o di uno di negoziazione assistita;
b) nel merito, che al momento della propria costituzione nel presente giudizio (anno 2018), la predetta causa N.R.G.
Pag. 11 di 38 6020/2003 – nella quale l'odierno terzo chiamato _6
si era costituito proponendo a propria volta in
[...]
via riconvenzionale azione di riduzione nei confronti dell'odierna attrice ed alla quale sono stati riuniti gli ulteriori giudizi rubricati al N.R.G. 1660/2006 ed al
N.R.G. 1748/2006, introdotti rispettivamente dall'odierna convenuta e dal fratello _1 P_
, coi quali veniva domandata, anche qui, la
[...]
riduzione della donazione effettuata da Persona_4
all'odierna attrice di due immobili (casa di abitazione e negozio) siti in GI, Via Alessi – risultava essere ancora in fase istruttoria, senza alcuna sentenza passata in giudicato che sancisse la natura di donazione degli atti contestati da parte attrice e che, dunque, dichiarasse la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato dall'attrice stessa;
c) in ogni caso, l'insussistenza, oltre che della “scientia
damni” da parte della convenuta anche dello _1
stesso “eventus damni”, poiché, alla data di stipula dell'ultimo degli atti dispositivi contestati, 08/09/2015,
i beni residui della stessa offrivano _1
comunque una solida garanzia patrimoniale per qualunque eventuale creditore della medesima;
Pag. 12 di 38 d) quanto alla contestata prestazione in luogo di adempimento effettuata dalla convenuta in _1
favore del proprio coniuge come la stessa, Controparte_2
contrariamente a quanto asserito dall'attrice, sia stata effettuata per estinguere un debito scaduto in data
10/01/2009, pari a £ 188.000.000, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, contratto progressivamente dalla convenuta tra il 1980 ed il 1999 per _1
l'acquisto della nuda proprietà e dell'usufrutto - nonché
per il completamento, per l'ampliamento e per la ristrutturazione edilizia - dell'immobile di Via del
Favarone n.ri 12, 14, 16 e 18, circostanza questa confermata, oltre che dallo stesso anche Controparte_2
dal di lui defunto padre, e suocero della convenuta stessa,
. Controparte_8
1.3. Interveniva nel giudizio, ex art. 105 c.p.c., il terzo , deducendo: Controparte_6
a) di agire azionando, nei confronti degli odierni convenuti, un credito autonomo rispetto a quello azionato da parte attrice, ma con petitum e causa petendi
parzialmente identici;
b) che il proprio credito è sorto a seguito della proposizione - nel procedimento n. 6020/2003 R.G.A.C.
Pag. 13 di 38 apertosi in ragione della successione di Persona_4
- delle domande formulate nei confronti di _1
con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 27/03/2004 e, dunque, prima della conclusione dei negozi del 2013, 2015 e 2016, con i quali ha dismesso il proprio patrimonio;
_1
c) la sussistenza, nel caso di specie, sia della “scientia
damni” in capo alla convenuta sia del c.d. _1
“eventus damni”, derivante della citata spoliazione, da parte della convenuta dell'intero proprio _1
patrimonio;
d) la condivisibilità di quanto dedotto da parte attrice in ordine alla natura simulatoria del negozio, a rogito del
Notaio trascritto a GI in data Persona_1
16/02/2016, di “prestazione in luogo di inadempimento”
intercorso tra ed il di lei marito _1 CP
, negozio da considerarsi dissimulante una donazione
[...]
diretta e/o una donazione indiretta.
1.4. All'udienza di comparizione delle parti, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal terzo intervenuto nel presente giudizio avverso la donazione – disposta, con atto a rogito Notaio del 28/02/2013, dalla convenuta Per_2
Pag. 14 di 38 in favore dei propri figli _1 CP_3
e odierni convenuti - della CP_5 Controparte_4
nuda proprietà del compendio immobiliare sito in GI,
Via Del Favarone n.ri da 12 a 18.
1.5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. il Giudice, rigettate tutte le richieste istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
* * *
2. Devono preliminarmente rigettarsi le eccezioni di parte convenuta:
a) di declaratoria di improcedibilità delle domande attoree, per mancato preventivo esperimento di una procedura di mediazione obbligatoria, ovvero di una di negoziazione assistita.
Come già evidenziato con l'ordinanza 17 luglio 2018, le domande proposte dall'attrice e dal terzo intervenuto non determinano infatti l'insorgere di problematiche di procedibilità, né ex art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010
né ex art. 3 D.L. n. 132/2014, atteso che:
- quanto alla mediazione obbligatoria, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che l'azione ex art.
Pag. 15 di 38 2901 - non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso - non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (così Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 23.09.2021, n. 25855); anche la domanda di simulazione è esclusa, atteso che il suo accoglimento non incide sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali (in sostanza anche ove fosse accertata la simulazione relativa dell'atto, immutato sarebbe il diritto di proprietà vantato da . Controparte_2
- quanto alla negoziazione assistita, l'art. 3, comma 1,
del D.L. n. 132/2014 prevede che la stessa debba essere preventivamente esperita soltanto da chi intenda
“esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti”, ovvero da chi intenda
“proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”. Il
Pag. 16 di 38 preventivo esperimento di detta negoziazione non può dunque considerarsi condizione di procedibilità dell'azione revocatoria ordinaria introduttiva del presente giudizio,
non essendo espressamente previsto come tale dalla normativa citata.
b) di declaratoria di inammissibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 83 c.p.c., in quanto la procura alle liti, conferita congiuntamente ai difensori
Avv. Federica Marabini e Avv. Costanza Martani da parte dell'attrice, risulta sottoscritta da uno soltanto dei difensori stessi.
La giurisprudenza di legittimità infatti – dopo aver fissato il principio di diritto in forza del quale “la
nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non
espressamente prevista nel processo civile, è certamente
consentita... fermo restando il carattere unitario della
difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica,
indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o
disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti
rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre
l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale
opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo
procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di
Pag. 17 di 38 informare l'altro o gli altri procuratori…” (Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 12924 del 09.06.2014) – ha infatti stabilito che, in applicazione dei principi in tema di procura (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato, nel caso, come quello di specie, in cui la procura speciale non contenga l'espressa previsione del conferimento di mandato congiunto, si deve presumere che ciascun difensore avesse il potere di sottoscrivere il ricorso, oltre che di autenticare la sottoscrizione, poiché l'art. 1712, primo comma, cod. civ. esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiunto (così, Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 7940 del 20.04.2020; conf. Cass.
20/06/2017, n. 15174; Cass. 05/12/2014, n. 25797; Cass.
11/06/2008, n. 15478).
c) di sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del proc. n. 6020/2003.
Anche qui, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della
pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un
conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela
dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto
Pag. 18 di 38 di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del
credito” (così, ex multis, Cass. n. 2673/2016);
d) di revisione delle ordinanze istruttorie e di ammissione delle prove (istanza che si rinviene in comparsa conclusionale), in quanto la stessa non è stata formulata e ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni. Insegna sul punto la Corte di Cassazione (ord.
15029 del 2019) “nel caso in cui il giudice di primo grado
non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le
ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento
della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente,
le stesse devono ritenersi rinunciate”.
3. Deve, al contrario, ritenersi fondata l'eccezione,
formulata dai convenuti a verbale dell'udienza di comparizione delle parti dell'11 luglio 2018, di intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal terzo intervenuto nel presente giudizio avverso la donazione – disposta, con atto a rogito Notaio
del 28/02/2013, dalla convenuta in Per_2 _1
favore dei propri figli e CP_3 CP_5
odierni convenuti - della nuda proprietà Controparte_4
del compendio immobiliare sito in GI, Via Del Favarone
n.ri da 12 a 18.
Pag. 19 di 38 Detta azione è risultata infatti essere stata proposta solo con l'atto d'intervento nel presente giudizio, recante una data, il 21/06/2018, successiva allo scadere del termine quinquennale previsto per l'esercizio dell'azione
de quo, termine scaduto, nel caso di specie, in data
28/02/2018.
Non pertinente risulta, al riguardo, l'affermazione del terzo per cui l'azione revocatoria dallo stesso proposta intervenendo nel presente giudizio rappresenterebbe, di fatto, una mera adesione a quella tempestivamente proposta dall'odierna attrice – il che dovrebbe, in ipotesi,
consentire di non considerare prescritta l'azione del terzo medesima - atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “quando il diritto non si può far valere se
non con un atto processuale, non si può sfuggire alla
conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di
esercizio del diritto” (Cass. Civ., SS.UU., Sent.
09.12.2015, n. 24822) e, dunque, solo da tale esercizio. La
domanda proposta dal terzo intervenuto, poi, è
ontologicamente difforme dall'analoga domanda proposta dall'attrice, atteso che l'azione revocatoria determina un'inefficacia relativa degli atti, di cui può beneficiare solamente la parte che ha proposto l'azione.
Pag. 20 di 38 Infine, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Con riferimento alle domande ed alle eccezioni, insegna la Corte di Cassazione che “affinché una
domanda o una eccezione possano ritenersi abbandonate dalla
parte, non è sufficiente che esse non vengano riproposte
nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale
omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi,
invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione
complessiva della condotta processuale della parte, o dalla
stretta connessione della domanda o della eccezione non
riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una
volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa
(Cass. 10/07/2014, n. 15860; Cass. 14/07/2017, n. 17582)”.
Tale volontà inequivoca di rinuncia non emerge dalla condotta processuale di parte convenuta, che ha ribadito l'eccezione in questione da ultimo con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.9.2023.
4. Nel merito, la domanda di declaratoria di simulazione dell'atto di “prestazione in luogo di adempimento” a rogito
Notaio del 12 febbraio 2016 è risultata Persona_1
fondata.
Pag. 21 di 38 Infatti, il presunto debito di £ 188.000.000 nei confronti di che la convenuta Controparte_2 [...]
asserisce aver saldato con la prestazione de qua: _1
a) quanto alla somma di £ 73.000.000 è risultato essere riferito ad atti di acquisto di nuda proprietà e di un usufrutto fatti oggetto di vendite dichiarate simulate con sentenze del Tribunale di GI n.ri 2260/2016 e
1635/2019 e della Corte d'Appello di GI n. 534/2022 e,
dunque, ad atti che non possono considerarsi fonte di alcun debito in capo alla convenuta stessa;
gli argomenti sostenuti in dette pronunce sono assolutamente logici e convincenti e dunque, in quanto fondati su fatti in larga parte non contestati, nonostante l'impugnazione in
Cassazione della sentenza di appello, vengono fatti propri dal Tribunale – in via incidentale - anche nell'ambito del presente giudizio. In ogni caso parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova della dazione di danaro da parte del alla moglie a titolo di mutuo per 73 milioni di CP
lire; prova non offerta e non raggiunta sia con riferimento agli importi che – soprattutto - al titolo (cioè, il contratto di mutuo, in forza del quale le somme andrebbero restituite). Infine, il minore importo di lire 18 milioni sarebbe stato corrisposto a dal suocero e Persona_5
Pag. 22 di 38 non dal marito, sicché insussistente sarebbe – anche per tale ragione in parte qua – il debito di nei _1
confronti del coniuge.
b) quanto alla somma di 115 milioni, la stessa, per ammissione della stessa presunta “debitrice”, corrisponde all'onere economico sostenuto da per Controparte_2
ristrutturare il medesimo immobile di via Favarone dove,
peraltro, lo stesso abitava. Tale onere economico si CP
compone delle somme di denaro erogate dal e CP
dell'attività professionale di geometra dallo stesso prestata per realizzare le dovute opere.
Sul punto la ricostruzione offerta dai convenuti appare non credibile, atteso che, a fronte del legame di coniugio tra creditore e debitore e del fatto che entrambi hanno fissato nella casa oggetto di ristrutturazione la residenza familiare, circostanze che indurrebbero a ritenere che abbia eseguito le prestazioni funzionali Controparte_2
alla ristrutturazione nell'interesse proprio e della propria famiglia (trovando dunque la fonte di tale attività
negli obblighi di cui all'art. 143 c.c.) e che dunque alcun obbligo sia stato convenuto dalle parti in merito alla remunerazione del ed alla restituzione delle somme CP
impiegate per ristrutturare la casa anche da lui da sempre
Pag. 23 di 38 abitata, alcuna prova in merito alle cospicue somme di denaro corrisposte e al titolo (mutuo) posto a fondamento di tali attribuzioni patrimoniali (titolo che solo fonderebbe la pretesa restitutoria delle somme) nonché in merito all'attività professionale prestata è stata offerta da parte convenuta.
Inoltre, costituisce chiara anomalia della vicenda ricostruita da parte convenuta il fatto che _1
negli anni 2013 e 2015, dunque prima di estinguere il proprio debito nei confronti del marito Controparte_2
abbia disposto cospicue donazioni di beni immobili in favore dei propri figli ed in una occasione anche in favore del coniuge creditore Secondo ciò che Controparte_2
comunemente accade, infatti, il debitore, prima di effettuare donazioni a beneficio di terzi e addirittura dello stesso “creditore”, avendo la possibilità di farlo,
provvede ad estinguere il proprio debito.
In tale contesto, poi, assume particolare significato la circostanza che con l'atto di prestazione in luogo di adempimento del 12.2.2016 la convenuta – come la stessa ammesso in comparsa di costituzione – ha ultimato l'attività di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, iniziata con le donazioni del 28.2.2013 e
Pag. 24 di 38 proseguita con le donazioni del 8.9.2015. A fronte delle considerazioni di parte attrice in merito al fatto che con l'atto in questione aveva trasferito al _1
marito ogni sua residua consistenza immobiliare, in comparsa di costituzione sono gli stessi convenuti ad ammettere che l'atto del 12.2.2016 ha “effettivamente
diminuito la consistenza patrimoniale di . _1
In sostanza appare chiaro l'intento di di _1
liberarsi di tutti i beni che l'attrice avrebbe potuto utilmente aggredire.
Infine, l'atto in questione è stato stipulato alla presenza di due testimoni. Circostanza che in chiave presuntiva porta a ritenere che le parti contraenti – nella consapevolezza che l'atto in questione dissimulava una donazione – abbiano voluto in ogni caso attribuire efficacia all'atto traslativo, evitando la dichiarazione di nullità della donazione per difetto di forma.
4.1. Va ora affrontato il tema della validità dell'atto del 12.2.2016, questione introdotta da parte terza chiamata con memoria del 22.7.2024, dunque già rimessa al contraddittorio delle parti.
Come visto al par. precedente, con l'atto del 12.2.2016
sono stati ceduti (meglio: donati) da al _1
Pag. 25 di 38 proprio coniuge beni immobili, alcuni dei quali a lei pervenuti per effetto di successione del padre ER
Come condivisibilmente sostenuto da parte intervenuta in comparsa conclusionale, la lettura dell'atto in questione consente di apprezzare che oggetto di cessione non è stata la quota ereditaria (i.e. la quota ideale della massa ereditaria unitariamente considerata) bensì la quota di comproprietà di alcuni beni immobili, alcuni ei quali costituenti parte del lascito ereditario di ER
(c.d. quotina): in tal senso nell'atto non è
[...]
espressamente indicata la cessione della quota ereditaria,
né vengono di fatto ricompresi tutti i beni pervenuti a dal proprio padre , come in ipotesi il saldo _1 ER
del conto corrente intestato al momento della morte (vd.
denuncia di successione in atti). Che di “quotina” si tratti viene indirettamente confermato dalle difese di parte convenuta, che in comparsa conclusionale non contesta la circostanza ponendola anzi a presupposto della difesa proposta fondata sul principio (non condiviso dal
Tribunale) che sia lecita la donazione/cessione della
“quotina”.
Trattasi, dunque, di donazione della c.d. “quotina”,
come tale nulla alla luce del condivisibile insegnamento
Pag. 26 di 38 della Corte di Cassazione (S.U. sent. 5068 del 2016) che ha affermato il seguente principio di diritto: «La donazione
di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve
ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto
si affermi espressamente che il donante sia consapevole
dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della
quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria
è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che
il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede
donante».
Conseguentemente va dichiarata la nullità parziale dell'atto del 12.2.2016 nella parte in cui viene disposto il trasferimento a di beni pervenuti a Controparte_2 [...]
per effetto della successione di _1 ER
.
[...]
Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la restante parte dell'atto va dichiarata valida, atteso che - tenuto conto della finalità perseguita attraverso lo stesso – deve ritenersi sussistente l'interesse delle parti a che i restanti beni siano trasferiti a Controparte_2
5. Sempre nel merito, riguardo all'azione revocatoria proposta da parte attrice e dal terzo intervenuto -
Pag. 27 di 38 disciplinata dagli artt. 2901 e segg. c.c. e prevista quale forma di garanzia per un creditore rispetto ad atti del debitore dispositivi del proprio patrimonio che rendano difficoltoso, o addirittura impossibile, il recupero del credito - deve quindi evidenziarsi come presupposti dell'azione stessa, oltre alla presenza di un atto di disposizione con il quale il debitore abbia diminuito la consistenza del proprio patrimonio, siano: a) la sussistenza di un credito anche litigioso;
b) il danno derivante al creditore da tale disposizione (“eventus
damni”); c) la volontà/consapevolezza del debitore e del terzo di concorrere a procurare, con la disposizione stessa, al creditore il danno medesimo (“participatio
fraudis”). Ora:
a) il credito – non accertato ma litigioso – sussiste inequivocabilmente in capo all'attrice, anche alla luce della sentenza del Tribunale di GI del 19.10.2019 che condannava a corrispondere alla sorella _1
la somma di euro 32.113,5 (che parte convenuta Pt_1
allega essere stata ridotta dalla Corte di Appello al minor importo di euro 11.949,75); con riferimento a _9
, la pronuncia della Corte di Appello ha disposto
[...]
l'assegnazione allo stesso del bene immobile oggetto
Pag. 28 di 38 dell'atto del 12.2.2016; ritenendo parte convenuta tale bene non attribuibile in natura, la stessa ritiene che da tale statuizione deriverebbe a suo carico un debito di euro
87.750,00 (pag. 8 comparsa conclusionale parte convenuta).
Si ribadisce che quelle qui evidenziate sono situazioni di credito/debito non certe, ancora oggetto di definitivo accertamento giurisdizionale, tuttavia idonee a ritenere sussistenti il requisito del credito litigioso di cui all'art. 2901 c.c..
b) l'“eventus damni” - ovvero il pregiudizio che l'atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del debitore arreca alle ragioni del creditore - ricorre, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui detto atto comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza nel soddisfacimento del credito, gravando di conseguenza sul creditore unicamente l'onere di dimostrare la sussistenza di tali modificazioni quantitative o qualitative – ovvero la pericolosità dell'atto impugnato,
in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
Pag. 29 di 38 (così, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 29 settembre 2021, n.
26310), tenendo, fra l'altro, conto del fatto che, ad esempio, “la sostituzione di un immobile con il denaro
derivante dalla compravendita comporta di per sé una
rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale,
in considerazione della maggiore facilità di cessione del
denaro” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 09 febbraio 2012,
n. 1896) - e sul debitore quello di provare che il suo patrimonio residuo sia comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così, Cass. Civ., Sez
VI, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221).
Nel caso di specie, è risultato documentato che gli atti dispositivi del proprio patrimonio da parte della convenuta abbiano determinato una sensibile _1
diminuzione, quantitativa e qualitativa, del patrimonio medesimo, che la stessa convenuta si è peraltro limitata ad asserire essere, all'epoca degli atti contestati, ancora più che sufficiente a garantire gli eventuali diritti dei creditori, senza peraltro fornire prove idonee e sufficienti a suffragare tale asserzione. Sul punto va aggiunto che i docc. 28, 29 e 30 prodotti da parte convenuta non sono idonei a documentare quanto sostenuto da atteso che i docc. 28 e 30 costituiscono, _1
Pag. 30 di 38 nelle parti successive allo spirare dei termini perentori previsti per la produzione di documenti, mere relazioni di parte, come tali irrilevanti;
peraltro, ove si volesse utilizzare il doc. 28, questo riporterebbe esclusivamente beni appartenenti a in ragione di quote mai _1
superiori a 1/3 (in diverse ipotesi quote di 1/18),
circostanza che renderebbe difficile per i creditori far valere le proprie ragioni sugli stessi. Il doc. 29,
viceversa, costituisce cessione di ramo d'azienda, per il cui acquisto ha corrisposto al figlio la _1
contenuta somma di euro 2.527,28.
L'affermazione di che il proprio residuo _1
patrimonio è idoneo a garantire i crediti vantati da parte attrice ed intervenuta, peraltro, stride con quanto allegato in comparsa di costituzione in merito al fatto che l'atto del 12.2.2016 aveva, “questo sì (…) effettivamente
diminuito la consistenza patrimoniale della IG.ra
[...]
. _1
In merito alle difese spiegate dalle parti, il Tribunale
ritiene che nell'ipotesi di più atti adottati in un determinato arco temporale e finalizzati a determinare un pregiudizio per i creditori, la tutela offerta dalla revocatoria si estende a tutti gli atti oggetto
Pag. 31 di 38 dell'unitario intento fraudolento, finalizzato a sottrarre i beni del debitore alle legittime pretese dei creditori.
Che nel caso di specie si sia trattato di intento fraudolento emerge chiaramente dalle seguenti considerazioni:
- il ripetersi di atti di trasferimento immobiliare simulati, predisposti alla presenza di due testimoni, al fine di evitare la nullità della dissimulata donazione;
- l'utilizzo di documenti falsi (così come apprezzato dal Tribunale di GI e dalla Corte di Appello);
- la stipula tra il 2013 e il 2016 di diversi atti, con i quali ha ceduto ai membri della propria _1
famiglia nucleare l'intero compendio immobiliare a lei riferibile (ovvero quello più agevolmente aggredibile).
c) la “participatio fraudis” si atteggia diversamente a seconda che l'atto di disposizione a ciò mirato sia anteriore al sorgere del credito (parlandosi in questo caso di “consilium fraudis”, ovvero di atto scientemente preordinato dal debitore e dal terzo a pregiudicare le ragioni del creditore) o successivo a tale momento
(parlandosi, in questo secondo caso, di “scentia damni”,
ovvero di consapevolezza, da parte del debitore e del
Pag. 32 di 38 terzo, di stare compiendo un atto che può pregiudicare le ragioni del creditore).
Dirimente risulta dunque, al riguardo, l'accertamento,
caso per caso, della anteriorità o della posteriorità
dell'atto dispositivo del patrimonio del debitore rispetto al sorgere del diritto di credito asseritamente danneggiato dall'atto stesso.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti abbiano azionato – non solo nel presente giudizio ma anche in quelli che lo hanno preceduto, sopra richiamati – i propri diritti di eredi legittimari del defunto ER
, proponendo reciproche domande di riduzione e
[...]
collazione delle donazioni ricevute in vita da quest'ultimo, asseritamente lesive dei diritti stessi.
Ora, il diritto di credito dei legittimari su patrimonio del defunto sorge con l'apertura della successione, la quale, a sua volta, avviene al momento del decesso del de
cuius.
Risulta quindi evidente che, nel caso di specie, gli atti di disposizione del proprio patrimonio da parte della convenuta - oggetto del presente giudizio e _1
contestati da parte attrice e dal terzo intervenuto – siano stati compiuti dopo l'insorgere del diritto di credito
Pag. 33 di 38 azionato, in qualità appunto di legittimari, dall'attrice e dal terzo medesimi, essendo stati effettuati dalla convenuta dopo l'apertura della successione _1
del proprio padre, Persona_4
Da ciò la necessità che, nel caso di specie, venga accertata la sola scientia damni in capo alla convenuta ed agli altri convenuti _1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4 CP_5
destinatari degli atti dispositivi del patrimonio della stessa e di cui è causa. _1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 02.11.2023, n. 30486) ha recentemente ribadito che la prova di tale scientia damni può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1286).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i convenuti sono indiscutibilmente legati tra loro da un vincolo parentale che – anche in ragione della loro convivenza nella medesima abitazione – rende, appunto, estremamente
Pag. 34 di 38 inverosimile sostenere che i terzi beneficiari degli atti dispositivi di cui è causa, i convenuti IGg.ri non CP
fossero a conoscenza della controversia in essere tra la convenuta e l'odierna attrice e, dunque, _1
della posizione potenzialmente creditoria di quest'ultima nei confronti della prima.
Da ciò la sussistenza, nel caso di specie, del requisito della citata “scientia damni” in capo agli odierni convenuti e, dunque, dei presupposti di legge per l'azione revocatoria di cui è causa.
In ogni caso, si è visto sopra come attraverso i tre atti di disposizione del 2013, 2015 e 2016 _1
abbia inteso dismettere il proprio patrimonio immobiliare al fine precipuo di pregiudicare le ragioni dei propri creditori;
intento perseguito attraverso la consapevole partecipazione dei propri congiunti.
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
Pag. 35 di 38 1) parziale accoglimento delle domande dell'attrice e dell'intervenuto:
a) dichiara la simulazione dell'atto denominato
“prestazione in luogo di adempimento” stipulato fra i coniugi e con atto a rogito _1 Controparte_2
Notaio del 12 febbraio 2016, trascritto a Persona_1
GI in data 16 febbraio 2016, dissimulante una donazione da parte di al marito _1 CP
;
[...]
b) dichiara la nullità parziale dell'atto del 12.2.2016 e di cui al punto a) nella parte in cui viene disposto il trasferimento a di beni pervenuti a Controparte_2 [...]
per effetto della successione di _1 ER
; atto donativo valido per il resto;
[...]
c) dichiara inefficaci, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice i seguenti atti Parte_1
dispositivi del proprio patrimonio, posti in essere dalla convenuta : _1
- atto di donazione, con riserva di usufrutto, a rogito
Notaio del 28 febbraio 2013, Rep. n. Persona_2
124.424/40.883, registrato a GI in data 19 marzo 2013
e trascritto a GI il 20 marzo 2013 ai nn. 4735 e 4736
con il quale donava la nuda proprietà _1
Pag. 36 di 38 riservandosi l'usufrutto di un compendio immobiliare sito in GI via del Favarone n. 12-14-16 e 18 ai propri figli CP_3 Controparte_4 CP_5
ciascuno per quota di comproprietà di 1/3 e donava inoltre la piena proprietà di una porzione di fabbricato in GI
via del Pasticcio n. 16/b al coniuge;
Controparte_2
- atto di donazione a rogito Notaio rep. Persona_1
43258 racc. 12005 trascritto a GI in data 18/09/2015
al n. 14476 con il quale la IG.ra donava _1
l'usufrutto del compendio immobiliare sito in GI, Via
del Favarone n.12-14-16 e 18 (già oggetto di donazione della nuda proprietà) ai propri figli IG.ra CP_3
, IG. e IG.
[...] Controparte_4 CP_5
- atto di prestazione in luogo di adempimento a rogito
Notaio del 12 febbraio 2016 rep. n. 43.401, Persona_1
racc. n.12.129 trascritto a GI in data 16/02/2016 al n. 2827, nella parte non colpita da nullità;
d) dichiara inefficaci, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte intervenuta i seguenti atti Controparte_6
dispositivi del proprio patrimonio, posti in essere dalla convenuta : _1
Pag. 37 di 38 - atto di donazione a rogito Notaio rep. Persona_1
43258 racc. 12005 trascritto a GI in data 18/09/2015
al n. 14476 (meglio descritto al punto c);
- atto di prestazione in luogo di adempimento a rogito
Notaio del 12 febbraio 2016 rep. n. 43.401, Persona_1
racc. n.12.129 trascritto a GI in data 16/02/2016 al n. 2827 nella parte non colpita da nullità;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere a parte attrice ed al terzo intervenuto le spese del presente giudizio, che si liquidano, per ciascuna parte in euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre per la sola parte attrice euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
GI, 13.9.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
Pag. 38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GI, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1658 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di GI
dell'anno 2018 e promossa
da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Costanza Martani,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in GI, Corso Vannucci n. 39
attrice
contro
(Cod. Fisc. , _1 C.F._2 [...]
(Cod. Fisc. , (Cod. CP C.F._3 CP_3
Fisc. ), (Cod. Fisc. C.F._4 Controparte_4
) e (Cod. Fisc. C.F._5 CP_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._6
Giuseppe Berellini, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del medesimo difensore in GI, Via Mario
Angeloni n. 80/A convenuti
e nei confronti di
(Cod. Fisc. , Controparte_6 C.F._7
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Minaldoni,
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in GI, Via Romeo Gallenga n. 50
terzo intervenuto
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in
accoglimento della presente domanda 1) Accertare e
dichiarare la simulazione dell'atto di “prestazione in
luogo di adempimento” a rogito Notaio del 12 Persona_1
febbraio 2016 rep. n. 43.401, racc. n.12.129 trascritto a
GI in data 16/02/2016 al n. 2827 dissimulante una
donazione da parte di al coniuge _1 CP
ovvero, in via subordinata, dichiarare che l'atto in
[...]
questione integra un negotium mixtum cum donatione;
2)
Dichiarare inefficaci ai sensi dell'art 2901 cc nei
confronti della IG.ra gli atti Parte_1
dispositivi posti in essere dalla IG.ra di _1
seguito richiamati: - atto a rogito Notaio Per_2
del 28 febbraio 2013, Rep.n. 124.424/40.883,
[...]
Pag. 2 di 38 registrato a GI in data 19 marzo 2013 e trascritto a
GI il 20 marzo 2013 ai nn. 4735 e 4736 con il quale la
IG.ra donava la nuda proprietà, _1
riservandosi l'usufrutto, di un compendio immobiliare sito
in GI, Via del Favarone n.12-14-16 e 18 ai propri
figli IG.ra IG. e IG. CP_3 Controparte_4
ciascuno per quota di comproprietà di 1/3 e CP_5
donava inoltre la piena proprietà di una porzione di
fabbricato in GI, Via del Pasticcio n.16/B al coniuge
IG. (descritto nel dettaglio al punto 2 Controparte_2
delle premesse); - atto a rogito Notaio Persona_1
rep. 43258 racc. 12005 trascritto a GI in data
18/09/2015 al n. 14476 con il quale la IG.ra
[...]
donava l'usufrutto del compendio immobiliare sito _1
in GI, Via del Favarone n.12-14-16 e 18 (già oggetto
di donazione della nuda proprietà) ai propri figli IG.ra
IG. e IG. CP_3 Controparte_4 CP_5
(compendio descritto al punto 5 delle premesse); - atto a
rogito Notaio del 12 febbraio 2016 rep. n. Persona_1
43.401, racc. n.12.129 trascritto a GI in data
16/02/2016 al n. 2827 con il quale la IG.ra _1
trasferiva al coniuge IG. le restanti Controparte_2
proprietà (fabbricati e terreni) site in Milano, Piazzale
Pag. 3 di 38 NT MO n.2 e GI, Via del Favarone per come
nel dettaglio descritte al punto 6 delle premesse. 3)
Dichiarare inefficaci ai sensi dell'art 2901 cc nei
confronti della IG.ra gli atti Parte_1
successivi e dipendenti dagli atti dispositivi di cui alla
domanda sub 2) richiamati in premessa e di ogni eventuale
e/o ulteriore atto successivo e dipendente dagli atti
dispositivi di cui alla domanda sub 2). Con vittoria di
spese e competenze”.
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di
GI adito, contrariis reiectis, In via pregiudiziale di
rito: - accertare e dichiarare ex art. 5, co.
1-bis, del
D.Lgs. n. 28/2010, l'improcedibilità delle domande (azione
revocatoria e di simulazione) svolte da parte attrice, in
quanto, avuto riguardo al rapporto causale sottostante le
medesime (afferente diritti reali), le stesse avrebbero
dovuto essere precedute dall'introduzione di un
procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti;
- in
subordine, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle
domande spiegate da parte attrice ex art. 3 del D.L. n.
132/2014, in quanto non precedute da procedimento di
negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande attoree per violazione
Pag. 4 di 38 dell'art. 83 c.p.c., in quanto, conferito congiuntamente
mandato ai difensori Avv. Federica Marabini e Avv. Costanza
Martani da parte dell'attrice, solo uno dei predetti
difensori ha sottoscritto la procura alle liti rilasciata a
margine dell'atto di citazione, tra l'altro a mezzo di mera
“sigla” indecifrabile (di tal ché non è nemmeno possibile
identificare chi dei due difensori abbia sottoscritto il
predetto mandato al fine della certificazione
dell'autografia della firma del cliente); - sospendere il
presente giudizio ex art. 295 c.p.c., dipendendo la sua
decisione dalla definizione della controversia di cui al
procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale Civile di
GI, rubricato al N.R.G. 6020/2003, assegnato al
Giudice Dott.ssa Gaia Muscato, tra le parti IG.ra
[...]
e IG.ra + altri. In via Parte_1 _1
principale: - rigettare le domande tutte svolte da parte
attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni
caso: Con vittoria di spese e compensi professionali per il
presente giudizio”.
Per il terzo intervenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in via
preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento
spiegato nel presente giudizio;
in via principale, A)
Pag. 5 di 38 accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di
"prestazione in luogo di adempimento" a rogito del Notaio
del 12/02/2016 (rep. 43.401 / racc.12.129) Persona_1
trascritto a GI in data 16/02/2016 al n. 2827 (doc. 4
fasc. dissimulante una donazione da parte Parte_1
di al coniuge ovvero, in _1 Controparte_2
subordine, dichiarare che l'atto in questione integra un
negotium mixtum cum donatione;
B) Dichiarare inefficaci ai
sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del Prof. _6
gli atti posti in essere dalla IG.ra
[...] [...]
per come descritti:
1. atto a rogito Notaio _1
del 28/02/2013 (Rep. 124.424 / Racc. Persona_2
40.883) registrato a GI in data 19/03/2013 e
trascritto a GI il 20/03/2013 al n. 4735 con il quale
la IG.ra donava la nuda proprietà, _1
riservandosi l'usufrutto, di un compendio immobiliare sito
in GI, alla Via del Favarone n. 12-14-16 e 18 - i cui
beni sono meglio individuati nel predetto atto - ai propri
figli IG.ra IG. e CP_3 CP_5 CP_4
ciascuno per quota di comproprietà di 1/3 (doc. 2
[...]
fasc. ;
2. atto a rogito Notaio Parte_1 Per_1
(Rep. 43258 / Racc. 12005) trascritto a GI il
[...]
18/09/2015 al n. 14476 con il quale la IG.ra _1
Pag. 6 di 38 donava l'usufrutto del compendio immobiliare sito _1
in GI, alla Via del Favarone n. 12-14-16 e 18 - i cui
beni sono meglio individuati nel predetto atto - ai propri
figli IG.ra IG. e IG. CP_3 CP_5
(doc. 3 fasc. ;
3. atto a Controparte_4 Parte_1
rogito del Notaio del 12/02/2016 (rep. Persona_1
43.401 / racc.12.129) trascritto a GI in data
16/02/2016 al n. 2827 con il quale la IG.ra _1
trasferiva al coniuge IG. le restanti Controparte_2
proprietà (fabbricati e terreni) site in Milano, Piazza
NT MO, n. 2 e GI, Via del Favarone e
meglio individuate nel predetto atto (doc. 4 fasc.
[...]
). C) dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c. nei confronti del Prof. gli Controparte_6
atti successivi e dipendenti dagli atti dispositivi di cui
alla domanda sub B) come descritti e richiamati in premessa
e di ogni eventuale e/o ulteriore negozio successivo e
dipendente. Con vittoria spese e compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva nel presente giudizio Parte_1 _1
, e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Pag. 7 di 38 per sentir accogliere le sopra riportate CP_5
conclusioni.
1.1. Deduceva l'attrice:
a) di aver precedentemente convenuto in giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di GI (proc. n. R.G. 6020/2003),
la propria sorella per ivi sentir _1
dichiarare la simulazione della vendita della nuda proprietà (atto del 18/02/1980 a rogito del Notaio Per_3
e della correlata concessione in usufrutto (atto del
28/05/1991 a rogito del Notaio di un fabbricato Per_2
sito in GI, Via del Favarone n.ri da 12 a 18,
contratti stipulati tra la stessa (in _1
qualità di acquirente/nuda proprietaria) ed il IG.
(padre di entrambe, in qualità di Persona_4
venditore/usufruttuario, poi deceduto) e da considerarsi,
in realtà, donazioni dissimulate, illecitamente lesive,
dato il loro controvalore, della quota legittima spettante all'attrice sul patrimonio ereditario dello stesso ER
;
[...]
b) che con sentenza parziale n. 2260/2016, resa nell'ambito del citato giudizio R.G. 6020/2003, il Tribunale di GI
ha dichiarato, in accoglimento della domanda attrice, la simulazione della suddetta vendita e della correlata
Pag. 8 di 38 concessione di usufrutto, rimettendo in istruttoria la causa per le conseguenti determinazioni circa la riduzione,
collazione e divisione del compendio ereditario e chiedendo alle parti di manifestare la propria volontà circa le modalità di imputazione delle donazioni ricevute;
c) che l'odierna convenuta allo scopo di _1
vanificare ogni effetto del verosimile accoglimento delle domande proposte dall'odierna attrice nel citato proc. R.G.
6020/2003, ha quindi posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio, quali:
- la donazione al proprio marito anch'egli Controparte_2
odierno convenuto, della piena proprietà di una porzione di fabbricato in GI, Via del Pasticcio 16/B (atto a rogito Notaio del 28/02/2013), la donazione, con Per_2
riserva di usufrutto in proprio favore, ai propri figli e odierni CP_3 CP_5 Controparte_4
convenuti, della nuda proprietà del compendio immobiliare sito in GI, Via Del Favarone n.ri da 12 a 18, oggetto della predetta vendita simulata, per quote di comproprietà
pari ad 1/3 ciascuno (ancora atto a rogito Notaio Per_2
del 28/02/2013) e la successiva donazione ai figli stessi dell'usufrutto sui beni medesimi (atto a rogito Notaio
del 08/09/2015); Per_1
Pag. 9 di 38 - la cessione, a titolo di “prestazione in luogo di
adempimento”, ancora al proprio marito Controparte_2
della proprietà delle quote di terreni e fabbricati siti a
GI, Via del Favarone, nonché di un immobile ubicato a
Milano, Piazzale NT MO (atto a rogito Notaio
del 12/02/2016), ad estinzione di un prestito di Per_1
importo pari a £ 188.000.000 erogatole dallo stesso per l'acquisto di diritti immobiliari che Controparte_2
peraltro il Tribunale di GI, con la citata sentenza parziale n. 2260/2016, avrebbe accertato essere stati in realtà oggetto di donazione e non di vendita;
d) che con tali atti la convenuta si sarebbe _1
quindi spogliata dell'intero suo patrimonio immobiliare,
pregiudicando le ragioni creditorie dell'odierna attrice,
motivo per il quale gli atti medesimi devono considerarsi revocabili, ex art. 2901 c.c., in quanto, appunto, compiuti in frode a diritti di erede legittimaria azionati dall'attrice stessa con la domanda di riduzione introduttiva, dinanzi al Tribunale di GI, del giudizio n. R.G. 6020/2003;
e) che il proprio credito nei confronti di è _1
anteriore rispetto agli atti oggetto di revocatoria,
trovando la propria causa nella successione ereditaria di
Pag. 10 di 38 oggetto di accertamento giudiziale Persona_4
avente data anteriore (2003) rispetto agli atti dispositivi sopra richiamati, compiuti, come visto, dalla convenuta nel 2013, nel 2015 e nel 2016; _1
f) che, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente non solo il requisito, richiesto dall'art 2901 c.c.,
dell'“eventus damni” (derivante della citata spoliazione,
da parte della convenuta dell'intero _1
proprio patrimonio), ma anche quello, richiesto sempre dalla stessa norma, del c.d. “scientia damni”, da parte sia della stessa che degli altri convenuti, _1
terzi beneficiari dei suoi atti dispositivi.
1.2. Si costituivano in giudizio i convenuti _1
, e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
contestando quanto dedotto dall'attrice e CP_5
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepivano i convenuti:
a) preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione intrapresa da parte attrice, per mancata precedente attivazione di un procedimento di mediazione obbligatoria o di uno di negoziazione assistita;
b) nel merito, che al momento della propria costituzione nel presente giudizio (anno 2018), la predetta causa N.R.G.
Pag. 11 di 38 6020/2003 – nella quale l'odierno terzo chiamato _6
si era costituito proponendo a propria volta in
[...]
via riconvenzionale azione di riduzione nei confronti dell'odierna attrice ed alla quale sono stati riuniti gli ulteriori giudizi rubricati al N.R.G. 1660/2006 ed al
N.R.G. 1748/2006, introdotti rispettivamente dall'odierna convenuta e dal fratello _1 P_
, coi quali veniva domandata, anche qui, la
[...]
riduzione della donazione effettuata da Persona_4
all'odierna attrice di due immobili (casa di abitazione e negozio) siti in GI, Via Alessi – risultava essere ancora in fase istruttoria, senza alcuna sentenza passata in giudicato che sancisse la natura di donazione degli atti contestati da parte attrice e che, dunque, dichiarasse la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato dall'attrice stessa;
c) in ogni caso, l'insussistenza, oltre che della “scientia
damni” da parte della convenuta anche dello _1
stesso “eventus damni”, poiché, alla data di stipula dell'ultimo degli atti dispositivi contestati, 08/09/2015,
i beni residui della stessa offrivano _1
comunque una solida garanzia patrimoniale per qualunque eventuale creditore della medesima;
Pag. 12 di 38 d) quanto alla contestata prestazione in luogo di adempimento effettuata dalla convenuta in _1
favore del proprio coniuge come la stessa, Controparte_2
contrariamente a quanto asserito dall'attrice, sia stata effettuata per estinguere un debito scaduto in data
10/01/2009, pari a £ 188.000.000, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, contratto progressivamente dalla convenuta tra il 1980 ed il 1999 per _1
l'acquisto della nuda proprietà e dell'usufrutto - nonché
per il completamento, per l'ampliamento e per la ristrutturazione edilizia - dell'immobile di Via del
Favarone n.ri 12, 14, 16 e 18, circostanza questa confermata, oltre che dallo stesso anche Controparte_2
dal di lui defunto padre, e suocero della convenuta stessa,
. Controparte_8
1.3. Interveniva nel giudizio, ex art. 105 c.p.c., il terzo , deducendo: Controparte_6
a) di agire azionando, nei confronti degli odierni convenuti, un credito autonomo rispetto a quello azionato da parte attrice, ma con petitum e causa petendi
parzialmente identici;
b) che il proprio credito è sorto a seguito della proposizione - nel procedimento n. 6020/2003 R.G.A.C.
Pag. 13 di 38 apertosi in ragione della successione di Persona_4
- delle domande formulate nei confronti di _1
con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 27/03/2004 e, dunque, prima della conclusione dei negozi del 2013, 2015 e 2016, con i quali ha dismesso il proprio patrimonio;
_1
c) la sussistenza, nel caso di specie, sia della “scientia
damni” in capo alla convenuta sia del c.d. _1
“eventus damni”, derivante della citata spoliazione, da parte della convenuta dell'intero proprio _1
patrimonio;
d) la condivisibilità di quanto dedotto da parte attrice in ordine alla natura simulatoria del negozio, a rogito del
Notaio trascritto a GI in data Persona_1
16/02/2016, di “prestazione in luogo di inadempimento”
intercorso tra ed il di lei marito _1 CP
, negozio da considerarsi dissimulante una donazione
[...]
diretta e/o una donazione indiretta.
1.4. All'udienza di comparizione delle parti, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal terzo intervenuto nel presente giudizio avverso la donazione – disposta, con atto a rogito Notaio del 28/02/2013, dalla convenuta Per_2
Pag. 14 di 38 in favore dei propri figli _1 CP_3
e odierni convenuti - della CP_5 Controparte_4
nuda proprietà del compendio immobiliare sito in GI,
Via Del Favarone n.ri da 12 a 18.
1.5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. il Giudice, rigettate tutte le richieste istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
* * *
2. Devono preliminarmente rigettarsi le eccezioni di parte convenuta:
a) di declaratoria di improcedibilità delle domande attoree, per mancato preventivo esperimento di una procedura di mediazione obbligatoria, ovvero di una di negoziazione assistita.
Come già evidenziato con l'ordinanza 17 luglio 2018, le domande proposte dall'attrice e dal terzo intervenuto non determinano infatti l'insorgere di problematiche di procedibilità, né ex art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010
né ex art. 3 D.L. n. 132/2014, atteso che:
- quanto alla mediazione obbligatoria, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che l'azione ex art.
Pag. 15 di 38 2901 - non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell'atto stesso - non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (così Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza 23.09.2021, n. 25855); anche la domanda di simulazione è esclusa, atteso che il suo accoglimento non incide sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali (in sostanza anche ove fosse accertata la simulazione relativa dell'atto, immutato sarebbe il diritto di proprietà vantato da . Controparte_2
- quanto alla negoziazione assistita, l'art. 3, comma 1,
del D.L. n. 132/2014 prevede che la stessa debba essere preventivamente esperita soltanto da chi intenda
“esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti”, ovvero da chi intenda
“proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”. Il
Pag. 16 di 38 preventivo esperimento di detta negoziazione non può dunque considerarsi condizione di procedibilità dell'azione revocatoria ordinaria introduttiva del presente giudizio,
non essendo espressamente previsto come tale dalla normativa citata.
b) di declaratoria di inammissibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 83 c.p.c., in quanto la procura alle liti, conferita congiuntamente ai difensori
Avv. Federica Marabini e Avv. Costanza Martani da parte dell'attrice, risulta sottoscritta da uno soltanto dei difensori stessi.
La giurisprudenza di legittimità infatti – dopo aver fissato il principio di diritto in forza del quale “la
nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non
espressamente prevista nel processo civile, è certamente
consentita... fermo restando il carattere unitario della
difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica,
indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o
disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti
rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre
l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale
opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo
procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di
Pag. 17 di 38 informare l'altro o gli altri procuratori…” (Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 12924 del 09.06.2014) – ha infatti stabilito che, in applicazione dei principi in tema di procura (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato, nel caso, come quello di specie, in cui la procura speciale non contenga l'espressa previsione del conferimento di mandato congiunto, si deve presumere che ciascun difensore avesse il potere di sottoscrivere il ricorso, oltre che di autenticare la sottoscrizione, poiché l'art. 1712, primo comma, cod. civ. esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiunto (così, Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 7940 del 20.04.2020; conf. Cass.
20/06/2017, n. 15174; Cass. 05/12/2014, n. 25797; Cass.
11/06/2008, n. 15478).
c) di sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del proc. n. 6020/2003.
Anche qui, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della
pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un
conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela
dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto
Pag. 18 di 38 di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del
credito” (così, ex multis, Cass. n. 2673/2016);
d) di revisione delle ordinanze istruttorie e di ammissione delle prove (istanza che si rinviene in comparsa conclusionale), in quanto la stessa non è stata formulata e ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni. Insegna sul punto la Corte di Cassazione (ord.
15029 del 2019) “nel caso in cui il giudice di primo grado
non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le
ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento
della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente,
le stesse devono ritenersi rinunciate”.
3. Deve, al contrario, ritenersi fondata l'eccezione,
formulata dai convenuti a verbale dell'udienza di comparizione delle parti dell'11 luglio 2018, di intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal terzo intervenuto nel presente giudizio avverso la donazione – disposta, con atto a rogito Notaio
del 28/02/2013, dalla convenuta in Per_2 _1
favore dei propri figli e CP_3 CP_5
odierni convenuti - della nuda proprietà Controparte_4
del compendio immobiliare sito in GI, Via Del Favarone
n.ri da 12 a 18.
Pag. 19 di 38 Detta azione è risultata infatti essere stata proposta solo con l'atto d'intervento nel presente giudizio, recante una data, il 21/06/2018, successiva allo scadere del termine quinquennale previsto per l'esercizio dell'azione
de quo, termine scaduto, nel caso di specie, in data
28/02/2018.
Non pertinente risulta, al riguardo, l'affermazione del terzo per cui l'azione revocatoria dallo stesso proposta intervenendo nel presente giudizio rappresenterebbe, di fatto, una mera adesione a quella tempestivamente proposta dall'odierna attrice – il che dovrebbe, in ipotesi,
consentire di non considerare prescritta l'azione del terzo medesima - atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “quando il diritto non si può far valere se
non con un atto processuale, non si può sfuggire alla
conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di
esercizio del diritto” (Cass. Civ., SS.UU., Sent.
09.12.2015, n. 24822) e, dunque, solo da tale esercizio. La
domanda proposta dal terzo intervenuto, poi, è
ontologicamente difforme dall'analoga domanda proposta dall'attrice, atteso che l'azione revocatoria determina un'inefficacia relativa degli atti, di cui può beneficiare solamente la parte che ha proposto l'azione.
Pag. 20 di 38 Infine, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Con riferimento alle domande ed alle eccezioni, insegna la Corte di Cassazione che “affinché una
domanda o una eccezione possano ritenersi abbandonate dalla
parte, non è sufficiente che esse non vengano riproposte
nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale
omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi,
invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione
complessiva della condotta processuale della parte, o dalla
stretta connessione della domanda o della eccezione non
riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una
volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa
(Cass. 10/07/2014, n. 15860; Cass. 14/07/2017, n. 17582)”.
Tale volontà inequivoca di rinuncia non emerge dalla condotta processuale di parte convenuta, che ha ribadito l'eccezione in questione da ultimo con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.9.2023.
4. Nel merito, la domanda di declaratoria di simulazione dell'atto di “prestazione in luogo di adempimento” a rogito
Notaio del 12 febbraio 2016 è risultata Persona_1
fondata.
Pag. 21 di 38 Infatti, il presunto debito di £ 188.000.000 nei confronti di che la convenuta Controparte_2 [...]
asserisce aver saldato con la prestazione de qua: _1
a) quanto alla somma di £ 73.000.000 è risultato essere riferito ad atti di acquisto di nuda proprietà e di un usufrutto fatti oggetto di vendite dichiarate simulate con sentenze del Tribunale di GI n.ri 2260/2016 e
1635/2019 e della Corte d'Appello di GI n. 534/2022 e,
dunque, ad atti che non possono considerarsi fonte di alcun debito in capo alla convenuta stessa;
gli argomenti sostenuti in dette pronunce sono assolutamente logici e convincenti e dunque, in quanto fondati su fatti in larga parte non contestati, nonostante l'impugnazione in
Cassazione della sentenza di appello, vengono fatti propri dal Tribunale – in via incidentale - anche nell'ambito del presente giudizio. In ogni caso parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova della dazione di danaro da parte del alla moglie a titolo di mutuo per 73 milioni di CP
lire; prova non offerta e non raggiunta sia con riferimento agli importi che – soprattutto - al titolo (cioè, il contratto di mutuo, in forza del quale le somme andrebbero restituite). Infine, il minore importo di lire 18 milioni sarebbe stato corrisposto a dal suocero e Persona_5
Pag. 22 di 38 non dal marito, sicché insussistente sarebbe – anche per tale ragione in parte qua – il debito di nei _1
confronti del coniuge.
b) quanto alla somma di 115 milioni, la stessa, per ammissione della stessa presunta “debitrice”, corrisponde all'onere economico sostenuto da per Controparte_2
ristrutturare il medesimo immobile di via Favarone dove,
peraltro, lo stesso abitava. Tale onere economico si CP
compone delle somme di denaro erogate dal e CP
dell'attività professionale di geometra dallo stesso prestata per realizzare le dovute opere.
Sul punto la ricostruzione offerta dai convenuti appare non credibile, atteso che, a fronte del legame di coniugio tra creditore e debitore e del fatto che entrambi hanno fissato nella casa oggetto di ristrutturazione la residenza familiare, circostanze che indurrebbero a ritenere che abbia eseguito le prestazioni funzionali Controparte_2
alla ristrutturazione nell'interesse proprio e della propria famiglia (trovando dunque la fonte di tale attività
negli obblighi di cui all'art. 143 c.c.) e che dunque alcun obbligo sia stato convenuto dalle parti in merito alla remunerazione del ed alla restituzione delle somme CP
impiegate per ristrutturare la casa anche da lui da sempre
Pag. 23 di 38 abitata, alcuna prova in merito alle cospicue somme di denaro corrisposte e al titolo (mutuo) posto a fondamento di tali attribuzioni patrimoniali (titolo che solo fonderebbe la pretesa restitutoria delle somme) nonché in merito all'attività professionale prestata è stata offerta da parte convenuta.
Inoltre, costituisce chiara anomalia della vicenda ricostruita da parte convenuta il fatto che _1
negli anni 2013 e 2015, dunque prima di estinguere il proprio debito nei confronti del marito Controparte_2
abbia disposto cospicue donazioni di beni immobili in favore dei propri figli ed in una occasione anche in favore del coniuge creditore Secondo ciò che Controparte_2
comunemente accade, infatti, il debitore, prima di effettuare donazioni a beneficio di terzi e addirittura dello stesso “creditore”, avendo la possibilità di farlo,
provvede ad estinguere il proprio debito.
In tale contesto, poi, assume particolare significato la circostanza che con l'atto di prestazione in luogo di adempimento del 12.2.2016 la convenuta – come la stessa ammesso in comparsa di costituzione – ha ultimato l'attività di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, iniziata con le donazioni del 28.2.2013 e
Pag. 24 di 38 proseguita con le donazioni del 8.9.2015. A fronte delle considerazioni di parte attrice in merito al fatto che con l'atto in questione aveva trasferito al _1
marito ogni sua residua consistenza immobiliare, in comparsa di costituzione sono gli stessi convenuti ad ammettere che l'atto del 12.2.2016 ha “effettivamente
diminuito la consistenza patrimoniale di . _1
In sostanza appare chiaro l'intento di di _1
liberarsi di tutti i beni che l'attrice avrebbe potuto utilmente aggredire.
Infine, l'atto in questione è stato stipulato alla presenza di due testimoni. Circostanza che in chiave presuntiva porta a ritenere che le parti contraenti – nella consapevolezza che l'atto in questione dissimulava una donazione – abbiano voluto in ogni caso attribuire efficacia all'atto traslativo, evitando la dichiarazione di nullità della donazione per difetto di forma.
4.1. Va ora affrontato il tema della validità dell'atto del 12.2.2016, questione introdotta da parte terza chiamata con memoria del 22.7.2024, dunque già rimessa al contraddittorio delle parti.
Come visto al par. precedente, con l'atto del 12.2.2016
sono stati ceduti (meglio: donati) da al _1
Pag. 25 di 38 proprio coniuge beni immobili, alcuni dei quali a lei pervenuti per effetto di successione del padre ER
Come condivisibilmente sostenuto da parte intervenuta in comparsa conclusionale, la lettura dell'atto in questione consente di apprezzare che oggetto di cessione non è stata la quota ereditaria (i.e. la quota ideale della massa ereditaria unitariamente considerata) bensì la quota di comproprietà di alcuni beni immobili, alcuni ei quali costituenti parte del lascito ereditario di ER
(c.d. quotina): in tal senso nell'atto non è
[...]
espressamente indicata la cessione della quota ereditaria,
né vengono di fatto ricompresi tutti i beni pervenuti a dal proprio padre , come in ipotesi il saldo _1 ER
del conto corrente intestato al momento della morte (vd.
denuncia di successione in atti). Che di “quotina” si tratti viene indirettamente confermato dalle difese di parte convenuta, che in comparsa conclusionale non contesta la circostanza ponendola anzi a presupposto della difesa proposta fondata sul principio (non condiviso dal
Tribunale) che sia lecita la donazione/cessione della
“quotina”.
Trattasi, dunque, di donazione della c.d. “quotina”,
come tale nulla alla luce del condivisibile insegnamento
Pag. 26 di 38 della Corte di Cassazione (S.U. sent. 5068 del 2016) che ha affermato il seguente principio di diritto: «La donazione
di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve
ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto
si affermi espressamente che il donante sia consapevole
dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della
quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria
è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che
il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede
donante».
Conseguentemente va dichiarata la nullità parziale dell'atto del 12.2.2016 nella parte in cui viene disposto il trasferimento a di beni pervenuti a Controparte_2 [...]
per effetto della successione di _1 ER
.
[...]
Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la restante parte dell'atto va dichiarata valida, atteso che - tenuto conto della finalità perseguita attraverso lo stesso – deve ritenersi sussistente l'interesse delle parti a che i restanti beni siano trasferiti a Controparte_2
5. Sempre nel merito, riguardo all'azione revocatoria proposta da parte attrice e dal terzo intervenuto -
Pag. 27 di 38 disciplinata dagli artt. 2901 e segg. c.c. e prevista quale forma di garanzia per un creditore rispetto ad atti del debitore dispositivi del proprio patrimonio che rendano difficoltoso, o addirittura impossibile, il recupero del credito - deve quindi evidenziarsi come presupposti dell'azione stessa, oltre alla presenza di un atto di disposizione con il quale il debitore abbia diminuito la consistenza del proprio patrimonio, siano: a) la sussistenza di un credito anche litigioso;
b) il danno derivante al creditore da tale disposizione (“eventus
damni”); c) la volontà/consapevolezza del debitore e del terzo di concorrere a procurare, con la disposizione stessa, al creditore il danno medesimo (“participatio
fraudis”). Ora:
a) il credito – non accertato ma litigioso – sussiste inequivocabilmente in capo all'attrice, anche alla luce della sentenza del Tribunale di GI del 19.10.2019 che condannava a corrispondere alla sorella _1
la somma di euro 32.113,5 (che parte convenuta Pt_1
allega essere stata ridotta dalla Corte di Appello al minor importo di euro 11.949,75); con riferimento a _9
, la pronuncia della Corte di Appello ha disposto
[...]
l'assegnazione allo stesso del bene immobile oggetto
Pag. 28 di 38 dell'atto del 12.2.2016; ritenendo parte convenuta tale bene non attribuibile in natura, la stessa ritiene che da tale statuizione deriverebbe a suo carico un debito di euro
87.750,00 (pag. 8 comparsa conclusionale parte convenuta).
Si ribadisce che quelle qui evidenziate sono situazioni di credito/debito non certe, ancora oggetto di definitivo accertamento giurisdizionale, tuttavia idonee a ritenere sussistenti il requisito del credito litigioso di cui all'art. 2901 c.c..
b) l'“eventus damni” - ovvero il pregiudizio che l'atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del debitore arreca alle ragioni del creditore - ricorre, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui detto atto comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza nel soddisfacimento del credito, gravando di conseguenza sul creditore unicamente l'onere di dimostrare la sussistenza di tali modificazioni quantitative o qualitative – ovvero la pericolosità dell'atto impugnato,
in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
Pag. 29 di 38 (così, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 29 settembre 2021, n.
26310), tenendo, fra l'altro, conto del fatto che, ad esempio, “la sostituzione di un immobile con il denaro
derivante dalla compravendita comporta di per sé una
rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale,
in considerazione della maggiore facilità di cessione del
denaro” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 09 febbraio 2012,
n. 1896) - e sul debitore quello di provare che il suo patrimonio residuo sia comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così, Cass. Civ., Sez
VI, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221).
Nel caso di specie, è risultato documentato che gli atti dispositivi del proprio patrimonio da parte della convenuta abbiano determinato una sensibile _1
diminuzione, quantitativa e qualitativa, del patrimonio medesimo, che la stessa convenuta si è peraltro limitata ad asserire essere, all'epoca degli atti contestati, ancora più che sufficiente a garantire gli eventuali diritti dei creditori, senza peraltro fornire prove idonee e sufficienti a suffragare tale asserzione. Sul punto va aggiunto che i docc. 28, 29 e 30 prodotti da parte convenuta non sono idonei a documentare quanto sostenuto da atteso che i docc. 28 e 30 costituiscono, _1
Pag. 30 di 38 nelle parti successive allo spirare dei termini perentori previsti per la produzione di documenti, mere relazioni di parte, come tali irrilevanti;
peraltro, ove si volesse utilizzare il doc. 28, questo riporterebbe esclusivamente beni appartenenti a in ragione di quote mai _1
superiori a 1/3 (in diverse ipotesi quote di 1/18),
circostanza che renderebbe difficile per i creditori far valere le proprie ragioni sugli stessi. Il doc. 29,
viceversa, costituisce cessione di ramo d'azienda, per il cui acquisto ha corrisposto al figlio la _1
contenuta somma di euro 2.527,28.
L'affermazione di che il proprio residuo _1
patrimonio è idoneo a garantire i crediti vantati da parte attrice ed intervenuta, peraltro, stride con quanto allegato in comparsa di costituzione in merito al fatto che l'atto del 12.2.2016 aveva, “questo sì (…) effettivamente
diminuito la consistenza patrimoniale della IG.ra
[...]
. _1
In merito alle difese spiegate dalle parti, il Tribunale
ritiene che nell'ipotesi di più atti adottati in un determinato arco temporale e finalizzati a determinare un pregiudizio per i creditori, la tutela offerta dalla revocatoria si estende a tutti gli atti oggetto
Pag. 31 di 38 dell'unitario intento fraudolento, finalizzato a sottrarre i beni del debitore alle legittime pretese dei creditori.
Che nel caso di specie si sia trattato di intento fraudolento emerge chiaramente dalle seguenti considerazioni:
- il ripetersi di atti di trasferimento immobiliare simulati, predisposti alla presenza di due testimoni, al fine di evitare la nullità della dissimulata donazione;
- l'utilizzo di documenti falsi (così come apprezzato dal Tribunale di GI e dalla Corte di Appello);
- la stipula tra il 2013 e il 2016 di diversi atti, con i quali ha ceduto ai membri della propria _1
famiglia nucleare l'intero compendio immobiliare a lei riferibile (ovvero quello più agevolmente aggredibile).
c) la “participatio fraudis” si atteggia diversamente a seconda che l'atto di disposizione a ciò mirato sia anteriore al sorgere del credito (parlandosi in questo caso di “consilium fraudis”, ovvero di atto scientemente preordinato dal debitore e dal terzo a pregiudicare le ragioni del creditore) o successivo a tale momento
(parlandosi, in questo secondo caso, di “scentia damni”,
ovvero di consapevolezza, da parte del debitore e del
Pag. 32 di 38 terzo, di stare compiendo un atto che può pregiudicare le ragioni del creditore).
Dirimente risulta dunque, al riguardo, l'accertamento,
caso per caso, della anteriorità o della posteriorità
dell'atto dispositivo del patrimonio del debitore rispetto al sorgere del diritto di credito asseritamente danneggiato dall'atto stesso.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti abbiano azionato – non solo nel presente giudizio ma anche in quelli che lo hanno preceduto, sopra richiamati – i propri diritti di eredi legittimari del defunto ER
, proponendo reciproche domande di riduzione e
[...]
collazione delle donazioni ricevute in vita da quest'ultimo, asseritamente lesive dei diritti stessi.
Ora, il diritto di credito dei legittimari su patrimonio del defunto sorge con l'apertura della successione, la quale, a sua volta, avviene al momento del decesso del de
cuius.
Risulta quindi evidente che, nel caso di specie, gli atti di disposizione del proprio patrimonio da parte della convenuta - oggetto del presente giudizio e _1
contestati da parte attrice e dal terzo intervenuto – siano stati compiuti dopo l'insorgere del diritto di credito
Pag. 33 di 38 azionato, in qualità appunto di legittimari, dall'attrice e dal terzo medesimi, essendo stati effettuati dalla convenuta dopo l'apertura della successione _1
del proprio padre, Persona_4
Da ciò la necessità che, nel caso di specie, venga accertata la sola scientia damni in capo alla convenuta ed agli altri convenuti _1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4 CP_5
destinatari degli atti dispositivi del patrimonio della stessa e di cui è causa. _1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 02.11.2023, n. 30486) ha recentemente ribadito che la prova di tale scientia damni può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1286).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i convenuti sono indiscutibilmente legati tra loro da un vincolo parentale che – anche in ragione della loro convivenza nella medesima abitazione – rende, appunto, estremamente
Pag. 34 di 38 inverosimile sostenere che i terzi beneficiari degli atti dispositivi di cui è causa, i convenuti IGg.ri non CP
fossero a conoscenza della controversia in essere tra la convenuta e l'odierna attrice e, dunque, _1
della posizione potenzialmente creditoria di quest'ultima nei confronti della prima.
Da ciò la sussistenza, nel caso di specie, del requisito della citata “scientia damni” in capo agli odierni convenuti e, dunque, dei presupposti di legge per l'azione revocatoria di cui è causa.
In ogni caso, si è visto sopra come attraverso i tre atti di disposizione del 2013, 2015 e 2016 _1
abbia inteso dismettere il proprio patrimonio immobiliare al fine precipuo di pregiudicare le ragioni dei propri creditori;
intento perseguito attraverso la consapevole partecipazione dei propri congiunti.
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
Pag. 35 di 38 1) parziale accoglimento delle domande dell'attrice e dell'intervenuto:
a) dichiara la simulazione dell'atto denominato
“prestazione in luogo di adempimento” stipulato fra i coniugi e con atto a rogito _1 Controparte_2
Notaio del 12 febbraio 2016, trascritto a Persona_1
GI in data 16 febbraio 2016, dissimulante una donazione da parte di al marito _1 CP
;
[...]
b) dichiara la nullità parziale dell'atto del 12.2.2016 e di cui al punto a) nella parte in cui viene disposto il trasferimento a di beni pervenuti a Controparte_2 [...]
per effetto della successione di _1 ER
; atto donativo valido per il resto;
[...]
c) dichiara inefficaci, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice i seguenti atti Parte_1
dispositivi del proprio patrimonio, posti in essere dalla convenuta : _1
- atto di donazione, con riserva di usufrutto, a rogito
Notaio del 28 febbraio 2013, Rep. n. Persona_2
124.424/40.883, registrato a GI in data 19 marzo 2013
e trascritto a GI il 20 marzo 2013 ai nn. 4735 e 4736
con il quale donava la nuda proprietà _1
Pag. 36 di 38 riservandosi l'usufrutto di un compendio immobiliare sito in GI via del Favarone n. 12-14-16 e 18 ai propri figli CP_3 Controparte_4 CP_5
ciascuno per quota di comproprietà di 1/3 e donava inoltre la piena proprietà di una porzione di fabbricato in GI
via del Pasticcio n. 16/b al coniuge;
Controparte_2
- atto di donazione a rogito Notaio rep. Persona_1
43258 racc. 12005 trascritto a GI in data 18/09/2015
al n. 14476 con il quale la IG.ra donava _1
l'usufrutto del compendio immobiliare sito in GI, Via
del Favarone n.12-14-16 e 18 (già oggetto di donazione della nuda proprietà) ai propri figli IG.ra CP_3
, IG. e IG.
[...] Controparte_4 CP_5
- atto di prestazione in luogo di adempimento a rogito
Notaio del 12 febbraio 2016 rep. n. 43.401, Persona_1
racc. n.12.129 trascritto a GI in data 16/02/2016 al n. 2827, nella parte non colpita da nullità;
d) dichiara inefficaci, ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte intervenuta i seguenti atti Controparte_6
dispositivi del proprio patrimonio, posti in essere dalla convenuta : _1
Pag. 37 di 38 - atto di donazione a rogito Notaio rep. Persona_1
43258 racc. 12005 trascritto a GI in data 18/09/2015
al n. 14476 (meglio descritto al punto c);
- atto di prestazione in luogo di adempimento a rogito
Notaio del 12 febbraio 2016 rep. n. 43.401, Persona_1
racc. n.12.129 trascritto a GI in data 16/02/2016 al n. 2827 nella parte non colpita da nullità;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere a parte attrice ed al terzo intervenuto le spese del presente giudizio, che si liquidano, per ciascuna parte in euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre per la sola parte attrice euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
GI, 13.9.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
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