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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 711/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 711/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. ON CI, sono comparsi: l'avv. CIPOLLARO
NN per parte ricorrente presente di persona Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Viene, a questo punto, introdotto il teste il quale si impegna a dire Testimone_1 la verità e dichiara di essere nato a [...] il [...] e residente in [...].
Sono titolare di una ditta e ho fatto alcuni lavori in subappalto per la parte resistente.
Il teste dichiara: “conosco il ricorrente, perché mentre facevo lavori in un cantiere a Porta Romana per la resistente, ho visto il ricorrente una mezza giornata”.
Sul capitolo 4 e 6: “saranno passati 3 o 4 anni da quando l'ho visto, quella è stata l'unica occasione di incontro. Quel giorno dovevamo levare alcuni calcinacci, sapeva già cosa fare e come farlo, oltre a lui vi erano anche altri operai suoi colleghi. Non ricordo di averlo visto in altri lavori che ho svolto per la parte resistente, ma ricordo che erano impiegati molti operai, dunque, non posso ricordare di preciso le persone, anche perché io dovevo fare i miei compiti specifici”.
Adr: “al di fuori di quello che ho detto non ricordo di aver lavorato insieme al ricorrente, che, in ogni, mi capitava di vedere, perché è di Certaldo”
(sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al CP_2 teste delle dichiarazioni rese)
pagina 1 di 4 Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CI
N. R.G. 711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 711/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLARO NN
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accertato il suo diritto all'inquadramento superiore e alla corresponsione delle differenze retributive relative.
Inoltre, rileva di non aver mai ricevuto le spettanze per integrazione salariale e indennità di trasferta.
Parte resistente, pur ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
Nel merito, parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo dal 2017 al 2021. Ha altresì fornito Controparte_1
prova della sua presenza in cantieri posti lontano dalla sede dell'impresa, dunque, idonei a radicare il suo diritto all'indennità di trasferta (cfr., doc. da 9 a 21, fasc. ricorrente).
Al contrario, nessuna prova specifica è stata raggiunto in ordine alle allegate mansioni superiori (operaio specializzato), infatti il teste escusso in corso di causa è stato in grado solo di precisare attività riconducibili al livello di inquadramento
(manovale e poi muratore) posseduto dal sig. (cfr., teste – ud. Pt_1 Tes_1
7.10.2025: «conosco il ricorrente, perché mentre facevo lavori in un cantiere a Porta
Romana per la resistente, ho visto il ricorrente una mezza giornata. […]. saranno passati 3 o 4 anni da quando l'ho visto, quella è stata l'unica occasione di incontro.
Quel giorno dovevamo levare alcuni calcinacci, sapeva già cosa fare e come farlo, oltre
a lui vi erano anche altri operai suoi colleghi»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate (ad eccezione delle mansioni) e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto per le integrazioni salariali e indennità di trasferta (pari ad euro 6.930,85), dal quale devono essere pagina 3 di 4 decurtati gli importi percepiti dal ricorrente, come da sua allegazione (euro 4.000,00), per un totale da avere di euro 2.930,85, oltre interessi e rivalutazione.
B) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., confermando le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di indennità di trasferta e la correttezza dei conteggi elaborati sul punto.
La domanda di regolarizzazione contributiva è generica e senza aver coinvolto nel giudizio. CP_3
C) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie in parte il ricorso e per l'effetto:
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.930,85, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.470,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CAP;
Firenze, il 07/10/2025
Il Giudice
ON CI
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 711/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. ON CI, sono comparsi: l'avv. CIPOLLARO
NN per parte ricorrente presente di persona Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Viene, a questo punto, introdotto il teste il quale si impegna a dire Testimone_1 la verità e dichiara di essere nato a [...] il [...] e residente in [...].
Sono titolare di una ditta e ho fatto alcuni lavori in subappalto per la parte resistente.
Il teste dichiara: “conosco il ricorrente, perché mentre facevo lavori in un cantiere a Porta Romana per la resistente, ho visto il ricorrente una mezza giornata”.
Sul capitolo 4 e 6: “saranno passati 3 o 4 anni da quando l'ho visto, quella è stata l'unica occasione di incontro. Quel giorno dovevamo levare alcuni calcinacci, sapeva già cosa fare e come farlo, oltre a lui vi erano anche altri operai suoi colleghi. Non ricordo di averlo visto in altri lavori che ho svolto per la parte resistente, ma ricordo che erano impiegati molti operai, dunque, non posso ricordare di preciso le persone, anche perché io dovevo fare i miei compiti specifici”.
Adr: “al di fuori di quello che ho detto non ricordo di aver lavorato insieme al ricorrente, che, in ogni, mi capitava di vedere, perché è di Certaldo”
(sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al CP_2 teste delle dichiarazioni rese)
pagina 1 di 4 Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CI
N. R.G. 711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 711/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLARO NN
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accertato il suo diritto all'inquadramento superiore e alla corresponsione delle differenze retributive relative.
Inoltre, rileva di non aver mai ricevuto le spettanze per integrazione salariale e indennità di trasferta.
Parte resistente, pur ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
Nel merito, parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo dal 2017 al 2021. Ha altresì fornito Controparte_1
prova della sua presenza in cantieri posti lontano dalla sede dell'impresa, dunque, idonei a radicare il suo diritto all'indennità di trasferta (cfr., doc. da 9 a 21, fasc. ricorrente).
Al contrario, nessuna prova specifica è stata raggiunto in ordine alle allegate mansioni superiori (operaio specializzato), infatti il teste escusso in corso di causa è stato in grado solo di precisare attività riconducibili al livello di inquadramento
(manovale e poi muratore) posseduto dal sig. (cfr., teste – ud. Pt_1 Tes_1
7.10.2025: «conosco il ricorrente, perché mentre facevo lavori in un cantiere a Porta
Romana per la resistente, ho visto il ricorrente una mezza giornata. […]. saranno passati 3 o 4 anni da quando l'ho visto, quella è stata l'unica occasione di incontro.
Quel giorno dovevamo levare alcuni calcinacci, sapeva già cosa fare e come farlo, oltre
a lui vi erano anche altri operai suoi colleghi»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate (ad eccezione delle mansioni) e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto per le integrazioni salariali e indennità di trasferta (pari ad euro 6.930,85), dal quale devono essere pagina 3 di 4 decurtati gli importi percepiti dal ricorrente, come da sua allegazione (euro 4.000,00), per un totale da avere di euro 2.930,85, oltre interessi e rivalutazione.
B) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., confermando le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di indennità di trasferta e la correttezza dei conteggi elaborati sul punto.
La domanda di regolarizzazione contributiva è generica e senza aver coinvolto nel giudizio. CP_3
C) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie in parte il ricorso e per l'effetto:
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.930,85, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.470,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CAP;
Firenze, il 07/10/2025
Il Giudice
ON CI
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