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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/11/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2863 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. del giorno 16/10/2025, promossa da (p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Carrozza e C.F._4
Carlo Carrozza, giusta procura in atti, (C.F. ), rappresentato e Parte_6 C.F._5 difeso dall'avv. Vincenzo Ciraolo, giusta procura in atti, opponenti contro (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Giudice e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di (p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Platè e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, terzo intervenuto alla quale è stata riunita la causa n. 2117/2017 R.G. promossa da (p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Giudice e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di (p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Platè e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 05.05.2017, e, nella Parte_1 qualità di fideiussori, , , Parte_2 Parte_6 Parte_4
, e hanno proposto opposizione
[...] Parte_3 Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 504/17 del 21.03.2017, notificato in data 28.03.2017, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 84.589,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della a titolo di saldo debitorio Controparte_4 del rapporto di conto anticipi n. 73858214.86, acceso il 18.03.2014. A fondamento dell'opposizione proposta, premesso di aver intrattenuto con la banca opposta anche il rapporto di conto corrente n. 6207/54 e n. 13903/17, oggetto di accertamento nel procedimento n. 2117/2017 R.G., hanno, in via preliminare, richiesto la riunione del predetto giudizio al presente ed eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per aver già escusso la garanzia fideiussoria prestata da nonché per carenza di prova scritta del Parte_7 credito azionato, in violazione dell'art. 50 TUB. Hanno, altresì, contestato la mancata redazione per iscritto del contratto e l'applicazione di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. I fideiussori hanno, altresì, contestato la violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. e degli obblighi di trasparenza e correttezza. Hanno convenuto, pertanto, chiedendo la revoca del Controparte_4 decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti. La costituendosi in giudizio, ha Controparte_4 eccepito la prescrizione delle pretese avversarie e la decadenza dalla facoltà di contestare gli estratti conto. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 31.10.2019, è stato riunito al presente giudizio quello iscritto al n. 2117/2017 R.G., promosso, successivamente all'introduzione del procedimento monitorio, dalla con atto di citazione notificato in Parte_1 data 28.03.2017, nei confronti della al Controparte_4 fine di accertare l'illegittima applicazione ai rapporti di conto corrente n.
2 6207/14, acceso in data 15.12.1986 e conto anticipi n. 13903.17, acceso in data 01.10.1994, di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie, nonché contestare la mancata redazione per iscritto degli stessi. La ha, quindi, chiesto la declaratoria di Parte_1 nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2
e, per essa, quale cessionaria del
[...] Controparte_3 credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sui rapporti oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per escussione della garanzia fideiussoria prestata da in forza dell'accordo del 22.12.2008 con atto in Notaio Parte_7 Per_1
n. 27255 rep. e n. 11860 racc. Tale circostanza è, infatti, rimasta indimostrata atteso che la
[...] ha specificatamente contestato la ricezione del Controparte_4 pagamento richiesto da parte della garante, la quale nella lettera del 24.03.2017 prodotta in atti (all. 13) si è limitata a comunicare la ricezione della richiesta di escussione della garanzia per la somma di € 75.000,00, diffidando gli odierni opponenti a provvedere al pagamento, senza tuttavia dare atto del proprio adempimento. Parimenti infondata è l'eccezione avanzata dalla Controparte_4 di decadenza di parte opponente dalla facoltà di contestare gli estratti
[...] conto per effetto della tacita approvazione dei conti correnti ad essa inviati durante il rapporto contrattuale. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421). La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per
3 contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della convenuta deve essere rigettata. Va, ancora, rigettata l'eccezione preliminare della banca, per la quale il pagamento da parte del cliente sarebbe avvenuto in forza di una presunta obbligazione naturale, non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c. Come confermato dalla consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argimento, le somme indebitamente trattenute dalla banca (a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto) non possono ritenersi corrisposte in esecuzione di un adempimento spontaneo da parte del correntista, ovvero in esecuzione di un dovere morale o sociale. In altri termini deve escludersi che nel caso di specie ricorrano i caratteri di cui all'art. 2034 c.c., collocandosi i riferiti addebiti nel quadro di un rapporto economico e di un meccanismo impositivo, per il quale la passività rappresenta una sostanziale soggezione del cliente, con la conseguenza che la sua acquiescenza non può essere qualificata come obbligazione naturale, sia per il difetto della spontaneità che della configurabilità di un obbligo morale e sociale (cfr. ex multis, Tribunale Nola, 20.12.2011; Tribunale Mantova, 21.01.2005; Corte d'appello Lecce, 17.12.2004; Tribunale Pistoia, 20.03.2012). Va, altresì, rigettata la contestazione in ordine alla carenza di prova scritta del credito dovendosi accertare la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Sul punto, non può, infatti, essere condiviso quanto eccepito in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Il saldaconto, peraltro, ben può poi assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito anche nel processo a cognizione piena introdotto con
4 l'opposizione ex art. 645 c.p.c., allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (Cass. Civ., n. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca;
cfr. altresì Cass. Civ., n. 2607/2024 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito”; conf. Cass. Civ. n. 29415/2020). Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr., Cass. Civ., 04.04.2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16.04.2018, n.
5 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19.06.2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09.08.2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20.09.2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19.09.2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10.05.2007, n. 10692). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di conto corrente n. 73858214/86, le fideiussioni e gli estratti conto (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito specificatamente la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione dello stesso. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612). Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti sussistono nella specie, avendo la società opposta prodotto in atti copia del contratto recante le firme del presidente della società opponente, nel quale espressamente è riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto copia del contratto.
6 Circostanze che, unitamente alla sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente ed alla produzione degli altri documenti da parte della banca, rende valida ed efficace la convezione sottoscritta. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi
7 specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando i medesimi specificamente regolati tra le parti (v. pag. 9 della c.t.u.: “La ha intrattenuto il rapporto di conto corrente anticipi n. Parte_1
73958214.86 presso la , dal 18/03/2014 al Controparte_4
31/12/2014. La documentazione prodotta in atto consente per tutto il periodo
8 la ricostruzione del rapporto senza soluzione di continuità. Nel contratto sottoscritto dal correntista il 18/03/2014 sono riportati i tassi di interesse applicati, le spese e le commissioni da applicare al rapporto di conto corrente”). Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Anche l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici è infondata. Ed infatti, in tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo il rapporto stato aperto nel 2014, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza degli stessi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, il contratto in oggetto, sottoscritto dal cliente, prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima (v. pag. 10 della c.t.u.: “il sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicato dalla Banca al conto corrente risulta conforme alla previsione contrattuale”).
9 Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è infondata, avendo sul punto il c.t.u. precisato che “dal contratto sottoscritto dal correntista il 18/03/2014 è possibile riscontrare le condizioni applicate alle anticipazioni operate sul conto per il periodo di riferimento”. Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al conto corrente anticipi n. 73958214.86 risulta conforme all'estratto conto elaborato dalla banca (v. pag.
10 della c.t.u.: “Il saldo al 31/12/2015 di €- 84.589,00 a favore della banca, relativo a quindici anticipazioni e precisamente la n. 41 e dalla 43 alla n. 56, così come elaborato dalla appare Controparte_4 corretto”). Anche le eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione ai contratti di fideiussione devono essere rigettate. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità dei contratti per violazione degli obblighi informativi e dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., infatti, “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”. La giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di osservare che “l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. omnibus, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. Civ., sez. I, 31.01.2017, n. 2492). Ebbene, nel caso di specie, deve affermarsi la legittimità delle fideiussioni in atti, in quanto non solo i contratti sottoscritti in data 22.05.2002 e
11.09.2008 (all. 48 e 49) specificano l'ammontare massimo della garanzia prestata (rispettivamente di € 118.000,00 ed € 375.000,00) ma individuano con sufficiente chiarezza nelle operazioni commerciali che intercorreranno tra la garantita e l'istituto bancario le transazioni suscettibili di dare luogo all'escussione della garanzia. Deve essere parimenti rigettata la generica eccezione dei fideiussori di nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 1956 c.c. Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della configurabilità della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero la mera
10 conoscibilità, da parte del creditore delle condizioni economiche del debitore, ossia dell'indebolimento della garanzia generale del credito del debitore principale. In tema di onere probatorio, la giurisprudenza specifica che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23422; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Ancona, sez. II, 04.02.2021, n. 160; Tribunale Milano, sez. VI, 16.09.2019, n. 8208; Tribunale Napoli, sez. II, 02.05.2017, n. 4984; conf. Cass. Civ., 23.05.2005, n. 10870; Tribunale Milano, n. 7281/2013). In particolare, è stato evidenziato che “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. Civ., 17.07.2023, n. 20713; conf. Cass. Civ., 13.03.2024, n. 6685). Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi in primo luogo la genericità dell'eccezione di parte opponente, la quale non ha fornito specifiche indicazioni di circostanze concrete sulle quali fondare la propria censura in ordine dell'omessa informazione da parte della banca nei confronti dei fideiussori circa l'andamento dell'obbligazione principale, non allegando neppure un mutamento in pejus delle condizioni economiche della società debitrice nè specificando da quali elementi dovrebbe inferirsi che l'istituto bancario ne era a conoscenza e le operazioni poste in essere dalla banca per erogare ulteriore credito. Sotto tale profilo, occorre altresì precisare che, dalla documentazione bancaria in atti e dallo stesso atto di citazione, risulta la sussistenza in capo a della carica di legale rappresentante della società debitrice. Parte_2
L'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Ne consegue che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella
11 stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29.11.2019 n. 31227; Cass. Civ., n. 7587/2001; Cass. Civ., n. 3761/2006; Cass. Civ., n. 7444/2017). In tale ipotesi, infatti, si presume in capo all'amministratore o al legale rappresentante della società la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale in cui la stessa versa senza la necessità di una preventiva informazione da parte del creditore. Non merita, altresì, accoglimento la censura avanzata dai fideiussori nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di decadenza della banca dalla fideiussione rilasciata per non aver agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è stata, infatti, oggetto di espressa rinuncia da parte dei fideiussori nell'art. 6 delle fideiussioni rilasciate e specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, perché conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, secondo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Sul punto, deve rilevarsi che i fideiussori hanno richiesto la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte poiché ritenute riproduttive delle clausole n. 2 (clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e n. 8 (clausola di sopravvivenza) del modello di fideiussione predisposto dall'ABI, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Senonché, le fideiussioni oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in date che si pongono fuori dal perimetro temporale (ottobre 2002
- maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, “onde gli attori non possono pretendere di ricavare da quel provvedimento la prova privilegiata di un illecito antitrust diverso perché in ipotesi compiuto anteriormente all'illecito anticoncorrenziale, appunto, definitivamente accertato dalla Banca d'Italia con quell'atto amministrativo”(Tribunale Milano, 17.01.2025, n. 430). Tale provvedimento non costituisce, pertanto, prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” delle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta
12 dall'Autorità di vigilanza dell'industria bancaria (cfr., Tribunale Milano, 18.05.2023, Tribunale Napoli, Sez. Imprese, 27.02.2023; Corte d'Appello Roma, 07.10.2024; Tribunale Spoleto, 28.01.2023, n. 82; conf. Tribunale Milano, 21.06.2023, n. 5120, secondo il quale “in tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta successivamente rispetto a quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. Pertanto, la vicenda contrattuale che interessa […] dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale parte attrice, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore. L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che gli attori siano onerati dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa”). Ciò risulta, del resto, confermato dall'art. 7 del D.lgs. n. 3/2017 rubricato
“Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza”, il quale espressamente prevede, nel campo delle azioni di risarcimento, che la decisione definitiva con cui l'autorità nazionale garante della concorrenza accerta una violazione del diritto della antitrust costituisce prova privilegiata della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. Gli opponenti avrebbero, dunque, dovuto allegare e provare l'esistenza di un'autonoma intesa, tra un numero adeguato di istituti di credito, idonea ad alterare la libera concorrenza mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione tra le banche per cogliere le migliori condizioni economiche del servizio richiesto (cfr., Tribunale Napoli, 17.10.2023, n. 9489, ha precisato che “anche se le pattuizioni contrattuali incriminate sono certamente rinvenibili nella fideiussione stipulata dagli odierni attori con la Banca convenuta, la fideiussione omnibus per cui è causa (stipulata nel 2009) si colloca in un periodo successivo rispetto a quello (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Si osserva che in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM), che abbia accertato l'esistenza di una
13 intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2,6, 8 dello schema uniforme ABI) – a valere come prova cd. privilegiata – l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust”). Ed infatti, sebbene trattasi di nullità rilevabile d'ufficio, i presupposti di fatto fondanti la stessa devono essere acquisiti nel giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (Cass. Civ., n. 4867/2024; Cass. Civ., n. 26604/2024). In questo senso, è stato precisato che in sé il mero ricorso a moduli e formulari per la stipulazione di contratti standardizzati costituisce un'attività assolutamente lecita e peraltro positivizzata nel Codice Civile vigente (artt. 1341 e 1342 c.c.), nonché disciplinata anche nel Codice del Consumo per il caso in cui l'utente del mercato sia un consumatore e non un professionista. In particolare, la deroga al funzionamento dell'art. 1957 c.c. è da sempre considerata un veicolo per il migliore funzionamento del credito nell'interesse tanto del garantito che della banca, dal momento che l'estensione temporale dell'efficacia della garanzia fideiussoria, in assenza di un termine a pena di decadenza per l'attivazione dalla scadenza del debito, consente una maggiore tolleranza verso gli inevitabili e fisiologici andamenti irregolari dell'esposizione debitoria di un'azienda. Il garante, rinunciando ai diritti derivanti dall'art. 1957 c.c., consente con il suo intervento un più agevole accesso al credito da parte del garantito, il quale non sarà esposto a repentine revoche di affidamento in presenza di un primo irregolare andamento di rimesse, dovendosi trovare nei rapporti tra garante e garantito la giustificazione economica e giuridica di tale sacrificio da parte del fideiussore in favore del garantito. Inoltre, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza per cui l'istituto di credito trova maggiore garanzia con l'aumento dell'estensione temporale del rapporto fideiussorio si traduce in un minore costo di finanziamento per il debitore principale, poiché minori sono i rischi di incapienza del credito in caso di inadempimento. Ne consegue che il fideiussore non potrà limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo all'intesa accertata, ma è gravato dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, “evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione” stipulata nel 2008.
14 Sul punto, va poi precisato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può in ogni caso trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del-la Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione di nullità totale della fideiussione deve, pertanto, essere comunque rigettata, in mancanza di allegazione di circostanze idonee a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr., Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437). Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo,
15 come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte opponente fornito prova di uno specifico pregiudizio subito, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. L'opposizione proposta deve, pertanto, essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deve, invece, essere accolta la domanda di accertamento formulata dalla nel procedimento n. 2117/2017 R.G. in ordine al rapporto di conto Parte_1 corrente n. 6207.54. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222).
16 Traslando i superiori principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di mancata redazione per iscritto del contratto di apertura di conto corrente, avendo la banca convenuta prodotto in atti il contratto originario del 15.12.1986, regolarmente sottoscritto da parte attrice. Parimenti, va rigettata la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari, non trovando applicazione la disciplina sull'usura per i contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 108/1996 e l'emanazione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.07.2008, n. 19698; conf. Cass. Civ., sez. I, 13.12.2010, n. 25182; Cass. Civ., sez. III, 03.04.2009, n. 8138) e non rinvenendosi nel caso di specie le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Deve, invece, essere accolta la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario. Sul punto, il nominato c.t.u., premesso di aver potuto ricostruire la movimentazione del conto senza soluzione di continuità dall'01.01.2013 al 20.01.2016, ha osservato che “nel contratto sottoscritto dal correntista il 15.12.1986 non sono riportati i tassi di interesse, le spese e le commissioni da applicare al rapporto di conto corrente, pertanto, il rapporto di conto corrente deve essere rielaborato sostituendo il tasso di interesse applicato con il tasso legale”, effettuando, in seguito alle osservazioni del c.t.p. della banca sulla produzione nel giudizio riunito di un contratto di apertura di credito del 17.03.2014, nel quale sono state pattuite tutte le condizioni economiche, ivi inclusi i tassi di interessi debitori e le commissioni, un ulteriore calcolo con l'applicazione dal 18.03.2014 al 20.01.2016 del tasso d'interesse convenzionale (v. pag. 12). Anche la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale è fondata, essendo
17 stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr., Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999 n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta, data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Ebbene, sul punto, il nominato c.t.u., ha rilevato che “il sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi applicato dalla al conto Pt_8 corrente prevedeva la capitalizzazione degli interessi trimestrale. Dall'esame del contratto sottoscritto non risulta la pattuizione del sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, pertanto, sulla base del quesito formulato dal G.I. il conto deve essere rielaborato con l'esclusione della capitalizzazione” (pag. 7 della c.t.u.). Anche l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto da parte della banca è fondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente
18 determinata, dovendosi considerare nulla in ogni caso per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; conformi Tribunale Padova, 26.07.2012; Tribunale Bari, 24.04.2014; Tribunale Teramo, 18.01.2010). Ebbene, nel caso di specie, il consulente ha rilevato la mancanza di una previsione nel contratto di conto corrente di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, (v. pag. 7: “il contratto sottoscritto dal correntista il 15/12/1986 non riporta le clausole relative alla commissione di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto è stata applicata al rapporto di conto corrente fino al secondo trimestre 2009 sul massimo saldo scoperto. Per il periodo successivo è stata applicata la commissione di disponibilità fondi”). Il consulente ha, poi, rilevato che il contratto non prevede la specifica pattuizione dei giorni di valuta da applicare alla movimentazione, ricalcolando il conto in base alla data contabile. Quanto all'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice in relazione agli interessi anatocistici, spese e competenze non dovute pagate prima del 27 gennaio 2006, il consulente tecnico ha precisato, alla luce della documentazione in atti, che la rielaborazione del conto corrente è stata eseguita solo dall'01.01.2013.
Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente n. 6207.54 deve essere ricalcolato, alla data del 20.01.2016, applicando il tasso legale, senza capitalizzazione alcuna, applicando la valuta pari alla data contabile ed eliminando le commissioni e le spese non previste contrattualmente e dal 18.03.2014 applicando il tasso d'interesse convenzionale, con la capitalizzazione trimestrale e applicando le commissioni previste contrattualmente in € 47.123,09 a debito per il correntista con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 17.476,69. In ordine al rapporto di conto corrente n. 13903.17, intrattenuto dall'01.10.1994 al 31.03.2013, il consulente ha, invece, precisato che la documentazione versata in atti non consente di ricostruire la movimentazione del conto senza soluzione di continuità, essendo carente degli estratti conto relativi a numerosi trimestri.
19 La rilevata carenza probatoria non permette, quindi, di verificare l'illegittimità dedotta da parte attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, producendo in giudizio il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario opposto, provvedendo ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. Civ., sez. I. 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., sez. III, 06.10.2005, n. 19475). Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, inoltre, la suddetta documentazione “non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13.09.2021, n. 24641; conf. Cass. Civ., sez. I, 10.03.2022, n. 7871; nella giurisprudenza di merito, Corte d'appello Ancona, sez. VII, 02.08.2022, n. 1050; Corte d'appello Brescia, sez. I, 26.04.2022, n. 504; Corte d'appello Torino, sez. I, 07.10.2022, n. 1051; Corte d'appello Catania, sez. I, 18.10.2021, n. 1984; Corte d'appello Firenze, 10.11.2021, n. 2156). Né è possibile sopperire a tale lacuna mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto da parte attrice, non essendovi in atti la prova della preventiva richiesta alla banca opposta ex art. 119 T.U.B. Secondo la giurisprudenza, l'istituto di cui all'art. 210 c.p.c. è strumento residuale, sicchè l'esibizione documentale non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, ovvero quando l'iniziativa presenti finalità esplorative, non potendo l'ordine di esibizione supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della parte (cfr. Cass. Civ., 07.07.2011, n. 14968; Cass. Civ., sez. II, 11.06.2013, n. 14656), sicchè, in materia bancaria, il mancato esperimento della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B. rende inammissibile l'istanza di esibizione formulata (cfr. Cass. Civ., sez. I, 01.08.2022, n. 23861, per la quale “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
non è, dunque, necessario (…) che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale
20 è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4, t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”; conf. Cass. Civ., sez. I, 11.05.2017, n. 11554; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XVII, 10.01.2019, n.623; Tribunale di Roma, sez. XVI, 08.01.2018, n. 407; Tribunale Verona, 12.03.2018; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391). Va, parimenti, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opponente in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opposta e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese del giudizio n. 2863/2017 R.G., liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00, ed € 260.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore della Controparte_4
In ordine alle spese del giudizio n. 2117/2017 R.G. (fase studio ed introduttiva stante la successiva riunione), tenuto conto delle attività difensive spiegate e del parziale accoglimento della domanda, visto l'art. 92 c.p.c., appare opportuno disporne la compensazione integrale tra le parti. Le spese di c.t.u. devono, invece, porsi definitivamente a carico della banca convenuta che l'ha resa necessaria applicando al rapporto clausole contrattuali invalide. Ritiene il presente Giudice che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente
21 e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2863/2017 R.G., alla quale è stata riunita quella recante n. 2117/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 504/17, emesso dal Tribunale di Messina in data 21.03.2017;
2. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda proposta dalla e, per l'effetto, accerta che il conto corrente n. 6204.54 Parte_1 esponeva alla data del 20.01.2016 un saldo a debito per il correntista pari ad € 47.123,09;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...] delle spese del giudizio n. 2863/2017 R.G., Controparte_4 liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. compensa integralmente le spese del giudizio n. 2117/2017 R.G. tra la e la Parte_1 Controparte_4
5. dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i giudizi tra parte opponente e la terza intervenuta;
6. pone definitivamente le spese ed onorari di c.t.u., già liquidate in atti, a carico della banca convenuta.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
22
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Carrozza e C.F._4
Carlo Carrozza, giusta procura in atti, (C.F. ), rappresentato e Parte_6 C.F._5 difeso dall'avv. Vincenzo Ciraolo, giusta procura in atti, opponenti contro (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Giudice e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di (p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Platè e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, terzo intervenuto alla quale è stata riunita la causa n. 2117/2017 R.G. promossa da (p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lo Giudice e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di (p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_3 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Platè e Maurizio Parisi, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 05.05.2017, e, nella Parte_1 qualità di fideiussori, , , Parte_2 Parte_6 Parte_4
, e hanno proposto opposizione
[...] Parte_3 Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 504/17 del 21.03.2017, notificato in data 28.03.2017, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 84.589,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della a titolo di saldo debitorio Controparte_4 del rapporto di conto anticipi n. 73858214.86, acceso il 18.03.2014. A fondamento dell'opposizione proposta, premesso di aver intrattenuto con la banca opposta anche il rapporto di conto corrente n. 6207/54 e n. 13903/17, oggetto di accertamento nel procedimento n. 2117/2017 R.G., hanno, in via preliminare, richiesto la riunione del predetto giudizio al presente ed eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per aver già escusso la garanzia fideiussoria prestata da nonché per carenza di prova scritta del Parte_7 credito azionato, in violazione dell'art. 50 TUB. Hanno, altresì, contestato la mancata redazione per iscritto del contratto e l'applicazione di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. I fideiussori hanno, altresì, contestato la violazione degli artt. 1938 e 1956 c.c. e degli obblighi di trasparenza e correttezza. Hanno convenuto, pertanto, chiedendo la revoca del Controparte_4 decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento dei danni subiti. La costituendosi in giudizio, ha Controparte_4 eccepito la prescrizione delle pretese avversarie e la decadenza dalla facoltà di contestare gli estratti conto. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 31.10.2019, è stato riunito al presente giudizio quello iscritto al n. 2117/2017 R.G., promosso, successivamente all'introduzione del procedimento monitorio, dalla con atto di citazione notificato in Parte_1 data 28.03.2017, nei confronti della al Controparte_4 fine di accertare l'illegittima applicazione ai rapporti di conto corrente n.
2 6207/14, acceso in data 15.12.1986 e conto anticipi n. 13903.17, acceso in data 01.10.1994, di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie, nonché contestare la mancata redazione per iscritto degli stessi. La ha, quindi, chiesto la declaratoria di Parte_1 nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2
e, per essa, quale cessionaria del
[...] Controparte_3 credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., svolta c.t.u. contabile sui rapporti oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per escussione della garanzia fideiussoria prestata da in forza dell'accordo del 22.12.2008 con atto in Notaio Parte_7 Per_1
n. 27255 rep. e n. 11860 racc. Tale circostanza è, infatti, rimasta indimostrata atteso che la
[...] ha specificatamente contestato la ricezione del Controparte_4 pagamento richiesto da parte della garante, la quale nella lettera del 24.03.2017 prodotta in atti (all. 13) si è limitata a comunicare la ricezione della richiesta di escussione della garanzia per la somma di € 75.000,00, diffidando gli odierni opponenti a provvedere al pagamento, senza tuttavia dare atto del proprio adempimento. Parimenti infondata è l'eccezione avanzata dalla Controparte_4 di decadenza di parte opponente dalla facoltà di contestare gli estratti
[...] conto per effetto della tacita approvazione dei conti correnti ad essa inviati durante il rapporto contrattuale. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421). La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per
3 contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della convenuta deve essere rigettata. Va, ancora, rigettata l'eccezione preliminare della banca, per la quale il pagamento da parte del cliente sarebbe avvenuto in forza di una presunta obbligazione naturale, non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c. Come confermato dalla consolidata giurisprudenza pronunciatasi in argimento, le somme indebitamente trattenute dalla banca (a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto) non possono ritenersi corrisposte in esecuzione di un adempimento spontaneo da parte del correntista, ovvero in esecuzione di un dovere morale o sociale. In altri termini deve escludersi che nel caso di specie ricorrano i caratteri di cui all'art. 2034 c.c., collocandosi i riferiti addebiti nel quadro di un rapporto economico e di un meccanismo impositivo, per il quale la passività rappresenta una sostanziale soggezione del cliente, con la conseguenza che la sua acquiescenza non può essere qualificata come obbligazione naturale, sia per il difetto della spontaneità che della configurabilità di un obbligo morale e sociale (cfr. ex multis, Tribunale Nola, 20.12.2011; Tribunale Mantova, 21.01.2005; Corte d'appello Lecce, 17.12.2004; Tribunale Pistoia, 20.03.2012). Va, altresì, rigettata la contestazione in ordine alla carenza di prova scritta del credito dovendosi accertare la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Sul punto, non può, infatti, essere condiviso quanto eccepito in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Il saldaconto, peraltro, ben può poi assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito anche nel processo a cognizione piena introdotto con
4 l'opposizione ex art. 645 c.p.c., allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (Cass. Civ., n. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca;
cfr. altresì Cass. Civ., n. 2607/2024 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito”; conf. Cass. Civ. n. 29415/2020). Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr., Cass. Civ., 04.04.2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16.04.2018, n.
5 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19.06.2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09.08.2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20.09.2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19.09.2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10.05.2007, n. 10692). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di conto corrente n. 73858214/86, le fideiussioni e gli estratti conto (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito specificatamente la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione dello stesso. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019, n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612). Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti sussistono nella specie, avendo la società opposta prodotto in atti copia del contratto recante le firme del presidente della società opponente, nel quale espressamente è riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto copia del contratto.
6 Circostanze che, unitamente alla sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente ed alla produzione degli altri documenti da parte della banca, rende valida ed efficace la convezione sottoscritta. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi
7 specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando i medesimi specificamente regolati tra le parti (v. pag. 9 della c.t.u.: “La ha intrattenuto il rapporto di conto corrente anticipi n. Parte_1
73958214.86 presso la , dal 18/03/2014 al Controparte_4
31/12/2014. La documentazione prodotta in atto consente per tutto il periodo
8 la ricostruzione del rapporto senza soluzione di continuità. Nel contratto sottoscritto dal correntista il 18/03/2014 sono riportati i tassi di interesse applicati, le spese e le commissioni da applicare al rapporto di conto corrente”). Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Anche l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici è infondata. Ed infatti, in tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo il rapporto stato aperto nel 2014, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza degli stessi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, il contratto in oggetto, sottoscritto dal cliente, prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima (v. pag. 10 della c.t.u.: “il sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicato dalla Banca al conto corrente risulta conforme alla previsione contrattuale”).
9 Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è infondata, avendo sul punto il c.t.u. precisato che “dal contratto sottoscritto dal correntista il 18/03/2014 è possibile riscontrare le condizioni applicate alle anticipazioni operate sul conto per il periodo di riferimento”. Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, l'esatto dare/avere tra le parti relativamente al conto corrente anticipi n. 73958214.86 risulta conforme all'estratto conto elaborato dalla banca (v. pag.
10 della c.t.u.: “Il saldo al 31/12/2015 di €- 84.589,00 a favore della banca, relativo a quindici anticipazioni e precisamente la n. 41 e dalla 43 alla n. 56, così come elaborato dalla appare Controparte_4 corretto”). Anche le eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione ai contratti di fideiussione devono essere rigettate. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità dei contratti per violazione degli obblighi informativi e dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., infatti, “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”. La giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di osservare che “l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. omnibus, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. Civ., sez. I, 31.01.2017, n. 2492). Ebbene, nel caso di specie, deve affermarsi la legittimità delle fideiussioni in atti, in quanto non solo i contratti sottoscritti in data 22.05.2002 e
11.09.2008 (all. 48 e 49) specificano l'ammontare massimo della garanzia prestata (rispettivamente di € 118.000,00 ed € 375.000,00) ma individuano con sufficiente chiarezza nelle operazioni commerciali che intercorreranno tra la garantita e l'istituto bancario le transazioni suscettibili di dare luogo all'escussione della garanzia. Deve essere parimenti rigettata la generica eccezione dei fideiussori di nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 1956 c.c. Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della configurabilità della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero la mera
10 conoscibilità, da parte del creditore delle condizioni economiche del debitore, ossia dell'indebolimento della garanzia generale del credito del debitore principale. In tema di onere probatorio, la giurisprudenza specifica che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23422; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Ancona, sez. II, 04.02.2021, n. 160; Tribunale Milano, sez. VI, 16.09.2019, n. 8208; Tribunale Napoli, sez. II, 02.05.2017, n. 4984; conf. Cass. Civ., 23.05.2005, n. 10870; Tribunale Milano, n. 7281/2013). In particolare, è stato evidenziato che “il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. Civ., 17.07.2023, n. 20713; conf. Cass. Civ., 13.03.2024, n. 6685). Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi in primo luogo la genericità dell'eccezione di parte opponente, la quale non ha fornito specifiche indicazioni di circostanze concrete sulle quali fondare la propria censura in ordine dell'omessa informazione da parte della banca nei confronti dei fideiussori circa l'andamento dell'obbligazione principale, non allegando neppure un mutamento in pejus delle condizioni economiche della società debitrice nè specificando da quali elementi dovrebbe inferirsi che l'istituto bancario ne era a conoscenza e le operazioni poste in essere dalla banca per erogare ulteriore credito. Sotto tale profilo, occorre altresì precisare che, dalla documentazione bancaria in atti e dallo stesso atto di citazione, risulta la sussistenza in capo a della carica di legale rappresentante della società debitrice. Parte_2
L'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Ne consegue che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella
11 stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29.11.2019 n. 31227; Cass. Civ., n. 7587/2001; Cass. Civ., n. 3761/2006; Cass. Civ., n. 7444/2017). In tale ipotesi, infatti, si presume in capo all'amministratore o al legale rappresentante della società la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale in cui la stessa versa senza la necessità di una preventiva informazione da parte del creditore. Non merita, altresì, accoglimento la censura avanzata dai fideiussori nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di decadenza della banca dalla fideiussione rilasciata per non aver agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è stata, infatti, oggetto di espressa rinuncia da parte dei fideiussori nell'art. 6 delle fideiussioni rilasciate e specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine all'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, perché conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, secondo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Sul punto, deve rilevarsi che i fideiussori hanno richiesto la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte poiché ritenute riproduttive delle clausole n. 2 (clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e n. 8 (clausola di sopravvivenza) del modello di fideiussione predisposto dall'ABI, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Senonché, le fideiussioni oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in date che si pongono fuori dal perimetro temporale (ottobre 2002
- maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, “onde gli attori non possono pretendere di ricavare da quel provvedimento la prova privilegiata di un illecito antitrust diverso perché in ipotesi compiuto anteriormente all'illecito anticoncorrenziale, appunto, definitivamente accertato dalla Banca d'Italia con quell'atto amministrativo”(Tribunale Milano, 17.01.2025, n. 430). Tale provvedimento non costituisce, pertanto, prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” delle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta
12 dall'Autorità di vigilanza dell'industria bancaria (cfr., Tribunale Milano, 18.05.2023, Tribunale Napoli, Sez. Imprese, 27.02.2023; Corte d'Appello Roma, 07.10.2024; Tribunale Spoleto, 28.01.2023, n. 82; conf. Tribunale Milano, 21.06.2023, n. 5120, secondo il quale “in tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta successivamente rispetto a quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. Pertanto, la vicenda contrattuale che interessa […] dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale parte attrice, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore. L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che gli attori siano onerati dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa”). Ciò risulta, del resto, confermato dall'art. 7 del D.lgs. n. 3/2017 rubricato
“Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza”, il quale espressamente prevede, nel campo delle azioni di risarcimento, che la decisione definitiva con cui l'autorità nazionale garante della concorrenza accerta una violazione del diritto della antitrust costituisce prova privilegiata della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. Gli opponenti avrebbero, dunque, dovuto allegare e provare l'esistenza di un'autonoma intesa, tra un numero adeguato di istituti di credito, idonea ad alterare la libera concorrenza mediante la preclusione all'utente di beneficiare della competizione tra le banche per cogliere le migliori condizioni economiche del servizio richiesto (cfr., Tribunale Napoli, 17.10.2023, n. 9489, ha precisato che “anche se le pattuizioni contrattuali incriminate sono certamente rinvenibili nella fideiussione stipulata dagli odierni attori con la Banca convenuta, la fideiussione omnibus per cui è causa (stipulata nel 2009) si colloca in un periodo successivo rispetto a quello (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Si osserva che in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM), che abbia accertato l'esistenza di una
13 intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2,6, 8 dello schema uniforme ABI) – a valere come prova cd. privilegiata – l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust”). Ed infatti, sebbene trattasi di nullità rilevabile d'ufficio, i presupposti di fatto fondanti la stessa devono essere acquisiti nel giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (Cass. Civ., n. 4867/2024; Cass. Civ., n. 26604/2024). In questo senso, è stato precisato che in sé il mero ricorso a moduli e formulari per la stipulazione di contratti standardizzati costituisce un'attività assolutamente lecita e peraltro positivizzata nel Codice Civile vigente (artt. 1341 e 1342 c.c.), nonché disciplinata anche nel Codice del Consumo per il caso in cui l'utente del mercato sia un consumatore e non un professionista. In particolare, la deroga al funzionamento dell'art. 1957 c.c. è da sempre considerata un veicolo per il migliore funzionamento del credito nell'interesse tanto del garantito che della banca, dal momento che l'estensione temporale dell'efficacia della garanzia fideiussoria, in assenza di un termine a pena di decadenza per l'attivazione dalla scadenza del debito, consente una maggiore tolleranza verso gli inevitabili e fisiologici andamenti irregolari dell'esposizione debitoria di un'azienda. Il garante, rinunciando ai diritti derivanti dall'art. 1957 c.c., consente con il suo intervento un più agevole accesso al credito da parte del garantito, il quale non sarà esposto a repentine revoche di affidamento in presenza di un primo irregolare andamento di rimesse, dovendosi trovare nei rapporti tra garante e garantito la giustificazione economica e giuridica di tale sacrificio da parte del fideiussore in favore del garantito. Inoltre, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza per cui l'istituto di credito trova maggiore garanzia con l'aumento dell'estensione temporale del rapporto fideiussorio si traduce in un minore costo di finanziamento per il debitore principale, poiché minori sono i rischi di incapienza del credito in caso di inadempimento. Ne consegue che il fideiussore non potrà limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo all'intesa accertata, ma è gravato dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, “evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione” stipulata nel 2008.
14 Sul punto, va poi precisato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può in ogni caso trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del-la Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione di nullità totale della fideiussione deve, pertanto, essere comunque rigettata, in mancanza di allegazione di circostanze idonee a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c. l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr., Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437). Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo,
15 come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte opponente fornito prova di uno specifico pregiudizio subito, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. L'opposizione proposta deve, pertanto, essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deve, invece, essere accolta la domanda di accertamento formulata dalla nel procedimento n. 2117/2017 R.G. in ordine al rapporto di conto Parte_1 corrente n. 6207.54. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222).
16 Traslando i superiori principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di mancata redazione per iscritto del contratto di apertura di conto corrente, avendo la banca convenuta prodotto in atti il contratto originario del 15.12.1986, regolarmente sottoscritto da parte attrice. Parimenti, va rigettata la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari, non trovando applicazione la disciplina sull'usura per i contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 108/1996 e l'emanazione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 17.07.2008, n. 19698; conf. Cass. Civ., sez. I, 13.12.2010, n. 25182; Cass. Civ., sez. III, 03.04.2009, n. 8138) e non rinvenendosi nel caso di specie le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24675). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Deve, invece, essere accolta la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario. Sul punto, il nominato c.t.u., premesso di aver potuto ricostruire la movimentazione del conto senza soluzione di continuità dall'01.01.2013 al 20.01.2016, ha osservato che “nel contratto sottoscritto dal correntista il 15.12.1986 non sono riportati i tassi di interesse, le spese e le commissioni da applicare al rapporto di conto corrente, pertanto, il rapporto di conto corrente deve essere rielaborato sostituendo il tasso di interesse applicato con il tasso legale”, effettuando, in seguito alle osservazioni del c.t.p. della banca sulla produzione nel giudizio riunito di un contratto di apertura di credito del 17.03.2014, nel quale sono state pattuite tutte le condizioni economiche, ivi inclusi i tassi di interessi debitori e le commissioni, un ulteriore calcolo con l'applicazione dal 18.03.2014 al 20.01.2016 del tasso d'interesse convenzionale (v. pag. 12). Anche la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale è fondata, essendo
17 stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr., Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999 n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta, data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Ebbene, sul punto, il nominato c.t.u., ha rilevato che “il sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi applicato dalla al conto Pt_8 corrente prevedeva la capitalizzazione degli interessi trimestrale. Dall'esame del contratto sottoscritto non risulta la pattuizione del sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, pertanto, sulla base del quesito formulato dal G.I. il conto deve essere rielaborato con l'esclusione della capitalizzazione” (pag. 7 della c.t.u.). Anche l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto da parte della banca è fondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente
18 determinata, dovendosi considerare nulla in ogni caso per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; conformi Tribunale Padova, 26.07.2012; Tribunale Bari, 24.04.2014; Tribunale Teramo, 18.01.2010). Ebbene, nel caso di specie, il consulente ha rilevato la mancanza di una previsione nel contratto di conto corrente di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, (v. pag. 7: “il contratto sottoscritto dal correntista il 15/12/1986 non riporta le clausole relative alla commissione di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto è stata applicata al rapporto di conto corrente fino al secondo trimestre 2009 sul massimo saldo scoperto. Per il periodo successivo è stata applicata la commissione di disponibilità fondi”). Il consulente ha, poi, rilevato che il contratto non prevede la specifica pattuizione dei giorni di valuta da applicare alla movimentazione, ricalcolando il conto in base alla data contabile. Quanto all'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle domande formulate dall'attrice in relazione agli interessi anatocistici, spese e competenze non dovute pagate prima del 27 gennaio 2006, il consulente tecnico ha precisato, alla luce della documentazione in atti, che la rielaborazione del conto corrente è stata eseguita solo dall'01.01.2013.
Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente n. 6207.54 deve essere ricalcolato, alla data del 20.01.2016, applicando il tasso legale, senza capitalizzazione alcuna, applicando la valuta pari alla data contabile ed eliminando le commissioni e le spese non previste contrattualmente e dal 18.03.2014 applicando il tasso d'interesse convenzionale, con la capitalizzazione trimestrale e applicando le commissioni previste contrattualmente in € 47.123,09 a debito per il correntista con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 17.476,69. In ordine al rapporto di conto corrente n. 13903.17, intrattenuto dall'01.10.1994 al 31.03.2013, il consulente ha, invece, precisato che la documentazione versata in atti non consente di ricostruire la movimentazione del conto senza soluzione di continuità, essendo carente degli estratti conto relativi a numerosi trimestri.
19 La rilevata carenza probatoria non permette, quindi, di verificare l'illegittimità dedotta da parte attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, producendo in giudizio il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario opposto, provvedendo ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. Civ., sez. I. 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., sez. III, 06.10.2005, n. 19475). Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, inoltre, la suddetta documentazione “non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13.09.2021, n. 24641; conf. Cass. Civ., sez. I, 10.03.2022, n. 7871; nella giurisprudenza di merito, Corte d'appello Ancona, sez. VII, 02.08.2022, n. 1050; Corte d'appello Brescia, sez. I, 26.04.2022, n. 504; Corte d'appello Torino, sez. I, 07.10.2022, n. 1051; Corte d'appello Catania, sez. I, 18.10.2021, n. 1984; Corte d'appello Firenze, 10.11.2021, n. 2156). Né è possibile sopperire a tale lacuna mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto da parte attrice, non essendovi in atti la prova della preventiva richiesta alla banca opposta ex art. 119 T.U.B. Secondo la giurisprudenza, l'istituto di cui all'art. 210 c.p.c. è strumento residuale, sicchè l'esibizione documentale non può essere ordinata allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, ovvero quando l'iniziativa presenti finalità esplorative, non potendo l'ordine di esibizione supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico della parte (cfr. Cass. Civ., 07.07.2011, n. 14968; Cass. Civ., sez. II, 11.06.2013, n. 14656), sicchè, in materia bancaria, il mancato esperimento della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B. rende inammissibile l'istanza di esibizione formulata (cfr. Cass. Civ., sez. I, 01.08.2022, n. 23861, per la quale “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
non è, dunque, necessario (…) che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale
20 è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4, t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento”; conf. Cass. Civ., sez. I, 11.05.2017, n. 11554; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XVII, 10.01.2019, n.623; Tribunale di Roma, sez. XVI, 08.01.2018, n. 407; Tribunale Verona, 12.03.2018; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391). Va, parimenti, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opponente in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opposta e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese del giudizio n. 2863/2017 R.G., liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00, ed € 260.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore della Controparte_4
In ordine alle spese del giudizio n. 2117/2017 R.G. (fase studio ed introduttiva stante la successiva riunione), tenuto conto delle attività difensive spiegate e del parziale accoglimento della domanda, visto l'art. 92 c.p.c., appare opportuno disporne la compensazione integrale tra le parti. Le spese di c.t.u. devono, invece, porsi definitivamente a carico della banca convenuta che l'ha resa necessaria applicando al rapporto clausole contrattuali invalide. Ritiene il presente Giudice che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente
21 e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2863/2017 R.G., alla quale è stata riunita quella recante n. 2117/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 504/17, emesso dal Tribunale di Messina in data 21.03.2017;
2. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda proposta dalla e, per l'effetto, accerta che il conto corrente n. 6204.54 Parte_1 esponeva alla data del 20.01.2016 un saldo a debito per il correntista pari ad € 47.123,09;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...] delle spese del giudizio n. 2863/2017 R.G., Controparte_4 liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. compensa integralmente le spese del giudizio n. 2117/2017 R.G. tra la e la Parte_1 Controparte_4
5. dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i giudizi tra parte opponente e la terza intervenuta;
6. pone definitivamente le spese ed onorari di c.t.u., già liquidate in atti, a carico della banca convenuta.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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