Articolo 13 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 marzo 1981
Art. 13.
Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti e' concesso all'acquirente, purche' residente nei comuni indicati all' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , ed all' articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante".
Entrata in vigore il 31 marzo 1981