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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1763/2024
Oggi 10 ottobre 2025, alle ore 10.20, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , Parte_1 [...]
[...]
, l'Avv. ANNA LIPPONI anche in sostituzione dell'Avv. IACOMINI Parte_2 NI
L'Avv. LIPPONI rappresenta che a seguito della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto la parte opponente ha provveduto ad un pagamento parziale nella misura di €3.000, in data 18.6.2025, somma trattenuta in acconto sul maggior avere (sia in linea capitale che per interessi che per spese come da decreto ingiuntivo opposto). Si riporta alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2024
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIAMPAOLO MORINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-Corso Garibaldi 152, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. NI IACOMINI e dell'Avv. ANNA LIPPONI, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca-Via Catalani 124, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 470/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiunto n. 470/2024 del Parte_1
Tribunale di Lucca, con cui era stato ordinato il pagamento in favore di della Parte_2 somma di €11.508,41, oltre interessi e spese di lite, lamentando l'abuso degli strumenti processuali da parte dell'opposta, che avrebbe azionato con il ricorso monitorio un credito relativo ad un contratto già risolto nell'anno 2017.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1 opposto.
All'udienza del 25.9.2024, alla quale l'opponente non è comparso, è stata concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto.
All'odierna udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c., alla quale l'opponente non è comparso, parte opposta ha dato atto di un pagamento parziale della somma portata in via monitoria, trattenuto in acconto sul maggior avere, insistendo nel rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'opposizione è del tutto infondata e deve essere respinta, con integrale conferma del decreto opposto.
Nel merito, parte opponente si limita ad affermare che la fattura n. 27/2024 sulla base della quale
è stato avviato il procedimento monitorio sarebbe relativa ad un contratto risolto nell'anno 2017 e sostiene che, su di essa, vi sarebbe già stato accertamento giudiziale nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 5115/2017 e nell'esecuzione R.G.E. 33/2018. In realtà, dalla documentazione versata in atti dall'opposto ed in particolare dal contratto di appalto allegato al fascicolo monitorio, emerge che le somme azionate con la fattura richiamata sono somme relative ad importi ritenuti a garanzia e che non erano stati oggetto del precedente procedimento.
Parimenti, circa gli importi dovuti in forza della fattura n. 48/2017, parte opposta erroneamente invoca l'istituto dell'abuso del processo per frazionamento della pretesa monitoria, e sostiene che essa avrebbe dovuto essere già azionata nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 5115/2017.
Dalla documentazione versata in atti dall'opposto si evince che la pretesa in questione, trattandosi
3 anche in questo caso di somme ritenute a garanzia, non era da ritenersi liquida ed esigibile alla data in cui il precedente procedimento monitorio è stato introdotto, tant'è che l'opposto aveva fatto riserva di agire per il recupero all'esito dell'accertamento sul quantum svolto in tale sede.
Infine, nella fattispecie, non vi è contestazione alcuna in punto di quantum della pretesa azionata e risulta peraltro intervenuto un pagamento parziale nelle more della decisione.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente, integralmente soccombente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri tra minimi e medi per tutte le fasi, stante la non particolare complessità dell'accertamento svolto e l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 470/2024 del
Tribunale di Lucca;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere ad in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_2 spese di lite, che liquida in €3.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 11.55
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1763/2024
Oggi 10 ottobre 2025, alle ore 10.20, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , Parte_1 [...]
[...]
, l'Avv. ANNA LIPPONI anche in sostituzione dell'Avv. IACOMINI Parte_2 NI
L'Avv. LIPPONI rappresenta che a seguito della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto la parte opponente ha provveduto ad un pagamento parziale nella misura di €3.000, in data 18.6.2025, somma trattenuta in acconto sul maggior avere (sia in linea capitale che per interessi che per spese come da decreto ingiuntivo opposto). Si riporta alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2024
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIAMPAOLO MORINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-Corso Garibaldi 152, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. NI IACOMINI e dell'Avv. ANNA LIPPONI, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca-Via Catalani 124, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 470/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiunto n. 470/2024 del Parte_1
Tribunale di Lucca, con cui era stato ordinato il pagamento in favore di della Parte_2 somma di €11.508,41, oltre interessi e spese di lite, lamentando l'abuso degli strumenti processuali da parte dell'opposta, che avrebbe azionato con il ricorso monitorio un credito relativo ad un contratto già risolto nell'anno 2017.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1 opposto.
All'udienza del 25.9.2024, alla quale l'opponente non è comparso, è stata concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto.
All'odierna udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c., alla quale l'opponente non è comparso, parte opposta ha dato atto di un pagamento parziale della somma portata in via monitoria, trattenuto in acconto sul maggior avere, insistendo nel rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese.
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L'opposizione è del tutto infondata e deve essere respinta, con integrale conferma del decreto opposto.
Nel merito, parte opponente si limita ad affermare che la fattura n. 27/2024 sulla base della quale
è stato avviato il procedimento monitorio sarebbe relativa ad un contratto risolto nell'anno 2017 e sostiene che, su di essa, vi sarebbe già stato accertamento giudiziale nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 5115/2017 e nell'esecuzione R.G.E. 33/2018. In realtà, dalla documentazione versata in atti dall'opposto ed in particolare dal contratto di appalto allegato al fascicolo monitorio, emerge che le somme azionate con la fattura richiamata sono somme relative ad importi ritenuti a garanzia e che non erano stati oggetto del precedente procedimento.
Parimenti, circa gli importi dovuti in forza della fattura n. 48/2017, parte opposta erroneamente invoca l'istituto dell'abuso del processo per frazionamento della pretesa monitoria, e sostiene che essa avrebbe dovuto essere già azionata nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 5115/2017.
Dalla documentazione versata in atti dall'opposto si evince che la pretesa in questione, trattandosi
3 anche in questo caso di somme ritenute a garanzia, non era da ritenersi liquida ed esigibile alla data in cui il precedente procedimento monitorio è stato introdotto, tant'è che l'opposto aveva fatto riserva di agire per il recupero all'esito dell'accertamento sul quantum svolto in tale sede.
Infine, nella fattispecie, non vi è contestazione alcuna in punto di quantum della pretesa azionata e risulta peraltro intervenuto un pagamento parziale nelle more della decisione.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente, integralmente soccombente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri tra minimi e medi per tutte le fasi, stante la non particolare complessità dell'accertamento svolto e l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 470/2024 del
Tribunale di Lucca;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere ad in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_2 spese di lite, che liquida in €3.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 11.55
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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