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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/11/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 267 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO FANTINI e Parte_1 dell'Avv. ANA MARIA MARINOVICI, ricorrente
e
, con il patrocinio dell'Avv. ANNA PANNUNZI e dell'Avv. BRUNO CP_1
COLJCA, resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_2
CIOCCA, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto: “A) in via principale, accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso rapporti di lavoro domestico a tempo pieno, con diritto all'inquadramento dello stesso ricorrente nel livello D) del vigente
CCNL Lavoro domestico e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 della somma di € 20.041,10 (nette) oltre €. 5215,94 lorde, a titolo di T.F.R. somma così determinata: 1. €. 3273, 63
(nette) per la mensilità di ottobre 2021 comprensiva di tredicesima Mensilità; 2. €. 1390, 26 (nette) per la mensilità di novembre 2021, quali somme costituenti le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto di lavoro;
3. €.
5215,94 (lorde) a titolo di TFR;
4. il restante a titolo di differenze retributive nei sensi specificati in parte motiva e come determinate nei conteggi allegati, ovvero, di quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 cost. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti accolti. B) Condannare , a versare CP_1 all' e i contributi determinati in relazione a quanto verrà accertato in corso di causa, limitatamente ai CP_2 CP_3 contributi non prescritti;
C) Condannare a risarcire per equivalente alla parte ricorrente il danno causato CP_1 dall'omessa contribuzione nella misura che sarà accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Ana
IA IN e Avv. Francesco Fantini che si dichiarano antistatari”.
2. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
3. Parte resistente ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento dei contributi CP_2 omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze di dal 12 agosto 2017 al 25 novembre 2021, data delle dimissioni volontarie, CP_1 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di giardiniere inquadrate al livello B del CCNL applicato (lavoratori domestici), osservando un orario imposto dalla resistente e così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver prestato lavoro anche la domenica, prevista come giorno di riposo, e di aver goduto solo parzialmente delle ferie di cui al CCNL, e che comunque le ferie godute non sono state retribuite nella misura di cui al CCNL. Deduce infine di non aver percepito la 13esima e 14esima in relazione all'anno 2021, le mensilità di ottobre e novembre 2021, né il TFR.
2. Sostiene inoltre il ricorrente che, in ragione delle mansioni svolte, egli avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel superiore livello D.
3. In ragione di tutto quanto esposto, il ricorrente lamenta che il trattamento retributivo ricevuto in corso di rapporto sia insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
4. Chiede pertanto accertarsi la natura subordinata del rapporto, il suo svolgimento nei termini suesposti ed in particolare il diritto al superiore inquadramento invocato, e conseguentemente condannarsi controparte al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, quantificate come al punto A delle domande riportate in epigrafe, sulla base dei conteggi in atti.
5. Si è costituita tardivamente la resistente , la quale ha contestato le allegazioni in CP_1 fatto del ricorrente, riconoscendo che egli avrebbe lavorato alle proprie dipendenze presso la sua abitazione di Via Polonia n. 8 (Capena) dal mese di agosto 2017 a ottobre 2021, seguendo un orario di lavoro così articolato: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle
15:30. Sostiene la resistente di aver corrisposto al ricorrente tutto quanto a lui spettante in base alla legge ed al CCNL e risultante dalle buste paga, a mezzo di bonifici bancari o contanti. In particolare sostiene di aver corrisposto in contanti l'ultima mensilità lavorata, individuata in quella di settembre 2021, e di non aver mai corrisposto il TFR a fronte della mancata restituzione da parte del ricorrente di una serie di macchinari di proprietà della resistente stessa (asseritamente impiegati per svolgere lavori presso altri privati nel pomeriggio e nel weekend). Sostiene in particolare la non spettanza della 14esima mensilità in base al CCNL.
6. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, previa istanza di rimessione in termini per il deposito di documentazione a sostegno motivata in ragione del sequestro di un PC aziendale in cui sarebbero asseritamente stati conservati i documenti relativi al rapporto di lavoro tra le parti. CP_
4. Si è costituito chiedendo condannarsi la resistente al pagamento dei contributi omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
7. Rigettata l'istanza di rimessione in termini con ordinanza del 3.6.2024, cui si rinvia, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per la sola parte ricorrente (a fronte della tardività della costituzione della resistente) e discussa all'udienza odierna mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
8. La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
9. Quanto alla domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti, lo stesso è incontestato, e lo stesso ricorrente produce il contratto di lavoro individuale.
10. Difetta quindi radicalmente, in relazione a tale domanda, l'interesse ad agire di parte ricorrente.
11. L'interesse ad agire, condizione per far valere il diritto in giudizio, si sostanzia nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non altrimenti conseguibile senza l'intervento della giurisdizione. Nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cassazione n. 11536/2006).
12. L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cassazione n. 12548/2002).
13. L'incertezza deve quindi essere oggettiva, non potendo coincidere con la percezione meramente soggettiva del ricorrente;
l'incertezza deve essere inoltre attuale e in tal senso la domanda deve esser volta alla tutela di un diritto o ad un obbligo esistente e non futuro ovvero estinto. 14. Detto interesse non sussiste nel caso di specie con riferimento all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e la domanda è conseguentemente inammissibile in parte qua.
15. Quanto alla domanda volta al riconoscimento del livello D di cui al CCNL applicato, si osserva quanto segue.
16. Il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva. L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n. 20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
17. Le allegazioni contenute in ricorso sono insufficienti in base ai principi così riassunti.
18. In ricorso, le due diverse qualifiche sono soltanto menzionate, con indicazione del livello (B o D) e della definizione di un unico profilo esemplificativo per ciascuna di esse (addetto alla cura e manutenzione del verde o giardiniere capo). Nonostante il ricorrente abbia compiutamente indicato le attività svolte, egli ha infatti del tutto omesso di allegare le declaratorie contrattuali, e conseguentemente di individuare il profilo discretivo tra l'una e l'altra mansione, limitandosi a dedurre di essere stato “contrattualmente inquadrano nel livello B del CCNL Lavoro domestico, cioè di “addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione”, quando in realtà aveva diritto ad essere inquadrato nel superiore livello D cioè di Capo giardiniere”.
19. Non vale a sanare il rilevato difetto di allegazione il fatto che i testi, nel corso dell'istruttoria e quindi impregiudicata ogni valutazione nel merito della causa, abbiano riferito anche di circostanze relative alle mansioni svolte. La mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone infatti il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza istruttoria, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.
17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017). Nel caso di specie, inoltre, l'eventuale prova raggiunta in relazione allo svolgimento delle mansioni allegate in ricorso non consentirebbe comunque, a causa della mancata allegazione delle declaratorie, di accertare a quale livello di inquadramento tali mansioni siano riconducibili.
20. La domanda è quindi infondata in parte qua.
21. Gli ulteriori profili controversi tra le parti riguardano l'effettiva durata del rapporto,
l'orario di lavoro concretamente osservato, l'effettivo pagamento delle retribuzioni conseguentemente spettanti al lavoratore.
22. Circa la durata del rapporto, è documentato l'inizio dello stesso, coincidente con la sottoscrizione del contratto in atti avvenuta il 12.8.2017 come da denuncia di rapporto di lavoro domestico in atti, da cui risultano 40 ore settimanali ed una retribuzione di 5.68 euro/ora) .
23. La cessazione del rapporto stesso coincide con la data delle dimissioni rassegnate in data
10.11.2021, con decorrenza dal 25.11.2021, come da lettera in atti sottoscritta da entrambe le parti.
24. L'avversa eccezione per cui il lavoratore non avrebbe comunque reso la prestazione nei mesi di ottobre e novembre 2021 risulta smentita per tabulas dalla sottoscrizione, da parte della resistente, della lettera suddetta in data 9.11.2021
25. Quanto all'orario di lavoro svolto, i testi escussi hanno riferito che il ricorrente lavorasse
“dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, poi aveva un'ora di riposo e riprendeva il lavoro dalle 14 alle 17, il sabato solo fino alle 13. Quando lo chiamavano andava anche di domenica, se succedeva qualcosa in casa, lui ci doveva essere” (teste
, sorella del ricorrente, dipendente come colf in casa), e “Il suo orario di lavoro era dalle 8 alle 16, con Pt_1 una pausa pranzo. Io facevo lo stesso orario. Questo dal lunedì al venerdì, il sabato facevamo mezza giornata, ogni tanto
a richiesta ci chiamava anche di domenica, quando c'era bisogno” (teste , cognato del ricorrente, collega Tes_1 di lavoro addetto alla manutenzione presso l'immobile, in lista anche di parte resistente). La prima dei testi ha fatto riferimento ad una giornata lavorativa di 8 ore, più una di pausa, su 5 giorni a settimana, oltre a 5 ore il sabato, quindi per un totale d 45 ore;
il secondo teste ha invece fatto riferimento ad una giornata lavorativa di 8 ore totali inclusive della pausa, oltre a cinque ore il sabato, ossia ad un orario settimanale di 40 ore considerando una pausa di un'ora per il pranzo, o maggiore considerando una pausa più breve. In ogni caso, a fronte del contrasto tra le deposizioni dei due testi, entrambi astrattamente attendibili in quanto a loro volta impiegati alle dipendenze della resistente presso la relativa proprietà immobiliare e quindi a conoscenza diretta dai fatti, è impossibili ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
26. Lo svolgimento di lavoro domenicale è a sua volta emerso in termini eccessivamente generici per poter fondare l'accoglimento della domanda in parte qua. 27. Non spettano neppure le somme richieste a titolo di ferie non godute. Difetta infatti un'allegazione sufficientemente specifica dei presupposti per la spettanza di tali emolumenti, in particolare in merito al fatto che la mancata fruizione delle ferie sia dipesa dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità dello stesso, prova incombente sul lavoratore in base al principio, espresso in materia di ferie (irrinunciabili ex art. 36 Cost ed art 7 della direttiva 2003/88/Ce), per cui l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che avendo il potere di autodeterminarsi in tal senso, non abbia avanzato al datore alcuna richiesta (Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022).
28. Quanto alla richiesta relativa al pagamento delle mensilità supplementari, il CCNL in atti, all'art. 39, prevede la spettanza della tredicesima mensilità, ma non quattordicesima. La domanda è quindi infondata in parte qua.
29. Quanto a calcolo delle differenze retributive spettanti, deve quindi riconoscersi il diritto del ricorrente al pagamento della differenza tra quanto astrattamente dovutogli in base all'inquadramento e all'orario contrattuale (in applicazione quindi delle tabelle di cui al CCNL in atti relativamente al livello di formale inquadramento B), esclusi gli straordinari, l'indennità sostitutiva per ferie non godute, la quattordicesima, inclusa la tredicesima 2021 ed il TFR calcolati alla stregua degli stessi parametri, dedotto tutto quanto percepito in corso di rapporto così come allegato dal ricorrente stesso.
30. Sul punto, infatti, deve osservarsi che la parte resistente non ha fornito la prova di aver effettuato pagamenti in misura maggiore rispetto a quelli che il ricorrente dichiara di aver ricevuto.
31. Sebbene la tardività della costituzione abbia precluso alla parte resistente di depositare documenti e formulare mezzi di prova orale, è appena il caso di notare, ad abundantiam, che per lo meno quanto ai pagamenti effettuati con bonifico sarebbe stato agevole, per la resistente, fornire la prova mediante la produzione di documentazione bancaria, rendendosi in tal senso del tutto inconferente l'istanza di rimessione in termini volta a recuperare i file memorizzati sul PC aziendale oggetto di sequestro.
32. Quanto all'eccezione di compensazione con il controcredito asseritamente relativo al danno cagionato dal lavoratore a fronte della mancata restituzione, e quindi indebita appropriazione, di macchinari e attrezzatura di proprietà della resistente, in disparte qualsiasi considerazione circa la natura dell'eccezione di compensazione in termini di competenza funzionale di questo giudicante, deve disporsene il rigetto per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi, ossia il titolo e l'entità del controcredito opposto in compensazione. CP_ 33. Quanto alla domanda avanzata da deve osservarsi che, sebbene non sia stata accertata la debenza di alcuna somma oltre a quelle contrattualmente dovute, le stesse risultano radicalmente non corrisposte quantomeno in relazione alle ultime due mensilità, per le quali non sono state emesse neppure le buste paga, sicché deve essere pronunciata la condanna della resistente al pagamento delle corrispondenti differenze contributive. La domanda, a riguardo, è stata formulata in termini di condanna generica, e come tale deve essere accolta, rimettendo all'ente in base ai parametri di legge la quantificazione del debito contributivo che risulterà in relazione alle differenze retributive concretamente accertate all'esito della fase di quantificazione delle stesse.
34. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, con accertamento della spettanza delle somme come indicate nel precedente punto 29, oltre condanna al versamento dei contributi omessi, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
35. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 267/2023 r.g., a norma dell'art. cui all'art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c.:
- In parziale accoglimento della domanda, accerta la spettanza al ricorrente, per il periodo che va dal 2.8.2017 al 25.11.2021, delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante, in ragione dell'inquadramento e dell'orario contrattuali (livello B del
CCNL lavoratori domestici, orario full time), inclusa tredicesima e TFR, in applicazione delle tabelle retributive vigenti ratione temporis;
CP_
- Condanna la resistente al pagamento ad dei contributi omessi, calcolati come per legge sulle suddette differenze retributive;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 11.11.2025
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/11/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 267 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO FANTINI e Parte_1 dell'Avv. ANA MARIA MARINOVICI, ricorrente
e
, con il patrocinio dell'Avv. ANNA PANNUNZI e dell'Avv. BRUNO CP_1
COLJCA, resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_2
CIOCCA, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto: “A) in via principale, accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso rapporti di lavoro domestico a tempo pieno, con diritto all'inquadramento dello stesso ricorrente nel livello D) del vigente
CCNL Lavoro domestico e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 della somma di € 20.041,10 (nette) oltre €. 5215,94 lorde, a titolo di T.F.R. somma così determinata: 1. €. 3273, 63
(nette) per la mensilità di ottobre 2021 comprensiva di tredicesima Mensilità; 2. €. 1390, 26 (nette) per la mensilità di novembre 2021, quali somme costituenti le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto di lavoro;
3. €.
5215,94 (lorde) a titolo di TFR;
4. il restante a titolo di differenze retributive nei sensi specificati in parte motiva e come determinate nei conteggi allegati, ovvero, di quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 cost. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti accolti. B) Condannare , a versare CP_1 all' e i contributi determinati in relazione a quanto verrà accertato in corso di causa, limitatamente ai CP_2 CP_3 contributi non prescritti;
C) Condannare a risarcire per equivalente alla parte ricorrente il danno causato CP_1 dall'omessa contribuzione nella misura che sarà accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Ana
IA IN e Avv. Francesco Fantini che si dichiarano antistatari”.
2. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
3. Parte resistente ha chiesto condannarsi la resistente al pagamento dei contributi CP_2 omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze di dal 12 agosto 2017 al 25 novembre 2021, data delle dimissioni volontarie, CP_1 con contratto di lavoro subordinato e mansioni di giardiniere inquadrate al livello B del CCNL applicato (lavoratori domestici), osservando un orario imposto dalla resistente e così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver prestato lavoro anche la domenica, prevista come giorno di riposo, e di aver goduto solo parzialmente delle ferie di cui al CCNL, e che comunque le ferie godute non sono state retribuite nella misura di cui al CCNL. Deduce infine di non aver percepito la 13esima e 14esima in relazione all'anno 2021, le mensilità di ottobre e novembre 2021, né il TFR.
2. Sostiene inoltre il ricorrente che, in ragione delle mansioni svolte, egli avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel superiore livello D.
3. In ragione di tutto quanto esposto, il ricorrente lamenta che il trattamento retributivo ricevuto in corso di rapporto sia insufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
4. Chiede pertanto accertarsi la natura subordinata del rapporto, il suo svolgimento nei termini suesposti ed in particolare il diritto al superiore inquadramento invocato, e conseguentemente condannarsi controparte al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, quantificate come al punto A delle domande riportate in epigrafe, sulla base dei conteggi in atti.
5. Si è costituita tardivamente la resistente , la quale ha contestato le allegazioni in CP_1 fatto del ricorrente, riconoscendo che egli avrebbe lavorato alle proprie dipendenze presso la sua abitazione di Via Polonia n. 8 (Capena) dal mese di agosto 2017 a ottobre 2021, seguendo un orario di lavoro così articolato: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle
15:30. Sostiene la resistente di aver corrisposto al ricorrente tutto quanto a lui spettante in base alla legge ed al CCNL e risultante dalle buste paga, a mezzo di bonifici bancari o contanti. In particolare sostiene di aver corrisposto in contanti l'ultima mensilità lavorata, individuata in quella di settembre 2021, e di non aver mai corrisposto il TFR a fronte della mancata restituzione da parte del ricorrente di una serie di macchinari di proprietà della resistente stessa (asseritamente impiegati per svolgere lavori presso altri privati nel pomeriggio e nel weekend). Sostiene in particolare la non spettanza della 14esima mensilità in base al CCNL.
6. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, previa istanza di rimessione in termini per il deposito di documentazione a sostegno motivata in ragione del sequestro di un PC aziendale in cui sarebbero asseritamente stati conservati i documenti relativi al rapporto di lavoro tra le parti. CP_
4. Si è costituito chiedendo condannarsi la resistente al pagamento dei contributi omessi nell'ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti della prescrizione.
7. Rigettata l'istanza di rimessione in termini con ordinanza del 3.6.2024, cui si rinvia, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per la sola parte ricorrente (a fronte della tardività della costituzione della resistente) e discussa all'udienza odierna mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
8. La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
9. Quanto alla domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti, lo stesso è incontestato, e lo stesso ricorrente produce il contratto di lavoro individuale.
10. Difetta quindi radicalmente, in relazione a tale domanda, l'interesse ad agire di parte ricorrente.
11. L'interesse ad agire, condizione per far valere il diritto in giudizio, si sostanzia nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non altrimenti conseguibile senza l'intervento della giurisdizione. Nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva e attuale sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cassazione n. 11536/2006).
12. L'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cassazione n. 12548/2002).
13. L'incertezza deve quindi essere oggettiva, non potendo coincidere con la percezione meramente soggettiva del ricorrente;
l'incertezza deve essere inoltre attuale e in tal senso la domanda deve esser volta alla tutela di un diritto o ad un obbligo esistente e non futuro ovvero estinto. 14. Detto interesse non sussiste nel caso di specie con riferimento all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e la domanda è conseguentemente inammissibile in parte qua.
15. Quanto alla domanda volta al riconoscimento del livello D di cui al CCNL applicato, si osserva quanto segue.
16. Il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale rispetto a quella di formale inquadramento, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva. L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore consiste quindi nell'indicare le mansioni effettivamente espletate, l'inquadramento – inadeguato – offerto dal datore di lavoro, la categoria ritenuta invece appropriata secondo il CCNL applicabile e la riconducibilità ad essa delle proprie prestazioni, onde quantificare rispetto a tale superiore inquadramento la differenza retributiva spettante (secondo il cosiddetto ragionamento trifasico, su cui cfr. ex multis ancora n. 20272/2010). Il ricorrente, in altri termini, non può limitarsi ad allegare lo svolgimento delle attività dedotte, ma deve altresì dedurre le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
17. Le allegazioni contenute in ricorso sono insufficienti in base ai principi così riassunti.
18. In ricorso, le due diverse qualifiche sono soltanto menzionate, con indicazione del livello (B o D) e della definizione di un unico profilo esemplificativo per ciascuna di esse (addetto alla cura e manutenzione del verde o giardiniere capo). Nonostante il ricorrente abbia compiutamente indicato le attività svolte, egli ha infatti del tutto omesso di allegare le declaratorie contrattuali, e conseguentemente di individuare il profilo discretivo tra l'una e l'altra mansione, limitandosi a dedurre di essere stato “contrattualmente inquadrano nel livello B del CCNL Lavoro domestico, cioè di “addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione”, quando in realtà aveva diritto ad essere inquadrato nel superiore livello D cioè di Capo giardiniere”.
19. Non vale a sanare il rilevato difetto di allegazione il fatto che i testi, nel corso dell'istruttoria e quindi impregiudicata ogni valutazione nel merito della causa, abbiano riferito anche di circostanze relative alle mansioni svolte. La mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone infatti il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza istruttoria, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.
17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017). Nel caso di specie, inoltre, l'eventuale prova raggiunta in relazione allo svolgimento delle mansioni allegate in ricorso non consentirebbe comunque, a causa della mancata allegazione delle declaratorie, di accertare a quale livello di inquadramento tali mansioni siano riconducibili.
20. La domanda è quindi infondata in parte qua.
21. Gli ulteriori profili controversi tra le parti riguardano l'effettiva durata del rapporto,
l'orario di lavoro concretamente osservato, l'effettivo pagamento delle retribuzioni conseguentemente spettanti al lavoratore.
22. Circa la durata del rapporto, è documentato l'inizio dello stesso, coincidente con la sottoscrizione del contratto in atti avvenuta il 12.8.2017 come da denuncia di rapporto di lavoro domestico in atti, da cui risultano 40 ore settimanali ed una retribuzione di 5.68 euro/ora) .
23. La cessazione del rapporto stesso coincide con la data delle dimissioni rassegnate in data
10.11.2021, con decorrenza dal 25.11.2021, come da lettera in atti sottoscritta da entrambe le parti.
24. L'avversa eccezione per cui il lavoratore non avrebbe comunque reso la prestazione nei mesi di ottobre e novembre 2021 risulta smentita per tabulas dalla sottoscrizione, da parte della resistente, della lettera suddetta in data 9.11.2021
25. Quanto all'orario di lavoro svolto, i testi escussi hanno riferito che il ricorrente lavorasse
“dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, poi aveva un'ora di riposo e riprendeva il lavoro dalle 14 alle 17, il sabato solo fino alle 13. Quando lo chiamavano andava anche di domenica, se succedeva qualcosa in casa, lui ci doveva essere” (teste
, sorella del ricorrente, dipendente come colf in casa), e “Il suo orario di lavoro era dalle 8 alle 16, con Pt_1 una pausa pranzo. Io facevo lo stesso orario. Questo dal lunedì al venerdì, il sabato facevamo mezza giornata, ogni tanto
a richiesta ci chiamava anche di domenica, quando c'era bisogno” (teste , cognato del ricorrente, collega Tes_1 di lavoro addetto alla manutenzione presso l'immobile, in lista anche di parte resistente). La prima dei testi ha fatto riferimento ad una giornata lavorativa di 8 ore, più una di pausa, su 5 giorni a settimana, oltre a 5 ore il sabato, quindi per un totale d 45 ore;
il secondo teste ha invece fatto riferimento ad una giornata lavorativa di 8 ore totali inclusive della pausa, oltre a cinque ore il sabato, ossia ad un orario settimanale di 40 ore considerando una pausa di un'ora per il pranzo, o maggiore considerando una pausa più breve. In ogni caso, a fronte del contrasto tra le deposizioni dei due testi, entrambi astrattamente attendibili in quanto a loro volta impiegati alle dipendenze della resistente presso la relativa proprietà immobiliare e quindi a conoscenza diretta dai fatti, è impossibili ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
26. Lo svolgimento di lavoro domenicale è a sua volta emerso in termini eccessivamente generici per poter fondare l'accoglimento della domanda in parte qua. 27. Non spettano neppure le somme richieste a titolo di ferie non godute. Difetta infatti un'allegazione sufficientemente specifica dei presupposti per la spettanza di tali emolumenti, in particolare in merito al fatto che la mancata fruizione delle ferie sia dipesa dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità dello stesso, prova incombente sul lavoratore in base al principio, espresso in materia di ferie (irrinunciabili ex art. 36 Cost ed art 7 della direttiva 2003/88/Ce), per cui l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che avendo il potere di autodeterminarsi in tal senso, non abbia avanzato al datore alcuna richiesta (Cass. Civ. ordinanza n. 6262/2022).
28. Quanto alla richiesta relativa al pagamento delle mensilità supplementari, il CCNL in atti, all'art. 39, prevede la spettanza della tredicesima mensilità, ma non quattordicesima. La domanda è quindi infondata in parte qua.
29. Quanto a calcolo delle differenze retributive spettanti, deve quindi riconoscersi il diritto del ricorrente al pagamento della differenza tra quanto astrattamente dovutogli in base all'inquadramento e all'orario contrattuale (in applicazione quindi delle tabelle di cui al CCNL in atti relativamente al livello di formale inquadramento B), esclusi gli straordinari, l'indennità sostitutiva per ferie non godute, la quattordicesima, inclusa la tredicesima 2021 ed il TFR calcolati alla stregua degli stessi parametri, dedotto tutto quanto percepito in corso di rapporto così come allegato dal ricorrente stesso.
30. Sul punto, infatti, deve osservarsi che la parte resistente non ha fornito la prova di aver effettuato pagamenti in misura maggiore rispetto a quelli che il ricorrente dichiara di aver ricevuto.
31. Sebbene la tardività della costituzione abbia precluso alla parte resistente di depositare documenti e formulare mezzi di prova orale, è appena il caso di notare, ad abundantiam, che per lo meno quanto ai pagamenti effettuati con bonifico sarebbe stato agevole, per la resistente, fornire la prova mediante la produzione di documentazione bancaria, rendendosi in tal senso del tutto inconferente l'istanza di rimessione in termini volta a recuperare i file memorizzati sul PC aziendale oggetto di sequestro.
32. Quanto all'eccezione di compensazione con il controcredito asseritamente relativo al danno cagionato dal lavoratore a fronte della mancata restituzione, e quindi indebita appropriazione, di macchinari e attrezzatura di proprietà della resistente, in disparte qualsiasi considerazione circa la natura dell'eccezione di compensazione in termini di competenza funzionale di questo giudicante, deve disporsene il rigetto per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi, ossia il titolo e l'entità del controcredito opposto in compensazione. CP_ 33. Quanto alla domanda avanzata da deve osservarsi che, sebbene non sia stata accertata la debenza di alcuna somma oltre a quelle contrattualmente dovute, le stesse risultano radicalmente non corrisposte quantomeno in relazione alle ultime due mensilità, per le quali non sono state emesse neppure le buste paga, sicché deve essere pronunciata la condanna della resistente al pagamento delle corrispondenti differenze contributive. La domanda, a riguardo, è stata formulata in termini di condanna generica, e come tale deve essere accolta, rimettendo all'ente in base ai parametri di legge la quantificazione del debito contributivo che risulterà in relazione alle differenze retributive concretamente accertate all'esito della fase di quantificazione delle stesse.
34. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, con accertamento della spettanza delle somme come indicate nel precedente punto 29, oltre condanna al versamento dei contributi omessi, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
35. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 267/2023 r.g., a norma dell'art. cui all'art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c.:
- In parziale accoglimento della domanda, accerta la spettanza al ricorrente, per il periodo che va dal 2.8.2017 al 25.11.2021, delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante, in ragione dell'inquadramento e dell'orario contrattuali (livello B del
CCNL lavoratori domestici, orario full time), inclusa tredicesima e TFR, in applicazione delle tabelle retributive vigenti ratione temporis;
CP_
- Condanna la resistente al pagamento ad dei contributi omessi, calcolati come per legge sulle suddette differenze retributive;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 11.11.2025
Il Giudice
LL NI