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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 43020/2021 promossa da nato a [...] il [...] (CF. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], e Parte_2 nato a [...] il [...] (CF. ), residente in C.F._2
Roveleto di Cadeo (PC), alla Via Emilia 200, rappresentati e difesi dall'Avv. Federico
Benvenuto
- parte attrice - contro con sede in Parma, via Università n. 1, P.IV n. Controparte_1
, C.F. n. iscritta al registro Imprese di Parma, iscritta all'Albo delle P.IV_1 P.IV_2
Banche al n. 5435 e Capogruppo del , iscritta all'Albo Controparte_2
dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A, in persona del dottor responsabile del Servizio Gestione Bad Loans, giusta CP_3
procura del 28.04.2021 a ministero dr. rep. n. 48.121 - racc. n. 17.241, Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fioretti e Tiziana Allievi
- convenuta - società unipersonale con sede legale in Milano Via Vittorio Betteloni n. Controparte_5
2, capitale sociale € 10.000,00, interamente versato, in persona dell'Amministratore Unico
1 sig.ra nata a [...] il 19711/1983, codice fiscale e iscrizione al Controparte_6
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , costituita ai sensi della P.IV_3
legge 30 aprile 1999, n. 130, e per essa quale mandataria con sede sociale in CP_7
Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P.IV , giusta procura per atto in data 17 Dicembre P.IV_4 P.IV_5
2021 Rep. n. 691 e Racc. n. 414 a ministero Notaio Dott.ssa in Sesto San Persona_1
Giovanni, in persona dell'Avv. Amorella Maria Lugli a tanto abilitata in forza di procura speciale del 17/06/2020 rilasciata dal sig. - nella sua qualità di Presidente Controparte_8
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di rappresentata e CP_7 difesa dall'Avv. Pasquale Granato;
- terza intervenuta -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori agivano in giudizio nei confronti della convenuta chiedendo: 1) in via principale di accertare e dichiarare la Controparte_1
nullità delle fideiussioni stipulate in data 8.01.1996, 2.12.1996 e 25.01.2002 tra i Sig.ri Pt_1 quali garanti di Immobiliare Massimiliano S.r.l., e “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.a.”, oggi per i rispettivi importi di (i) lire 38.000.000,00 (euro Controparte_1
19.625,36); (ii) lire 24.500.000,00 (euro 12.653,19) e di (iii) euro 30.000,00; 2) in via subordinata di accertare la decadenza ex art. 1957 c.c. di e CP_1 Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria a carico dei sig.ri
Pt_1
Il 3.3.2022 si costituiva chiedendo di respingere le domande formulate Controparte_1
dagli attori.
Il 21.3.2022 interveniva in giudizio cessionaria dei crediti vantati da Controparte_5 [...]
in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto del 3.12.2021 ai sensi della Controparte_1
l. 130/1999, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 149 del 16 dicembre 2021, rappresentata dalla mandataria che chiedeva in via principale CP_7
di rigettare le domande formulate dagli attori e di accertare la validità delle fideiussioni dell'08.01.1996, 02.12.1996 e 25.01.2002 sottoscritte dai sig.ri con la Pt_1 CP_9
convenuta; e in via subordinata di dichiarare la nullità delle sole clausole conformi al modello
ABI riprodotte nelle fideiussioni per cui è causa agli artt. 2, 6, e 8 e per l'effetto, la validità ed l'efficacia delle obbligazioni fideiussorie assunte dai sig.ri nei confronti di Credit Pt_1
2 Agricole Italia e conseguentemente nei confronti della cessionaria stante Controparte_5
il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, con ordinanza del
28.6.2022 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
1.10.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – Deve preliminarmente affermarsi la legittimazione ad intervenire di in Controparte_5
qualità di cessionaria dei crediti garantiti nella originaria titolarità di . Controparte_1
L'obiezione formulata al riguardo dagli attori secondo cui non avrebbe provato Controparte_5
la cessione, essendo inidoneo a provarla l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi degli artt. 4 e 7 della l. 130/1999, oltre ad essere smentita dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4277/2023), appare ampiamente superata dal rilievo che la cedente , parte di questo giudizio, non ha mai contestato (ex Controparte_1
art. 115 c.p.c.) la cessione ed anzi l'ha espressamente confermata (doc. 9 ). Tanto è CP_5
sufficiente a ritenere pienamente provato il trasferimento dei crediti tra le parti interessate e ad affermare l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto agli effetti degli artt.
1264 e 1265 cod. civ..
3. – Gli attori hanno chiesto di dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte nelle date dell'8.01.1996, 2.12.1996 e del 25.01.2002 quali garanti della Immobiliare Massimiliano
S.r.l.. L'azione dei sig.ri è basata sul rilievo che le fideiussioni rilasciate in favore di Pt_1
riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di Controparte_1 rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello di fideiussione omnibus predisposto nell'ottobre 2002 dall' Italiana e che Controparte_10
tale modello costituisce il prodotto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 adottato dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Senonché, come osservato correttamente dalla Banca convenuta, le fideiussioni oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in date (8.01.1996, 2.12.1996 e 25.01.2002) che si
3 pongono fuori dal perimetro temporale (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, onde gli attori non possono pretendere di ricavare da quel provvedimento la prova privilegiata di un illecito antitrust diverso perché in ipotesi compiuto anteriormente all'illecito anticoncorrenziale, appunto, definitivamente accertato dalla Banca d'Italia con quell'atto amministrativo.
Il provvedimento anzidetto, in altri termini, non costituisce prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” delle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza dell'industria bancaria (così già Trib. Milano, Sez. Imprese A, 13.1.2022, Trib. Milano, Sez.
Imprese A, 18.5.2023, Trib. Napoli, Sez. Imprese, 27.2.2023 e, da ultimo, App. Roma,
7.10.2024). Ciò che del resto risulta confermato dall'art. 7 del d.lgs. 3/2017 rubricato “Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza”, il quale espressamente prevede, nel campo delle azioni di risarcimento, che la decisione definitiva con cui l'autorità nazionale garante della concorrenza accerta una violazione del diritto della antitrust costituisce prova privilegiata (“si ritiene definitivamente accertata ….”) della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale.
Gli attori avrebbero, dunque, dovuto allegare e provare l'esistenza di un'autonoma intesa restrittiva della concorrenza, differente da quella accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/05/2005, o in alternativa avrebbero dovuto allegare e provare che la medesima intesa restrittiva riscontrata dall'Autorità di supervisione del mercato bancario con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 aveva avuto inizio ben prima del periodo fatto oggetto dell'istruttoria avviata nei confronti dell' con provvedimento n. Controparte_11
236/A dell'8 novembre 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90; e per raggiungere tale risultato avrebbero dovuto provare che tutte o alcune delle clausole contenute nelle fideiussioni da loro rilasciate l'8.01.1996, il 2.12.1996 e il 25.01.2002 erano già applicate in modo uniforme nel mercato creditizio tra il gennaio 1996 e il gennaio 2002.
La strategia difensiva perseguita dagli attori si è discostata da questa linea giacché l'unica istanza istruttoria formulata nei termini all'uopo concessi ha avuto per oggetto l'esibizione degli
“originali di tutti i contratti di fidejussione che risultano sottoscritti dai sig.ri con Pt_1 particolare riferimento alle presunte garanzie rilasciate in data 11/12/2003 e 23/7/2007” (così le memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2) e 3) di parte attrice del 30.5.2022 e del 16.6.2022).
In assenza di elementi che dimostrino l'esistenza di un'illecita intesa anticoncorrenziale nel cui perimetro possano ricondursi le garanzie personali prestate dagli attori - e cioè in mancanza della prova di un'uniforme applicazione tra il gennaio 1996 e il gennaio 2002 di clausole dello
4 stesso tenore di quelle contenute nei negozi oggetto di causa -, le fideiussioni concluse dai sig.ri non possono che ritenersi pienamente valide ed efficaci. Pt_1
L'azione degli attori è peraltro infondata anche sotto altri profili.
E' noto, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021 pronunciata a Sezioni
Unite, ha affermato il principio che la tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la
Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario
[…]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che
5 l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13).
Anche sotto tale profilo l'attività assertiva degli attori appare gravemente carente atteso che, pur invocando la nullità integrale delle fideiussioni, i fideiussori non hanno prospettato in alcun modo il carattere essenziale, nel caso specifico, delle clausole asseritamente invalide per giustificare la propagazione della invalidità all'intero negozio.
Infine, va osservato che anche ammessa per mera ipotesi la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) delle fideiussioni rilasciate in favore di , conformemente Controparte_1
all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 e
Cass. n. 26957/2023), la Banca convenuta ha provato di avere tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore principale nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957
c.c.. Di talché anche la domanda subordinata di accertamento della decadenza del creditore per non avere avviato le sue azioni contro il debitore principale in tempo utile appare infondata.
Il debitore principale Immobiliare Massimiliano s.r.l., infatti, secondo quanto risulta dalle allegazioni di e di non contestate dagli attori, è stato dichiarato Controparte_1 CP_5
fallito con sentenza del Tribunale di Piacenza del 6.12.2018 e la Banca ha presentato istanza di ammissione al passivo in data 18.2.2019. A seguito del fallimento del debitore principale, inoltre, in data 6.2.2019 e quindi sempre entro il termine semestrale, la Banca ha anche intimato per iscritto ai fideiussori personalmente il pagamento delle somme dovute in forza delle garanzie personali.
Trova pertanto applicazione, da un lato, la massima costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di fallimento del debitore principale “per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie” (Cass. 24296/2017, Cass. 18779/2017, Cass.
19300/2005). Dall'altro, in ogni caso, la regola secondo cui la clausola con cui il fideiussore, come nel caso di specie (cfr. art. 7 delle fideiussioni), si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" “può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di
6 avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass.
n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass. 22346/2017, Cass. 5598/2020).
In conclusione, le domande degli attori devono essere interamente respinte. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M.
n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore della causa dichiarato dall'attore (compreso nello scaglione tra €52.000 e €260.000), dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta le domande degli attori e Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento in favore di e di delle spese Controparte_1 CP_5
processuali che liquida per ciascuna parte in €4.500 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 43020/2021 promossa da nato a [...] il [...] (CF. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], e Parte_2 nato a [...] il [...] (CF. ), residente in C.F._2
Roveleto di Cadeo (PC), alla Via Emilia 200, rappresentati e difesi dall'Avv. Federico
Benvenuto
- parte attrice - contro con sede in Parma, via Università n. 1, P.IV n. Controparte_1
, C.F. n. iscritta al registro Imprese di Parma, iscritta all'Albo delle P.IV_1 P.IV_2
Banche al n. 5435 e Capogruppo del , iscritta all'Albo Controparte_2
dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A, in persona del dottor responsabile del Servizio Gestione Bad Loans, giusta CP_3
procura del 28.04.2021 a ministero dr. rep. n. 48.121 - racc. n. 17.241, Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fioretti e Tiziana Allievi
- convenuta - società unipersonale con sede legale in Milano Via Vittorio Betteloni n. Controparte_5
2, capitale sociale € 10.000,00, interamente versato, in persona dell'Amministratore Unico
1 sig.ra nata a [...] il 19711/1983, codice fiscale e iscrizione al Controparte_6
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , costituita ai sensi della P.IV_3
legge 30 aprile 1999, n. 130, e per essa quale mandataria con sede sociale in CP_7
Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P.IV , giusta procura per atto in data 17 Dicembre P.IV_4 P.IV_5
2021 Rep. n. 691 e Racc. n. 414 a ministero Notaio Dott.ssa in Sesto San Persona_1
Giovanni, in persona dell'Avv. Amorella Maria Lugli a tanto abilitata in forza di procura speciale del 17/06/2020 rilasciata dal sig. - nella sua qualità di Presidente Controparte_8
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di rappresentata e CP_7 difesa dall'Avv. Pasquale Granato;
- terza intervenuta -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori agivano in giudizio nei confronti della convenuta chiedendo: 1) in via principale di accertare e dichiarare la Controparte_1
nullità delle fideiussioni stipulate in data 8.01.1996, 2.12.1996 e 25.01.2002 tra i Sig.ri Pt_1 quali garanti di Immobiliare Massimiliano S.r.l., e “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.a.”, oggi per i rispettivi importi di (i) lire 38.000.000,00 (euro Controparte_1
19.625,36); (ii) lire 24.500.000,00 (euro 12.653,19) e di (iii) euro 30.000,00; 2) in via subordinata di accertare la decadenza ex art. 1957 c.c. di e CP_1 Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria a carico dei sig.ri
Pt_1
Il 3.3.2022 si costituiva chiedendo di respingere le domande formulate Controparte_1
dagli attori.
Il 21.3.2022 interveniva in giudizio cessionaria dei crediti vantati da Controparte_5 [...]
in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto del 3.12.2021 ai sensi della Controparte_1
l. 130/1999, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 149 del 16 dicembre 2021, rappresentata dalla mandataria che chiedeva in via principale CP_7
di rigettare le domande formulate dagli attori e di accertare la validità delle fideiussioni dell'08.01.1996, 02.12.1996 e 25.01.2002 sottoscritte dai sig.ri con la Pt_1 CP_9
convenuta; e in via subordinata di dichiarare la nullità delle sole clausole conformi al modello
ABI riprodotte nelle fideiussioni per cui è causa agli artt. 2, 6, e 8 e per l'effetto, la validità ed l'efficacia delle obbligazioni fideiussorie assunte dai sig.ri nei confronti di Credit Pt_1
2 Agricole Italia e conseguentemente nei confronti della cessionaria stante Controparte_5
il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, con ordinanza del
28.6.2022 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
1.10.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – Deve preliminarmente affermarsi la legittimazione ad intervenire di in Controparte_5
qualità di cessionaria dei crediti garantiti nella originaria titolarità di . Controparte_1
L'obiezione formulata al riguardo dagli attori secondo cui non avrebbe provato Controparte_5
la cessione, essendo inidoneo a provarla l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi degli artt. 4 e 7 della l. 130/1999, oltre ad essere smentita dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4277/2023), appare ampiamente superata dal rilievo che la cedente , parte di questo giudizio, non ha mai contestato (ex Controparte_1
art. 115 c.p.c.) la cessione ed anzi l'ha espressamente confermata (doc. 9 ). Tanto è CP_5
sufficiente a ritenere pienamente provato il trasferimento dei crediti tra le parti interessate e ad affermare l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto agli effetti degli artt.
1264 e 1265 cod. civ..
3. – Gli attori hanno chiesto di dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte nelle date dell'8.01.1996, 2.12.1996 e del 25.01.2002 quali garanti della Immobiliare Massimiliano
S.r.l.. L'azione dei sig.ri è basata sul rilievo che le fideiussioni rilasciate in favore di Pt_1
riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di Controparte_1 rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello di fideiussione omnibus predisposto nell'ottobre 2002 dall' Italiana e che Controparte_10
tale modello costituisce il prodotto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 adottato dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Senonché, come osservato correttamente dalla Banca convenuta, le fideiussioni oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in date (8.01.1996, 2.12.1996 e 25.01.2002) che si
3 pongono fuori dal perimetro temporale (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, onde gli attori non possono pretendere di ricavare da quel provvedimento la prova privilegiata di un illecito antitrust diverso perché in ipotesi compiuto anteriormente all'illecito anticoncorrenziale, appunto, definitivamente accertato dalla Banca d'Italia con quell'atto amministrativo.
Il provvedimento anzidetto, in altri termini, non costituisce prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” delle fideiussioni stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza dell'industria bancaria (così già Trib. Milano, Sez. Imprese A, 13.1.2022, Trib. Milano, Sez.
Imprese A, 18.5.2023, Trib. Napoli, Sez. Imprese, 27.2.2023 e, da ultimo, App. Roma,
7.10.2024). Ciò che del resto risulta confermato dall'art. 7 del d.lgs. 3/2017 rubricato “Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza”, il quale espressamente prevede, nel campo delle azioni di risarcimento, che la decisione definitiva con cui l'autorità nazionale garante della concorrenza accerta una violazione del diritto della antitrust costituisce prova privilegiata (“si ritiene definitivamente accertata ….”) della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale.
Gli attori avrebbero, dunque, dovuto allegare e provare l'esistenza di un'autonoma intesa restrittiva della concorrenza, differente da quella accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2/05/2005, o in alternativa avrebbero dovuto allegare e provare che la medesima intesa restrittiva riscontrata dall'Autorità di supervisione del mercato bancario con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 aveva avuto inizio ben prima del periodo fatto oggetto dell'istruttoria avviata nei confronti dell' con provvedimento n. Controparte_11
236/A dell'8 novembre 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90; e per raggiungere tale risultato avrebbero dovuto provare che tutte o alcune delle clausole contenute nelle fideiussioni da loro rilasciate l'8.01.1996, il 2.12.1996 e il 25.01.2002 erano già applicate in modo uniforme nel mercato creditizio tra il gennaio 1996 e il gennaio 2002.
La strategia difensiva perseguita dagli attori si è discostata da questa linea giacché l'unica istanza istruttoria formulata nei termini all'uopo concessi ha avuto per oggetto l'esibizione degli
“originali di tutti i contratti di fidejussione che risultano sottoscritti dai sig.ri con Pt_1 particolare riferimento alle presunte garanzie rilasciate in data 11/12/2003 e 23/7/2007” (così le memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2) e 3) di parte attrice del 30.5.2022 e del 16.6.2022).
In assenza di elementi che dimostrino l'esistenza di un'illecita intesa anticoncorrenziale nel cui perimetro possano ricondursi le garanzie personali prestate dagli attori - e cioè in mancanza della prova di un'uniforme applicazione tra il gennaio 1996 e il gennaio 2002 di clausole dello
4 stesso tenore di quelle contenute nei negozi oggetto di causa -, le fideiussioni concluse dai sig.ri non possono che ritenersi pienamente valide ed efficaci. Pt_1
L'azione degli attori è peraltro infondata anche sotto altri profili.
E' noto, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021 pronunciata a Sezioni
Unite, ha affermato il principio che la tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la
Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario
[…]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che
5 l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13).
Anche sotto tale profilo l'attività assertiva degli attori appare gravemente carente atteso che, pur invocando la nullità integrale delle fideiussioni, i fideiussori non hanno prospettato in alcun modo il carattere essenziale, nel caso specifico, delle clausole asseritamente invalide per giustificare la propagazione della invalidità all'intero negozio.
Infine, va osservato che anche ammessa per mera ipotesi la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) delle fideiussioni rilasciate in favore di , conformemente Controparte_1
all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 e
Cass. n. 26957/2023), la Banca convenuta ha provato di avere tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore principale nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957
c.c.. Di talché anche la domanda subordinata di accertamento della decadenza del creditore per non avere avviato le sue azioni contro il debitore principale in tempo utile appare infondata.
Il debitore principale Immobiliare Massimiliano s.r.l., infatti, secondo quanto risulta dalle allegazioni di e di non contestate dagli attori, è stato dichiarato Controparte_1 CP_5
fallito con sentenza del Tribunale di Piacenza del 6.12.2018 e la Banca ha presentato istanza di ammissione al passivo in data 18.2.2019. A seguito del fallimento del debitore principale, inoltre, in data 6.2.2019 e quindi sempre entro il termine semestrale, la Banca ha anche intimato per iscritto ai fideiussori personalmente il pagamento delle somme dovute in forza delle garanzie personali.
Trova pertanto applicazione, da un lato, la massima costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di fallimento del debitore principale “per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie” (Cass. 24296/2017, Cass. 18779/2017, Cass.
19300/2005). Dall'altro, in ogni caso, la regola secondo cui la clausola con cui il fideiussore, come nel caso di specie (cfr. art. 7 delle fideiussioni), si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" “può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di
6 avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass.
n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass. 22346/2017, Cass. 5598/2020).
In conclusione, le domande degli attori devono essere interamente respinte. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M.
n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore della causa dichiarato dall'attore (compreso nello scaglione tra €52.000 e €260.000), dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta le domande degli attori e Parte_1 Parte_2
- condanna gli attori al pagamento in favore di e di delle spese Controparte_1 CP_5
processuali che liquida per ciascuna parte in €4.500 per compensi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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