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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 7234/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 dicembre 2025, ad ore 15:00, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 9.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 4.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente costituita non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, visto ed applicato l'art. 127ter co. 5 cpc nel testo modificato dal d.lgs. 164/2024, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 7234/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. PAOLETTI Parte_1 C.F._1
VA parte attrice contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MIGLIO SIMONA parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire condannare l'Istituto al Parte_1 CP_1
pagamento della somma lorda di € 34.213,72 a titolo di TFR a carico del Fondo di
Garanzia ex art. 2 legge n. 297/1982, somma dalla quale detrarre quanto già erogato dall'Istituto per il medesimo titolo (€ 27.271,76) e delle ritenute fiscali.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato come dipendente per la CP_2
dal 1.6.2004 fino al 9.10.2018; di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 621/19 per
[...]
l'importo complessivo di € 54.855,81, comprensivo del TFR non pagato dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto lavorativo per € 27.271,76; di aver tentato invano l'esecuzione forzata sui beni del debitore con pignoramento mobiliare negativo del
12.03.2021; di aver presentato istanza di liquidazione giudiziale della datrice di lavoro, pagina 2 di 6 rigettata dal competente Tribunale per difetto dei requisiti dimensionali;
di aver presentato
CP_ il 7.2.2024 domanda all' per l'intervento del Fondo di Garanzia sia per il TFR che per i crediti diversi, che l'Ente riconosceva con il pagamento della somma di € 27.271,76; che la somma sarebbe errata, poiché l' sarebbe tenuto a corrispondere la somma lorda, e CP_1
non la minore (netta) portata dal titolo giudiziale (cioè il decreto ingiuntivo di cui sopra) ottenuto per accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo di aver corrisposto CP_1
l'unica somma portata dal titolo documentato, e già considerata, in assenza di specificazioni, al lordo delle ritenute fiscali.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 10.12.2025.
***
Il ricorso va accolto.
La giurisprudenza di legittimità è ormai chiara: “in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione CP_1
di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l' nel liquidare i relativi importi, deve provvedere alla CP_1
conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo
l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario” (Cass. Sez. L., 23/03/2023, n. 8406)
Ancora: “Questa Corte […] (Cass. n. 8517 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 23515 del
2024). Ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all'intervento del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque,
calibrarsi in ragione della peculiarità del caso concreto. Si è rimarcata la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomia rispetto al credito
pagina 3 di 6 vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l' in CP_1
qualità di sostituto d'imposta, deve operare tutte le trattenute di Legge. In relazione a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è però affermato che l' non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda CP_1
volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due CP_1
volte alla medesima trattenuta di natura fiscale. Rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nel più recente degli arresti citati, è che,
ai fini del calcolo della prestazione previdenziale, l' deve fare sempre riferimento CP_1
alle somme lorde dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta d'intervento del
Fondo faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia
riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto. In quest'ultimo caso, l' deve provvedere alla conversione al lordo delle somme richieste e CP_1
determinare l'importo da trattenere per l'adempimento dell'obbligo d'imposta, salvo che le
ritenute siano state già operate e versate all'Erario. Ai lavoratori va liquidata la corrispondente somma al netto. L'indicato procedimento contabile va rispettato anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro
per somme nette (Cass. n. 8517 del 2023, cit., in motivazione). Esso, invece, non risulta seguito dall che pretende di operare le ritenute su una somma che, in base CP_1
all'accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto dell'emolumento maturato
dai lavoratori e non corrisposto dal datore di lavoro (Cass. n. 4286/2025).
Ebbene, ritenendo necessario in questa sede accertare se il titolo, in forza del quale sono avvenuti l'insinuazione al passivo fallimentare, l'infruttuoso tentativo di recupero da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia nei confronti dell' , porti una quantificazione netta o lorda della somma spettante al CP_1
lavoratore a titolo di TFR, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 È vero che il decreto ingiuntivo de quo non specifica se la somma ivi indicata per TFR, pari ad € 27.271,76, sia da intendersi lorda o netta.
È altrettanto vero, però, che la portata del decreto ingiuntivo va valutata alla luce del ricorso sul quale l'ingiunzione è stata emessa, e della documentazione allegata al ricorso e sottoposta al vaglio del Giudice del monitorio.
Risulta allora che la quantificazione chiesta in ricorso e recepita nel decreto ingiuntivo si sia basata sulle buste paga e sul prospetto riepilogativo delle retribuzioni dovute e del TFR spettante redatto dal Consulente del lavoro, che furono prodotti – e questo appare pacifico in causa – come allegati 3 e 4 al ricorso monitorio e risultano prodotti anche in questa sede come docc. 1 e 5, a loro volta già prodotti all' a corredo della domanda di accesso al CP_1
Fondo di Garanzia.
In particolare, la busta paga della mensilità di ottobre 2018 è chiara nell'individuare l'importo dovuto per TFR nella somma di € 34.213,72.
Il prospetto riepilogativo redatto dal Consulente ed allegato al ricorso monitorio è
altrettanto chiaro nel precisare che la somma spettante a titolo di TFR è pari ad € 34.213,72 lordi, corrispondenti ad € 27.271,76 netti, che è la somma indicata in ricorso come quota di
TFR sul maggior totale dovuto di € 54.855,81, a sua volta pedissequamente recepita nel provvedimento monitorio emesso dal Tribunale.
Risulta chiarito e va accertato, pertanto, che il decreto ingiuntivo de quo individua la somma dovuta a titolo di TFR come netta, e che pertanto l'intervento del Fondo di
Garanzia avrebbe dovuto avvenire per la somma dovuta solo dopo averla tradotta in somma lorda, in ossequio alla interpretazione stabilmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità di cui sopra.
Il ricorso va pertanto accolto e l' va condannato a corrispondere al ricorrente la CP_1
somma lorda di € 34.213,72, detratto quanto già erogato per il medesimo titolo e delle pagina 5 di 6 ritenute fiscali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, apparendo preferibile la tesi che riconosce la natura retributiva della prestazione richiesta in questa sede (tra le altre, Cass. Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025).
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara il diritto del ricorrente a vedersi liquidato dal Fondo di Parte_1
garanzia , ai sensi della L. 297/1982, l'importo dovuto sulla base del maturato CP_1
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di € 34.213,72 lordi;
2. per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente le relative somme, detratto quanto già erogato per il medesimo titolo e le ritenute fiscali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
3. condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per CP_1
compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 7234/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 dicembre 2025, ad ore 15:00, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 9.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 4.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente costituita non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, visto ed applicato l'art. 127ter co. 5 cpc nel testo modificato dal d.lgs. 164/2024, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 7234/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. PAOLETTI Parte_1 C.F._1
VA parte attrice contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MIGLIO SIMONA parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire condannare l'Istituto al Parte_1 CP_1
pagamento della somma lorda di € 34.213,72 a titolo di TFR a carico del Fondo di
Garanzia ex art. 2 legge n. 297/1982, somma dalla quale detrarre quanto già erogato dall'Istituto per il medesimo titolo (€ 27.271,76) e delle ritenute fiscali.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato come dipendente per la CP_2
dal 1.6.2004 fino al 9.10.2018; di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 621/19 per
[...]
l'importo complessivo di € 54.855,81, comprensivo del TFR non pagato dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto lavorativo per € 27.271,76; di aver tentato invano l'esecuzione forzata sui beni del debitore con pignoramento mobiliare negativo del
12.03.2021; di aver presentato istanza di liquidazione giudiziale della datrice di lavoro, pagina 2 di 6 rigettata dal competente Tribunale per difetto dei requisiti dimensionali;
di aver presentato
CP_ il 7.2.2024 domanda all' per l'intervento del Fondo di Garanzia sia per il TFR che per i crediti diversi, che l'Ente riconosceva con il pagamento della somma di € 27.271,76; che la somma sarebbe errata, poiché l' sarebbe tenuto a corrispondere la somma lorda, e CP_1
non la minore (netta) portata dal titolo giudiziale (cioè il decreto ingiuntivo di cui sopra) ottenuto per accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo di aver corrisposto CP_1
l'unica somma portata dal titolo documentato, e già considerata, in assenza di specificazioni, al lordo delle ritenute fiscali.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 10.12.2025.
***
Il ricorso va accolto.
La giurisprudenza di legittimità è ormai chiara: “in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione CP_1
di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l' nel liquidare i relativi importi, deve provvedere alla CP_1
conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo
l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario” (Cass. Sez. L., 23/03/2023, n. 8406)
Ancora: “Questa Corte […] (Cass. n. 8517 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 23515 del
2024). Ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all'intervento del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque,
calibrarsi in ragione della peculiarità del caso concreto. Si è rimarcata la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomia rispetto al credito
pagina 3 di 6 vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l' in CP_1
qualità di sostituto d'imposta, deve operare tutte le trattenute di Legge. In relazione a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è però affermato che l' non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda CP_1
volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due CP_1
volte alla medesima trattenuta di natura fiscale. Rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nel più recente degli arresti citati, è che,
ai fini del calcolo della prestazione previdenziale, l' deve fare sempre riferimento CP_1
alle somme lorde dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta d'intervento del
Fondo faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia
riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto. In quest'ultimo caso, l' deve provvedere alla conversione al lordo delle somme richieste e CP_1
determinare l'importo da trattenere per l'adempimento dell'obbligo d'imposta, salvo che le
ritenute siano state già operate e versate all'Erario. Ai lavoratori va liquidata la corrispondente somma al netto. L'indicato procedimento contabile va rispettato anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro
per somme nette (Cass. n. 8517 del 2023, cit., in motivazione). Esso, invece, non risulta seguito dall che pretende di operare le ritenute su una somma che, in base CP_1
all'accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto dell'emolumento maturato
dai lavoratori e non corrisposto dal datore di lavoro (Cass. n. 4286/2025).
Ebbene, ritenendo necessario in questa sede accertare se il titolo, in forza del quale sono avvenuti l'insinuazione al passivo fallimentare, l'infruttuoso tentativo di recupero da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia nei confronti dell' , porti una quantificazione netta o lorda della somma spettante al CP_1
lavoratore a titolo di TFR, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 È vero che il decreto ingiuntivo de quo non specifica se la somma ivi indicata per TFR, pari ad € 27.271,76, sia da intendersi lorda o netta.
È altrettanto vero, però, che la portata del decreto ingiuntivo va valutata alla luce del ricorso sul quale l'ingiunzione è stata emessa, e della documentazione allegata al ricorso e sottoposta al vaglio del Giudice del monitorio.
Risulta allora che la quantificazione chiesta in ricorso e recepita nel decreto ingiuntivo si sia basata sulle buste paga e sul prospetto riepilogativo delle retribuzioni dovute e del TFR spettante redatto dal Consulente del lavoro, che furono prodotti – e questo appare pacifico in causa – come allegati 3 e 4 al ricorso monitorio e risultano prodotti anche in questa sede come docc. 1 e 5, a loro volta già prodotti all' a corredo della domanda di accesso al CP_1
Fondo di Garanzia.
In particolare, la busta paga della mensilità di ottobre 2018 è chiara nell'individuare l'importo dovuto per TFR nella somma di € 34.213,72.
Il prospetto riepilogativo redatto dal Consulente ed allegato al ricorso monitorio è
altrettanto chiaro nel precisare che la somma spettante a titolo di TFR è pari ad € 34.213,72 lordi, corrispondenti ad € 27.271,76 netti, che è la somma indicata in ricorso come quota di
TFR sul maggior totale dovuto di € 54.855,81, a sua volta pedissequamente recepita nel provvedimento monitorio emesso dal Tribunale.
Risulta chiarito e va accertato, pertanto, che il decreto ingiuntivo de quo individua la somma dovuta a titolo di TFR come netta, e che pertanto l'intervento del Fondo di
Garanzia avrebbe dovuto avvenire per la somma dovuta solo dopo averla tradotta in somma lorda, in ossequio alla interpretazione stabilmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità di cui sopra.
Il ricorso va pertanto accolto e l' va condannato a corrispondere al ricorrente la CP_1
somma lorda di € 34.213,72, detratto quanto già erogato per il medesimo titolo e delle pagina 5 di 6 ritenute fiscali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, apparendo preferibile la tesi che riconosce la natura retributiva della prestazione richiesta in questa sede (tra le altre, Cass. Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025).
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. dichiara il diritto del ricorrente a vedersi liquidato dal Fondo di Parte_1
garanzia , ai sensi della L. 297/1982, l'importo dovuto sulla base del maturato CP_1
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di € 34.213,72 lordi;
2. per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere al ricorrente le relative somme, detratto quanto già erogato per il medesimo titolo e le ritenute fiscali, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
3. condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per CP_1
compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6