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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta' N. 1 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1894 del 9 ottobre 2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 904 del 9 ottobre 2024 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti del Comune di Belmonte Mezzagno, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini dell'IMU –
Anno 2019, n. 1894 del 9 ottobre 2024, per euro 1.004 - ed ai fini della TASI – Anno 2019, n. 904 del 9 ottobre 2024, prot. n. 13509 del 10 settembre 2024, per euro 174 – entrambi notificati il 7 novembre 2024 ed inerenti all'area presuntivamente edificabile, distinta al catasto al foglio 6, particella 1506, ricadente in zona “residenziale C1”, della quale il ricorrente possedeva quota pari al 25,00%.
Eccepiva, in primo luogo, la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, in ragione dell'omesso invio del verbale di accertamento, nonché la violazione del dovere di motivazione previsto dallo Statuto del Contribuente.
Nel merito, contestava la sussistenza del presupposto oggettivo del tributo e, in particolare, negava la presa natura edificatoria dell'area de qua, evidenziando come la stessa ricadesse in zona sottoposta a rischio geomorfologico e, pertanto, non fosse edificabile.
Aggiungeva che si trattava di area collinare, lontana dal centro urbano, in forte acclivio e sottoposta a vincolo idrogeologico;
che la edificabilità era subordinata alla lottizzazione ed alla emanazione dei piani particolareggiati (mai redatti a partire dal 1977); e che l'Ente impositore non aveva in alcun modo tenuto presenti dette evenienze che impedivano l'edificazione dell'area.
Lamentava, pertanto, la violazione dei parametri previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, a mente del quale <
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche>>.
In subordine, eccepiva l'erronea valutazione del valore di mercato del bene e la mancata applicazione delle riduzioni previste dal regolamento comunale, nonché la violazione dell'art. 31, comma 20, legge
289/2002 - secondo la quale < ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente>> - stante che al contribuente non era stata data la comunicazione dell'edificabilità dell'area soggetta a tassazione.
Non si costituiva, sebbene ritualmente avvisato, il Comune di Belmonte Mezzagno (cfr. file in formato
“nativo” eml prodotti dal ricorrente.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le motivazioni che si andranno a specificare.
E', in primo luogo, fondata la eccezioni relativa all'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.
In primo luogo, va ricordato in diritto che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.
Lgs. 219/2023, l'omissione del contraddittorio non comportava automaticamente la nullità dell'atto, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
All'incontro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, il contraddittorio è divenuto atto “obbligatorio”, da tanto conseguendone che tranne le specifiche eccezioni previste dalla legge, da indicare specificamente
(quali l'urgenza o il rischio della perdita del gettito fiscale), la sua omissione rende l'atto nullo.
Va, in particolare, ritenuta l'obbligatorietà dell'espediente tutte le volte in cui l'accertamento, come nel caso di specie, implichi valutazioni di carattere non oggettivo, ma tecnico discrezionali, quali la valutazione della destinazione urbanistica e la potenzialità edificatoria dell'area, in relazione alle quali, ricomprese nell'alveo del cd. “accertamento motivato”, deve riconoscersi il diritto del contribuente di presentare le proprie osservazioni prima della emissione dell'atto.
Ebbene, tale dovuto segmento procedimentale è stato omesso, con violazione del diritto del contribuente di “partecipare” al procedimento di formazione della pretesa fiscale, tanto più che, ini casi analoghi a quello in esame, il Comune resistente ha, invece, dato luogo al contraddittorio preventivo.
Ora, a parte l'omissione del contraddittorio cd. preventivo in una fattispecie in cui vengono in oggetto valutazioni tecnico discrezionali sulla destinazione urbanistica e sulla potenzialità edificatoria dell'area in questione che avrebbero imposto un “accertamento motivato” e sulle quali, come risulta dalle allegazioni processuali, il contribuente avrebbe potuto interloquire, formulando in sede precontenziosa i rilievi oggi all'attenzione della Corte, viene in rilievo la carenza dello stesso presupposto della imposizione, costituito dalla vocazione edificatoria dell'area.
Invero, dalla incontestata produzione documentale (cfr. certificato di destinazione urbanistica) risulta che il fondo oggetto della tassazione, oltre ad essere gravato da vincolo idrogeologico, ricade in area di pericolosità geomorfologica, della quale “non ne è consentita l'edificazione” (così, testualmente, viene attestato nella prefata certificazione rilasciata dallo stesso UTC di Belmonte Mezzagno).
Ci si trova, quindi, in presenza non di una semplice limitazione o condizionamento alla edificabilità del suolo (che, in ogni caso, avrebbe inciso sul valore da attribuire all'area tassata e che l'Ente ha trascurato di considerare), sebbene di un “vincolo assoluto” di inedificabilità, che preclude in modo permanente qualsiasi intervento edilizio.
Non può, quindi, non rimarcarsi come dette circostanze non risultino minimamente contestate dal Comune, che non si è nemmeno costituito in giudizio per dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo nei termini di cui agli atti impugnati.
Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Belmonte Mezzagno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 300,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Così deciso in Palermo il 23.01.2026. Il giudice monocratico Francesco
PA RR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta' N. 1 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1894 del 9 ottobre 2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 904 del 9 ottobre 2024 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti del Comune di Belmonte Mezzagno, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini dell'IMU –
Anno 2019, n. 1894 del 9 ottobre 2024, per euro 1.004 - ed ai fini della TASI – Anno 2019, n. 904 del 9 ottobre 2024, prot. n. 13509 del 10 settembre 2024, per euro 174 – entrambi notificati il 7 novembre 2024 ed inerenti all'area presuntivamente edificabile, distinta al catasto al foglio 6, particella 1506, ricadente in zona “residenziale C1”, della quale il ricorrente possedeva quota pari al 25,00%.
Eccepiva, in primo luogo, la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, in ragione dell'omesso invio del verbale di accertamento, nonché la violazione del dovere di motivazione previsto dallo Statuto del Contribuente.
Nel merito, contestava la sussistenza del presupposto oggettivo del tributo e, in particolare, negava la presa natura edificatoria dell'area de qua, evidenziando come la stessa ricadesse in zona sottoposta a rischio geomorfologico e, pertanto, non fosse edificabile.
Aggiungeva che si trattava di area collinare, lontana dal centro urbano, in forte acclivio e sottoposta a vincolo idrogeologico;
che la edificabilità era subordinata alla lottizzazione ed alla emanazione dei piani particolareggiati (mai redatti a partire dal 1977); e che l'Ente impositore non aveva in alcun modo tenuto presenti dette evenienze che impedivano l'edificazione dell'area.
Lamentava, pertanto, la violazione dei parametri previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, a mente del quale <
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche>>.
In subordine, eccepiva l'erronea valutazione del valore di mercato del bene e la mancata applicazione delle riduzioni previste dal regolamento comunale, nonché la violazione dell'art. 31, comma 20, legge
289/2002 - secondo la quale < ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente>> - stante che al contribuente non era stata data la comunicazione dell'edificabilità dell'area soggetta a tassazione.
Non si costituiva, sebbene ritualmente avvisato, il Comune di Belmonte Mezzagno (cfr. file in formato
“nativo” eml prodotti dal ricorrente.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le motivazioni che si andranno a specificare.
E', in primo luogo, fondata la eccezioni relativa all'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.
In primo luogo, va ricordato in diritto che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.
Lgs. 219/2023, l'omissione del contraddittorio non comportava automaticamente la nullità dell'atto, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
All'incontro, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, il contraddittorio è divenuto atto “obbligatorio”, da tanto conseguendone che tranne le specifiche eccezioni previste dalla legge, da indicare specificamente
(quali l'urgenza o il rischio della perdita del gettito fiscale), la sua omissione rende l'atto nullo.
Va, in particolare, ritenuta l'obbligatorietà dell'espediente tutte le volte in cui l'accertamento, come nel caso di specie, implichi valutazioni di carattere non oggettivo, ma tecnico discrezionali, quali la valutazione della destinazione urbanistica e la potenzialità edificatoria dell'area, in relazione alle quali, ricomprese nell'alveo del cd. “accertamento motivato”, deve riconoscersi il diritto del contribuente di presentare le proprie osservazioni prima della emissione dell'atto.
Ebbene, tale dovuto segmento procedimentale è stato omesso, con violazione del diritto del contribuente di “partecipare” al procedimento di formazione della pretesa fiscale, tanto più che, ini casi analoghi a quello in esame, il Comune resistente ha, invece, dato luogo al contraddittorio preventivo.
Ora, a parte l'omissione del contraddittorio cd. preventivo in una fattispecie in cui vengono in oggetto valutazioni tecnico discrezionali sulla destinazione urbanistica e sulla potenzialità edificatoria dell'area in questione che avrebbero imposto un “accertamento motivato” e sulle quali, come risulta dalle allegazioni processuali, il contribuente avrebbe potuto interloquire, formulando in sede precontenziosa i rilievi oggi all'attenzione della Corte, viene in rilievo la carenza dello stesso presupposto della imposizione, costituito dalla vocazione edificatoria dell'area.
Invero, dalla incontestata produzione documentale (cfr. certificato di destinazione urbanistica) risulta che il fondo oggetto della tassazione, oltre ad essere gravato da vincolo idrogeologico, ricade in area di pericolosità geomorfologica, della quale “non ne è consentita l'edificazione” (così, testualmente, viene attestato nella prefata certificazione rilasciata dallo stesso UTC di Belmonte Mezzagno).
Ci si trova, quindi, in presenza non di una semplice limitazione o condizionamento alla edificabilità del suolo (che, in ogni caso, avrebbe inciso sul valore da attribuire all'area tassata e che l'Ente ha trascurato di considerare), sebbene di un “vincolo assoluto” di inedificabilità, che preclude in modo permanente qualsiasi intervento edilizio.
Non può, quindi, non rimarcarsi come dette circostanze non risultino minimamente contestate dal Comune, che non si è nemmeno costituito in giudizio per dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo nei termini di cui agli atti impugnati.
Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Belmonte Mezzagno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 300,00, oltre oneri, se dovuti, come per legge. Così deciso in Palermo il 23.01.2026. Il giudice monocratico Francesco
PA RR