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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2298/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2298/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IS e con domicilio eletto presso il suo studio in Forlì (FC), Via
Cignai n. 19;
RICORRENTE
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti FOSCHELLI CLAUDIA e GABBA ELEONORA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), Via Mazzini, n. 40;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in via preliminare e principale
- Disporre un rinvio per concedere alla scrivente difesa la possibilità di produrre il provvedimento definitivo della Cassazione Marocchina, che conferma la sentenza della
Corte d'Appello 155/22, considerato il fatto che la Sig.ra si recherà in Marocco Pt_1
nel mese di agosto, quando potrà usufruire di un periodo di ferie dal lavoro, che il nuovo termine non venga fissato prima di ottobre 2024.
In via subordinata e nel merito qualora non dovesse essere accolta la richiesta di rinvio pag. 1/5 - accertare e dichiarare l'esecutività in Italia della sentenza della Corte d'Appello del
Marocco n. 155 del 6 luglio 2022 confermata dalla Suprema Cassazione, in riferimento all'affidamento/collocazione della figlia minorenne alla madre e dell'onere Per_1
di contribuire al mantenimento a carico del padre e adottare ogni provvedimento opportuno per l'attuazione di quanto in essa contenuto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari o in subordine spese compensate, data la particolarità e la delicatezza della materia trattata”.
Parte resistente:
Disattesa ogni contraria istanza, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia:
1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex artt. 473 bis nn. 38 e
39 c.p.c.
considerato che
la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello del Marocco non vanta alcun riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano non potendo, dunque, produrre effetti né essere attuata da questo Tribunale in forza degli artt. 473bis
n. 38 e 39 c.c.;
2) Nel merito e in via subordinata, rigettare il ricorso della sig.ra considerato Pt_1 che la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello del Marocco non vanta alcun riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano, per l'insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento automatico della stessa in Italia in forza degli artt. 64 e
65 l. 218/1995, nonché in considerazione del grave pregiudizio per la minore di un'attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio marocchina in punto di affidamento, collocamento e modalità di visita della minore e del grave pregiudizio che deriverebbe da un provvedimento assunto da questo Tribunale che stabilisse la permanenza della minore presso la madre, non potendo, dunque, produrre effetti né essere attuata da questo Tribunale in forza degli artt. 473bis n. 38 e 39 c.c.;
3) Disporre l'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, sig.ra al fine di poter verificare la permanenza dei presupposti per Pt_1
l'ammissione al gratuito patrocinio;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA”.
pag. 2/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2023 la Sig.ra diva il Tribunale di Parte_1
Pavia onde fare accertare e dichiarare l'esecutività in Italia della sentenza emessa dalla
Corte d'Appello del Marocco n. 155 del 6 luglio 2022 confermata dalla Suprema
Cassazione, in riferimento all'affidamento/collocazione della figlia minorenne Per_1 alla madre e dell'onere di contribuire al mantenimento a carico del padre e
[...] adottare ogni provvedimento opportuno per l'attuazione di quanto in essa contenuto ex art. 473 bis. 38 e 39 c.p.c.
.Parte resistente, il Sig. , si costituiva nel presente giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente, deducendo che la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello del Marocco non vanta alcun riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano, non potendo, dunque, produrre effetti né essere attuata da questo Tribunale in forza degli artt. 473 bis n. 38 e 39 c.p.c.
Altresì, nel merito, il convenuto rilevava il grave pregiudizio per la minore derivante dall'attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio marocchina in punto di affidamento, collocamento e modalità di visita della minore.
Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando espressamente il contenuto dell'ordinanza emessa il 16.02.2024 dal giudie delegato, ritiene che la mancata preesistenza di un efficace provvedimento giudiziale da eseguire osti alla procedibilità della domanda giurisdizionale ex art. 473 bis 38 – 39 c.p.c., così come proposta dalla ricorrente.
Invero, la previsione di uno specifico procedimento, così come delineato dall'art. 473 bis 38 c.p.c., rubricato “attuazione dei provvedimenti sull'affidamento”, si pone come espressione dell'esigenza del Legislatore di porre rimedio alle criticità che possono sorgere in sede di attuazione ed esecuzione dei provvedimenti sull'affidamento della prole e controversie relative alla responsabilità genitoriale.
Orbene, nel caso di specie, avendo la ricorrente richiesto l'intervento giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana alla luce di una sentenza emessa in Marocco, si osserva - come, peraltro, già evidenziato dal G.D. nella sopra richiamata ordinanza - come l'art. 64, lettera d) della L. 218/1995 in materia di riconoscimento automatico della sentenza straniera in Italia imponga che la sentenza emessa dall'autorità estera sia pag. 3/5 passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata per poter esprimere effetti nel nostro ordinamento.
Premesso quanto sopra, si evidenzia come, al momento della proposizione della domanda da parte della Sig.ra la richiamata sentenza emessa dalla Parte_1
Corte d'Appello del Marocco n. 155 del 6 luglio 2022, posta a fondamento delle pretese della ricorrente, risultava non ancora essere passata in giudicato, rilevata la pendenza di un procedimento innanzi alla Corte di Cassazione marocchina.
Ancora, si osserva come, solamente in sede di precisazione delle conclusioni, quindi oltre i termini ritualmente previsti per il deposito della documentazione a sostegno della propria domanda, la Sig.ra produceva una missiva asseritamente Parte_1
riconducibile al legale in Marocco, il quale le avrebbe comunicato che la Cassazione marocchina avrebbe confermato la sentenza della Corte d'Appello invocata nel presente giudizio.
Da ultimo, la difesa della ricorrente, unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 189, n. 2 c.p.c., allegava un “certificato di registrazione” a firma della Cancelleria della
Corte di Cassazione marocchina datato 13.08.2024, documentazione tardiva e, comunque, non idonea e non sufficiente ad attestare la sussistenza, allo stato, di una sentenza passata in giudicato portata a conoscenza tra le parti.
Dunque, alla stregua delle superiori considerazioni, in assenza di un provvedimento giurisdizionale inter partes passato in giudicato che esplichi i propri effetti nel nostro ordinamento ex art. 64/1995 e, pertanto, in difetto del presupposto normativo di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c., rectius la preesistenza di un provvedimento relativo all'affidamento della minore da attuare, il Collegio ritiene che il presente giudizio non sia stato validamente instaurato e che, quindi, debba essere dichiarato improcedibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; esse, pertanto, vanno poste a carico della ricorrente, avuto riguardo all'entità della causa e alle questioni trattate, e liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso ex art. artt. 473 bis nn. 38 e 39 c.p.c. proposto dalla Sig.ra er i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento in favore del Sig. , che si liquidano in € Controparte_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi, nonché C.P.A. e I.V.A. se e come dovuta secondo le aliquote di legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria ai servizi sociali del e Casei Controparte_2
Gerola
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5/5
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2298/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2298/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IS e con domicilio eletto presso il suo studio in Forlì (FC), Via
Cignai n. 19;
RICORRENTE
, (C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti FOSCHELLI CLAUDIA e GABBA ELEONORA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera (PV), Via Mazzini, n. 40;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in via preliminare e principale
- Disporre un rinvio per concedere alla scrivente difesa la possibilità di produrre il provvedimento definitivo della Cassazione Marocchina, che conferma la sentenza della
Corte d'Appello 155/22, considerato il fatto che la Sig.ra si recherà in Marocco Pt_1
nel mese di agosto, quando potrà usufruire di un periodo di ferie dal lavoro, che il nuovo termine non venga fissato prima di ottobre 2024.
In via subordinata e nel merito qualora non dovesse essere accolta la richiesta di rinvio pag. 1/5 - accertare e dichiarare l'esecutività in Italia della sentenza della Corte d'Appello del
Marocco n. 155 del 6 luglio 2022 confermata dalla Suprema Cassazione, in riferimento all'affidamento/collocazione della figlia minorenne alla madre e dell'onere Per_1
di contribuire al mantenimento a carico del padre e adottare ogni provvedimento opportuno per l'attuazione di quanto in essa contenuto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari o in subordine spese compensate, data la particolarità e la delicatezza della materia trattata”.
Parte resistente:
Disattesa ogni contraria istanza, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia:
1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex artt. 473 bis nn. 38 e
39 c.p.c.
considerato che
la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello del Marocco non vanta alcun riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano non potendo, dunque, produrre effetti né essere attuata da questo Tribunale in forza degli artt. 473bis
n. 38 e 39 c.c.;
2) Nel merito e in via subordinata, rigettare il ricorso della sig.ra considerato Pt_1 che la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello del Marocco non vanta alcun riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano, per l'insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento automatico della stessa in Italia in forza degli artt. 64 e
65 l. 218/1995, nonché in considerazione del grave pregiudizio per la minore di un'attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio marocchina in punto di affidamento, collocamento e modalità di visita della minore e del grave pregiudizio che deriverebbe da un provvedimento assunto da questo Tribunale che stabilisse la permanenza della minore presso la madre, non potendo, dunque, produrre effetti né essere attuata da questo Tribunale in forza degli artt. 473bis n. 38 e 39 c.c.;
3) Disporre l'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, sig.ra al fine di poter verificare la permanenza dei presupposti per Pt_1
l'ammissione al gratuito patrocinio;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA”.
pag. 2/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.05.2023 la Sig.ra diva il Tribunale di Parte_1
Pavia onde fare accertare e dichiarare l'esecutività in Italia della sentenza emessa dalla
Corte d'Appello del Marocco n. 155 del 6 luglio 2022 confermata dalla Suprema
Cassazione, in riferimento all'affidamento/collocazione della figlia minorenne Per_1 alla madre e dell'onere di contribuire al mantenimento a carico del padre e
[...] adottare ogni provvedimento opportuno per l'attuazione di quanto in essa contenuto ex art. 473 bis. 38 e 39 c.p.c.
.Parte resistente, il Sig. , si costituiva nel presente giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente, deducendo che la sentenza n. 155/2022 della Corte d'Appello del Marocco non vanta alcun riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano, non potendo, dunque, produrre effetti né essere attuata da questo Tribunale in forza degli artt. 473 bis n. 38 e 39 c.p.c.
Altresì, nel merito, il convenuto rilevava il grave pregiudizio per la minore derivante dall'attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio marocchina in punto di affidamento, collocamento e modalità di visita della minore.
Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando espressamente il contenuto dell'ordinanza emessa il 16.02.2024 dal giudie delegato, ritiene che la mancata preesistenza di un efficace provvedimento giudiziale da eseguire osti alla procedibilità della domanda giurisdizionale ex art. 473 bis 38 – 39 c.p.c., così come proposta dalla ricorrente.
Invero, la previsione di uno specifico procedimento, così come delineato dall'art. 473 bis 38 c.p.c., rubricato “attuazione dei provvedimenti sull'affidamento”, si pone come espressione dell'esigenza del Legislatore di porre rimedio alle criticità che possono sorgere in sede di attuazione ed esecuzione dei provvedimenti sull'affidamento della prole e controversie relative alla responsabilità genitoriale.
Orbene, nel caso di specie, avendo la ricorrente richiesto l'intervento giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana alla luce di una sentenza emessa in Marocco, si osserva - come, peraltro, già evidenziato dal G.D. nella sopra richiamata ordinanza - come l'art. 64, lettera d) della L. 218/1995 in materia di riconoscimento automatico della sentenza straniera in Italia imponga che la sentenza emessa dall'autorità estera sia pag. 3/5 passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata per poter esprimere effetti nel nostro ordinamento.
Premesso quanto sopra, si evidenzia come, al momento della proposizione della domanda da parte della Sig.ra la richiamata sentenza emessa dalla Parte_1
Corte d'Appello del Marocco n. 155 del 6 luglio 2022, posta a fondamento delle pretese della ricorrente, risultava non ancora essere passata in giudicato, rilevata la pendenza di un procedimento innanzi alla Corte di Cassazione marocchina.
Ancora, si osserva come, solamente in sede di precisazione delle conclusioni, quindi oltre i termini ritualmente previsti per il deposito della documentazione a sostegno della propria domanda, la Sig.ra produceva una missiva asseritamente Parte_1
riconducibile al legale in Marocco, il quale le avrebbe comunicato che la Cassazione marocchina avrebbe confermato la sentenza della Corte d'Appello invocata nel presente giudizio.
Da ultimo, la difesa della ricorrente, unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 189, n. 2 c.p.c., allegava un “certificato di registrazione” a firma della Cancelleria della
Corte di Cassazione marocchina datato 13.08.2024, documentazione tardiva e, comunque, non idonea e non sufficiente ad attestare la sussistenza, allo stato, di una sentenza passata in giudicato portata a conoscenza tra le parti.
Dunque, alla stregua delle superiori considerazioni, in assenza di un provvedimento giurisdizionale inter partes passato in giudicato che esplichi i propri effetti nel nostro ordinamento ex art. 64/1995 e, pertanto, in difetto del presupposto normativo di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c., rectius la preesistenza di un provvedimento relativo all'affidamento della minore da attuare, il Collegio ritiene che il presente giudizio non sia stato validamente instaurato e che, quindi, debba essere dichiarato improcedibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; esse, pertanto, vanno poste a carico della ricorrente, avuto riguardo all'entità della causa e alle questioni trattate, e liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso ex art. artt. 473 bis nn. 38 e 39 c.p.c. proposto dalla Sig.ra er i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento in favore del Sig. , che si liquidano in € Controparte_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi, nonché C.P.A. e I.V.A. se e come dovuta secondo le aliquote di legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria ai servizi sociali del e Casei Controparte_2
Gerola
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.01.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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