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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, iscritta al n. 1828 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Montello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cercola che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 27 agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 11 ottobre 1999 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte I, serie 01, n. 2406); che dalla loro unione sono nate , a Roma il 7 marzo 2000, maggio- Persona_1
renne ed economicamente indipendente, e , a Roma il 19 settembre Per_2
2004, studentessa universitaria;
che la prosecuzione della convivenza non è più tol- lerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati sempre con l'obbligo del rispetto reci- proco.
2. Per la figli ,studentessa, e residente presso la nonna materna a Vi- Per_2
terbo, i genitori le corrisponderanno a titolo di mantenimento e direttamente la somma mensile di Euro 150,00 cadauno, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché le spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tri- bunale di Viterbo che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti quando superano l'importo di Euro 60,00 e verranno suddivise al 50% tra i genitori, da rimborsare al genitore che le avrà anticipate entro gg.5 dalla richiesta (avvenuta anche con messaggio WZ e previa esibizione della ricevuta di pagamento). Tra le spese straordinarie vanno considerate: spese mediche di qualunque tipo, anche quelle per farmaci da banco compresi antibiotici, antipiretici e quelle necessarie per la cura di patologie ordinarie e stagionali, spese per visite o cure specialistiche ecc.; spese per attività di studio: tutte compresi i libri la cancelleria le rette e iscrizioni a scuole provate, alloggio universitario fuori sede (appartamenti, stanze in affitto ecc.)
e relative utenze;
per il servizio scuolabus e autobus/treni urbani ed extraurbani;
gite scolastiche anche di un solo giorno;
viaggi di istruzione o studio;
spese per ri- petizioni e di natura ludica o parascolastica;
spese per i corsi di lingua o per esercizio di attività artistiche (musica, disegno pittura) e per l'acquisto degli strumenti;
spese pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per corsi di informatica;
spese per centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere anche autonomamente senza i genitori;
spese sportive;
spese per capi di abbigliamento di natura stagionale (cappotti piumini stivali) spese per feste e compleanni con eventuale numero di invitati da concordare e commisurati al red- dito del momento, ripartendo le spese al 50%.
3. I sig.r si dichiarano economicamente auto- Parte_1 Parte_2
sufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi mantenimento reciproco”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, iscritta al n. 1828 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Montello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cercola che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 27 agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 11 ottobre 1999 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte I, serie 01, n. 2406); che dalla loro unione sono nate , a Roma il 7 marzo 2000, maggio- Persona_1
renne ed economicamente indipendente, e , a Roma il 19 settembre Per_2
2004, studentessa universitaria;
che la prosecuzione della convivenza non è più tol- lerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati sempre con l'obbligo del rispetto reci- proco.
2. Per la figli ,studentessa, e residente presso la nonna materna a Vi- Per_2
terbo, i genitori le corrisponderanno a titolo di mantenimento e direttamente la somma mensile di Euro 150,00 cadauno, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché le spese straordinarie di cui al protocollo adottato dal Tri- bunale di Viterbo che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti quando superano l'importo di Euro 60,00 e verranno suddivise al 50% tra i genitori, da rimborsare al genitore che le avrà anticipate entro gg.5 dalla richiesta (avvenuta anche con messaggio WZ e previa esibizione della ricevuta di pagamento). Tra le spese straordinarie vanno considerate: spese mediche di qualunque tipo, anche quelle per farmaci da banco compresi antibiotici, antipiretici e quelle necessarie per la cura di patologie ordinarie e stagionali, spese per visite o cure specialistiche ecc.; spese per attività di studio: tutte compresi i libri la cancelleria le rette e iscrizioni a scuole provate, alloggio universitario fuori sede (appartamenti, stanze in affitto ecc.)
e relative utenze;
per il servizio scuolabus e autobus/treni urbani ed extraurbani;
gite scolastiche anche di un solo giorno;
viaggi di istruzione o studio;
spese per ri- petizioni e di natura ludica o parascolastica;
spese per i corsi di lingua o per esercizio di attività artistiche (musica, disegno pittura) e per l'acquisto degli strumenti;
spese pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per corsi di informatica;
spese per centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere anche autonomamente senza i genitori;
spese sportive;
spese per capi di abbigliamento di natura stagionale (cappotti piumini stivali) spese per feste e compleanni con eventuale numero di invitati da concordare e commisurati al red- dito del momento, ripartendo le spese al 50%.
3. I sig.r si dichiarano economicamente auto- Parte_1 Parte_2
sufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi mantenimento reciproco”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4