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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4354/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4354/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 632/19, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/19, pubblicato il 26/02/19
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Fiorillo e Romolo Frasso, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2
CP rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Cacciatore n. 21, presso lo studio dell'avv. Girolamo Barbato, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 15/04/19, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 632/19, emesso il 25-26/02/19 e notificato il 14/03/19, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, Controparte_1 della somma di € 103.647,37, oltre interessi e spese processuali, in ragione delle fideiussioni omnibus del 07/04/05 e del 19/10/06 prestate nell'interesse della Giada s.r.l. (poi divenuta CP_4
, incorporante per fusione la società la quale aveva stipulato in data 27/08/08, con la
[...] CP_5
pagina 1 di 13 filiale di Salerno, un contratto di finanziamento per l'importo di € 200.000,00, Controparte_6
da rimborsare in 5 anni mediante 60 rate mensili comprensive di capitale ed interessi.
L'opponente deduceva: 1) il disconoscimento delle firme asseritamente apposte sui contratti di fideiussione;
2) la nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive dello schema ABI che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/05 aveva ritenuto, in alcune clausole, violativo della libera concorrenza ex art. 2, co. 2, l. n. 287/90; 3) l'estraneità delle fideiussioni rispetto al credito vantato dall'opposta, essendo state le prime prestate in relazione alle operazioni bancarie effettuate dalla Giada s.r.l., che era all'epoca società distinta dalla che nel 2008 aveva CP_5 stipulato il finanziamento rimasto in parte insoluto;
4) l'estinzione della garanzia per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; 5) la nullità delle fideiussioni per illiceità della causa, perchè volte a garantire un debito connotato dalla pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, usurari;
6) l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito nel finanziamento stipulato dalla posto che tale tasso, pari al 10,625%, superava la soglia usuraria del 10,22% p.t. vigente;
CP_5
7) l'usurarietà in concreto dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio del finanziamento contratto dalla in ragione dell'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la CP_5 società mutuataria, penalmente rilevante ex art. 644 c.p., ravvisabile nell'elevato numero di garanti e nell'aver destinato il mutuo al ripianamento di una precedente esposizione debitoria, ossia quella derivante dal c/c n. 62628,32; 8) la nullità delle garanzie quale conseguenza della nullità del finanziamento contratto dalla per mancato rispetto dello scopo ivi pattuito;
9) la nullità CP_5 del finanziamento contratto dalla D'2 s.r.l. per illiceità della sua causa concreta, essendo stato il mutuo destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria del predetto c/c, derivante a sua volta dall'applicazione di interessi usurari, come risultava dalla ctp in atti.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per le ragioni addotte e rigettarsi l'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/11/19, si costituiva la tramite la Controparte_1 mandataria la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse domande, concludeva per CP_2 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con ordinanza dell'08/06/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Disposta ed espletata CTU grafologica, acquisita documentazione varia, all'udienza del 18/04/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Tutti i motivi di opposizione sono infondati, per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 13 1. Con il primo motivo il ha disconosciuto le firme da lui apparentemente apposte sui contratti Pt_1
di fideiussione omnibus del 07/04/05 e del 19/10/06.
La contestazione non merita accoglimento, in quanto dalla CTU grafologica esperita, secondo ineccepibili criteri tecnici, dalla dott.ssa è emerso che “Un primo esame globale e Persona_1
specifico delle firme in verifica ha permesso di registrare omogeneità dei connotati salienti e distintivi del grafismo, oltre che naturalezza e spontaneità del tracciato, assenza dei cosiddetti indici primari di falsità e di qualsivoglia alterazione della dinamica grafica. Il confronto con il quadro autografo del Fini ha permesso di osservare piena corrispondenza nella modalità di ideare
e eseguire il modus firmandi, corrispondenze fondate e significative nei parametri costitutivi del grafismo nonché nelle rarità eido-motorie. Pertanto, sulla base delle analogie descritte e documentate, si conclude CON CERTEZZA, a favore della AUTENTICITA' delle firme Parte_1 poste in calce a n. contratti di fidejussione datati 7.4.2005 e 19.10.2006”.
L'opponente ha eccepito la nullità della CTU per due ragioni, ossia: a) per il tardivo deposito, oltre i termini istruttori dell'art. 183, co. 6, c.p.c., degli originali delle fideiussioni disconosciute, con conseguente inutilizzabilità di tali documenti;
b) per aver il CTU utilizzato scritture di comparazione in mera copia fotostatica, nonché, quali scritture comparative in originale, solo quelle illegittimamente dallo stesso CTU acquisite presso il e non prodotte Controparte_7 invece dalla banca che pure ne aveva l'onere.
Entrambe le eccezioni non sono condivisibili.
Quanto alla prima, è pur vero che gli originali delle fideiussioni “de quibus” sono stati depositati dalla banca opposta in data 03/11/22, ossia oltre la scadenza dei termini istruttori;
tuttavia, tale deposito non può reputarsi tardivo, avendo la Suprema Corte, proprio di recente, condivisibilmente statuito che “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. n.
35167/21, alla cui motivazione si rinvia).
Per quanto attiene alla seconda eccezione, premesso che le scritture di comparazione possono essere esaminate anche in copia (cfr. Cass. n. 5629/20, secondo cui nessuna norma prescrive, ai fini pagina 3 di 13 dell'ammissibilità del subprocedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l'art. 216, co. 1, c.p.c. a prevedere che la parte che avanza l'istanza di verificazione proponga i mezzi di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture che possono servire di comparazione, senza prescrivere che si tratti dell'originale), deve rilevarsi che il CTU ha utilizzato, a fini comparativi, la firma apposta dal sulla procura “ad litem” rilasciata per il presente giudizio, nonché le firme inviate dall'Ufficio Pt_1
Anagrafe apposte sul cartellino della C.I. datato 19/07/16 e sulla carta di identità del 26/07/06.
In effetti, lo stesso G.I., nell'ordinanza ammissiva del procedimento di verificazione del 28/10/22, aveva indicato come scritture comparative “le firme apposte dall'opponente al mandato ad litem di cui all'atto di citazione in opposizione e quella apposta al documento di identità di che Parte_1 quest'ultimo si premurerà di fornire in sede di espletamento delle operazioni peritali”, disponendo altresì che il rendesse un saggio grafico nel corso delle operazioni peritali (la relativa Pt_1 ordinanza non andava notificata personalmente all'opponente: Cass. n. 5068/88).
Il CTU, pertanto, correttamente ha utilizzato la firma apposta sulla procura “ad litem” e, non avendo il consegnato il proprio documento d'identità, ha proceduto all'acquisizione, presso Pt_1
l'ente comunale, della firma apposta dall'opponente in sede di rilascio del predetto documento
(essendo stato il CTU espressamente autorizzato ad accedere presso i pubblici uffici in sede di conferimento dell'incarico peritale), non trattandosi di nuovi documenti, bensì di documenti corrispondenti a quelli già ammessi come scritture di comparazione, ma di cui né l'opposta né il
CTU erano in possesso. Con l'acquisizione presso gli uffici comunali, che offrono garanzia di autenticità, fino a querela di falso, delle scritture di comparazione, si è sopperito alla condotta inottemperante del che non ha consegnato il proprio documento di identità al CTU. Pt_1
In ogni caso, al giudizio di autenticità delle fideiussioni “de quibus” può pervenirsi anche prescindendo del tutto dagli esiti della CTU grafologica, la quale, invero, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. n. 8881/05), come, ad esempio, la comparazione del documento con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 20584/19; Cass. n. 12695/08), ovvero la prova testimoniale, le presunzioni semplici ed il comportamento processuale delle parti (Cass. n.
4538/21; Cass. 9971/14).
Nella specie, rileva il sottoscritto giudicante, quale “peritus peritorum”, che le firme in verifica, apposte sulle fideiussioni per cui è causa, sono “ictu oculi” perfettamente compatibili con quella pagina 4 di 13 vergata sulla procura “ad litem” del 22/03/19 rilasciata dal ai suoi difensori in relazione al Pt_1
presente giudizio, tenendo conto della naturalezza del grafismo motorio e della convergenza dei tratti grafici. Trattasi di firme sovrapponibili e tra loro coerenti nei movimenti grafici.
A ciò si aggiunga che la condotta processuale tenuta dal il quale si è ingiustificatamente Pt_1
sottratto al saggio grafico disposto dal G.I., conduce già di per sé alla conclusione in termini di autenticità delle scritture, posto che, ai sensi dell'art. 219, co. 2, c.p.c., “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta, o si rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”.
Pertanto, deve concludersi per l'autenticità delle firme apposte da sulle fideiussioni Parte_1
omnibus per cui è causa.
2. Con il secondo motivo l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus per la presenza, nelle stesse, delle clausole dello schema ABI - ossia le clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
In proposito, occorre rilevare che, secondo la recente pronuncia di Cass. S.U. n. 41994/21, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. n. 18794/23 e
Cass. n. 6685/24, secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nella specie, nessuna prova ha fornito l'opponente in ordine al fatto che, senza le clausole nulle perchè abusive, le parti non avrebbero stipulato i contratti di fideiussione, non potendo desumersi tale circostanza dalla dichiarata volontà della banca opposta di volersi avvalere delle predette pagina 5 di 13 clausole, posto che tale asserzione non esclude l'interesse dell'opposta a munirsi comunque, all'epoca, di una garanzia fideiussoria anche in difetto delle clausole “incriminate”.
Ma, a parte quanto appena rilevato, deve sottolinearsi che la fideiussione omnibus del 19/10/06, prestata per un importo massimo garantito di € 1.500.000,00 – la quale, anche a prescindere da quella del 07/04/05, è sufficiente a sorreggere la pretesa creditoria vantata dall'opposta – si sottrae comunque all'eccepita nullità parziale, in quanto la stessa risulta stipulata nell'ottobre 2006, cioè a distanza di circa un anno e mezzo dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo dallo stesso considerato;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, com'è noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Poiché, quindi, il predetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dalla
Banca medesima, il garante avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della predetta l. n.
287/90, non essendo sufficiente neppure la produzione del provvedimento dell'autorità di vigilanza, ma occorrendo nello specifico provare che la garanzia sottoscritta in quel determinato periodo (ottobre 2006) fosse anch'essa frutto di un'intesa illecita a monte tra i diversi istituti di credito.
Nel giudizio in esame, tuttavia, l'opponente non ha offerto alcuna prova di ciò, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'ottobre 2006 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, quindi, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia “de qua”, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21; Trib. Roma, sez. spec. impr., sent. n.
6749/23).
pagina 6 di 13 Il motivo va, pertanto, disatteso, dovendo reputarsi integralmente valida la fideiussione del
19/10/06.
3. Con il terzo motivo il ha dedotto l'estraneità delle fideiussioni rispetto al credito vantato Pt_1 dall'opposta, essendo state le garanzie prestate in relazione alle operazioni bancarie effettuate dalla
Giada s.r.l., che era all'epoca società distinta dalla che stipulò il finanziamento in CP_5
relazione al quale sono state attivate le fideiussioni in esame.
Anche tale deduzione non coglie nel segno, in quanto le garanzie fideiussorie si riferiscono alle operazioni bancarie di qualunque natura consentite alla Giada s.r.l. “o a chi gli fosse subentrato”.
Nella specie, il rapporto principale attiene al mutuo del 27/08/08 stipulato dalla la quale, CP_5
come emerge dalle visure in atti, si è fusa per incorporazione con la Giada s.r.l. con atto per notaio del 02/03/11, divenendo Giada s.r.l., che ha poi modificato la propria denominazione in Per_2
CP_4
Pertanto, poiché alla società garantita con la fideiussione, ossia la Giada s.r.l., è subentrata la Giada
s.r.l. che ha assunto, a seguito di fusione per incorporazione, i debiti gravanti sulla la CP_5 fideiussione prestata deve ritenersi estesa ai debiti anche di quest'ultima, che sono diventati debiti della Giada s.r.l. risultante dalla fusione, così come le operazioni bancarie (come il mutuo in esame) compiute dalla sono diventate indistintamente, a seguito della fusione per CP_5
incorporazione, operazioni bancarie ascrivibili alla Giada s.r.l. e di cui questa doveva rispondere nei confronti della banca mutuante.
4. Con il quarto motivo l'opponente eccepisce la decadenza della garanzia fideiussoria per la violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
L'eccezione non merita accoglimento, in quanto la fideiussione del 19/10/06 - che deve ritenersi valida, come già detto, in relazione al profilo della denunciata violazione della normativa antitrust
– prevede, all'art. 6, l'espressa deroga ai termini dell'art. 1957 c.c.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, sancita dall'art. 1957 c.c., può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, e che non ha natura vessatoria (Cass. n. 3989/25, n. 28943/17, n. 21867/13, n. 9245/07, n. 394/06, n.
14089/05, n. 776/04, n. 6897/93).
Non trattandosi di clausola vessatoria, non è necessaria, ai fini della sua validità, né la specifica approvazione per iscritto di cui al co. 2 dell'art. 1341 c.c., né, nei contratti con il consumatore, la pagina 7 di 13 prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale ex artt. 33 e ss. d.lgs. n.
206/05 (Codice del consumo).
5. Con il quinto motivo l'opponente eccepisce la nullità delle fideiussioni per illiceità della causa, perchè volte a garantire un debito connotato dalla pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, usurari.
Con il sesto motivo il deduce l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito nel Pt_1 finanziamento stipulato dalla D'2 s.r.l., posto che tale tasso, pari al 10,625%, superava la soglia usuraria del 10,22% vigente al momento della sua pattuizione.
Con il settimo motivo si lamenta anche l'usurarietà in concreto dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio del finanziamento contratto dalla in ragione dell'approfittamento dello stato di CP_5 bisogno della società mutuataria, penalmente rilevante ex art. 644 c.p., ravvisabile nell'elevato numero di garanti e nell'aver destinato il mutuo al ripianamento di una precedente esposizione debitoria, ossia quella derivante dal c/c n. 62628,32.
5.1 Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, non meritano accoglimento.
5.2 Per quanto attiene, in particolare, all'asserita usurarietà del tasso d'interesse moratorio del mutuo del 27/08/08 contratto dalla deve rilevarsi che quest'ultima stipulava un CP_5
“contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale” per l'importo di € 200.000,00, da restituire in 60 rate mensili, con TAN di preammortamento del
7,625% e TAN di ammortamento pari al 2,5% + tasso Euribor a 6 mesi 360, rilevato secondo quanto previsto dall'art. 2 del mutuo. L'interesse moratorio era pari al TAN + 3% (art. 4 mutuo).
Ebbene, il tasso soglia ex l. n. 108/96, previsto per il III trimestre 2008 per le operazioni di “altri finanziamenti alle imprese operati dalle banche oltre 5.000 euro”, era pari al 10,215% (TEGM
6,81%). Il tasso moratorio era, invece, del 10,625% (7,625% + 3%).
Tuttavia, non può ritenersi superata la soglia usuraria prevista “ex lege”.
Invero, deve tenersi conto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti
pagina 8 di 13 percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. S.U. n. 19597/20).
In tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite – affrontando, tra le altre, la questione della
“disomogeneità” tra il T.e.g.m. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, co. 4, l. n. 108/96, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi moratori, i quali invece entrano a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.e.g. relativo al singolo rapporto - hanno rilevato che l'esigenza di simmetria rispetto al T.e.g.m. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”. Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori va calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale ex d.m. 21/12/17) sulla base della seguente formula: (T.e.g.m. + 1,9) x
1,25 + 4 (dove 1,9 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, co.
4, l. n. 108/96). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale
“ratione temporis” applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Occorre, quindi, distinguere tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25/03/03 e quelli, tra i quali rientra quello in esame, stipulati successivamente a tale data, in quanto solo per i secondi occorre procedere all'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/03, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i d.m. anteriori a quello del 25/03/03 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/03) non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori,
pagina 9 di 13 sicchè la formula da utilizzare è: T.E.G.M. x 1,5; invece, per i contratti conclusi dall'01/04/03 (data di entrata in vigore del d.m. 25/03/03) al 30/06/11, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, l. n. 108/1996 “pro tempore” vigente, sicchè la formula da utilizzare è: (T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5.
Conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite risulta anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31615/21, n. 34437/23, n. 16526/24).
Nel caso in esame, il TEGM del finanziamento del 27/08/08, come già visto, era pari al 6,81%, sicchè, aumentando tale tasso di 2,1 punti, si perviene ad un tasso medio dell'8,91%, che, incrementato ulteriormente del 50% ex art. 4, co. 2, l. n. 108/96 (nella versione “ratione temporis” vigente), determina un tasso soglia di mora del 13,365%, che risulta ampiamente superiore al tasso moratorio del 10,625% pattuito nel mutuo “de quo”.
5.3 Per quanto attiene alla lamentata usurarietà in concreto dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio pattuiti, trattasi di mera asserzione dell'opponente rimasta del tutto sfornita di prova, atteso che: a) il tasso d'interesse corrispettivo del 7,625% e quello moratorio del 10,625% sono di gran lunga inferiori alle relative soglie usurarie, pari rispettivamente al 10,215% ed al 13,365%, sicchè non è ravvisabile alcuna sproporzione dei tassi concordati rispetto a quelli medi praticati per operazioni similari;
b) indimostrato è rimasto l'approfittamento dello stato di bisogno della società mutuataria, allegato del tutto genericamente;
c) indimostrata è rimasta qualunque forma di coartazione della libera volontà della società mutuataria nella stipula del finanziamento;
d) la cd. usura in concreto non può desumersi dal fatto che il finanziamento sia stato, di fatto, assorbito dall'esposizione debitoria gravante sul rapporto di c/c intestato alla stessa mutuataria, attesa la piena validità, tra l'altro, del cd. mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. S.U. n. 5841/25).
6. Con l'ottavo motivo il eccepisce la nullità delle garanzie prestate quale conseguenza della Pt_1 nullità del finanziamento contratto dalla per mancato rispetto dello scopo ivi previsto. CP_5
L'eccezione va disattesa, in quanto il finanziamento in esame non è affatto un “mutuo di scopo”.
pagina 10 di 13 In proposito, va rammentato che “Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante
l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto” (Cass. n. 25193/24).
Nel mutuo in esame, invece, si prevede del tutto genericamente che la somma mutuata è destinata
“a nuovi investimenti”, senza alcuna indicazione della natura e tipologia di tali investimenti e senza alcun impegno della mutuataria a realizzare lo scopo indicato.
In altri termini, la generica previsione di una destinazione a nuovi investimenti relega lo scopo sul piano dei motivi, senza inserire nel contratto un motivo comune e determinante di destinazione del finanziamento. Non è, infatti, prevista alcuna conseguenza nel caso di mancato rispetto dello scopo solo genericamente indicato.
Proprio di recente si è, infatti, ribadito che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. n. 15695/24).
E già in precedenza si era statuito che: “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in
pagina 11 di 13 termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 15929/18).
Tutto ciò difetta palesemente nel mutuo in questione, non essendo stato indicato il tipo di investimento da realizzare, né essendo emerso un interesse della banca mutuante alla realizzazione dello scopo.
7. Infine, con il nono e ultimo motivo, si eccepisce la nullità del mutuo per illiceità della sua causa concreta, essendo stato il mutuo destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria del c/c intestato alla mutuataria, derivante dall'applicazione di interessi usurari.
La doglianza non merita accoglimento in quanto, come già detto, non si tratta di un “mutuo di scopo”, destinato espressamente al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria. Anzi, come rilevato dallo stesso opponente, la destinazione del finanziamento, sia pure non rilevante sul piano causale per quanto già detto, riguardava gli investimenti che la mutuataria avrebbe dovuto effettuare.
La circostanza che – di fatto, ma non per previsione contrattuale – la somma finanziata abbia ripianato la debitoria sussistente sul c/c della mutuataria non ha rilevanza, perché l'accredito sul predetto c/c era unicamente una modalità, quella anzi più ricorrente nella pratica, per effettuare la
“traditio” della somma mutuata, ossia per consentire che questa venisse posta nella disponibilità del soggetto finanziato, ma ciò non trasforma il finanziamento in un mutuo di scopo o in uno strumento negoziale maggiormente garantito, difettando qualsivoglia prova in ordine al diverso intento, illecito, perseguito dalle parti contraenti.
L'illiceità della causa, infatti, deve escludersi in quanto, secondo la giurisprudenza (Cass. n.
1244/83), “…l'illiceità della causa — sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 c.c.) - deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione”. Affinchè, quindi, possa ravvisarsi l'illiceità della causa e, dunque, la nullità del contratto, occorre che dalle risultanze probatorie emerga che tutte le parti del contratto abbiano inteso concludere lo stesso per perseguire finalità vietate dalle norme imperative,
o dall'ordine pubblico o dal buon costume ex art. 1343 c.c. o per eludere tale divieto ex art. 1344
c.c. (Cass. n. 4333/87), il che non risulta minimamente dimostrato nel caso di specie.
pagina 12 di 13 8. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4354/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 632/19, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/19, pubblicato il 26/02/19;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese giudiziali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive, CP_2 oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4354/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 632/19, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/19, pubblicato il 26/02/19
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Fiorillo e Romolo Frasso, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2
CP rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Cacciatore n. 21, presso lo studio dell'avv. Girolamo Barbato, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 15/04/19, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 632/19, emesso il 25-26/02/19 e notificato il 14/03/19, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, Controparte_1 della somma di € 103.647,37, oltre interessi e spese processuali, in ragione delle fideiussioni omnibus del 07/04/05 e del 19/10/06 prestate nell'interesse della Giada s.r.l. (poi divenuta CP_4
, incorporante per fusione la società la quale aveva stipulato in data 27/08/08, con la
[...] CP_5
pagina 1 di 13 filiale di Salerno, un contratto di finanziamento per l'importo di € 200.000,00, Controparte_6
da rimborsare in 5 anni mediante 60 rate mensili comprensive di capitale ed interessi.
L'opponente deduceva: 1) il disconoscimento delle firme asseritamente apposte sui contratti di fideiussione;
2) la nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive dello schema ABI che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/05 aveva ritenuto, in alcune clausole, violativo della libera concorrenza ex art. 2, co. 2, l. n. 287/90; 3) l'estraneità delle fideiussioni rispetto al credito vantato dall'opposta, essendo state le prime prestate in relazione alle operazioni bancarie effettuate dalla Giada s.r.l., che era all'epoca società distinta dalla che nel 2008 aveva CP_5 stipulato il finanziamento rimasto in parte insoluto;
4) l'estinzione della garanzia per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; 5) la nullità delle fideiussioni per illiceità della causa, perchè volte a garantire un debito connotato dalla pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, usurari;
6) l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito nel finanziamento stipulato dalla posto che tale tasso, pari al 10,625%, superava la soglia usuraria del 10,22% p.t. vigente;
CP_5
7) l'usurarietà in concreto dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio del finanziamento contratto dalla in ragione dell'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la CP_5 società mutuataria, penalmente rilevante ex art. 644 c.p., ravvisabile nell'elevato numero di garanti e nell'aver destinato il mutuo al ripianamento di una precedente esposizione debitoria, ossia quella derivante dal c/c n. 62628,32; 8) la nullità delle garanzie quale conseguenza della nullità del finanziamento contratto dalla per mancato rispetto dello scopo ivi pattuito;
9) la nullità CP_5 del finanziamento contratto dalla D'2 s.r.l. per illiceità della sua causa concreta, essendo stato il mutuo destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria del predetto c/c, derivante a sua volta dall'applicazione di interessi usurari, come risultava dalla ctp in atti.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per le ragioni addotte e rigettarsi l'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/11/19, si costituiva la tramite la Controparte_1 mandataria la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse domande, concludeva per CP_2 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con ordinanza dell'08/06/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Disposta ed espletata CTU grafologica, acquisita documentazione varia, all'udienza del 18/04/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Tutti i motivi di opposizione sono infondati, per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 13 1. Con il primo motivo il ha disconosciuto le firme da lui apparentemente apposte sui contratti Pt_1
di fideiussione omnibus del 07/04/05 e del 19/10/06.
La contestazione non merita accoglimento, in quanto dalla CTU grafologica esperita, secondo ineccepibili criteri tecnici, dalla dott.ssa è emerso che “Un primo esame globale e Persona_1
specifico delle firme in verifica ha permesso di registrare omogeneità dei connotati salienti e distintivi del grafismo, oltre che naturalezza e spontaneità del tracciato, assenza dei cosiddetti indici primari di falsità e di qualsivoglia alterazione della dinamica grafica. Il confronto con il quadro autografo del Fini ha permesso di osservare piena corrispondenza nella modalità di ideare
e eseguire il modus firmandi, corrispondenze fondate e significative nei parametri costitutivi del grafismo nonché nelle rarità eido-motorie. Pertanto, sulla base delle analogie descritte e documentate, si conclude CON CERTEZZA, a favore della AUTENTICITA' delle firme Parte_1 poste in calce a n. contratti di fidejussione datati 7.4.2005 e 19.10.2006”.
L'opponente ha eccepito la nullità della CTU per due ragioni, ossia: a) per il tardivo deposito, oltre i termini istruttori dell'art. 183, co. 6, c.p.c., degli originali delle fideiussioni disconosciute, con conseguente inutilizzabilità di tali documenti;
b) per aver il CTU utilizzato scritture di comparazione in mera copia fotostatica, nonché, quali scritture comparative in originale, solo quelle illegittimamente dallo stesso CTU acquisite presso il e non prodotte Controparte_7 invece dalla banca che pure ne aveva l'onere.
Entrambe le eccezioni non sono condivisibili.
Quanto alla prima, è pur vero che gli originali delle fideiussioni “de quibus” sono stati depositati dalla banca opposta in data 03/11/22, ossia oltre la scadenza dei termini istruttori;
tuttavia, tale deposito non può reputarsi tardivo, avendo la Suprema Corte, proprio di recente, condivisibilmente statuito che “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. n.
35167/21, alla cui motivazione si rinvia).
Per quanto attiene alla seconda eccezione, premesso che le scritture di comparazione possono essere esaminate anche in copia (cfr. Cass. n. 5629/20, secondo cui nessuna norma prescrive, ai fini pagina 3 di 13 dell'ammissibilità del subprocedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l'art. 216, co. 1, c.p.c. a prevedere che la parte che avanza l'istanza di verificazione proponga i mezzi di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture che possono servire di comparazione, senza prescrivere che si tratti dell'originale), deve rilevarsi che il CTU ha utilizzato, a fini comparativi, la firma apposta dal sulla procura “ad litem” rilasciata per il presente giudizio, nonché le firme inviate dall'Ufficio Pt_1
Anagrafe apposte sul cartellino della C.I. datato 19/07/16 e sulla carta di identità del 26/07/06.
In effetti, lo stesso G.I., nell'ordinanza ammissiva del procedimento di verificazione del 28/10/22, aveva indicato come scritture comparative “le firme apposte dall'opponente al mandato ad litem di cui all'atto di citazione in opposizione e quella apposta al documento di identità di che Parte_1 quest'ultimo si premurerà di fornire in sede di espletamento delle operazioni peritali”, disponendo altresì che il rendesse un saggio grafico nel corso delle operazioni peritali (la relativa Pt_1 ordinanza non andava notificata personalmente all'opponente: Cass. n. 5068/88).
Il CTU, pertanto, correttamente ha utilizzato la firma apposta sulla procura “ad litem” e, non avendo il consegnato il proprio documento d'identità, ha proceduto all'acquisizione, presso Pt_1
l'ente comunale, della firma apposta dall'opponente in sede di rilascio del predetto documento
(essendo stato il CTU espressamente autorizzato ad accedere presso i pubblici uffici in sede di conferimento dell'incarico peritale), non trattandosi di nuovi documenti, bensì di documenti corrispondenti a quelli già ammessi come scritture di comparazione, ma di cui né l'opposta né il
CTU erano in possesso. Con l'acquisizione presso gli uffici comunali, che offrono garanzia di autenticità, fino a querela di falso, delle scritture di comparazione, si è sopperito alla condotta inottemperante del che non ha consegnato il proprio documento di identità al CTU. Pt_1
In ogni caso, al giudizio di autenticità delle fideiussioni “de quibus” può pervenirsi anche prescindendo del tutto dagli esiti della CTU grafologica, la quale, invero, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. n. 8881/05), come, ad esempio, la comparazione del documento con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 20584/19; Cass. n. 12695/08), ovvero la prova testimoniale, le presunzioni semplici ed il comportamento processuale delle parti (Cass. n.
4538/21; Cass. 9971/14).
Nella specie, rileva il sottoscritto giudicante, quale “peritus peritorum”, che le firme in verifica, apposte sulle fideiussioni per cui è causa, sono “ictu oculi” perfettamente compatibili con quella pagina 4 di 13 vergata sulla procura “ad litem” del 22/03/19 rilasciata dal ai suoi difensori in relazione al Pt_1
presente giudizio, tenendo conto della naturalezza del grafismo motorio e della convergenza dei tratti grafici. Trattasi di firme sovrapponibili e tra loro coerenti nei movimenti grafici.
A ciò si aggiunga che la condotta processuale tenuta dal il quale si è ingiustificatamente Pt_1
sottratto al saggio grafico disposto dal G.I., conduce già di per sé alla conclusione in termini di autenticità delle scritture, posto che, ai sensi dell'art. 219, co. 2, c.p.c., “Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta, o si rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”.
Pertanto, deve concludersi per l'autenticità delle firme apposte da sulle fideiussioni Parte_1
omnibus per cui è causa.
2. Con il secondo motivo l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus per la presenza, nelle stesse, delle clausole dello schema ABI - ossia le clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
In proposito, occorre rilevare che, secondo la recente pronuncia di Cass. S.U. n. 41994/21, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. n. 18794/23 e
Cass. n. 6685/24, secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nella specie, nessuna prova ha fornito l'opponente in ordine al fatto che, senza le clausole nulle perchè abusive, le parti non avrebbero stipulato i contratti di fideiussione, non potendo desumersi tale circostanza dalla dichiarata volontà della banca opposta di volersi avvalere delle predette pagina 5 di 13 clausole, posto che tale asserzione non esclude l'interesse dell'opposta a munirsi comunque, all'epoca, di una garanzia fideiussoria anche in difetto delle clausole “incriminate”.
Ma, a parte quanto appena rilevato, deve sottolinearsi che la fideiussione omnibus del 19/10/06, prestata per un importo massimo garantito di € 1.500.000,00 – la quale, anche a prescindere da quella del 07/04/05, è sufficiente a sorreggere la pretesa creditoria vantata dall'opposta – si sottrae comunque all'eccepita nullità parziale, in quanto la stessa risulta stipulata nell'ottobre 2006, cioè a distanza di circa un anno e mezzo dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo dallo stesso considerato;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, com'è noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Poiché, quindi, il predetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dalla
Banca medesima, il garante avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della predetta l. n.
287/90, non essendo sufficiente neppure la produzione del provvedimento dell'autorità di vigilanza, ma occorrendo nello specifico provare che la garanzia sottoscritta in quel determinato periodo (ottobre 2006) fosse anch'essa frutto di un'intesa illecita a monte tra i diversi istituti di credito.
Nel giudizio in esame, tuttavia, l'opponente non ha offerto alcuna prova di ciò, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'ottobre 2006 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, quindi, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia “de qua”, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21; Trib. Roma, sez. spec. impr., sent. n.
6749/23).
pagina 6 di 13 Il motivo va, pertanto, disatteso, dovendo reputarsi integralmente valida la fideiussione del
19/10/06.
3. Con il terzo motivo il ha dedotto l'estraneità delle fideiussioni rispetto al credito vantato Pt_1 dall'opposta, essendo state le garanzie prestate in relazione alle operazioni bancarie effettuate dalla
Giada s.r.l., che era all'epoca società distinta dalla che stipulò il finanziamento in CP_5
relazione al quale sono state attivate le fideiussioni in esame.
Anche tale deduzione non coglie nel segno, in quanto le garanzie fideiussorie si riferiscono alle operazioni bancarie di qualunque natura consentite alla Giada s.r.l. “o a chi gli fosse subentrato”.
Nella specie, il rapporto principale attiene al mutuo del 27/08/08 stipulato dalla la quale, CP_5
come emerge dalle visure in atti, si è fusa per incorporazione con la Giada s.r.l. con atto per notaio del 02/03/11, divenendo Giada s.r.l., che ha poi modificato la propria denominazione in Per_2
CP_4
Pertanto, poiché alla società garantita con la fideiussione, ossia la Giada s.r.l., è subentrata la Giada
s.r.l. che ha assunto, a seguito di fusione per incorporazione, i debiti gravanti sulla la CP_5 fideiussione prestata deve ritenersi estesa ai debiti anche di quest'ultima, che sono diventati debiti della Giada s.r.l. risultante dalla fusione, così come le operazioni bancarie (come il mutuo in esame) compiute dalla sono diventate indistintamente, a seguito della fusione per CP_5
incorporazione, operazioni bancarie ascrivibili alla Giada s.r.l. e di cui questa doveva rispondere nei confronti della banca mutuante.
4. Con il quarto motivo l'opponente eccepisce la decadenza della garanzia fideiussoria per la violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
L'eccezione non merita accoglimento, in quanto la fideiussione del 19/10/06 - che deve ritenersi valida, come già detto, in relazione al profilo della denunciata violazione della normativa antitrust
– prevede, all'art. 6, l'espressa deroga ai termini dell'art. 1957 c.c.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, sancita dall'art. 1957 c.c., può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, e che non ha natura vessatoria (Cass. n. 3989/25, n. 28943/17, n. 21867/13, n. 9245/07, n. 394/06, n.
14089/05, n. 776/04, n. 6897/93).
Non trattandosi di clausola vessatoria, non è necessaria, ai fini della sua validità, né la specifica approvazione per iscritto di cui al co. 2 dell'art. 1341 c.c., né, nei contratti con il consumatore, la pagina 7 di 13 prova che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale ex artt. 33 e ss. d.lgs. n.
206/05 (Codice del consumo).
5. Con il quinto motivo l'opponente eccepisce la nullità delle fideiussioni per illiceità della causa, perchè volte a garantire un debito connotato dalla pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, usurari.
Con il sesto motivo il deduce l'usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito nel Pt_1 finanziamento stipulato dalla D'2 s.r.l., posto che tale tasso, pari al 10,625%, superava la soglia usuraria del 10,22% vigente al momento della sua pattuizione.
Con il settimo motivo si lamenta anche l'usurarietà in concreto dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio del finanziamento contratto dalla in ragione dell'approfittamento dello stato di CP_5 bisogno della società mutuataria, penalmente rilevante ex art. 644 c.p., ravvisabile nell'elevato numero di garanti e nell'aver destinato il mutuo al ripianamento di una precedente esposizione debitoria, ossia quella derivante dal c/c n. 62628,32.
5.1 Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, non meritano accoglimento.
5.2 Per quanto attiene, in particolare, all'asserita usurarietà del tasso d'interesse moratorio del mutuo del 27/08/08 contratto dalla deve rilevarsi che quest'ultima stipulava un CP_5
“contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale” per l'importo di € 200.000,00, da restituire in 60 rate mensili, con TAN di preammortamento del
7,625% e TAN di ammortamento pari al 2,5% + tasso Euribor a 6 mesi 360, rilevato secondo quanto previsto dall'art. 2 del mutuo. L'interesse moratorio era pari al TAN + 3% (art. 4 mutuo).
Ebbene, il tasso soglia ex l. n. 108/96, previsto per il III trimestre 2008 per le operazioni di “altri finanziamenti alle imprese operati dalle banche oltre 5.000 euro”, era pari al 10,215% (TEGM
6,81%). Il tasso moratorio era, invece, del 10,625% (7,625% + 3%).
Tuttavia, non può ritenersi superata la soglia usuraria prevista “ex lege”.
Invero, deve tenersi conto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti
pagina 8 di 13 percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Cass. S.U. n. 19597/20).
In tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite – affrontando, tra le altre, la questione della
“disomogeneità” tra il T.e.g.m. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2, co. 4, l. n. 108/96, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi moratori, i quali invece entrano a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.e.g. relativo al singolo rapporto - hanno rilevato che l'esigenza di simmetria rispetto al T.e.g.m. può essere soddisfatta incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”. Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori va calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultraquinquennale ex d.m. 21/12/17) sulla base della seguente formula: (T.e.g.m. + 1,9) x
1,25 + 4 (dove 1,9 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, co.
4, l. n. 108/96). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale
“ratione temporis” applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Occorre, quindi, distinguere tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25/03/03 e quelli, tra i quali rientra quello in esame, stipulati successivamente a tale data, in quanto solo per i secondi occorre procedere all'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti.
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/03, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i d.m. anteriori a quello del 25/03/03 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/03) non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori,
pagina 9 di 13 sicchè la formula da utilizzare è: T.E.G.M. x 1,5; invece, per i contratti conclusi dall'01/04/03 (data di entrata in vigore del d.m. 25/03/03) al 30/06/11, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei d.m.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, l. n. 108/1996 “pro tempore” vigente, sicchè la formula da utilizzare è: (T.E.G.M. + 2,1%) x 1,5.
Conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite risulta anche la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31615/21, n. 34437/23, n. 16526/24).
Nel caso in esame, il TEGM del finanziamento del 27/08/08, come già visto, era pari al 6,81%, sicchè, aumentando tale tasso di 2,1 punti, si perviene ad un tasso medio dell'8,91%, che, incrementato ulteriormente del 50% ex art. 4, co. 2, l. n. 108/96 (nella versione “ratione temporis” vigente), determina un tasso soglia di mora del 13,365%, che risulta ampiamente superiore al tasso moratorio del 10,625% pattuito nel mutuo “de quo”.
5.3 Per quanto attiene alla lamentata usurarietà in concreto dei tassi d'interesse corrispettivo e moratorio pattuiti, trattasi di mera asserzione dell'opponente rimasta del tutto sfornita di prova, atteso che: a) il tasso d'interesse corrispettivo del 7,625% e quello moratorio del 10,625% sono di gran lunga inferiori alle relative soglie usurarie, pari rispettivamente al 10,215% ed al 13,365%, sicchè non è ravvisabile alcuna sproporzione dei tassi concordati rispetto a quelli medi praticati per operazioni similari;
b) indimostrato è rimasto l'approfittamento dello stato di bisogno della società mutuataria, allegato del tutto genericamente;
c) indimostrata è rimasta qualunque forma di coartazione della libera volontà della società mutuataria nella stipula del finanziamento;
d) la cd. usura in concreto non può desumersi dal fatto che il finanziamento sia stato, di fatto, assorbito dall'esposizione debitoria gravante sul rapporto di c/c intestato alla stessa mutuataria, attesa la piena validità, tra l'altro, del cd. mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass. S.U. n. 5841/25).
6. Con l'ottavo motivo il eccepisce la nullità delle garanzie prestate quale conseguenza della Pt_1 nullità del finanziamento contratto dalla per mancato rispetto dello scopo ivi previsto. CP_5
L'eccezione va disattesa, in quanto il finanziamento in esame non è affatto un “mutuo di scopo”.
pagina 10 di 13 In proposito, va rammentato che “Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante
l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto” (Cass. n. 25193/24).
Nel mutuo in esame, invece, si prevede del tutto genericamente che la somma mutuata è destinata
“a nuovi investimenti”, senza alcuna indicazione della natura e tipologia di tali investimenti e senza alcun impegno della mutuataria a realizzare lo scopo indicato.
In altri termini, la generica previsione di una destinazione a nuovi investimenti relega lo scopo sul piano dei motivi, senza inserire nel contratto un motivo comune e determinante di destinazione del finanziamento. Non è, infatti, prevista alcuna conseguenza nel caso di mancato rispetto dello scopo solo genericamente indicato.
Proprio di recente si è, infatti, ribadito che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. n. 15695/24).
E già in precedenza si era statuito che: “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in
pagina 11 di 13 termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 15929/18).
Tutto ciò difetta palesemente nel mutuo in questione, non essendo stato indicato il tipo di investimento da realizzare, né essendo emerso un interesse della banca mutuante alla realizzazione dello scopo.
7. Infine, con il nono e ultimo motivo, si eccepisce la nullità del mutuo per illiceità della sua causa concreta, essendo stato il mutuo destinato a ripianare la pregressa esposizione debitoria del c/c intestato alla mutuataria, derivante dall'applicazione di interessi usurari.
La doglianza non merita accoglimento in quanto, come già detto, non si tratta di un “mutuo di scopo”, destinato espressamente al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria. Anzi, come rilevato dallo stesso opponente, la destinazione del finanziamento, sia pure non rilevante sul piano causale per quanto già detto, riguardava gli investimenti che la mutuataria avrebbe dovuto effettuare.
La circostanza che – di fatto, ma non per previsione contrattuale – la somma finanziata abbia ripianato la debitoria sussistente sul c/c della mutuataria non ha rilevanza, perché l'accredito sul predetto c/c era unicamente una modalità, quella anzi più ricorrente nella pratica, per effettuare la
“traditio” della somma mutuata, ossia per consentire che questa venisse posta nella disponibilità del soggetto finanziato, ma ciò non trasforma il finanziamento in un mutuo di scopo o in uno strumento negoziale maggiormente garantito, difettando qualsivoglia prova in ordine al diverso intento, illecito, perseguito dalle parti contraenti.
L'illiceità della causa, infatti, deve escludersi in quanto, secondo la giurisprudenza (Cass. n.
1244/83), “…l'illiceità della causa — sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 c.c.) - deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione”. Affinchè, quindi, possa ravvisarsi l'illiceità della causa e, dunque, la nullità del contratto, occorre che dalle risultanze probatorie emerga che tutte le parti del contratto abbiano inteso concludere lo stesso per perseguire finalità vietate dalle norme imperative,
o dall'ordine pubblico o dal buon costume ex art. 1343 c.c. o per eludere tale divieto ex art. 1344
c.c. (Cass. n. 4333/87), il che non risulta minimamente dimostrato nel caso di specie.
pagina 12 di 13 8. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4354/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 632/19, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/02/19, pubblicato il 26/02/19;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese giudiziali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive, CP_2 oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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