Articolo 9 della Legge 22 giugno 1954, n. 523
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 agosto 1954
Art. 9.
Per il personale cessato, o che cessi dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'art. 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione.
Ente di cui allo stesso art. 1, la ricongiunzione: dei servizi si effettua su domanda dell'interessato.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata, all'Amministrazione ed all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se piu' favorevole entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'^ pensione o della indennita'.
Per coloro che gia' abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta.
La domanda di cui al comma precedente e' comunicata d'ufficio all'Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.
Entrata in vigore il 14 agosto 1954
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