Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 7659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7659 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02175/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2022, proposto da
ER AR LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Esterdonatella Longo, Ida Mendicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, domiciliataria ex lege in PO, via Diaz 11;
nei confronti
MP GI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell'Istruzione - n. 3669 del 4 febbraio 2022, con il quale il ricorrente è stato depennato dalle graduatorie di merito della classe di concorso A066 “Trattamento testi, dato ed applicazioni. Informatica” relative alle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un docente che ha partecipato, per la classe di concorso A066 – Trattamento testi, dati ed applicazione –Informatica, al concorso a posti e cattedre per titoli ed esami, c.d. FIT di cui all’art.17 comma 2 del D.Lgs. n. 59/17, indetto con D.D.G. n. 85/2018, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale del 16.02.2018, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Sicilia, per la classe di concorso d’interesse.
Il ricorrente è stato ammesso a partecipare al concorso per effetto della ordinanza n. 1918/2018, resa dal T.a.r Lazio-Roma sul ricorso R.G. N. 2438/18, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2614/18, avendo il ricorrente impugnato innanzi al suindicato Tribunale il bando di concorso, e segnatamente i suoi articoli 3 e 4.
Con l’impugnativa del bando il docente ha anche richiesto la tutela cautelare, che, una volta accordata, gli consentiva di partecipare alle prove selettive del concorso; il ricorrente, quindi, superava le prove e veniva inserito, sia pure con riserva, nella posizione n. 25 della graduatoria di merito del concorso per la Regione Sicilia.
A questo punto il ricorrente chiedeva al TAR Lazio-Roma, l’applicazione del principio del consolidamento e, pertanto, l’estinzione del processo ai sensi dell’art.34 co. 5 c.p.a. ma il Tribunale, con sentenza n.10445/2021, resa l’11.10.2021 e mai notificata, ritenendo inapplicabile al caso in
esame il detto principio di consolidamento, ha dichiarato improcedibile il ricorso per avere questi depositato istanza intesa a manifestare la sua sopravvenuta carenza di interesse al gravame.
In forza di tale sentenza, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto n. 3669 del 4 febbraio 2022, ha depennato il ricorrente dalle graduatorie di merito della classe di concorso A066 relative alle Regioni Campania, Calabria, Puglia.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato decreto, ribadendo di essere un docente “teorico” di materie tecniche e di essere in possesso dei titoli di studio abilitanti per la classe di concorso A-66, ed insistendo per il suo pieno diritto di partecipare al concorso. Ha poi evidenziato che la peculiarità
della procedura concorsuale alla quale aveva partecipato ed il fatto di aver superato con merito le prove del concorso giustificavano l’applicazione del c.d. principio del consolidamento. Si trattava, invero, di una procedura non a "numero chiuso" e non richiedente procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendo il suo rigetto.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 16 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per le considerazioni che seguono.
Viene in esame il decreto direttoriale, prot. AOODRCA 3669 in data 4 febbraio 2022, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per Campania ha dato esecuzione alla sentenza del TAR Lazio- Roma n. n.10445/2021, disponendo il depennamento del ricorrente dall’elenco graduato relativo alla classe di concorso A066. Avverso la sentenza del TAR Lazio è stato proposto appello, respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11017/2023. Con memoria depositata il 15.10.2025, il ricorrente ha quindi chiesto, per il tramite dei difensori costituiti, dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce della suindicata sentenza sfavorevole di appello.
Ciò premesse, il Collegio osserva che la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
La dichiarazione resa da ultimo dal ricorrente deve, pertanto, essere correttamente interpretata nel senso del sopravvenuto disinteresse dell’istante ad una decisione nel merito del ricorso.
Ciò premesso, il Collegio, al cospetto di tale dichiarazione, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
La natura in rito della decisione giustifica, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi con modalità telematiche ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:
MO AS Di PO, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | MO AS Di PO |
IL SEGRETARIO