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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
LA CORTE DI APPELLO di Salerno in persona dei Magistrati
Dott Ornella Crespi Presidente Rel
Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
Nella causa civile iscritta al n 499/22 vertente
TRA
: elettivamente domiciliate presso Avv. A. Gentile che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del Legale rappresentante p.t. : elettivamente Controparte_1
domiciliato presso Avv. G. Lullo che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. C. R. De Rosa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
Avente ad oggetto : Appello a Sent. n. 1525/21 del Tribunale di Nocera Inferiore
Preso atto delle conclusioni ed a seguito della scadenza dei termini di legge ha pronunziato la seguente
SENTENZA Con atto di citazione notificato il 6.06.2022 proponeva Parte_1
appello a sentenza n. 1525/21 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.12.2021, con la quale veniva rigettata la domanda.
Al primo motivo di gravame l'appellante deduceva la erronea motivazione della decisione in punto di applicazione della norma di cui all'art 2051 cc.
Al secondo motivo l'appellante deduceva la erronea motivazione della decisione in punto di applicazione della norma di cui all'art 2043 cc.
Al terzo motivo l'appellante deduceva la erronea valutazione delle deposizioni testimoniali.
Al quarto motivo evidenziava la sussistenza delle lesioni e del diritto al risarcimento.
Concludeva per la riforma della sentenza con accoglimento della domanda proposta.
Si costituiva il che contestava le avverse deduzioni Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
A seguito della udienza del 11.07.2024, tenuta con modalità di trattazione scritta, in cui venivano precisate le conclusioni la Corte, con ordinanza del 23.07.2024 assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Alla scadenza dei termini la Corte nella camera di consiglio del
12.12.2024 decideva la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello non è fondato e va rigettato.
In fatto si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
deduceva che in data 09.01.2012, verso le ore 8.30 circa,
[...]
mentre camminava lungo il marciapiede al Corso Trieste di in CP_1
direzione San Pietro di Scafati, poneva il piede destro in una buca molto profonda, non visibile oltre a causa della sua posizione, posta sul ciglio del marciapiede, anche per il fatto che per metà era ricoperta di acqua e muschio, quindi anche scivolosa. Specificava che a seguito di ciò perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, riportando lesioni che necessitavano successivamente anche di intervento chirurgico di meniscectomia selettiva per via artroscopica, ritenendo che la responsabilità di tale evento era da ascrivere al Controparte_1
trovandosi l'insidia sulla pubblica via.
Nella contumacia del il primo giudice ha rilevato che dalle foto CP_1
allegate in atti emergeva che il marciapiede sul quale stava transitando l'attore risultava danneggiato in più punti, presentando disconnessioni della pavimentazione proprio lungo il margine esterno. Dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, che si trovava in compagnia dell'attore al momento dell'evento, emergeva che l'attore, per cedere il passo a due signore che provenivano in senso contrario sul marciapiede, indietreggiava verso il lato destro, finendo con il piede destro nella buca posta sul ciglio del marciapiede, cadendo poi al suolo.
Anche il teste escusso dichiarava che tutto il marciapiede era in cattive condizioni.
Sulla base dei dati indicati ha concluso che, in considerazione dello stato generale della strada la presenza di una disconnessione non rappresentava un'insidia non prevedibile per i pedoni che passavano in quel punto, dovendo gli stessi prestare particolare attenzione in considerazione delle condizioni del manto stradale.
Inoltre nel caso in esame era emerso che l'attore finiva con il piede nella buca indietreggiando, senza quindi tenere la dovuta attenzione alle condizioni del marciapiede sul quale stava camminando. In base agli elementi appena illustrati la caduta dell'attore era evitabile prestando maggiore attenzione alle condizioni della strada dove stava camminando, potendo lo stesso prevedere la presenza di disconnessioni in quel tratto di strada.
Ha quindi rigettato la domanda non avendo l'attore dimostrato l'insidia insita nelle condizioni della strada comunale luogo della caduta in quanto, in relazione delle condizioni oggettive della strada, appariva prevedibile il pericolo per il pedone che attraversava quel tratto di strada, addirittura indietreggiando.
Il ragionamento del primo giudice è stato specificamente contestato in appello sotto il profilo della ricorrenza degli estremi di applicabilità sia della norma di cui all'art 2051 cc sia della norma di cui all'art 2043 cc.
Le difese delle parti appellanti non possono trovare accoglimento.
La decisione sui motivi di appello può essere fatta congiuntamente risolvendosi in una valutazione fattuale della questione.
Come emerso dagli atti e segnatamente dalle foto allegate trattasi non di una buca bensì di una lieve disconnessione del manto stradale
(peraltro presente in continuazione su tutto il marciapiede).
Orbene le dichiarazioni testimoniali nel loro complessivo contenuto non consentono in alcun modo di illustrare la dinamica del fatto nel senso che avrebbe permesso di imputare ad una lieve sconnessione l'efficienza causale dedotta in citazione.
Né invero risulta comprovato in atti che la disconnessione fosse non visibile in quanto ricoperta di acqua (circostanza smentita dalle foto allegate proprio a sostegno della descrizione dello stato dei luoghi).
In più si evidenzia che la collocazione temporale della vicenda esclude la impossibilità di avvedersi della situazione che invece era assolutamente chiara ed avrebbe imposto cautela nella deambulazione.
In diritto si evidenzia che consolidato orientamento della Suprema
Corte la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali offrendo la prova liberatoria costituita dalla dimostrazione del caso fortuito ovvero dalla condotta del terzo o dello stesso danneggiato, che comunque costituisce un profilo da prendere in esame esclusivamente dopo la puntuale dimostrazione del nesso causale che, per quanto si è detto, va ritenuto insussistente.
Peraltro anche volendo fare applicazione del disposto di cui all'art 2043 cc la posizione dell'appellante non muta, dovendo questi comunque dimostrare lo stato dei luoghi ed il nesso di causalità.
In conclusione l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1- bis d.P.R. 115/2002 a carico della parte appellante
PQM
Definitivamente pronunziando in merito sull'appello proposto con atto di citazione del 6.06.2022, da a sentenza n. 1525/21 Parte_1 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.12.2021, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in 2.500,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa con attribuzione all'Avv. G. Lullo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1- bis d.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Salerno 12.12.2024 Il Presidente Est
Dott.ssa Ornella Crespi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
LA CORTE DI APPELLO di Salerno in persona dei Magistrati
Dott Ornella Crespi Presidente Rel
Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
Nella causa civile iscritta al n 499/22 vertente
TRA
: elettivamente domiciliate presso Avv. A. Gentile che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona del Legale rappresentante p.t. : elettivamente Controparte_1
domiciliato presso Avv. G. Lullo che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. C. R. De Rosa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
Avente ad oggetto : Appello a Sent. n. 1525/21 del Tribunale di Nocera Inferiore
Preso atto delle conclusioni ed a seguito della scadenza dei termini di legge ha pronunziato la seguente
SENTENZA Con atto di citazione notificato il 6.06.2022 proponeva Parte_1
appello a sentenza n. 1525/21 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.12.2021, con la quale veniva rigettata la domanda.
Al primo motivo di gravame l'appellante deduceva la erronea motivazione della decisione in punto di applicazione della norma di cui all'art 2051 cc.
Al secondo motivo l'appellante deduceva la erronea motivazione della decisione in punto di applicazione della norma di cui all'art 2043 cc.
Al terzo motivo l'appellante deduceva la erronea valutazione delle deposizioni testimoniali.
Al quarto motivo evidenziava la sussistenza delle lesioni e del diritto al risarcimento.
Concludeva per la riforma della sentenza con accoglimento della domanda proposta.
Si costituiva il che contestava le avverse deduzioni Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
A seguito della udienza del 11.07.2024, tenuta con modalità di trattazione scritta, in cui venivano precisate le conclusioni la Corte, con ordinanza del 23.07.2024 assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Alla scadenza dei termini la Corte nella camera di consiglio del
12.12.2024 decideva la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello non è fondato e va rigettato.
In fatto si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
deduceva che in data 09.01.2012, verso le ore 8.30 circa,
[...]
mentre camminava lungo il marciapiede al Corso Trieste di in CP_1
direzione San Pietro di Scafati, poneva il piede destro in una buca molto profonda, non visibile oltre a causa della sua posizione, posta sul ciglio del marciapiede, anche per il fatto che per metà era ricoperta di acqua e muschio, quindi anche scivolosa. Specificava che a seguito di ciò perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, riportando lesioni che necessitavano successivamente anche di intervento chirurgico di meniscectomia selettiva per via artroscopica, ritenendo che la responsabilità di tale evento era da ascrivere al Controparte_1
trovandosi l'insidia sulla pubblica via.
Nella contumacia del il primo giudice ha rilevato che dalle foto CP_1
allegate in atti emergeva che il marciapiede sul quale stava transitando l'attore risultava danneggiato in più punti, presentando disconnessioni della pavimentazione proprio lungo il margine esterno. Dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, che si trovava in compagnia dell'attore al momento dell'evento, emergeva che l'attore, per cedere il passo a due signore che provenivano in senso contrario sul marciapiede, indietreggiava verso il lato destro, finendo con il piede destro nella buca posta sul ciglio del marciapiede, cadendo poi al suolo.
Anche il teste escusso dichiarava che tutto il marciapiede era in cattive condizioni.
Sulla base dei dati indicati ha concluso che, in considerazione dello stato generale della strada la presenza di una disconnessione non rappresentava un'insidia non prevedibile per i pedoni che passavano in quel punto, dovendo gli stessi prestare particolare attenzione in considerazione delle condizioni del manto stradale.
Inoltre nel caso in esame era emerso che l'attore finiva con il piede nella buca indietreggiando, senza quindi tenere la dovuta attenzione alle condizioni del marciapiede sul quale stava camminando. In base agli elementi appena illustrati la caduta dell'attore era evitabile prestando maggiore attenzione alle condizioni della strada dove stava camminando, potendo lo stesso prevedere la presenza di disconnessioni in quel tratto di strada.
Ha quindi rigettato la domanda non avendo l'attore dimostrato l'insidia insita nelle condizioni della strada comunale luogo della caduta in quanto, in relazione delle condizioni oggettive della strada, appariva prevedibile il pericolo per il pedone che attraversava quel tratto di strada, addirittura indietreggiando.
Il ragionamento del primo giudice è stato specificamente contestato in appello sotto il profilo della ricorrenza degli estremi di applicabilità sia della norma di cui all'art 2051 cc sia della norma di cui all'art 2043 cc.
Le difese delle parti appellanti non possono trovare accoglimento.
La decisione sui motivi di appello può essere fatta congiuntamente risolvendosi in una valutazione fattuale della questione.
Come emerso dagli atti e segnatamente dalle foto allegate trattasi non di una buca bensì di una lieve disconnessione del manto stradale
(peraltro presente in continuazione su tutto il marciapiede).
Orbene le dichiarazioni testimoniali nel loro complessivo contenuto non consentono in alcun modo di illustrare la dinamica del fatto nel senso che avrebbe permesso di imputare ad una lieve sconnessione l'efficienza causale dedotta in citazione.
Né invero risulta comprovato in atti che la disconnessione fosse non visibile in quanto ricoperta di acqua (circostanza smentita dalle foto allegate proprio a sostegno della descrizione dello stato dei luoghi).
In più si evidenzia che la collocazione temporale della vicenda esclude la impossibilità di avvedersi della situazione che invece era assolutamente chiara ed avrebbe imposto cautela nella deambulazione.
In diritto si evidenzia che consolidato orientamento della Suprema
Corte la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali offrendo la prova liberatoria costituita dalla dimostrazione del caso fortuito ovvero dalla condotta del terzo o dello stesso danneggiato, che comunque costituisce un profilo da prendere in esame esclusivamente dopo la puntuale dimostrazione del nesso causale che, per quanto si è detto, va ritenuto insussistente.
Peraltro anche volendo fare applicazione del disposto di cui all'art 2043 cc la posizione dell'appellante non muta, dovendo questi comunque dimostrare lo stato dei luoghi ed il nesso di causalità.
In conclusione l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1- bis d.P.R. 115/2002 a carico della parte appellante
PQM
Definitivamente pronunziando in merito sull'appello proposto con atto di citazione del 6.06.2022, da a sentenza n. 1525/21 Parte_1 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.12.2021, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in 2.500,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa con attribuzione all'Avv. G. Lullo.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1- bis d.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Salerno 12.12.2024 Il Presidente Est
Dott.ssa Ornella Crespi