TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n.r.g.2535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2535/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. LURANI DANIELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PALERMO FRANCESCO CESARE CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 21.07.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad
pagina 1 di 6 esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Il Signor avrà la facoltà di tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, il sabato, dalle ore Parte_1
10:00 alle ore 21:00, come già in uso, con pernottamento della stessa presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati, quindi dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21.00 della domenica. Ulteriori periodi di visita
e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi
e sociali della figlia.
- Per quanto concerne le Festività Natalizie il Signor avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il Pt_1 giorno del 25 dicembre e del 26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Relativamente alle vacanze Pasquali, il
Signor avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un'intera giornata dalle ore 10.00 alle ore 21.00, in
Pt_1 modo che la piccola possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta Per_1 con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Signor avrà la facoltà di
Pt_1 trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle ferie del Signor I genitori dovranno fornire
Pt_1 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la Signora decida CP_1 di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al Signor con congruo
Pt_1 preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
- Il Signor si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento Pt_1 ordinario della figlia, la somma convenuta all'udienza del 21.12.2023 pari ad € 380,00 mensili, rivalutabili
ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da ritenersi comprensiva degli eventuali arretrati, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, da intendersi qui integralmente richiamato, con assegno unico universale da dividersi nella misura del 50% tra le parti.
- Il Signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore
e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Il Signor si oppone, infine, alla continuazione del percorso di coordinazione genitoriale e di sostegno Pt_1 alla genitorialità individuale, oltre che al monitoraggio dei Servizi Sociali, così come proposto dai Servizi
Sociali di Ghedi.
pagina 2 di 6 - Con vittoria di spese e compensi professionali, ovvero, in via subordinata, spese legali compensate.
Per parte resistente
- Affido della figlia in via condivisa ai genitori con collocamento presso la madre. Per_1
- A carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, confermarsi l'assegno di € 380,00 mensili, rivalutabili Istat, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo
- Autorizzarsi le visite del padre come da indicazione della CTU, salvi gli adeguamenti specificamente condivisi dal Servizio Tutela Minori di Ghedi.
- Proseguirsi, in presenza di accordo di controparte, nel percorso di sostegno genitoriale.
- Proseguire, per il periodo indicato di due anni, nel monitoraggio del Servizio Tutela Minori di Ghedi, anche ai fini della indicazione dei tempi e delle modalità di visita del genitore non collocatario.
- Dichiarare che l'assegno unico universale sia di integrale spettanza della sig.ra . CP_1
- Spese del giudizio rifuse;
in subordine, compensate integralmente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22.02.2023, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia nata il [...] dalla cessata Per_1 relazione con . CP_1
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, chiedendo inizialmente l'affido esclusivo della minore.
Sentite le parti all'udienza del 18.5.2023, con ordinanza del 29.05.2023 il Tribunale disponeva consulenza tecnica sistemica sul nucleo familiare. All'esito delle operazioni peritali, la relazione veniva poi depositata il 07.12.2023.
All'udienza del 21.12.2023 le parti aderivano all'indicazione del Giudice di nominare un Coordinatore
Genitoriale, successivamente nominato nella dr.ssa . Inoltre, sull'accordo delle parti, Persona_2 il Tribunale disponeva in via provvisoria: l'affido condiviso della minore, assegno di mantenimento – a carico del padre – pari ad euro 380,00 mensili (a decorrere da gennaio 2024 e da ritenersi comprensivo di eventuali arretrati) e frequentazioni padre-figlia una volta alla settimana alla presenza dell'educatrice. Infine, venivano incaricati i Servizi Sociali per il monitoraggio.
Conclusa la coordinazione genitoriale, all'udienza del 19.12.2024 le parti concordavano la prosecuzione del monitoraggio sino al termine dell'anno scolastico.
All'udienza del 21.07.2025 le parti rassegnavano le trascritte conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 6 ***
Preliminarmente, reputa il Collegio che l'espletata c.t.u. abbia dettagliatamente ricostruito la relazione passata ed attuale tra i genitori ed i loro rapporti con la figlia, suggerendo ad ognuno di essi il percorso più idoneo da intraprendere per salvaguardare la serenità della minore. Tutte le operazioni si sono svolte nel contraddittorio, con l'ausilio dei consulenti di parte, le cui osservazioni sono state puntualmente riscontrate dalla consulente.
In merito all'affidamento della minore, sebbene inizialmente la resistente avesse chiesto l'affido esclusivo, all'esito del procedimento entrambe le parti hanno concluso per l'affido condiviso. Tale richiesta congiunta merita accoglimento, in quanto coerente con la previsione preferenziale dell'art. 337 ter comma 1 c.c., non emergendo, peraltro, elementi che depongano in senso contrario. In assenza, peraltro, di particolari conflitti in ordine alle scelte di ordinaria amministrazione, si prevede altresì che la responsabilità genitoriale possa essere esercitata disgiuntamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 ult. parte c.c.
Parimenti, in relazione al collocamento di si ritiene di accogliere la conclusione congiunta di un Per_1 collocamento prevalente presso la madre, convivente con i nonni materni a Bassano Bresciano, essendo la minore ivi cresciuta fin dalla cessazione della relazione tra i genitori.
In punto di frequentazioni col padre, ritiene il Tribunale di conformarsi alle indicazioni fornite dal
Servizio Sociale nella relazione da ultimo depositata (ordinariamente: un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana, cui deve aggiungersi un fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00), con l'aggiunta delle festività alternate (Pasqua/Pasquetta,
Natale/S.Stefano, Fine anno/Capodanno) e, dal 2026 in avanti, tre giorni comprendenti ad anni alterni le menzionate festività. Stante l'appena stabilita introduzione dei pernotti, per le vacanze estive nel corrente anno si applica la frequentazione ordinaria;
dal 2026 in avanti, due settimane non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno.
Per quanto attiene al mantenimento, la collocazione prevalente presso la madre impone la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre e, atteso l'accordo delle parti sul punto, nonché
l'invariata situazione economico-reddituale rispetto al momento in cui ne è stato provvisoriamente stabilito l'importo, si conferma la previsione di un contributo a carico del padre di 380,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 6 In punto di spettanza dell'assegno unico, stante la collocazione prevalente della minore presso la madre ed in assenza di istanze del ricorrente, si reputa opportuno disporne la corresponsione integrale a favore di quest'ultima.
Al netto dei complessivi miglioramenti registratisi nel corso del procedimento, permane peraltro un'instabilità del quadro familiare, oltre alle fragilità della minore legate all'ancor tenera età: si dispone pertanto che i Servizi Sociali di Bassano Bresciano e Cremona proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di due anni e si invitano le parti ad intraprendere e/o proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Stante la particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza, le spese di lite s'intendono compensate, mentre le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 14.1.2024, si pongono solidalmente in capo ad entrambe le parti.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. colloca prevalentemente la minore presso la madre.
3. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse della minore, il padre ha la facoltà di vedere la figlia e di tenerla con sé ordinariamente un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana, cui deve aggiungersi un fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00;
4. per il corrente anno, festività alternate tra i genitori (Pasqua/Pasquetta, Natale/S.Stefano, Fine anno/Capodanno); dal 2026 in avanti, tre giorni comprendenti ad anni alterni le menzionate festività;
5. per le vacanze estive, nel corrente anno si applica la frequentazione ordinaria;
dal 2026 in avanti, due settimane non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno;
6. segnala ai genitori l'opportunità di iniziare/proseguire un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità;
pagina 5 di 6 7. dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
8. pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'assegno di €
380,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. assegno unico in favore della madre per l'intero;
10. spese di lite integralmente compensate;
11. spese di c.t.u. poste solidalmente a carico di entrambe le parti
Si comunichi ai Servizi Sociali di Bassano Bresciano e di Cremona.
Brescia, camera di consiglio del 24.07.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato Jacopo Chiodo.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2535/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. LURANI DANIELE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. PALERMO FRANCESCO CESARE CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 21.07.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad
pagina 1 di 6 esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Il Signor avrà la facoltà di tenere con sé la figlia un giorno alla settimana, il sabato, dalle ore Parte_1
10:00 alle ore 21:00, come già in uso, con pernottamento della stessa presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati, quindi dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21.00 della domenica. Ulteriori periodi di visita
e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi
e sociali della figlia.
- Per quanto concerne le Festività Natalizie il Signor avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il Pt_1 giorno del 25 dicembre e del 26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Relativamente alle vacanze Pasquali, il
Signor avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un'intera giornata dalle ore 10.00 alle ore 21.00, in
Pt_1 modo che la piccola possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta Per_1 con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Signor avrà la facoltà di
Pt_1 trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle ferie del Signor I genitori dovranno fornire
Pt_1 reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la Signora decida CP_1 di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al Signor con congruo
Pt_1 preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
- Il Signor si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento Pt_1 ordinario della figlia, la somma convenuta all'udienza del 21.12.2023 pari ad € 380,00 mensili, rivalutabili
ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma da ritenersi comprensiva degli eventuali arretrati, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, da intendersi qui integralmente richiamato, con assegno unico universale da dividersi nella misura del 50% tra le parti.
- Il Signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore
e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Il Signor si oppone, infine, alla continuazione del percorso di coordinazione genitoriale e di sostegno Pt_1 alla genitorialità individuale, oltre che al monitoraggio dei Servizi Sociali, così come proposto dai Servizi
Sociali di Ghedi.
pagina 2 di 6 - Con vittoria di spese e compensi professionali, ovvero, in via subordinata, spese legali compensate.
Per parte resistente
- Affido della figlia in via condivisa ai genitori con collocamento presso la madre. Per_1
- A carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, confermarsi l'assegno di € 380,00 mensili, rivalutabili Istat, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo
- Autorizzarsi le visite del padre come da indicazione della CTU, salvi gli adeguamenti specificamente condivisi dal Servizio Tutela Minori di Ghedi.
- Proseguirsi, in presenza di accordo di controparte, nel percorso di sostegno genitoriale.
- Proseguire, per il periodo indicato di due anni, nel monitoraggio del Servizio Tutela Minori di Ghedi, anche ai fini della indicazione dei tempi e delle modalità di visita del genitore non collocatario.
- Dichiarare che l'assegno unico universale sia di integrale spettanza della sig.ra . CP_1
- Spese del giudizio rifuse;
in subordine, compensate integralmente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22.02.2023, domandava la regolamentazione giudiziale Parte_1 dei rapporti personali ed economici riguardanti la figlia nata il [...] dalla cessata Per_1 relazione con . CP_1
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, chiedendo inizialmente l'affido esclusivo della minore.
Sentite le parti all'udienza del 18.5.2023, con ordinanza del 29.05.2023 il Tribunale disponeva consulenza tecnica sistemica sul nucleo familiare. All'esito delle operazioni peritali, la relazione veniva poi depositata il 07.12.2023.
All'udienza del 21.12.2023 le parti aderivano all'indicazione del Giudice di nominare un Coordinatore
Genitoriale, successivamente nominato nella dr.ssa . Inoltre, sull'accordo delle parti, Persona_2 il Tribunale disponeva in via provvisoria: l'affido condiviso della minore, assegno di mantenimento – a carico del padre – pari ad euro 380,00 mensili (a decorrere da gennaio 2024 e da ritenersi comprensivo di eventuali arretrati) e frequentazioni padre-figlia una volta alla settimana alla presenza dell'educatrice. Infine, venivano incaricati i Servizi Sociali per il monitoraggio.
Conclusa la coordinazione genitoriale, all'udienza del 19.12.2024 le parti concordavano la prosecuzione del monitoraggio sino al termine dell'anno scolastico.
All'udienza del 21.07.2025 le parti rassegnavano le trascritte conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 6 ***
Preliminarmente, reputa il Collegio che l'espletata c.t.u. abbia dettagliatamente ricostruito la relazione passata ed attuale tra i genitori ed i loro rapporti con la figlia, suggerendo ad ognuno di essi il percorso più idoneo da intraprendere per salvaguardare la serenità della minore. Tutte le operazioni si sono svolte nel contraddittorio, con l'ausilio dei consulenti di parte, le cui osservazioni sono state puntualmente riscontrate dalla consulente.
In merito all'affidamento della minore, sebbene inizialmente la resistente avesse chiesto l'affido esclusivo, all'esito del procedimento entrambe le parti hanno concluso per l'affido condiviso. Tale richiesta congiunta merita accoglimento, in quanto coerente con la previsione preferenziale dell'art. 337 ter comma 1 c.c., non emergendo, peraltro, elementi che depongano in senso contrario. In assenza, peraltro, di particolari conflitti in ordine alle scelte di ordinaria amministrazione, si prevede altresì che la responsabilità genitoriale possa essere esercitata disgiuntamente, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 ult. parte c.c.
Parimenti, in relazione al collocamento di si ritiene di accogliere la conclusione congiunta di un Per_1 collocamento prevalente presso la madre, convivente con i nonni materni a Bassano Bresciano, essendo la minore ivi cresciuta fin dalla cessazione della relazione tra i genitori.
In punto di frequentazioni col padre, ritiene il Tribunale di conformarsi alle indicazioni fornite dal
Servizio Sociale nella relazione da ultimo depositata (ordinariamente: un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana, cui deve aggiungersi un fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00), con l'aggiunta delle festività alternate (Pasqua/Pasquetta,
Natale/S.Stefano, Fine anno/Capodanno) e, dal 2026 in avanti, tre giorni comprendenti ad anni alterni le menzionate festività. Stante l'appena stabilita introduzione dei pernotti, per le vacanze estive nel corrente anno si applica la frequentazione ordinaria;
dal 2026 in avanti, due settimane non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno.
Per quanto attiene al mantenimento, la collocazione prevalente presso la madre impone la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre e, atteso l'accordo delle parti sul punto, nonché
l'invariata situazione economico-reddituale rispetto al momento in cui ne è stato provvisoriamente stabilito l'importo, si conferma la previsione di un contributo a carico del padre di 380,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 6 In punto di spettanza dell'assegno unico, stante la collocazione prevalente della minore presso la madre ed in assenza di istanze del ricorrente, si reputa opportuno disporne la corresponsione integrale a favore di quest'ultima.
Al netto dei complessivi miglioramenti registratisi nel corso del procedimento, permane peraltro un'instabilità del quadro familiare, oltre alle fragilità della minore legate all'ancor tenera età: si dispone pertanto che i Servizi Sociali di Bassano Bresciano e Cremona proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di due anni e si invitano le parti ad intraprendere e/o proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Stante la particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza, le spese di lite s'intendono compensate, mentre le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 14.1.2024, si pongono solidalmente in capo ad entrambe le parti.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. colloca prevalentemente la minore presso la madre.
3. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse della minore, il padre ha la facoltà di vedere la figlia e di tenerla con sé ordinariamente un pomeriggio infrasettimanale ogni settimana, cui deve aggiungersi un fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 19:00;
4. per il corrente anno, festività alternate tra i genitori (Pasqua/Pasquetta, Natale/S.Stefano, Fine anno/Capodanno); dal 2026 in avanti, tre giorni comprendenti ad anni alterni le menzionate festività;
5. per le vacanze estive, nel corrente anno si applica la frequentazione ordinaria;
dal 2026 in avanti, due settimane non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno;
6. segnala ai genitori l'opportunità di iniziare/proseguire un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità;
pagina 5 di 6 7. dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
8. pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'assegno di €
380,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. assegno unico in favore della madre per l'intero;
10. spese di lite integralmente compensate;
11. spese di c.t.u. poste solidalmente a carico di entrambe le parti
Si comunichi ai Servizi Sociali di Bassano Bresciano e di Cremona.
Brescia, camera di consiglio del 24.07.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato Jacopo Chiodo.
pagina 6 di 6