Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1702/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
GALEAZZI ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to PROIETTI CP_1
MARCO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 9
Per parte ricorrente:
“Circa la frequentazione dei figli. alla luce di quanto emerso dal loro ascolto, tenuto conto delle superiori esigenze e del primario interesse degli stessi, chiede che, allo stato, vengano confermati i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 11.03.2024, che richiama quanto stabilito nella sentenza di separazione;
- In ordine al contributo di mantenimento dei figli, rilevato che il reddito del signor è Pt_1 diminuito rispetto a quello accertato in sede di separazione, mentre quello della signora CP_1 si è incrementato, tenuto conto del fatto che il deve ora contribuire anche al Pt_1 mantenimento della figlia , si chiede che il contributo da erogare alla venga Per_1 CP_1 ridotto di un terzo, in proporzione all'arrivo della terza figlia, fissandolo in €. 200,00 per ciascun figlio, anziché in €. 300,00 come è al momento, lasciando al 50% la partecipazione alle spese, mediche, scolastiche e straordinarie.”
Per parte resistente:
“A) In ordine alla frequentazione dei figli confermare il contenuto dell'ordinanza 11 marzo 2024 che richiama quanto già disposto sul punto dalla sentenza di separazione;
B) In ordine al contributo economico per il mantenimento dei figli, confermare quanto già disposto con la sentenza di separazione che prevede la corresponsione alla ella somma CP_1 di € 300/00 per ciascun figlio oltre il pagamento del 50% delle spese ludiche, scolastiche e mediche”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/08/2023 ha chiesto al Tribunale la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio civile come desumibile dal certificato di matrimonio in atti).
Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 18 luglio 2010, in Terni con;
CP_1
- che dall'unione sono nati due figli: nato il [...], e , nato il Per_2 Per_3
27.05.2013;
- che con sentenza parziale di separazione emessa nel 2021 dall'intestato Tribunale e con successiva sentenza definitiva del 15.03.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, stabilendo: affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso l'abitazione pagina 2 di 9 materna e loro frequentazione con il padre stabilita per il martedì dall'uscita di scuola fino alla sera e poi dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, ciò per la prima settimana, e dal martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì sera per la settimana successiva, oltre ai periodi di vacanza;
con contributo di mantenimento dovuto dal padre per i due figli di € 600,00 al mese, di cui €. 200,00 per ogni figlio più €. 200,00 di contributo affitto, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
- che a seguito di difficoltà di salute il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il lavoro autonomo mantenendo solo quello di lavoratore dipendente presso l'ASM di Terni, con reddito netto di circa €1.400,00 al mese, oltre ad essere onerato dalla rata di mutuo acceso nel 2013 e scadente nel 2031, per sostenere i costi di ristrutturazione per la casa familiare di proprietà dei genitori con rata mensile di € 372,42, rata pagata interamente dal ricorrente;
- che la resistente avrebbe incrementato i propri redditi rispetto alla data della separazione avendo acquisito incarico annuale di insegnate di sostegno nella scuola dell'infanzia, con reddito mensile di circa € 1.500,00, oltre a continuare a svolgere attività di istruttrice presso palestra privata con ulteriori redditi, di circa € 600,00 al mese da una palestra e € 500,00 da altra;
- di convivere con l'attuale compagna, conosciuta dai figli;
- di avere maggiore disponibilità di tempo rispetto alla resistente per accudire i figli, anche con l'aiuto della compagna e dei nonni paterni, dovendo al contrario la resistente, per impegni di lavoro ricorrere frequentemente all'ausilio di baby sitter, con conseguente richiesta del ricorrente di collocazione prevalente dei figli minori presso di sé.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, con accertamento della autonomia economica delle parti, con conferma dell'affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso il padre, con ampia disciplina delle modalità di frequentazione madre figli;
non prevedendo contributi al mantenimento dei figli stabilendo il mantenimento ordinario diretto della prole da parte dei genitori nei periodi di convivenza con ciascun genitore e ponendo a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie;
autorizzando i genitori a riscuotere il 50% ciascuno l'assegno unico erogato dall'INPS, con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla dichiarazione di scioglimento del CP_1 matrimonio ma formulando diverse istanze accessorie. La resistente ha esposto:
- che nella sentenza di separazione è stato determinato in € 600 mensili il mantenimento dei figli negando che parte del contributo fosse stato determinato per la locazione dell'immobile di residenza;
- di percepire reddito inferiore a quello percepito dalla controparte non essendo insegnate di ruolo ma insegnate con contratto a tempo determinato, con rinnovo non certo, e percezione di Naspi nei mesi estivi;
pagina 3 di 9 - di avere collaborazioni presso alcune palestre, ma con redditi modesti e di dover sostenere numerose spese quali i costi del canone di locazione per la casa di abitazione, i costi della mensa per i figli minori, e per l'abbigliamento, al contrario del non gravato da costi di Pt_1 locazione, con possibilità di condividere gli ulteriori costi con la convivente, insegnante e proprietaria di alcuni immobili;
- di opporsi alla richiesta di collocamento dei figli presso l'abitazione paterna evidenziando i non positivi rapporti tra il padre e i figli in quanto per un lungo periodo, di circa tre mesi, il figlio maggiore avrebbe rifiutato di incontrare il padre, dopo averlo sentito parlare male Per_2 della madre, malgrado gli interventi della ricorrente tesi a ripristinare le piene relazioni padre figli;
- che il ricorrente nei periodi di permanenza dei figli presso di sé li avrebbe spesso lasciasti da soli senza adeguati controlli, esponendoli alla visione di immagini per soli adulti non avendo la televisione paterna modalità di controllo dell'accesso a contenuti non congrui per i minori;
- di avere difficoltà nella gestione dei minori a causa dell'atteggiamento poco collaborativo del ricorrente, chiedendo l'ascolto diretto dei figli.
Tanto premesso la resistente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli a sé con collocamento presso la stessa madre, e disciplina delle frequentazioni padre figli, con conferma del contributo posto a carico del padre per il mantenimento di € 600/00 per i figli oltre alle spese straordinarie scolastiche mediche e ludiche come da protocollo vigente presso il Tribunale di
Terni da corrispondere alla resistente, con richiesta di consentire alla resistente l'accesso e la visibilità ai due libretti intestati ai figli e , con vittoria di spese. Per_2 Per_3
All'udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di cui
è nudo proprietario e di cui sono usufruttuari i genitori, di percepire come impiegato ASM, reddito mensile netto di euro 1500,00, per 14 mensilità, di avere risparmi per circa €
14.000/15000 oltre ad €40.000 (per prestito acceso per realizzare tetto di casa), di essere gravato dalle rate per finanziamenti per uno di € 487; l'altra di € 378; la resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 423,00, di essere insegnante precaria con percezione di € 1400 per
10 mesi e NASPI per i mesi estivi oltre a € 300 per lavoro come istruttrice sportiva;
di non avere proprietà immobiliari, di non avere risparmi e di essere gravata da rata auto di € 235,00 mensili.
All'esito dell'udienza è stato disposto l'ascolto diretto dei figli minori e . Per_2 Per_3
Disposto l'ascolto sono stati confermati i provvedimenti della separazione.
Nel corso del processo le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
pagina 4 di 9 Dato atto che con sentenza parziale n.649/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio devono essere decise le domande di affidamento e mantenimento dei figli, come modificate rispetto alle domande iniziali al momento della precisazione delle conclusioni.
Affidamento dei figli
All'esito del procedimento, e preso atto della modifica delle domande iniziali, non sussiste contrasto tra le parti né quanto alle modalità di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, né quanto al collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna.
Rispetto alle iniziali difficoltà evidenziate al momento della istaurazione del giudizio (connesse a problemi di relazione tra il figlio primogenito delle parti e il padre), la situazione è notevolmente migliorata nel corso del procedimento, anche grazie all'atteggiamento responsabile dei genitori che hanno intrapreso percorso di mediazione familiare. Al termine del giudizio entrambi i genitori hanno dato atto della completa ripresa delle relazioni padre figli.
I minori nel corso dell'ascolto non hanno rappresentato particolari difficoltà evidenziando il superamento di quelle inizialmente prospettate dalle parti.
In particolare nel corso dell'ascolto i minori hanno riferito.
Il minore ha dichiarato: “Frequento la terza media;
abbiamo passato una brutta Per_2 situazione circa un paio di mesi prima di Natale quando ho avuto una brutta discussione con la compagna di PA perché mamma stava parlando con PA e con me al telefono in video chiamata e loro hanno iniziato a discutere. Io sono andato nella mia stanza perché quando succedono queste cose non mi piace mettermi in mezzo. Poi PA è venuto da me a chiedermi come stavo ed è arrivata la compagna di PA piangendo e dicendo che lo faceva per colpa di mia madre. Io mi sono dispiaciuto molto, ho iniziato a piangere ed ho chiamato mamma per farmi venire a prendere. Quando sono tornato una volta a casa di PA ho di nuovo discusso con lei perché non l'ho salutata in quanto non mi era ancora passata. Mamma mi ha sempre detto di tornare da PA perché ci teneva che facessi pace con lui ed anche PA ha continuato
a chiedermi di tornare da lui. Dopo Natale sono tornato a casa di PA perché non ce la facevo più e mi sono riappacificato con la compagna di PA. Voglio bene a mamma e a PA. Mamma ha un compagno con cui ho litigato una volta sola perché non volevo andare ad un compleanno perché ero stanco per gli allenamenti di Karate e lui voleva che andassi ma abbiamo fatto subito pace. Non ho problemi né con mamma né con PA, sto bene con entrambi;
sto con mamma un giorno in più. A me va bene così non vorrei cambiare. Non faccio i compiti insieme a PA perché lui dopo un po' perde la pazienza con me. Quando sto con mamma lei chiama per aiutarmi un professore che a PA non piace ma per me è tanto bravo e paziente e mi ha aiutato molto. Mi piacerebbe fare i compiti con lui anche quando sto da PA. Ho entrambi i nonni paterni e la nonna materna e sto bene con tutti loro. Ricordo che all'inizio della separazione i nonni non salutavano la mamma ed ancora oggi non le parlano. A scuola va tutto bene, anche con i compagni. Con mio RA litighiamo ma facciamo sempre pace.” .
pagina 5 di 9 Il minore ha dichiarato: “A scuola va tutto bene. Di solito durante la settimana sto un Per_3 po' più con mamma e mi va bene così. Con mio RA litighiamo un po'. Mamma è buona e secondo me non ha difetti. Anche PA è buono, un suo difetto è che qualche volta da' ragione alla sua compagna;
io vado d'accordo con la compagna di PA, invece un po' di Per_2 tempo fa ha discusso con lei;
mia madre era in videochiamata con PA e mamma ha detto a PA che si comportava come un bamboccio e la compagna di PA si è messa a piangere, dicendo che mamma con quelle parole l'aveva fatta piangere. Mio RA si è molto arrabbiato ed è scappato via chiamando mamma;
in quell'occasione PA ha detto alla compagna che non doveva dire cose brutte su mamma, poi hanno fatto pace. A me è dispiaciuto che lei non ha voluto dare il suo numero a mia madre. Con il compagno di mamma vado molto d'accordo.”.
Alla luce del superamento delle iniziali tensioni deve essere accolta la concorde richiesta delle parti di confermare le modalità di frequentazione padre figli vigenti dal momento della seprazione, e riportate nel dispositivo che sono congeniali anche alle esigenze dei minori come dagli stessi dichiarato.
Contributo al mantenimento dei figli
Quanto alle condizioni di mantenimento dei figli il Collegio ritiene di confermare le statuizioni disposte nella separazione, e confermate nei provvedimenti provvisori.
Il ricorrente ha chiesto di ridurre (ad € 200 per ciascun figlio, rispetto ad € 300 previsti all'esito della separazione) il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli in considerazione della allegata riduzione dei propri redditi rispetto al momento della seprazione, e soprattutto in conseguenza della nascita della figlia dalla nuova unione nel 2024, rilevando inoltre l'aumento dei redditi della resistente. La resistente ha chiesto la conferma del contributo posto a carico del padre dal momento della seprazione allegando i minori redditi percepiti, la precarietà degli stessi, le maggiori esigenze dei figli in relazione all'età, i maggiori redditi percepiti dal ricorrente e la possibilità per quest'ultimo di essere sostenuto quanto al mantenimento della figlia terzogenita dalla nuova compagna (percettrice di proprio reddito come insegnate).
Per decidere sulla domanda occorre verificare le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, considerando che al momento della separazione (pronunciata su conclusioni congiunte delle parti) il contributo al mantenimento era stato stabilito dalle stesse parti.
, dipendente, ha dichiarato i seguenti redditi: Parte_1
dichiarazione dei rediti 2023 reddito complessivo lordo annuo € 28.391 dichiarazione dei rediti 2022 reddito complessivo lordo annuo € 22.389 dichiarazione dei rediti 2021 reddito complessivo lordo annuo € 21.686
il ricorrente non ha costi abitativi risiedendo in immobile di cui è nudo proprietario e del quale sono usufruttuari i genitori e può condividere le spese correnti dell'abitazione con l'attuale compagna, ha dichiarato di avere conto corrente con saldo di € 40.000 (per prestito acceso per pagina 6 di 9 realizzare tetto di casa); ha accantonamento pensionistico di € 14000/15000 circa;
è gravato da due mutui con rata mensile per uno di € 487, per l'altro di € 378.
Il resistente percepisce la propria quota di assegno unico per i figli pari secondo quanto desumibile dai conti correnti ad € 221,00.
Dall'esame dei conti correnti e delle denunce dei redditi emerge che il ricorrente oltre a percepire reddito da lavoro dipendente, pari nella denuncia dei redditi 2023 ad € 24.262, percepisce ulteriori redditi per € 4.129 (presumibilmente per collaborazioni con università da quanto desumibile dalle causali degli accrediti del conto corrente). Deve inoltre rilevarsi la capacità di accantonamento in quanto il saldo di conto correte pari ad € 490 in data 1.1.2023, in data 30.9.2023 è divenuto pari ad € 10.761,86, elemento che evidenzia la capacità di risparmio.
In relazione al mantenimento della figlia nata nel 2024 può contare sul contributo della attuale compagna che percepisce propri redditi come insegnate, oltre a percepire pro quota l'assegno unico per la minore.
nsegnante precaria, ha dichiarato i seguenti redditi: CP_1
dichiarazione dei rediti 2024 reddito complessivo lordo annuo € 22.184 dichiarazione dei rediti 2023 reddito complessivo lordo annuo € 19.963 dichiarazione dei rediti 2022 reddito complessivo lordo annuo € 19.769 risiede in immobile in locazione con canone di € 423,00, che condivide con il nuovo compagno, non ha consistenti risparmi, ed è gravata da rata auto di € 235,00 mensili.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi si desume che la resistente percepisce oltre ai redditi da insegnate precaria altri redditi come insegnate di educazione fisica, redditi che confluiscono nella denuncia dei redditi. Percepisce la propria quota parte dell'assegno unico per i figli.
Alla luce di tali risultanze emerge che rispetto alla data della seprazione entrambe le parti hanno avuto un incremento reddituale. Il ricorrente deve, inoltre, far fronte al mantenimento della terza figlia nata dalla nuova unione. Tuttavia in ragione dell'incremento reddituale (e della capacità di risparmio emersa dall'esame dei conti correnti del 2023) il ricorrente ha risorse aggiuntive analoghe a quelle già destinate al mantenimento di ciascuno dei due primi figli per far fronte al mantenimento della figlia terzogenita, senza dover ridurre l'apporto al mantenimento dei primi due figli, mentre l'incremento reddituale della resistente sarà destinato a far fronte alle maggiori esigenze dei figli in considerazione dell'età.
Pertanto, deve essere confermato l'onere a carico del padre come determinato al momento della separazione, oltre ISTAT annuale da calcolare dalla data della separazione.
Entrambe le parti hanno concluso concordemente chiedendo la conferma del contributo al 50% delle spese straordinarie, da individuare in applicazione del protocollo vigente nell'intestato
Tribunale.
pagina 7 di 9 Per l'assegno unico in presenza di affidamento condiviso deve essere applicata la disciplina legale, con attribuzione dello stesso al 50% a ciascuno dei genitori, confermando anche sul punto quanto disposto nella sentenza di separazione.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dando atto che con sentenza non definitiva n.
649/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, così dispone:
-i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, le decisioni più importanti per i figli relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
le scelte ordinarie saranno assunte dal genitore che ha con sé i figli;
- i figli minori dimoreranno presso l'abitazione materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti con le seguenti modalità:
a) una settimana dal martedì, dall'ora di uscita di scuola ovvero nei periodi di mancata frequenza scolastica dalle ore 9,00 sino alle ore 20,30 e dal venerdì all'uscita da scuola ovvero alle ore
16,00 nei periodi di mancata frequenza scolastica fino alle ore 20,30 della domenica;
la settimana successiva dal martedì, dall'ora di uscita da scuola ovvero nei periodi di mancata frequenza scolastica dalle ore 9,00 sino al giovedì successivo alle ore 20,30;
b) per 30 giorni, in periodi anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo scritto, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto ovvero dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto ad anni alterni;
c) per le festività di Natale, ad anni alterni con ciascun genitore nel giorno del 24 dicembre o del
25 dicembre e suddividendo tra i genitori per metà ciascuno le restanti vacanze natalizie, per metà delle vacanze Pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni per le altre festività e per il compleanno di ciascun minore;
-determina in € 600,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli
(€300 per ciascun figlio), da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT annuale da calcolare con riferimento alla data della separazione;
-dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo quanto indicato nel protocollo vigente nell'intestato Tribunale;
pagina 8 di 9 -compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
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