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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/11/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1970;
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Mariani
Michela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB), Via Brianza n. 15, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12/08/1990 a Parte_1 Parte_2
Sant'Agata del Bianco (RC);
- Dall'unione sono nati e , oggi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- L'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente designato alla udienza è stata sostituita da termine per note ex art.127-ter c.p.c., stabilito per il 21 gennaio 2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
pagina 4 di 5 - avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/11/2024 da
[...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Pt_1 Parte_2
dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Agata del Bianco (RC), per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte II serie A anno 1990);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/11/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1970;
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Mariani
Michela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB), Via Brianza n. 15, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12/08/1990 a Parte_1 Parte_2
Sant'Agata del Bianco (RC);
- Dall'unione sono nati e , oggi maggiorenni;
Per_1 Per_2
- L'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente designato alla udienza è stata sostituita da termine per note ex art.127-ter c.p.c., stabilito per il 21 gennaio 2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
pagina 4 di 5 - avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/11/2024 da
[...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Pt_1 Parte_2
dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Agata del Bianco (RC), per le annotazioni di legge (atto n. 3 parte II serie A anno 1990);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 5 di 5