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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.18880/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18880/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in MILANO- Parte_1 C.F._1
VIALE ROMAGNA N.5, presso lo studio dell'avv. AMORUSO EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO- Controparte_1 C.F._2
CORSO INGHILTERRA N.49, presso lo studio dell'avv. IVANA D'ANGELO, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 SANT'TO DI US (TO) il 10/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'TO DI US (atto n. 17 parte II serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
pagina 1 di 3 Per ER Dall'unione sono nati i figli: il 07/01/2009 ed il 25/12/2010.
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dispone che: Per
- I figli ed sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia ERona_3 con le esigenze che i minori dimostreranno.
Dà atto che:
- I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in Sant'Antonino di Susa (TO) via Codrei n.11 mentre il sig. continuerà a vivere presso Parte_1 l'abitazione coniugale sita in Villar Focchiardo, via Chiesali n.28/A, facendosi carico delle rate mensili di mutuo che andranno a scadere fino a che il marito abiterà l'immobile oltre che delle spese condominiali ordinarie.
- Le spese condominiali dell'immobile di Villar Focchiardo oggetto del piano di rientro concordato con il verranno corrisposte dai coniugi al 50% così come la l cui piano di Controparte_2 Pt_2 rientro è stato concordato con il Comune e qualsiasi ulteriore spesa maturata sino al 01.11.2023 oltre che delle eventuali ulteriori spese straordinarie che verranno deliberate in relazione all'immobile in comproprietà.
- I coniugi continueranno a corrispondere il 50% ciascuno della rata mensile del finanziamento accesso con CONSEL Spa.
- I coniugi di comune accordo hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili.
Dispone che: ER Per
- Il sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli ed la somma di € 100,00 Parte_1 cadauno, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e che sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre corrisponderà inoltre il CP_1
pagina 2 di 3 50% delle spese straordinarie dei figli secondo le indicazioni dettate dal Protocollo del Tribunale di
Torino che qui si intendono richiamate. Il padre contribuirà altresì alle spese relative al cambio vestiario invernale ed estivo dei figli.
Dà atto che:
- L'assegno unico relativo i minori resterà per intero alla madre.
- I coniugi danno atto della reciproca autosufficienza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Dispone che: Per ER
- Il padre potrà tenere con sé i figli ed almeno una volta la settimana e cioè dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva quando il sig. li accompagnerà a scuola ed a fine settimana alterni e Pt_1 cioè dal venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 21,00, salvo diversi accordi dei genitori.
- Il padre inoltre, trascorrerà con i figli un periodo non inferiore ai 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo. Tali vacanze dovranno essere concordate dai genitori entro il 15 giugno di ogni anno mentre quelle natalizie e cioè dal 22.12 sino al 30.12 e dal 31.12 al 7.01 e pasquali, saranno alternate, salvo diverso accordo raggiunto tra le parti.
Dà atto che:
I sigg. e prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto Pt_1 CP_1 consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18880/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in MILANO- Parte_1 C.F._1
VIALE ROMAGNA N.5, presso lo studio dell'avv. AMORUSO EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO- Controparte_1 C.F._2
CORSO INGHILTERRA N.49, presso lo studio dell'avv. IVANA D'ANGELO, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 SANT'TO DI US (TO) il 10/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'TO DI US (atto n. 17 parte II serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
pagina 1 di 3 Per ER Dall'unione sono nati i figli: il 07/01/2009 ed il 25/12/2010.
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dispone che: Per
- I figli ed sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia ERona_3 con le esigenze che i minori dimostreranno.
Dà atto che:
- I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in Sant'Antonino di Susa (TO) via Codrei n.11 mentre il sig. continuerà a vivere presso Parte_1 l'abitazione coniugale sita in Villar Focchiardo, via Chiesali n.28/A, facendosi carico delle rate mensili di mutuo che andranno a scadere fino a che il marito abiterà l'immobile oltre che delle spese condominiali ordinarie.
- Le spese condominiali dell'immobile di Villar Focchiardo oggetto del piano di rientro concordato con il verranno corrisposte dai coniugi al 50% così come la l cui piano di Controparte_2 Pt_2 rientro è stato concordato con il Comune e qualsiasi ulteriore spesa maturata sino al 01.11.2023 oltre che delle eventuali ulteriori spese straordinarie che verranno deliberate in relazione all'immobile in comproprietà.
- I coniugi continueranno a corrispondere il 50% ciascuno della rata mensile del finanziamento accesso con CONSEL Spa.
- I coniugi di comune accordo hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili.
Dispone che: ER Per
- Il sig. corrisponderà per il mantenimento dei figli ed la somma di € 100,00 Parte_1 cadauno, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e che sarà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Il padre corrisponderà inoltre il CP_1
pagina 2 di 3 50% delle spese straordinarie dei figli secondo le indicazioni dettate dal Protocollo del Tribunale di
Torino che qui si intendono richiamate. Il padre contribuirà altresì alle spese relative al cambio vestiario invernale ed estivo dei figli.
Dà atto che:
- L'assegno unico relativo i minori resterà per intero alla madre.
- I coniugi danno atto della reciproca autosufficienza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Dispone che: Per ER
- Il padre potrà tenere con sé i figli ed almeno una volta la settimana e cioè dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva quando il sig. li accompagnerà a scuola ed a fine settimana alterni e Pt_1 cioè dal venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 21,00, salvo diversi accordi dei genitori.
- Il padre inoltre, trascorrerà con i figli un periodo non inferiore ai 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo. Tali vacanze dovranno essere concordate dai genitori entro il 15 giugno di ogni anno mentre quelle natalizie e cioè dal 22.12 sino al 30.12 e dal 31.12 al 7.01 e pasquali, saranno alternate, salvo diverso accordo raggiunto tra le parti.
Dà atto che:
I sigg. e prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto Pt_1 CP_1 consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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