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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9110/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Apollonio, come da mandato in Parte_1
atti
OPPONENTE
e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cotrone, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 21.11.22 proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 1891/2022 del 27/09/2022, RG 6833/2022, emesso in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento ai contratti di finanziamento n. 20006967082214, 20006967082215 e 10062123736509 stipulati con ND
Banca spa, nonché al contratto di finanziamento n. 1669018 stipulato con CP_3
dai quali rinvenivano dei crediti ceduti a e successivamente oggetto di CP_4
conferimento di ramo d'azienda nei confronti di , che aveva poi mutato CP_1
denominazione sociale in;
deduceva, a sostegno dell'illegittimità Controparte_1
della pretesa creditoria azionata ai suoi danni, il difetto di legittimazione sostanziale attiva in capo al creditore opposto in ragione della mancanza di prova in ordine alla circostanza che i crediti oggetto del provvedimento monitorio rientrassero all'interno della cessione in blocco, su cui si sarebbe anche innestata un'operazione di cartolarizzazione;
prospettava l'usurarietà del tasso di interesse convenzionale pattuito nei contratti di finanziamento;
instava pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
e per essa, quale mandataria, si Controparte_1 Controparte_2
costituiva in giudizio contestando la natura dell'operazione prospettata dall'opponente, sul presupposto che non ricorressero cessioni in blocco, né tantomeno di un'operazione
CP di cartolarizzazione, ma cessioni codicistiche e dirette di crediti;
evidenziava che avesse comunque provato l'esistenza e la consistenza del credito azionato nel procedimento monitorio, peraltro non contestato dall'opponente, nonché la titolarità del medesimo;
deduceva il difetto d'interesse del ceduto a contestare la titolarità del credito in capo al cessionario;
evidenziava l'insussistenza di una pattuizione di interessi oltre la soglia dell'usura; chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecutività del d.i., il rigetto delle domande di parte opponente e l'accertamento del credito vantato nei confronti della medesima.
Con provvedimento emesso in data 13.07.23 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva accolta, quindi venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.; non avendo le parti articolato istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del 16.10.24 veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, in ragione dell'eccepito difetto di legittimazione sostanziale attiva in capo al creditore opposto, nonché a causa dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale pattuito nei contratti fonte del credito azionato nel procedimento monitorio. e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
ha sostenuto, tra l'altro, di aver fornito la prova in merito all'esistenza ed alla titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Prima di esaminare le domande e le eccezioni veicolate nel presente giudizio, pare opportuno precisare se, nel caso in esame, si sia in presenza di una cessione di crediti in blocco su cui si è innestata un'operazione di cartolarizzazione, una cessione di crediti in blocco senza cartolarizzazione oppure una cessione di crediti codicistica, atteso che, in ragione della qualificazione giuridica, consegue una differente regolamentazione della vicenda.
Da quanto in atti, risulta, in primo luogo, l'esistenza di plurimi contratti di finanziamento stipulati tra l'opponente e ND Banca spa, nonché tra la medesima opponente e
CP_3
È stata, altresì, fornita prova del fatto che i crediti nascenti da tali contratti siano stati ceduti da ND Banca spa e da a mediante una cessione CP_3 CP_4
avente sì ad oggetto una pluralità di crediti, ma individuati specificamente, e perciò non
“in blocco”, così come appare dagli estratti dell'elenco dei crediti allegati ai contratti di cessione stipulati rispettivamente tra ND Banca spa e da un lato, e CP_3
dall'altro. Affinché possa configurarsi una cessione di crediti in blocco, al CP_4
contrario, i crediti non devono essere necessariamente analiticamente specificati uno per uno nel contratto, ma devono essere identificabili tramite un criterio generale che li accomuni.
Corollario di tali rilievi e che tali cessioni non siano assoggettate alla disciplina di cui all'art 58 TUB, di cui si tratterà in seguito, quanto piuttosto alla disciplina codicistica, che, all'art 1264 c.c., subordina l'opponibilità della cessione nei confronti del ceduto all'accettazione, alla notifica o all'esserne venuto comunque a conoscenza.
Peraltro, la circostanza che il contratto di cessione non sia stato notificato al ceduto non influisce sull'efficacia né tantomeno sulla validità della cessione, atteso che, a tale fine, si esclude la necessità di notificare al debitore copia integrale dell'atto di cessione, ritenendosi invece sufficiente la comunicazione di un atto contenente l'indicazione di tutti gli elementi essenziali del trasferimento: in primo luogo il credito oggetto di cessione ed il titolo da cui lo stesso deriva, oltre alla data dell'atto, all'ammontare del credito trasferito, all'indicazione del cessionario e alla data di registrazione. Elementi, questi, che ricorrono nella comunicazione della cessione effettuata da parte opposta nei confronti dell'opponente, risultante agli atti del procedimento monitorio, che entrano comunque nella cognizione del giudice dell'opposizione in forza del principio di non dispersione della prova acquisita al processo.
Del resto, quand'anche tale adempimento pubblicitario non fosse stato correttamente adempiuto, l'unica conseguenza che ne sarebbe derivata sarebbe stata quella delineata dal medesimo art 1264 c.c., che non pone in dubbio la natura bilaterale del contratto di cessione del credito, ma si limita a configurare una fattispecie, ulteriore rispetto a quelle di cui agli artt 1188 e 1189 c.c., di pagamento al creditore apparente.
In particolare, l'art. 1264 c.c. introduce una disciplina di favore per il debitore ceduto, ignaro della cessione, che paghi al cedente (creditore apparente), rispetto alla disciplina generale di cui all'art 1189 c.c., perché prevede un'inversione dei carichi probatori a vantaggio del creditore apparente. Il trasferimento del diritto si verifica con il solo consenso di cedente e cessionario, ma ai fini dell'opponibilità – non del trasferimento –
è richiesto un adempimento ulteriore ai fini di certezza dei traffici. Sicché laddove il ceduto paghi al cedente, in difetto delle condizioni di opponibilità della cessione, egli è liberato anche se paga a chi è solo apparentemente creditore.
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta essersi inverata tale fattispecie.
In seguito, i crediti di cui si discute sono stati ceduti in blocco all'esito di un'operazione di conferimento di ramo d'azienda da a poi divenuta CP_4 CP_1 CP_1
per cambio denominazione sociale, la quale ha poi azionato gli stessi nel
[...]
procedimento monitorio, senza che, tuttavia, sia stato dimostrato l'avvenuto innesto su tale vicenda di una procedura di cartolarizzazione.
In questo contesto, l'art. 58, D.lgs. 1.9.1993, n. 385, al c 1 prevede che “La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia”.
Il c 2 della medesima disposizione aggiunge che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. Il successivo c 4, infine, precisa che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”.
Ne risulta che, nell'intento di agevolare il cessionario rispetto a quanto accade nel caso della cessione codicistica, la cessione di crediti in blocco è opponibile al debitore ceduto in virtù della sua iscrizione nel registro delle imprese e della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, atteso che tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264
c.c., ed esonerano quindi il cessionario dalla notifica personale al debitore ceduto.
Dalla documentazione in atti risulta l'esistenza della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione mediante conferimento di ramo d'azienda, nonché della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Tali adempimenti rendono la cessione opponibile al ceduto.
Questione differente da quella dell'opponibilità della cessione di crediti in blocco al ceduto è quella relativa alla titolarità del credito azionato con il procedimento monitorio ed alla relativa prova, che, come noto, spetta a colui che fa valere il diritto, vale a dire il creditore opposto.
Anzitutto, nel rispetto dell'ordine di esame delle questioni ritraibile dall'art 276 c.p.c., pare opportuno prendere in considerazione l'eccezione di rito sollevata dall'opposto, il quale ha paventato il difetto di interesse del ceduto a contestare l'avvenuta cessione, in quanto estraneo al contratto di cessione.
Affinché possa dirsi correttamente instaurato il rapporto processuale, in effetti, devono sussistere, oltre ai presupposti del processo, anche le condizioni dell'azione, tra le quali vi
è l'interesse a resistere in capo a colui che contraddice l'altrui domanda.
L'eccezione, tuttavia, non è fondata. È ben vero, infatti, che il ceduto non è parte del contratto di cessione del credito. Tuttavia, egli ha interesse a contestare la titolarità del credito in capo al cessionario in ragione della sua esigenza di pagare correttamente e in modo liberatorio, evitando di essere costretto a pagare due volte. Qualora, infatti, colui che afferma di essere cessionario non lo fosse, il ceduto che paghi non sarebbe liberato dal debito nei confronti del vero titolare, salva l'eventuale configurabilità della fattispecie di pagamento al creditore apparente. Sicché, l'interesse per il debitore ceduto alla contestazione della titolarità del credito si rinviene nella circostanza che, se questa fosse fondata, egli non sarebbe tenuto a pagare nei confronti del presunto cessionario.
Procedendo oltre, nel merito l'opponente contesta la legittimazione sostanziale attiva in capo all'opposto, cessionario del diritto di credito dedotto nel presente giudizio.
È noto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si determina l'instaurazione di un giudizio di cognizione in cui l'attore in opposizione è sostanzialmente colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato convenuto e, per contro, l'opposto è sostanzialmente colui che agisce in giudizio. Ne consegue che l'opposizione ha la funzione di verificare, oltre alla sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, anche la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'opposto. Sicché ricade in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della situazione giuridica dedotta in giudizio, ivi compresa la relativa titolarità.
A questo proposito, in base agli elementi di fatto acquisiti non pare dubitabile che i crediti azionati abbiano formato oggetto di cessione nei confronti del cessionario opposto, il quale ha quindi assolto la prova sullo stesso incombente sul punto.
Anzitutto, tale prova risulta dagli atti di cessione stipulati, a monte, rispettivamente tra
ND Banca spa e da un lato, e dall'altro, nonché CP_3 CP_4
dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto di cessione;
e, a valle, dal verbale di conferimento del ramo d'azienda – oltre che dal relativo atto ricognitivo – da CP_4
a poi divenuta per cambio denominazione sociale, nonché dal CP_1 Controparte_1
relativo estratto dell'elenco dei crediti conferiti.
Peraltro, secondo la giurisprudenza la titolarità del credito in capo al cessionario può venire dimostrata attraverso l'allegazione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. dell'avvenuta cessione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in massa, senza l'individuazione analitica di ciascuno di essi, a condizione però che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., tra le altre, Cass. 13 giugno 2019 n. 15884). Ebbene nell'estratto pubblicato in G.U. si precisa che “In particolare, del ramo di azienda conferito fanno parte, tra l'altro, tutti i contratti funzionali allo svolgimento delle attività del ramo di azienda. Il conferimento determina il subentro della Società Conferitaria nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda. Quanto sopra viene conferito con tutti i diritti, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività con ogni garanzia di legge in ordine alla proprietà e libertà. Nel ramo d'azienda conferito sono compresi i rapporti di lavoro con i dipendenti, il marchio ed i beni immobili come, rispettivamente, indicati e descritti negli elenchi allegati all'atto di conferimento nonché tutti i crediti deteriorati di cui la Società Conferente si è resa acquirente
e risulta titolare alla data del 1 luglio 2018”.
Ancora, a suffragio della provata titolarità del credito in capo al creditore opposto possono addursi la comunicazione delle cessione all'opponente; la dichiarazione della
CP_ cedente di avvenuta cessione, nonché il possesso da parte di della documentazione riferita ai crediti di cui si discute, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 c.c.
Risulta pertanto pienamente provata tanto l'esistenza quanto la titolarità in capo al cessionario del credito azionato con il procedimento monitorio, avendo l'opposto assolto l'onere della prova sullo stesso gravante.
L'opponente, poi, ha prospettato l'usurarietà del tasso di interesse convenzionale pattuito in contratto;
la relativa contestazione, tuttavia, appare del tutto generica, in quanto formulata in modo vago e impreciso, senza indicare specificamente i fatti o i motivi che la giustificano e senza, perciò, fornire informazioni sufficienti per valutarne la fondatezza.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, la percentuale di sconfinamento, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nei trimestri di riferimento, con gli altri elementi contenuti nel DM pertinente.
Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione formulata da non appare Parte_1
meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, parametrate al valore della controversia, alla consistenza dell'attività processuale svolta ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1891/2022 del
27/09/2022, RG 6833/2022;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
Lecce, 10.6.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Dott. Tommaso Mogavero, MOT in tirocinio generico presso l'ufficio epigrafato.