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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1581/2018 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
nato a [...] l'[...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Venezia n. 468, rappresentato e difeso dall' Avv. MOSCATO PAOLA LUISA parte attrice
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, C.F. , P. IVA CP_1 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MORREALE SALVATORE P.IVA_2 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio la società al fine di sentirla dichiarare responsabile dsi tutti i danni derivanti da un CP_1 incidente stradale verificatosi in data 24.8.2009, verso le ore 23.35 lungo la S.S. 115 Licata- Gela.
L'attore narra che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo si trovava alla guida del proprio quadriciclo Polaris targato CK55455 quando, giunto all'altezza del Km. 256+600, per una manovra di emergenza, il veicolo urtava contro il guard rail posto lungo il margine destro della corsia di percorrenza e, dopo aver impresso un segno gommato sul nastro metallico di sicurezza di circa 7 metri, andava ad incastrarsi, con la ruota anteriore destra, nella fascia sterrata compresa tra il guard rail e l'inizio della carreggiata asfaltata, in tal modo determinando un effetto leva che, provocando il sollevamento del retrotreno del mezzo, sbalzava gli occupanti del veicolo nella scarpata sottostante.
In seguito all'occorso decedeva la passeggera mentre l'attore riportava lesioni con Persona_1 postumi permanenti ad avvenuta guarigione. L'attore addebita alla convenuta la responsabilità del sinistro e gli effetti che ne sono Controparte_1 derivati ex art. 2051 c.c. atteso che il sinistro è riconducibile alla situazione di pericolo connessa alle concrete condizioni del tratto di strada in cui si è verificato l'evento e, nello specifico, della non conformità alla normativa della barriera di protezione laterale posta ai margini della strada.
A supporto della propria tesi difensiva l'attore produce il rapporto redatto dai militari dell'Arma intervenuti sui luoghi nonché la relazione peritale resa nel procedimento penale dal p.a. Per_2 le cui risultanze appaiono conformi alle conclusioni del proprio perito di parte ing. Per_3
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore formula una richiesta risarcitoria per complessivi €. 277.655,28 (o nella diversa accertanda quantificazione a seguito dell'istruttoria del procedimento) per i danni al mezzo e per quelli derivanti dalle lesioni fisiche invalidanti.
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo, invia preliminare, la prescrizione CP_1 dell'azione risarcitoria;
nel merito ha respinto l'addebito di responsabilità ritenendo che l'evento sia causalmente riconducibile al comportamento di guida dell'attore (circostanza, questa, che sarebbe rimasta accertata con la sentenza penale di condanna del per il decesso della Pt_1 passeggera); ha eccepito l'inutilizzabilità della relazione peritale del CTU del PM atteso che la convenuta non è ha rivestito la qualità di parte del processo penale;
ha contestato le risultanze della
CTP di parte attrice in quanto atto meramente difensivo senza valenza alcuna di prova.
In buona sostanza, a dire della convenuta (e per come accertato dai militari dell'Arma) si è in presenza di un incidente autonomo addebitabile all'attore per la chiara violazione dell'art. 141, commi I, II e III del Codice della Strada a tenore del quale “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche , allo stato ed al carico dello stesso , alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura , sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione… Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza… In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, … nelle ore notturne …”
Oltre a contestare l'an dell'evento viene formulata espressa contestazione del quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione la convenuta chiede CP_1 conseguentemente il rigetto della domanda o, in subordine, l'addebito concorsuale in capo all'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. Con ordinanza resa fuori udienza è stata disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, accolta la richiesta di esibizione formulata da parte convenuta e stante la differente prospettazione della dinamica con conseguente diversa imputabilità dell'evento, è stata disposta CT per la ricostruzione dell'incidente.
La fase istruttoria ha visto il richiamo del CTU al fine di chiarire alcuni punti contraddittori della relazione depositata. Successivamente all'integrazione della relazione peritale e sulla scorta delle conclusioni cui la stessa è pervenuta, è stata disposta ct medico legale sulla persona dell'attore al fine della riconducibilità al sinistro delle lesioni lamentate e alla conseguenziale quantificazione.
Esauritasi l'istruttoria con il deposito della relazione medico legale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti, all'udienza all'uopo fissata hanno precisato le rispettive richieste;
La causa è stata assegnata in decisione e le parti hanno prodotto le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incappato su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa e passando al merito della causa questo tribunale ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice nei limiti di cui in motivazione.
Appare intanto opportuno evidenziare come entrambe le parti in causa abbiano fatto leva sulle risultanze del procedimento penale instaurato nei confronti dell'attore per l'avvenuto decesso della passeggera (sentenza oggetto di riforma in appello per intervenuta prescrizione del Persona_1 reato) oltre che sulle relazioni tecniche redatte dal consulente del PM e del giudice del dibattimento.
Sulla valenza di tali fonti nel presente giudizio basti brevemente osservare che nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p. Al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato.
L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle suddette fonti assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire a tali documenti un peso decisivo (o prevalente) dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie1.
In definitiva entrambi le due categorie di documenti assumono, in ambito civilistico, valore di prova atipica, ovvero quella prova che non è ricompresa in maniera specifica nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dal codice di rito.
Nonostante nell'ordinamento civilistico non esista una norma generale quale quella dell'art. 189
c.p.p, si deve escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile abbia carattere tassativo.
Tale esclusione va operata sulla base dei seguenti elementi: mancanza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove;
oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale;
affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice.
Pertanto, le prove atipiche devono essere ritenute ammissibili ed aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova.2
Applicando i superiori canoni ermeneutici al caso di specie appare conseguenziale che il richiamo delle parti alle sentenze penali e alle relative relazioni tecniche rese nel correlato giudizio vadano lette alla luce delle risultanze della CTU resa nel presente giudizio.
Al riguardo si dica che l'elaborato prodotto dall'ausiliario di questo tribunale appare coerente ed esaustivo nel ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause che ne hanno innescato il verificarsi. 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 04-07-2019, n. 18025 2 Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 23/05/2013 n° 917; ex multis Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947; Cass. n.
9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del
2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010;
n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). Per sintesi espositiva appare opportuno riportare in nota3 le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario contenute al punto 9) delle pagg. 15 e segg. dell'elaborato che appaiono in linea con le risultanze 3 • il tratto di strada in questione appare pulito, privo di terra e fanghiglia, non si notano ripristini locali o rifacimenti del tratto in questione, non si notano frane, smottamenti e fessurazioni che potrebbero compromettere il corpo stradale;
• la quota della cunetta (fascia ricoperta di terra e erbacce) a margine della banchina stradale, in seguito alle diverse operazioni di ricarica del manto d'usura, è inferiore alla quota del piano stradale di 0.25 m. Tale salto di quota crea una zona pericolosa sia per la possibilità di finirci dentro sia per il conseguente cattivo funzionamento del guardrail che si ritrova diverse caratteristiche costruttive e geometriche quali profondità di infissione dei paletti, ingombro trasversale e altezza fuori terra ovvero indice di severità e livello di contenimento diversi da quelli prescritti da normativa;
• la segnaletica orizzontale appare ben visibile e di recente realizzazione;
• non è stata rilevata alcuna segnaletica stradale, ciò significa che da Codice della Strada (titolo 5 “Norme di comportamento” art. 142 punto 3 lettera d)) il limite di velocità in quel tratto di strada risulta 80 km/h (per i quadricicli e fuori dal centro abitato); • la dinamica del sinistro, compatibile con la posizione di quiete dopo l'urto, con la posizione di quiete dei protagonisti, con i segni di strisciatura e di scalfittura rilevati e con le deformazioni riportate dal veicolo è la seguente: il veicolo ha impattato la parte anteriore destra contro il guardrail per un tratto di 7.30 m provocando i segni di strisciatura nel nastro metallico, fino a che la ruota anteriore destra rimanendo bruscamente bloccata e contrastando l'inerzia del veicolo in movimento, ha innescato il ribaltamento del quad ed il disarcionamento dei protagonisti. Ad avvalorare quanto sopra e a conferma del punto di incastro (strettoia creatasi tra il piano stradale ed il nastro metallico a causa del salto di quota di -0.25 m, lungo la fascia ricoperta di terra e erbacce) in cui si è innescato il blocco della ruota ed il conseguente ribaltamento, sono la rottura del braccetto ruota anteriore destra e fuoriuscita del giunto del semiasse, la deformazione del cerchio ruota anteriore destra, il ritrovamento del frammento della carrozzeria incastrato nel nastro della barriera, il cumulo di erbacce estirpate, localizzato proprio nella sezione ristretta della cunetta. Il quadriciclo ribaltato proseguiva la sua corsa, verso il centro della carreggiata, per un tragitto complessivo di 30.10 m
(lasciando sul manto stradale tracce per 23,80 m), arrestandosi quasi al centro di essa capovolto sul lato sinistro e con la parte anteriore rivolta in direzione opposta all'originale senso di marcia. Si conferma quindi la dinamica dell'incidente ricostruita dai carabinieri intervenuti subito dopo l'accaduto; • dai calcoli effettuati la velocità di marcia compatibile con la dinamica dell'incidente è di 65.14 km/h. La velocità desunta e compatibile con gli ingenti danni riportati dal veicolo risulta inferiore al limite consentito in quel tratto di statale;
• per il guardrail, non conoscendo né il periodo di posa della barriera né se il tratto stradale è stato oggetto di adeguamenti, rimane dubbia l'applicabilità del D.M. 21.6.2004. In ogni caso non avendo acquisito alcun certificato di idoneità tecnica “omologazione” previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ancora in vigore, la barriera non risulta conforme;
• la barriera stradale, in acciaio monolama a due onde, anche se non omologata e con caratteristiche costruttive e geometriche (profondità di infissione dei paletti, ingombro trasversale e altezza fuori terra) falsate dalla presenza del salto di quota di -0.25 m tra il piano asfaltato ed il cordolo su cui sono infissi i paletti, ha contenuto in carreggiata il quad svolgendo correttamente la sua funzione di sicurezza. nonostante il contenimento del mezzo, il sottoscritto CTU ritiene che l'evento sia ascrivibile, anche se indirettamente, al sistema di ritenuta laterale avendo contribuito alla formazione del binario che ha determinato il bloccaggio della ruota ed il conseguente ribaltamento del mezzo;
• il punto di incastro (strettoia creatasi tra il piano stradale ed il nastro metallico a causa del salto di quota di -0.25 m, lungo la fascia ricoperta di terra e erbacce) in cui si è innescato il blocco della ruota ed il conseguente ribaltamento risulta essere la causa scatenante il tragico evento nel quale decedeva la sfortunata sig.ra : • l'Ente Gestore avrebbe dovuto mettere Per_1 in sicurezza la strada (eliminando il salto di quota creato dalle diverse operazioni di ricarica del manto d'usura) o segnalare il pericolo opportunamente;
• il CTU, ritiene fondamentale precisare che il conducente e la trasportata non indossassero il casco e che tale mancanza ha certamente contribuito ad aggravare gli esiti dell'impatto. • il quadriciclo ha riportato i seguenti danni: deformazione cerchio ruota anteriore destra - distacco braccetto anteriore destro e giunto semiasse anteriore destro - deformazione ammortizzatore anteriore destro - danni in tutta la carrozzeria, in particolar modo nella parte anteriore e lungo la fiancata destra. I danni, quantificati sulla scorta delle foto a disposizione, ammontano a 2.567,38 €.”. delle perizie rese nel processo penale e che, per quel che in questa sede interessa, possono così sintetizzarsi.
La dinamica del sinistro coincide con gli accertamenti operati dai Militari dell'Arma intervenuti sui luoghi;
la concreta situazione dei luoghi nel tratto di sede viaria oggetto del sinistro viene, ancora una volta, descritta minuziosamente laddove il CTU da atto dell'esistenza di una cunetta tra la sede stradale asfaltata e il guard rail;
che la cunetta, rispetto alla parte asfaltata, appare priva di manutenzione in quanto “ricoperta di terra e erbacce” oltre che essere posta a un livello più basso
(di 0,25 metri) rispetto alla parte asfaltata in seguito alle diverse operazioni di rifacimento del manto stradale. Le suddette concrete caratteristiche hanno indotto il CTU a determinare l'elemento causativo del blocco delle ruote di destra del quad e del successivo suo ribaltamento con il disarcionamento degli occupanti in conseguenza della forza d'inerzia.
Ancora una volta tali circostanze non appaiono difformi da quanto accertato nelle relazioni tecniche del citato processo penale.
Altra considerazione tecnica rilevante è quella relativa alla regolare o meno collocazione della barriera protettiva. A tal riguardo Il CTU afferma che, in mancanza di elementi temporali certi circa la collocazione della barriera non si è in grado di poter determinare l'applicabilità del D.M.
21.6.2004 e che, non avendo acquisito alcun certificato di idoneità tecnica “omologazione” previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ancora in vigore, la barriera non risulta conforme sebbene abbia svolto la sua funzione di contenimento del mezzo evitando che lo stesso fuoriuscisse dalla sede stradale.
Sulla scorta delle superiori risultanze è opinione di questo tribunale ritenere che nonostante il guard rail potesse considerarsi regolarmente collocato ab origine (sul presupposto di un uniforme livello di quota tra l'asfalto della sede stradale e i paletti a supporto della barriera), al momento del verificarsi dell'incidente la barriera unitamente alla presenza della cunetta creatasi per il ricarico dell'asfalto e le sue cattive condizioni di manutenzione costituiscano gli elementi che hanno determinato la creazione di una sorta di corridoio (“un binario” così definito dal CTU) con l'impossibilità del conducente del mezzo di poter governare l'angolazione delle ruote per effettuare il rientro in carreggiata.
Tale concreta situazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre la convenuta a CP_1 eliminare la fonte di potenziale pericolo che si è poi concretizzata col sinistro per cui è causa o, quanto meno, provvedere a informare adeguatamente gli utenti della strada, mediante apposita segnaletica o quant'altro ritenuto utile, della presenza di una cunetta e/o di una banchina comunque non transitabile. Anche a voler ammettere che possa, in astratto, applicarsi la normativa di cui al DM 223/1992 alle barriere laterali preesistenti appare indubbio che gli enti gestori delle strade sono gravati da un generale obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (art. 14 c.d.s.) che si traduce, in concreto, nella manutenzione, gestione, e pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;
nel controllo tecnico dell' efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
nell'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica.
Ai compiti già previsti dal citato articolo spettanti agli enti proprietari delle strade, va ad aggiungersi quanto previsto dall'art. 47 della legge 29.07.2010 n. 120, che testualmente recita: Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
E' fatto notorio, e non potrebbe essere altrimenti anche per la convenuta che la S.S. 115 CP_1 soprattutto nel tratto Gela-Licata, è oggetto di molteplici incidenti, anche autonomi, connessi certamente anche all'eccessiva velocità dei conducenti dei mezzi in circolazione. Tale circostanza però non può costituire causa giustificativa della mancanza di interventi di ammodernamento e/o manutentivi della rete stradale che contribuiscano efficacemente all'abbattimento del rischio connesso alla circolazione veicolare. Rientra nell'id quod plerumque accidit la causazione volontaria e non di incidenti stradali con la conseguenza che ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno, dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione 4. I suddetti autorevoli criteri esegetici non possono non applicarsi al caso di specie;
l'argomento dell'eccessiva velocità del quad, utilizzato dalla convenuta a supporto del caso fortuito CP_1 imputabile allo stesso danneggiato, non può integrare causa giustificativa a favore di in CP_1 quanto circostanza prevedibile dall'ente convenuto.
Né l'eccessiva velocità del quad, peraltro entro i limiti (in assenza di diversa segnaletica sui luoghi) così come accertati nelle ripetute consulenze tecniche, può integrare l'addebito concorsuale di cui all'art. 1227 c.c. atteso che non esiste nesso causale riconducibile all'eccesso di velocità essendo l'evento finale (l'effetto catapulta innescato dal blocco delle ruote del quad) verificatosi per la concreta condizione della res in custodia al convenuto ente gestore.
Ad abundantiam, sotto lo specifico aspetto del nesso eziologico vale ricordare che la causalità civile risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale: nella prima, la funzione è di individuare il soggetto sul quale allocare il danno (coerentemente alla funzione riparatoria della responsabilità civile) - nella seconda, è sanzionare un comportamento riprovevole.
Se ne deve quindi trarre la conclusione che il problema della causalità civile è destinato a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione “storica”, che di volta in volta individuerà i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida che potrebbe essere formulato, all'incirca, in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che “normalmente” discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (la c.d. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens). Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. le cui risultante, per sintesi espositiva, devo intendersi Persona_4 in questa sede espressamente richiamate.
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: giorni 44 di inabilità assoluta;
giorni 47 al 75%; gg. 40 al 50% e giorni 30 al 25%;
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente dell'attore valutata complessivamente nella misura del 31%.
Il Danno patrimoniale
Le spese mediche sono state ritenute congrue in base alle certificazioni prodotte nell'importo di
€.
1.570. Quanto al danno al mezzo l'ing. ha quantificato la somma complessiva di €. 2.567,38 CP_2
Anche per la consulenza medica si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte stante che la stessa appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della qualificazione e quantificazione del danno senza omettere di rilevare che la complessiva percentuale invalidante deve essere decurtata della voce relativa agli esiti del trauma cranico commotivo pari al 4% atteso che appare incontestabile, per espressa dichiarazione del , che al momento del sinistro e del Pt_1 conseguente impatto al suolo, l'attore non indossava il casco di protezione.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente (27%), riconosciuto secondo i valori tabellari ratione temporis applicabili (anno 2009), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 34), è risarcito con € 114.944,00 avendo come riferimento il punto base di danno non patrimoniale pari a € 5.098,44
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 9.042,00 (valore
€.88,00 punto base I.T.T.)
Quanto poi alla richiesta di personalizzazione del quantum da liquidarsi, reiterata da parte attrice in comparsa conclusionale si dica che dalla CTU è dato evincersi che non sono emersi, in concreto, circostanze particolari idonee a incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo patito dall'attore.
In merito all'ulteriore richiesta di personalizzazione del danno sotto l'aspetto dinamico relazionale quest'ultima componente risulta già compresa nella quantificazione del danno non patrimoniale sebbene, sulla scorta della documentazione medica allegata e di quanto accertato dal CTU circa il disturbo psichico di adattamento (valutato in misura rilevante) nonché della natura ed entità delle lesioni riportate, appaia equo procedere a una personalizzazione della somma da liquidarsi in misura pari al 20% sulla componente del danno biologico per ulteriori €. 16.076,00
Sommando le due voci di danno si perviene alla complessiva somma di €. 140.062,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 220.404,57
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum, dell'attività e delle caratteristiche obiettive delle difese svolte
Le spese delle espletate CTU, restano definitamente a carico della parte convenuta soccombente per gli importi liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice
Dichiara la società in persona del l.r.p.t. responsabile dell'evento verificatosi in data CP_1
24.8.2009 per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno non patrimoniale CP_1
a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 220.404,57 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno patrimoniale a CP_1 favore dell'attore nella quantificata misura di €.4.137,38 (per spese mediche e danni al mezzo) oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t alla rifusione dei compensi di giudizio nella CP_1 misura di €. 18.000,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese di c.u. e spese documentate.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese delle Consulenze liquidate con separati decreti.
Così deciso in Gela 12.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità' quale "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò' non basta di per se' ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è' un evento che praevideri non potest.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1581/2018 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
nato a [...] l'[...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Venezia n. 468, rappresentato e difeso dall' Avv. MOSCATO PAOLA LUISA parte attrice
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, C.F. , P. IVA CP_1 P.IVA_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MORREALE SALVATORE P.IVA_2 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio la società al fine di sentirla dichiarare responsabile dsi tutti i danni derivanti da un CP_1 incidente stradale verificatosi in data 24.8.2009, verso le ore 23.35 lungo la S.S. 115 Licata- Gela.
L'attore narra che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo si trovava alla guida del proprio quadriciclo Polaris targato CK55455 quando, giunto all'altezza del Km. 256+600, per una manovra di emergenza, il veicolo urtava contro il guard rail posto lungo il margine destro della corsia di percorrenza e, dopo aver impresso un segno gommato sul nastro metallico di sicurezza di circa 7 metri, andava ad incastrarsi, con la ruota anteriore destra, nella fascia sterrata compresa tra il guard rail e l'inizio della carreggiata asfaltata, in tal modo determinando un effetto leva che, provocando il sollevamento del retrotreno del mezzo, sbalzava gli occupanti del veicolo nella scarpata sottostante.
In seguito all'occorso decedeva la passeggera mentre l'attore riportava lesioni con Persona_1 postumi permanenti ad avvenuta guarigione. L'attore addebita alla convenuta la responsabilità del sinistro e gli effetti che ne sono Controparte_1 derivati ex art. 2051 c.c. atteso che il sinistro è riconducibile alla situazione di pericolo connessa alle concrete condizioni del tratto di strada in cui si è verificato l'evento e, nello specifico, della non conformità alla normativa della barriera di protezione laterale posta ai margini della strada.
A supporto della propria tesi difensiva l'attore produce il rapporto redatto dai militari dell'Arma intervenuti sui luoghi nonché la relazione peritale resa nel procedimento penale dal p.a. Per_2 le cui risultanze appaiono conformi alle conclusioni del proprio perito di parte ing. Per_3
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore formula una richiesta risarcitoria per complessivi €. 277.655,28 (o nella diversa accertanda quantificazione a seguito dell'istruttoria del procedimento) per i danni al mezzo e per quelli derivanti dalle lesioni fisiche invalidanti.
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo, invia preliminare, la prescrizione CP_1 dell'azione risarcitoria;
nel merito ha respinto l'addebito di responsabilità ritenendo che l'evento sia causalmente riconducibile al comportamento di guida dell'attore (circostanza, questa, che sarebbe rimasta accertata con la sentenza penale di condanna del per il decesso della Pt_1 passeggera); ha eccepito l'inutilizzabilità della relazione peritale del CTU del PM atteso che la convenuta non è ha rivestito la qualità di parte del processo penale;
ha contestato le risultanze della
CTP di parte attrice in quanto atto meramente difensivo senza valenza alcuna di prova.
In buona sostanza, a dire della convenuta (e per come accertato dai militari dell'Arma) si è in presenza di un incidente autonomo addebitabile all'attore per la chiara violazione dell'art. 141, commi I, II e III del Codice della Strada a tenore del quale “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche , allo stato ed al carico dello stesso , alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura , sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione… Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza… In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, … nelle ore notturne …”
Oltre a contestare l'an dell'evento viene formulata espressa contestazione del quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione la convenuta chiede CP_1 conseguentemente il rigetto della domanda o, in subordine, l'addebito concorsuale in capo all'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Su richiesta delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. Con ordinanza resa fuori udienza è stata disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, accolta la richiesta di esibizione formulata da parte convenuta e stante la differente prospettazione della dinamica con conseguente diversa imputabilità dell'evento, è stata disposta CT per la ricostruzione dell'incidente.
La fase istruttoria ha visto il richiamo del CTU al fine di chiarire alcuni punti contraddittori della relazione depositata. Successivamente all'integrazione della relazione peritale e sulla scorta delle conclusioni cui la stessa è pervenuta, è stata disposta ct medico legale sulla persona dell'attore al fine della riconducibilità al sinistro delle lesioni lamentate e alla conseguenziale quantificazione.
Esauritasi l'istruttoria con il deposito della relazione medico legale la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti, all'udienza all'uopo fissata hanno precisato le rispettive richieste;
La causa è stata assegnata in decisione e le parti hanno prodotto le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere incappato su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa e passando al merito della causa questo tribunale ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice nei limiti di cui in motivazione.
Appare intanto opportuno evidenziare come entrambe le parti in causa abbiano fatto leva sulle risultanze del procedimento penale instaurato nei confronti dell'attore per l'avvenuto decesso della passeggera (sentenza oggetto di riforma in appello per intervenuta prescrizione del Persona_1 reato) oltre che sulle relazioni tecniche redatte dal consulente del PM e del giudice del dibattimento.
Sulla valenza di tali fonti nel presente giudizio basti brevemente osservare che nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p. Al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato.
L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle suddette fonti assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire a tali documenti un peso decisivo (o prevalente) dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie1.
In definitiva entrambi le due categorie di documenti assumono, in ambito civilistico, valore di prova atipica, ovvero quella prova che non è ricompresa in maniera specifica nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dal codice di rito.
Nonostante nell'ordinamento civilistico non esista una norma generale quale quella dell'art. 189
c.p.p, si deve escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile abbia carattere tassativo.
Tale esclusione va operata sulla base dei seguenti elementi: mancanza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove;
oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale;
affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice.
Pertanto, le prove atipiche devono essere ritenute ammissibili ed aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova.2
Applicando i superiori canoni ermeneutici al caso di specie appare conseguenziale che il richiamo delle parti alle sentenze penali e alle relative relazioni tecniche rese nel correlato giudizio vadano lette alla luce delle risultanze della CTU resa nel presente giudizio.
Al riguardo si dica che l'elaborato prodotto dall'ausiliario di questo tribunale appare coerente ed esaustivo nel ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause che ne hanno innescato il verificarsi. 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 04-07-2019, n. 18025 2 Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 23/05/2013 n° 917; ex multis Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947; Cass. n.
9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del
2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010;
n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). Per sintesi espositiva appare opportuno riportare in nota3 le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario contenute al punto 9) delle pagg. 15 e segg. dell'elaborato che appaiono in linea con le risultanze 3 • il tratto di strada in questione appare pulito, privo di terra e fanghiglia, non si notano ripristini locali o rifacimenti del tratto in questione, non si notano frane, smottamenti e fessurazioni che potrebbero compromettere il corpo stradale;
• la quota della cunetta (fascia ricoperta di terra e erbacce) a margine della banchina stradale, in seguito alle diverse operazioni di ricarica del manto d'usura, è inferiore alla quota del piano stradale di 0.25 m. Tale salto di quota crea una zona pericolosa sia per la possibilità di finirci dentro sia per il conseguente cattivo funzionamento del guardrail che si ritrova diverse caratteristiche costruttive e geometriche quali profondità di infissione dei paletti, ingombro trasversale e altezza fuori terra ovvero indice di severità e livello di contenimento diversi da quelli prescritti da normativa;
• la segnaletica orizzontale appare ben visibile e di recente realizzazione;
• non è stata rilevata alcuna segnaletica stradale, ciò significa che da Codice della Strada (titolo 5 “Norme di comportamento” art. 142 punto 3 lettera d)) il limite di velocità in quel tratto di strada risulta 80 km/h (per i quadricicli e fuori dal centro abitato); • la dinamica del sinistro, compatibile con la posizione di quiete dopo l'urto, con la posizione di quiete dei protagonisti, con i segni di strisciatura e di scalfittura rilevati e con le deformazioni riportate dal veicolo è la seguente: il veicolo ha impattato la parte anteriore destra contro il guardrail per un tratto di 7.30 m provocando i segni di strisciatura nel nastro metallico, fino a che la ruota anteriore destra rimanendo bruscamente bloccata e contrastando l'inerzia del veicolo in movimento, ha innescato il ribaltamento del quad ed il disarcionamento dei protagonisti. Ad avvalorare quanto sopra e a conferma del punto di incastro (strettoia creatasi tra il piano stradale ed il nastro metallico a causa del salto di quota di -0.25 m, lungo la fascia ricoperta di terra e erbacce) in cui si è innescato il blocco della ruota ed il conseguente ribaltamento, sono la rottura del braccetto ruota anteriore destra e fuoriuscita del giunto del semiasse, la deformazione del cerchio ruota anteriore destra, il ritrovamento del frammento della carrozzeria incastrato nel nastro della barriera, il cumulo di erbacce estirpate, localizzato proprio nella sezione ristretta della cunetta. Il quadriciclo ribaltato proseguiva la sua corsa, verso il centro della carreggiata, per un tragitto complessivo di 30.10 m
(lasciando sul manto stradale tracce per 23,80 m), arrestandosi quasi al centro di essa capovolto sul lato sinistro e con la parte anteriore rivolta in direzione opposta all'originale senso di marcia. Si conferma quindi la dinamica dell'incidente ricostruita dai carabinieri intervenuti subito dopo l'accaduto; • dai calcoli effettuati la velocità di marcia compatibile con la dinamica dell'incidente è di 65.14 km/h. La velocità desunta e compatibile con gli ingenti danni riportati dal veicolo risulta inferiore al limite consentito in quel tratto di statale;
• per il guardrail, non conoscendo né il periodo di posa della barriera né se il tratto stradale è stato oggetto di adeguamenti, rimane dubbia l'applicabilità del D.M. 21.6.2004. In ogni caso non avendo acquisito alcun certificato di idoneità tecnica “omologazione” previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ancora in vigore, la barriera non risulta conforme;
• la barriera stradale, in acciaio monolama a due onde, anche se non omologata e con caratteristiche costruttive e geometriche (profondità di infissione dei paletti, ingombro trasversale e altezza fuori terra) falsate dalla presenza del salto di quota di -0.25 m tra il piano asfaltato ed il cordolo su cui sono infissi i paletti, ha contenuto in carreggiata il quad svolgendo correttamente la sua funzione di sicurezza. nonostante il contenimento del mezzo, il sottoscritto CTU ritiene che l'evento sia ascrivibile, anche se indirettamente, al sistema di ritenuta laterale avendo contribuito alla formazione del binario che ha determinato il bloccaggio della ruota ed il conseguente ribaltamento del mezzo;
• il punto di incastro (strettoia creatasi tra il piano stradale ed il nastro metallico a causa del salto di quota di -0.25 m, lungo la fascia ricoperta di terra e erbacce) in cui si è innescato il blocco della ruota ed il conseguente ribaltamento risulta essere la causa scatenante il tragico evento nel quale decedeva la sfortunata sig.ra : • l'Ente Gestore avrebbe dovuto mettere Per_1 in sicurezza la strada (eliminando il salto di quota creato dalle diverse operazioni di ricarica del manto d'usura) o segnalare il pericolo opportunamente;
• il CTU, ritiene fondamentale precisare che il conducente e la trasportata non indossassero il casco e che tale mancanza ha certamente contribuito ad aggravare gli esiti dell'impatto. • il quadriciclo ha riportato i seguenti danni: deformazione cerchio ruota anteriore destra - distacco braccetto anteriore destro e giunto semiasse anteriore destro - deformazione ammortizzatore anteriore destro - danni in tutta la carrozzeria, in particolar modo nella parte anteriore e lungo la fiancata destra. I danni, quantificati sulla scorta delle foto a disposizione, ammontano a 2.567,38 €.”. delle perizie rese nel processo penale e che, per quel che in questa sede interessa, possono così sintetizzarsi.
La dinamica del sinistro coincide con gli accertamenti operati dai Militari dell'Arma intervenuti sui luoghi;
la concreta situazione dei luoghi nel tratto di sede viaria oggetto del sinistro viene, ancora una volta, descritta minuziosamente laddove il CTU da atto dell'esistenza di una cunetta tra la sede stradale asfaltata e il guard rail;
che la cunetta, rispetto alla parte asfaltata, appare priva di manutenzione in quanto “ricoperta di terra e erbacce” oltre che essere posta a un livello più basso
(di 0,25 metri) rispetto alla parte asfaltata in seguito alle diverse operazioni di rifacimento del manto stradale. Le suddette concrete caratteristiche hanno indotto il CTU a determinare l'elemento causativo del blocco delle ruote di destra del quad e del successivo suo ribaltamento con il disarcionamento degli occupanti in conseguenza della forza d'inerzia.
Ancora una volta tali circostanze non appaiono difformi da quanto accertato nelle relazioni tecniche del citato processo penale.
Altra considerazione tecnica rilevante è quella relativa alla regolare o meno collocazione della barriera protettiva. A tal riguardo Il CTU afferma che, in mancanza di elementi temporali certi circa la collocazione della barriera non si è in grado di poter determinare l'applicabilità del D.M.
21.6.2004 e che, non avendo acquisito alcun certificato di idoneità tecnica “omologazione” previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 ancora in vigore, la barriera non risulta conforme sebbene abbia svolto la sua funzione di contenimento del mezzo evitando che lo stesso fuoriuscisse dalla sede stradale.
Sulla scorta delle superiori risultanze è opinione di questo tribunale ritenere che nonostante il guard rail potesse considerarsi regolarmente collocato ab origine (sul presupposto di un uniforme livello di quota tra l'asfalto della sede stradale e i paletti a supporto della barriera), al momento del verificarsi dell'incidente la barriera unitamente alla presenza della cunetta creatasi per il ricarico dell'asfalto e le sue cattive condizioni di manutenzione costituiscano gli elementi che hanno determinato la creazione di una sorta di corridoio (“un binario” così definito dal CTU) con l'impossibilità del conducente del mezzo di poter governare l'angolazione delle ruote per effettuare il rientro in carreggiata.
Tale concreta situazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre la convenuta a CP_1 eliminare la fonte di potenziale pericolo che si è poi concretizzata col sinistro per cui è causa o, quanto meno, provvedere a informare adeguatamente gli utenti della strada, mediante apposita segnaletica o quant'altro ritenuto utile, della presenza di una cunetta e/o di una banchina comunque non transitabile. Anche a voler ammettere che possa, in astratto, applicarsi la normativa di cui al DM 223/1992 alle barriere laterali preesistenti appare indubbio che gli enti gestori delle strade sono gravati da un generale obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (art. 14 c.d.s.) che si traduce, in concreto, nella manutenzione, gestione, e pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;
nel controllo tecnico dell' efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
nell'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica.
Ai compiti già previsti dal citato articolo spettanti agli enti proprietari delle strade, va ad aggiungersi quanto previsto dall'art. 47 della legge 29.07.2010 n. 120, che testualmente recita: Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
E' fatto notorio, e non potrebbe essere altrimenti anche per la convenuta che la S.S. 115 CP_1 soprattutto nel tratto Gela-Licata, è oggetto di molteplici incidenti, anche autonomi, connessi certamente anche all'eccessiva velocità dei conducenti dei mezzi in circolazione. Tale circostanza però non può costituire causa giustificativa della mancanza di interventi di ammodernamento e/o manutentivi della rete stradale che contribuiscano efficacemente all'abbattimento del rischio connesso alla circolazione veicolare. Rientra nell'id quod plerumque accidit la causazione volontaria e non di incidenti stradali con la conseguenza che ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno, dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione 4. I suddetti autorevoli criteri esegetici non possono non applicarsi al caso di specie;
l'argomento dell'eccessiva velocità del quad, utilizzato dalla convenuta a supporto del caso fortuito CP_1 imputabile allo stesso danneggiato, non può integrare causa giustificativa a favore di in CP_1 quanto circostanza prevedibile dall'ente convenuto.
Né l'eccessiva velocità del quad, peraltro entro i limiti (in assenza di diversa segnaletica sui luoghi) così come accertati nelle ripetute consulenze tecniche, può integrare l'addebito concorsuale di cui all'art. 1227 c.c. atteso che non esiste nesso causale riconducibile all'eccesso di velocità essendo l'evento finale (l'effetto catapulta innescato dal blocco delle ruote del quad) verificatosi per la concreta condizione della res in custodia al convenuto ente gestore.
Ad abundantiam, sotto lo specifico aspetto del nesso eziologico vale ricordare che la causalità civile risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale: nella prima, la funzione è di individuare il soggetto sul quale allocare il danno (coerentemente alla funzione riparatoria della responsabilità civile) - nella seconda, è sanzionare un comportamento riprovevole.
Se ne deve quindi trarre la conclusione che il problema della causalità civile è destinato a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione “storica”, che di volta in volta individuerà i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida che potrebbe essere formulato, all'incirca, in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che “normalmente” discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (la c.d. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens). Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. le cui risultante, per sintesi espositiva, devo intendersi Persona_4 in questa sede espressamente richiamate.
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: giorni 44 di inabilità assoluta;
giorni 47 al 75%; gg. 40 al 50% e giorni 30 al 25%;
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente dell'attore valutata complessivamente nella misura del 31%.
Il Danno patrimoniale
Le spese mediche sono state ritenute congrue in base alle certificazioni prodotte nell'importo di
€.
1.570. Quanto al danno al mezzo l'ing. ha quantificato la somma complessiva di €. 2.567,38 CP_2
Anche per la consulenza medica si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte stante che la stessa appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della qualificazione e quantificazione del danno senza omettere di rilevare che la complessiva percentuale invalidante deve essere decurtata della voce relativa agli esiti del trauma cranico commotivo pari al 4% atteso che appare incontestabile, per espressa dichiarazione del , che al momento del sinistro e del Pt_1 conseguente impatto al suolo, l'attore non indossava il casco di protezione.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente (27%), riconosciuto secondo i valori tabellari ratione temporis applicabili (anno 2009), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 34), è risarcito con € 114.944,00 avendo come riferimento il punto base di danno non patrimoniale pari a € 5.098,44
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 9.042,00 (valore
€.88,00 punto base I.T.T.)
Quanto poi alla richiesta di personalizzazione del quantum da liquidarsi, reiterata da parte attrice in comparsa conclusionale si dica che dalla CTU è dato evincersi che non sono emersi, in concreto, circostanze particolari idonee a incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo patito dall'attore.
In merito all'ulteriore richiesta di personalizzazione del danno sotto l'aspetto dinamico relazionale quest'ultima componente risulta già compresa nella quantificazione del danno non patrimoniale sebbene, sulla scorta della documentazione medica allegata e di quanto accertato dal CTU circa il disturbo psichico di adattamento (valutato in misura rilevante) nonché della natura ed entità delle lesioni riportate, appaia equo procedere a una personalizzazione della somma da liquidarsi in misura pari al 20% sulla componente del danno biologico per ulteriori €. 16.076,00
Sommando le due voci di danno si perviene alla complessiva somma di €. 140.062,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 220.404,57
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum, dell'attività e delle caratteristiche obiettive delle difese svolte
Le spese delle espletate CTU, restano definitamente a carico della parte convenuta soccombente per gli importi liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice
Dichiara la società in persona del l.r.p.t. responsabile dell'evento verificatosi in data CP_1
24.8.2009 per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno non patrimoniale CP_1
a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 220.404,57 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t al risarcimento del danno patrimoniale a CP_1 favore dell'attore nella quantificata misura di €.4.137,38 (per spese mediche e danni al mezzo) oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al soddisfo.
Condanna la società in persona del l.r.p.t alla rifusione dei compensi di giudizio nella CP_1 misura di €. 18.000,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese di c.u. e spese documentate.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese delle Consulenze liquidate con separati decreti.
Così deciso in Gela 12.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità' quale "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò' non basta di per se' ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è' un evento che praevideri non potest.