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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM FR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1809 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato AN OS SC, quale amministratore di fatto della società Millenium s.r.I., dichiarata fallita il 26 maggio 2016, colpevole di bancarotta fraudolenta impropria, per avere cagionato dolosamente il fallimento, mediante la sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( per avere distratto i canoni di locazione per l'importo di euro 18.000 oltre 3000,00 di spese di transazione) e documentale ( per avere occultato/distrutto i libri e le scritture contabili) - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle ravvisate aggravanti della pluralità di fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato GI PA, il quale svolge sei motivi. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza degli artt. :178 - 191 cod. proc. pen, e correlati vizi della motivazione;
in subordine, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della Legge fallimentare per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 co. 1 Cost. nella parte in cui non esclude, dagli obblighi informativi del fallito nei confronti del curatore, le informazioni autoindizianti non assistite, e, quindi, non ne prevede l'inutilizzabilità, in violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio del giusto processo. Si richiamano gli approdi della giurisprudenza convenzionale e di quella costituzionale in tema di diritto al silenzio, quale "diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura con fessoria né direttamente né per il tramite di informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell'accusa e avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta" ( Corte cost. n. 84/2021, recependo CGUE del 2/2/2021 in causa C-481/19 D.B.
contro
C:ONSOB), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 187 quinquiesdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ( T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 2.2. Con un secondo motivo, sono denunciati erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, in punto di qualificazione dell'imputato - componente del C.D.A. senza delega operativa, né riconoscimento di emolumenti - quale amministratore effettivo anche di fatto della società fallita considerando, come espressive dell'attività gestoria, mere condotte dovute o omissive, senza replicare alle specifiche deduzioni dell'appellante sul punto. 2.3. Con il terzo motivo, è denunciata mancanza della motivazione in merito al dolo specifico per il reato di cagionamento del fallimento per operazioni dolose, che richiede, secondo consolidato canone ermeneutico di legittimità, la coscienza e volontà dell'evento-fallimento, configurando un reato di danno. La motivazione sul punto è del tutto inesistente, neppure richiamando per relationem quella di primo grado, che aveva apodiitticamente ritenuto, dalla -21 condotta omissiva integrata dalla inosservanza dei doveri di legge, l'aggravamento del dissesto prodromico al fallimento. 2.4. Con il quarto motivo, è denunciata mancanza della motivazione in merito al dolo specifico per il reato di bancarotta documentale, non essendo sufficiente, a tali fini, la mera circostanza del mancato rinvenimento della documentazione societaria, spettando all'Accusa la dimostrazione dalla finalità di profitto o di pregiudizio ai creditori. 2.5. Il quinto motivo denuncia, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vizi della motivazione, anche per travisamento della prova documentale, costituita da due e- mail reperite dalla difesa successivamente alla sentenza di primo grado, acquisite dal Giudice di appello. In particolare, si deduce che l'imputato aveva tempestivamente dichiarato al curatore fallimentare che la documentazione societaria era custodita presso locali di proprietà della società Fabbrica Immobiliare SGR, la quale, in data imprecisata e senza fornire indicazioni in merito alla sua destinazione, aveva provveduto a rimuoverla;
detta circostanza era stata confermata dai testi CH e IS e, poi, dalle due e-mail acquisite dalla Corte di appello, relative a corrispondenza interna fra esponenti della predetta società, gestore del Fondo Navigli, attestanti, l'una, il cambio di serratura avvenuto senza il consenso dell'imputato, e l'altra la diffida dell'imputato a riconsegnare entro cinque giorni i beni di sua proprietà asportati dagli uffici. Si duole la SA che la Corte di appello abbia ritenuto indimostrata la asportazione delle scritture contabili nell'occasione descritta, per mancanza di interesse da parte della proprietà, e non avendo l'imputato mai sporto denuncia. Secondo la SA, in tal modo, si produce un sovvertimento dell'onere della prova, e al valore attribuibile processualmente al silenzio o a mancati chiarimenti da parte dell'imputato. 2.6. Con un ultimo motivo, è censurata la mancanza di motivazione, in entrambe le sentenze di merito, sulla affermata sussistenza del danno di rilevante gravità, da ricollegarsi alla diminuzione patrimoniale cagionata al ceto creditizio dal fatto di bancarotta, e quindi, al pregiudizio globale cagionato. Nel caso di specie, l'omesso pagamento dei debiti nei confronti dell'ER ha semplicemente lasciato residuare un debito in capo alla società, senza sottrarre alcunchè alla massa dei creditori, neppure essendosi verificata una distrazione delle somme non versate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.La questione di legittimità costituzionale, oltre che infondata, risulta anche non rilevante. 1.1.Le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore, durante la procedura fallimentare, non sono state, infatti, utilizzate, dalla Corte di appello, in modo decisivo ai fini della decisione, che si è fondata, piuttosto, su tre indicatori fattuali, individuati — oltre che nella circostanza che il ricorrente fosse stato l'unico interlocutore del curatore fallimentare - anche nella ravvisata incompatibilità dell'età avanzata della formale titolare, madre dell'imputato, con la possibilità di occuparsi da sola della amministrazione della società e nella personale riscossione, da parte dell'imputato, del pagamento dei canoni di locazione. E' noto il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6 n. 1219 del 12/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278123); il motivo di impugnazione deve, cioè, illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini ella cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303. Di tale onere non si è fatto carico il ricorrente, pur in presenza di una decisione che, come detto, ha tratto il proprio convincimento da un ampio compendio probatorio, che priva del carattere di decisività le dichiarazioni dell'imputato al curatore. La Corte di appello si è, dunque, correttamente determinata, dal momento che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità ( Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303). 1.2. Come premesso, la questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. Questa sezione, con un condivisibile, recente, arresto ( Sez. 5 - n. 17828 del 09/02/2023, v. 284589) ha ritenuto "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3,24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt, 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale". Il principio ha avuto riguardo a una fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso, e può essere affermato anche nel caso in esame, che attiene all'audizione del fallito, anche in tal caso, per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". In motivazione, si è ricordato che la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis (Corte cost. n. 136 del 1995), in quanto al curatore è attribuita la gestione della procedura al fine di liquidare il patrimonio fallimentare, a cui è correlato l'obbligo imposto al fallito dall'art. 49 della legge fallimentare di presentarsi al curatore se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione, ragion per cui esso non è atto a fondare quel rapporto 4 rapporto gerarchico istituzionalizzato che, in ossequio a quanto chiarito dalle sezioni Unite `Raineri' ( Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001 Rv. 220291), determina l'applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., nè un potere di coercizione tale da imporre al fallito un obbligo di collaborazione correlato ( come in altri ordinamenti) a veri e propri poteri ordinatori atti a snaturare la riferita funzione del curatore e, dunque, a conferirgli una posizione di sovraordinazione ( cfr. sez.5 n. 38341 del 17/05/2019, Rv. 277342). In tale ottica, non può giovare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'unione europea e della Corte costituzionale citata dal ricorrente, giacchè si tratta di pronunce che attengono a un soggetto che versa in una posizione ben distinta da quella del fallito, che ha l'obbligo di presentarsi allorchè occorra richiedergli le informazioni o i chiarimenti occorrenti solo "ai fini della gestione". 2. Il secondo motivo è finalizzato a una non consentita rivalutazione degli elementi di prova, e omette il confronto con la decisione impugnata, che — lo si è già detto - ha valorizzato una pluralità di indici, rivelatori della gestione continuativa da parte del ricorrente, socio al 90% della società, ex amministratore unico e poi membro del CDA presieduto dalla madre ottuagenaria, e ha richiamato il riscontro proveniente dalle dichiarazioni del socio di minoranza della fallita, per affermare che SC era amministratore effettivo della società, in vece della madre, formale amministratrice, e, dopo il decesso della stessa, aveva continuato a gestire la società, senza neppure attivarsi per nominare un amministratore legale. 3. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose;
al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art 223, comma 2, I.fall. prevede due autonome fattispecie criminose, che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi la differenza tra tali due fattispecie — che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento — sull'elemento soggettivo, perché nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Si afferma, dunque, che la locuzione "con dolo" va intesa con riferimento alla definizione di cui all'art. 43 cod.pen. per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione;
la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi in cui il fallimento della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'agente ( dolo diretto di evento). (Sez. 5 n. 405 del 19/10/1984 dep. 1985, Gerli, Rv. 167402). Quanto, invece, al dissesto per effetto di operazioni dolose, si ritiene, nella giurisprudenza di legittimità più recente, che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, L. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato ( Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316 ; conf. Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684, che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080 secondo cui integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute, gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario, e successivamente proceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto, allorché l'assegnazione dell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta una manomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei !:;oci.). Dunque, la prima fattispecie è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nel fuoco della volontà", mentre la seconda è a dolo eventuale, giacchè non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi;
è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). Nei confronti della società, l'amministrazione ha, invero, un obbligo di fedeltà e , ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., di non creare dolosamente una situazione economico-finanziaria tale da rendere necessario il fallimento;
ogni violazione di tale obbligo integra, sussistendone le altre condizioni, un'"operazione dolosa" rilevante ai sensi della norma in esame. In alcune pronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l'evento è puramente causale, come lascia intendere la formula "per l'effetto di", in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto, e l'onere dell'Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998„ Rv. 212613). A differenza della bancarotta patrimoniale - in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Non cade, peraltro, in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214856). Alla luce di tali coordinate, posto che nella bancarotta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa ( da ultimo, Sez.
5 - n. 348 del 07/12/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282396), la valutazione della Corte territoriale risulta corretta, emergendo, implicitamente, dalla complessiva trama argomentativa della sentenza impugnata, come la protratta, sistematica omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali sia stata ritenuta il frutto di una consapevole scelta gestionale dell'imputato amministratore, attuata fin dal 2004 e protrattasi per gli anni successivi ( fino a raggiungere un debito di quasi due milioni di euro nei confronti dell'ER), donde la ravvisata sussistenza dell'elemento psicologico, ossia della coscienza e volontà delle operazioni da cui l'imputato poteva prevedere che potesse derivare il fallimento, giacchè, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, che, di fatto, ha caratterizzato un ampio arco temporale, egli poteva prevedere ragionevolmente il conseguente dissesto (cfr. sul punto, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046). L'approdo è coerente con l'indirizzo di questa Corte secondo cui le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, I. fall., possono consistere nel 7 compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). In realtà — è stato chiarito - l' "operazione" è termine semanticament:e più ampio dell' "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano;
sicché, può ben essere integrata dalla violazione - deliberata, sistematica e protratta nel tempo - dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società.( Sez. 5 n. 24752 del 01/06/2018, Rv. 273337). La sentenza impugnata appare, sul punto, immune da censure, avendo, appunto, affermato la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose, consistite nel sistematico inadempimento degli obblighi tributari e contributivi, e la prevedibilità del dissesto, conseguente all'accumulazione di un'esposizione milionaria. 4. Il quarto e il quinto motivo attingono il delitto di bancarotta documentale fraudolenta. Entrambi sono infondati. 4.1. Si osserva, in primo luogo, quanto al dedotto travisamento della prova, che entrambe le sentenze di merito non hanno dato credito alla versione difensiva, incentrata sulla sottrazione non autorizzata della documentazione contabile della fallita da parte della società di gestione del Fondo Navigli in cui aveva sede la Millenium s.r.I., e dove scritture e libri sociali si trovavano depositati;
la sentenza impugnata, in particolare, dopo avere acquisito le due e-mail prodotte dalla difesa al Giudice di secondo grado, ha osservato come - in assenza di una denuncia mai presentata dal ricorrente e non emergendo alcun interesse concreto della società depositaria della documentazione - da tale corrispondenza si tragga, esclusivamente, il riscontro del cambio di serratura della porta di accesso all'immobile, non già l'asportazione delle scritture contabili. Non coglie nel segno la lagnanza difensiva che denuncia una inversione dell'onere della prova in violazione del diritto al silenzio, dal momento che il tema della illecita sottrazione della documentazione è stato introdotto proprio dal ricorrente su cui gravava, quindi, l'onere dimostrativo, come detto, non ritenuto assolto dalla Corte di appello, attraverso un argomentare affatto illogico. 4.2. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha chiaramente individuato il dolo specifico proprio della fattispecie contestata nell'intento di occultare la distrazione dei canoni di locazione, a volere indicare il carattere funzionale dell'occultamento/sottrazione delle scritture, in quanto attività finalizzata a non svelare condotte distrattive a detrimento del ceto creditizio. La Corte di appello si è avvalsa del principio di diritto che, in presenza della posizione di garanzia e dell'onere di tenuta e conservazione delle scritture, pone a carico della SA, una volta dimostratane l'inosservanza, la prova che il mancato rinvenimento delle scritture fosse dipeso da cause non imputabili al ricorrente, il quale si è limitato a prospettare una versione ipotetica, che, comunque, non ha trovato conferma in atti. La sentenza impugnata ha, dunque, tratto con corretto ragionamento logico inferenziale, il dolo specifico, ovvero la finalità di conseguire un profitto o di danneggiare i creditori, non solo dal mancato rinvenimento delle scritture, ma dalla intempestiva trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la rimozione della documentazione, dalla sostanziale neutralità della corrispondenza informatica, consegnata solo nel giudizio di appello, e dalla accertata distrazione dei canoni di locazione. 5.Non ha pregio neppure il motivo che attinge la circostanza aggravante. Posto che, secondo l'orientamento ampiamente maggioritario di questa Corte, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, I. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, I. fall. (Sez. 5, n. 17690 del 18/0212010, Rv. 247320 ; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Rv. 252009 ); Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251215; Sez. 5, n. 2903 del 22/0312013 (dep. 2014) Rv. 258446; Sez. 5 -, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578), e che, allo stesso modo, si afferma che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.( Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011 ), P.G. in proc. Loy, Rv. 249666 ), si osserva che, nel caso di specie, il motivo risulta a-specifico, dal momento che il ricorrente omette il confronto con la complessiva ratio della decisione delia Corte di appello. La sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto entrambe le circostanze aggravanti contestate, non solo quella, oggetto del motivo di ricorso, della gravità del danno, e ha evidenziato come siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle due aggravanti contestate, altresì precisando che "la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti è preclusa dalla sussistenza di più fatti di bancarotta". Con tale dato - che priva di consistenza la prospettata possibilità di un diverso giudizio di comparazione - la SA non si confronta affatto, limitandosi a sostenere il proprio interesse alla deduzione facendo riferimento esclusivo a una sola delle due circostanze ravvisate, senza affrontare il tema dell'incidenza determinante, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, della ulteriore circostanza sul giudizio di comparazione. Tale fatto rende inammissibile il ricorso, giacchè, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972). 6. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 05 dicembre 2023 Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1809 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato AN OS SC, quale amministratore di fatto della società Millenium s.r.I., dichiarata fallita il 26 maggio 2016, colpevole di bancarotta fraudolenta impropria, per avere cagionato dolosamente il fallimento, mediante la sistematica omissione del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, nonché di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( per avere distratto i canoni di locazione per l'importo di euro 18.000 oltre 3000,00 di spese di transazione) e documentale ( per avere occultato/distrutto i libri e le scritture contabili) - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle ravvisate aggravanti della pluralità di fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato GI PA, il quale svolge sei motivi. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza degli artt. :178 - 191 cod. proc. pen, e correlati vizi della motivazione;
in subordine, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della Legge fallimentare per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 co. 1 Cost. nella parte in cui non esclude, dagli obblighi informativi del fallito nei confronti del curatore, le informazioni autoindizianti non assistite, e, quindi, non ne prevede l'inutilizzabilità, in violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio del giusto processo. Si richiamano gli approdi della giurisprudenza convenzionale e di quella costituzionale in tema di diritto al silenzio, quale "diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura con fessoria né direttamente né per il tramite di informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell'accusa e avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta" ( Corte cost. n. 84/2021, recependo CGUE del 2/2/2021 in causa C-481/19 D.B.
contro
C:ONSOB), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 187 quinquiesdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ( T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 2.2. Con un secondo motivo, sono denunciati erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, in punto di qualificazione dell'imputato - componente del C.D.A. senza delega operativa, né riconoscimento di emolumenti - quale amministratore effettivo anche di fatto della società fallita considerando, come espressive dell'attività gestoria, mere condotte dovute o omissive, senza replicare alle specifiche deduzioni dell'appellante sul punto. 2.3. Con il terzo motivo, è denunciata mancanza della motivazione in merito al dolo specifico per il reato di cagionamento del fallimento per operazioni dolose, che richiede, secondo consolidato canone ermeneutico di legittimità, la coscienza e volontà dell'evento-fallimento, configurando un reato di danno. La motivazione sul punto è del tutto inesistente, neppure richiamando per relationem quella di primo grado, che aveva apodiitticamente ritenuto, dalla -21 condotta omissiva integrata dalla inosservanza dei doveri di legge, l'aggravamento del dissesto prodromico al fallimento. 2.4. Con il quarto motivo, è denunciata mancanza della motivazione in merito al dolo specifico per il reato di bancarotta documentale, non essendo sufficiente, a tali fini, la mera circostanza del mancato rinvenimento della documentazione societaria, spettando all'Accusa la dimostrazione dalla finalità di profitto o di pregiudizio ai creditori. 2.5. Il quinto motivo denuncia, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vizi della motivazione, anche per travisamento della prova documentale, costituita da due e- mail reperite dalla difesa successivamente alla sentenza di primo grado, acquisite dal Giudice di appello. In particolare, si deduce che l'imputato aveva tempestivamente dichiarato al curatore fallimentare che la documentazione societaria era custodita presso locali di proprietà della società Fabbrica Immobiliare SGR, la quale, in data imprecisata e senza fornire indicazioni in merito alla sua destinazione, aveva provveduto a rimuoverla;
detta circostanza era stata confermata dai testi CH e IS e, poi, dalle due e-mail acquisite dalla Corte di appello, relative a corrispondenza interna fra esponenti della predetta società, gestore del Fondo Navigli, attestanti, l'una, il cambio di serratura avvenuto senza il consenso dell'imputato, e l'altra la diffida dell'imputato a riconsegnare entro cinque giorni i beni di sua proprietà asportati dagli uffici. Si duole la SA che la Corte di appello abbia ritenuto indimostrata la asportazione delle scritture contabili nell'occasione descritta, per mancanza di interesse da parte della proprietà, e non avendo l'imputato mai sporto denuncia. Secondo la SA, in tal modo, si produce un sovvertimento dell'onere della prova, e al valore attribuibile processualmente al silenzio o a mancati chiarimenti da parte dell'imputato. 2.6. Con un ultimo motivo, è censurata la mancanza di motivazione, in entrambe le sentenze di merito, sulla affermata sussistenza del danno di rilevante gravità, da ricollegarsi alla diminuzione patrimoniale cagionata al ceto creditizio dal fatto di bancarotta, e quindi, al pregiudizio globale cagionato. Nel caso di specie, l'omesso pagamento dei debiti nei confronti dell'ER ha semplicemente lasciato residuare un debito in capo alla società, senza sottrarre alcunchè alla massa dei creditori, neppure essendosi verificata una distrazione delle somme non versate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.La questione di legittimità costituzionale, oltre che infondata, risulta anche non rilevante. 1.1.Le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore, durante la procedura fallimentare, non sono state, infatti, utilizzate, dalla Corte di appello, in modo decisivo ai fini della decisione, che si è fondata, piuttosto, su tre indicatori fattuali, individuati — oltre che nella circostanza che il ricorrente fosse stato l'unico interlocutore del curatore fallimentare - anche nella ravvisata incompatibilità dell'età avanzata della formale titolare, madre dell'imputato, con la possibilità di occuparsi da sola della amministrazione della società e nella personale riscossione, da parte dell'imputato, del pagamento dei canoni di locazione. E' noto il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6 n. 1219 del 12/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278123); il motivo di impugnazione deve, cioè, illustrare, a pena di inammissibilità per a-specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini ella cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303. Di tale onere non si è fatto carico il ricorrente, pur in presenza di una decisione che, come detto, ha tratto il proprio convincimento da un ampio compendio probatorio, che priva del carattere di decisività le dichiarazioni dell'imputato al curatore. La Corte di appello si è, dunque, correttamente determinata, dal momento che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità ( Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303). 1.2. Come premesso, la questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. Questa sezione, con un condivisibile, recente, arresto ( Sez. 5 - n. 17828 del 09/02/2023, v. 284589) ha ritenuto "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3,24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt, 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale". Il principio ha avuto riguardo a una fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso, e può essere affermato anche nel caso in esame, che attiene all'audizione del fallito, anche in tal caso, per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". In motivazione, si è ricordato che la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis (Corte cost. n. 136 del 1995), in quanto al curatore è attribuita la gestione della procedura al fine di liquidare il patrimonio fallimentare, a cui è correlato l'obbligo imposto al fallito dall'art. 49 della legge fallimentare di presentarsi al curatore se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione, ragion per cui esso non è atto a fondare quel rapporto 4 rapporto gerarchico istituzionalizzato che, in ossequio a quanto chiarito dalle sezioni Unite `Raineri' ( Sez. U. n. 45477 del 28/11/2001 Rv. 220291), determina l'applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., nè un potere di coercizione tale da imporre al fallito un obbligo di collaborazione correlato ( come in altri ordinamenti) a veri e propri poteri ordinatori atti a snaturare la riferita funzione del curatore e, dunque, a conferirgli una posizione di sovraordinazione ( cfr. sez.5 n. 38341 del 17/05/2019, Rv. 277342). In tale ottica, non può giovare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'unione europea e della Corte costituzionale citata dal ricorrente, giacchè si tratta di pronunce che attengono a un soggetto che versa in una posizione ben distinta da quella del fallito, che ha l'obbligo di presentarsi allorchè occorra richiedergli le informazioni o i chiarimenti occorrenti solo "ai fini della gestione". 2. Il secondo motivo è finalizzato a una non consentita rivalutazione degli elementi di prova, e omette il confronto con la decisione impugnata, che — lo si è già detto - ha valorizzato una pluralità di indici, rivelatori della gestione continuativa da parte del ricorrente, socio al 90% della società, ex amministratore unico e poi membro del CDA presieduto dalla madre ottuagenaria, e ha richiamato il riscontro proveniente dalle dichiarazioni del socio di minoranza della fallita, per affermare che SC era amministratore effettivo della società, in vece della madre, formale amministratrice, e, dopo il decesso della stessa, aveva continuato a gestire la società, senza neppure attivarsi per nominare un amministratore legale. 3. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose;
al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art 223, comma 2, I.fall. prevede due autonome fattispecie criminose, che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi la differenza tra tali due fattispecie — che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento — sull'elemento soggettivo, perché nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Si afferma, dunque, che la locuzione "con dolo" va intesa con riferimento alla definizione di cui all'art. 43 cod.pen. per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione;
la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi in cui il fallimento della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'agente ( dolo diretto di evento). (Sez. 5 n. 405 del 19/10/1984 dep. 1985, Gerli, Rv. 167402). Quanto, invece, al dissesto per effetto di operazioni dolose, si ritiene, nella giurisprudenza di legittimità più recente, che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, L. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato ( Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316 ; conf. Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684, che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080 secondo cui integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute, gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario, e successivamente proceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto, allorché l'assegnazione dell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta una manomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei !:;oci.). Dunque, la prima fattispecie è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nel fuoco della volontà", mentre la seconda è a dolo eventuale, giacchè non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi;
è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). Nei confronti della società, l'amministrazione ha, invero, un obbligo di fedeltà e , ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., di non creare dolosamente una situazione economico-finanziaria tale da rendere necessario il fallimento;
ogni violazione di tale obbligo integra, sussistendone le altre condizioni, un'"operazione dolosa" rilevante ai sensi della norma in esame. In alcune pronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l'evento è puramente causale, come lascia intendere la formula "per l'effetto di", in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto, e l'onere dell'Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998„ Rv. 212613). A differenza della bancarotta patrimoniale - in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Non cade, peraltro, in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214856). Alla luce di tali coordinate, posto che nella bancarotta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa ( da ultimo, Sez.
5 - n. 348 del 07/12/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282396), la valutazione della Corte territoriale risulta corretta, emergendo, implicitamente, dalla complessiva trama argomentativa della sentenza impugnata, come la protratta, sistematica omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali sia stata ritenuta il frutto di una consapevole scelta gestionale dell'imputato amministratore, attuata fin dal 2004 e protrattasi per gli anni successivi ( fino a raggiungere un debito di quasi due milioni di euro nei confronti dell'ER), donde la ravvisata sussistenza dell'elemento psicologico, ossia della coscienza e volontà delle operazioni da cui l'imputato poteva prevedere che potesse derivare il fallimento, giacchè, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, che, di fatto, ha caratterizzato un ampio arco temporale, egli poteva prevedere ragionevolmente il conseguente dissesto (cfr. sul punto, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046). L'approdo è coerente con l'indirizzo di questa Corte secondo cui le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, I. fall., possono consistere nel 7 compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). In realtà — è stato chiarito - l' "operazione" è termine semanticament:e più ampio dell' "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano;
sicché, può ben essere integrata dalla violazione - deliberata, sistematica e protratta nel tempo - dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società.( Sez. 5 n. 24752 del 01/06/2018, Rv. 273337). La sentenza impugnata appare, sul punto, immune da censure, avendo, appunto, affermato la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose, consistite nel sistematico inadempimento degli obblighi tributari e contributivi, e la prevedibilità del dissesto, conseguente all'accumulazione di un'esposizione milionaria. 4. Il quarto e il quinto motivo attingono il delitto di bancarotta documentale fraudolenta. Entrambi sono infondati. 4.1. Si osserva, in primo luogo, quanto al dedotto travisamento della prova, che entrambe le sentenze di merito non hanno dato credito alla versione difensiva, incentrata sulla sottrazione non autorizzata della documentazione contabile della fallita da parte della società di gestione del Fondo Navigli in cui aveva sede la Millenium s.r.I., e dove scritture e libri sociali si trovavano depositati;
la sentenza impugnata, in particolare, dopo avere acquisito le due e-mail prodotte dalla difesa al Giudice di secondo grado, ha osservato come - in assenza di una denuncia mai presentata dal ricorrente e non emergendo alcun interesse concreto della società depositaria della documentazione - da tale corrispondenza si tragga, esclusivamente, il riscontro del cambio di serratura della porta di accesso all'immobile, non già l'asportazione delle scritture contabili. Non coglie nel segno la lagnanza difensiva che denuncia una inversione dell'onere della prova in violazione del diritto al silenzio, dal momento che il tema della illecita sottrazione della documentazione è stato introdotto proprio dal ricorrente su cui gravava, quindi, l'onere dimostrativo, come detto, non ritenuto assolto dalla Corte di appello, attraverso un argomentare affatto illogico. 4.2. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha chiaramente individuato il dolo specifico proprio della fattispecie contestata nell'intento di occultare la distrazione dei canoni di locazione, a volere indicare il carattere funzionale dell'occultamento/sottrazione delle scritture, in quanto attività finalizzata a non svelare condotte distrattive a detrimento del ceto creditizio. La Corte di appello si è avvalsa del principio di diritto che, in presenza della posizione di garanzia e dell'onere di tenuta e conservazione delle scritture, pone a carico della SA, una volta dimostratane l'inosservanza, la prova che il mancato rinvenimento delle scritture fosse dipeso da cause non imputabili al ricorrente, il quale si è limitato a prospettare una versione ipotetica, che, comunque, non ha trovato conferma in atti. La sentenza impugnata ha, dunque, tratto con corretto ragionamento logico inferenziale, il dolo specifico, ovvero la finalità di conseguire un profitto o di danneggiare i creditori, non solo dal mancato rinvenimento delle scritture, ma dalla intempestiva trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la rimozione della documentazione, dalla sostanziale neutralità della corrispondenza informatica, consegnata solo nel giudizio di appello, e dalla accertata distrazione dei canoni di locazione. 5.Non ha pregio neppure il motivo che attinge la circostanza aggravante. Posto che, secondo l'orientamento ampiamente maggioritario di questa Corte, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, I. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, I. fall. (Sez. 5, n. 17690 del 18/0212010, Rv. 247320 ; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Rv. 252009 ); Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251215; Sez. 5, n. 2903 del 22/0312013 (dep. 2014) Rv. 258446; Sez. 5 -, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578), e che, allo stesso modo, si afferma che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.( Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011 ), P.G. in proc. Loy, Rv. 249666 ), si osserva che, nel caso di specie, il motivo risulta a-specifico, dal momento che il ricorrente omette il confronto con la complessiva ratio della decisione delia Corte di appello. La sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto entrambe le circostanze aggravanti contestate, non solo quella, oggetto del motivo di ricorso, della gravità del danno, e ha evidenziato come siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle due aggravanti contestate, altresì precisando che "la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti è preclusa dalla sussistenza di più fatti di bancarotta". Con tale dato - che priva di consistenza la prospettata possibilità di un diverso giudizio di comparazione - la SA non si confronta affatto, limitandosi a sostenere il proprio interesse alla deduzione facendo riferimento esclusivo a una sola delle due circostanze ravvisate, senza affrontare il tema dell'incidenza determinante, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, della ulteriore circostanza sul giudizio di comparazione. Tale fatto rende inammissibile il ricorso, giacchè, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250972). 6. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 05 dicembre 2023 Consigliere estensore