CASS
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 56-ter, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), da impartire unitamente alla semilibertà, alla detenzione domiciliare e al lavoro di pubblica utilità sostitutivi, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena, ove compatibile con il titolo di reato, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla discrezionalità del giudice è rimesso l'apprezzamento del pericolo di reiterazione della condotta, presupposto del divieto).
Commentari • 2
- 1. Pene sostitutive: se già applicate nella sentenza di patteggiamento sono irrevocabiliAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2024
- 2. Pene sostituive “patteggiate”, sì al divieto di avvicinamento anche se non è nell’accordoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 5 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2024, n. 33860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33860 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: C.F. I nato al omissis avverso la sentenza del 28/02/2024 del Giudice dell'Udienza Tribunale di Reggio Calabria Preliminare del visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a C.F. la pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 582, 585 cod. pen., pena sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disponendo le prescrizioni di cui all'art. 56-ter commi 1 e 2, legge 24 novembre 1981, n. 689. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33860 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 13/06/2024 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.F. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la disposta prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 56-ter legge cit. La norma suindicata prevede delle prescrizioni (dal n. 1 al n. 5), che costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, come tale da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. L'ultimo comma dell'articolo suindicato prevede, invece, una prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
dal tenore letterale della disposizione, si ricava che la prescrizione non è obbligatoria, bensì rimessa alla discrezionalità del giudice. Non è intervenuto alcun consenso delle parti su quest'ultima prescrizione. Sotto altro aspetto, deve evidenziarsi che la persona offesa, sentita in sede di indagini difensive, riversate in atti, aveva espressamente dichiarato di volere reinstaurare il rapporto di convivenza con l'imputato. Il G.u.p. non ha tenuto conto di ciò ed è entrato nel merito della vicenda processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che l'art. 56-ter cit. prevede prescrizioni comuni, da impartire unitamente alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei lavori di pubblica utilità, quali: - il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
-il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
-il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatri o di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena. Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, infine, il giudice può anche prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione dell'art.282-bis cod. proc. pen., in quanto compatibile. 3. Deve ribadirsi che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967 - 01) 4. Ritiene il Collegio che tale principio debba valere anche con riferimento alla prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 56-ter cit., laddove la discrezionalità del giudice è indicata dal legislatore con l'uso del termine "può". Tale termine si riferisce, necessariamente, alla tipologia del reato commesso, che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del Giudice che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Non per questo, però, la previsione deve farsi rientrare nell'accordo tra le parti, poiché, anche in questo caso, vale il principio sopra riportato, secondo il quale le prescrizioni sono conseguenza dell'accettazione dell'applicazione della misura sostitutiva che ha formato oggetto del patteggiannento e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l'accordo tra le parti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di delle spese processuali. C.F. al pagamento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a C.F. la pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 582, 585 cod. pen., pena sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità disponendo le prescrizioni di cui all'art. 56-ter commi 1 e 2, legge 24 novembre 1981, n. 689. Penale Sent. Sez. 6 Num. 33860 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 13/06/2024 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.F. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la disposta prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 56-ter legge cit. La norma suindicata prevede delle prescrizioni (dal n. 1 al n. 5), che costituiscono un contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, come tale da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. L'ultimo comma dell'articolo suindicato prevede, invece, una prescrizione facoltativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
dal tenore letterale della disposizione, si ricava che la prescrizione non è obbligatoria, bensì rimessa alla discrezionalità del giudice. Non è intervenuto alcun consenso delle parti su quest'ultima prescrizione. Sotto altro aspetto, deve evidenziarsi che la persona offesa, sentita in sede di indagini difensive, riversate in atti, aveva espressamente dichiarato di volere reinstaurare il rapporto di convivenza con l'imputato. Il G.u.p. non ha tenuto conto di ciò ed è entrato nel merito della vicenda processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che l'art. 56-ter cit. prevede prescrizioni comuni, da impartire unitamente alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e dei lavori di pubblica utilità, quali: - il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
-il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
-il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatri o di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena. Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, infine, il giudice può anche prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione dell'art.282-bis cod. proc. pen., in quanto compatibile. 3. Deve ribadirsi che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967 - 01) 4. Ritiene il Collegio che tale principio debba valere anche con riferimento alla prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 56-ter cit., laddove la discrezionalità del giudice è indicata dal legislatore con l'uso del termine "può". Tale termine si riferisce, necessariamente, alla tipologia del reato commesso, che implichi, come nel caso di specie, un pericolo di reiterazione della condotta e una valutazione del Giudice che può ritenere necessario un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Non per questo, però, la previsione deve farsi rientrare nell'accordo tra le parti, poiché, anche in questo caso, vale il principio sopra riportato, secondo il quale le prescrizioni sono conseguenza dell'accettazione dell'applicazione della misura sostitutiva che ha formato oggetto del patteggiannento e non possono essere messe in discussione una volta raggiunto l'accordo tra le parti. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di delle spese processuali. C.F. al pagamento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Presidente